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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 23293/2026

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ontroRegione [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.3588/2021 depositata il 02/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il contribuente ha ricevuto un’intimazione di pagamento,notificatagli il 13 giugno 2018, relativa a più cartelle di pagamento percrediti di natura tributaria, per un importo complessivo pari a euro 796,03,emesse dalla Regione Lazio.

Ritenendo che i crediti fossero ormai prescrittie che, comunque, le cartelle non gli fossero state regolarmente notificate,Numero registro generale 3625/2022Numero sezionale 5577/2026Numero di raccolta generale 23293/2026Data pubblicazione 15/07/2026ha esperito il previo tentativo di mediazione previsto dall’art. 17-bis deld.lgs. n. 546 del 1992, rimasto senza esito, e ha indi proposto ricorsodinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenza n.18207/2019, depositata il 19 dicembre 2019, ha accolto integralmente ilricorso.

In particolare, il giudice di primo grado ha rilevato che la RegioneLazio aveva documentato la notifica di una cartella di pagamento in data 17marzo 2012, preceduta dalla notifica di due avvisi di accertamento neglianni 2009 e 2010, ma ha ritenuto che, anche a fronte della successivanotifica dell’intimazione di pagamento, fosse decorso un ulteriore lassotemporale superiore al termine prescrizionale previsto, con conseguentematurazione della prescrizione del credito. [OSCURATO:PERSONA] ha quindiannullato gli atti impugnati e condannato la Regione Lazio al pagamentodelle spese di lite, liquidate in euro

200.3. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto appello,limitando l’impugnazione alla sola statuizione sulle spese di giudizio,ritenute inferiori ai parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, comemodificato dal d.m. n. 37 del 2018, in relazione al valore della controversiae alle fasi del giudizio che, a suo dire, si erano svolte.

Nel giudizio di appellola Regione Lazio non si è costituita.4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con sentenza n.3588/21, depositata il 2 settembre 2021, ha respinto l’appello.

Il giudice disecondo grado ha ritenuto congrua la liquidazione delle spese operata dallaCommissione provinciale, osservando che dal fascicolo di primo grado nonrisultavano svolte attività difensive riferibili a tutte le fasi considerate daiparametri ministeriali.

In particolare, la Commissione regionale haaffermato che la mera produzione documentale non equivale allosvolgimento della fase istruttoria e che non risultava alcuna specifica attivitàriconducibile alla fase decisionale, non essendo stata depositata alcunamemoria conclusiva.

Ha quindi concluso nel senso che la liquidazione delleNumero registro generale 3625/2022Numero sezionale 5577/2026Numero di raccolta generale 23293/2026Data pubblicazione 15/07/2026spese, rapportata alle sole fasi effettivamente riconoscibili, fosse conformeai minimi tariffari, respingendo l’appello e disponendo che nulla fossedovuto per le spese del grado, in ragione della mancata costituzionedell’appellata.5.

Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.6.

L’intimato non ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsaapplicazione dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n. 55 del Ministerodella giustizia come modificato dal dm 37/2018 e delle tabelle 1-2 deiparametri ad esso allegate, art. 15 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.1.1.

La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.3588/2021, nella parte in cui ha rigettato l’appello proposto avverso ladecisione di primo grado, confermando la liquidazione delle spese di lite inmisura pari ad euro 200,00, avrebbe erroneamente ritenuto non liquidabili,nel giudizio di primo grado, la fase istruttoria e la fase decisionale,assumendo che non fossero state svolte specifiche attività difensivericonducibili a tali fasi, così escludendo la violazione dei minimi tariffari dicui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018.Il ricorrente deduce in particolare che tale statuizione si pone incontrasto con l’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, il quale prevede che ilcompenso sia liquidato per fasi e che la fase istruttoria ricomprenda anchel’esame degli scritti e dei documenti prodotti dalle altre parti, mentre la fasedecisionale includerebbe, tra l’altro, l’esame del provvedimento conclusivodel giudizio e le attività successive alla decisione (finalizzate ad eventualiimpugnazioni).

Sotto tale profilo, evidenzia che, nel giudizio di primo grado,la parte allora ricorrente aveva necessariamente esaminato ladocumentazione prodotta dalla Regione Lazio in sede di costituzione,Numero registro generale 3625/2022Numero sezionale 5577/2026Numero di raccolta generale 23293/2026Data pubblicazione 15/07/2026decisionale dovrebbe ritenersi comunque svolta, trattandosi di fasenecessaria di ogni giudizio concluso con un provvedimento decisorio, comedimostrato anche dall’esame della sentenza e dalla richiesta di copieautentiche effettuata dal difensore.Ne consegue che la CTR, escludendo la liquidabilità di tali fasi eritenendo congrua la liquidazione operata dal giudice di primo grado,avrebbe falsamente applicato i parametri normativi, giungendo aconfermare una liquidazione complessiva inferiore anche ai minimi tariffariconsentiti.2.

Il motivo è fondato.3.

Questa Corte ha reiteratamente stabilito che - ai sensi dell’art. 4,comma 5, d.m. n. 55/2018 «Il compenso è liquidato per fasi […]» e ladisposizione prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e perquella di trattazione, che, pertanto, con detta voce le ricomprendeentrambe.

Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questaCorte (Cass. n. 8561/2023), spetta al procuratore della parte vittoriosaanche a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel corso del grado delsingolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendosufficiente la semplice trattazione della causa (Cass. n. 30219/2023) (Cass.20/05/2025, n. 13446).Parimenti le spese della fase decisionale devono essere corrisposte inogni caso, anche in mancanza del deposito di memorie o di assenza deldifensore in udienza, in quanto comprensive della successiva fase di studiodella controversia ai fini dell’eventuale impugnazione – che altrimentiresterebbe del tutto non riconosciuta – come del resto avvenuto nel caso dispecie: in tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano statedepositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spettacomunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quantoessa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014,Numero registro generale 3625/2022Numero sezionale 5577/2026Numero di raccolta generale 23293/2026Data pubblicazione 15/07/2026ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delleconclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio (Cass.20/02/2023, n. 5289 (Rv. 667062 - 01))3.1.

Vi è stata quindi la eccepita violazione dei minimi tariffari di cuial D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018.4.

Ne segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenzaimpugnata in parte qua.5.

Non essendo necessari accertamenti fattuali, sussistono ipresupposti per la decisione nel merito ex art.384 c.p.c., con conseguenteliquidazione delle spese nella misura indicata in dispositivo, pari, per ilgiudizio di merito di primo grado, ad euro 552,00, per il giudizio di meritodi secondo grado ad euro 568,00, e per il giudizio di legittimità a euro678,00 per compensi.

P.Q.MLa Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito liquida lespese di lite nella misura sottoindicata;condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese, che liquida per ilgiudizio di merito di primo grado in euro 552,00, per il giudizio di merito disecondo grado in euro 568,00, e per il giudizio di legittimità in euro 678,00per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroRegione [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.3588/2021 depositata il 02/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il contribuente ha ricevuto un’intimazione di pagamento,notificatagli il 13 giugno 2018, relativa a più cartelle di pagamento percrediti di natura tributaria, per un importo complessivo pari a euro 796,03,emesse dalla Regione Lazio. Ritenendo che i crediti fossero ormai prescrittie che, comunque, le cartelle non gli fossero state regolarmente notificate,Numero registro generale 3625/2022Numero sezionale 5577/2026Numero di raccolta generale 23293/2026Data pubblicazione 15/07/2026ha esperito il previo tentativo di mediazione previsto dall’art. 17-bis deld.lgs. n. 546 del 1992, rimasto senza esito, e ha indi proposto ricorsodinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenza n.18207/2019, depositata il 19 dicembre 2019, ha accolto integralmente ilricorso. In particolare, il giudice di primo grado ha rilevato che la RegioneLazio aveva documentato la notifica di una cartella di pagamento in data 17marzo 2012, preceduta dalla notifica di due avvisi di accertamento neglianni 2009 e 2010, ma ha ritenuto che, anche a fronte della successivanotifica dell’intimazione di pagamento, fosse decorso un ulteriore lassotemporale superiore al termine prescrizionale previsto, con conseguentematurazione della prescrizione del credito. [OSCURATO:PERSONA] ha quindiannullato gli atti impugnati e condannato la Regione Lazio al pagamentodelle spese di lite, liquidate in euro 200.3. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto appello,limitando l’impugnazione alla sola statuizione sulle spese di giudizio,ritenute inferiori ai parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, comemodificato dal d.m. n. 37 del 2018, in relazione al valore della controversiae alle fasi del giudizio che, a suo dire, si erano svolte. Nel giudizio di appellola Regione Lazio non si è costituita.4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con sentenza n.3588/21, depositata il 2 settembre 2021, ha respinto l’appello. Il giudice disecondo grado ha ritenuto congrua la liquidazione delle spese operata dallaCommissione provinciale, osservando che dal fascicolo di primo grado nonrisultavano svolte attività difensive riferibili a tutte le fasi considerate daiparametri ministeriali. In particolare, la Commissione regionale haaffermato che la mera produzione documentale non equivale allosvolgimento della fase istruttoria e che non risultava alcuna specifica attivitàriconducibile alla fase decisionale, non essendo stata depositata alcunamemoria conclusiva. Ha quindi concluso nel senso che la liquidazione delleNumero registro generale 3625/2022Numero sezionale 5577/2026Numero di raccolta generale 23293/2026Data pubblicazione 15/07/2026spese, rapportata alle sole fasi effettivamente riconoscibili, fosse conformeai minimi tariffari, respingendo l’appello e disponendo che nulla fossedovuto per le spese del grado, in ragione della mancata costituzionedell’appellata.5. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.6. L’intimato non ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsaapplicazione dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n. 55 del Ministerodella giustizia come modificato dal dm 37/2018 e delle tabelle 1-2 deiparametri ad esso allegate, art. 15 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.1.1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.3588/2021, nella parte in cui ha rigettato l’appello proposto avverso ladecisione di primo grado, confermando la liquidazione delle spese di lite inmisura pari ad euro 200,00, avrebbe erroneamente ritenuto non liquidabili,nel giudizio di primo grado, la fase istruttoria e la fase decisionale,assumendo che non fossero state svolte specifiche attività difensivericonducibili a tali fasi, così escludendo la violazione dei minimi tariffari dicui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018.Il ricorrente deduce in particolare che tale statuizione si pone incontrasto con l’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, il quale prevede che ilcompenso sia liquidato per fasi e che la fase istruttoria ricomprenda anchel’esame degli scritti e dei documenti prodotti dalle altre parti, mentre la fasedecisionale includerebbe, tra l’altro, l’esame del provvedimento conclusivodel giudizio e le attività successive alla decisione (finalizzate ad eventualiimpugnazioni). Sotto tale profilo, evidenzia che, nel giudizio di primo grado,la parte allora ricorrente aveva necessariamente esaminato ladocumentazione prodotta dalla Regione Lazio in sede di costituzione,Numero registro generale 3625/2022Numero sezionale 5577/2026Numero di raccolta generale 23293/2026Data pubblicazione 15/07/2026decisionale dovrebbe ritenersi comunque svolta, trattandosi di fasenecessaria di ogni giudizio concluso con un provvedimento decisorio, comedimostrato anche dall’esame della sentenza e dalla richiesta di copieautentiche effettuata dal difensore.Ne consegue che la CTR, escludendo la liquidabilità di tali fasi eritenendo congrua la liquidazione operata dal giudice di primo grado,avrebbe falsamente applicato i parametri normativi, giungendo aconfermare una liquidazione complessiva inferiore anche ai minimi tariffariconsentiti.2. Il motivo è fondato.3. Questa Corte ha reiteratamente stabilito che - ai sensi dell’art. 4,comma 5, d.m. n. 55/2018 «Il compenso è liquidato per fasi […]» e ladisposizione prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e perquella di trattazione, che, pertanto, con detta voce le ricomprendeentrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questaCorte (Cass. n. 8561/2023), spetta al procuratore della parte vittoriosaanche a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel corso del grado delsingolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendosufficiente la semplice trattazione della causa (Cass. n. 30219/2023) (Cass.20/05/2025, n. 13446).Parimenti le spese della fase decisionale devono essere corrisposte inogni caso, anche in mancanza del deposito di memorie o di assenza deldifensore in udienza, in quanto comprensive della successiva fase di studiodella controversia ai fini dell’eventuale impugnazione – che altrimentiresterebbe del tutto non riconosciuta – come del resto avvenuto nel caso dispecie: in tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano statedepositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spettacomunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quantoessa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014,Numero registro generale 3625/2022Numero sezionale 5577/2026Numero di raccolta generale 23293/2026Data pubblicazione 15/07/2026ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delleconclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio (Cass.20/02/2023, n. 5289 (Rv. 667062 - 01))3.1. Vi è stata quindi la eccepita violazione dei minimi tariffari di cuial D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018.4. Ne segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenzaimpugnata in parte qua.5. Non essendo necessari accertamenti fattuali, sussistono ipresupposti per la decisione nel merito ex art.384 c.p.c., con conseguenteliquidazione delle spese nella misura indicata in dispositivo, pari, per ilgiudizio di merito di primo grado, ad euro 552,00, per il giudizio di meritodi secondo grado ad euro 568,00, e per il giudizio di legittimità a euro678,00 per compensi. P.Q.MLa Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito liquida lespese di lite nella misura sottoindicata;condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese, che liquida per ilgiudizio di merito di primo grado in euro 552,00, per il giudizio di merito disecondo grado in euro 568,00, e per il giudizio di legittimità in euro 678,00per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]