CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 13926/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 15392/2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale apposta a margine del ricorso di prime cure ex art.702- bis c.p.c., che dichiara di volere ricevere le comunicazioni di rito presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. - ricorrente - 2RG n. 15392/2023 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in forza di delega a margine del controricorso, i quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni di rito presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata -controricorrente - Per regolamento di competenza avverso l’ordinanza in data 7 giugno 2023 del Tribunale di Salerno, pronunciata nel procedimento di cui al R.G. n. 9558/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il tribunale di Salerno, con sentenza del 7 giugno 2023, in relazione al procedimento di cui al R.G.A.C. n. 8558/2019, pendente tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha dichiarato la litispendenza tra questo giudizio e quello recante il n. 9326/2018, pendente in grado di appello dinanzi al tribunale di Salerno, già deciso in primo grado dal giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n.796 del 2018. In particolare, il tribunale ha evidenziato che, nel presente giudizio, n. 8558 del 2019, il Vitolo aveva citato le [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rimborso della somma pari ad euro 8873,42, «sulla premessa di aver sottoscritto il buono postale fruttifero, ordinario trentennale, n. 57/167, serie Q/P Pn. 000 - 450 dell’importo di due 3RG n. 15392/2023 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio milioni delle vecchie lire, emesso in data 14.11.1987, e di aver incassato per interessi meno di quanto previsto e indicato sul titolo di legittimazione». [OSCURATO:PERSONA].p.a., costituendosi in giudizio, aveva eccepito, in via preliminare, l’eccezione di litispendenza, in quanto [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al medesimo titolo, e per gli stessi motivi, aveva proposto analogo giudizio dinanzi al giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva accolto la domanda con sentenza, avverso la quale la convenuta società aveva interposto appello, tuttora pendente. Per il tribunale, dunque, i due giudizi avevano ad oggetto «la impugnativa del medesimo buono fruttifero trentennale, differendo come importo soltanto perché l’impugnativa dei due giudizi sono state proposte in tempi distinti, così da far maturare differenti e maggiori interessi per il giudizio proposto dopo». 2. Avverso tale provvedimento ha proposto regolamento di competenzaFrancesco Vitolo, depositando anche memoria scritta. 3. Ha resistito con “controricorso” la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., eccependo l’assenza della procura speciale ex art.356 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto che, in realtà, non sussiste la riconosciuta litispendenza, in quanto il giudizio pendente dinanzi al tribunale di Salerno, in prime cure, èdel tutto differente da quello deciso dal giudice di pace, con la sentenza n. 796 del 2018, ora pendente in appello dinanzi al medesimo tribunale di Salerno. Ed infatti, il primo giudizio è stato incardinato dinanzi al giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA](n. 9326 del 2017), con atto di citazione del 17 ottobre 2017, ma con riferimento alla richiesta di rimborso del buono fruttifero postale n. 449, rimborsato anticipatamente il 9 4RG n. 15392/2023 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio febbraio 2012.[OSCURATO:PERSONA] chiedeva il pagamento della somma di euro 4091,51, oltre interessi legali a decorrere dal 9 febbraio 2012. Si chiedevail mancato “integrale” rimborso anticipato del buono postale fruttifero n.449, già incassato, anticipatamente rispetto alla relativa scadenza trentennale, il 9 febbraio 2012. Al contrario, il secondo giudizio è stato promosso dal Vitolo dinanzi al tribunale di Salerno, con riferimento alla richiesta di rimborso del buono fruttifero postale n. 450, non rimborsato anticipatamente, ma il 20 novembre 2017, dopo la sua naturale scadenza del 14novembre 2017, per l’importo di euro 13.434,00. Si trattava,in questo secondo caso, di un buono postale fruttifero di lire 2.000.000, scaduto e non più fruttifero dal 14 novembre 2017, con corresponsione a tale titolo di rimborso da parte di [OSCURATO:PERSONA] della somma minore di euro 13.434,00, in luogo di quella ben maggiore pari ad euro 22.307,42, a causa di un errato ed illegittimo calcolo da parte della società convenuta, residuando l’importo netto di euro 8873,42, di cui si richiedeva il pagamento, quale sorte capitale di saldo ancora dovutogli, senza alcun riferimento agli interessi. Erano, dunque, due buoni postali fruttiferi differenti, l’uno, n. 449, per cui si chiedeva l’importo di euro 4091,51 , richiesto in via anticipata il 9 febbraio 2012, l’altro, n. 450, per cui si chiedeva l’importo di euro 8.873,42 , richiesto alla scadenza naturale del 14 novembre 2017 e pagato il 20 novembre 2017. Precisail ricorrente che non sarebbe stato possibile più riscuotere successivamente il buono postale già riscosso anticipatamente in data 9 febbraio 2012, in quanto vi era stata la consegna dello stesso alle [OSCURATO:PERSONA], in funzione del rimborso (anticipato), sicché non potevanodi certo più maturare differenti e maggiori interessi, come adombrato dal tribunale di Salerno. 5RG n. 15392/2023 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] decisione errata sarebbe stata determinata dalla mancata considerazione,da parte del giudice di Salerno, dell’errore materiale commesso dall’attore, dinanzi al giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], ove aveva indicato quale buono fruttifero postale quello n.450 (scaduto dopo il trentennio), in luogo del n.449 (riscosso anticipatamente) . Dinanzi al tribunale di Salerno il Vitolo aveva esibito tutti i processi verbalidi udienza della causa n. 93 2 6 del 2017 del giudice di pace, da cui emergeva che in corso di causa si era provveduto a rettificare quello che era stato un mero error calami in atto di citazione. Del resto, dinanzi al giudice di pace era stato anche esibito l’originale del buono rimborsato, ossia quello n.449. 2.L’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata. L’eccezione è tardivae vi è espressa contestazione del ricorrente, espressa nella memoria scritta, sicché non può tenersi conto dell’atto (Cass., sez. 6-3, 16 novembre 2021, n. 34595). 2.1. Va confermato il costante orientamento di questa Corte per cuil'istanza di regolamento di competenza può essere validamente firmata dal procuratore della parte nel giudizio di merito, non essendo in tal caso necessaria una procura speciale, nérichiedendosi che il difensore sia iscritto nell'albo dei patrocinanti in cassazione (Cass., 25 marzo 1995, n. 3538). Si è ritenuto che, in materia di regolamento facoltativo di competenza, il difensore della parte (nella specie, un condominio) munito di procura speciale per il giudizio di merito, ancorché non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, è legittimato alla proposizione dell'istanza di regolamento ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, in quanto l'art. 47, primo comma, cod. proc. civ. è norma speciale che prevale sull'art. 83, quarto comma, cod. proc. civ., il quale presume la procura speciale conferita per un solo grado del giudizio, senza 6RG n. 15392/2023 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio che sia necessaria una successiva ratifica -nella specie, una specifica delibera autorizzativa dell'assemblea –(Cass., sez. 6-3, 27 dicembre 2013, n. 28706). Pertanto, costituisce principio consolidato di legittimità quello per cui il difensore della parte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, è legittimato a proporre istanza di regolamento di competenza, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, perché l'art. 47, comma 1, c.p.c. è una norma speciale, che prevale sull'art. 83, comma 4, c.p.c., in base al quale la procura speciale deve presumersi conferita per un solo grado di giudizio (Cass., sez. 6-3, 3 giugno 2020, n. 10439). 3. Il ricorso deve essere accolto. Il recente orientamento di questa Corteconsente la dichiarazione di litispendenza anche con riferimento a cause pendenti dinanzi a giudicidiversi, in gradi diversi di giudizio (Cass., sez. 6- 3, 31 agosto 2020, n. 18082). Orbene, p remesso che la natura del vizio denunciato (errorin procedendo) consente a questa Corte l’accesso agli atti dei fascicoli di merito, è pacifico che il procedimento incardinato dinanzi al tribunale di Salerno, in prime cure (R.G. n. 8558 del 2019), è del tutto differente da quello (pendente in grado di appello dinanzi al tribunale di Salerno, R.G. n. 9326 del 2018) deciso dal giudice di pace, con la sentenza n. 796 del 2018, ora pendente in appello dinanzi al medesimo tribunale di Salerno. Ed infatti, il primo giudizio è stato incardinato dinanzi al giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] (n. 936 del 2017), con atto di citazione del 17 ottobre 2017, ma con riferimento alla richiesta di rimborso del buono fruttifero postale n. 449, rimborsato anticipatamente il 9 febbraio 2012. In tale giudizio il Vitolo chiedeva il pagamento della somma di euro 4091,51, oltre interessi legali a decorrere dal 9 febbraio 2012. 7RG n. 15392/2023 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] chiedeva, dunque, il mancato “integrale” rimborso anticipato del buono postale fruttifero n. 449, già incassato, anticipatamente rispetto alla relativa scadenza trentennale, il 9 febbraio 2012. Al contrario, il secondo giudizio è stato promosso dal Vitolo dinanzi al tribunale di Salerno, con riferimento alla richiesta di rimborso del buono fruttifero postale n. 450, non rimborsato anticipatamente, ma il 20 novembre 2017, dopo la sua naturale scadenza del 14 novembre 2017, per l’importo di euro 13.434,00. Si trattava in questo secondo caso, di un buono postale fruttifero di lire 2.000.000, scaduto e non più fruttifero dal 14 novembre 2017, con corresponsione, a tale titolo , di rimborso da parte di [OSCURATO:PERSONA] della somma minore di euro 13.434,00, in luogo di quella ben maggiore pari ad euro 22.307,42, a causa di un errato ed illegittimo calcolo da parte della società convenuta, residuando l’importo netto di euro 8873,42, di cui si richiedeva il pagamento, quale sorte capitale di saldo ancora dovutogli, senza alcun riferimento agli interessi. Si trattava, dunque, di due buoni postali fruttiferi differenti, l’uno, n.449 dell’importo di euro 4091,51 , richiesto in via anticipata il 9 febbraio 2012, l’altro, n.450, dell’importo di euro 8873,42 , richiesto alla scadenza naturale del 20 novembre 2017. Non sussiste, allora, la litispendenza riconosciuta dal giudice di prime cure. Trattasi di due giudizi tra le stesse parti, ma aventi differenti causa petendie petitum, non ricorrendo, dunque, i presupposti di cui all’art.39 c.p.c. 4.E tuttavia, vi è, poi, un’altra ragione assorbente , più a monte della diversità del giudizi, per ritenere non configurabile ‒ nella specie ‒ la litispendenza. Ed invero, l’art. 39 c.p.c., ai fini della configurabilità della litispendenza richiede, oltre al fatto che si tratti 8RG n. 15392/2023 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio della «stessa causa», anche che la stessa sia proposta «davanti a giudici diversi».Nel caso di specie, le due cause pendono entrambe dinanzi al Tribunale di Salerno, una in primo grado e l’altra in appello. Ebbene, gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi, di talché, non essendo l'omessa riunione motivo di invalidità, sarà opponibile il giudicato prima intervenuto, ovvero, qualora non dedotto o rilevato, opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l'utilizzo dell'art. 337, comma 2, c.p.c. (Cass. 10183/2023; Cass.21761/2013). P.Q.M. Accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata, con rinvio degli atti a