CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 25654/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MO, rappresentato e difeso in proprio, massimo.raponi@pec - ordineavvocatiancona.it; - ri corrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; Oggetto: gestione separata iscrizione d’ufficio avvocati [OSCURATO:PERSONA] 7904/22 Cron. Rep. CC 15.6.23 [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]; - resistente con procura - avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n.326/21, depositata il 29.12.21; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 15.6.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Ancona rigettava l’opposizione ad avviso di addebito emesso dall’Inps avente ad oggetto il debito di [OSCURATO:PERSONA] derivante dal mancato pagamento di contributi e relative sanzioni sul reddito da lavoro autonomo percepito, per l’attività di avvocato, nell ’anno 2011 a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata istituita presso l’Inps. La Corte rigettava l’eccezione di decadenza ex art.25 d. lgs. n.46/99 in quanto l’avviso di addebito era stato notificato nel 2019 e, prima della fine dell’anno, Raponi aveva avviato il giudizio. Nel merito osservava che l’iscrizione alla Gestione separata era legittima: non era infatti sufficiente il versam ent o del solo contributo integrativo a costituire una posizione previdenziale presso la Cassa forense. Escludeva poi che fosse maturata la prescrizione del diritto, confermando le sanzioni civili dovute in relazione all’evasione contributiva. Avverso la sentenza, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per quattro motivi. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) s.p.a., non ha svolto attività difensiva, limitandosi a conferire procura al difensore. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art.25 d. lgs. n.46/99 in relazione all’art.360 co.1 nn.3 e 5 c.p.c. per non avere la Corte considerato che l’avviso di addebito si riferiva ad un avviso bonario inviato nel 2017 e che quindi doveva essere iscritto a ruolo entro il 31.12.18. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art.3, co.9 e 10 l. n.335/95 e dell’art.55 R. D. L. n.1827/35, per avere la Corte indicato come dies a quo della prescrizione la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, anziché la data fissata per il versamento dei contributi. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art.2, co. 25 e 26 l. n.335/95 e dell’art.18, co.12 d. l. n.98/11 per avere la Corte ritenuto che il contributo integrativo non bastasse a costituire una posizione previdenziale presso la Cassa forense.Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art.116, co.8 l. 388/00 e degli artt.116 c.p.c., 2697 c.c., per avere la Corte applicato il regime dell’evasione contributiva nonostante mancasse il dolo in capo a parte ricorrente. Il primo motivo è inammissibile, sia per il fatto di cumulare in un'unica doglianza violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, ovvero due vizi logicamente incompatibili tra loro ( C19443/11, C26874/18), sia per difetto di autosufficienza, non riportando in modo specifico il contenuto dei documenti sui quali si basa il ricorso e, in particolare, il contenuto dell’avviso bonario, che si assume essere l’atto prodromico dell’avviso di addebito, notificato e comunicato nel 2017. Il secondo e quarto motivo devono essere trattati congiuntamente per la loro intima connessione e sono fondatinei limiti seguenti. In punto di prescrizione, la sentenza poggia su una duplice ratio decidendi. Ha infatti ritenuto che il dies a quo della prescrizione fosse la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in forza di due argomenti alternativi. Il primo è basato sull’art.2935 c.c.: secondo la Corte, solo con l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata nasceva il rapporto contributivo e tale iscrizione d’ufficio divenne possibile dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il secondo argomento poggia sull’art.2941 n.8 c.c., ritenendo la Corte che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi integri il dolo. Il secondo motivo di ricorso censura il primo argomento, ed è fondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass.27950/18, Cass.19403/19, Cass.13049/20, Cass.7254/21) la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo essa una mera dichiarazione di scienza, bensì dal momento in cui, per legge, è dovuto il pagamento dei contributi. Il quarto motivo di ricorso ce nsura invece il secondo argomento, vertente sul dolo ai fini della sospensione della prescrizione ai sensi dell’art.2941 n.8 c.c., oltre che – nell’impianto della sentenza – ai fini della sanzione civile dell’evasione. Il motivo è fondato in relazione al profilo dell’art.2941 n.8 c.c., con relativo assorbimento dell’ulteriore profilo concernentel’evasione contributiva. Questa Corte (Cass.7254/21, Cass.37529/21, Cass.4898/22, Cass.5578/22, Cass.34583/22) ha affermato che non è predicabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo. Al contrario, il dolo richiede un accertamento di fatto rimesso la giudice di merito (così anche Cass.6677/19). Tale accertamento non è però stato compiuto dalla Corte d’Appello, la quale, senza considerare alcun altro elemento, ha concluso per il dolo in relazione all’unico dato fattuale rappresentato d a lla mancata denuncia all’Inps della percezione del reddito da lavoro autonomo, non altrimenti assoggettato alla contribuzione, cioè a dire dalla mancata compilazione del quadro RR. Così facendo, nella sostanza è incorsa nell’automatismo, tra omessa compilazione del quadro RR e affermazione del dolo, invece da respingere.Il terzo motivo diricorso è manifestamente infondato. A seguito dell’entrata in vigore dell’art.18, co.12 d. l. n.98/11, questa Corte ha interpretato l’art.2, co.26 l. n.335/95 nel senso che il professionista non iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non tenuto a versare il contributo c.d. soggettivo, deve essere iscritto alla Gestione separata presso l’Inps (v. ad es. Cass.32167/18 e Cass.32608/18 relativamente alla professione di avvocato). In particolare, se il professionista non supera la soglia di reddito tale da rendere obbligatoria l’iscrizione alla cassa – come è nel caso di specie –lo stesso è tenuto all’iscrizione presso la Gestione separata in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui risulta funzionale l’art.2,co.26 l. n.335/95. In particolare, è stato rilevato che (v. Cass.5826/21): la ratio universalistica delle tutele previdenziali induce ad attribuire rilevanza alla sola contribuzione suscettibile di tradursi in una correlata prestazione previdenziale, ciò che non è per il c.d. contributo integrativo, avente funzione solidaristica; è da escludere che il comma 25 dell’art.2 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l’obbligo di iscrizione in ragione della contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, non possa espandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, dovendo invece parlarsi di un rapporto di complementarietà tra gestione previdenziale di categoria e Gestione separata; quando non è dovuto il versamento contributivo alla cassa di categoria, la questione è solo quella di stabilire la tipologia di versamento contributivo che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, e questa questione è risolvibile allaluce del solo comma 26 dell’art.2 l. n.335/95. Da ultimo, l’orientamento di cassazione, cui si è uniformata la sentenza impugnata, è stato ritenuto conforme a Costituzione dalla Consulta, con la citata sentenza n.104/22. In essa si riconosce che gli argomenti fondanti il ragionamento di questa Corte, ovvero la ratio universalistica sottesa all’art.2, co.26 l. n.335/95, nonché il rapporto di complementarietà anziché di alternatività tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata, rispondono ai principi di tutela degli artt.35 e 38 Cost. Conclusivamente la sentenza va cassata in relazione ai profili accolti nel secondo e quarto motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione per i conseguenti accertamenti in tema di prescrizione e