CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 30219/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15078/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale r appresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Tilla (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale allegata al ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma, via di S. Nicola da Tolentino n. 50, presso lo studio del difensore; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA].; Oggetto: Appalto-Rinuncia parziale ricorso –Decreto estinzione –Revocazione -Prosecuzione giudizio altre parti -intimati– avverso la sentenza della Corte di a ppello di Palermo n. 1228/2018, pubblicata l’8 giugno 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. evocava, dinanzi al Tribunale di Roma , la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’arch. [OSCURATO:PERSONA] deducendo di avere affidato in appalto alla prima la realizzazione di n. 7 box auto e di un locale commerciale in Roma alla via Cassia, e che l’arch. [OSCURATO:PERSONA] era stata designata quale direttore dei lavori; aggiungeva che le opere avevano subito svariati ritardi e non erano nemmeno state completate, pertanto chiedeva la risoluzione del contratto per l’inadempimento delleconvenute, con la condanna della società al pagamento della penale e delladirezione de i lavori alla restituzione delle somme versate ; -instaurato il contraddittorio, nella resistenza delle convenute , che spiegavano anche domanda riconvenzionale per il pagamento dei compensi ancora dovuti dalla committente, chiamata in garanzia dalla [OSCURATO:PERSONA] la propria compagnia di assicurazioni [OSCURATO:SOCIETA], il giudice adito,con sentenza n. 10415 del 2018, accoglieva solo in parte le domande attoree , al pari di quelle riconvenzionali, e per l’effetto l’attrice veniva condannata al pagamento di quanto ancora dovuto alle convenute e la società appaltatrice alla restituzione di parte degli importi ricevuti; -sul gravame interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d i a ppello di Roma, nella resistenza delle appellate, con sentenza n. 3787 del 2021,in parziale accoglimento del gravame, rideterminava a favore dell’appellante le somme alla cui restituzione era stata condannata l’appaltatrice in euro 44.965,00, in luogo di euro 20.000,00, rigettato integralmente l’appello proposto nei confronti dell’arch. [OSCURATO:PERSONA] e della compagnia, con condanna dell’appellante all’integrale rimborso delle spese di lite nei loro confronti; - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma, ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA], sulla base di quattro motivi, relativi al capo secondo della sentenza impugnata che ne aveva statuito la condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell’Assicurazione e della [OSCURATO:PERSONA], illustrati anche da memoria, cui ha resistito con controricorso la sola [OSCURATO:PERSONA]; - sono rimaste intimate la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]; - in data del 22 settembre 2021 la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso nei confronti dell’intimata [OSCURATO:SOCIETA]., assumendo di avere definito in via transattiva la propria posizione debitoria nei confronti della compagnia; - c on decreto n. 15100 del 12 maggio 2022, il Presidente della Sesta Sezione civile - sottosezione II, ha dichiarato l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.; - a vverso tale provvedimento ha propo sto ricorso per revocazione la [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. lamenta ndo che fosse stata erroneamente dichiarata l’estinzione dell’intero giudizio, senza che la Corte si avvedesse che in realtà la rinuncia era relativa alla sola posizione della compagnia di assicurazione, per cui tale atto non si potevaestendere anche al diverso rapporto nei confronti dell’altra intimata [OSCURATO:PERSONA], per cui chiedeva di tenere conto del reale contenuto dell’atto di rinuncia e di revocare il decreto quanto all’integrale declaratoria di estinzione, provvedendosi poi alla decisione del ricorso quanto alle doglianze rivolte avverso la [OSCURATO:PERSONA]; - ritenuto che il ricorso potesse essere diversamente qualificato ed accolto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1 n. 5) c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata alle parti, il presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio, che si concludeva con ordinanza interlocutoria n. 2844 del 2023, con la quale veniva ravvisato nel provvedimento presidenziale di estinzione un esplicito riferimento all’atto di rinuncia del ricorso cumulativamente proposto nei confronti della società di assicurazioni e dell’arch. [OSCURATO:PERSONA], rivolto unicamente nei confronti della prima, per cui stante la natura scindibile della controversia, doveva reputarsi che il decreto, ancorché formalmente dichiarativo dell’estinzione del giudizio, attesoil richiamo al contenuto della dichiarazione della ricorrente, doveva intendersi limitato alla sola posizione dell’UNIPOLSAI, senza quindi produrre effetti anche nei rapporti con le altre parti intimate, con la conseguenza che l’estinzione di cui al decreto presidenziale del 12 maggio 2022 concerneva i soli rapporti intercorsi per la controversia de qua fra la ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA] s .p. a ., rimette ndo il fascicolo alla Seconda Sezione Civile per il prosieguo. Atteso che: - va premesso che ciò che viene in rilievo in questo giudizio è la sola posizione della [OSCURATO:PERSONA], giacchè in casi come quello in esame, secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi originariamente a sezione semplice, poiché è mancata una pronuncia che solo in minima parte è riferibile al ricorso da esaminare, il giudizio su di esso può dirsi che difetti e il provvedimento emesso è giuridicamente inesistente (o radicalmente nullo), sicché l'incompiuto esercizio della giurisdizione comporta che il giudice, cui è apparentemente da attribuire la pronuncia inesistente, può procedere alla sua rinnovazione,emanando un nuovo atto conclusivo del giudizio, questa volta valido ( v. in tal senso, Cass. n. 40883 del 2021; Cass. n. 16497 del 2019; Cass. n. 6162 del 2014 e Cass. n. 30067del 2011 ; di recente non massimata, Cass. n. 2263 del 2023).In tale ipotesi, è stato ritenuto che non sia esperibile il procedimento di correzione dell'errore materiale e neppure quello di revocazione per errore revocatorio, in quanto, a differenza di quel che si verifica in detti due casi, la decisione mancherebbe del tutto e la Corte, d o ve ndo ravvisare di non avervi ancora provveduto, è tenuta a procedere allo svolgimento del giudizio sulricorso non esaminato; - passando al merito, con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti e modifiche, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione al valore della causa in forza del quale parametrare le spese legali, per avere la vicenda processuale instaurata nei confronti dell’arch. [OSCURATO:PERSONA] e della UnipolSai valore pari ad euro 21.264,12. Il motivo è privo di fondamento. Va rimarcato che secondo la costante e qui condivisa giurisprudenza di questa Corte, in tema di valore della controversia, l'art. 12, comma 1, c .p.c. - secondo il quale «il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione» - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto, che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (cfr. ex aliis, Cass. n. 2850 del 2018; Cass. n. 2737 del 2012; Cass. n. 7055 del 2005; Cass. n. 21529 del 2004; Cass. n. 8958 del 1998); con la conseguenza che allorquando il giudice è chiamato ad accertare la risoluzione del contratto, non in via incidentale e strumentale rispetto all'invocato risarcimento del danno, ma perché gli è richiesta sul punto un'autonoma pronuncia con efficacia di giudicato, la risoluzione integra l'oggetto di una domanda distinta da quella restitutoria e risarcitoria e le pretese debbono essere cumulate, a norma dell'art. 10 c .p.c. , ai fini della determinazione della competenza per valore (cfr., ex multis, Cass. n. 967 del 2007; Cass. nn. 4557 ed 82 del 1989; Cass. n.5983 del 1987). Questa Corte, inoltre, ha ripetutamente affermato che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'operaprofessionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe perprestazioni giudiziali - sulla base del criterio del disputatum , ed in base a tale criterio, il valore della causa è pari,per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo sela domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se viene accolta; per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione (Cass. n. 27871 del 2017; Cass. n. 27274 del 2017;Cass. n. 536 del 2011). Nel caso di specie, il valore della causa di appello, quanto alla posizione della [OSCURATO:PERSONA], va parametrato oltre che alla richiesta di risoluzione del contratto di progettazione e direzione dei lavori (per asserita erroneità della sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui era stata rigettata la relativa domanda), anche alla domanda di accertamento negativo dell’ulteriore credito preteso dalla professionista di euro 21.264,12 e alla somma chiesta in restituzione di euro 34.231,49, il tutto con interessi e rivalutazione, nonchè alla domanda di risoluzione del contratto di appalto per ritardo nella esecuzione delle opere per responsabilità solidale dell’appaltatrice e della D.L., con risarcimento del danno, e questo è il valore della causa per i fini di cui all'art. 5 d.m. n. 55/14. Va, inoltre, considerato che questa Corte ha avuto modo di affermare che «in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alladeterminazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudicesolo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe,a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass. n. 2386del 2017; Cass. n. 18167 del 2015, Cass. n. 1601 del 2018 e Cass. n. 89 del 2021) . E’ stato altresì aggiunto che «in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, il principio per il quale, ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, la controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile, opera solo laddove l'applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione applicabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato» (Cass. n. 4187 del 2017, che precisa il principio espresso da Cass. n. 16318 del 2011). Ciò posto, nella sentenza impugnata - premesso che non risulta essere stata differenziata la posizione della [OSCURATO:PERSONA] (e della [OSCURATO:SOCIETA].) rispetto a quella della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi sopra illustrati giacchè la somma di tutte le domande devolute in appello nei confronti della professionista doveva ricomprendere anche quella di risoluzione del contratto di appalto, come si evince dal secondo motivo di appello, con il quale l’appellante ha insistito nella richiesta e quindi anche quanto alla solidarietà, al pari della accessoria domanda risarcitoria. Di qui la individuazione dello scaglione da euro 1.000.001 ad euro 2.000.000, non potendo il valore della controversia essere ricondotto al solo contratto professionale di progettazione con direzione dei lavori e alle conseguenti restituzioni dei compensi percepiti e ancora da percepire, ma definito nei limiti del "devolutum" e dell'"appellatum"; - con il secondo motivo la ricorrente insiste nella violazione e nella falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014 in relazione alle fasi della tariffa forense da applicare nel giudizio di appello che nella specie non sarebbero quattro poiché l’attività defensionale si è limitata alla redazione della memoria di costituzione in una vicenda già affrontata dinanzi al tribunale e comunque priva di istruttoria, di trattazione e di fase decisionale, per cui andava liquidata la sola introduttiva. Anche il secondo mezzo è infondato. Il quinto comma dell’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. statuisce espressamente che «Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia: l’esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere,scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio; b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio,e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l’esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l’esame delle corrispondenti relate, l’iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l’esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, leulteriori consultazioni con il cliente; c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni, l’esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per laformazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d’ufficio, la designazione di consulenti di parte, l’esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l’esame delle deduzioni dei consulenti d’ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l’esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorieammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini dellaliquidazione del compenso quando effettivamente svolta; d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie aquest’ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l’esame e la registrazione o pubblicazionedel provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e); e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l’esame delle relative relate, il pignoramento e l’esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d’intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l’esame dei relativi atti; f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimentostesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all’udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.». Dalla lettura della sentenza impugnata risulta pacificamente che per l’appello sono state liquidate la fase di studio della controversia (sebbene indicata per mero errore materiale “fase istruttoria”, come emerge dalla quantificazione e dalla sua collocazione prima di ogni altra voce) in euro 7.064,00, la fase introduttiva in euro 4.107,00, la fase istruttoria in euro 9.464,00 e la fase decisoria (euro 11.746,00), nel pieno rispetto della previsione normativa. In ordine al dedotto mancato svolgimento della fase istruttoria, per la quale a dire della ricorrente non avrebbe potuto essere liquidato il compenso all’appellata [OSCURATO:PERSONA], la censura non considera che la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per lafase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe . Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr Cass.27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa. Inoltre, la censura difetta anche di specificità. Premesso, infatti, che “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di c.t.u., ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass. 18 febbraio 2019 n. 4698), nulla viene dedotto nel ricorso in ordine al mancato espletamento di tali ulteriori attività in sede di gravame; - con il terzo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014 in relazione al valore della causa in forza del quale parametrare le spese legali, con violazione e falsa applicazione del principio della soccombenza previsto dall’art. 91 c.p.c. In altri termini, per la ricorrente la Corte distrettuale non avrebbe considerato che la condanna alle spese del giudizio di primo grado era errata sia per la determinazione del valore sia perché erano state respinte alcune delle domande riconvenzionali. Aggiunge che la Corte di merito avrebbe dovuto riformare la sentenza impugnata riducendo la misura della condanna. Con il quarto motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014 e degli artt. 91 e 106 c.p.c. in relazione al principio della soccombenza per avere il Tribunale condannato la società a pagare le spese in favore della UnipolSai pur avendole compensate fra l’assicurazione e la [OSCURATO:PERSONA], assicurata, con ciò violando l’art. 99 c.p.c. posto che nessuna domanda è stata proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dell’Assicurazione, ragione per la quale il giudice del gravame avrebbe dovuto riformare detto capo della sentenza. Le ultime due censure, da trattare unitariamente per la connessione argomentativa che le avvince, sono inammissibili. Occorre premettere che la riforma della decisione di primo grado, come risulta dalla motivazione e dal dispositivo della sentenza della Corte di appello, ha riguardato esclusivamente la statuizione della condanna della [OSCURATO:PERSONA] al la restituzione di una maggiore somma (euro 44.965,00 anziché euro 20.000,00) in relazione agli importi versati dalla ricorrente per otto dipendenti della Frattini occupati nel cantiere, ciò ha inciso sul pagamento delle spese di giudizio, compensate per un terzo, essendosi confermata per il resto la decisione del Tribunale. Orbene è l'effetto devolutivo dell'appello a selezionare insieme con l'oggetto del giudizio anche i limiti d'esercizio della potestas iudicandi di secondo grado, sulla base dei motivi (oggi dellamotivazione) dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. La precisazione riguardante la restituzione di alcuni costi anticipati dall’appaltante all’appaltatrice non configura alcuna modifica della corrispondente statuizione della sentenza appellatasul punto relativo al capo delle spese , n é costituisce ragione giustificativa degli odierni due motivi di ricorso per cassazione, conseguendone la inammissibilità, poiché la statuizione di primo grado in ordine alle spese di quel giudizio non era stata investita dall’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Ed inver o, come emerge dalle conclusioni dell’atto di appello, per come riferite nella sentenza della Corte territoriale, il gravame aveva riguardato il merito della controversia, con la conclusiva richiesta di risoluzione di entrambi i contratti e di condanna alle restituzioni, con il risarcimento dei danni; nè la configurazione di un’impugnazione sulle spese potrebbe conseguire al riferimento, contenuto nel medesimo gravame, alla eventuale rilevanza "ai fini....delle spese di giudizio", delle prospettate difficoltà concernenti la liquidazione degli importi dovuti per le spese processuali, perchè la genericit à di un siffatto riferimento èinidonea alla individuazione di specifiche censure, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico della statuizione del giudice di primo grado ed a fissare con certezza i limiti della controversia in sede di gravame. Ne consegue che il giudice di appello che rigetti il gravame non può, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione in ordine alla decisione sulle spese processuali, modificare tale statuizione. Corollario di quanto sopra è che il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione, come da questa Corte pi ù volte affermato (cfr. Cass. n. 14916 del 2020; Cass. 22366 del 2013; Cass.16308 del 2010; Cass. n. 10622 del 2010; Cass. n. 24422 del 2009; Cass. n. 974del 2007). Nella specie non risulta essere stato proposto dalla ricorrente uno specifico motivo in ordine alla decisione sulle spese processuali (al cui pagamento la [OSCURATO:SOCIETA] era stat a condannata dal giudice di primo grado) onde modificare tale statuizione, attesi i limiti dell’effetto devolutivo dell’appello, alla cui applicabilità non è di ostacolo il carattere accessorio del capo sulle spese, che resta pur sempre autonomo. Del resto, se la questione fosse stata proposta con l'appello,la ricorrente avrebbe dovuto dedurre il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., ciò che non è accaduto. In termini generali, poi, va rammentato che ovenel ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013 n. 23675; Cass. 28 luglio 2008 20518; Cass. 26 febbraio 2007 n. 4391). Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso. Nessuna pronuncia sulle spese per essere la [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dareatto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i