Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 99/1967
ECLI:IT:COST:1967:99
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
L'Ispettorato del lavoro di [OSCURATO:PERSONA], con verbale 28 settembre
1965, denunciava al pretore di Fermo il sig. [OSCURATO:PERSONA],
titolare di un'impresa edile, per inosservanza dell'art. 10 del
contratto collettivo provinciale 30 settembre 1959, integrativo del
contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, per non avere versato,
per i lavoratori alle sue dipendenze, il contributo a favore dell'Ente
scuola, previsto dal detto articolo; e, inoltre, per inosservanza
dell'art. 7 del medesimo contratto collettivo provinciale per non avere
accantonato la maggiorazione, ivi prevista per le ferie e la gratifica
natalizia, presso un istituto di credito o presso la Cassa edile o
presso lo stesso datore di lavoro.
[OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 7 febbraio 1966, ha sollevato d'ufficio
la questione di legittimità costituzionale dei detti articoli del
contratto integrativo provinciale, nonché dell'art. 34 del contratto
collettivo nazionale, resi obbligatori erga omnes con decreti del
Presidente della Repubblica, in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione, per eccesso di delega rispetto agli artt. 1 e 4 della
legge 14 luglio 1959, n. 741.
L'ordinanza è stata regolarmente pubblicata, notificata e
comunicata, e la causa è stata trattata in camera di consiglio, ai
sensi degli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e 9 delle Norme integrative, non essendosi costituite le parti nel
presente giudizio.
:
La questione rimessa a questa Corte riguarda l'efficacia erga omnes
attribuita agli artt. 7 e 10 del contratto collettivo 30 settembre
1959, per gli operai delle industrie edilizie della provincia di [OSCURATO:PERSONA], dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n.
868, e all'art. 34 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959,
dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032.
Riguardo all'art. 34 del contratto collettivo nazionale la
questione è manifestamente infondata, in quanto il decreto
presidenziale 14 luglio 1960, per la parte in cui rendeva obbligatorio
erga omnes detto articolo, fu dichiarato costituzionalmente illegittimo
da questa Corte, con sentenza n. 129 del 1963. La dedotta questione ha
quindi per oggetto una disposizione già divenuta inefficace in seguito
a tale sentenza.
Infondata è anche la questione di legittimità costituzionale
relativa all'art. 7 del contratto collettivo provinciale. Tale
articolo, infatti, non prevede l'istituzione di alcuna Cassa edile, né
introduce nella disciplina del contratto di lavoro soggetti estranei al
rapporto stesso o obbligazioni a questo non attinenti, ma si limita a
stabilire la misura delle percentuali per ferie, festività e gratifica
natalizia, disponendo l'accantonamento del loro importo presso
l'impresa, alla fine di ogni periodo di paga. Il decreto presidenziale
che ha esteso erga omnes l'efficacia di tali disposizioni non ha
pertanto oltrepassato i limiti della delega di cui alla legge 14 luglio
1959, n. 741, come, in caso analogo, questa Corte ha avuto occasione di
dichiarare (sentenza n. 47 del 1966).
Sussiste, invece, l'eccesso dalla delega per quanto riguarda l'art.
10 del contratto collettivo provinciale.
Con tale articolo si stabilisce la misura di un contributo a favore
dell'Ente scuola di addestramento, previsto dall'art. 61 del contratto
collettivo nazionale, e si dispone che tale contributo deve essere
versato in conto corrente presso un istituto bancario scelto dalle
organizzazioni stipulanti il contratto collettivo, e deve essere
amministrato da un Comitato paritetico, composto di membri nominati
dalle associazioni sindacali. Ma la formazione professionale dei
lavoratori, pur corrispondendo ad una finalità economica-sociale
protetta dalla Costituzione (art. 35, comma secondo), non rientra
nello scopo, posto dall'art. 1 della legge n. 741, di assicurare ai
lavoratori i minimi inderogabili salariali e normativi. In tal senso
questa Corte ha già deciso a proposito del citato art. 61 del
contratto collettivo nazionale e di altra clausola di contratto
integrativo provinciale, simile a quella in esame, e non si ravvisano
ragioni per modificare tale giudizio.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del
D.P.R. 9 maggio 1961, n. 868, per la parte in cui rende obbligatorio
erga omaes l'art. 10 del contratto collettivo 30 settembre 1959, per i
dipendenti dalle imprese delle industrie edilizie ed affini della
provincia di [OSCURATO:PERSONA];
b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale relativa all'art. 34 del contratto collettivo nazionale
24 luglio 1959, reso obbligatorio erga omnes dall'articolo unico del
D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, già dichiarato per questa parte
costituzionalmente illegittimo con precedente sentenza;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
relativa all'art. 7 del predetto contratto collettivo provinciale, reso
obbligatorio erga omnes dal citato D.P.R. n. 868 del 1961, in relazione
all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, con riferimento agli
artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].