CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 26035/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 475-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la canc:elleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa da se stessa; - ricorrente del ricorso successivo - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale del successivo - avverso la sentenza n. 677/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 00475 sez. ML - ud. 14-06-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 17 giugno 2019, la Corte d'Appello di Catania, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania, accoglieva solo in parte l'opposizione, viceversa integralmente accolta dal giudice di prime cure, proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di addebito emesso a carico della [OSCURATO:PERSONA] relativamente all'omesso versamento alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, da un lato sancendo l'obbligo dell'iscrizione alla predetta Gestione ed al versamento della relativa contribuzione per l'anno 2009, dall'altro ritenendo applicabile, diversamente da quanto deciso in sede amministrativa il regime sanzionatorio di cui all'art--. 116, comma 8, lett. A) I. n. 388/2000 relativo all'ipotesi non dell'evasione contributiva ma della mera omissione; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto essere l'abitualità dell'esercizio dell'attività professionale il presupposto dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, essere nella specie tale presupposto provato in via presuntiva in relazione all'iscrizione all'Albo professionale ed all'apertura della partita IVA, ma non essere, la mancata indicazione del reddito relativo nel quadro RR della dichiarazione dei redditi, significativa di una condotta dolosa della [OSCURATO:PERSONA], da sanzionarsi dunque quale mera omissione contributiva ex art. 116, comma 8, II. n. 388/2000; - che per la cassazione di tale decisione ricorreva l'[OSCURATO:PERSONA], che affidava l'impugnazione ad un unico motivo cui resisteva, con controricorso la [OSCURATO:PERSONA], la quale ivi dava conto del ricorso a sua volta proposto ed articolato su tre motivi, cui resisteva, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA]; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che l'[OSCURATO:PERSONA] ha poi depositato memoria; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 8, lett. A) e B), I. n. 388/2000, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia con cui la Corte territoriale , disattendendo la valutazione dell'Istituto ricorrente circa la riconducibilità della condotta della [OSCURATO:PERSONA] ad una ipotesi di evasione contributiva, per essere quella condotta configurabile quale occultamento doloso del reddito presupposto dall'insorgere dell'obbligo di contribuzione, ha qualificato la fattispecie come ipotesi di semplice omissione applicandovi il relativo regime sanzionatorio; che, venendo al ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], e a dirsi come, con i primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c., imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente individuato nel 6.7.2010 e non nel 16.6.2010 la data di scadenza dei termini di pagamento della contribuzione, da individuarsi come il dies a quo per il computo del termine quinquennale di prescrizione per il recupero del credito ed in virtù di tale errore escluso l'operatività nella specie della prescrizione viceversa decorsa per essere intervenuto nella sfera del debitore l'atto interruttivo in data 6.7.2010; che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 44, d.l. n. 269/2003, conv. in I. n. 326/2003, 22, I. n. 576/1980, della I. n. 319/1975 e 1 d.lgs. n. 103/1996, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale nella parte in cui si discosta dall'orientamento che desume dalla decisione di questa Corte n. 1203/2019, per il quale chi esercita occasionalmente un'attività di lavoro autonomo è tenuto al versamento della contribuzione alla Gestione separata solo sulla parte eccedente la soglia dei 5.000,00 euro; che, con il terzo motivo, la ricorrente denuncia l'incongruità logica e giuridica del riferimento all'abitualità dell'esercizio professionale quale presupposto per l'insorgere dell'obbligo di contribuzione alla Gestione separata, per essere quella nozione insita nel concetto di esercizio continuativo della professione cui si ricollega l'obbligo di iscrizione alla relativa cassa di previdenza, ponendosi al più l'alternativa di una scelta tra l'una e l'altra delle opportunità assicurative; che la proposta impugnazione investe la questione posta dalla formulazione della norma di cui aill'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 di interpretazione autentica dell'art, 2, comma 26, I. n. 335/1995 e data dalla proiezione retroattiva dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata [OSCURATO:PERSONA] da parte dei professionisti che, benchè iscritti all'albo ed aventi una cassa previdenziale di riferimento, non avessero, tuttavia, per ragioni reddituali, l'obbligo di iscriversi altresì alla cassa medesima, questione di recente sottoposta al vaglio delle Corte costituzionale che, con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, ha dichiarato illegittimo l'art. 18, comma 12, d.l. 98/2011 nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense che per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 I. n. 576/1980 tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'[OSCURATO:PERSONA] siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore, risultandone così la questione medesima modificata nei suoi effetti applicativi e tale da rivestire sicuro rilievo nomofilattico, da cui non può che conseguire la rimessione della causa alla sezione ordinaria; P.Q.M. La Corte ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione della causa in sede came