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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13477/2026

Testo disponibile della fonte

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empore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale del Lazio n. 2124/2016, depositata il 13 aprile 2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26660/2016Numero sezionale 2665/2026Numero di raccolta generale 13477/2026Data pubblicazione 09/05/20261. – In data 6 settembre 2011 la Guardia di finanza di Rietiiniziava una verifica fiscale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] diBernabucci Stefano e Alberto, esercente "commercio di autovetturee di autoveicoli leggeri", al fine di controllare il correttoadempimento delle disposizioni previste dalla normativa tributaria,per l'anno d'imposta 2006.

All'esito dell'attività di verifica, venivanotificato alla società un avviso di accertamento concernentel’indebita deduzione di costi e la correlativa detrazione dell'IVA -anno 2006 – e il mancato assolvimento degli obblighi difatturazione e di registrazione in relazione ad acquistiintracomunitari.La contribuente presentava ricorso, lamentando la naturameramente formale delle omissioni riscontrate e la conseguentenullità del recupero.L’Ufficio si costituiva in giudizio.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, con sentenza n.321/01/2014 accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando icosti non deducibili in euro 1.020,00 e in euro 1.981,80 la sanzionedovuta per le violazioni IVA.La contribuente ha depositato istanza di cessata materia delcontendere a seguito della presentazione della domanda diadesione agevolata.2. – Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva atto di appello.Si costituiva in giudizio la contribuente.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delle Marche, consentenza n. 2106/09/2016, ha accolto l'impugnazione.3. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi.L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.Numero registro generale 26660/2016Numero sezionale 2665/2026Numero di raccolta generale 13477/2026Data pubblicazione 09/05/20264. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con memoria del 16 febbraio 2019, cui ha fatto seguito lanota del 13 marzo 2026, la contribuente ha rappresentato di averdepositato una domanda di adesione agevolata in data 20 aprile2017 prot. n. 2017-EQUISDR-2753676 al credito sotteso allasentenza, provvedendo all’integrale pagamento della sommadovuta a titolo di domanda di adesione agevolata.

La quietanza diversamento dell’importo agevolato è stata allegata agli atti delgiudizioLa domanda è stata presentata ai sensi dell'art. 5 della l. n.130 del 2022.

Alla luce dell’intervenuta definizione della lite, seguela declaratoria di estinzione del giudizio.2. – Le spese del processo restano a carico della parte che leha anticipate ai sensi dell'art. 5, comma 5, della l. n. 130 del 2022.Stante l’estinzione del processo a seguito dell'adesione alladefinizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d.

"doppiocontributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002 (Cass. n. 39284/2021; Cass. n. 27244/2022).

P.Q.Mdichiara l’estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali acarico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 24 marzo 2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale del Lazio n. 2124/2016, depositata il 13 aprile 2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26660/2016Numero sezionale 2665/2026Numero di raccolta generale 13477/2026Data pubblicazione 09/05/20261. – In data 6 settembre 2011 la Guardia di finanza di Rietiiniziava una verifica fiscale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] diBernabucci Stefano e Alberto, esercente "commercio di autovetturee di autoveicoli leggeri", al fine di controllare il correttoadempimento delle disposizioni previste dalla normativa tributaria,per l'anno d'imposta 2006. All'esito dell'attività di verifica, venivanotificato alla società un avviso di accertamento concernentel’indebita deduzione di costi e la correlativa detrazione dell'IVA -anno 2006 – e il mancato assolvimento degli obblighi difatturazione e di registrazione in relazione ad acquistiintracomunitari.La contribuente presentava ricorso, lamentando la naturameramente formale delle omissioni riscontrate e la conseguentenullità del recupero.L’Ufficio si costituiva in giudizio.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, con sentenza n.321/01/2014 accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando icosti non deducibili in euro 1.020,00 e in euro 1.981,80 la sanzionedovuta per le violazioni IVA.La contribuente ha depositato istanza di cessata materia delcontendere a seguito della presentazione della domanda diadesione agevolata.2. – Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva atto di appello.Si costituiva in giudizio la contribuente.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delle Marche, consentenza n. 2106/09/2016, ha accolto l'impugnazione.3. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi.L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.Numero registro generale 26660/2016Numero sezionale 2665/2026Numero di raccolta generale 13477/2026Data pubblicazione 09/05/20264. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con memoria del 16 febbraio 2019, cui ha fatto seguito lanota del 13 marzo 2026, la contribuente ha rappresentato di averdepositato una domanda di adesione agevolata in data 20 aprile2017 prot. n. 2017-EQUISDR-2753676 al credito sotteso allasentenza, provvedendo all’integrale pagamento della sommadovuta a titolo di domanda di adesione agevolata. La quietanza diversamento dell’importo agevolato è stata allegata agli atti delgiudizioLa domanda è stata presentata ai sensi dell'art. 5 della l. n.130 del 2022. Alla luce dell’intervenuta definizione della lite, seguela declaratoria di estinzione del giudizio.2. – Le spese del processo restano a carico della parte che leha anticipate ai sensi dell'art. 5, comma 5, della l. n. 130 del 2022.Stante l’estinzione del processo a seguito dell'adesione alladefinizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppiocontributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002 (Cass. n. 39284/2021; Cass. n. 27244/2022). P.Q.Mdichiara l’estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali acarico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 24 marzo 2026.La PresidenteTania Hmeljak
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