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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 06721/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1477-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 597/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 15/10/2021 R.G.N. 227/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.1477/2022 Cron.

Rep.

Ud20/11/2025

1. Con sentenza n. 221/2019 il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa rigettava l’opposizione proposta dal Comune di Siracusa al decreto ingiuntivo n. 488/2017, avente a oggetto il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] , componente della [OSCURATO:PERSONA] assegnata alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale, della somma di € 7.841,67, oltre accessori e spese, per le ore di lavoro straordinario prestato dal gennaio 2007 aldicembre 2016, nonché a titolo di contributo annuale, previsto dall’art. 13 della l.r. n. 17/1990, anni 2011 e 2012.

Disattesa l’eccezione di prescrizione, il Tribunale riteneva provato il diritto azionato sulla base dei report mensili controfirmati dal Procuratore della Repubblica, il quale aveva attestato la veridicità dei fatti documentati, mai formalmente contestati dall’opponente.

2. La Corte di Appello di Catania riformava la sentenza di primo grado ritenendo da un lato sussistente il vizio di ultrapetizione avendo il Tribunale condannato l’amministrazione appellante al pagamento di una somma superiore a quella domandata con il ricorso monitorio, violando il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Nelle conclusioni della comparsa di costituzione di primo grado l’appellata aveva, infatti , chiesto espressamente la conferma deldecreto ingiuntivo opposto e, in subordine, “ridurre il credito nei limiti di legge”.

Inoltre, nel merito la Corte territoriale rilevava per un verso la mancanza di firma da parte del Procuratore della Repubblica in calce ai report mensili, firmati invece dal responsabile dell’aliquota di P.G., per altro la carenza di prova della preventiva autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario né da parte del dirigente dell’amministrazione distaccante né da parte del titolare del potere direttivo sul dipendente distaccato ossia del Procuratore della Repubblica.

Infine, la Corte di Appello escludeva la debenza della indennità ex art. 13 della l.r. n. 17/1990, atteso che la predetta norma esclude espressamente sia i dipendenti comandati a prestare servizio presso altra amministrazione sia i dipendenti che pur prestando servizio nell’amministrazione di appartenenza non siano in concreto addetti alle mansioni elencate all’art. 5 della legge n. 65/1986.

3. Avverso la sentenza la Nelfi ha proposto ricorso per cassazione assistito da cinque motivi illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso l’amministrazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente la controricorrente richiede di disporre la cancellazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 89c.p.c., della frase, rectiusdell’incìso, di cui alla pagina n. 6 - righi 9, 10 e 11 –del ricorso per Cassazione da “ a meno di ” fino a “ del Comune”.

Orbene, ad avviso del Collegio la frase non è funzionale alla difesa e risulta sconveniente potendo dare adito agli equivoci sottolineati dal Comune in terminidi ipotizzati reati contro la P.A., specie in un contesto di rapporti istituzionali tra pubbliche amministrazioni , per cui se ne dispone la cancellazione.

2. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza della Corte di Appello ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione ed omessa applicazione e/o erronea interpretazione dell’art. 342 c.p.c. e per violazione dell’art.112 c.p.c. per omesso esame ed omessa pronuncia sull’eccezione preliminare di improcedibilità dell’appello.

La Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello del Comune per violazione dell’art. 342, c . p . c . dell’appello proposto dal Comuneche non avrebbe indicato – limitandosi alla generica dichiarazione di impugnare tutti i capi e statuizioni della sentenza di primo grado – quali capi e statuizioni della decisione appellata intendesse censurare e da riformarsi, e non avrebbe affatto proposto una ricostruzione dei fatti storici costitutivi e processuali accertati in giudizio e nella sentenza di primo grado. 2.1 Il motivo è inammissibile.

Va al riguardo evidenziato che la sentenza impugnata descrive in modo esaustivo e diffuso i motivi di gravame formulati dal Comune di Siracusa in relazione ai capi della sentenza di prime cure oggetto di censura.

La enucleazione dei motivi di censura unitamente alla indicazione delle parti della sentenza del tribunale impugnate evidenzia il giudizio implicito di ammissibilità del gravame ed il rigetto della eccezione sollevata.

Ad ogni buon conto, il motivo non è autosufficiente non avendo provveduto a trascrivere e localizzare né la sentenza del tribunale né l’atto di appello, dei quali riporta una mera sintesi non utilizzabile al fine di consentire a questa Corte l’esame del fatto processuale da cui deriverebbe, nell’assunto del ricorrente, l’improcedibilità dell’appello.

3. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione e per violazione ed errata interpretazione ed applicazione dell’art. 36 Costituzione, nonché dell’art. 38 del CCNL del Comparto EE.LL. e del CCNL [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’Appello nella sentenza impugnata ha ritenuto che alla Nelfi non spettasse la corresponsione della retribuzione del lavoro straordinario prestato dal 2007 al 2016 (e per cui aveva ricevuto dal Comune suo datore di lavoro solo degli acconti inferiori a quanto maturato a corrispettivo delle prestazioni oltre l’orario ordinario richiestele e da essa eseguite) in quanto la disposizione di effettuare lo straordinario e i report comunicati tra Comune e Procura che l’attestavano non sarebbero stati controfirmati dall’Amministrazione sua datrice di lavoro (Dirigente del Comune) o dal Procuratore della Repubblica.

La Corte avrebbe errato nel ritenere carente l’autorizzazione, atteso che l’interlocutore del Comune era il responsabile dell’aliquota e tale competenza interna dell’amministrazione utilizzatrice non era sindacabile dal lavoratore.

4. Con il quarto motivo da esaminare unitamente al secondo si denuncia la nullità della sentenza exart. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

La Corte non avrebbe tenuto conto delle risultanze probatorie non contestate dal Comune, nonché delle stesse ammissioni confessorie che confermano che la Nelfi ha svolto lo straordinario debitamente autorizzato dalla Procura e dallo stesso Comune come risulta a pag. 3 dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e per cui ha ricevuto solo acconti inferiori al dovuto.

5. I due motivi sono fondati. 5.1 Va al riguardo richiamata la recente pronuncia di questa Corte (Cass. n. 28952/2025) le cui argomentazioniil Collegio fa proprie exart. 118 disp. att. c.p.c.

Va premesso che l’art. 5 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 271, stabilisce, al comma 2, che «quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell’attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la Corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi (...)».

La disposizione è stata interpretata da questa Corte di legittimità (v.

Cass. n. 10298 del 2023) nel senso che “ la configurazione dell’applicazione come possibilità («possono essere applicati»), concerne proprio la facoltà riservata ai Capi degli Uffici giudiziari interessati di ricorrere a detto strumento, per specifiche esigenze d’ufficio connesse alla specializzazione dell'attività giudiziaria, senza che alcuna discrezionalità sia riconosciuta alle amministrazioni di appartenenza nell'accedere alla richiesta».

In particolare, secondo questa Corte, la locuzione «possono»va riferita al potere riconosciuto al «procuratore generale presso la corte di appello» e al «procuratore della Repubblica interessato», cui compete la facoltà di richiedere le applicazioni in discorso, allorché – beninteso –ricorrano «particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria».

La possibilità contemplata dalla norma in questione, dunque, non riguarda l’amministrazione richiesta, che non ha alcuna facoltà di scelta, essendo invece tenuta ad accogliere la richiesta promanante dall’ente utilizzatore.

Ciò comporta che, in termini generali,non è possibile sostenere che le applicazioni exart. 5, comma 2, d.lgs. 271/1989 sfuggano all’operatività dell’art. 70, comma 12, del d.lgs. 30/3/2001, n. 165.

Tale ultima disposizioneprevede che «in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotati di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l’utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni per personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l’amministrazione che utilizza il personale rimborsa all’amministratore di appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale».

Questa Corte ha precisato che: “La nozione di comando, a cui va ricondotta l’applicazione in questione, descrive il fenomeno per cui il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una [OSCURATO:PERSONA], viene temporaneamente a prestare servizio presso altra Amministrazione o presso altro ente pubblico e importa, da un lato, l’obbligo di prestare servizio presso un ufficio od un ente diverso da quello di appartenenza e, dall’altro, la dispensa dagli obblighi di servizio verso l’Amministrazione di origine».

Inoltre « nel comando - che determina una dissociazione fra titolarità del rapporto d’ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione - si modifica il c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell’amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera (Cass., n. 13482 del 2018)”.

In linea generale, dunque, sebbene in forza del comando il dipendente si trovi a dover prestare servizio –in via ordinaria e abituale – in favore di un’organizzazione diversa da quella di appartenenza, non vi è “alcuna alterazione del rapporto di lavoro” (in questo senso, v.

Cass. ordinanze n. 33155/2025, n. 4390/2024, n. 1471/2024 e n. 17742/2017).

Da tale considerazione discende che - come ripetutamente affermato da questa Corte (v., in particolare, Cass., n. 18871/2024 e, in senso conforme, Cass. n. 9169 / 2023) - in caso di mancato riconoscimento di indennità economiche previste dalla disciplina collettiva del comparto di provenienza, il lavoratore ha il diritto di promuovere azione nei confronti dell’ente titolare del rapporto di impiego.

È, dunque, l’amministrazione di appartenenza a dover corrispondere al personale comandato presso altra amministrazione il trattamento economico complessivo.

In proposito questa Corte, in una serie di recenti pronunce, ha chiarito - con orientamento ormai consolidato - che il lavoratore deve agire nei confronti del datore di lavoro “di appartenenza” al fine di ottenere le retribuzioni spettanti, anche con riferimento al trattamento accessorio (cfr., in proposito, da ultimo, le già citate Cass. n. 33155/2025e Cass.n. 28952/2025, quest’ultima con espresso riferimento alla “voce straordinario”).

Deve, dunque, ritenersi pacifico, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, che è l’amministrazione di provenienza – unico datore di lavoro del dipendente “distaccato” o “comandato” – a dover corrispondere al lavoratore l’intero trattamento economico sulla scorta della contrattazione collettiva del comparto di provenienza.

Questa Corte, nella citata Cass. n. 28952/2025,ha richiamato il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di richiesta per il riconoscimento di indennità economiche,“il lavoratore indipendentemente dalla qualificazione di distacco o comando ha diritto di promuovere azione nei confronti dell’ente titolare del rapporto di impiego, esercitabile con riguardo al trattamento economico previsto dalla disciplina collettiva del comparto di provenienza (Cass., n. 188871/2024)”.

Conseguentemente, ha statuito che: “Erroneamente la Corte d’Appello ha interpretato l’art.70, co . 12 d.lgs. n. 165/2001 come riferito al rapporto amministrazione e dipendente individuando diversi soggetti obbligati all’adempimento dell’onere retributivo del lavoratore distaccato, l’amministrazione di appartenenza per il trattamento fondamentale e quella di destinazione per il trattamento accessorio.

Detta norma regola il rapporto tra le due amministrazioni con il meccanismo del rimborso che presuppone l’anticipazione da parte dell’amministrazione di appartenenza.

In ragione del comando il datore di lavoro di appartenenza è legittimato passivo rispetto all’azione del lavoratore per la corresponsione della retribuzione, nella specie voce straordinario.

Il datore di lavoro può agire nei confronti dell’Amministrazione di destinazione per il rimborso anche della corresponsione dei trattamenti accessori quali lo straordinario dovuto al lavoratore.

Il fatto che dal punto di vista sostanziale sia il soggetto utilizzatore in ultima istanza a sopportare il trattamento dovuto al dipendente (il che si spiega con la circostanza che la P.A.di appartenenza non può rifiutare il suo consenso siccome il dipendente va ad operare nell’interesse della PA di destinazione) non consente di ignorare la circostanza che l’ente tenuto formalmente a pagare la retribuzione del lavoratore è l’ente di appartenenza (v.

Cass. 1471/2024)”. 5.2 Sulla scorta deisuperiori principi va pertanto affermata la legittimazione passiva in ordine alla richiesta di pagamento dello straordinario della amministrazione di appartenenza, nel caso di specie il Comune che, peraltro, risulta aver acconsentito al lavoro straordinario autorizzato dal Procuratore ovvero dal responsabile dell’aliquota con il pagamento dello straordinario fino al 2012 (vedi pag. 3 dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo) per poi negarlo per il periodo successivo. 5.3 Tale soluzione è avvalorata dal protocollo d’intesa del 2013 indicato dalla dipendente nel quarto motivo di ricorso che espressamente stabilisce al punto e) che : “ la gestione amministrativa del personale dipendente permane al corpo di polizia municipale al quale dovranno essere rimesse le opportune comunicazioni circa le presenze e le assenze dal servizio di detto personale evidenziando che gli oneri retributivi contributivi e fiscali restano a carico del Comune di Siracusa secondo le previsioni delle leggi di settore”, come pacificamente avvenuto nel caso di specie fino al 2012 allorquando illegittimamente il Comune ha sospeso i pagamenti per il lavoro straordinario prestato dalla Nelfi che non avrebbe potuto sindacare i turni predisposti dalla Procura della Repubblica e lo sforamento di orario che pertanto implicano comunque autorizzazione implicita del lavoro straordinario.

6. Con la terza censura si deduce la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione ed errata interpretazione e applicazione degli artt. 2697 c.c. e 13 l.r. 17/1990 e 5 L. 65/1986.

La sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che “era da escludere che le spettasse la indennità ex art. 13 l.r. 17/1990 in quanto era daritenersi che la stessa in forza del distacco presso la Procura non svolgesse le attività dell’art.5 L. 65/1986 e non partecipasse al piano di miglioramento dei servizi di polizia municipale”.

Tale erronea interpretazione è stata effettuata con riguardo all’indennità exart. 13 L.R. 17/1990 per gli anni 2011 e 2012 risultando documentalmente provato e non contestato lo svolgimento delle attività di cui all’art. 5 L. 65/1986 e che la Nelfi avesse partecipato al piano di miglioramento dei servizi come risulta dall’inserimento della dipendente nell’elenco del personale partecipante alle attività predette. 6.1 Il motivo è infondato. 6.2 L’art. 13,comma 1 della L.R.

Sicilia 1 ° agosto 1990 n. 17 ha istituito un fondoper il miglioramento dei servizi di [OSCURATO:PERSONA], concedendo, come previsto dal comma 2 dello stesso articolo, ai soli Comuni che abbiano deliberato un piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi, un contributo a favore degli appartenenti al Corpo di [OSCURATO:PERSONA] che partecipano al piano e svolgono le funzioni previste dall'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65. 6.3 Il comma 3 espressamente stabilisce: «È e scluso dalla partecipazione al piano di miglioramento della efficienza dei servizi il personale comandato collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 Marzo 1986 n. 65». 6.4 Correttamente, dunque, la Corte d’Appello di Catania ha statuito che: “ A propria volta, l’art. 5 della l. n. 65/1986 (“Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza”), prevede che «1.

Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di poliziagiudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell’articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale; b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell’articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 3 della presente legge».

Orbene, a parere del Collegio deve senz’altro escludersi la partecipazione - richiesta espressamente dalla norma - alla realizzazione del piano di miglioramento dell’efficienza dei servizi di polizia municipale da parte del personale comandato presso altra amministrazione, proprio in ragione del fatto che il comando o distacco comportano una modifica del rapporto di servizio, con l’inserimento del dipendente, sotto il profilo organizzativo-funzionale (oltre che sotto quello gerarchico e disciplinare), nell’amministrazione di destinazione, in favore della quale egli presta temporaneamente in via esclusiva la propria opera (Cass.13482/2018; 17842/2005).

La norma regionale esclude dunque espressamente sia i dipendenti comandati a prestare servizio presso altra amministrazione, quale è appunto l’appellata, sia i dipendenti che, pur prestando servizio nell’amministrazione di appartenenza, non siano in concreto addetti alle mansioni elencate all’art. 5 della legge n. 65/1986.

Èirrilevante la circostanza che negli anni precedenti e successivi al periodo in contestazione l’appellata abbia percepito l’indennità in questione, posto che l'atto con cui venga attribuito ad un dipendente un trattamento economico non conforme alle previsioni di legge o del contratto collettivo è nullo ed obbliga la P.A. all'azione di recupero di quanto indebitamente corrisposto (cfr. ad es.

Cass. 6715/2021)”.

7. Con il quinto motivo si censura la nullità della sentenza ex art 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione ed errata applicazione dell’art. 92 c.p.c.

La Corte avrebbe dovuto rigettare l’appello con conseguente condanna alle spese dell’appellante.

Inoltre, la quantificazione delle spese non è coerente con il valore della controversia.

L’accoglimento parziale del ricorso comporta l’assorbimento della presente censura che comunque è da ritenersi inammissibile.

Invero, il ricorrente non articola alcun autonomo e specifico viziodi legittimità della statuizione sulle spese, ma prospetta la caducazionedella stessa alla stregua di " res sperata ", cioè quale conseguenzadell'accoglimento del ricorso.

Il motivo, pertanto, si presenta alla stregua di un "non motivo" (Cass. n. 17330/2015; n. 22478/2018; n. 34412/2022).

P.Q.M La Corte accoglie il secondo e quarto motivo; dichiara inammissibile il primo; rigetta il terzo, assorbito il quinto.

Cassa e rinvia alla Corte di appello di Catania in diversa composizione anc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1477-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 597/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 15/10/2021 R.G.N. 227/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.1477/2022 Cron. Rep. Ud20/11/2025 1. Con sentenza n. 221/2019 il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa rigettava l’opposizione proposta dal Comune di Siracusa al decreto ingiuntivo n. 488/2017, avente a oggetto il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] , componente della [OSCURATO:PERSONA] assegnata alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale, della somma di € 7.841,67, oltre accessori e spese, per le ore di lavoro straordinario prestato dal gennaio 2007 aldicembre 2016, nonché a titolo di contributo annuale, previsto dall’art. 13 della l.r. n. 17/1990, anni 2011 e 2012. Disattesa l’eccezione di prescrizione, il Tribunale riteneva provato il diritto azionato sulla base dei report mensili controfirmati dal Procuratore della Repubblica, il quale aveva attestato la veridicità dei fatti documentati, mai formalmente contestati dall’opponente. 2. La Corte di Appello di Catania riformava la sentenza di primo grado ritenendo da un lato sussistente il vizio di ultrapetizione avendo il Tribunale condannato l’amministrazione appellante al pagamento di una somma superiore a quella domandata con il ricorso monitorio, violando il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Nelle conclusioni della comparsa di costituzione di primo grado l’appellata aveva, infatti , chiesto espressamente la conferma deldecreto ingiuntivo opposto e, in subordine, “ridurre il credito nei limiti di legge”. Inoltre, nel merito la Corte territoriale rilevava per un verso la mancanza di firma da parte del Procuratore della Repubblica in calce ai report mensili, firmati invece dal responsabile dell’aliquota di P.G., per altro la carenza di prova della preventiva autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario né da parte del dirigente dell’amministrazione distaccante né da parte del titolare del potere direttivo sul dipendente distaccato ossia del Procuratore della Repubblica. Infine, la Corte di Appello escludeva la debenza della indennità ex art. 13 della l.r. n. 17/1990, atteso che la predetta norma esclude espressamente sia i dipendenti comandati a prestare servizio presso altra amministrazione sia i dipendenti che pur prestando servizio nell’amministrazione di appartenenza non siano in concreto addetti alle mansioni elencate all’art. 5 della legge n. 65/1986. 3. Avverso la sentenza la Nelfi ha proposto ricorso per cassazione assistito da cinque motivi illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso l’amministrazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente la controricorrente richiede di disporre la cancellazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 89c.p.c., della frase, rectiusdell’incìso, di cui alla pagina n. 6 - righi 9, 10 e 11 –del ricorso per Cassazione da “ a meno di ” fino a “ del Comune”. Orbene, ad avviso del Collegio la frase non è funzionale alla difesa e risulta sconveniente potendo dare adito agli equivoci sottolineati dal Comune in terminidi ipotizzati reati contro la P.A., specie in un contesto di rapporti istituzionali tra pubbliche amministrazioni , per cui se ne dispone la cancellazione. 2. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza della Corte di Appello ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione ed omessa applicazione e/o erronea interpretazione dell’art. 342 c.p.c. e per violazione dell’art.112 c.p.c. per omesso esame ed omessa pronuncia sull’eccezione preliminare di improcedibilità dell’appello. La Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello del Comune per violazione dell’art. 342, c . p . c . dell’appello proposto dal Comuneche non avrebbe indicato – limitandosi alla generica dichiarazione di impugnare tutti i capi e statuizioni della sentenza di primo grado – quali capi e statuizioni della decisione appellata intendesse censurare e da riformarsi, e non avrebbe affatto proposto una ricostruzione dei fatti storici costitutivi e processuali accertati in giudizio e nella sentenza di primo grado. 2.1 Il motivo è inammissibile. Va al riguardo evidenziato che la sentenza impugnata descrive in modo esaustivo e diffuso i motivi di gravame formulati dal Comune di Siracusa in relazione ai capi della sentenza di prime cure oggetto di censura. La enucleazione dei motivi di censura unitamente alla indicazione delle parti della sentenza del tribunale impugnate evidenzia il giudizio implicito di ammissibilità del gravame ed il rigetto della eccezione sollevata. Ad ogni buon conto, il motivo non è autosufficiente non avendo provveduto a trascrivere e localizzare né la sentenza del tribunale né l’atto di appello, dei quali riporta una mera sintesi non utilizzabile al fine di consentire a questa Corte l’esame del fatto processuale da cui deriverebbe, nell’assunto del ricorrente, l’improcedibilità dell’appello. 3. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione e per violazione ed errata interpretazione ed applicazione dell’art. 36 Costituzione, nonché dell’art. 38 del CCNL del Comparto EE.LL. e del CCNL [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’Appello nella sentenza impugnata ha ritenuto che alla Nelfi non spettasse la corresponsione della retribuzione del lavoro straordinario prestato dal 2007 al 2016 (e per cui aveva ricevuto dal Comune suo datore di lavoro solo degli acconti inferiori a quanto maturato a corrispettivo delle prestazioni oltre l’orario ordinario richiestele e da essa eseguite) in quanto la disposizione di effettuare lo straordinario e i report comunicati tra Comune e Procura che l’attestavano non sarebbero stati controfirmati dall’Amministrazione sua datrice di lavoro (Dirigente del Comune) o dal Procuratore della Repubblica. La Corte avrebbe errato nel ritenere carente l’autorizzazione, atteso che l’interlocutore del Comune era il responsabile dell’aliquota e tale competenza interna dell’amministrazione utilizzatrice non era sindacabile dal lavoratore. 4. Con il quarto motivo da esaminare unitamente al secondo si denuncia la nullità della sentenza exart. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. La Corte non avrebbe tenuto conto delle risultanze probatorie non contestate dal Comune, nonché delle stesse ammissioni confessorie che confermano che la Nelfi ha svolto lo straordinario debitamente autorizzato dalla Procura e dallo stesso Comune come risulta a pag. 3 dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e per cui ha ricevuto solo acconti inferiori al dovuto. 5. I due motivi sono fondati. 5.1 Va al riguardo richiamata la recente pronuncia di questa Corte (Cass. n. 28952/2025) le cui argomentazioniil Collegio fa proprie exart. 118 disp. att. c.p.c. Va premesso che l’art. 5 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 271, stabilisce, al comma 2, che «quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell’attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la Corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi (...)». La disposizione è stata interpretata da questa Corte di legittimità (v. Cass. n. 10298 del 2023) nel senso che “ la configurazione dell’applicazione come possibilità («possono essere applicati»), concerne proprio la facoltà riservata ai Capi degli Uffici giudiziari interessati di ricorrere a detto strumento, per specifiche esigenze d’ufficio connesse alla specializzazione dell'attività giudiziaria, senza che alcuna discrezionalità sia riconosciuta alle amministrazioni di appartenenza nell'accedere alla richiesta». In particolare, secondo questa Corte, la locuzione «possono»va riferita al potere riconosciuto al «procuratore generale presso la corte di appello» e al «procuratore della Repubblica interessato», cui compete la facoltà di richiedere le applicazioni in discorso, allorché – beninteso –ricorrano «particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria». La possibilità contemplata dalla norma in questione, dunque, non riguarda l’amministrazione richiesta, che non ha alcuna facoltà di scelta, essendo invece tenuta ad accogliere la richiesta promanante dall’ente utilizzatore. Ciò comporta che, in termini generali,non è possibile sostenere che le applicazioni exart. 5, comma 2, d.lgs. 271/1989 sfuggano all’operatività dell’art. 70, comma 12, del d.lgs. 30/3/2001, n. 165. Tale ultima disposizioneprevede che «in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotati di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l’utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni per personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l’amministrazione che utilizza il personale rimborsa all’amministratore di appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale». Questa Corte ha precisato che: “La nozione di comando, a cui va ricondotta l’applicazione in questione, descrive il fenomeno per cui il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una [OSCURATO:PERSONA], viene temporaneamente a prestare servizio presso altra Amministrazione o presso altro ente pubblico e importa, da un lato, l’obbligo di prestare servizio presso un ufficio od un ente diverso da quello di appartenenza e, dall’altro, la dispensa dagli obblighi di servizio verso l’Amministrazione di origine». Inoltre « nel comando - che determina una dissociazione fra titolarità del rapporto d’ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione - si modifica il c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell’amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera (Cass., n. 13482 del 2018)”. In linea generale, dunque, sebbene in forza del comando il dipendente si trovi a dover prestare servizio –in via ordinaria e abituale – in favore di un’organizzazione diversa da quella di appartenenza, non vi è “alcuna alterazione del rapporto di lavoro” (in questo senso, v. Cass. ordinanze n. 33155/2025, n. 4390/2024, n. 1471/2024 e n. 17742/2017). Da tale considerazione discende che - come ripetutamente affermato da questa Corte (v., in particolare, Cass., n. 18871/2024 e, in senso conforme, Cass. n. 9169 / 2023) - in caso di mancato riconoscimento di indennità economiche previste dalla disciplina collettiva del comparto di provenienza, il lavoratore ha il diritto di promuovere azione nei confronti dell’ente titolare del rapporto di impiego. È, dunque, l’amministrazione di appartenenza a dover corrispondere al personale comandato presso altra amministrazione il trattamento economico complessivo. In proposito questa Corte, in una serie di recenti pronunce, ha chiarito - con orientamento ormai consolidato - che il lavoratore deve agire nei confronti del datore di lavoro “di appartenenza” al fine di ottenere le retribuzioni spettanti, anche con riferimento al trattamento accessorio (cfr., in proposito, da ultimo, le già citate Cass. n. 33155/2025e Cass.n. 28952/2025, quest’ultima con espresso riferimento alla “voce straordinario”). Deve, dunque, ritenersi pacifico, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, che è l’amministrazione di provenienza – unico datore di lavoro del dipendente “distaccato” o “comandato” – a dover corrispondere al lavoratore l’intero trattamento economico sulla scorta della contrattazione collettiva del comparto di provenienza. Questa Corte, nella citata Cass. n. 28952/2025,ha richiamato il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di richiesta per il riconoscimento di indennità economiche,“il lavoratore indipendentemente dalla qualificazione di distacco o comando ha diritto di promuovere azione nei confronti dell’ente titolare del rapporto di impiego, esercitabile con riguardo al trattamento economico previsto dalla disciplina collettiva del comparto di provenienza (Cass., n. 188871/2024)”. Conseguentemente, ha statuito che: “Erroneamente la Corte d’Appello ha interpretato l’art.70, co . 12 d.lgs. n. 165/2001 come riferito al rapporto amministrazione e dipendente individuando diversi soggetti obbligati all’adempimento dell’onere retributivo del lavoratore distaccato, l’amministrazione di appartenenza per il trattamento fondamentale e quella di destinazione per il trattamento accessorio. Detta norma regola il rapporto tra le due amministrazioni con il meccanismo del rimborso che presuppone l’anticipazione da parte dell’amministrazione di appartenenza. In ragione del comando il datore di lavoro di appartenenza è legittimato passivo rispetto all’azione del lavoratore per la corresponsione della retribuzione, nella specie voce straordinario. Il datore di lavoro può agire nei confronti dell’Amministrazione di destinazione per il rimborso anche della corresponsione dei trattamenti accessori quali lo straordinario dovuto al lavoratore. Il fatto che dal punto di vista sostanziale sia il soggetto utilizzatore in ultima istanza a sopportare il trattamento dovuto al dipendente (il che si spiega con la circostanza che la P.A.di appartenenza non può rifiutare il suo consenso siccome il dipendente va ad operare nell’interesse della PA di destinazione) non consente di ignorare la circostanza che l’ente tenuto formalmente a pagare la retribuzione del lavoratore è l’ente di appartenenza (v. Cass. 1471/2024)”. 5.2 Sulla scorta deisuperiori principi va pertanto affermata la legittimazione passiva in ordine alla richiesta di pagamento dello straordinario della amministrazione di appartenenza, nel caso di specie il Comune che, peraltro, risulta aver acconsentito al lavoro straordinario autorizzato dal Procuratore ovvero dal responsabile dell’aliquota con il pagamento dello straordinario fino al 2012 (vedi pag. 3 dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo) per poi negarlo per il periodo successivo. 5.3 Tale soluzione è avvalorata dal protocollo d’intesa del 2013 indicato dalla dipendente nel quarto motivo di ricorso che espressamente stabilisce al punto e) che : “ la gestione amministrativa del personale dipendente permane al corpo di polizia municipale al quale dovranno essere rimesse le opportune comunicazioni circa le presenze e le assenze dal servizio di detto personale evidenziando che gli oneri retributivi contributivi e fiscali restano a carico del Comune di Siracusa secondo le previsioni delle leggi di settore”, come pacificamente avvenuto nel caso di specie fino al 2012 allorquando illegittimamente il Comune ha sospeso i pagamenti per il lavoro straordinario prestato dalla Nelfi che non avrebbe potuto sindacare i turni predisposti dalla Procura della Repubblica e lo sforamento di orario che pertanto implicano comunque autorizzazione implicita del lavoro straordinario. 6. Con la terza censura si deduce la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione ed errata interpretazione e applicazione degli artt. 2697 c.c. e 13 l.r. 17/1990 e 5 L. 65/1986. La sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che “era da escludere che le spettasse la indennità ex art. 13 l.r. 17/1990 in quanto era daritenersi che la stessa in forza del distacco presso la Procura non svolgesse le attività dell’art.5 L. 65/1986 e non partecipasse al piano di miglioramento dei servizi di polizia municipale”. Tale erronea interpretazione è stata effettuata con riguardo all’indennità exart. 13 L.R. 17/1990 per gli anni 2011 e 2012 risultando documentalmente provato e non contestato lo svolgimento delle attività di cui all’art. 5 L. 65/1986 e che la Nelfi avesse partecipato al piano di miglioramento dei servizi come risulta dall’inserimento della dipendente nell’elenco del personale partecipante alle attività predette. 6.1 Il motivo è infondato. 6.2 L’art. 13,comma 1 della L.R. Sicilia 1 ° agosto 1990 n. 17 ha istituito un fondoper il miglioramento dei servizi di [OSCURATO:PERSONA], concedendo, come previsto dal comma 2 dello stesso articolo, ai soli Comuni che abbiano deliberato un piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi, un contributo a favore degli appartenenti al Corpo di [OSCURATO:PERSONA] che partecipano al piano e svolgono le funzioni previste dall'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65. 6.3 Il comma 3 espressamente stabilisce: «È e scluso dalla partecipazione al piano di miglioramento della efficienza dei servizi il personale comandato collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 Marzo 1986 n. 65». 6.4 Correttamente, dunque, la Corte d’Appello di Catania ha statuito che: “ A propria volta, l’art. 5 della l. n. 65/1986 (“Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza”), prevede che «1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di poliziagiudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell’articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale; b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell’articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 3 della presente legge». Orbene, a parere del Collegio deve senz’altro escludersi la partecipazione - richiesta espressamente dalla norma - alla realizzazione del piano di miglioramento dell’efficienza dei servizi di polizia municipale da parte del personale comandato presso altra amministrazione, proprio in ragione del fatto che il comando o distacco comportano una modifica del rapporto di servizio, con l’inserimento del dipendente, sotto il profilo organizzativo-funzionale (oltre che sotto quello gerarchico e disciplinare), nell’amministrazione di destinazione, in favore della quale egli presta temporaneamente in via esclusiva la propria opera (Cass.13482/2018; 17842/2005). La norma regionale esclude dunque espressamente sia i dipendenti comandati a prestare servizio presso altra amministrazione, quale è appunto l’appellata, sia i dipendenti che, pur prestando servizio nell’amministrazione di appartenenza, non siano in concreto addetti alle mansioni elencate all’art. 5 della legge n. 65/1986. Èirrilevante la circostanza che negli anni precedenti e successivi al periodo in contestazione l’appellata abbia percepito l’indennità in questione, posto che l'atto con cui venga attribuito ad un dipendente un trattamento economico non conforme alle previsioni di legge o del contratto collettivo è nullo ed obbliga la P.A. all'azione di recupero di quanto indebitamente corrisposto (cfr. ad es. Cass. 6715/2021)”. 7. Con il quinto motivo si censura la nullità della sentenza ex art 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione ed errata applicazione dell’art. 92 c.p.c. La Corte avrebbe dovuto rigettare l’appello con conseguente condanna alle spese dell’appellante. Inoltre, la quantificazione delle spese non è coerente con il valore della controversia. L’accoglimento parziale del ricorso comporta l’assorbimento della presente censura che comunque è da ritenersi inammissibile. Invero, il ricorrente non articola alcun autonomo e specifico viziodi legittimità della statuizione sulle spese, ma prospetta la caducazionedella stessa alla stregua di " res sperata ", cioè quale conseguenzadell'accoglimento del ricorso. Il motivo, pertanto, si presenta alla stregua di un "non motivo" (Cass. n. 17330/2015; n. 22478/2018; n. 34412/2022). P.Q.M La Corte accoglie il secondo e quarto motivo; dichiara inammissibile il primo; rigetta il terzo, assorbito il quinto. Cassa e rinvia alla Corte di appello di Catania in diversa composizione anc
Decreto Cassazione n. 06721/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris