CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 37567/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8963/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] E.V. GIUNIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende giusta procura specialein calce al controricorso -controricorrenti- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 850/201 7 depositata il09/02/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] – espressamente qualificato come associazione non riconosciuta in quanto rientrante nella categoria dei cd. “ consorzi di urbanizzazione” – contro la sentenza del Tribunale di Roma che , accogliendo l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti dallo stesso Consorzio, per la somma di Euro 8.471,31, a titolo di pagamento degli oneri consortili ordinari e servizio di vigilanza per gli anni 2001,2002, 2003 , 2004 e 2005; 1.1. – nel confermare la decisione di primo grado, i giudici d'appello hanno osservato che il Consorzio avrebbe dovuto agire sulla base dei bilanci consuntivi e dei relativi piani di riparto per le annualità reclamate e non, come aveva fatto, in forza di semplici bilanci preventivi; 1.2. – hanno poi aggiunto, in merito alla natura dell’obbligazione del consorziato nei confronti del consorzio di urbanizzazione, che l'originario orientamento della giurisprudenza di legittimità circa la sua natura sinallagmatica (Cass.19674/2006) era stato superato da più recenti pronunce in base alle quali occorre avere riguardo in primo luogo alla volontà manifestata nello statuto, e, solo in difetto, alla normativa in tema di associazioni o comunione, sicché, ove lo statuto preveda la cessazione dell'appartenenza al Consorzio a seguito dell'alienazione del diritto reale e il subingresso dell'acquirente nei diritti e negli obblighi dell'alienante, si verrebbe a configurare una obbligazione propter rem, in base alla quale il nuovo proprietario subentra nel debito per le quote consortili, senza necessità della dichiarazione di recesso o della delibera di esclusione prescritte dall'art. 24 c.c. in materia di associazioni (Cass. 7427/2012); 1.3. – avverso detta decisione il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, notificato il 12/03/2018, cui i sigg.ri Lavra e Tocci hanno resistito con controricorso notificato il 23-26/04/2018 (notifica non andata a buon fine per una erronea dichiarazione di “irreperibilità” dei destinatari), seguito da tempestivo “controricorso in rinnovazione” ritualmente notificato allo stesso indirizzo in data15/05/2018. [OSCURATO:PERSONA] 2. - il Consorzio ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione della normativa di cui all’articolo 1104 c.c. in relazione agli articoli 3 e 4 dello Statuto consortile, nonché dell’art.1118 c.c., con riferimento all’art. 360, n. 3 cod.proc.civ.»; 3.– preliminarmente a ll’esame del motivo occorre rilevare che il ricorso è inammissibile per m ancanza del requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., che lo configura come uno specifico requisito di contenuto-forma dell'atto di gravame, finalizzato a consentire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione tanto del fatto sostanziale che ha originato la controversia, quanto del fatto processuale di cui si chiede una nuova e più corretta valutazione in diritto da parte del giudice di legittimità, senza che questi sia tenuto a ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U, 11653/2006; Cass. 22135/2022; Cass. Sez. U, 22674/2022); 3.1. – la prescrizione d i tale requisito di ammissibilità del ricorso non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, bensì a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U, 2602/2003); 3.2. – ebbene, questa Corte ha più volte chiarito che per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, n. 3, cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve indicare in modo chiaro ed esauriente, sebbene non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti,con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, e dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati a esporre gli argomenti difensivi, possano ritenersi funzionalmente idonei a una precisa enucleazione dei fatti di causa (Cass. Sez. U, 11308/2014; conf. ex multis Cass. 22135/2022, 16320/2021, 15276/2021, 11540/2021, 24432/2020, 8425/2020); 3.3. – nella fattispecie in esame, l a suddetta esposizione manca del tutto, giacché il ricorrente si limita ad un cenno di poche righe alla vicenda processuale, senza minimamente esporre quella sostanziale, così non consentendo a questa Corte di aver minimale contezza dei fatti essenziali della controversia (in termini, da ultimo, Cass. 11750/2022); 4. –il rilievo rende superfluo l’esame del motivo proposto, che peraltro contiene a sua volta una inusitata sequenza di argomentazioni sconnesse, frammentarie ed eterogenee, che non consentono nemmeno di individuare con esattezza le parti della decisione oggetto di censura e finiscono per evocare in modo estemporaneo anche una «inammissibilità ex art. 360, n. 5, c.p.c.» non meglio contestualizzata, seguita emblematicamente dalla «riserva di aggiungere, variare ed ampliare in memoria» del tutto irrituale e incongruente con il mezzo impugnatorio praticato; 5. – alla inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese in favore dei controricorrenti, liquidate in dispositivo; 5.1. – va infatti affermata la ritualità del “ controricorso in rinnovazione” da essi notificato al ricorrente , in applicazione del principio in base al quale, nell'ipotesi in cui la notifica del controricorso per cassazione, effettuata nel termine ex art. 370 c.p.c., non sia andata a buon fine per causa non imputabile al notificante, «il successivo perfezionamento della stessa oltre il suddetto termine, a seguito di immediata rinnovazione, non determina l'inammissibilità del controricorso medesimo, vertendosi in una fattispecie assimilabile a un'oggettiva e automatica rimessione in termini, in forza della regola espressa dall'art. 153 c.p.c. e altresì evincibile dal principio costituzionale del diritto di difesa e da quello sovranazionale di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 19 TUE, 263 TFUE e 6 CEDU), oltre che dell'obbligo delle parti di conformare la loro condotta al principio della leale collaborazione processuale (art. 88 c.p.c.)» (Cass.1784/2022; principio consolidato: Cass. Sez. U, 14594/2016; Cass. 19059/2017, 20700/2018, 2195/2019, 17577/2020, 40758/2021, 10142/2022, 26810/2022); 6. – sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/02, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento» (Cass., Sez.U, 15279/2017 e 4315/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unific