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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 settembre 2026

Cassazione n. 25840/2026

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avvocatoLuigi Salciarini-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 394/2022 depositatail 15/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].1. - [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un'unità immobiliare compresa nellapalazzina «Galatea», che con le palazzine «Teti», «Doride» e «Iride» formail complesso «[OSCURATO:PERSONA]» di Montesilvano, con citazione notificata il 2gennaio 2019 convenne dinanzi al Tribunale di Pescara il [OSCURATO:PERSONA] «LeNereidi», in persona dell'amministratore, e impugnò ai sensi dell'art. 1137Numero registro generale 13739/2022Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 25840/2026Data pubblicazione 26/09/2026c.c. la deliberazione assembleare del 9 ottobre 2018 quanto ai punti 1, 3, 5e 6 dell'ordine del giorno (approvazione del rendiconto consuntivo 2017-2018 e del relativo riparto, conferma dell'amministratore, iniziative sul tettoin eternit delle palazzine «Teti» e «Galatea», varie ed eventuali).

Nededusse l'invalidità, fra l'altro, sul presupposto che il complesso costituiscaun supercondominio ai sensi dell'art. 1117-bis c.c., sicché sarebberoillegittime la gestione unitaria del complesso e le deliberazioni assuntedall'assemblea di tutti i condomini.Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 1067/2019, rigettòl'impugnazione e condannò l'attore alle spese, osservando che ilregolamento condominiale, allegato dallo stesso attore, qualifica l'interocomplesso come condominio unico, sicché le singole palazzine non sonocostituite in condominii autonomi e difetta il presupposto delsupercondominio.La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza n. 394/2022, ha rigettatol'appello di [OSCURATO:PERSONA], articolato in sette motivi.

Ha premesso che ilsupercondominio viene in essere ipso iure et facto «se il titolo o ilregolamento condominiale non dispongono altrimenti», e che la figura «nontrova applicazione» quando gli spazi comuni serventi siano già compresinella disciplina condominiale per effetto del titolo o del regolamento (puntiII.14 e II.15 della motivazione).

Ha quindi tratto dal regolamentopredisposto dall'originario costruttore, che denomina l'insieme dellepalazzine «[OSCURATO:PERSONA]» e ne prevede un'amministrazione, unconto corrente e una tabella millesimale unitari, la conclusione che il titolodisponga appunto altrimenti (punti II.18-II.20), aggiungendovi il rilievofondato sull'art. 61 disp. att. c.c. (punto II.21).

Ha condannato l'appellantealle spese del grado e, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., alpagamento della somma di € 3.500,00 in favore del [OSCURATO:PERSONA].2. - Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.

Con il primo denuncia la violazione e falsaNumero registro generale 13739/2022Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 25840/2026Data pubblicazione 26/09/2026applicazione degli artt. 1117-bis, 1129, 1130, 1130-bis, 1136 e 1138 c.c.,nonché degli artt. 67 e 72 disp. att. c.c., per l'«errata disapplicazione dellavincolante normativa riguardante la fattispecie del c.d.“supercondominio”»; con il secondo, la violazione e falsa applicazionedell'art. 96, terzo comma, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» ha resistito concontroricorso.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1 c.p.c., per l'adunanza del 15 settembre 2026.

Il ricorrentenon ha depositato memoria.

Il controricorrente ha depositato, in data 2settembre 2026, una memoria con la quale, insistendo nelle conclusioni delcontroricorso, ha segnalato come circostanza sopravvenuta il passaggio ingiudicato di una sentenza resa in un diverso giudizio fra le parti, e haprodotto la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1693/2023, pubblicata il 19dicembre 2023, la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 702/2025,pubblicata il 12 giugno 2025, e le attestazioni di cancelleria relative alpassaggio in giudicato della prima e alla mancata impugnazione dellaseconda.

Le conclusioni della memoria sono rimaste quelle delcontroricorso: inammissibilità del ricorso e, in subordine, suo rigetto.

Il giu-dicato esterno sopravvenuto alla conclusione del giudizio di merito o allanotificazione del ricorso per cassazione può essere allegato e provato nelgiudizio di legittimità in deroga al divieto di produzione di nuovi documentistabilito dall’art. 372 c.p.c. (cfr. Cass.

SU 13916/2006, seguita da altre, trale quali si segnalano Cass. 25269/2016, Cass.

SU 2735/2017 e Cass.13238/2023).La sentenza n. 1693/2023 è stata resa nel giudizio promosso da AlfonsoRosica e da [OSCURATO:PERSONA] contro il [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]», in personadell'amministratore, per l'impugnazione della deliberazione assembleare del15 aprile 2021.

Gli attori avevano chiesto, «in via “pregiudizialeincidentale”», che, ritenuta la natura di supercondominio del complesso, siaccertasse e dichiarasse che la gestione dell'amministratore era stataNumero registro generale 13739/2022Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 25840/2026Data pubblicazione 26/09/2026del 2012 e, in particolare, dell'art. 67 disp. att. c.c.; il [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento della propria natura giuridicadi condominio unico.

Il Tribunale, escluso sulla base del medesimoregolamento che il complesso integri un supercondominio e ritenuto chenon sussista «alcuna violazione dell'art. 67, comma 3, disp. att. cc», ha: a)rigettato le «questioni pregiudiziali incidentali» sollevate dagli attori; b)rigettato la domanda principale; c) accolto la domanda riconvenzionale,dichiarando «che il condominio “[OSCURATO:PERSONA]” ha natura giuridica dicondominio unico»; d) ed e) condannato gli attori alle spese e, ai sensidell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento di una somma in favore delCondominio.

L'appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiaratoinammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dalla Corte d'appello di L'Aquilacon la sentenza n. 702/2025, che, secondo l'attestazione della cancelleriadel 23 gennaio 2026, non è stata impugnata.La produzione compiuta dal controricorrente con la memoria ponequestioni che precedono l'esame dei motivi, e sulle quali il ricorrente nonha avuto modo di interloquire: la memoria è stata depositata a ridossodell'adunanza, il rito camerale non prevede repliche, e il ricorrente non hadepositato memoria; né lo stesso controricorrente ha tratto dal giudicatoconseguenze nelle conclusioni.3. - Si tratta di questioni di diritto di particolare rilevanza, sulle quali vacomunque assicurato il contraddittorio (artt. 101, secondo comma, e 384,terzo comma, c.p.c.). [OSCURATO:PERSONA] ritiene perciò di rinviare la causa allapubblica udienza della sezione, ai sensi dell'art. 375, primo comma, c.p.c.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblicaudienza.Numero registro generale 13739/2022Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 25840/2026Data pubblicazione 26/09/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 15/09/2026 e, a seguito di riconvocazione, il 25/09/2026.Il PresidenteANTONIO SCARPA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocatoLuigi Salciarini-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 394/2022 depositatail 15/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].1. - [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un'unità immobiliare compresa nellapalazzina «Galatea», che con le palazzine «Teti», «Doride» e «Iride» formail complesso «[OSCURATO:PERSONA]» di Montesilvano, con citazione notificata il 2gennaio 2019 convenne dinanzi al Tribunale di Pescara il [OSCURATO:PERSONA] «LeNereidi», in persona dell'amministratore, e impugnò ai sensi dell'art. 1137Numero registro generale 13739/2022Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 25840/2026Data pubblicazione 26/09/2026c.c. la deliberazione assembleare del 9 ottobre 2018 quanto ai punti 1, 3, 5e 6 dell'ordine del giorno (approvazione del rendiconto consuntivo 2017-2018 e del relativo riparto, conferma dell'amministratore, iniziative sul tettoin eternit delle palazzine «Teti» e «Galatea», varie ed eventuali). Nededusse l'invalidità, fra l'altro, sul presupposto che il complesso costituiscaun supercondominio ai sensi dell'art. 1117-bis c.c., sicché sarebberoillegittime la gestione unitaria del complesso e le deliberazioni assuntedall'assemblea di tutti i condomini.Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 1067/2019, rigettòl'impugnazione e condannò l'attore alle spese, osservando che ilregolamento condominiale, allegato dallo stesso attore, qualifica l'interocomplesso come condominio unico, sicché le singole palazzine non sonocostituite in condominii autonomi e difetta il presupposto delsupercondominio.La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza n. 394/2022, ha rigettatol'appello di [OSCURATO:PERSONA], articolato in sette motivi. Ha premesso che ilsupercondominio viene in essere ipso iure et facto «se il titolo o ilregolamento condominiale non dispongono altrimenti», e che la figura «nontrova applicazione» quando gli spazi comuni serventi siano già compresinella disciplina condominiale per effetto del titolo o del regolamento (puntiII.14 e II.15 della motivazione). Ha quindi tratto dal regolamentopredisposto dall'originario costruttore, che denomina l'insieme dellepalazzine «[OSCURATO:PERSONA]» e ne prevede un'amministrazione, unconto corrente e una tabella millesimale unitari, la conclusione che il titolodisponga appunto altrimenti (punti II.18-II.20), aggiungendovi il rilievofondato sull'art. 61 disp. att. c.c. (punto II.21). Ha condannato l'appellantealle spese del grado e, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., alpagamento della somma di € 3.500,00 in favore del [OSCURATO:PERSONA].2. - Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi. Con il primo denuncia la violazione e falsaNumero registro generale 13739/2022Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 25840/2026Data pubblicazione 26/09/2026applicazione degli artt. 1117-bis, 1129, 1130, 1130-bis, 1136 e 1138 c.c.,nonché degli artt. 67 e 72 disp. att. c.c., per l'«errata disapplicazione dellavincolante normativa riguardante la fattispecie del c.d.“supercondominio”»; con il secondo, la violazione e falsa applicazionedell'art. 96, terzo comma, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» ha resistito concontroricorso.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1 c.p.c., per l'adunanza del 15 settembre 2026. Il ricorrentenon ha depositato memoria. Il controricorrente ha depositato, in data 2settembre 2026, una memoria con la quale, insistendo nelle conclusioni delcontroricorso, ha segnalato come circostanza sopravvenuta il passaggio ingiudicato di una sentenza resa in un diverso giudizio fra le parti, e haprodotto la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1693/2023, pubblicata il 19dicembre 2023, la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 702/2025,pubblicata il 12 giugno 2025, e le attestazioni di cancelleria relative alpassaggio in giudicato della prima e alla mancata impugnazione dellaseconda. Le conclusioni della memoria sono rimaste quelle delcontroricorso: inammissibilità del ricorso e, in subordine, suo rigetto. Il giu-dicato esterno sopravvenuto alla conclusione del giudizio di merito o allanotificazione del ricorso per cassazione può essere allegato e provato nelgiudizio di legittimità in deroga al divieto di produzione di nuovi documentistabilito dall’art. 372 c.p.c. (cfr. Cass. SU 13916/2006, seguita da altre, trale quali si segnalano Cass. 25269/2016, Cass. SU 2735/2017 e Cass.13238/2023).La sentenza n. 1693/2023 è stata resa nel giudizio promosso da AlfonsoRosica e da [OSCURATO:PERSONA] contro il [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]», in personadell'amministratore, per l'impugnazione della deliberazione assembleare del15 aprile 2021. Gli attori avevano chiesto, «in via “pregiudizialeincidentale”», che, ritenuta la natura di supercondominio del complesso, siaccertasse e dichiarasse che la gestione dell'amministratore era stataNumero registro generale 13739/2022Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 25840/2026Data pubblicazione 26/09/2026del 2012 e, in particolare, dell'art. 67 disp. att. c.c.; il [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento della propria natura giuridicadi condominio unico. Il Tribunale, escluso sulla base del medesimoregolamento che il complesso integri un supercondominio e ritenuto chenon sussista «alcuna violazione dell'art. 67, comma 3, disp. att. cc», ha: a)rigettato le «questioni pregiudiziali incidentali» sollevate dagli attori; b)rigettato la domanda principale; c) accolto la domanda riconvenzionale,dichiarando «che il condominio “[OSCURATO:PERSONA]” ha natura giuridica dicondominio unico»; d) ed e) condannato gli attori alle spese e, ai sensidell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento di una somma in favore delCondominio. L'appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiaratoinammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dalla Corte d'appello di L'Aquilacon la sentenza n. 702/2025, che, secondo l'attestazione della cancelleriadel 23 gennaio 2026, non è stata impugnata.La produzione compiuta dal controricorrente con la memoria ponequestioni che precedono l'esame dei motivi, e sulle quali il ricorrente nonha avuto modo di interloquire: la memoria è stata depositata a ridossodell'adunanza, il rito camerale non prevede repliche, e il ricorrente non hadepositato memoria; né lo stesso controricorrente ha tratto dal giudicatoconseguenze nelle conclusioni.3. - Si tratta di questioni di diritto di particolare rilevanza, sulle quali vacomunque assicurato il contraddittorio (artt. 101, secondo comma, e 384,terzo comma, c.p.c.). [OSCURATO:PERSONA] ritiene perciò di rinviare la causa allapubblica udienza della sezione, ai sensi dell'art. 375, primo comma, c.p.c. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblicaudienza.Numero registro generale 13739/2022Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 25840/2026Data pubblicazione 26/09/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 15/09/2026 e, a seguito di riconvocazione, il 25/09/2026.Il PresidenteANTONIO SCARPA
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