CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 febbraio 2023
Cassazione n. 10183/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13051/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2016 s.r.l., elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2560/2021depositata il 07/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: la [OSCURATO:PERSONA] 2016 s.r.l. ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da doppia memoria, per la cassazione della sentenza n. 2560 del 2021 della Corte di appello di Roma, esponendo che: - la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva intimato sfratto per morosità, relativamente a tre contratti di locazione commerciale, convenendo in giudizio la deducente e la [OSCURATO:SOCIETA] quale cedente, alla medesima odierna ricorrente, l’azienda cui inerivano le locazioni; - il Tribunale aveva accolto la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione con condanna al pagamento dei canoni, respingendo la domanda riconvenzionale svolta dalla deducente cessionaria in relazione ai danni, anche per mancato guadagno, cagionati da infiltrazioni ai locali locati; - la Corte di appello aveva respinto il gravame proposto dalla deducente per mancata dichiarazione di litispendenza in relazione alla domanda di danni, incardinata in autonomia precedentemente a quella introdotta in risposta all’intimazione di sfratto, osservando che davanti al medesimo ufficio giudiziario poteva ipotizzarsi solo una riunione, la cui mancata disposizione non aveva potuto determinare alcuna non prevista invalidità processuale; resistecon controricorso, anch’esso corredato da memoria, la [OSCURATO:SOCIETA].; con ordinanza interlocutoria del 14 luglio 2022, veniva disposta integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], contumace in appello, effettuata e depositata nei termini, e rinvio a nuovo ruolo anche in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite all’esito del rinvio di Cass., 02/03/2022, n. 6946; la causa era trasmessa alla Terza Sezione con disposto del 5 dicembre 2022, e fissata per l’adunanza del 6 febbraio 2023. Rilevatoche: con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 40, 295, 324, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di disporre la litispendenza dichiarabile anche relativamente a cause pendenti in gradi differenti, ovvero la riunione o sospensione del giudizio successivamente introdotto; Consideratoche: preliminarmente, in relazione a quanto evidenziato nella richiamata ordinanza interlocutoria, deve rimarcarsi che le Sezioni Unite Civili, con sentenza del 9 dicembre 2022, n. 36057, hanno statuito che il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ., come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso, e che la procura deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente per i casi dubbi che, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367, cod. civ., e dall’art. 159 cod. proc. civ., la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti; in questo quadro, la procura unita all’odierno ricorso e come tale notificata deveritenersi valida; nel merito cassatorio il motivo di ricorso è infondato; va rimarcato che l’identità processuale discussa è riferita, nel caso, alla domanda principale in un giudizio tra due soggetti e alla coincidente domanda riconvenzionale nel successivo giudizio tra i medesimi soggetti anche se coinvolgente un ulteriore soggetto, e un più ampio tema da decidere, avuto riguardo alla domanda principale; due cause pendenti tra le stesse parti e con identità di “causa petendi” e di “petitum” sono, in tesi, in rapporto di litispendenza e non di continenza anche nel caso in cui una di esse abbia per oggetto più domande, una sola delle quali identica a quella avanzata nell’altro procedimento, potendo in tale ipotesi la litispendenza essere dichiarata con riferimento a una soltanto delle domande proposte (Cass., 05/08/2015, n. 16454); sempre in tesi, la descritta litispendenza non viene meno, in coerenza, per il fatto che in una delle cause risulti la presenza anche di altre parti (Cass., 12/02/2018, n. 3306); ciò posto, nella fattispecie le domande introdotte non potevano dar luogo a litispendenza, perché incardinate davanti al medesimo ufficio giudiziario (cfr., solo ad esempio, Cass., 21/04/2010, n. 9510, Cass., 23/09/2013, n. 21761); logicamente, la litispendenza non può realizzarsi, a seconda dell’evento della lite, solo perché, non operata la riunione, una delle cause penda in appello, potendo essere dichiarata, invece, qualora «la medesima causa venga introdotta davanti a giudici diversi» e una risulti pendente in sede d’impugnazione (Cass., Sez. U., 12/12/2013, n. 27846, pag. 11); in tali casi, non essendo l’omessa riunione ragione d’invalidità, come osservato senza neppure specifica censura dalla Corte territoriale (nonostante nell’ultima memoria parte ricorrente valorizzi il tema), sarà dunque opponibile il giudicato prima intervenuto ovvero, qualora non dedotto o rilevato, opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l’utilizzo dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.; a quest’ultimo riguardo, però, la parte ricorrente per un verso non evoca la norma da ultimo richiamata, per l’altro non allega di averne fatto questione in appello, non potendo ammettersi temi nuovi nel giudizio di legittimità a critica vincolata; il ricorso è conclusivamente da disattendere; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 1.800,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da par