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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 47/1966

ECLI:IT:COST:1966:47
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: [OSCURATO:PERSONA] di Lucca, con sentenza 6 giugno 1964, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di non aver adempiuto all'obbligo di accantonare presso un Istituto bancario o presso la Cassa edile gli importi delle percentuali per ferie, gratifiche natalizie e festività, dovute a 46 suoi dipendenti, ai termini dell'art. 34 del contratto collettivo nazionale per addetti all'industria edilizia 24 luglio 1959, reso obbligatorio erga omnes con D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032.

Premesso che in fatto era emerso dalle prove che la detta percentuale era stata corrisposta mensilmente in via diretta ai lavoratori, che si erano opposti all'accantonamento, la sentenza osservava che la dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art. 34, contenuta nella sentenza 13 luglio 1963 della Corte costituzionale, attiene soltanto all'istituzione delle Casse edili e che rimane pertanto l'obbligo del versamento delle dette percentuali presso un istituto bancario.

La violazione di tale obbligo però, soggiungeva la sentenza, non è suscettibile di sanzione penale ai sensi dell'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in quanto l'accantonamento previsto dall'art. 34 del contratto collettivo citato non costituisce un obbligo inteso a garantire i minimi economici, ma è meramente strumentale, consistendo in una modalità di attuazione dell'obbligo di calcolare le dette percentuali sulla retribuzione.

Contro tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, il quale rilevava che il Pretore era erroneamente giunto alla conclusione di escludere la sanzione penale di un obbligo di cui esattamente aveva riconosciuto l'esistenza, giacché l'art. 34 in discussione contiene disposizioni di carattere economico e normativo, che comprendono le modalità di attuazione dell'obbligo stesso.

La Corte di cassazione, con sentenza 11 gennaio 1965, accoglieva il ricorso, rilevando che la dichiarazione di incostituzionalità delle norme di cui agli artt. 34 e 62 del contratto collettivo è circoscritta alla parte in cui esse disciplinano l'istituzione di Casse edili, con effetto vincolante per i non iscritti alle associazioni stipulanti; è pertanto tuttora vigente l'obbligo dell'accantonamento delle percentuali, che va adempiuto mediante il calcolo esatto e specifico di tutte le singole festività, in rapporto all'orario settimanale e alla paga oraria di ciascun lavoratore, giacché solo con l'effettivo accantonamento può accertarsi se il datore di lavoro abbia effettivamente corrisposto le dette percentuali, di cui non è ammissibile il conglobamento nel trattamento complessivo della paga.

Annullata la sentenza del Pretore di Lucca, la Corte di cassazione rinviava la causa al Pretore di Viareggio.

Quest'ultimo, con ordinanza 11 maggio 1965, emessa su eccezione della difesa, ritenuto che, ferma restando l'applicabilità delle norme del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nei sensi e nei limiti indicati nella sentenza di rinvio della Suprema Corte di cassazione, la decisione sui fatti addebitati al Varia importa l'interpretazione e applicazione di norme anche del contratto integrativo 2 ottobre 1959 per la provincia di Lucca, rimetteva a questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 777, che rese obbligatorio tale contratto integrativo, per la parte che dispone sulle somme da accantonare nell'interesse dei lavoratori edili.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata.

Nessuna delle parti si è costituita davanti alla Corte e pertanto il giudizio, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9, primo comma, delle Norme integrative 16 marzo 1956, si è svolto in camera di consiglio. : Questa Corte, con sentenza n. 129 del 1963, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte in cui rendeva obbligatorie erga omnes le clausole del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, che prevedevano il versamento alle Casse edili delle percentuali dovute per gratifica natalizia, ferie e festività (art. 34) e che disciplinavano l'istituzione e il funzionamento di tali Casse (art. 62).

Si rilevava nella sentenza che la istituzione e il funzionamento delle dette Casse attiene a materia estranea alla diretta disciplina dei rapporti di lavoro, cui solamente ha riguardo l'art. 1 della legge delegante 14 luglio 1959, n. 741, e che pertanto era al di fuori dei limiti della delega l'estensione erga omnes, compiuta dal decreto presidenziale, dell'obbligo dei versamenti alle Casse medesime.

Per gli stessi motivi la Corte, con la medesima sentenza e con altre successive (sentenze un. 31, 59, 78, 79 del 1964; n. 100 del 1965), ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle clausole di contratti provinciali integrativi, corrispondenti alle clausole del contratto collettivo nazionale, dichiarate illegittime.

Nel caso presente il Pretore di Viareggio, richiamandosi alla necessità, già affermata dalla Corte, che gli accordi provinciali integrativi vengano singolarmente sottoposti al giudizio di legittimità costituzionale, stante la loro autonomia normativa, ha chiesto che la Corte si pronunci sulla costituzionalità dell'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 777, che rese obbligatorio il contratto integrativo 2 ottobre 1959 per gli operai delle industrie edilizie della provincia di Lucca, per la parte che dispone sulle somme da accantonare nell'interesse dei lavoratori edili.

Se non che, a differenza dei casi riguardanti i contratti integrativi sui quali si sono avute le pronuncie innanzi ricordate, il contratto integrativo 2 ottobre 1959 per la provincia di Lucca (pubblicato nel supplemento ordinario alla [OSCURATO:PERSONA] n. 205 del 19 agosto 1961) non contiene alcuna norma istitutiva di una Cassa edile, mentre l'art. 6 di esso stabilisce la misura delle percentuali dovute per gratifica natalizia, ferie e festività e il modo di liquidazione di esse.

Non sussistono, pertanto, nella specie, i motivi che hanno portato alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle ricordate clausole del contratto collettivo nazionale e delle clausole corrispondenti dei contratti integrativi, né sono stati dedotti particolari motivi di illegittimità costituzionale nei riguardi delle clausole del contratto integrativo de quo, che dall'ordinanza non risultano neanche siano state tenute presenti nel loro obbiettivo contenuto.

È manifesta pertanto l'infondatezza della questione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R 9 maggio 1961, n. 777, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, relativamente al Contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959 per la provincia di Lucca, proposta con l'ordinanza del Pretore di Viareggio indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1966. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: [OSCURATO:PERSONA] di Lucca, con sentenza 6 giugno 1964, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di non aver adempiuto all'obbligo di accantonare presso un Istituto bancario o presso la Cassa edile gli importi delle percentuali per ferie, gratifiche natalizie e festività, dovute a 46 suoi dipendenti, ai termini dell'art. 34 del contratto collettivo nazionale per addetti all'industria edilizia 24 luglio 1959, reso obbligatorio erga omnes con D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032. Premesso che in fatto era emerso dalle prove che la detta percentuale era stata corrisposta mensilmente in via diretta ai lavoratori, che si erano opposti all'accantonamento, la sentenza osservava che la dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art. 34, contenuta nella sentenza 13 luglio 1963 della Corte costituzionale, attiene soltanto all'istituzione delle Casse edili e che rimane pertanto l'obbligo del versamento delle dette percentuali presso un istituto bancario. La violazione di tale obbligo però, soggiungeva la sentenza, non è suscettibile di sanzione penale ai sensi dell'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in quanto l'accantonamento previsto dall'art. 34 del contratto collettivo citato non costituisce un obbligo inteso a garantire i minimi economici, ma è meramente strumentale, consistendo in una modalità di attuazione dell'obbligo di calcolare le dette percentuali sulla retribuzione. Contro tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, il quale rilevava che il Pretore era erroneamente giunto alla conclusione di escludere la sanzione penale di un obbligo di cui esattamente aveva riconosciuto l'esistenza, giacché l'art. 34 in discussione contiene disposizioni di carattere economico e normativo, che comprendono le modalità di attuazione dell'obbligo stesso. La Corte di cassazione, con sentenza 11 gennaio 1965, accoglieva il ricorso, rilevando che la dichiarazione di incostituzionalità delle norme di cui agli artt. 34 e 62 del contratto collettivo è circoscritta alla parte in cui esse disciplinano l'istituzione di Casse edili, con effetto vincolante per i non iscritti alle associazioni stipulanti; è pertanto tuttora vigente l'obbligo dell'accantonamento delle percentuali, che va adempiuto mediante il calcolo esatto e specifico di tutte le singole festività, in rapporto all'orario settimanale e alla paga oraria di ciascun lavoratore, giacché solo con l'effettivo accantonamento può accertarsi se il datore di lavoro abbia effettivamente corrisposto le dette percentuali, di cui non è ammissibile il conglobamento nel trattamento complessivo della paga. Annullata la sentenza del Pretore di Lucca, la Corte di cassazione rinviava la causa al Pretore di Viareggio. Quest'ultimo, con ordinanza 11 maggio 1965, emessa su eccezione della difesa, ritenuto che, ferma restando l'applicabilità delle norme del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nei sensi e nei limiti indicati nella sentenza di rinvio della Suprema Corte di cassazione, la decisione sui fatti addebitati al Varia importa l'interpretazione e applicazione di norme anche del contratto integrativo 2 ottobre 1959 per la provincia di Lucca, rimetteva a questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 777, che rese obbligatorio tale contratto integrativo, per la parte che dispone sulle somme da accantonare nell'interesse dei lavoratori edili. L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata. Nessuna delle parti si è costituita davanti alla Corte e pertanto il giudizio, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9, primo comma, delle Norme integrative 16 marzo 1956, si è svolto in camera di consiglio. : Questa Corte, con sentenza n. 129 del 1963, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte in cui rendeva obbligatorie erga omnes le clausole del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, che prevedevano il versamento alle Casse edili delle percentuali dovute per gratifica natalizia, ferie e festività (art. 34) e che disciplinavano l'istituzione e il funzionamento di tali Casse (art. 62). Si rilevava nella sentenza che la istituzione e il funzionamento delle dette Casse attiene a materia estranea alla diretta disciplina dei rapporti di lavoro, cui solamente ha riguardo l'art. 1 della legge delegante 14 luglio 1959, n. 741, e che pertanto era al di fuori dei limiti della delega l'estensione erga omnes, compiuta dal decreto presidenziale, dell'obbligo dei versamenti alle Casse medesime. Per gli stessi motivi la Corte, con la medesima sentenza e con altre successive (sentenze un. 31, 59, 78, 79 del 1964; n. 100 del 1965), ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle clausole di contratti provinciali integrativi, corrispondenti alle clausole del contratto collettivo nazionale, dichiarate illegittime. Nel caso presente il Pretore di Viareggio, richiamandosi alla necessità, già affermata dalla Corte, che gli accordi provinciali integrativi vengano singolarmente sottoposti al giudizio di legittimità costituzionale, stante la loro autonomia normativa, ha chiesto che la Corte si pronunci sulla costituzionalità dell'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 777, che rese obbligatorio il contratto integrativo 2 ottobre 1959 per gli operai delle industrie edilizie della provincia di Lucca, per la parte che dispone sulle somme da accantonare nell'interesse dei lavoratori edili. Se non che, a differenza dei casi riguardanti i contratti integrativi sui quali si sono avute le pronuncie innanzi ricordate, il contratto integrativo 2 ottobre 1959 per la provincia di Lucca (pubblicato nel supplemento ordinario alla [OSCURATO:PERSONA] n. 205 del 19 agosto 1961) non contiene alcuna norma istitutiva di una Cassa edile, mentre l'art. 6 di esso stabilisce la misura delle percentuali dovute per gratifica natalizia, ferie e festività e il modo di liquidazione di esse. Non sussistono, pertanto, nella specie, i motivi che hanno portato alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle ricordate clausole del contratto collettivo nazionale e delle clausole corrispondenti dei contratti integrativi, né sono stati dedotti particolari motivi di illegittimità costituzionale nei riguardi delle clausole del contratto integrativo de quo, che dall'ordinanza non risultano neanche siano state tenute presenti nel loro obbiettivo contenuto. È manifesta pertanto l'infondatezza della questione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R 9 maggio 1961, n. 777, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, relativamente al Contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959 per la provincia di Lucca, proposta con l'ordinanza del Pretore di Viareggio indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1966. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].