Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20913/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

024 ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorson. 5054/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e da se stesso; -ricorrente- contro Comune di Milano, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]- darano, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avversola sentenza de l Tribunale di Milano n. 9246/2021 del 3/1/2022 .

Uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] propone al Giudice di pace di Milanonei confronti del Comune di Milanoopposizione a verbale di contestazione della violazione dell’art. 142 co. 8 codice della strada (c.d.s.)per eccesso di velocità, rilevata tramite autovelox. [OSCURATO:PERSONA] di pace accoglie l’opposizione.

Il Tribunale riforma e conferma il verbale.

La parte privata ricorre in cassazione con cinque motivi.

La p.a. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Ragioni delle decisione 2di 3 – 5054/2022 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 2 8 ) – [OSCURATO:PERSONA].

1. - Il primo motivo (p. 4) denuncia extrapetizione ex art. 112 c.p.c. poichéla p.a. non ha domandato in appello di confermare il verbale, ma solo di accogliere l’appello e rigettare l’opposizione originariamente proposta.

Il secondo motivo (p. 6) denuncia che è viziata la motivazione sull’eccezione relativa all’alterazione del software.

Il terzo motivo (p. 7) denuncia l’omesso esame del fatto dell’alterazione del software.

Il quarto motivo (p. 10) denuncia il difetto di omologazione dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità.

Si deduce violazione dell’art. 142 co. 6 c.d.s. e dell’art. 192 co. 1 reg. esec. d.p.r. 495/92.

Il quinto motivo fa valere la sostanza del quarto motivo sotto il profilo della denuncia di falsa interpretazione dell’art. 142 co. 6 c.d.s. con violazione dell’art. 3 cost.

2. – Delibati i motivi secondo la ragione più liquida , si anticipa l’esame del quarto e del quinto motivo.

Il quarto e il quinto motivo sonofondati.

Per le ragioni giuridiche a fondamento del giudizio di fondatezza si rinvia integralmente - ex art. 118 co. 1 ultima parte disp. att. c.p.c. - a Cass.10505/2024, p. 4-7, paragrafo n. 2.

Infatti, tali motivi fanno valere la questione relativa al difetto di omologazione delll’apparecchiatura di rilevamento della velocità già affrontata dalla pronuncia menzionatae risolta nel senso che è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142 co.6 d.lgs. 285 / 1992 .

Si tratta infatti - ex artt. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992 c.d.s. e 192 d. p . r. 495/1992(regolamento di esecuzione del c.d.s.) - di procedimenti struttu- ralmente e funzionalmente diversi.

Il controricorrente non offre argomenti per discostarsi da Cass.10505/2024 ( nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, Cass. 10505/2024è criticata con rilievi che essa ha già respinto). 3di 3 – 5054/2022 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 2 8 ) – [OSCURATO:PERSONA].

3. - L’accoglimento del quarto e del quinto motivo determina l’assorbimento dei restanti motivi,con decisione nel merito di annullamento del verbale impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglieil quarto e il qu into motivo, dichiara assorbiti i restanti motivi e, decidendo nel merito, annulla il verbale di contestazione impu- gnato;condanna la parte contro ricorrente al rimborso delle spese proces- suali in favore della parte ricorrente, che liquida in € 440, oltre a € 100 per esborsi, per il giudizio di appello e in € 370,oltre a € 100 per esborsi, per il giudizio di legittimità, il tutto oltrealle spese generali, pari al 15% sui com- pen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
024 ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorson. 5054/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e da se stesso; -ricorrente- contro Comune di Milano, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]- darano, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avversola sentenza de l Tribunale di Milano n. 9246/2021 del 3/1/2022 . Uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] propone al Giudice di pace di Milanonei confronti del Comune di Milanoopposizione a verbale di contestazione della violazione dell’art. 142 co. 8 codice della strada (c.d.s.)per eccesso di velocità, rilevata tramite autovelox. [OSCURATO:PERSONA] di pace accoglie l’opposizione. Il Tribunale riforma e conferma il verbale. La parte privata ricorre in cassazione con cinque motivi. La p.a. resiste con controricorso, illustrato da memoria. Ragioni delle decisione 2di 3 – 5054/2022 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 2 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 1. - Il primo motivo (p. 4) denuncia extrapetizione ex art. 112 c.p.c. poichéla p.a. non ha domandato in appello di confermare il verbale, ma solo di accogliere l’appello e rigettare l’opposizione originariamente proposta. Il secondo motivo (p. 6) denuncia che è viziata la motivazione sull’eccezione relativa all’alterazione del software. Il terzo motivo (p. 7) denuncia l’omesso esame del fatto dell’alterazione del software. Il quarto motivo (p. 10) denuncia il difetto di omologazione dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità. Si deduce violazione dell’art. 142 co. 6 c.d.s. e dell’art. 192 co. 1 reg. esec. d.p.r. 495/92. Il quinto motivo fa valere la sostanza del quarto motivo sotto il profilo della denuncia di falsa interpretazione dell’art. 142 co. 6 c.d.s. con violazione dell’art. 3 cost. 2. – Delibati i motivi secondo la ragione più liquida , si anticipa l’esame del quarto e del quinto motivo. Il quarto e il quinto motivo sonofondati. Per le ragioni giuridiche a fondamento del giudizio di fondatezza si rinvia integralmente - ex art. 118 co. 1 ultima parte disp. att. c.p.c. - a Cass.10505/2024, p. 4-7, paragrafo n. 2. Infatti, tali motivi fanno valere la questione relativa al difetto di omologazione delll’apparecchiatura di rilevamento della velocità già affrontata dalla pronuncia menzionatae risolta nel senso che è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142 co.6 d.lgs. 285 / 1992 . Si tratta infatti - ex artt. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992 c.d.s. e 192 d. p . r. 495/1992(regolamento di esecuzione del c.d.s.) - di procedimenti struttu- ralmente e funzionalmente diversi. Il controricorrente non offre argomenti per discostarsi da Cass.10505/2024 ( nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, Cass. 10505/2024è criticata con rilievi che essa ha già respinto). 3di 3 – 5054/2022 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 2 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 3. - L’accoglimento del quarto e del quinto motivo determina l’assorbimento dei restanti motivi,con decisione nel merito di annullamento del verbale impugnato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglieil quarto e il qu into motivo, dichiara assorbiti i restanti motivi e, decidendo nel merito, annulla il verbale di contestazione impu- gnato;condanna la parte contro ricorrente al rimborso delle spese proces- suali in favore della parte ricorrente, che liquida in € 440, oltre a € 100 per esborsi, per il giudizio di appello e in € 370,oltre a € 100 per esborsi, per il giudizio di legittimità, il tutto oltrealle spese generali, pari al 15% sui com- pen
Sentenza Cassazione n. 20913/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris