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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 luglio 2022

Cassazione n. 10920/2023

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 27/07/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore degli indagati, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catanzaro, in sede di giudizio di riesame di rinvio, ha confermato il sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 25 maggio 2017 avente ad oggetto aziende, quote di partecipazioni societarie, quote di beni immobili, beni mobili ed immobili, abitazioni e terreni, conti correnti e depositi, riconducibili ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Poerio è imputato p-er il reato di partecip.azione ad associazione mafiosa, per pluriMe ipotesi di malversazione ai danni dello Stato, truffa aggravata, estorsione, usura, intestazione fittizia di beni; Lanatà è imputata per il reato di riciclaggio.

Il sequestro è stato disposto ai sensi degli artt. 240 bis e 416 bis, comma 7, cod. pen.

La Seconda Sezione della Corte di cassazione con la sentenza n. 26035 del 2022 ha nuovamente annullato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato il sequestro dopo che la Sesta Sezione della Corte, con la sentenza n. 35588 del 29.4.2021, aveva a sua volta annullato la prima ordinanza del Tribunale del riesame.

2. Hanno proposto nuovamente ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo si lamenta violazione dell'art. 627 cod. proc. pen.

Si assume che il Tribunale non si è uniformato ai principi di diritto enunciati dalla Corte che aveva demandato di verificare la legittimità del sequestro in relazione a molteplici profili riguardanti i singoli beni; sarebbe stato confermato il sequestro facendo riferimento allg sentenza di condanna — anche in appello- dei ricorrenti per determinati reati, ma senza compiere gli accertamenti richiesti.

Il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare i capi di imputazione e, in particolare, il riciclaggio, per il quale sarebbero state condannate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di utilità provenienti dalle attività di distrazione di somme di denaro ottenute per gestire centri di accoglienza immigrati; per l'attività di distrazione sarebbero stati invece condannati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto alla configurabilità del fumus commissi delicti, del perimetro temporale di acquisto dei singoli beni, del nesso di pertinenza tra i beni ed i reati.

Poerio sarebbe stato attinto dal provvedimento cautelare sulla base della contestazione per cui egli, in concorso con altri, tramite la "Fraternità di Misericordia" di Isola di capo Rizzuto, avrebbe dato luogo alla malversazione di somme corrisposte dalla Prefettura di Crotone per il servizio di catering e avrebbe concorso all'acquisizione del controllo della fornitura pasti ai migranti presenti nel centro di accoglienza denominato Cara.

La contestazione, si aggiunge, diversamente da quanto indicato nella imputazione provvisoria, non potrebbe essere riferibile al 2002, atteso che solo dal settembre del 2009 la Prefettura aveva aggiudicato per la prima volta il servizio mensa del centro di accoglienza dell'Isola di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di procedura di appalto ad evidenza pubblica, mentre in precedenza i servizi sarebbero stati assegnati con procedure semplificate.Dunque, sole) dal 2009 Poerio, in qualità di titolare - della ditta sub appaltatrice potrebbe aver concorso alla distrazione, e non dal 2002, anno di riferimento della contestata fattispecie associativa.

Rispetto a tali profili la motivazione sarebbe mancante se rapportata agli accertamenti che avrebbero dovuto essere compiuti a seguito del primo annullamento disposto dalla Corte.

Né il Tribunale si sarebbe confrontato con la produzione difensiva volta a perimetrare il sequestro a seguito del primo annullamento disposto dalla Corte, essendosi ancora una volta limitato a richiamare le imputazioni e le sentenze; né, sotto ulteriore profilo, si sarebbe tenuto conto che Lanatà sarebbe stata definitivamente assolta dal reato di associazione mafiosa e che la Corte di appello ha comunque escluso quanto ai capi residui l'aggravante prevista dall'art. 416 bis.l. cod. pen. 2.3.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge ed omessa motivazione quanto al perimetro temporale a cui fare riferimento in relazione all'art. 12 sexies legge 356 del 1991 e del nesso di strumentalità e di pertinenza tra i beni e i reati per cui si procede Anche in questo, si argomenta, la motivazione sarebbe stata di fatto omessa.

2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla indicazione dei reati per i quali i singoli beni sarebbero stati sequestrati, ai beni acquistati prima del tempus connmissi delicti, al principio di proporzione e all'estensione del sequestro all'intero patrimonio dei ricorrenti.

Si fa riferimento ai beni acquistati prima del 2002, alla sussistenza del requisito della sproporzione tra il valore del patrimonio e il reddito dichiarato o l'attività economica al momento dell'acquisto dei singoli beni Il Tribunale non avrebbe nemmeno distinto i patrimoni e i singoli beni riferibili a ciascuno dei due ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati.

2. Con la prima sentenza di annullamento la Corte di cassazione aveva ritenuto che il Tribunale non avesse chiarito alcunchè "non solo sulla configurabilità del fumus commissi delicti, ma anche sul requisito della sproporzione tra beni e redditi o attività dei ricorrenti, sul perimetro temporale a cui si dovrebbe fare riferimento per determinare la legittimità dell'apposizione del vincolo cautelare sui beni, sul nesso di pertinenza tra i beni e i reati contestati; né è stato spiegato in relazione a quali reati i singoli beni sottoposti a sequestro sarebbero in rapporto di pertinenzialità e neppure si è chiarito perché si siano sequestrati beni acquistati prima del tempus commissi delicti, non potendo certo ritenersi adeguato il riferimento al fatto che il sodalizio mafioso di cui Poério farebbe parte sa'rebbe presente sul ferritorio già prima della commissione dei - fatti per cui si procede".

La Seconda Sezione della Corte, nell'annullare la prima ordinanza emessa dal Tribunale in sede di giudizio di rinvio, aveva evidenziato come: "I principi di diritto richiamati dal laconico provvedimento del Tribunale di Catanzaro non appaiono inerenti all'oggetto del giudizio.

Infatti, quanto al funnus commissi delicti, il vincolo derivante dagli accertamenti di merito non era nemmeno messo in discussione posto che centrale era la rilevanza dell'assoluzione parziale nel merito dei ricorrenti in relazione ad alcuni dei delitti di cui si era ipotizzato il fumus in sede di provvedimento di sequestro.

Inoltre, i profili critici in relazione alla ragionevolezza temporale, al giudizio di sproporzione e al nesso di pertinenzialità risultano del tutto diversi rispetto ai profili (gravità indiziaria e esigenze) rispetto a cui sussisterebbe il vincolo tanto da determinarsi una palese violazione del principio di diritto cui il giudice di rinvio avrebbe dovuto attenersi e una perdurante mancanza di motivazione in ordine ai profili richiamati dalla precedente sentenza di questa stessa Corte e sopra richiamati".

3. In tale contesto il Tribunale, ancora una volta, non ha fatto corretta applicazione dei principi a lui indicati e non ha accertato ciò che avrebbe dovuto accertare.

Dopo aver fatto riferimento alle sentenze di condanna intervenute per alcuni reati relativi ai fatti per cui si procede, ha: a) ritenuto legittimo il sequestro leg:_ttli-rno non solo in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti, ma, soprattutto, perché i "beni sequestrati, che sono stati lo strumento per la commissione dei numerosi deliGtti, potrebbero essere ancora impiegati per tali fatti se non sottratti alla disponibilità di coloro che li hanno usati per le loro attività criminose" (così a pag. 2 l'ordinanza impugnata); b) richiamato genericamente l'originario decreto di sequestro.

4. Si tratta di un ragionamento viziato per più ordini di ragioni.

Sotto un primo profilo, il richiamo alle sentenze di condanna attiene solo al tema della sussistenza del requisito del fumus ma non chiarisce: a) se, sulla base delle sentenze in questione, qualcuna delle originarie ipotesi accusatorie sia stata eliminata; b) se, di conseguenza, vi siano beni che erano stati sequestrati per reati per i quali è intervenuta assoluzione; c) se vi sia stata o meno restituzione parziale.

Obiettivamente poco chiaro è inoltre il richiamo alle esigenze impeditive di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., di cui non è stato specificato alcunchè.

Sotto ulteriore profilo, l'ordinanza è completamente silente sull'accertamento che al giudice di rinvio era stato devoluto.

Il Tribunale era stato chiamato ad accertare i presupposti della confisca obbligatoria prevista dagli artt. 321- 240 bis cod. proc. pen., 416 bis cod. pen., ma detto accertamento non è stato compiuto nemmeno richiaMando le motivazioni elelle sentenze nel frattempo intervenute.

Rispetto a detto accertamento, la circostanza che gli imputati siano stati in tutto o in parte condannati per alcuni dei reati originariamente ipotizzati non consente affatto di ritenere di per sé legittimi il sequestro e la confisca di ogni bene.

Le confische per cui si procede sono obbligatorie non perché possono essere disposte solo sulla base di una sentenza di condanna e prescindendo dall'accertamento, al di là di ogni ragionevole dubbio, dei presupposti che le legittimano; le confische sono obbligatorie perché, accertati detti presupposti, il Giudice non può non disporle.

Nulla continua ad essere stato chiarito su fondamentali profili; nulla è stato spiegato: a) sulla causale per cui i singoli beni sono stati sequestrati; b) quali beni siano stati ritenuti profitto dei reati (e, posto che lo siano, di quali reati) e quali "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato"; c) perchè detti beni sarebbero confiscabili, quale sarebbe il nesso di derivazione diretta e di pertinenza tra detti beni e i reati per cui si procede; d) quali beni siano stati sequestrati invece ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen.; e) quali sarebbero i presupposti fondanti della misura cautelare nel caso in cui si faccia riferimento a detta norma, quale il perimetro temporale in cui opera la illecita accumulazione, quando i singoli beni sarebbero stati acquistati, rispetto a cosa debba essere verificata la sproporzione; f) quali siano i beni sequestrati ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen. e, rispetto alle società, se si tratti di imprese strutturalmente mafiose o meno.

Né, ancora, è stato spiegato cosa i Giudici di merito con le sentenze di condanna abbiano disposto in relazione ai beni indicati e quale sia stato il ragionamento posto a fondamento dei provvedimenti di confisca, ancorchè non ancora irrevocabili.

Una ordinanza gravemente viziata che deve essere annullata.

5. Il Tribunale, in sede di rinvio, deve dare attuazione ai principi di diritto indicati e deve verificare in relazione ai molteplici temi evidenziati, se ed in che misura sia legittimo il sequestro per cui si procede.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 27/07/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore degli indagati, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, in sede di giudizio di riesame di rinvio, ha confermato il sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 25 maggio 2017 avente ad oggetto aziende, quote di partecipazioni societarie, quote di beni immobili, beni mobili ed immobili, abitazioni e terreni, conti correnti e depositi, riconducibili ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Poerio è imputato p-er il reato di partecip.azione ad associazione mafiosa, per pluriMe ipotesi di malversazione ai danni dello Stato, truffa aggravata, estorsione, usura, intestazione fittizia di beni; Lanatà è imputata per il reato di riciclaggio. Il sequestro è stato disposto ai sensi degli artt. 240 bis e 416 bis, comma 7, cod. pen. La Seconda Sezione della Corte di cassazione con la sentenza n. 26035 del 2022 ha nuovamente annullato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato il sequestro dopo che la Sesta Sezione della Corte, con la sentenza n. 35588 del 29.4.2021, aveva a sua volta annullato la prima ordinanza del Tribunale del riesame. 2. Hanno proposto nuovamente ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. Si assume che il Tribunale non si è uniformato ai principi di diritto enunciati dalla Corte che aveva demandato di verificare la legittimità del sequestro in relazione a molteplici profili riguardanti i singoli beni; sarebbe stato confermato il sequestro facendo riferimento allg sentenza di condanna — anche in appello- dei ricorrenti per determinati reati, ma senza compiere gli accertamenti richiesti. Il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare i capi di imputazione e, in particolare, il riciclaggio, per il quale sarebbero state condannate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di utilità provenienti dalle attività di distrazione di somme di denaro ottenute per gestire centri di accoglienza immigrati; per l'attività di distrazione sarebbero stati invece condannati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto alla configurabilità del fumus commissi delicti, del perimetro temporale di acquisto dei singoli beni, del nesso di pertinenza tra i beni ed i reati. Poerio sarebbe stato attinto dal provvedimento cautelare sulla base della contestazione per cui egli, in concorso con altri, tramite la "Fraternità di Misericordia" di Isola di capo Rizzuto, avrebbe dato luogo alla malversazione di somme corrisposte dalla Prefettura di Crotone per il servizio di catering e avrebbe concorso all'acquisizione del controllo della fornitura pasti ai migranti presenti nel centro di accoglienza denominato Cara. La contestazione, si aggiunge, diversamente da quanto indicato nella imputazione provvisoria, non potrebbe essere riferibile al 2002, atteso che solo dal settembre del 2009 la Prefettura aveva aggiudicato per la prima volta il servizio mensa del centro di accoglienza dell'Isola di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di procedura di appalto ad evidenza pubblica, mentre in precedenza i servizi sarebbero stati assegnati con procedure semplificate.Dunque, sole) dal 2009 Poerio, in qualità di titolare - della ditta sub appaltatrice potrebbe aver concorso alla distrazione, e non dal 2002, anno di riferimento della contestata fattispecie associativa. Rispetto a tali profili la motivazione sarebbe mancante se rapportata agli accertamenti che avrebbero dovuto essere compiuti a seguito del primo annullamento disposto dalla Corte. Né il Tribunale si sarebbe confrontato con la produzione difensiva volta a perimetrare il sequestro a seguito del primo annullamento disposto dalla Corte, essendosi ancora una volta limitato a richiamare le imputazioni e le sentenze; né, sotto ulteriore profilo, si sarebbe tenuto conto che Lanatà sarebbe stata definitivamente assolta dal reato di associazione mafiosa e che la Corte di appello ha comunque escluso quanto ai capi residui l'aggravante prevista dall'art. 416 bis.l. cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge ed omessa motivazione quanto al perimetro temporale a cui fare riferimento in relazione all'art. 12 sexies legge 356 del 1991 e del nesso di strumentalità e di pertinenza tra i beni e i reati per cui si procede Anche in questo, si argomenta, la motivazione sarebbe stata di fatto omessa. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla indicazione dei reati per i quali i singoli beni sarebbero stati sequestrati, ai beni acquistati prima del tempus connmissi delicti, al principio di proporzione e all'estensione del sequestro all'intero patrimonio dei ricorrenti. Si fa riferimento ai beni acquistati prima del 2002, alla sussistenza del requisito della sproporzione tra il valore del patrimonio e il reddito dichiarato o l'attività economica al momento dell'acquisto dei singoli beni Il Tribunale non avrebbe nemmeno distinto i patrimoni e i singoli beni riferibili a ciascuno dei due ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. 2. Con la prima sentenza di annullamento la Corte di cassazione aveva ritenuto che il Tribunale non avesse chiarito alcunchè "non solo sulla configurabilità del fumus commissi delicti, ma anche sul requisito della sproporzione tra beni e redditi o attività dei ricorrenti, sul perimetro temporale a cui si dovrebbe fare riferimento per determinare la legittimità dell'apposizione del vincolo cautelare sui beni, sul nesso di pertinenza tra i beni e i reati contestati; né è stato spiegato in relazione a quali reati i singoli beni sottoposti a sequestro sarebbero in rapporto di pertinenzialità e neppure si è chiarito perché si siano sequestrati beni acquistati prima del tempus commissi delicti, non potendo certo ritenersi adeguato il riferimento al fatto che il sodalizio mafioso di cui Poério farebbe parte sa'rebbe presente sul ferritorio già prima della commissione dei - fatti per cui si procede". La Seconda Sezione della Corte, nell'annullare la prima ordinanza emessa dal Tribunale in sede di giudizio di rinvio, aveva evidenziato come: "I principi di diritto richiamati dal laconico provvedimento del Tribunale di Catanzaro non appaiono inerenti all'oggetto del giudizio. Infatti, quanto al funnus commissi delicti, il vincolo derivante dagli accertamenti di merito non era nemmeno messo in discussione posto che centrale era la rilevanza dell'assoluzione parziale nel merito dei ricorrenti in relazione ad alcuni dei delitti di cui si era ipotizzato il fumus in sede di provvedimento di sequestro. Inoltre, i profili critici in relazione alla ragionevolezza temporale, al giudizio di sproporzione e al nesso di pertinenzialità risultano del tutto diversi rispetto ai profili (gravità indiziaria e esigenze) rispetto a cui sussisterebbe il vincolo tanto da determinarsi una palese violazione del principio di diritto cui il giudice di rinvio avrebbe dovuto attenersi e una perdurante mancanza di motivazione in ordine ai profili richiamati dalla precedente sentenza di questa stessa Corte e sopra richiamati". 3. In tale contesto il Tribunale, ancora una volta, non ha fatto corretta applicazione dei principi a lui indicati e non ha accertato ciò che avrebbe dovuto accertare. Dopo aver fatto riferimento alle sentenze di condanna intervenute per alcuni reati relativi ai fatti per cui si procede, ha: a) ritenuto legittimo il sequestro leg:_ttli-rno non solo in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti, ma, soprattutto, perché i "beni sequestrati, che sono stati lo strumento per la commissione dei numerosi deliGtti, potrebbero essere ancora impiegati per tali fatti se non sottratti alla disponibilità di coloro che li hanno usati per le loro attività criminose" (così a pag. 2 l'ordinanza impugnata); b) richiamato genericamente l'originario decreto di sequestro. 4. Si tratta di un ragionamento viziato per più ordini di ragioni. Sotto un primo profilo, il richiamo alle sentenze di condanna attiene solo al tema della sussistenza del requisito del fumus ma non chiarisce: a) se, sulla base delle sentenze in questione, qualcuna delle originarie ipotesi accusatorie sia stata eliminata; b) se, di conseguenza, vi siano beni che erano stati sequestrati per reati per i quali è intervenuta assoluzione; c) se vi sia stata o meno restituzione parziale. Obiettivamente poco chiaro è inoltre il richiamo alle esigenze impeditive di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., di cui non è stato specificato alcunchè. Sotto ulteriore profilo, l'ordinanza è completamente silente sull'accertamento che al giudice di rinvio era stato devoluto. Il Tribunale era stato chiamato ad accertare i presupposti della confisca obbligatoria prevista dagli artt. 321- 240 bis cod. proc. pen., 416 bis cod. pen., ma detto accertamento non è stato compiuto nemmeno richiaMando le motivazioni elelle sentenze nel frattempo intervenute. Rispetto a detto accertamento, la circostanza che gli imputati siano stati in tutto o in parte condannati per alcuni dei reati originariamente ipotizzati non consente affatto di ritenere di per sé legittimi il sequestro e la confisca di ogni bene. Le confische per cui si procede sono obbligatorie non perché possono essere disposte solo sulla base di una sentenza di condanna e prescindendo dall'accertamento, al di là di ogni ragionevole dubbio, dei presupposti che le legittimano; le confische sono obbligatorie perché, accertati detti presupposti, il Giudice non può non disporle. Nulla continua ad essere stato chiarito su fondamentali profili; nulla è stato spiegato: a) sulla causale per cui i singoli beni sono stati sequestrati; b) quali beni siano stati ritenuti profitto dei reati (e, posto che lo siano, di quali reati) e quali "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato"; c) perchè detti beni sarebbero confiscabili, quale sarebbe il nesso di derivazione diretta e di pertinenza tra detti beni e i reati per cui si procede; d) quali beni siano stati sequestrati invece ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen.; e) quali sarebbero i presupposti fondanti della misura cautelare nel caso in cui si faccia riferimento a detta norma, quale il perimetro temporale in cui opera la illecita accumulazione, quando i singoli beni sarebbero stati acquistati, rispetto a cosa debba essere verificata la sproporzione; f) quali siano i beni sequestrati ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen. e, rispetto alle società, se si tratti di imprese strutturalmente mafiose o meno. Né, ancora, è stato spiegato cosa i Giudici di merito con le sentenze di condanna abbiano disposto in relazione ai beni indicati e quale sia stato il ragionamento posto a fondamento dei provvedimenti di confisca, ancorchè non ancora irrevocabili. Una ordinanza gravemente viziata che deve essere annullata. 5. Il Tribunale, in sede di rinvio, deve dare attuazione ai principi di diritto indicati e deve verificare in relazione ai molteplici temi evidenziati, se ed in che misura sia legittimo il sequestro per cui si procede. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale
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