CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 luglio 2026
Cassazione n. 24257/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, ANTONIETTA3320 CORETTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO;- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 543/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 21/02/2022 R.G.N. 775/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17317/2022Numero sezionale 3320/2026Numero di raccolta generale 24257/20261. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’opposizione propostadall’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di addebitoINPS, relativo a contributi e sanzioni dovuti alla Gestione separataper l’anno 2011, dichiarando non dovuta la somma pretesa perintervenuta prescrizione.2. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 543 del 2022,pubblicata il 21 febbraio 2022, accoglieva l’appello dell’INPS erigettava l’opposizione. Dopo aver richiamato principi relativiall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata da parte deiprofessionisti iscritti ad albo e, in particolare, degli avvocati nonsoggetti al contributo soggettivo, affermava l’abitualità dell’attivitàprofessionale valorizzando l’iscrizione all’albo degli avvocati, ilpossesso della partita IVA e l’assenza di redditi diversi. Riteneva,inoltre, non maturata la prescrizione, sia in ragione della prorogadel termine di pagamento, sia per effetto della sospensione ex art.2941, n. 8, c.c., ricollegata all’omessa compilazione del quadro RR.3. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi, ulteriormente illustratida memoria.4. L’INPS ha depositato procura.5. All’udienza camerale, la Corte ha riservato il termine di giorni60 per il deposito del presente provvedimento.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazionedell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., difetto di motivazione,motivazione apparente e manifesta illogicità, assumendo che laCorte d’appello avrebbe adottato una motivazione inconferenteNumero registro generale 17317/2022rispetto al petitum sostanziale del giudizio di primo grado Neu mderoi sezionale 3320/2026Numero di raccolta generale 24257/2026appello e non corrispondente alla documentazione versata in atti.Data pubblicazione 30/07/20262. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 55 del r.d.l. n. 1827 del1935, dell’art. 41 della l. n. 153 del 1969, dell’art. 2946 c.c., dellal. n. 335 del 1995, degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., censurandola sentenza per avere ritenuto applicabile la sospensione dellaprescrizione per condotta dolosa del contribuente.3. Con il terzo motivo, denuncia omessa motivazione,violazione e falsa applicazione dell’art. 28 della l. n. 689 del 1981,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere laCorte omesso di qualificare la natura civile o amministrativa dellesanzioni, applicando alle stesse il medesimo termine diprescrizione previsto per i contributi, anziché il terminequinquennale proprio delle sanzioni amministrative.4. I motivi di ricorso, con cui la parte mira a contestare leargomentazioni espresse dalla Corte a sostegno della debenza deicontributi, possono essere esaminati congiuntamente.Con il primo motivo, la parte ha invero dedotto la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,perché, pur chiamata a decidere sulla pretesa contributiva esanzionatoria dell’Inps nei confronti dell’ ing. [OSCURATO:PERSONA],per l’anno 2011, ha sviluppato un’ampia motivazione su profili nonpertinenti alla concreta fattispecie, richiamando la posizione degliavvocati iscritti all’albo, il mancato assoggettamento al contributosoggettivo presso Cassa forense, l’abitualità dell’attività forense ela soglia di euro 5.000,00 prevista per il lavoro autonomooccasionale.Tali passaggi, riferiti a una diversa figura professionale e a unadiversa problematica previdenziale, non si confrontano con il dato,allegato dal ricorrente, della sua qualità di ingegnere e conNumero registro generale 17317/2022l’effettivo oggetto del giudizio, incentrato sulla prescrizione dNuemlelaro sezionale 3320/2026Numero di raccolta generale 24257/2026pretesa contributiva e delle sanzioni. La motivazione, in parte qua,Data pubblicazione 30/07/2026risulta pertanto intrinsecamente inconferente ed esorbita daldevolutum, poiché fonda la decisione su circostanze non riferibilialla posizione dell’odierno ricorrente.5.Le doglianze del ricorrente si presentano poi fondate inordine ai criteri di calcolo della prescrizione dei contributi inoggetto.5.1. In tema di contributi dovuti alla Gestione separata, laprescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per ilpagamento dei contributi e non dalla data di presentazione delladichiarazione dei redditi, poiché la dichiarazione costituisce meramanifestazione di scienza e non presupposto costitutivo del creditocontributivo. La mancata compilazione del quadro RR delladichiarazione dei redditi non determina automaticamente lasospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2941, n. 8, c.c..Tali principi sono stati ribaditi, tra le più recenti, da Cass. n. 24191del 2024, Cass. n. 28594 del 2024, Cass. n. 6005 del 2026 e Cass.n. 12261 del 2026, le quali hanno confermato che il termineprescrizionale decorre dalla scadenza legale del pagamento, ancheove differita, e che l’omessa indicazione del debito contributivo nelquadro RR può assumere rilievo solo quale elemento indiziario,non sufficiente, isolatamente considerato, a integrare il dolosooccultamento richiesto dall’art. 2941, n. 8, c.c..5.2. L’operatività della causa di sospensione richiede, infatti,l’accertamento in concreto di una condotta intenzionalmentediretta a celare l’esistenza del debito, tale da rendere impossibile,e non soltanto più difficoltoso, l’esercizio del diritto da partedell’ente previdenziale. L’omissione dichiarativa può assumererilievo solo quale elemento indiziario, da valutare unitamente adaltri dati fattuali, ma non è sufficiente, isolatamente considerata,Numero registro generale 17317/2022a integrare il dolo richiesto dalla norma (Cass. n. 4151/2023; CNaumsser.o sezionale 3320/2026Numero di raccolta generale 24257/2026n. 25532/2023; Cass. n. 25654/2023; Cass. n. 24191/2024; Cass.Data pubblicazione 30/07/2026n. 6005/2026).5.3. La Corte territoriale, rilevato che l’avviso di addebito perl’annualità del 2011 era stato notificato il 21.01.2019 e che con ilDPCM del 12 maggio 2011 il termine era stato prorogato al6.07.2011, ha ritenuto operante la sospensione della prescrizionesulla base del solo rilievo dell’omessa compilazione del quadro RR,senza svolgere alcun accertamento specifico sull’elementosoggettivo del dolo, sulla concreta intenzione del contribuente dioccultare il debito e sull’effettiva impossibilità per l’INPS diesercitare tempestivamente il proprio diritto mediante gli ordinaripoteri di verifica e incrocio dei dati.5.4. Né è sufficiente il richiamo alla proroga del termine dipagamento, ove la decisione di appello abbia comunque fondato lareiezione dell’eccezione di prescrizione anche sull’automaticasospensione per doloso occultamento. La statuizione va dunquecassata affinché il giudice del rinvio riesamini la prescrizione allaluce del principio secondo cui l’omessa compilazione del quadro RRnon comporta automaticamente sospensione del termineprescrizionale.6. Il terzo motivo, relativo all’applicazione delle sanzioni,rimane assorbito. Competerà alla Corte d’appello, in sededi rinvio, la rivalutazione anche di tale profilo, tenendo conto dellasentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022, che hadichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, deld.l. n. 98 del 2011, come convertito, nella parte in cui nonprevedeva che i professionisti già iscritti ad altra forma diprevidenza obbligatoria fossero esonerati dal pagamento dellesanzioni civili per l’omessa iscrizione alla Gestione separata INPSNumero registro generale 17317/2022Numero sezionale 3320/2026relativamente al periodo anteriore all’entrata in vigore dNeumllearo ndiorarcmcoltaa generale 24257/2026Data pubblicazione 30/07/2026di interpretazione autentica.7. In conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnatadeve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, indiversa composizione, che procederà a nuovo esame attenendosiai principi sopra indicati e provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, ancheper le spese del giudizio di legittimità.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del 9 luglio 2026.La PresidenteNumero registro generale 17317/2022Numero sezionale 3320/2026Numero di raccolta generale 24257/2026Data pubblicazione 30/07/2026