CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04151/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21300-2021 proposto da: I\ PS - IST11'uTo NAZIONA1,1-- DELLA PRI-XID[NZ )01 \1,1:„ in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROAIA, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] N 29. presso l'[OSCURATO:PERSONA] :V DELL'ISTITUTO, tappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]l'[OSCURATO:PERSONA] il lI. 11110) MAR11 1TO, _1\1'0\1\0 SGRO1, CARI .1 D'ALOISIO, I A Il [OSCURATO:PERSONA]:, - ricorrente - contro So ;L\//) domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la \ ,ERIA della CORTE di CASSAZIONI',, rappresentata c difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]:1R10 SANTISE ., - controricorrente - avverso la sentenza n. 111/2021 della CORTE D' M9131-'',1,1,0 di S.11,1 ',RNO, depositata il 03/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] \ 1 .\l'IORk. 1Z11,1V.\TO che: I ,a Corte di appello di Salerno ha rigettato l'appello proposto dall'INPS nei confronti dell'avvocata [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia del locale Tribunale che aveva ritenuto prescritto l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, per l'attività professionale svolta nell'anno 2011; per citiamo qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato prescritta la pretesa contributiva dell'I.N.P.S., in (.11_1m-ft() il dies a quo va computato C( n decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che nel caso in esame scadeva il 6 luglio 2009 in ragione della proroga disposta dal d.p.c.m. 12.5.2011, mentre la richiesta di pagamento era avvenuta solo in data 21 agosto 2017; pure infondato è stato considerato l'ulteriore rilievo dell'I.N.P.S. in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., n.8, per l'incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all'otnessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo) soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto), la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilaziome del cd. "quadro) RR" del modello di dichiarazione dei redditi, risultando, al contrario, che il professionista aveva regolarmente effettuato la dichiarazione dei redditi indicando il proprio reddito da lavoro autonomo; Ric. 2021 n. 21300 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- avverso tale pronuncia l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura; l'avvocata Sguazzo ha resistito con controricorso: e' stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio. )NSID1101.0 che: il ricorso è inammissibile, in quanto le questioni allo stesso sottese sono state ritenute infondate da numerosi precedenti (da ultimo lassazione civile sez. VI, 11/04/2022, n. 11643); in particolare, con l'unico motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, 1. n. 335/1995, dell'art. 18, cornmi i e 2, d.l. n. 98/2011, conv. in 1. n. 111 del 2011, in relazione agli art. 2935 e 2941 n. 8 cod.civ.; l'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno) della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Class., n. 6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019); il motivo è inammissibile. C( n riferimento al doloso occultamento, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge ma, richiamando un consolidar() orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 6106/2020; 5414/2020; I 9403/20 9; 11. 9270/2019; n. 27950/2018; n. 19640/2018; 11. 93040/2019., 20570/2019; n. 1828/2020), e, quindi, esattamente interpretando ed applicando le norme di legge, ha ritenuto che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c., attribuisce 2021 n. 21300 sez. ML - ucl. 24-11-2022 rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non coniprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal citato art., n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento; ha quindi escluso che la mancata compilazione del riquadro RR del modello della dichiarazione dei redditi costituisse, nella specie, una C( ndotta intenzionalmente orientata ad occultare il preteso debito contributivo; le censure sollevate nel ricorso dall'Inps non investono in modo puntuale la motivazione espressa dalla corte territoriale, ma sono tutte volte ad affermare la sussistenza di una "presunzione di occultamento" derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte esclude; e' stato chiarito, infatti, come non sia predicabile "un automatismo (...) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo" (v. (ass. n. 7954 del 909 1; Cass. 35468/2021, e successive conformi); l'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infarti, un giudizi() rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza n. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) ed e', percio, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.(1. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., S.L. n. 5083 del Ric. 2021 n. 21300 sez. ML - ud. 24-11-2022 -4- 2014), qui non ritualmente prospettati (da ultimo, Cass. 30/11/2021, n. 37579); il ricorso va quindi dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in V. 900,00 per compensi ed [. 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfct arie nella misura del 15`)//) e spese accessorie di legge • \i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma