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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 13 aprile 2024

Cassazione n. 37667/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BENEVENTO svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di S. M. [OSCURATO:PERSONA], per il comune di Vitulano, ha depositato motivi nuovi e successiva memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, concludendo per l'accoglimento. .7 Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., in sede di rinvio a seguito di annullamento di precedente provvedimento da parte della Terza Sezione penale di questa Corte di cassazione con sentenza n. 10242 del 15/2/2024, il Tribunale di Benevento ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del ponte di attraversamento del torrente Jerino in località Patanella del comune di Vitulano, proposta nell'interesse dell'ente locale, terzo proprietario del bene in sequestro, disposto nel procedimento a carico del responsabile dell'area tecnica di quel comune e responsabile unico del procedimento, in relazione ai reati di cui agli artt. 374

I. 2248/1865, all.

F), 1, r.d. n. 601/1931 e 93 r.d. n. 523/1904 [capo 1) dell'incolpazione provvisoria], e 181, comma 1, d.

Igs. n. 42/2004 [capo 2) dell'incolpazione provvisoria], per essere stata l'opera realizzata in difetto delle prescritte autorizzazioni idraulica e paesaggistica.

Il giudice rimettente, in particolare, ritenuta la legittimazione del terzo proprietario del bene sequestrato a dedurre la insussistenza dei presupposti richiesti per l'adozione della misura cautelare reale sub specie di fumus commissi delicti e periculum in mora, ha richiamato l'art. 163, comma 1, cod. app. abr. in materia di affidamento dell'esecuzione di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza, anche in relazione ad aventi calamitosi [che legittimano l'intervento del servizio di protezione civile come disciplinati dalla relativa legge istitutiva, oggi sostituita dal d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (codice della protezione civile)], precisando che la speciale procedura della somma urgenza non prevede, neppure con riguardo al caso - disciplinato nel successivo comma sesto - in cui lo stato di urgenza sia conseguente ad una calamità naturale, che i lavori interessino i beni colpiti dall'evento calamitoso, atteso che il richiamato art. 163, ai commi 1 e 6, richiede che si tratti di interventi volti alla eliminazione di situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità, eventualmente derivanti da evento calannitoso, che legittimano l'accesso alla procedura semplificata, imposta dalla somma urgenza.

Ciò posto, quel giudice, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, ha censurato l'ordinanza di rigetto del riesame, in quella sede impugnata, ritenendo che l'interpretazione data alla disposizione richiamata dai giudici territoriali, affermata peraltro solo in termini di mera "plausibilità", in adesione alle valutazioni fatte dal consulente tecnico del pubblico ministero, si fosse tradotta in un vizio di mancanza di motivazione sulle ragioni per cui, secondo il comune istante, il ricorso alla procedura di somma urgenza avrebbe escluso la necessità del previo rilascio delle autorizzazioni idraulica e paesaggistica o, comunque, scriminato la condotta omissiva ai sensi degli artt. 51 o 54 cod. pen.2.

In sede di rinvio, il Tribunale, confermando il rigetto del riesame, ha operato una rivalutazione del thema decidendum alla stregua delle indicazioni rinvenibili nel provvedimento di annullamento, con il quale ha ritenuto demandata la verifica della legittimità del ricorso alla procedura d'urgenza, sotto profili diversi rispetto all'unico in quella sede censurato, vale a dire l'attivazione della procedura di somma urgenza su opere diverse dall'arteria stradale oggetto del crollo dovuto alla calamità naturale (§2.2. della sentenza di annullamento).

E, ad esito del rinnovato giudizio, ha ritenuto il difetto dei presupposti della somma urgenza (e, dunque, la sussistenza del fumus dei reati contestati per mancanza delle autorizzazioni sopra indicate), attinge\go ad elementi fattuali nuovi (informativa di PG del 13/2/2024), dai quali ha tratto la conclusione secondo cui, dopo gli eventi calamitosi del gennaio 2023, la popolazione del comune di Vitulano non si era trovata in condizioni di isolamento, posto che la viabilità e il ponte abusivo Sequestrato avevano rappresentato solo l'a soluzione più comoda, tale da far risparmiare circa un chilometro rispetto alle altre strade facilmente percorribili, in sostituzione della crollata strada di Ponterutto, tra le quali ha indicato la via Loreto che consentirebbe di bypassare sia la strada che il ponte abusivo.

Pertanto, esclusi i presupposti fattuali della somma urgenza, il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus dei reati contestati, stante l'assenza delle necessarie autorizzazioni.

Rispetto a queste ultime, poi, ha rilevato la necessità di quella idraulica, anche alla luce di quanto affermato dall'uffficio del Genio civile, competente per il relativo rilascio, ricadendo l'opera sull'alveo di un fiume, la sua assenza non essendo stata neppure oggetto di contestazione; quanto a quella paesaggistica, invece, ha ritenuto che quella prodotta a difesa non sembrava inerire all'opera in esame, ancora una volta rinviando alla citata informativa.

3. Avverso l'ordinanza reiettiva, ha proposto ricorso la difesa del comune di Vitulano, in persona del sindaco pro tempore, formulando tre motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge, con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus del reato di cui al capo 1) della incolpazione provvisoria, per asserita insussistenza dei presupposti della somma urgenza, alla stregua di elementi diversi, rispetto a quelli considerati nel provvedimento annullamento, ricollegati alla presunta assenza della condizione di isolamento e alla esistenza di un percorso alternativo, nonché violazione di norme processuali, sotto il profilo della apparenza e, quindi, mancanza di motivazione, rispetto alle censure prospettate con il riesame.

In particolare, la difesa, richiamati i motivi del gravame e del primo ricorso, nonché l'ordinanza di rigetto, oggetto dell'annullamento, ha censurato quella oggetto di impugnazione, osservando come, nel primo provvedimento, il Tribunale aveva supinamente aderito alla spiegazione del consulente del PM, il quale nessun rimprovero aveva mossso al RUP diverso dall'avere attivato la procedura di somma urgenza con riferimento a un'opera diversa da quella oggetto dell'evento calamitoso, laddove, nel provvedimento reso ad esito del giudizio di rinvio, avrebbe seguito un percorso motivazionale alternativo, estraneo alla incolpazione provvisoria.

Sotto altro profilo, il deducente ha rilevato che l'intero impianto motivazionale sarebbe manifestamente censurabile, essendosi il Tribunale limitato ad aderire in maniera acritica a quanto riferito dalla PG in un momento successivo (pur precisando di non sollevare alcuna eccezione di inutilizzablità dell'atto), con un'informativa che ha ritenuto addirittura favorevole alla tesi difensiva, poiché la condizione di isolamento non era stata prospettata in termini di assoluta impossibilità fisica degli abitanti della località Patanella di allontanarsi da quel luogo, bensì sotto il profilo della inidoneità plano-altimetrica e dimensionale dell'unico percorso alternativo a consentire un tempestivo accesso a mezzi di soccorso in situazioni di emergenza, come accertato anche dal Genio civile nella relazione di sopralluogo del 9/2/2023. ' Inoltre, sempre muovendo dall'informativa citata, la difesa ha rilevato che, in quella sede, si sarebbe apoditticamente trasposta al momento della determinazione di ricorrere alla procedura di somma urgenza una condizione di non isolamento della popolazione dapprima riferita all'attualità.

Il Tribunale, aderendo acriticamente a quanto riferito dalla PG, avrebbe eluso la necessità di una contestualizzazione temporale della esistenza di percorsi alternativi, a fronte di un'affermazione contenuta a pag. 8 della suddetta informativa, dalla quale emergerebbe che, al momento della decisione di ricorrere alla procedura di somma urgenza, la via Loreto era chiusa al traffico veicolare, come pure confermato da apposita relazione tecnica versata in atti, a firma dell'ing.

Cusano, dalla quale risultava che la suddetta strada era all'epoca impraticabile, versando in condizioni di degrado e dissesto, risultando attinta dal medesimo evento calamitoso che aveva cagionato il crollo della via Pantanella.

La difesa ne ha dunque inferito la ragionevole conclusione che, all'epoca dell'adozione della decisione di procedere in somma urgenza, la via Loreto non fosse fruibile in sicurezza già all'altezza del tratto del ponticello che collega alla via Panta nella.

Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento al capo 2) della incolpazione provvisoria, quanto alla ritenuta non pertinenza della autorizzazione paesaggistica al ponte in questione, che la difesa ha affermato essere agli atti, richiamando il progetto originario e altra documentazione della quale il Tribunale non avrebbe tenuto conto, essendosi limitato ad affermare, in maniera dubitativa e solo attraverso un rinvio generico all'informativa, che tale autorizzazione non era pertinente.

Con il terzo motivo, infine, ha dedotto violazione di norme processuali, sub specie difetto di motivazione, quanto ai motivi nuovi, depositati all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con i quali la difesa aveva rappresentato che il ponte era stato realizzato nel 1999 dal Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], munito di autorizzazione paesaggistica e deposito sismico e fatto oggetto solo di interventi di completamento in regime di somma urgenza, dopo gli eventi meteorici eccezionali del gennaio 2023.

Da ciò, secondo la prospettazione difensiva, si ricaverebbe la non necessità dell'autorizzazione idraulica, per essere gli elementi strutturali ai quali essa è correlata già esistenti, gli interventi successivi agli eventi del gennaio 2023 essendo stati limitati al getto della soletta di ripartizione, cioè alla sola pavimentazione, intervento che non avrebbe esplicato alcuna incidenza sulla sezione idraulica, rimasta inalterata dal 1999 e, dunque, sul normale deflusso delle acque, con venir meno di ogni attitudine offensiva della condotta contestata, la norma incriminando la realizzazione dell'opera senza autorizzazione idraulica e non la sua utilizzazione.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo ESPOSITO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. La difesa del ricorrente ha depositato motivi nuovi, a sviluppo delle considerazioni svolte con il primo motivo di ricorso e a sostegno dell'assunto della condizione di isolamento della popolazione interessata dagli eventi del gennaio 2023 (nel senso dell'impossibilità di un accesso sicuro per i mezzi di soccorso), allegando documentazione nuova (una nota del giugno 2024, successiva al provvedimento impugnato, proveniente da sanitario che aveva eseguito personalmente un intervento urgente in codice rosso utilizzando il ponte Jerino, trattandosi, a suo parere, del percorso più breve e più utile, unico idoneo per caratteristiche plano- altimetriche e dimensionali ad essere percorso dai mezzi di pronto soccorso in condizioni di estrema urgenza).

5. Con atto successivo, la stessa difesa ha depositato conclusioni scritte, anche in replica a quelle rassegnate dal Procuratore generale, con le quali ha chiesto l'annullamento del'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

L'annullamento del primo provvedimento di rigetto è conseguito alla rilevata violazione di legge in ordine ai presupposti che abilitano le amministrazioni ad accedere alla procedura di somma urgenza, nell'esecuzione di lavori pubblici, avendo il Tribunale ritenuto che la stessa fosse attivabile solo sull'opera colpita dall'evento calamitoso, laddove, in base al principio di diritto vincolante rinvenibile nella sentenza di annullamento, una corretta interpretazione delle norme di riferimento (art. 163, cod. app. abr.; artt. 2, comma 1 e 5 legge 225/1992) non consentiva, come ritenuto dai giudici di merito, di affermare, per il caso di urgenza che consegua ad una calamità naturale, che i lavori per i quali poteva essere attivata la procedura t di somma urgenza dovessero necessariamente coincidere con i beni colpiti dall'evento calamitoso, la legge prevedendo solo che essi siano intesi ad eliminare le situazioni dannose o pericolose eventualmente derivanti da tale evento.

Errore interpretativo che si è tradotto nella mancanza di motivazione in ordine alla non necessità del previo rilascio delle autorizzazioni idraulica e paesaggistica o alla sussistenza di un'ipotesi sussumibile negli artt. 51 o 54, cod. pen.

Da ciò quel giudice ha fatto discendere la necessità, nel rinnovato giudizio, di verificare la legittimità del ricorso alla procedura d'urgenza sotto profili diversi dall'unico censurato, per valutare le conseguenze che ne deriverebbero dall'avere l'ente locale operato in somma urgenza in rapporto alla sussistenza del fumus commissi delicti delle ipotizzate fattispecie penali.

Si tratta, a ben vedere, di un principio assai chiaro e di un mandato altrettanto preciso circa le coordinate per condurre il rinnovato giudizio, tali da legittimare (ove non addirittura imporre) un rinnovato scrutinio sulla legittimità della procedura di somma urgenza sotto altri, diversi profili. ' Quanto, poi, al documento allegato con i motivi nuovi (dichiarazione resa in data successiva alla decisione impugnata e riferita a eventi occorsi all'epoca dell'evento calamitoso), trattasi di produzione non consentita: è principio più volte affermato, infatti, che nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (sez. 2, n. 42052 del 19/6/2019, [OSCURATO:PERSONA], RV. 277609-01; sez. 3, n. 5722 del 7/1/2016, Sanvitale, Rv. 266390-01, proprio in fattispecie di ricorso avverso ordinanza di rigetto di riesame di sequestro preventivo, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile la produzione di perizia redatta in data successiva alla decisione del tribunale e di documentazione non esibita nei precedenti gradi cautelari).

2.1. Quanto agli ulteriori profili censurati con il medesimo motivo, va ricordato che, più volte, questa Corte di legittimità ha affermato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (sez. 2 n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez.

U. n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf.

Sez.

U. n. 25933 del 29/5/2008, Malgioglio, non massinnata sul punto).

Nel concetto di violazione di legge, pertanto, non possono essere ricompresi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall'art. 606, lett. e), quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. e) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c) [Sez.

U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, Vespoli, Rv. 242916]. 6 5( • Quanto alla verifica in ordine alle condizioni di legittimità della misura cautelare, inoltre, la stessa è necessariamente sommaria e non comporta un accertamento sulla fondatezza della pretesa punitiva e le eventuali difformità tra fattispecie legale e caso concreto possono assumere rilievo solo se rilevabili ictu °culi (ex multis: Sez.

U, n. 6 del 27/3/1992, Midolini, Rv. 191327; Sez.

U, n. 7 del 23/2/2000, Mariano, Rv. 215840).

La delibazione non può, quindi, estendersi alla ricostruzione in concreto delle possibili e prevedibili modalità con le quali la condotta contestata si sarebbe dovuta manifestare, non essendo possibile che il controllo di cassazione investa, sia pure in maniera incidentale, il merito dell'impugnazione.

2.2. Ciò premesso, la valutazione in ordine all'assenza dei presupposti della somma urgenza (ricollegata alla necessità di scongiurare l'isolamento della popolazione dopo gli eventi che avevano causato il crollo di un tratto di strada in località Pantanella del comune di Vitulano) è sostenuta da un ragionamento esplicativo basato sulla nuova acquisizione, l'informativa cioè nella quale la PG aveva riferito che la popolazione interessata non si era mai trovata in condizione di isolamento e che il ponte oggetto dell'intervento censurato non costituiva l'unico, ma solo il più comodo, percorso, esistendone altri, come la via Loreto.

Trattasi, a ben vedere, di una motivazione che non può certamente dirsi assente, ma che può costituire oggetto di censure ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., tuttavia interdette dalla natura del procedimento per i principi sopra già illustrati.

Il tenore delle doglianze, peraltro, intese a valorizzare dati fattuali discordanti rispetto a quelli considerati dal Tribunale e, addirittura, anche il travisamento di essi, denuncia l'intenzione sottesa al ricorso che è proprio quella di una critica al percorso argomentativo svolto dai giudici della cautela.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Richiamati i principi sopra esposti, il Tribunale ha giustificato la sussistenza del fumus, con riferimento alla fattispecie inerente all'autorizzazione paesaggisatica, affermando che quella allegata a difesa (e richiamata, con riferimento ad atti del procedimento, anche nel ricorso) non ineriva al ponte sul quale sono state compiute le opere oggetto d'incolpazione e, nonostante la formula apparentemente perplessa adottata ("non sembra"), ha fatto espresso rinvio alla informativa più volte richiamata, dalla quale pertanto ha tratto quella conclusione in fatto.

Cosicché, le doglianze difensive spostano l'attenzione del decidente adito sul piano dell'accertamento degli elementi fattuali fondanti detta conclusione, rispetto al quale il vaglio di legittimità incontra i rigidi limiti richiamati al § 2.1.

4. Infine, anche il terzo motivo è manifestamente infondato.

A fronte dell'affermazione del Tribunale, secondo cui per quell'opera (ponte) non era mai stata rilasciata alcuna autorizzazione idraulica, circostanza che ha ritenuto non contestata a difesa e, soprattutto, supportata da un richiamo a una nota esplicativa dell'ufficio competente (Genio Civile - Regione Campania) in data 5/10/2023, redatta a seguito di istanza intesa proprio al rilascio di essa, la difesa ha opposto, come per le altre censure, una diversa ricostruzione fattuale, a mente della quale, stante l'avvenuto ingombro dell'alveo a far data 7 2" dal 1999, le opere realizzate in somma urgenza nel 2023 sarebbero per ciò solo prive di portata offensiva, non incidendo sull'occupazione dell'alveo fluviale che rende necessaria l'autorizzazione stessa.

Trattasi, ancora una volta, dello sviluppo argonnentativo di una tesi difensiva con la quale, oltre a censurarsi, con ogni evidenza, il ragionamento esplicativo contenuto nell'ordinanza impugnata, senza porre in luce una violazione di legge, neppure in termini di mera apparenza o mancanza della motivazione, si finisce con il sollecitare addirittura un vaglio di merito sulla fondatezza dell'incolpazione provvisoria, precluso in questa sede di legittimità.

5. Alla declaratoria di inannmissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BENEVENTO svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di S. M. [OSCURATO:PERSONA], per il comune di Vitulano, ha depositato motivi nuovi e successiva memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, concludendo per l'accoglimento. .7 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., in sede di rinvio a seguito di annullamento di precedente provvedimento da parte della Terza Sezione penale di questa Corte di cassazione con sentenza n. 10242 del 15/2/2024, il Tribunale di Benevento ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del ponte di attraversamento del torrente Jerino in località Patanella del comune di Vitulano, proposta nell'interesse dell'ente locale, terzo proprietario del bene in sequestro, disposto nel procedimento a carico del responsabile dell'area tecnica di quel comune e responsabile unico del procedimento, in relazione ai reati di cui agli artt. 374 I. 2248/1865, all. F), 1, r.d. n. 601/1931 e 93 r.d. n. 523/1904 [capo 1) dell'incolpazione provvisoria], e 181, comma 1, d. Igs. n. 42/2004 [capo 2) dell'incolpazione provvisoria], per essere stata l'opera realizzata in difetto delle prescritte autorizzazioni idraulica e paesaggistica. Il giudice rimettente, in particolare, ritenuta la legittimazione del terzo proprietario del bene sequestrato a dedurre la insussistenza dei presupposti richiesti per l'adozione della misura cautelare reale sub specie di fumus commissi delicti e periculum in mora, ha richiamato l'art. 163, comma 1, cod. app. abr. in materia di affidamento dell'esecuzione di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza, anche in relazione ad aventi calamitosi [che legittimano l'intervento del servizio di protezione civile come disciplinati dalla relativa legge istitutiva, oggi sostituita dal d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (codice della protezione civile)], precisando che la speciale procedura della somma urgenza non prevede, neppure con riguardo al caso - disciplinato nel successivo comma sesto - in cui lo stato di urgenza sia conseguente ad una calamità naturale, che i lavori interessino i beni colpiti dall'evento calamitoso, atteso che il richiamato art. 163, ai commi 1 e 6, richiede che si tratti di interventi volti alla eliminazione di situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità, eventualmente derivanti da evento calannitoso, che legittimano l'accesso alla procedura semplificata, imposta dalla somma urgenza. Ciò posto, quel giudice, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, ha censurato l'ordinanza di rigetto del riesame, in quella sede impugnata, ritenendo che l'interpretazione data alla disposizione richiamata dai giudici territoriali, affermata peraltro solo in termini di mera "plausibilità", in adesione alle valutazioni fatte dal consulente tecnico del pubblico ministero, si fosse tradotta in un vizio di mancanza di motivazione sulle ragioni per cui, secondo il comune istante, il ricorso alla procedura di somma urgenza avrebbe escluso la necessità del previo rilascio delle autorizzazioni idraulica e paesaggistica o, comunque, scriminato la condotta omissiva ai sensi degli artt. 51 o 54 cod. pen.2. In sede di rinvio, il Tribunale, confermando il rigetto del riesame, ha operato una rivalutazione del thema decidendum alla stregua delle indicazioni rinvenibili nel provvedimento di annullamento, con il quale ha ritenuto demandata la verifica della legittimità del ricorso alla procedura d'urgenza, sotto profili diversi rispetto all'unico in quella sede censurato, vale a dire l'attivazione della procedura di somma urgenza su opere diverse dall'arteria stradale oggetto del crollo dovuto alla calamità naturale (§2.2. della sentenza di annullamento). E, ad esito del rinnovato giudizio, ha ritenuto il difetto dei presupposti della somma urgenza (e, dunque, la sussistenza del fumus dei reati contestati per mancanza delle autorizzazioni sopra indicate), attinge\go ad elementi fattuali nuovi (informativa di PG del 13/2/2024), dai quali ha tratto la conclusione secondo cui, dopo gli eventi calamitosi del gennaio 2023, la popolazione del comune di Vitulano non si era trovata in condizioni di isolamento, posto che la viabilità e il ponte abusivo Sequestrato avevano rappresentato solo l'a soluzione più comoda, tale da far risparmiare circa un chilometro rispetto alle altre strade facilmente percorribili, in sostituzione della crollata strada di Ponterutto, tra le quali ha indicato la via Loreto che consentirebbe di bypassare sia la strada che il ponte abusivo. Pertanto, esclusi i presupposti fattuali della somma urgenza, il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus dei reati contestati, stante l'assenza delle necessarie autorizzazioni. Rispetto a queste ultime, poi, ha rilevato la necessità di quella idraulica, anche alla luce di quanto affermato dall'uffficio del Genio civile, competente per il relativo rilascio, ricadendo l'opera sull'alveo di un fiume, la sua assenza non essendo stata neppure oggetto di contestazione; quanto a quella paesaggistica, invece, ha ritenuto che quella prodotta a difesa non sembrava inerire all'opera in esame, ancora una volta rinviando alla citata informativa. 3. Avverso l'ordinanza reiettiva, ha proposto ricorso la difesa del comune di Vitulano, in persona del sindaco pro tempore, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge, con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus del reato di cui al capo 1) della incolpazione provvisoria, per asserita insussistenza dei presupposti della somma urgenza, alla stregua di elementi diversi, rispetto a quelli considerati nel provvedimento annullamento, ricollegati alla presunta assenza della condizione di isolamento e alla esistenza di un percorso alternativo, nonché violazione di norme processuali, sotto il profilo della apparenza e, quindi, mancanza di motivazione, rispetto alle censure prospettate con il riesame. In particolare, la difesa, richiamati i motivi del gravame e del primo ricorso, nonché l'ordinanza di rigetto, oggetto dell'annullamento, ha censurato quella oggetto di impugnazione, osservando come, nel primo provvedimento, il Tribunale aveva supinamente aderito alla spiegazione del consulente del PM, il quale nessun rimprovero aveva mossso al RUP diverso dall'avere attivato la procedura di somma urgenza con riferimento a un'opera diversa da quella oggetto dell'evento calamitoso, laddove, nel provvedimento reso ad esito del giudizio di rinvio, avrebbe seguito un percorso motivazionale alternativo, estraneo alla incolpazione provvisoria. Sotto altro profilo, il deducente ha rilevato che l'intero impianto motivazionale sarebbe manifestamente censurabile, essendosi il Tribunale limitato ad aderire in maniera acritica a quanto riferito dalla PG in un momento successivo (pur precisando di non sollevare alcuna eccezione di inutilizzablità dell'atto), con un'informativa che ha ritenuto addirittura favorevole alla tesi difensiva, poiché la condizione di isolamento non era stata prospettata in termini di assoluta impossibilità fisica degli abitanti della località Patanella di allontanarsi da quel luogo, bensì sotto il profilo della inidoneità plano-altimetrica e dimensionale dell'unico percorso alternativo a consentire un tempestivo accesso a mezzi di soccorso in situazioni di emergenza, come accertato anche dal Genio civile nella relazione di sopralluogo del 9/2/2023. ' Inoltre, sempre muovendo dall'informativa citata, la difesa ha rilevato che, in quella sede, si sarebbe apoditticamente trasposta al momento della determinazione di ricorrere alla procedura di somma urgenza una condizione di non isolamento della popolazione dapprima riferita all'attualità. Il Tribunale, aderendo acriticamente a quanto riferito dalla PG, avrebbe eluso la necessità di una contestualizzazione temporale della esistenza di percorsi alternativi, a fronte di un'affermazione contenuta a pag. 8 della suddetta informativa, dalla quale emergerebbe che, al momento della decisione di ricorrere alla procedura di somma urgenza, la via Loreto era chiusa al traffico veicolare, come pure confermato da apposita relazione tecnica versata in atti, a firma dell'ing. Cusano, dalla quale risultava che la suddetta strada era all'epoca impraticabile, versando in condizioni di degrado e dissesto, risultando attinta dal medesimo evento calamitoso che aveva cagionato il crollo della via Pantanella. La difesa ne ha dunque inferito la ragionevole conclusione che, all'epoca dell'adozione della decisione di procedere in somma urgenza, la via Loreto non fosse fruibile in sicurezza già all'altezza del tratto del ponticello che collega alla via Panta nella. Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento al capo 2) della incolpazione provvisoria, quanto alla ritenuta non pertinenza della autorizzazione paesaggistica al ponte in questione, che la difesa ha affermato essere agli atti, richiamando il progetto originario e altra documentazione della quale il Tribunale non avrebbe tenuto conto, essendosi limitato ad affermare, in maniera dubitativa e solo attraverso un rinvio generico all'informativa, che tale autorizzazione non era pertinente. Con il terzo motivo, infine, ha dedotto violazione di norme processuali, sub specie difetto di motivazione, quanto ai motivi nuovi, depositati all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con i quali la difesa aveva rappresentato che il ponte era stato realizzato nel 1999 dal Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], munito di autorizzazione paesaggistica e deposito sismico e fatto oggetto solo di interventi di completamento in regime di somma urgenza, dopo gli eventi meteorici eccezionali del gennaio 2023. Da ciò, secondo la prospettazione difensiva, si ricaverebbe la non necessità dell'autorizzazione idraulica, per essere gli elementi strutturali ai quali essa è correlata già esistenti, gli interventi successivi agli eventi del gennaio 2023 essendo stati limitati al getto della soletta di ripartizione, cioè alla sola pavimentazione, intervento che non avrebbe esplicato alcuna incidenza sulla sezione idraulica, rimasta inalterata dal 1999 e, dunque, sul normale deflusso delle acque, con venir meno di ogni attitudine offensiva della condotta contestata, la norma incriminando la realizzazione dell'opera senza autorizzazione idraulica e non la sua utilizzazione. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo ESPOSITO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. La difesa del ricorrente ha depositato motivi nuovi, a sviluppo delle considerazioni svolte con il primo motivo di ricorso e a sostegno dell'assunto della condizione di isolamento della popolazione interessata dagli eventi del gennaio 2023 (nel senso dell'impossibilità di un accesso sicuro per i mezzi di soccorso), allegando documentazione nuova (una nota del giugno 2024, successiva al provvedimento impugnato, proveniente da sanitario che aveva eseguito personalmente un intervento urgente in codice rosso utilizzando il ponte Jerino, trattandosi, a suo parere, del percorso più breve e più utile, unico idoneo per caratteristiche plano- altimetriche e dimensionali ad essere percorso dai mezzi di pronto soccorso in condizioni di estrema urgenza). 5. Con atto successivo, la stessa difesa ha depositato conclusioni scritte, anche in replica a quelle rassegnate dal Procuratore generale, con le quali ha chiesto l'annullamento del'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'annullamento del primo provvedimento di rigetto è conseguito alla rilevata violazione di legge in ordine ai presupposti che abilitano le amministrazioni ad accedere alla procedura di somma urgenza, nell'esecuzione di lavori pubblici, avendo il Tribunale ritenuto che la stessa fosse attivabile solo sull'opera colpita dall'evento calamitoso, laddove, in base al principio di diritto vincolante rinvenibile nella sentenza di annullamento, una corretta interpretazione delle norme di riferimento (art. 163, cod. app. abr.; artt. 2, comma 1 e 5 legge 225/1992) non consentiva, come ritenuto dai giudici di merito, di affermare, per il caso di urgenza che consegua ad una calamità naturale, che i lavori per i quali poteva essere attivata la procedura t di somma urgenza dovessero necessariamente coincidere con i beni colpiti dall'evento calamitoso, la legge prevedendo solo che essi siano intesi ad eliminare le situazioni dannose o pericolose eventualmente derivanti da tale evento. Errore interpretativo che si è tradotto nella mancanza di motivazione in ordine alla non necessità del previo rilascio delle autorizzazioni idraulica e paesaggistica o alla sussistenza di un'ipotesi sussumibile negli artt. 51 o 54, cod. pen. Da ciò quel giudice ha fatto discendere la necessità, nel rinnovato giudizio, di verificare la legittimità del ricorso alla procedura d'urgenza sotto profili diversi dall'unico censurato, per valutare le conseguenze che ne deriverebbero dall'avere l'ente locale operato in somma urgenza in rapporto alla sussistenza del fumus commissi delicti delle ipotizzate fattispecie penali. Si tratta, a ben vedere, di un principio assai chiaro e di un mandato altrettanto preciso circa le coordinate per condurre il rinnovato giudizio, tali da legittimare (ove non addirittura imporre) un rinnovato scrutinio sulla legittimità della procedura di somma urgenza sotto altri, diversi profili. ' Quanto, poi, al documento allegato con i motivi nuovi (dichiarazione resa in data successiva alla decisione impugnata e riferita a eventi occorsi all'epoca dell'evento calamitoso), trattasi di produzione non consentita: è principio più volte affermato, infatti, che nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (sez. 2, n. 42052 del 19/6/2019, [OSCURATO:PERSONA], RV. 277609-01; sez. 3, n. 5722 del 7/1/2016, Sanvitale, Rv. 266390-01, proprio in fattispecie di ricorso avverso ordinanza di rigetto di riesame di sequestro preventivo, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile la produzione di perizia redatta in data successiva alla decisione del tribunale e di documentazione non esibita nei precedenti gradi cautelari). 2.1. Quanto agli ulteriori profili censurati con il medesimo motivo, va ricordato che, più volte, questa Corte di legittimità ha affermato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (sez. 2 n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. U. n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. U. n. 25933 del 29/5/2008, Malgioglio, non massinnata sul punto). Nel concetto di violazione di legge, pertanto, non possono essere ricompresi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall'art. 606, lett. e), quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. e) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c) [Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, Vespoli, Rv. 242916]. 6 5( • Quanto alla verifica in ordine alle condizioni di legittimità della misura cautelare, inoltre, la stessa è necessariamente sommaria e non comporta un accertamento sulla fondatezza della pretesa punitiva e le eventuali difformità tra fattispecie legale e caso concreto possono assumere rilievo solo se rilevabili ictu °culi (ex multis: Sez. U, n. 6 del 27/3/1992, Midolini, Rv. 191327; Sez. U, n. 7 del 23/2/2000, Mariano, Rv. 215840). La delibazione non può, quindi, estendersi alla ricostruzione in concreto delle possibili e prevedibili modalità con le quali la condotta contestata si sarebbe dovuta manifestare, non essendo possibile che il controllo di cassazione investa, sia pure in maniera incidentale, il merito dell'impugnazione. 2.2. Ciò premesso, la valutazione in ordine all'assenza dei presupposti della somma urgenza (ricollegata alla necessità di scongiurare l'isolamento della popolazione dopo gli eventi che avevano causato il crollo di un tratto di strada in località Pantanella del comune di Vitulano) è sostenuta da un ragionamento esplicativo basato sulla nuova acquisizione, l'informativa cioè nella quale la PG aveva riferito che la popolazione interessata non si era mai trovata in condizione di isolamento e che il ponte oggetto dell'intervento censurato non costituiva l'unico, ma solo il più comodo, percorso, esistendone altri, come la via Loreto. Trattasi, a ben vedere, di una motivazione che non può certamente dirsi assente, ma che può costituire oggetto di censure ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., tuttavia interdette dalla natura del procedimento per i principi sopra già illustrati. Il tenore delle doglianze, peraltro, intese a valorizzare dati fattuali discordanti rispetto a quelli considerati dal Tribunale e, addirittura, anche il travisamento di essi, denuncia l'intenzione sottesa al ricorso che è proprio quella di una critica al percorso argomentativo svolto dai giudici della cautela. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Richiamati i principi sopra esposti, il Tribunale ha giustificato la sussistenza del fumus, con riferimento alla fattispecie inerente all'autorizzazione paesaggisatica, affermando che quella allegata a difesa (e richiamata, con riferimento ad atti del procedimento, anche nel ricorso) non ineriva al ponte sul quale sono state compiute le opere oggetto d'incolpazione e, nonostante la formula apparentemente perplessa adottata ("non sembra"), ha fatto espresso rinvio alla informativa più volte richiamata, dalla quale pertanto ha tratto quella conclusione in fatto. Cosicché, le doglianze difensive spostano l'attenzione del decidente adito sul piano dell'accertamento degli elementi fattuali fondanti detta conclusione, rispetto al quale il vaglio di legittimità incontra i rigidi limiti richiamati al § 2.1. 4. Infine, anche il terzo motivo è manifestamente infondato. A fronte dell'affermazione del Tribunale, secondo cui per quell'opera (ponte) non era mai stata rilasciata alcuna autorizzazione idraulica, circostanza che ha ritenuto non contestata a difesa e, soprattutto, supportata da un richiamo a una nota esplicativa dell'ufficio competente (Genio Civile - Regione Campania) in data 5/10/2023, redatta a seguito di istanza intesa proprio al rilascio di essa, la difesa ha opposto, come per le altre censure, una diversa ricostruzione fattuale, a mente della quale, stante l'avvenuto ingombro dell'alveo a far data 7 2" dal 1999, le opere realizzate in somma urgenza nel 2023 sarebbero per ciò solo prive di portata offensiva, non incidendo sull'occupazione dell'alveo fluviale che rende necessaria l'autorizzazione stessa. Trattasi, ancora una volta, dello sviluppo argonnentativo di una tesi difensiva con la quale, oltre a censurarsi, con ogni evidenza, il ragionamento esplicativo contenuto nell'ordinanza impugnata, senza porre in luce una violazione di legge, neppure in termini di mera apparenza o mancanza della motivazione, si finisce con il sollecitare addirittura un vaglio di merito sulla fondatezza dell'incolpazione provvisoria, precluso in questa sede di legittimità. 5. Alla declaratoria di inannmissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condan
Decreto Cassazione n. 37667/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris