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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08797/2026

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e di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Azzari e [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Belluno n. 438/2022 depositata il15.12.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.3.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13852/2023Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 8797/2026Data pubblicazione 08/04/2026L’avvocato [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il verbaleredatto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era statacontestata la violazione dell’art. 142, comma 7° C.d.S., accertatamediante apparecchiatura a postazione fissa.

In specie, il ricorrentedenunziava la mancata prova dell’illecito, la mancata omologazione,approvazione e taratura dell’autovelox, nonché la sua irregolarecollocazione, atteso che le particolari caratteristiche della stradaprovinciale interessata, priva di spartitraffico, banchina pavimentata emarciapiedi ai margini della carreggiata, non consentivano di eseguire gliaccertamenti delle violazioni delle regole sulla circolazione stradale inmodalità fissa.Costituitosi, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] concludeva per il rigetto del ricorso ela conferma del verbale impugnato.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Belluno, con la sentenza n. 220/2021, rilevato chel’apparecchiatura utilizzata era stata approvata con decreto del M.I.T., manon anche omologata ai sensi dell’art. 192, reg. att.

C.d.S., accoglieval’opposizione ed annullava il provvedimento impugnato.Avverso tale decisione proponeva appello il Comune di [OSCURATO:PERSONA].L'originario opponente resisteva al gravame.Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 438/2022, respingeval’opposizione, sul presupposto dell’equivalenza funzionale delle proceduredi approvazione e di omologazione, ritenendo che le stesse, ancorché nonassimilabili dal punto di vista semantico, assolvessero alla medesimafunzione, ovverosia quella di assicurare l’affidabilità delle rilevazioni da unpunto di vista tecnico, con la conseguenza che l’Amministrazione potesseavvalersi di strumentazione provvista della sola approvazione, e nonanche dell’omologazione.

Il Tribunale affermava, inoltre, chel’Amministrazione aveva assolto all’onere di provare che il dispositivoimpiegato era stato approvato, collaudato e verificato nella suafunzionalità, e dichiarava priva di pregio la censura, mossa dall’appellato,Numero registro generale 13852/2023Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 8797/2026Data pubblicazione 08/04/2026in relazione all’insussistenza delle caratteristiche stradali necessarie alrilevamento della velocità in assenza dell’operatore di polizia stradale.Avverso tale sentenza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso aquesta Corte, affidandosi a quattro censure, ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso.Nell’imminenza dell’adunanza camerale, entrambe le parti hannodepositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360comma primo n. 3) c.p.c. dell'art. 12 delle preleggi, dell'art. 142 comma6° e 45 comma 6° ultimo capoverso del Codice della strada e degli articoli192 commi 2 e 3 e 345 comma 2 del regolamento di attuazione delmedesimo CdS per avere il Tribunale di Belluno, riformando la sentenzadel Giudice di Pace di Belluno che aveva accolto l'opposizione di GinoZambianco avverso un verbale di contestazione di eccesso di velocità per1,36 km/h oltre il limite di tolleranza ex art. 142 comma 7° CdSasseritamente risalente al 23.3.2021, ritenuto equiparabile, ai fini dellaprova dell'eccesso di velocità contestato in base ad un'apparecchiaturacon postazione fissa su strada secondaria extraurbana di scorrimento,senza la presenza di agenti all'uscita da una galleria, l'approvazione condecreto del MIT dell'apparecchio di misurazione utilizzato per ilrilevamento, all'omologazione dello stesso.Il motivo é fondato, in quanto l'art. 142 comma 6° del CdS stabilisceespressamente che “Per la determinazione dell'osservanza dei limiti divelocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiaturedebitamente omologate” senza fare menzione alcuna alle apparecchiatureche siano solo approvate ed in claris non fit interpretatio.L'art. 45 comma 6 ultimo capoverso del CdS nello stabilire che “Nellostesso regolamento (di attuazione del CdS) sono precisate altresì lemodalità di omologazione ed approvazione” rinvia all'art. 192 commi 2 e 3Numero registro generale 13852/2023Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 8797/2026Data pubblicazione 08/04/2026del regolamento di attuazione del CdS, che distingue le procedure diomologazione da quelle di approvazione.

Le prime sono riferite ai prototipidelle apparecchiature di rilevazione della velocità, le cui caratteristichefondamentali sono già indicate nel regolamento medesimo ed essi, unavolta verificati, consentono di procedere alla produzione in serie delleapparecchiature di rilevazione utilizzabili come fonti di prova nei confrontidegli utenti della strada.

Le seconde, invece, sono riferite ai prototipi delleapparecchiature di rilevazione della velocità le cui caratteristichefondamentali non siano già indicate nel regolamento medesimo, la cuiapprovazione consente alle case costruttrici di produrre in serieapparecchiature con le caratteristiche approvate, fermo restando che perla loro utilizzazione come fonti di prova nei confronti degli utenti occorreanche l'omologazione delle apparecchiature poi realizzate.A nulla rileva il fatto che le procedure di approvazione nel regolamento diomologazione in termini di presentazione delle istanze, di documentazioneda produrre e di costi, perché le finalità delle due procedure sonocomunque diverse, e l'art. 142 comma 6° CdS attribuisce efficaciaprobatoria per le violazioni dei limiti di velocità solo alle apparecchiatureomologate, e non a quelle che, come nella specie, siano state soloapprovate dal MIT.Pareri del direttore del MIT, e circolari, che in ragione della mancataemanazione della normativa attuativa relativa alle omologazioni delleapparecchiature, pretendano di porre sullo stesso piano delleapparecchiature omologate le apparecchiature solo approvate, nonpossono essere utilizzati per modificare il contenuto precettivosovraordinato dell'art. 142 comma 6° CdS, e neppure può essere utilizzataa scopo interpretativo la prassi diffusasi presso l'amministrazione in sensoopposto, in contrasto con l'art. 12 delle preleggi e col senso fatto palesedalla citata disposizione normativa di rango primario.Numero registro generale 13852/2023Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 8797/2026Data pubblicazione 08/04/2026In tal senso vanno richiamate numerose sentenze delle sezioni civili diquesta Corte (Cass. 6.12.2025 n. 31876; Cass. n. 26251/2025; Cass.n.13996/2025; Cass. n. 1332/2025;Cass. 18.4.2024 n. 10505; Cass.n.20913/2024; Cass. n.20492/2024; Cass. 18.4.2024 n. 10505 che perprima ha trattato approfonditamente la questione della non equiparabilitàdell'approvazione all'omologazione delle apparecchiature di rilevamentodegli eccessi di velocità) e nello stesso senso si espressa anche Cass. pen.n. 10365/2025.Ulteriormente va richiamata quella giurisprudenza di questa Corte che nelporre a carico dell'Amministrazione l'onere di provare l'eccesso di velocitàdel conducente del veicolo, ha rammentato che tale prova va fornitamediante verbali che riportino quanto accertato da apparecchiatureomologate, e non con l'utilizzo di strumenti probatori equivalenti (Cass.6.12.2025 n. 31876; Cass. n.3335/2024; Cass. n. 18022/2018; Cass.n.9645/2016).I tre motivi di ricorso successivi, attinenti alle questioni della taraturadell'autovelox ed alla natura della strada sulla quale é stato rilevatol'asserito eccesso di velocità, con conseguente possibilità di utilizzo dipostazioni fisse senza la presenza di agenti accertatori, sono assorbiti inragione dell'accoglimento del primo motivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi,cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alTribunale di Belluno in diversa composizione, che provvederà anche per lespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.3.2026Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Azzari e [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Belluno n. 438/2022 depositata il15.12.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.3.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13852/2023Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 8797/2026Data pubblicazione 08/04/2026L’avvocato [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il verbaleredatto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era statacontestata la violazione dell’art. 142, comma 7° C.d.S., accertatamediante apparecchiatura a postazione fissa. In specie, il ricorrentedenunziava la mancata prova dell’illecito, la mancata omologazione,approvazione e taratura dell’autovelox, nonché la sua irregolarecollocazione, atteso che le particolari caratteristiche della stradaprovinciale interessata, priva di spartitraffico, banchina pavimentata emarciapiedi ai margini della carreggiata, non consentivano di eseguire gliaccertamenti delle violazioni delle regole sulla circolazione stradale inmodalità fissa.Costituitosi, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] concludeva per il rigetto del ricorso ela conferma del verbale impugnato.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Belluno, con la sentenza n. 220/2021, rilevato chel’apparecchiatura utilizzata era stata approvata con decreto del M.I.T., manon anche omologata ai sensi dell’art. 192, reg. att. C.d.S., accoglieval’opposizione ed annullava il provvedimento impugnato.Avverso tale decisione proponeva appello il Comune di [OSCURATO:PERSONA].L'originario opponente resisteva al gravame.Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 438/2022, respingeval’opposizione, sul presupposto dell’equivalenza funzionale delle proceduredi approvazione e di omologazione, ritenendo che le stesse, ancorché nonassimilabili dal punto di vista semantico, assolvessero alla medesimafunzione, ovverosia quella di assicurare l’affidabilità delle rilevazioni da unpunto di vista tecnico, con la conseguenza che l’Amministrazione potesseavvalersi di strumentazione provvista della sola approvazione, e nonanche dell’omologazione. Il Tribunale affermava, inoltre, chel’Amministrazione aveva assolto all’onere di provare che il dispositivoimpiegato era stato approvato, collaudato e verificato nella suafunzionalità, e dichiarava priva di pregio la censura, mossa dall’appellato,Numero registro generale 13852/2023Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 8797/2026Data pubblicazione 08/04/2026in relazione all’insussistenza delle caratteristiche stradali necessarie alrilevamento della velocità in assenza dell’operatore di polizia stradale.Avverso tale sentenza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso aquesta Corte, affidandosi a quattro censure, ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso.Nell’imminenza dell’adunanza camerale, entrambe le parti hannodepositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360comma primo n. 3) c.p.c. dell'art. 12 delle preleggi, dell'art. 142 comma6° e 45 comma 6° ultimo capoverso del Codice della strada e degli articoli192 commi 2 e 3 e 345 comma 2 del regolamento di attuazione delmedesimo CdS per avere il Tribunale di Belluno, riformando la sentenzadel Giudice di Pace di Belluno che aveva accolto l'opposizione di GinoZambianco avverso un verbale di contestazione di eccesso di velocità per1,36 km/h oltre il limite di tolleranza ex art. 142 comma 7° CdSasseritamente risalente al 23.3.2021, ritenuto equiparabile, ai fini dellaprova dell'eccesso di velocità contestato in base ad un'apparecchiaturacon postazione fissa su strada secondaria extraurbana di scorrimento,senza la presenza di agenti all'uscita da una galleria, l'approvazione condecreto del MIT dell'apparecchio di misurazione utilizzato per ilrilevamento, all'omologazione dello stesso.Il motivo é fondato, in quanto l'art. 142 comma 6° del CdS stabilisceespressamente che “Per la determinazione dell'osservanza dei limiti divelocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiaturedebitamente omologate” senza fare menzione alcuna alle apparecchiatureche siano solo approvate ed in claris non fit interpretatio.L'art. 45 comma 6 ultimo capoverso del CdS nello stabilire che “Nellostesso regolamento (di attuazione del CdS) sono precisate altresì lemodalità di omologazione ed approvazione” rinvia all'art. 192 commi 2 e 3Numero registro generale 13852/2023Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 8797/2026Data pubblicazione 08/04/2026del regolamento di attuazione del CdS, che distingue le procedure diomologazione da quelle di approvazione. Le prime sono riferite ai prototipidelle apparecchiature di rilevazione della velocità, le cui caratteristichefondamentali sono già indicate nel regolamento medesimo ed essi, unavolta verificati, consentono di procedere alla produzione in serie delleapparecchiature di rilevazione utilizzabili come fonti di prova nei confrontidegli utenti della strada. Le seconde, invece, sono riferite ai prototipi delleapparecchiature di rilevazione della velocità le cui caratteristichefondamentali non siano già indicate nel regolamento medesimo, la cuiapprovazione consente alle case costruttrici di produrre in serieapparecchiature con le caratteristiche approvate, fermo restando che perla loro utilizzazione come fonti di prova nei confronti degli utenti occorreanche l'omologazione delle apparecchiature poi realizzate.A nulla rileva il fatto che le procedure di approvazione nel regolamento diomologazione in termini di presentazione delle istanze, di documentazioneda produrre e di costi, perché le finalità delle due procedure sonocomunque diverse, e l'art. 142 comma 6° CdS attribuisce efficaciaprobatoria per le violazioni dei limiti di velocità solo alle apparecchiatureomologate, e non a quelle che, come nella specie, siano state soloapprovate dal MIT.Pareri del direttore del MIT, e circolari, che in ragione della mancataemanazione della normativa attuativa relativa alle omologazioni delleapparecchiature, pretendano di porre sullo stesso piano delleapparecchiature omologate le apparecchiature solo approvate, nonpossono essere utilizzati per modificare il contenuto precettivosovraordinato dell'art. 142 comma 6° CdS, e neppure può essere utilizzataa scopo interpretativo la prassi diffusasi presso l'amministrazione in sensoopposto, in contrasto con l'art. 12 delle preleggi e col senso fatto palesedalla citata disposizione normativa di rango primario.Numero registro generale 13852/2023Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 8797/2026Data pubblicazione 08/04/2026In tal senso vanno richiamate numerose sentenze delle sezioni civili diquesta Corte (Cass. 6.12.2025 n. 31876; Cass. n. 26251/2025; Cass.n.13996/2025; Cass. n. 1332/2025;Cass. 18.4.2024 n. 10505; Cass.n.20913/2024; Cass. n.20492/2024; Cass. 18.4.2024 n. 10505 che perprima ha trattato approfonditamente la questione della non equiparabilitàdell'approvazione all'omologazione delle apparecchiature di rilevamentodegli eccessi di velocità) e nello stesso senso si espressa anche Cass. pen.n. 10365/2025.Ulteriormente va richiamata quella giurisprudenza di questa Corte che nelporre a carico dell'Amministrazione l'onere di provare l'eccesso di velocitàdel conducente del veicolo, ha rammentato che tale prova va fornitamediante verbali che riportino quanto accertato da apparecchiatureomologate, e non con l'utilizzo di strumenti probatori equivalenti (Cass.6.12.2025 n. 31876; Cass. n.3335/2024; Cass. n. 18022/2018; Cass.n.9645/2016).I tre motivi di ricorso successivi, attinenti alle questioni della taraturadell'autovelox ed alla natura della strada sulla quale é stato rilevatol'asserito eccesso di velocità, con conseguente possibilità di utilizzo dipostazioni fisse senza la presenza di agenti accertatori, sono assorbiti inragione dell'accoglimento del primo motivo. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi,cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alTribunale di Belluno in diversa composizione, che provvederà anche per lespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.3.2026Il PresidenteMauro Mocci