CassazionedecretoSezione UDecisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 22674/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23630/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA]) rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Bari, [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresenta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con lui elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 2 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso l’ordinanza del Tribunale di Trani in data 18.3.2021 Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12.4.2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale DOTT. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA DECISIONE 1 Viene proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi al Tribunale di Trani. Si espone in ricorso che con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trani n. 593 del 16.4.2020 del 27.11.2020 la [OSCURATO:PERSONA] srl (già [OSCURATO:SOCIETA]) citava in giudizio Parquet in srl deducendo ed argomentando come da proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e chiedendo in via preliminare dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da un Tribunale incompetente; in subordine, la sospensione del processo in attesa della definizione di altro giudizio pendente in Appello; in via principale, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo per inesistenza del debito, con riserva di articolare mezzi istruttori anche a seguito del contegno processuale di controparte. Il ricorso trascrive poi le conclusioni della società opposta e l’ordinanza del Tribunale di Trani che - condividendo le osservazioni di quest’ultima - ha respinto l’eccezione di incompetenza e concesso la provvisoria esecuzione con assegnazione dei termini di cui all’art. 183 sesto comma cpc. Passa poi all’esposizione del motivo e conclude ritenendo che la controversia rientri nella giurisdizione del giudice rumeno (Tribunale di Bucarest). Resiste la società opposta deducendo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso (per difetto/invalidita’/genericita’/nullita’ della procura speciale, per insussistenza dei presupposti di cui all’art.41 cpc, nonché per mancata esposizione dei fatti di causa) e comunque ne rileva l’infondatezza. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. La società ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza. 2 Con l’unica censura, la società ricorrente ritiene che il Tribunale di Trani sia incompetente ad emettere il decreto opposto per essere invece competente il Tribunale di Bucarest, luogo dello Stato membro Romania dove doveva essere eseguita l’obbligazione; osserva che nella fattispecie l’obbligazione doveva essere eseguita presso il domicilio di residenza del debitore, in forza delle norme del codice di rito, nonchè del Regolamento CE 44/2001 che, a proposito del foro in materia contrattuale ex art. 5, comma 1, indica come giudice competente quello del luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita; e tale luogo, nel caso di compravendita di beni, è da individuarsi in quello, situato in uno Stato membro, dove gli stessi devono essere consegnati, mentre nel caso di prestazione di servizi, è da individuarsi nel luogo in cui i servizi devono essere prestati, nel caso di specie Bucarest, sede della [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la tesi della ricorrente, per individuare tale foro ci si deve concentrare su una specifica obbligazione inadempiuta e non già su una qualsiasi obbligazione relativa al rapporto oggetto della controversia (se sono più obbligazioni, prevale quella principale). Sempre a dire della società ricorrente, non può applicarsi nel caso in esame la proroga di competenza di cui all’art. 23 del Regolamento CE 44/2001 in assenza di clausola/accordo pattuita tra le parti per iscritto. Di conseguenza, in mancanza di una previsione per iscritto di una clausola attributiva della giurisdizione, il fornitore italiano non potrà alla bisogna richiedere il decreto ingiuntivo in Italia, ma dovrà richiederlo al Tribunale dello Stato membro del contraente, ossia la Romania e, nel caso particolare, Bucarest. 3 Il ricorso è inammissibile, come eccepito preliminarmente dalla controricorrente, per mancata esposizione dei fatti di causa (art. 366 primo comma n. 3 cpc), non rispondendo il medesimo, attesa la tecnica redazionale utilizzata, neppure ai contenuti minimi imposti da tale disposizione. Secondo un principio enunciato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni unite, dal quale non vi è ragione di discostarsi, il requisito della «esposizione sommaria dei fatti di causa», ivi compresi quelli processuali, prescritto, a pena di inammissibilità, per il ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., è richiesto anche con riguardo al regolamento preventivo di giurisdizione, dovendosi escludere, per il principio di specificità, che i presupposti per l'individuazione della giurisdizione nella controversia possano essere attinti dalla documentazione prodotta ovvero dal fascicolo d'ufficio (Cass. sez. un., Ordinanza n. 25213 del 2020; Cass., sez. un., 10 settembre 2019, n. 22575; Cass., sez. un., 18 maggio 2015, n. 10092; Cass., sez. un., 16 maggio 2013, n. 11826; Cass., sez. un., 18 dicembre 2009, n. 26644; Cass., sez. un., 9 giugno 2004, n. 10980; Cass., sez. un., 20 ottobre 2000, n. 1129). Benché, dunque, l'istanza di regolamento di giurisdizione, non essendo un mezzo d'impugnazione ma uno strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto, reale o potenziale, sulla potestas iudicandi del giudice adìto, possa non contenere specifici motivi di ricorso, né l'indicazione del giudice avente giurisdizione o delle norme e delle ragioni su cui si fonda, nondimeno, esso non è esentato dal rispetto dell'art. 366 cod. proc. civ., onde deve recare - a pena di inammissibilità - almeno l'esposizione sommarla dei fatti di causa, sostanziali e processuali, tali da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, sia pur in funzione della sola questione di giurisdizione da decidere (Cass. sez. un., Ordinanza n. 25213 del 2020 cit; Cass., sez. un., 16 maggio 2013, n. 11826; Cass., sez. un., 20 ottobre 2000, n. 1129). In particolare, il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., è soddisfatto solo se l'atto esponga gli estremi della controversia, necessari per la definizione della questione di giurisdizione, indicando le parti, l'oggetto e il titolo della domanda, specificando il procedimento cui si riferisce l'istanza e la fase in cui si trovi, ed ogni altro elemento in fatto, che risulti indispensabile al fine della verifica del rispetto non solo delle condizioni per la proponibilità del mezzo, imposte dall'art.1 cod. proc. civ., ma anche per la decisione della questione proposta. 4Nel caso in esame, con le scarsissime informazioni riportate circa i fatti di causa, la società ricorrente non permette assolutamente di comprendere quale sia la vicenda che ha dato luogo all’emanazione del decreto ingiuntivo e alla successiva opposizione, in tal modo impedendo alla Corte di decidere. Manca del tutto l’individuazione degli elementi di fatto, sui quali fondare la decisione sulla giurisdizione: per consentire infatti alla Corte di Cassazione di stabilire quale sia il luogo di esecuzione dell’obbligazione o della prestazione dei servizi e risolvere la questione di giurisdizione ad essa sottoposta, è necessario innanzitutto fornire i necessari elementi di fatto per comprendere di quale obbligazione si stia discutendo, ma dal ricorso (v. pag. 10) si evince soltanto l’esistenza di “un fornitore italiano”, elemento, questo, assolutamente insufficiente, se, come emerge dalla analitica ricostruzione del controricorso, si tratta di una vendita internazionale, regolata da un contratto e documentata anche da una serie di fatture non contestate in cui era riportata una clausola di attribuzione della competenza del giudice italiano. La Corte di Giustizia, con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] 9 giugno 2011 (C-87/10) nell’interpretare l’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ha avuto occasione di chiarire quali siano gli elementi di cui il giudice deve tenere conto al fine di verificare se il luogo di consegna possa o meno ritenersi determinato in base al contratto, precisando che “in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto. Al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato «in base al contratto», il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms elaborati dalla Camera di commercio internazionale, nella versione pubblicata nel 2000. Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita”. Ed anche con la precedente sentenza del 25 febbraio 2010, C-381/08, [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Giustizia aveva affermato che l'art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto. Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l'acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell'operazione di vendita. Ebbene, a fronte di un tale quadro giurisprudenziale comunitario, si rendeva quanto mai necessario, riportare a sostegno del ricorso gli elementi essenziali del contratto concluso tra le parti e le relative clausole proprio per verificare se vi fossero o meno quegli elementi idonei a identificare con chiarezza il luogo di consegna, mentre invece i fatti di causa sono esposti con una vaghezza e inconsistenza tali da non consentire alla Corte neppure di accedere agli atti del giudizio. Ed è significativo, infine, rilevare che a fronte di una specifica eccezione di inammissibilità proprio per mancata esposizione dei fatti di causa (cfr. pag. 21 del controricorso), la società ricorrente non abbia ritenuto di replicare in sede di memoria, limitandosi invece a prendere posizione sul diverso profilo di inammissibilità evidenziato dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte (regolamento proposto al di fuori dei casi di cui all’art. 41 primo comma cpc) e ad addossare alla controparte il mancato assolvimento dell’onere probatorio per superare l’eccezione fondata sul richiamo all’art. 5 del Regolamento CE n. 44/2001. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile restando logicamente assorbita (per il principio della ragione più liquida) ogni altra eccezione svolta dalla controricorrente. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo con distrazionein favore del difensore che ne ha fatto richiesta. Non trattandosi di impugnazione, non v'è luogo per pronunciarsi sul raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. la Corte dichiara inammis