CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 01332/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5094/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.5941/2023 depositata il 20/9/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, che vanno liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa [OSCURATO:PERSONA]; Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento , in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4 . 4 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della parte controricorrente[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA]. Così deciso in Rom