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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 03618/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.841/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia , n. 2711/2021 , depositata il 29settembre 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – La controversia riguarda l’impugnazione degli avvisi di accertamento n.

TVK030301190-2018 emesso per il 2013, notificato il 28/06/2018, nonché n.

TVK030301193-2018, emesso per il 2014, n.

TVK030300051-2019 emesso per il 2015 e n.

TVK030300154-2019 emesso per il 2016, notificati questi ultimi il 18/03/2019 allaGESPO S.R.L. , esercente “altre attività dei servizi di trasporto marittimo”, attraverso cui l’Ufficio, previo disconoscimento della condizione di operatività della medesima, ai sensi dell’art. 2, comma 36-decies, del decreto legge n. 138/2011, accertava maggiori imposte IRES, IRAP e IVA per complessivi euro 7.132.682,00, oltre le relative sanzioni e interessi, nonché il correlato atto di recupero crediti n.

TVKCR0300048-2018, emesso anch’esso per il 2014, e notificato il 11/09/2018, con il quale l’Ufficio, sulle medesime basi, recuperava il credito IVA indebitamente compensato dalla ricorrente in tale periodo di imposta, per euro 15.000,00, oltre sanzioni e interessi.

Avverso i citati atti la contribuente proponeva separate impugnazioni avanti la Commissione tributaria provinciale di Foggia.

L’Ufficio si costituiva in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Foggia, con la sentenza n. 275/01/2020 del 20 maggio 2020, disposta la riunione dei procedimenti, rigettavai ricorsi.

2. – Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva atto di appello.

Si costituiva l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delle Marche , con sentenza n. 2711/26/2021, depositata il 29 settembre 2021, ha rigettato l'impugnazione.

3. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L'Agenzia delle entratesi è costituta con controricorso.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con memoria del 7 novembre 2025 la contribuente ha depositato atto di definizione ai sensi dell’articolo 1, commi 213 e seguenti, legge 22 dicembre 2022, n. 197, mediante accordo perfezionatosi con il versamento di quanto dovuto, nonché n. 8 quietanze di pagamentodelle rate convenute.

Alla luce dell’intervenuta definizione della lite, segue la declaratoria di estinzionedel giudizio.

2. –Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge 197del 2022.

Stante l’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d.

"doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass. n. 39284/2021; Cass. n. 27244/2022).

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.841/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia , n. 2711/2021 , depositata il 29settembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – La controversia riguarda l’impugnazione degli avvisi di accertamento n. TVK030301190-2018 emesso per il 2013, notificato il 28/06/2018, nonché n. TVK030301193-2018, emesso per il 2014, n. TVK030300051-2019 emesso per il 2015 e n. TVK030300154-2019 emesso per il 2016, notificati questi ultimi il 18/03/2019 allaGESPO S.R.L. , esercente “altre attività dei servizi di trasporto marittimo”, attraverso cui l’Ufficio, previo disconoscimento della condizione di operatività della medesima, ai sensi dell’art. 2, comma 36-decies, del decreto legge n. 138/2011, accertava maggiori imposte IRES, IRAP e IVA per complessivi euro 7.132.682,00, oltre le relative sanzioni e interessi, nonché il correlato atto di recupero crediti n. TVKCR0300048-2018, emesso anch’esso per il 2014, e notificato il 11/09/2018, con il quale l’Ufficio, sulle medesime basi, recuperava il credito IVA indebitamente compensato dalla ricorrente in tale periodo di imposta, per euro 15.000,00, oltre sanzioni e interessi. Avverso i citati atti la contribuente proponeva separate impugnazioni avanti la Commissione tributaria provinciale di Foggia. L’Ufficio si costituiva in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Foggia, con la sentenza n. 275/01/2020 del 20 maggio 2020, disposta la riunione dei procedimenti, rigettavai ricorsi. 2. – Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva atto di appello. Si costituiva l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delle Marche , con sentenza n. 2711/26/2021, depositata il 29 settembre 2021, ha rigettato l'impugnazione. 3. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L'Agenzia delle entratesi è costituta con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con memoria del 7 novembre 2025 la contribuente ha depositato atto di definizione ai sensi dell’articolo 1, commi 213 e seguenti, legge 22 dicembre 2022, n. 197, mediante accordo perfezionatosi con il versamento di quanto dovuto, nonché n. 8 quietanze di pagamentodelle rate convenute. Alla luce dell’intervenuta definizione della lite, segue la declaratoria di estinzionedel giudizio. 2. –Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge 197del 2022. Stante l’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass. n. 39284/2021; Cass. n. 27244/2022). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Rom
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