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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27244/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12996/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.N.0 [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p. t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente do- miciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.52; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Vene- to n.97/22/2013 depositata il 17 ottobre 2013, e che non risulta noti- ficata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 21 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.Con sentenza n. 97/22/13 depositata in data 17 ottobre 2013 la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l'appello pro- posto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] oltre all'appello dell'Agenzia delle Entrate, tutti proposti avverso la sentenza n. 11/6/12 della Commissione tributaria provin- ciale di Treviso.

2. Il giudice di prime cure, a sua volta, aveva parzialmente accolto previa riunione i ricorsi proposti dai contribuente, contro gli avvisi di accertamento per II.DD. e IVA relativi all'anno di imposta 2004 con cui veniva rispettivamente ricostruito induttivamente ex art.39 com- ma 2 del d.P.R. n.600 del 1973 il reddito di impresa, e venivano im- putati per trasparenza i maggiori redditi in capo ai soci pro quota.

3. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione i contribuenti deducendo due motivi, cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso.

Successivamente il contribuente ha depositato memoria ex art.380 bis. cod. proc. civ., rendendo noto di rinunziare al ricorso, in pendenza della definizione agevolata della lite.

Considerato che: q-

3. Il contribuente, con nota di deposito anteriore all'adunanza ha reso noto di aver intrapreso procedura di definizione agevolata ex art.6 del d.l. n.193 del 2016 con l'Agenzia delle Entrate e, conseguentemente, ha chiesto la declaratoria di estinzione del ricorso per rinuncia al ri- corso e agli atti, con compensazione delle spese di lite.

Va rammentato al proposito che «La rinuncia al ricorso per cassazio- ne, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto ti- pico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricor- rente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso.». (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 13923 del 22/05/2019, Rv. 654263 - 01; conforme, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 21/06/2016, Rv. 640420 - 01).

4. Peraltro, nel caso di specie, la rinuncia è stata anche notificata alla parte costituita, la quale ha accettato e, pertanto, il ricorso dev'esse- re dichiarato estinto.

Non ha luogo il provvedimento sulle spese, in presenza di accettazione da parte dell'Agenzia, e peraltro tenuto con- to del fatto che il contenuto della definizione agevolata assorbe il co- sto del processo pendente (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018).

5. Si dà atto che non sussistono i presupposti per imporre al ricorren- te il pagamento del c.d.

"doppio contributo unificato" (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018).

P.Q.M. dichiara estinto il ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12996/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.N.0 [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p. t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente do- miciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.52; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Vene- to n.97/22/2013 depositata il 17 ottobre 2013, e che non risulta noti- ficata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 21 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.Con sentenza n. 97/22/13 depositata in data 17 ottobre 2013 la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l'appello pro- posto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] oltre all'appello dell'Agenzia delle Entrate, tutti proposti avverso la sentenza n. 11/6/12 della Commissione tributaria provin- ciale di Treviso. 2. Il giudice di prime cure, a sua volta, aveva parzialmente accolto previa riunione i ricorsi proposti dai contribuente, contro gli avvisi di accertamento per II.DD. e IVA relativi all'anno di imposta 2004 con cui veniva rispettivamente ricostruito induttivamente ex art.39 com- ma 2 del d.P.R. n.600 del 1973 il reddito di impresa, e venivano im- putati per trasparenza i maggiori redditi in capo ai soci pro quota. 3. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione i contribuenti deducendo due motivi, cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso. Successivamente il contribuente ha depositato memoria ex art.380 bis. cod. proc. civ., rendendo noto di rinunziare al ricorso, in pendenza della definizione agevolata della lite. Considerato che: q- 3. Il contribuente, con nota di deposito anteriore all'adunanza ha reso noto di aver intrapreso procedura di definizione agevolata ex art.6 del d.l. n.193 del 2016 con l'Agenzia delle Entrate e, conseguentemente, ha chiesto la declaratoria di estinzione del ricorso per rinuncia al ri- corso e agli atti, con compensazione delle spese di lite. Va rammentato al proposito che «La rinuncia al ricorso per cassazio- ne, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto ti- pico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricor- rente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso.». (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 13923 del 22/05/2019, Rv. 654263 - 01; conforme, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 21/06/2016, Rv. 640420 - 01). 4. Peraltro, nel caso di specie, la rinuncia è stata anche notificata alla parte costituita, la quale ha accettato e, pertanto, il ricorso dev'esse- re dichiarato estinto. Non ha luogo il provvedimento sulle spese, in presenza di accettazione da parte dell'Agenzia, e peraltro tenuto con- to del fatto che il contenuto della definizione agevolata assorbe il co- sto del processo pendente (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018). 5. Si dà atto che non sussistono i presupposti per imporre al ricorren- te il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato" (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018). P.Q.M. dichiara estinto il ricorso.