CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: H47D
Titolo CCNL: CCNL per i dipendenti del settore studi professionali e agenzie di assicurazioni
Titolo accordo: CCNL per i dipendenti del settore studi professionali e agenzie di assicurazioni
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TERZIARIO E SERVIZI
Sottosettori: studi professionali
Parti datoriali: FIDAP IMPRESE
Parti sindacali: FISAL ITALIA
Decorrenza: 2024-01-01
Scadenza: 2027-12-31
Stipula: 2023-12-22
Stato: Acquisito
Identificativo: 20189
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=178527
--- Testo contratto ---
Validità dal OLI OLI 2024 al 3tl Lzl2O27
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
FIDAP IMPRESE, Federazione ltaliana Datoriali e Pensionati, Confederazione Nazionale delle
PMI dei lavoratori Autonomi e dei Pensionati- Associazione di Datori di Lavoro, rappresentata dal proprio
Presidente Dott. Giuseppe Prattico'
FISAL lTALlA, Federazione ltaliana Sindacato Anziani e Lavoratori, Confederazione Nazionale deì
Lavoratori Dipendenti e dei Pensionati-Associazione dei lavoratori, rappresentata dal
Presidente Jennane Ra.iaa
SOTTOSCRIVONO IL RINNOVO DEL PRESENTE CONTRATTO
CCNL PER I DIPENDENTI DEL SETTORE
STUDl PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
ROMA,22t12t2023
PREMESSA AL CCNL
ll presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina ìn maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro
dipendente nell'ambito delle attività professionali, anche in forma di studio associato e/o nelle forme societarie consentite dalla
legge, nonché i rapporti di lavoro tra gli altri datori di lavoro che svolgono delìe altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle
stesse, e il relativo personale dipendente.
Pag. 1164
vatidità dat 01/01 12024 at 3LlL2l2O27
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tre FIDAP IMPRESE e FtSAt tTAL|A
SOMMARIO
PARTE GENERALE
Articolo 1 - Classificazione del personale
Articolo 2 - Assunzione e durata del periodo di prova
Articolo 3 - Apprendistato
Articolo 4 - Disciplina comune dell'Apprendistato
Articolo 5 - Apprendistato per la qualiflca ed il diploma professionale
Articolo 6 - Apprendistato Professionalizzante
Articolo 7 - Apprendistato di alta formazione e ricerca
Articolo 8 - Apprendistato per il praticantato
Articolo 9 - Contratto a tempo paziale
Articolo '10 - Lavoro a tempo determinato
Articolo 'l 1 - Contratto di Reimpiego
Articolo 12 - Somministrazione di lavoro e lavoro intermittente
Articolo 13 - Telelavoro
Articolo 14 - Orario di lavoro
Articolo 14 bis - Banca delle ore
Articolo 15 - Lavoro Straordinario
Articolo 16 - Riposo settimanale e Festività
Articolo 17 - Ferie
Articolo '18 - Permessi e congedi
Articolo 19 - Maternità e Paternità
Articolo 20 - Trasferte e Missioni
Articolo 21 - Malattie e lnfortuni
Articolo 22 - Sospensione dal lavoro
Articolo 23 - Scatti di anzianità
? ag.2l64
4a
validità dal 0U01lzoza d 371L212027
C.C,N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
Articolo 24 -Trattamento economico
Articolo 25 -Mensilità supplementari "Tredicesima Mensilità"
Articolo 26 -Mensilità supplementari "Quattordicesima Mensilità"
Articolo 27 - Risoluzione del rapporto di lavoro e Preawiso
Articolo 28 - Norme disciplinari
Articolo 29 - Attività Sindacale
Articolo 30 - Secondo Iivello di contrattazione
Articolo 31 - Vigenza Contrattuale
Articolo 32 - Contributi di assistenza contraftuale
Articolo 33 - Esclusione di stampa
Articolo 34 - Archivio Contratti
Articolo 35 - Tabella Retributiva e ore di formazione Apprendistato
Pag. 3164
*\
Validità dal 01/01 l2Oz4 at stlL2lZO?T
C.C,N.L. PER I DIPENDENTI DEt SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
lnscindibilità delle norme contrattuali
(1) ll presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti dilavoro sotto qualsiasi forma, posti in essere tra le azìende elencate nelle diverse categorie di appartenenza e tutte quelleattività similari che possono esservi ricomprese, ed il relativo personale dipendente.
(2) Le disposizioni del presente conlratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la loro paziale
applicazione, salvo che per le eventuali deroghe consentite, attuate dalla contrattazione di secondo livello.
(3) Per effetto dell'inscindibilità delle norme costituenti I'impianto contrattuale, la corretta applicazione del C.C.N.L. di categoria
comporla I'obbligo a carico dell'Azienda di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali previsii.
(4) ln particolare, sono parte integrante del presente contratto le prestazioni all'Ente Bilaterale ENAB.
(5) Le quote ed i contributi versati all'Ente Bilaterale sono, pertanto, obbligalori per quanti applicano il presente C.C.N.L., e
rappresentano parte del trattamento contrattualmente dovuto al lavoratore, essendo comunque tenuto il Datore di lavoro, in caso
dbmissione dei mntributi all'Ente, a rispondere per Ie mancale prestazioni mntrattualmente previste ed a riconoscere al
lavoratore l'importo equivalente.
(6) Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benelìci previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i
flnanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'adesione al Fondo lnterprofessionale il quale ha il compito
di effettuare la formazione, riqualilicazione e aggiornamento continuo dei dipendenti, sia mmpreso I'impegno da parte delle
Aziende. di applicare integralmente il presente C.o.N.L., nonché i Contratti lntegrativi ài secondo iivello o te relative
indennità sostitutive, fermo restando il rispetto della vigente normaliva previdenziale e fiscale.
(7) Per quanlo non previsto dal presente C.C.N.L. valgono le dÌsposizioni di legge applicabili.
SFERA DI APPLICAZIONE
1) ll Contratto Collettivo di Lavoro si applica a tutte le attività professionali, anche associative, come sopra defìnite,
appartenentl alle professioni di seguito elencate nelle specifiche "Aree", alle strutture che svolgono altre attività e servizi
strumentali e/o funzionali alle stesse e allè Agenzie di Assicurazioni.
A. Area Economico-Am ministrativa
Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Contabili, altre professioni di valore
equivalente.
B. Area ale Giuridica
Awocati, Notai, allre professioni di valore equivalente
C. Area ale Tecnica
lngegneri, Architetti, Geometri, Periti lndustriali,
professioni di valore equivalente.
Geologi, Agronomì e Forestali, Perìti agrari, Agrotecnici, altre
D Area orofessionale Medico Sanitaria e Odontoiatrica
l\4edici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e Psicologici, Operatori Sanitari, abititati
all'esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione l\4inisteriale, ad esclusione dei Laboratorì
Odontotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente
comprese nella predetta elencazione.
E. Altre attività professionali intellettuali e Adenzie di Assicurazioni
Si tratta di quelle attività non rienlranti nelle prime quattro aree, con o senza Albo
professionale
Pag.4154
Validità dal OllOllzOZa d 3LlL2l2Oz7
C.C.N,L. PER I DIPENOENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
2) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far
rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto stesso e le norme stipulate in base ai criteri da esso
previsti.
3) Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia
Art. 1 - Classificazione del personale
(1) Nell'ottica di rendere I'lstituto della classifìcazione del personale uno strumento più dinamico e più rispondente alla sempre
maggiore complessità organizzatìva degli studi professionali, le parti hanno convenuto dì inquadrare ilavoratori cui si applica il
presente CCNL in una classiflcazione articolata su cinque Aree - Area economica/amminìstrativa, Area giuridica, Area tecnica,
Area medico-sanitaria ed odontoiatrica, Altre attività professionali intellettuali - e su otto livelli classificatori e retributivi, ivi
compresa la categoria "Quadri",
(2) llavoratori cui si applica il presente CCNL sono classifìcati come segue ed in ogni caso in base all'Area di appartenenza:
Quadri
Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 13 maggio 1985 n. 190, appartengono alla categoria "Quadri' i lavoratorj che svolgono
mansÌoni direttive o di elevata responsabilità, con carattere continuativo, in assoluta autonomia operativa e con poteri di
discrezionalità decisionaìe e responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel mordinamento di risorse umane ed
economiche, prevalentemente in studi professionali di notevoli dimensioni, in loro sedi decentrate, o in loro comparti di
particolare complessità operativa. Appartengono alla stessa categoria anche i lavoratori che, per competenze personali e
conoscenze acquisite, siano in grado di garantire l'attuazione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione
degli obiettivi dello studio professionale.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Responsabile CED (Centro elaborazione dati); Responsabile sedi
decentrate dello studio professionale; Responsabile di un settore specifico dello studio professionale.
Livello primo (l)
Apparlengono al Livello primo i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma dÌ scuola media superiore nello specifico
settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplicano mansioni di
concetto caratterizzate da alto contenuto professionale, con poteri di discrezionaìità decisionale, nel proprio ambito di
competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati dallo studio professionale.
A titolo esemplifìcativo, appartengono a questa categoria: Responsabile servizio amministrativo e contabile; Esperto di sviluppo
organizzativo.
Livello secondo (ll)
Appartengono al Livello secondo ilavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello
specifìco settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono mansioni
di concetto caÀlteizzale da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal
titolare dello studio professìonale, con funzioni di coordinamento e controllo sull'attività di altri lavoratori. Appartengono allo
stesso livello i lavoratori che operano nell'ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione ammìnistrativa e contabile
(raccolta ed analÌsi di dati per la redazione ed il controllo dei corrispondentÌ documenti), nonché i lavoratori che su incarico del
titolare dello studio curano gli aspetti organizzativi della struttura assicurandone il buon funzionamento, occupandosi della
gestione della location, delle forniture, dei servizi utilizzati in studio e della contrattuaìistica.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Analista CED (Centro elaborazione dati); Analista di costi aziendaìi;
Responsabile dell'ufficio; Collaboratore di studio addetto alla redazione dei bilanci (lavoratore che dal bilancio diverilìca compie
autonomamente tutte le rettifiche necessarie per la redazione del bilancio di esercizio civilistico e fiscale e relative relazioni
Pa .5 164
N AREA ECONOMICA AMMINISTRATIVA
illustrative); Office manager.
*
validità dat 01/01 l2OZ4 at 3L|LZ|2OZT
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEt SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FtSAt TTAUA
Livello teRo super (lll super)
Appartengono al Livello tezo super i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche ed in condizioni diautonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute ed applicando procedure
operativamente complesse relative al sistema contabile/amministrativo adottato nell'ambito dello specilico campo dicompetenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'amLiro di procedure eprocessi di lavoro defìniti, anche utilizzando nell'attività di competenza isistemi informatici allo scopo predisposti ed operantisecondo le procedure stabilite dal titolare dello studio professionale.
Appartengono al livello tezo super i lavoratori che in possesso di specifÌche competenze in campo informatico svolgono in
condizioni di autonomia la gestione dell'hardware e del sofrware di studio, l'attività di aggiornamento dei gestionali utilizzati.Appartengono allo stesso livello i lavoratori con funzioni di controllo esecutivo sull'attività di altri lavoratori operativamente
impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi informatici.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Addetto a pratiche doganalie valutarie;
Contabile/lmpiegato amministrativo preposto allo svolgimento di mansioni quali: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare
dati e chiudere conti - elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi -evidenziare posizioni :rregolari e gestire i conseguenti intervenli operativi; Addetto al settore paghe preposto allo svolgimento dimansioni quali: rilevare, risconlrare, imputare, contabilizzare dati ed effettuare chiusure e denunce periodiche - elaborare lerelative dichiarazioni annuali; Addetto alla gestione hardware e software.
Livello terzo (lll)
Appartengono al Livello Tezo i lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio professionale,
svolgono attivilà che comportano I'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso dispeciliche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisitè o mansioni di concettooperativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con laclientela Appartengono, inoltre, al Livello Tezo i lavoratori che per conto del titolare dello studio si occupano di gestire
l'agenda personale, scrivere verbali, testi in genere, gestire e organizzare riunioni, viaggi e trasferte. A titolo esemplifi;tivo,appartengono a questa categoria: Contabile di concetto; Segretario di concetto, eventualmente addetto ai rapporti con la
clientela o alla amministrazione del personale interno in forma autonoma e completa; collaboratore indagini e ricerche
documenti presso pubblici Ufficii Assistente di direzione.
Livello quaÉo super (lV super)
Appartengono al Livello quarto super i lavoratori che svolgono mansionl d'ordine ed attività con autonomia esecutiva. che
richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e praliche comunque acquisite.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Addetto alla compilazione di libri unici del lavoro, calcolo dei
contributì, predisposizione e invio della relativa modulistica; Addetto a scritture contabili in partita doppia; Segretario con cumulo
di mansioni esclusivamente d'ordine, anche con incarico di curare i rapporti con la clientela.
Livello quarto (lV)
Appartengono al Livello quarto i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche
e pratiche comunque acquisite.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Operatore informatico; Centralinista;
Segretario d'ordinei Contabile d'ordine; Archivista schedaristat Addetto alla compilazione di scritture elementari e/o
semplificate; Autista; Addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti e Uffìci sia pubblici che privatj.
Livello quinto (V)
Appartengono al Livello quinto ilavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici
conoscenze pratiche di carattere standardizzato e comunque ausiliario.
A titolo esemplilicativo, appartengono a questa categoria: Addetto alle pulizie; Fattorino; Usciere; ustode
Pas. 6164
Validità dal 01/01 lzÙza d 3L172/2027
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI OEt SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
B) AREA GIURIDICA
Quadri
Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 13 maggio 1985 n. 190, appartengono alla categoria "Quadri" i lavoratori che svolgono
mansìoni direttive o di elevata responsabilità, con carattere continuativo, in assoluta autonomia operativa e con poteri di
discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse umane ed
economiche, prevalentemente in studi professionali di notevoli dimensionì, in Ioro sedi decentrate, o in loro comparti di
particolare complessità operativa. Appartengono alla stessa categoria anche i lavoratori che, per competenze personali e
conoscenze acquisite, siano in grado di garantire l'attuazione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione
degli obiettivi dello studio professionale.
A titolo esemplifìcativo, appartengono a questa categoria: Responsabile sedi decentrate dello studio professionale;
Responsabile di un settore specifico dello studio professionale.
Livello primo (l)
Appartengono al Livello primo ilavoratori che, muniti di diploma di laurea o dì diploma di scuola media superiore nello specifìco
settore di competenza deìlo studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplicano mansioni direttive
e di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale, con poteri di iniziativa e di discrezionalità decisionale, nel proprio
ambito di competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva sull'intera attività della struttura lavorativa, owero su rilevanti
settori o progetti predeterminati dallo studio professionale.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Responsabile e coordinatore team di segreteria; Esperto di sviluppo
organìzzativo.
Livello secondo (ll)
Appartengono al Livetlo secondo ilavoratori che, munili di diploma dì laurea o di diploma di scuola media superiore nello
specilìco settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze lecniche e pratiche, svolgono mansioni
di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal
titolare dello studio professÌonale, con funzioni di coordinamento e controllo sull'attività dì altri lavoratori. Appartengono allo
stesso livello i lavoratori che operano nell'ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e contabile
(racmlta ed analisi di dati per la redazione ed il controllo dei corrispondenti documenti).
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Assistente addetto alla gestione, organizzazione e pianilicazione delle
udienze; Responsabile della pianÌficazìone e gestione dell'agenda e delle trasferte; Responsabile dei rapporti con sedi
distaccate ed Autorità estere, con buona conoscenza di una o più Iingue straniere.
Livello terzo super (lll super)
Appartengono al Livello terzo super i lavoratorì che, in possesso di specìfiche conoscenze teoriche e pratiche ed in condìzionÌ di
autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute ed applicando procedure
operativamente complesse relative al sistema contabile/amministrativo adottato nell'ambito dello specilìco campo di
competenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e
processi di lavoro defìniti, anche utilizzando nell'attività di competenza i sislemì informatici allo scopo predisposti ed operanti
secondo le procedure stabilite dal titolare dello studìo professionale. Appartengono allo stesso livello ilavoratori con funzioni di
controllo esecutivo sull'attività di altri lavoratori operativamente impegnati nell'utilizzo di slrumenti e di sistemi informatici.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Segretario di concetto con funzione di assistenza nella preparazione
degli atti, nella raccolta di informazioni e nella ricerca in autonomia di precedenti giurìsprudenziali; Responsabiìe della gestione
degli adempimenti per la certificazione della qualità e della documentazione di supporto; Responsabile della gestione del
repertorio; Contabile o segretario di concetto che svolge le seguenti mansioni: controllo delle imposte e tasse da riscuotere -
pratiche di assunzione e tenuta libri paga - gestione contabile e amministrativa dello studio (prima nota e fatturazione, incassi e
versamenti, amministrazione, contabilità e rapporti con le banche) - controllo imposte, tasse, diritti e bolli corrisposti ai pubblici
uffci (Agenzie delle Entrate, Agenzie del Territorio, Camere di Commercio) successivamente alì'invio telematico degli atti
(Adempimento Unico e Fedra) - cura della Cassa Cambiali
Pas.7l64
(--Yì---
,ta-
Validità dat otlOLlZO24 et SrlLzlZOzT
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONATI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FTSAL tTALtA
Livello tezo (lll)
Appartengono al Livello Tezo ilavoratori che, nell'ambito didirettive ed istruzioni ricevute daltitolare dello studio e/o dell.attivitàprofessìonale, svolgono attività che comportano l'utilìzzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto ilpossesso di speci{iche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisite o mansioni diconcetto operalivamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione deìrapporti con la clientela.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Segretario addetto alla predisposizione e controllo di parcelle epagamenti, nonché alla gestione del repori periodico della attività di billing; Addetto aile ricerche ipotecarie e catastati; Addettoalla lenuta e controllo pratiche ed agli adempimenti in materia di privacy e/o antiriciclaggio; Segretario con conoscenza di una opiù lingue straniere addetto alla redazione e traduzione di lettere e atti legali; Segretàrio di
-concetto
con ottima conoscenzadegli strumenti informatici e geslionali aziendali unita alla capacità di lettura ed analisi della documentazione giuridica ocontabile.
Livello quarto super (lV super)
Appartengono al Livello quarto super i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia esecutiva, cherichiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: segretario unico con cumulo di mansioni esclusivamente d.ordine,con conoscenza dei principali strumenti informatici, addetto alla gestione dei rapporti con la clientela; segretario addetto inmaniera prevalenle o esclusiva alle attivilà di cancelleria e di notifìca presso uffici giudiziari; Addetto alla attività telematica dellostudio (es. visure catastali - ispezioni ipotecarie - spedizioni telematiche); Contabil; d'ordine; Segretario d.ordine.
Livello quaÉo (lV)
Appartengono al Livello quarto i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecnjchee pratiche comunque acquisile.
A titolo esemplificativo, appa(engono a questa categoria: centralinista; Addetto di segreteria con mansioni di redazione didocumenti e lettere con contenuti standard sulla base di modelli predisposti, aicoglienza clienti e filtro chiamate;Archivista-schedarista; Addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Eni ed Uffici, sia pubblici ffribunale -
Archivio Notarile - Comune - Agenzia delle Entrate) che privati; Autista; Addetto alla segreteria con iseguenti compiti:fotocopiare atti e documenti - predisporre spedizioni postali - ordinare ed acquistare marcheìa bollo - archiviare e curare la
regolare tenuta delle pratiche in archivio - smistare posta e fax.
Livello quinto (V)
Appartengono al Livello quinto ilavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici
conoscenze pratiche di carattere standardizzato e comunque ausiliario.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Addetto alle pulizie; Fattorino; Usciere; Custode.
C) AREA TECNICA
Ouadri
Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. '13 maggio 1985 n. 190, appartengono alla categoria "Quadri" i lavoratori che, iscritti
nell'Albo dell'Ordine professionale di competenza, svolgono mansioni direttive o di elevata responsabilità, con carattere
continuativo, in assoluta autonomia operativa e con poteri di discrezionalita decisionale e responsabilità gestionale anche nella
conduzione e nel coordinamento di risorse umane ed economiche, prevalentemente jn studi professionalidi notevoli dimensioni,
in loro sedi decentrate, o in loro comparti di particolare complessità operativa. Appartengono alla stessa categoria anche i
lavoratori che, per compelenze pèrsonali e conoscenze acquisite, siano in grado di garantire l'attuazione di progetti di rilevante
importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dello studio professionale.
A titolo esemplifìcativo, appartèngono a questa categoria; Responsabile di cantiere; Responsabile di cantiere archìteftonico;
Responsabile sedi decentrate dello studio professionale; Diagnosta del patrimonio g e, attraverso l'uso delle ultime
rvento;tecnologie, studia la sua composizione morfologica e concorda con altri tecnici le st gte
ico ch
Pa .8164
Validità dal OTlo1/zoz4 al tLllzlzozT
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE OI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
Diagnosta del patrimonio culturale che, attraverso l'uso delle ultime tecnologie, sludia la composizione morfologica del bene da
reslaurare e concorda con altri tecnici le strategie di intervento; ResponsabÌli tecnici e commerciali, responsabili amministrativì
e del personale di sedi distaccate, di sezioni specialistiche; responsabili tecnici con autonomia economica di progetti completi
in fase di progettazione e dÌ esecuzione; responsabilÌ della stesura dei contratti e della liquidazìone dei lavori.
Livello secondo (ll)
Appartengono al Livello secondo Ì lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nelìo
specifico settore di competenza dello studio, iscritti nell'Albo dell'Ordine professionale di competenza ed in possesso dì
approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale ed
autonomia di Ìniziativa nell'ambito delle direttive ricevute daltitolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e
controllo sull'attività di altri lavoratori. Appartengono atlo stesso livello i lavoratori che operano nell ambilo amministrativo,
assicurando la corretta gestione amministrativa e contabile (raccolta ed analisi di dati per la redazione ed il controllo dei
corrispondenti documenti).
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categorja: Progettista; Progettista disegnatore anche su CAD; Capo verificatore
impianti, installazioni e manufattiì Responsabile della prevenzione; Responsabile della contrattualisticai Responsabìle hardware
e software; Collaudatore - Certificatore; Preparalore e docente dei corsi di formazione del personale aziendale e dei clienti
anche in materia di sicurezza del lavoro; Esperto di servizi educativi delle istituzioni culturali e del territorio, con incarico di
organizzare corsi di aggiornamento e seminari sull'arte e tenere conlatti con le lstituzioni per la valorizzazione dei beniculturali;
Capo laboratorio settore geologicoi Capo missione geologica; Rilevatore settore geologimi Responsabile di cantiere di indagini
e prospezioni geologiche; Analista di materiali geologici; Rilevatore topografico anche con metodologie GIS (Geographic
lnformation System); Analista CED; Analista costi aziendali, Responsabile della gestione degli adempimenti per la certificazione
della qualità e della documentazione di supporto; Capo ufficio tecnico o amministrativo.
Responsabile economato; Tecnico responsabile sistemi di prevenzione e sicurezza sul lavoro; Responsabile software ed
hardware:
Livello tezo supèr (lll super)
Appartengono al Livello tezo super i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche ed in condizioni di
autonomia operativa nell'ambito delle proprìe mansioni, sulìa base di istruzioni ricevute ed applicando procedure
operativamente complesse relative al sistema contabile/ammìnistratìvo adottato nell'ambito dello specifico campo di
compelenza, svolgono mansioni di concetto o attìvità polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e
processi di lavoro delìniti, anche utìlizzando nell'attività di competenza isistemi informatici allo scopo predìsposti ed operanti
secondo le procedure stabilite dal titolare dello studio professionale. Appartengono allo slesso livello i lavoratori con funzioni di
controllo esecutivo sull'attività di altri lavoratori operativamenle impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi informatici.
A titolo esemplificalivo, appartengono a questa categoria: Addetto all'elaborazione di computi tecnico-estimativi, capìtolati e
contratti d'appalto; Assistente alla progettazione di cantiere in lutti gli ambiti specialìstici; Tecnico di laboratorìo; Tecnìco
prospettore, esperto nell'utilizzo
catalogazione delle opere d'arte.
one della movimenlazione ed alla
P
di strumentazioni geologiche; Addetto all'organ
64
Livello primo (l)
Appartengono al Livelto primo ilavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola medla superiore nello specifìco
settore di competenza dello studio, iscritti nell'Albo dell'Ordine professionale di competenza ed in possesso di approfondite
conoscenze tecniche e pratiche, esplicano mansioni di concetto caratterizzate da alto mntenuto professionale, con poteri di
discrezionalità decisionale, nel proprio ambito dÌ competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti
predeterminati dallo studio professionale. Appartengono allo stesso livello i lavoratorj che svolgono attivita inerenti alìa
elaborazione ed alla otimizzazione dei progetti tecnici e/o economici, alla conservazione del patrimonio culturale e a progetti
relativi ad ampliamenti e/o polenziamenti di impianti e/o strutlure controllandone lo sviluppo ed i risultati.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categorìa: Referente di progetto (edilizio, architettonico, geologico);
Coordinatore capo commessa; Tecnico della conservazione e manutenzione degli edirici storici che studia ìdati relativi ai
materiali costitutivi, alle tecniche di esecuzione e allo stato di conservazione degli edifici storici. Referente di progetto e di
rcalizzazione ìn qualunque ambito specialistico (geologico, slrutturale, architettonico, impiantistico, sicurezza, acustica,
risparmio energetico, impatto ambientale, e quant'altro).
/
vatidità dat 01/01 / 2024 at 31./ L2l2O27
C.C.N.L. PER I OIPENDENTI DET SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
sottoscritto tra FtDAp tMpREsE e FtsAt TTAUA
Livello terzo (lll)
Appartengono al Livello Tezo ilavoratori che, nell'ambito didirettive ed istruzioni ricevute daltitolare dello studio professionale,
§volgono attivita che comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per iquali è richiesto il possesso dispecifiche conoscenze ed esperienze lecnico/amministrative, professionali comunque acquisite o mansioni di concettooperativamenle aulonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e i" gestion" oei rapporti con laclientela.
A titolo esempliticativo, appartengono a questa categoria; Disegnatore, anche su cAD, non progettista, con mansioni dirilevamento e/o sviluppo di particolarì esecutivi; Programmatore e/o sistemista meccanografico eà informataco; Assistenteverilì-catore di impianti, instalazioni e manufatti; Assistente colaudatore; Assistente di ca-ntiere; Gestore rete dati e cED;contabile di concetto; Segretario di concetto; Segretario dì concetto, con mansioni di traduzione in/da lingue straniere testitecnici e corrispondenza; segretario unico con cumulo di mansioni di concetto e d'ordine eventualmente addetto ai rapporti conla clienlela o alla amministrazione del personale in forma autonoma e completa; Assistente docente di corsi di formazione delpersonale aziendale e deiclienti, anche in maleria di sicurezza sul lavoro.
Livello quarto super (lV super)
App€rtengono al Livello quarto super ilavoratori che svolgono mansioni d'ordine ed attivita con autonomia esecutiva, cherichiedono specifiche conoscenze e particorari capacità tecniche e pratiche mmunque acquisite.
A titolo esemplilicativo, appartengono a questa categoria: Segretario unico mn cumulo di mansioni esclusivamente d.ordine,con buona conoscenza dei principali strumenti informatici e con incarico di curare rapporti con la clientela; Addetto alla attivitàtelematica dello studio (es. visure catastali - ispezioni ipotecarie - spedizioni telematìche); contabile d'oidine con cumulo dimansioni; Addetto alconkollo della qualità.
Livello quarto (lV)
Appartengono al Livello quarto i lavoratori che svolgono esclusivamenle mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecnichee pratiche comunque acquisite.
A. titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: operatore informaticoi centralinista; Segretario d'ordine; contabiled'ordine; Perforalore e/o verificatore di schede; Disegnatore, anche su cAD, non progettista, con mànsioni di aiuto, rilevamentoe/o disegno di particolari esecutivi; Archivista - schedarista; Addetto alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate diregistri e repertori obbligatori; Autista; Addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari commissionl presso Enti e Uffici sia pubbliciche privati.
Livello quinto (V)
Appa(engono al Livello quinto ilavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di sempliciconoscenze pratiche di carattere standardizzato e comunque ausiliario.
A titolo esemplitìcativo, appartengono a questa categoria: Addeflo a e pulizie; Fattodno; usciere; custode; porta stadia;Addetto alle fotocopie.
D)A REA MEDIC ANITARIA E ODONTOIATRICA
Quadri
Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 13 maggio 1985 n. 190, appartengono alla categoria "Quadri" i lavoratori che, iscritti
nell'Albo dell'Ordine professionale di competenza, svolgono mansioni direttive o di èlevata responsabiljtà, crn carattere
continuativo, in assoluta autonomia operaliva e con poteri di discrezionalita decisionale e responsabilità gestionale anche nella
conduzione e nel coordinamento di risorse umane ed economiche, prevalentemente in studi professionali di notevoli dimensioni,
in loro sedi decentrate, o in loro comparti di particolare complessità operativa. Appartengono alla stessa categorìa anche i
lavoratori che, per competenze personali e conoscenze acquisite, siano in grado di garantire l'attuazione di progetti di rilevantejmportanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dello studio professionale.
Pag.10 l642({
validità dal 01/011202a d 3Llt2l2ù27
C.C.N.t. PER I DIPENDENTI DEI. SETTORE STUDI PROFESSIONATI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL lTAtlA
A tìtolo esemplificativo a questa categoria, suddivisa in quattro fasce, appartengono:
l. Quadri fascia A
Direttore sanitario nelle strutture polispecialistiche;
2. Quadri fascia B
3. Quadri fascia C
Pneumologo-Angiologo-Neurologo-Urologo-Cardiologo-Oculista-Ortopedico-Gastroenterologo-Dietologo-Otoiatra-
Allergologo-Radiologo-Biologospecialista-Ematologo-Ginecologo-Dermatologo-Endocrinologo-Geriatra-lnfettologo-
Medico dello sport - Medico del lavoro - Medico lisico e riabilitatore - Medico intemista - Medico Legale e delle assicurazioni -
Mediconucleare-MicrobiologoeVirologo-Nefrologo-Oncologo-Patologoclinico-Pediatra-Psichiatra-Reumatologo-
Radioterapista-Endoscopìsta-AnatomoPatologo-Odontoiatra-Medicodentista-Geneticamedica-Chiropratico-Psicologo.
4. Quadri fascia D
Laureati privi di specializzazione che hanno completato il percorso formativo con l'ordinamenlo universilario ante
riforma.
Livello primo (l)
Appartengono al Livello prjmo ilavoratori che, muniti di diploma di laurea nello specifico settore di competenza dello sludio,
iscritti nell'Albo dell'Ordine professionale di competenza ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche,
esplicano mansioni di concetto caratterìzzate da alto contenuto professÌonale, con poteri di discrezionalità decisionale, nel
proprio ambito di competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminatì dallo studio
professionale.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Coordinatore team di laboratorio; Esperto di sviluppo organizzativo,
Responsabile e Coordinatore team di segreteria - Analista C.E.D. (Centro elaborazione dati), Professionista in possesso di
speciaìizzazione deputato alla gestione ìn autonomia esecutiva di un determinato comparto dello studio professionale o di un
settore parallelo e sussidiario all'attività espletata dal titolare dello studio; Responsabile servizio amministrativo; Esperto di
sviluppo organizzativo.
Livello secondo (ll)
Appartengono al Livello secondo ilavoratori che, muniti di dìploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello
specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono
mansioni di concetto caratterizzate da alto conlenuto professionale ed autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive
ricevute dal titolare deìlo studio professionale, con funzioni di coordinamento e controìlo sull'attività di altri lavoratori.
Appartengono allo stesso lìvello gli operatori lecnici sanitari ed i lavoratori che operano nell'ambito amministrativo,
assicurando la corretta gestione ammìnistrativa e contabile (raccolta ed analisi di dati per la redazione ed il controllo dei
corrispondenti documenti).
A titolo esemplificativo, appartengono a questo livello: Segretario di direzione con mansioni di concetto, Programmatore
informatico, Operatore Tecnico Sanitario con diploma universitario e/o profilo professionale di cui alla decretazione
ministeriale e/o con riconoscimento regionale derivante dalle disposizioni emanate in foza dell'Accordo Conferenza Stato -
Regioni del 16 febbraio 2004 e del 10 febbraio 2011 sulla applicazione dell'art.4
nelle seguenti classi di lauree:
a 2, della legge n.4211999 e rientrantÌ
Pag.11 164
Direttore laboratorio analisi collegato allo studio professionale - Direttore sanitario di struttura mono specialistica; Direttore
tecnico di branca sanìtaria - Direttore amministrativo (Affari generali - Organizzazione interna - Organizzazione sviluppo e
marketìng) - Responsabile di un settore specifico dello studio professionaìe; Professionista in possesso di specializzazione
deputato alla gestìone in autonomia di un determinato comparto dello studio professionale o di un settore parallelo e sussidiario
all'attività espletata dal titolare dello studioi Responsabile sedi decentrate dello studio professionale
G---
Classe elle lauree in P fessioni sanita infermieristich e e Drofessione anitaria Ostetrica, Ostetrica Infermiere,lnfermiere generale, lnfermiere generale pediatrico, lnfermiere pediatrico, Ostetricalo sanitario,
Classe delle lauree in rofessioni san itarie della riabilitaz ione: Edu catore professionale, Fisioterapista, Logopedista,Podologo, Ortottista assistente di oftalmologia, Tecnico della riabilitzione psichiatrica, Terapista della Neuro ePsicomotricità della età evolutiva, Terapista ocrupazionale
' Classi delle lauree in professioni sanitarie tecniche; lgienista dentale, dietista, Tecnico diagnostico per taboratoriobiomedico, Tecnico audioprolesisla, Tecnico Audiom;trista, Tecnico de 'educazione e àeia iiaoiiiÉitne psictriatrica esociale, Tecnico di lisiopatologia circolatoria e perfusione cardiovascolare, tecnico oi neuià e pslloiìtricita aett.etaevolutiva' Tecnico di neuro fisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnim sanilario oi laboratorio'oiomedico, Tecnicosanilario di radiologia medica, Tecnico sanitario di radiologia medica per immaginie radioterapisìa, Tàcnico sanitariodietista.
' Classi delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione: Assistente sanitario, Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
Livello tezo super (lll Super)
Appartengono al Livello tezo super i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche ed in condizioni diautonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di islruzioni ricevute ed applicando procedure
operativamente complesse relative al sistèma contabile/amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo dicompetenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'am6ito di procedure eprocessi di lavoro defniti, anche utilizzando nell attività di competenza isistemi informatici allo scopo predisposti ed operantisecondo le procedure stabilite dal titolare dello studio professionale. Appartengono allo stesso livello ilavoratorj con funzioni dicontrollo eseculivo sull'atlività di allri lavoratori operativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sjstemi informatici.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Assistente di studio medico djfamiglia, mn funzioni di coordinamento
dell'attività di altri lavoratori e con esperienza lavorativa almeno triennale nello svolgimento delle mansioni indicate nel profiloprofessionale relativo al livello quarto super; Tecnico veterinario con esperienza lavorativa almeno lriennale; puericultrice;
Coadiutore amministratlvo esperto; Addetto al marketing ed ai rapporti con fornitori ed Enti; operatore professionale sanitarìo;Tecnico ortopedico, odontotecnico, ottico; Massaggiatore, Educatore professionale; personaìe dell'assistenza sociale; capoufficio tecnico o amministrativo
Livello terzo (lll)
Apparlengono al Livello Tezo i lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio professionale,
svolgono attività che comportano I'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di
specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto
operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attivilà di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la
clienlela.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Assistente di studio medico di famiglia con esperienza lavoratjva di
almeno diciotto mesi nello svolgimento delle mansioni indicate nel profilo professionale relativo al Iivello quarto super; Tecnico
veterinario con esperienza lavorativa di almeno diciotto mesit Assistente di studio odontoiatrìco (ASO); Segretario unico che
svolga, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine; Contabile di
concetto; Segretario di concetto; Segretario unico eventualmente addetto ai rappo(i con la clientela o alla amministrazione del
personale in forma autonoma e completa.
Livello quarto super (lV super)
Appartengono al Livello quarto super ì lavoratori che svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia esecutiva, che
richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche acquisite per alcune figure professionali anche
tramite specilìci percorsi formativi.
A titolo esemplilìcativo, appartengono a questa categoria: Assistente di studio medico difamiglia che in base a permrsi formativi
specifici svolge abilmenle le seguenti mansioni: ricezione ed accoglienza dei pazienti - gestione e trattamenlo dei dati
amministrativo-contabili, rapporto con i fornitori, approwigionamento controllo e manutenzione atrezzature e materiali da
consumo - pulizia e saniflcazione degli ambienti di lavoro - gestione, trattamento ed elaborazione dei dati clinici anche con
tecnologia informatica - gestione agende, appuntamenti e sala di attesa - pren
gestione richiami dei pazienti - assistenza al medico nella emissione e invio di
visite ed esami, creazione liste e
e nella predisposizione ed invio di
otaz
P
validità dat OLlOtl2O24 at 3th2l2027
C.C.N.t. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FTSAL tTALtA
64
Validità dal otlotlzoz0 al 371 Lzl2o27
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
certifìcati e dati ai soggetti interessati - assistenza alle attività valutative, educative e cliniche del medico, anche con
somministrazione di scale divalutazione, rilievo di parametri biologici ed esecuzione sotto supervisione di esami strumentali non
invasivi; Assistente di studio odontoiatrico (ASO); lnfermiere generico; tecnico veterìnario; segretarjo con cumulo di mansioni
esclusivamenle d'ordine che cura icontatti informativi con la clientela.
D ich i a raz ione a ve rbale
ll lavoratore inquadrato al quarlo livello dovrà essere riqualilìcato al livello lV super come assistente di studio medico di famiglia
qualora abbÌa iniziato il percorso formativo specifico previsto dal Verbale di Accordo sul Percorso Formativo Specifico
dell'Assistente di Studio Medico di Famiglia del 25 ottobre 2012 e abbia iniziato a svolgere le relative mansioni da almeno 3
(tre) mesi
Livèllo quaÉo (lv)
Appa engono al Livello quarto i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche
e pratiche comunque acquisite.
A titolo esemplilìcativo, appartengono a questa categoria: Addetto alla accettazione clienti, registrazione dati, consegna referli
clinici; Collaboratore di studio che svolge attività di supporto materiale all'esecuzione della prestazione propria del
professionista; Assistente di studio odontoiatrico (ASO); Centralinista; Segretario d'ordine; Contabile d'ordine; Archivisla -
schedarista; Addetto atla compilazione di scritture elementari e/o semplificate di registri e repertori obbligatori; Addetto al
disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti e Uffici sìa pubblici che privatì; Tosatore; Autista; Personale
ausiliario addetto alla gestione dei rifiuti speciali e magazzinaggio.
Livello quinto (V)
Appartengono al Livello quinto ilavoratorj che svolgono esclusivamente mansioni che comportino ìl possesso di semplici
conoscenze pratiche di carattere slandardizzato e comunque ausiliario.
A titolo esemplilìcativo, appartengono a questa categoria: Addetto alle pulizie; Fattorino; Usciere: Custode.
Dichiarazione a ve tbale
Tenuto conto del rimnoscimento da parte del Ministero della salute del profilo professionale dell'assistente di studio
odontoiatrico (ASO) quale profllo di attenzione sanitaria gia trasmesso per il suo recepimento alla Conferenza Stato Regioni;
tenuto altresì conto che tale riconoscimento deriva da quanto definito con lo specifim protocollo stipulato tra Filcams - Cgil,
Fisascat Cisl, Uiltucs - Uil e Andi il I gennaio 20011
Le Parti hanno convenuto di awiare i necessari confronti al fine di addivenire entro 6 mesi dalla stipula dèì presente CCNL alla
individuazione e definizione di idonei percorsi sul versante formativo e di sviluppo professionale per tale figura.
E) ALTRE ATTI VITA' PROFESSIONALI INTELLETTUALI E AGENZIE DI ASstcuRAztoNl
Quadri
Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. '13 maggio 1985 n. 190, appartengono alla categorìa "Quadri" i lavoratorì che svolgono
mansioni direttive o di elevata responsabilità, con carattere continuativo, in assoluta autonomia operativa e con poteri di
discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse umane ed
economiche, prevalentemente in studi professionali di notevoli dimensioni, in loro sedi decentrate, o in loro comparti di
particolare complessilà operativa. Appartengono alla stessa categoria anche i lavoratori che, per competenze personali e
conoscenze acquìsìte, siano in grado di garantire l'attuazione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione
degli obiettivi dello studio proressionale.
A tilolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Responsabile CED (Centro elaborazione dati); Responsabile sedi
decentrate dello studio professionale; Responsabile di un settore specifico dello studio professionale; Professionista in
possesso di specializzazione deputato alla gestione in autonomia di un determinato comparto dello studio professionale o di un
settore parallelo e sussidiario all'attività espletata dal titolare dello studio; Manager di a Coordinatore operatività e processi
Pag 13 l64
nell'ambito della tutela del credito
validità dal 01/01 lzo2a d ZLlLzlzo2t
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONATI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP TMPRESE e FTSAL tTALtA
Livello primo (l)
Appartengono al Livello primo ilavoratorj che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specificosettore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecnichè e pratiche, esplicano mansioni diconcetto caratterizzate da alto conlenuto professionale, con poteri di discrezionalilà decisionale, nel proprio ambito dicompetenza, e con responsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati dallo studio professionale.
A titolo esemplillcativo, appartengono a questa categoria: Responsabile servizio amministrativo e contabile; Esperto di sviluppoorganizzativo; Responsabile e coordinatore team di segreteria; Responsabile di prodotto nel settore delia tuteta del credito:Responsabile di area, di settore' di filiale nel settore della tutela del credito; Coordinatore di business analysis nel settore dellatutela del credilo; Responsabile di linea, coordinatore di area produfliva di phone collection e di home colLction; coordinatored'area gestione incassi.
Livello secondo (ll)
Appartengono al Livello secondo ilavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nellospecifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenzs tecniche e pratiche, svotgono mansionidi concetto caratterizzate da alto conlenuto professionale ed autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute daltitolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e conlrollo sull'attività di altri lavoratori. Appartengono allostesso livello ilavoratori che operano nell'ambito amminislrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e contabile(raccolta ed analisi di dati per ra redazione ed il contro o dei corrispondenti documenti).
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Analista cEo (Centro elaborazione dati); Responsabile dellapianificazione e gestione dell'agenda e delle trasfe(ei Programmatore informatico; Responsabile dei rapporta con sedidistaccate ed Autorità estere, con buona conoscenza di una o più lingue straniere; operatore professionale sanitarioi personale
infermieristico: Coordinatore di settore di phone collection e di home collection; ioordinatore gestione incassi; Supervisorebusiness analisys nell'ambito della tutela del credito.
Livello tezo super (lll super)
Appartengono al Livello tezo super ilavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche ed in condizioni diautonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricèvute ed applicando procedure
operativamente complesse relative al sistema contabile/amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo dicompetenza' svolgono mansioni di concetto o attivita polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure eprocessi di lavoro definiti, anche ulilizzando nell'attivita di competenza isistemi informatici allo scopo prèdisposti ed operantisecondo le procedure stabilite dal tilolare dello studio professionale. Appartengono allo stesso livello i lavoratori con funzionj dicontrollo esecutivo sull'attività di altri lavoratori operativamente impegnati nell'utilizzo distrumenti e di sistemi informatici.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Addetto a pratiche ed adempimentì burocratici; Contabile/impiegato
amministrativo; Responsabile della gestione degli adempimenti per la certillcazione della qualità e della documentazione di
supporto; Coadiutore amministrativo esperto; Addetto al marketing èd ai rapporti con fornitori ed Enti; Docente di corsi dj
formazione del personale aziendale e dei clienti, anche in materia di sicurezza sul lavoro; Responsabile gestione mandati;
Supervisore di controllo processi in phone o in home collection, Supervisore gestione incassi; Addetto business analisys
nell'ambito della tutela del credito.
Livello tezo (lll)
Appartengono al Livello Tezo i lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute daltitolare dello studio professionale,
svolgono atlività che comporlano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per iquali è richiesto il possesso di
speciliche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto
operativamente aulonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti mn la
clientela.
A titolo esempliricativo, appartengono a questa categoria: Contabile di concetto; Segretario di concetto, eventualmente addetto
ai rapporti con la clientela o alla amministrazione del personale interno in forma aulonoma e completa; collaboratore indagini e
ricerche documenti presso pubblici Uffici; Segretarjo addetto alla predisposizione e conlrollo di parcelle e pagamenti; Addetto
alla tenuta e controllo pratiche ed agli adempimenti in materia di privacy e/o antiriciclaggio; Segretario con crnoscenza di una o
più lingue straniere addetto alla redazione e traduzione di lettere e documenti; Segreta di concetto crn ottima conoscenza
degli strumenti informatici e gestionali aziendali e/o di studio professionale unita al capacità di lettura ed analisi della
Pag.14 l64
documentazione giuridica o contabile:
Validità dal 01/01 /202a al 3L/ !212027
C.C.N.t, PER I DIPENDENTI DEt SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
Assistente docente di corsi di formazione del personale aziendale e dei clienti, anche in materia di sicurezza sul lavoro; Addetto
gestione prodotto nel settore della tutela del credito; Addetto gestione incassi; Supervisore in phone ed home collection
Livello quarto super (lV super)
Apparlengono al Livello quarto super ilavoratori che svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia esecutiva, che
richiedono specirìche conoscenze e partìcolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisile.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Segretario con cumulo dÌ mansioni esclusivamente d'ordine, con
conoscenza dei principali strumenti informatici, anche con incarico di curare i rapporti con la clientela; Contabile d'ordine;
Segretario d'ordine; Addetto al controllo della qualità; Addetto gestione mandati nel setlore della tutela del credito; Addetto
inbound nel settore della tutela del credito; Operatore di back offìce nel settore della tutela del credito; Operatore gestione
incassi-
Livello quarto (lV)
Appartengono al Livello quarto i lavoratori che svoìgono esclusivamenle mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche
e pratiche comunque acquisite.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria; Addetto di segreteria crn mansioni di redazione di documenti e
lettere, accoglienza clienti e liltro chiamate; Operatore informalico; Centralinista; Segretario d'ordine; Contabile d'ordine;
Operatore inbound per la tutela del credito; Assistente gestione mandati; Archivista - schedarista; Addetto alla accettazione
clienti, registrazione dati, consegna documentiì Autista; Addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti e
Uffici sia pubblici che privati.
Livello quinto (V)
Appartengono al Livello quinto ilavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici
conoscenze pratiche di carattere slandardizzato e comunque ausiliario.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria; Addetto alle pulizie; Fattorino; Usciere: Custode.
Art. 2 - Assunzione e durata del periodo di prova
(1) Prima della sua assunzione il lavoratore dovrà presentare la relativa documentazione completa (p.e. dati personali,
curriculum ed esperienze lavorative e/o formative, altri documenli utili per l'assunzione).
(2) Per la fase di svolgimento del rapporto dovrà presentare e lirmare le dichiarazioni previste dalla normativa vigente. ll dalore
di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritiratÌ.
(3) L'assunzione del personale sara effettuata secondo le norme di legge in vigore.
(4) L'assunzione dovrà risultare da atto scritto contenente, oltre il riferimento specifico all'applicazione del presente contratto, le
seguenti indicazioni:
a) l'identità delle parti;
b) il luogo di lavoro o, in mancanza di un luogo lisso o predeterminato, l'indicazione che l'occupazione awiene in luoghi
diversi:
la sede o il domicilio del datore di lavoro;
c) Ia data di inizio del rapporto;
d) la durata del rapporto con la precisazione se è a tempo determinato o indeterminato;
e) la durata del periodo di prova;
0 l'inquadramento, il livello e la qualiflca, oppure le caratteristiche o la descrizio sommaria del lavoro;
Pag.15 l64
Validità dat 01/01 lzoza d 3LlL2lzo27
C.C.N.L. PER I OIPENDENTI DEt SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP TMPRESE e FtSAt TTAUA
g) l'importo iniziale derra retribuzione e irerativi eremenli costitutivi; ir periodo di pagamento;
h) la durata delle ferie retribuite o la modalità di determinazione e di fruizione dele ferie;
i) l orario di lavoro;
j) i termini di preawiso in caso di recesso.
k) informativa per la bilateralità
(5) L'informazione relativa alla durata della prova, alla retribuzione, alla durata delle ferie, all.orario di lavoro e altermine di preawiso, può essere sostituita mediante ir rinvio ar presente contratto coIetfivo.
(6) La durata massima del periodo di prova non potrà superare iseguenti limiti:
Qualifica
Quadri e I Livello
ll, lll Livello Super e ttl
lV Livello Super e tV
V Livelto
Lrv!!
(7) Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potra essere inferiore al minimo contrattuale stabililo perla
qualifica ed il livello attribuiti al lavoratore stesso.
(8) Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte e dall'altrasenza preawiso, con diritto altrattamenlo difine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delie ferte.
(9) Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione detlavoratore si intenderà confermata ed ll periodo stesso sarà computato nell-anzianità di servizio.
Art. 3 - Aoorendistato
L'apprendistato è disciplinato, nelle sue4 (quattro) articolazioni tipologiche, dal D.Lgs. n.167l2O1j e dalla normativa contenutanel presente titolo.
Att. 4 - Disciplina comun e dell'aop rendistato
(1) La disciplina comune si applica a tutte le tipotogie di apprendistato.
A. Contratto di apprendistato
L'assunzione dovrà awenire con un conlratto di apprendistato redatto in forma scritta. A tal fine potrà essere uliljzzato come
riferimento lo schema di contratto di seguito allegato con annesso il fac-simile di progetto formativo individuale. ll contratto dovrà
essere integrato con eventuali indicazioni richleste dalla normativa nazionale oppure regionale.
L'informazione relativa alla durata del periodo di prova, alla retribuzione, alla durata delle ferie, all'orario di lavoro può essere
sostituita mediante il rinvio al presente contratto collenivo.
I periodi di apprendistato svolti in precedenza presso altri datori di lavoro per lo stesso profilo professionale, saranno compulati
ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente CCNL purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche
mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'allro, una inlefl"uzione superiore a l2 (dodici) mesi.
È possibile la stipulazione di un contratto di apprendistato a tempo parziale purché la percentu le di pad time non sia inferiore al
Pag.16 l64
60% (sessanta per cento) e senza diminuzione delle ore di formazione previste
180 gg giorni di calendario
'120 gg giorni di calendario
90 gg giomi di calendario
60 gg giomi di catendario
Validità dal ot/otl zoz4 al 3tl 121 2027
C.C.N,L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
B. Periodo di prova e risoluzione del rapporto
La durata massima del periodo di prova per tutte le tipologie di apprendistato è determinata dalle parti contrattuali, in ragione
della durata del contratto, del profilo professionale e del livello di inquadramento finale. ln ogni caso non può eccedere i 60
(sessanta) giomi di lavoro effettivo per i lavoratori che saranno inquadrati ai livelli lV e lV/S al termine del periodo di
apprendistato, e di 90 (novanta) giorni di lavoro effettivo per ì restanti livelli e qualifiche, durante iquali è reciproco il diritto di
risolvere il rapporto senza preawiso, con la corresponsione di tutti gli istituti contrattuali, compreso il trattamento di fine
rapporto, in base ai criteri di maturazione previsti dal presente C.C.N.L.
CompÌuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
È vietato il recesso durante il periodo di formazione in assenza di giusta causa oppure giustificato motivo. Per il licenziamento
privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigenle.
ll datore di lavoro e il lavoratore possono recedere dal rapporto allo scadere del periodo di apprendistato ai sensi dell'art.
2'1 18 c.c. Qualora tale recesso non intervenga, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità.
C. Retribuzione
È vietata la retribuzione a cottimo dell'apprendista. Per tutte le tipologie di apprendistato la retrìbuzione dell'apprendista è
stabilita in misura percentualizzata rispetto ai parametri retributivi previsti dal presente CCNL, tenuto conto del monte ore
formativo e dell'anzianità di servizio.
D. Tutor
È necessaria la presenza di un tutor interno per l'apprendistato, che dovrà essere individuato all'awio dell'attivÌtà formativa ed
avrà il compito di seguÌre l'attuazione del programma formalivo oggetto del contratto di apprendistato, nel rispetto delle
previsioni contenute nel presente accordo.
ll tutor per l'apprendistato, nominativo il quale dovrà essere indicato nel contratto di apprendistato, può essere il titolare dello
studio professionale, un altro professionista della struttura professionale, oppure una persona diversa dalle prime ma a lal ,ine
delegata. ln quest'ultimo Éso, il tutor sarà necessariamente un soggetto che ricopre la qualifica professionale individuata nel
piano formativo e che possiede competenze adeguate ed un Iivello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista
conseguirà alla fine del periodo di apprendistato.
Alla rine di ogni anno di apprendistato è previsto un colloquio tra il tutor e l'apprendista per verifrcare l'attuazione del piano
formativo, lo sviluppo delle capacità professionali e personali del lavoratore, le difficoltà eventualmente incontrate
nell'esecuzione del contratto dÌ apprendistato, eventuali miglioramenti da adottarsi nel restante periodo dÌ apprendistato, etc.
E. Registrazionè della formazione
La formazione dovra essere registrata sul libretto formativo del cittadino. La registrazione della formazione erogata dallo studio
professionale, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà awenire a cura del datore di lavoro anche attraverso supporti
informatici tracciabili e fogli firma. A tal fine potrà essere utilizzato come riferimenlo il format di registro di seguito allegato. ln
assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta certiticazione sulla formazione svolta, varra anche ai fini dell'attestazione
sul percorso formativo. ln ogni caso il datore di lavoro dovrà conservare, per le verifiche eventualmente fatte da parte degli
organì di controllo tutta la documentiazione (in particolare quella delle ore di formazione), a dimostrazione dell'awenuta
formazione dell'apprendìsta (iscrizione o attestazioni per la partecipazione a corsi esterni, documenti contabìli, fogli presenza e
documentazione per la formazione interna etc.).
Per poter assumere lavoratori apprendisli mn il contratto di apprendistato professionalizzante e di mestiere, il datore di lavoro
deve aver mantenuto in servizio almeno il 20% (venti per cento) per le strutture sotto i 50 (cinquanta) dipendenti, e il 50%
(cinquanta per cento) per quelle sopra i 50 (cinquanta) dipendenti, dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a
scadere nei 18 (diciotto) mesi precedenti; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusla
causa o giustificalo motivo, e icontratti risolti nel corso o aì termine del periodo di prova.
La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nei 18 (diciotto) mesi precedentì all assunzione
det lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto o qualora il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze un numero di
lavoratorì dipendenti non superiore a 3 (tre). lnoltre, la disciplina della percenluale iconferma non trova applicazione per le
Pag.17 l54
altre tipologie dì apprendistato
F. Percentuale di conferma
vatidità dat 01/01 /2024 at 3tlL2l2o27
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FtSAt_ tTALIA
G. Requisiti e capacità formativa
Le parti riconoscono che, qualora il tutor dell'apprendista sia il professionista, questo è già jn possesso dellenecessarie competenze professionali, poiché soggetto abilitato per legge all'esercizio di una profeJsione ed obbligato allaformazione professionale continua.
Per tutte le tipologie di apprendistato, lo studio professionale e/o l'impresa di servizi potranno altresi awalersi per l.erogazione
della formazione, trasversale di base o profession aliz2anle, di slrutture esterne accreditate per la formazione conlinua secondola normativa regionale vigente, presso la Regione o Provincia autonoma in cui queste hanno la propria sede.
H. Anzianità aziendale e prolungamento del periodo di apprendistato
ll periodo di apprendistato si computa ai fini dell'anzianilà aziendale e di servizio. ln caso di malattia, inlortunio, maternilà epaternità, aspettative per motivi familiari o personali documentati, superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, è possibileprolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell'evento. ll prolungameito dovra essere comunicato periscritto all'apprendista con indicazione del nuovo termine del periodo formativo.
L Trattamento malattia ed infortuni
ll relativo trattamento economico e normativo per gli apprendisti è lo stesso previsto per tutti i lavoratori dipendenti nonapprendisti.
(1) Le parti ,ìrmatarie del presente C.C.N.L., auspicando un maggiore e migliore utilizzo del contratto di apprendistato di primolivello quale canale di inserimento dei giovani nel settore e quale strumento per un'efflcace attuazione deila caranzia Giovani,manifestano la propria disponibilità ad eventuali sperimentazioni che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali o le singoleRegioni intendano promuovere nell'ambito della normativa vigente.
(2) È demandata alla contrattazione nazionale o di secondo livello la sottoscrizione di accordi che rendano operativa taletipologia contraituale e la determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale e/o presso lo studioprofessionale, nel rispefto degli standard generali Iìssati dalle singolè Regionj o dalle province autonome di Trento e Botzano. lnassenza di essi trova applicazione la normativa relativa all'apprendistato professionalizzante in quanto compatibjle, ad eccezionfatta per gli aspetti relativi alla retribuzione.
Art. 5 - Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale
Art. 6 - Apprendistato p rofessionalizzante o contrafto di mestiere
A) Piano formativo
I contenuti del piano formativo sono di natura professionalizzante.
Qualora, ai sensi del D.Lgs. n. 167t2011, sussista l'obbligo di effettuare la formazione trasversale di base perché offerta delleRegioni ai datori di lavoro, per i contenuti e la durata della stessa si rinvia a quanto previsto dalle stesse, secondo Ie linee gulda
adottale in conferenza stato-Regioni per l'apprendistato professionalizzante del 20 febbraio 2014.
B) Durata e perconso formativo
La durata della formazione e del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere e il percorso formativo
dell'apprendista sono deliniti in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto daì presente C.C.N.L.
L'apprendistato professionalizzante e di mestiere non è ammesso per Ie qualilìche del livello V. La durata minima del contratto
di apprendistato professionalizzante o di mestiere è di 30 (trenta) mesi e la durata massima di 36 (trentasei) mesi.
L'erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, dovrà awenire con modalità coerenti rispetto
alle flnalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'etficacia dell'intervento formativo medesimo.
Pag" 18 164)
Validità dal 01/01 /2024 al3Ll72l2027
C.C.N.t. PER I DIPENDENTI DEt SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso strutture di formazione accreditate, si
cumulano ai Ilni dell-assolvimento degli obblighi formativi nella misura in cui sono inerenti al nuovo contratto di apprendistato e
al profilo professionale.
Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell'orario normale di lavoro
Le parti flrmatarie del presente CCNL manifestano la propria disponibilità a delegare alla contrattazione di secondo livello la
disciplina della formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, così come disciplinata dalle Regioni
e Province autonome di Trenlo e Bolzano.
C) Modalità par I'erogazione della formazione
La formazione può essere svolta in aula nonché in modalità e-learning, ed in talcaso l'attività di accompagnamenlo potrà essere
svolta in modalità virtuale e con strumenti di tele affiancamento o video-comunicazione da remoto. L'attivilà formativa svolta
all'interno dello studio professìonale e/o imprese di servizi, dovrà comunque garantire l'erogazione della formazione ed avere
risorse umane idonee per poter trasferire le conoscenze e competenze rìchieste dal piano formativo, assicurandone lo
svolgimento in ambienti e strutture Ìdonee a tale scopo, anche per quanto riguarda le attrezzature tecniche.
D) Formazione professionalizzante e di mestiere
La formazione professionalizzante dovrà fornire per ogni singolo profìlo professionale le seguenti competenze
la conoscenza dei servizi e delle attività di consulenza deilo studio professionale e/o dell'impresa di servizi;
la conoscenza delle basi tecniche e teoriche della professionalità e delle attività seguite, nonché la loro concreta
applicazione all'interno dello studio professionale e/o della società di servizi;
conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro dello studio professionale e/o della società di servizi;
conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (p.e. software, le attrezzature e i diversi strumenti di
lavoro, Ie nuove tecnologie di telecomunicazione etc.);
conoscenze specillche di eventuali seconde o teze lingue che sono richieste nel contesto e nell'attività dello
studio professionale;
la conoscenza e l'utilizzo delle misure di sicurezza individuali e dilutela ambientale speciriche del settore.
ll modello di piano formativo individuale è allegato al presente contratto
At7. 7 - Apprendistato di alta formazione e ricerca
(1) La durata della formazione e del contrafto di apprendistato e il percorso formativo dell'apprendista sono delìniti in relazione
al percorso previsto per l'acquisizione del titolo, dottorato di ricerca (bando di concorso e regolamento universitario) o diploma
da conseguire. Al fine di consentire un adeguato inserimento nella realtà professionale di riferimento, la durata del contratto di
apprendistato di alta formazione e ricerca può essere prorogata per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi. ln ogni caso la
durata può essere ridotta in caso di crediti formativi o esperienze professionali riconosciute dagli istituti scolastici e universitari o
dall'università nell'ambito del bando e del regolamento per il dottorato di ricerca. L'apprendistato di aìta formazione e di ricerca
non è ammesso per le qualifiche del livello lll, lV, lV Super e V.
(2) L'erogazione della formazìone dovrà awenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in
modo da permettere I'efficacia dell'intervento formativo medesimo. Le ore di formazione, la loro articolazione e ìe modalità di
erogazione del percorso formativo sono quelli definiti nei percorsi stabiliti dall'istituzione scolastica o universitaria e saranno
inseriti nel piano formativo.
(3) Qualora l'apprendista accumuli un notevole ritardo nel proprio percorso formativo può essere previsto, in via sperimentale,
nell'ambito di quanto eventualmente già disciplinato dai singolì percorsi formativi degli istituti scolastici e universitari, la
conversione dell'apprendistato di alla formazione e ricerca in un contratto di apprendistato professionalìzzante.
Pag 64A\
Validità dal 01/01 /2024 al sLlL2/zlz7
C.C.N.I-. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL lTAtlA
(4) Le parti firmatarie del presente CCNL manifestano la propria disponibilità ad eventuali sperimentazioni che il l\ilinistero del
lavoro e delle Politiche sociali, le Università, le altre lstituzioni formative o le singole Regioni e province Autonome intendano
promuovere nell'ambito dell'apprendistato in percorsi di alta formazione e di ricerca. E delegato alla contrattazione di secondo
livello la disciplina di quanto previslo dall'arl. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 1|67l2O1j.
4rt. I - Apprendistato per il praticantato per ,'accesso alle professioni ordinistiche e per
altre esperienze professionali
(1) L'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 16712011 introduce la possibilità di svolgere il periodo di praticantato per l'accesso alleprofessioni ordinistiche anche con un rapporto di apprendistato.
(2) Le parti definiscono il praticantato per Iaccesso alle professioni ordjnistiche come I'attività che deve essere
obbligatoriamente svolta presso un professionista abilitato secondo la disciplina del rispettivo Ordine o Collegio di appartenenza
prima di essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione all'esercizio della professione.
(3) ll periodo di praticantato ai fìni dell'accesso alle professioni ordinistiche ha la funzione di consentire al praticante
l'acquisizione di conoscenze culturali e professionali, nonché di apprendere ifondamenti pratici e deontologici della professione,
e ciò non solo al lìne di prepararsi adeguatamente per l'esame di abilitazione, ma anche per garantire comunque la piena e
corretta preparazione professionale e deonlologica dell'aspirante professionista anche attraverso un'attività lavorativa
all'interno dello studio professionale.
Art,9-Temoooaniale bart time)- disciolina del ra porto a temDo niale
(1) ll rapporto a tempo paziale sarà disdplinato secondo i seguenti principi:
a. Volontà delle parti;
b. Reversibilità della prestazione da tempo paziale a tempo pieno in relazione alle esigenze della struttura lavorativa e
quanto sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, fermo restando la volontarietà delle parti;
c Priorità del passaggio da tempo pieno a tempo paziale o viceversa dei lavoratori già in foza rispetto ad eventuali
nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d. Applicabilità delle norme del presente CCNL in quanto compatibilicon la natura del rapporto stesso;
e. Volontarietà delle parti in caso di modifica dell'articolazione dell'orario concordata.
(2) La durata e le modalità della prestazione lavorativa a tempo paziale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore.
(3) ln caso di nuove assunzioni a tempo paziale i lavoratori già in foza con orario di lavoro a tempo paziale, occupati nello
stesso profìlo professionale, avranno priorità di accesso alla posizione, integrando il proprio orario con le esigenze del datore di
lavoro sopravvenute.
(4) ll trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo paziale si determina sulla base del rapporto fra orario
settimanale o mensile ridotto, ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto, secondo icriteri di propozionalità
all entità della prestazione lavorativa
(5) ln tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o per una corretta inlerpretazione e applicazione del C.C.N.L., si renda
necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo paziale sono computati nel numero complessivo
dei dipendenti in propozione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito dal presente conlratto, con
arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno.
Pag.20 164
)
Validità dal oLl oLl2024 al 371 tzl2ozT
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
(6) Le parti hanno convenuto sull'opportunita di disciplinare contrattualmente le seguenli norme:
a. ll rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto e tempo paziale, o il
proprio rapporto di lavoro a tempo paziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce motivo di prowedimento
disciplinare e/o di giuslilicato motivo di licenziamento.
b. Al rapporto di lavoro a tempo paziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente C.C.N.L.
c. Al lavoratore che alla data di assunzione, o in data successiva, abbia in corso l'instaurazione di più rapporti di lavoro a
tempo paziale, non polranno essere richieste preslazioni di lavoro supplementare. ll rifiuto di tali prestazìoni da parte del
suddetto lavoratore non costituisce motivo di prowedimento disciplinare e/o di giustilicato motivo di licenziamento.
d. Priorità nel passaggio da tempo paziale a tempo pieno o viceversa dei lavoratori glà in foza rispetto ad eventuali nuove
assunzioni, per le stesse mansioni.
(7) I lavoratori affetti da patologie oncologiche ai sensi dell'art. 12 bis del D.Lgs. n. 61/2000, e altre palologie invalidanti, per i
quali residui una rjdotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavila, accertala da una
commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo paziale verticale od orizzontale. ll rapporto di lavoro a
tempo paziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di Iavoro a tempo pieno a richiesta del lavoralore.
(8) Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il preslatore di lavoro
(9) Ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 61/2000, in caso di patologie oncologiche rigualdanti il coniuge, illgli o i
genilori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso Ìn cui il lavoralore o la lavoratrice assista una persona convivente con
òtale e permanente inabilita lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio
1902, n. 1O4, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidita pari al 100% (cento per cento), con necessità di
assistenza continua in quanto non in grado di compiere 9li atti quotidiani della vita, ai sensidi quanto previsto dalla tabella di cui
al decreto del ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uffìciale n.47 del26
febbraio '1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo paziale
(10) I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi Sanitarj competenti per territorio, che ichiedano il
passaggio a tempo paziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.
(11) I contratti di lavoro a tempo paziale hanno la facoltà di prevedere clausole flessibili, in ordine alla sola collocazione
temporale della prestazione Iavorativa. Limitatamente al part{ime verticale o misto, possono essere altresì previste le clausole
elastiche, relative alla variazione in aumento della prestazione lavorativa.
(12) La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo paziale richiede il consenso del lavoralore formalizzato
attraverso un patto scritto, anche contestuale alla stipula del contratto di lavoro.
(13) Nel patto scritto, o accordo, devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo
che autorizzano all'applicazione delle clausole flessibili od elastiche, la data di stipuìazione, le modalita della preslazione a
fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rjspetto a quella inizialmente concordata con il lavoratore.
(14) ll rifÌuto da parte del lavoratore di stipulare il patto, e l'esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamenlo, non può
integrare in nessun caso gli estremidel prowedimento disciplinare e di giustiricato motivo di Iicenziamento.
(15) L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo
parziale comporta, a favore del lavoratore, un preawiso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi
(16) Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola flessibile comporta, a favore del lavoralore, il dìritto ad
una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell'intera prestazione, nella misura del 10% (dieci per cenlo)
limitatamente alla durata della variazione.
(17) Lo svolgimento delle ore tavorative richieste in regime di clausola elastica comporta, a favore del lavoralore, il diritto ad una
maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell'intera prestazione, nella misura prevista dal lavoro supplementare.
(18) Per lavoro supplementare si intende quello corrispondente alle prestazioni lavoralive svolle ollre l-orario di lavoro
Pag.21 164
<-
concordato tra le parti nelcontratto individuale ed entro il limite del tempo pieno(
D
,/ §-\
vafidità dat 01/0112024 at 31.1L2l2O27
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONATI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FTSAL TTAUA
(19) Solo previo consenso del lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individualeconcordalo.
(20) Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quola oraria della retribuzione di fatto e Ia maggiorazioneforfetarìa convenzionalmente determinata nella misura del 40% (quaranta per cento), da calcolare sulla suddeta quota orarjadella retribuzione fatto salvo l'utilizzo dell'ìstituto della banca ore.
(21) ll rifiuto da parte del lavoratore di svolgere lavoro supplementare non costituisce motivo di prowedimento disciplinare e/o digiustiricato motivo di licenziamento.
(22) Fe.mo restando che. eccettuate le presiazioni occasionali o saltuarje, la retribuzione sia normale e che di fatto per i
lavoratori assunti a tempo paniale è in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene in tutti i casì dividendol'importo mensile cosi come determinato dai "lvlinimi Tabellari", così come previsti dal presente C.C.N.L., per il divisoreconvenzionale 26 (ventisei). Per malattia ed infortunio si ottiene applicando icriteri adottati dall'lNpS e dall'lNAtL.
(23) Per i lavoratori a tempo paziale la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione mensile chesarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orarirlis;;io in 170(centosetlanta).
(24) Per i lavoratori a tempo paziale,..in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno l'importo de a tredicesima edel premio ferie, è determinato per dodicesimi.
ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione mensile di cui ai "Minimi Tabellari e scatti di Anzianità,,, così comeprevisti dal presente C.C.N.L. e spettante all'atto della corresponsione.
(25) ln caso di coincidenza di una delle festività di cui alla L. 5 mar;:o 1977, n. 54, con la modifica di cui al D.p.R. 2g dicembre1985, n' 792, con la domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile, sarà mrrisposto ai lavoralori occupati a tempo paziale unulteriore importo pari alla quota giornaliéra della retribuzione.
(26) I lavoratori a tempo paziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di26 (ventisei) giorni tavorativi (22 giorniin caso di "settimana corta"), fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia Ia distribuzLne dell.orario di lavorosettimanale - è comunque considerata di6 (sei) giorni lavoratìvidal Lunedì at éabato aglieffettidel comfutà delte ferie.
(27) Nel solo caso di prestazione lavorativa di tipo "Verticale " e/o "Misto" configurata come alternanza di mesi tavorati a tempopieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il perjodo di ferie sarà calcolalopropozionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.
(28) ll periodo.di prova, di comporto ed itermini di preawiso per i lavoratori occupati a tempo paziale, hanno ta stessadurata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno, e si calcolano in giorni di calendaiio inalfànteniemente oattadurata e dalla articolazione della prestazione lavorativa così come definiti d;r presente ccNL.
(29) I termini di preawiso decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
Art. 10 - Contra tti a tempo determinato - Moda lità di impieqo
(1) Ferme restando le disposizioni legislative in materia, ai lavoratori con contratto a tempo determinato spettano tutti i
trattamenti previsti dal presenle conlratto collettivo ed ogni allro trattamento in atto nella slruttura, che siano compatibili con la
natura del contratto a lermine, in propozione al periodo lavorativo prestato.
(2) L'apposizione del termine al Contratto deve essere formalizzata nel contratto individuale di lavoro scritto.
(3) La durata massima del rapporto di lavoro concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore, ed un lavoratore per lo svolgimento
di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di
somministrazione a tempo determinato, è lìssata in 24 (ventiquattro) mesi, comprensiva di eventuali proroghe.
(4) ln relazione alle mansioni per le quali il Contratto è stato inizialmente stipulato, sono ammissibili compleisivamente un
massimo di4 (quattro) proroghe.
(5) Ai sensi dell'art. 5, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 368/200.l, i rapporti di
essere rinnovati senza soluzione di continuità.
voro a tempo determinato possono
Pa 22 64
validità dal OtlOTlZOza al 371 Lzl2ozT
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONAI-I E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL lTAtlA
(6) ln relazione al numero di contralti a termìne attivabili, i datori di lavoro devono attenersi ai seguenti criteri:
a) Le strutture che occupano tino a 5 (cinque) dipendenti a tempo indeterminalo possono assumere tino a 3 (tre) lavoratori
a termine;
b) Le strutlure che occupano da 6 (sei) a 15 (quindici) dipendenti non possono eccedere il 50% (cÌnquanta per cento)
arrotondato al numero inlero superiore (es. per 7 dipendenti, lìno a 4lavoralori a termine) del numero dei lavoratori a
tempo indeterminato;
c) Le strutture che occupano un numero di dìpendenti superiore a 15(quindici) non possono eccedere, arrotondato al
numero intero superiore (es. per 16 dipendenti, rino a 6lavoratori), il limite del 30% (trenta per cento) del numero dei
lavoratori a tempo ìndeterminato.
(7) ll numero dei Iavoralori a tempo indelerminato da utilizzare come base di calcolo per stabilire il limite di ricorso al lavoro
a termine è quello esistente al momento dell'assunzione dei lavoratori a termine,
(8) Detti limiti non si applicano alle seguenti ipotesi
a) nella fase di awio di nuove attività, per i primi 18 (diciotto) mesi elevabili a 24 (ventiquattro) mesi dalla contrattazione
lerritoriale:
a) lavoratori ai quali il contratto a tempo determinato è scaduto negli uìtimi 6 (sei) mesi con precedenza al lavoralore
che ha terminato il rapporto da più tempo;
b) lavoratori ai quali il contratto a tempo determinato è scaduto in un periodo superiore agli ultimi 6 (sei) mesi con
precedenza al lavoratore che ha terminato il rapporto da più tempo.
(11) I lavoratori assunti con più di un contratto a termine dallo stesso datole di lavoro avranno titolo preferenziale per ulteriorì
assunzioni a tempo determinato, per lo svolgimento delle medesime mansioni, nei 12 (dodici) mesi successivi dalla cessazione
dell'ultimo contratto. Tale diritto deve essere esercitato dal lavoratore entro 3 (tre) mesi dalla cessazione dell'ultimo rapporto.
(12) ll diritto di precedenza deve essere richiamato nel contratto di lavoro individuale.
(13) Per la sostituzÌone di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per l'intero periodo della loro assenza, il
datore di lavoro potrà assumere con contratto a tempo determinato.
(14) ln caso di necessilà organizzative il lavoratorelavoratrice potrà essere affiancato/a dal sostituto/a per un periodo non
superiore a 90 (novanta) giorni di calendario, sia prima dell assenza che al momento del rientro.
(15) ln caso di sostituzione di lavoratore/lavoratrice di cui sia programmata l'assenza derivante da una o più aspettative e/o
congedi previsti dall'art. 4 del D.Lgs. del 26El20O'1, n. '151, oltre alla possibilità di affiancamenlo così come indicato al comma
precedente, il contratto potà essere prorogato fino alla scadenza del diritto del lavoratore/lavoratrice sostituito/a di poter
usufruire dei permessi giomalieri/orari previsti per l'allattamenlo.
(16) Per le lavoratrici il congedo di matemità di cui all art. 16, comma 1, del testo unico di cui al D.Lgs. 26 mazo 2001, n. 151, e
successive modiJicazioni, inlervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a
determinare it periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza. Alle medesime lavoratrici è altresì
riconosciuto, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro isuccessivi
dodici mesi, con riferimento alle mansionigiA espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
Pag.23 l64
b) per ragioni di carattere sostitutivo;
c) con lavoratori di eta superiore a 55 (cinquantacinque) anni.
(9) I lavoratori assunti in ottemperanza del presente articolo avranno titolo preferenziale pet il passaggio da tempo determinato
a tempo indeterminato in caso di nuove assunzioni, con le stesse mansioni, alle condizioni prèviste dal D.Lgs. n. 368/200'1.
(10) A tal fine i datori di lavoro devono attenersi alla seguente graduatoria:
Validità dat otlOLl2024 at 3th2lz1z7
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FTSAL tTALtA
(17) Al fine di integrare le conoscenze teoriche fornite dal sistema universitario con esperienze pratiche acquisite direttamenlesul posto di lavoro durante il periodo delle ferie, idatori di lavoro, che applicano inlegralmente il presente CCNL, in alternativa aitirocini formativi è di orientamento, potranno stipulare contratti a termine, della durata non inferiore a 6 settimane e nonsuperìore a 14 settimane di effettivo lavoro con giovani studenti che frequentino corsi di studi universjtari o scuote superiori.
(18) I giovani saranno impiegati prioritariamente in settori di inserimento corraspondenti al corso da loro frequentato, tuttavia,laddove Ìl corso non sia rapportabile alle attìvità espletate negli Studi Professionali, il giovane sarà inserito in quei settori dovepossa acquisire esperienze riferite ad un inlero processo di attività o a piir attivita inteiconnesse riferite ad uno o più settorj. lldatore di lavoro richiederà in ogni caso al giovane da assumere la presentazione di idoneo documento a dimostrazione dellascuola e della classe frequentata. La documentazione può essere presentata anche tramile autocertificaz ione.
(19) I datori di lavoro si impegnano a far conseguire ai giovani una idonea conoscenza delle mansioni alle quati saranno adibiticome momento formativo sul lavoro e pratico/integrativo delle conoscenze acquisite durante il corso di studio o comunqueriferite all'organizzazione dello studio professionale ed ai processi lavorativi complessivi, evitando in ogni caso tavori privi diqualsiasi contenuto formativo e/o mmunque ripetitivi.
(1) Per la vigenza del presente c c.N.L, in considerazione del perdurare della crisi economica e della necessità di doiare ìlsettore di strumenti per favorire l'occupazione stabile, vista anche I'assenza di adeguate misure a soslegno del reddito, èconsentito il ricorso ad uno speciale regime di assunzione a tempo indeterminato pe-r I'inserimento di ovlr 50 e di soggettiinoccupati e disoccupati di lunga durata ai sensi dell'art. 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. n.2g7l2oo2, il cui stato dovrà esserecertifcato da idonea documentazione (stato di disoccupaz ione), con esclusione ìei soggetti che rienlrano nel campo diapplicazione dell'apprendislato.
(2) Al fine di garantire un percorso di reimpiego è possibile retribuire i lavoratori di cui al comma 1 con un salarao di ingresso parialla retribuzione fino a 2 (due) livelli immediatamente inferiori per i primi 18 (diciotto) mesi dalla data di assunzione, e di unlivello per i sucressivi 12 (dodici) mesi rispetto a quello di inquadramento.
(3) ll presente istituto non è appticabile ai tavoratori jnquadrati atV livello.
Art. 11 - Contratto di reimpteqo - definizione e modalità di impieqo
Att. 12- Somministrazio ne e lavoro intermittente - Somministrazione di lavoro
(1) Per il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato oppure indeterminato trovano applicazione le norme dilegge artt. 20-28, D.Lgs. n.2761200g.
P ag.24 l64
Definizionè e modalita di impieqo del lavoro intermittente
Per il contratto di lavoro intermittente trovano applicazione gli artt. 33-40, D.Lgs. n. 276 der 2003.
Premesso che l'art. 34, D.Lgs.27612003 dispone che il contratto di lavoro intermiltente può essere concluso per lo svolgimento
di prestazioni di carattere discontinuo o inlermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi sfip;lafi daassociazioni dei dalori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentalive sul piano nazionale o territoriale, le parti
concordano che, in ogni caso, il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per periodi con una particolare intensitàlavorativa, come lo sono a titolo esemplificativo le seguenti attività lavorative:
' Dichiarazioni annuali nell'area professionale economica-amministrativa e nelle altre attività professionalii
. Archiviazione documenti per tutte le aree professionali;
o lnlormalizzazione del sistema o di documenti per tutte le aree professionali; A
I lt'
,'(\0
,/ \--l \
validità dal 01/01 /2024 al i3Ll t2lz027
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAI ITALIA
ll contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e deve conlenere, in aggiunta a quanto prevìsto dall'art
25, almeno i seguenti elementi:
a) l'indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'art. 34 D.Lgs. 27612003 o dal presente
C.C,N.L. che consentono la stipulazione del contratto;
b) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preawiso di chiamata
del lavoratore che in ogni caso non può essere ìnferiore ad 1 (un) giorno lavoratìvo;
c) iltrattamento economico e normatìvo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di
disponibilità, ove prevista;
d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della
prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
e)
0
s)
itempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
le eventuali misure di sicurezza specillche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
la relribuzione corrisposla al lavoratore intermittente per la prestazione effettuata è su base oraria e si ottiene dividendo
per'l70 (centosettanta) la retribuzione base. La relribuzione oraria deve comunque essere nel rispetto del trattamento
minimo previsto dal C.C.N.L. Alla retribuzione oraria possono essere aggiunti e pagati direttamenle nel mese di
effettuazione della preslazione lavorativa, in proporzione, i ratei delle mensilità aggiunlive, le ferie e i permessi retribuiti.
lndennità di disDon ibilità
euesta spetta esclusivamente ai lavoratori che garantiscono la dìsponibilità al datore di lavoro in attesa della loro utilizzazione e
non è legata a una prestazione lavorativa. ll valore minimo detl'indennità di disponibilità viene determinata nella misura del 30%
(trenta p;r cento) della retribuzione. La base di calcolo è costituita dalla normale retrjbuzione e dai ratei di mensilità aggiuntive
Art. 13 - Telelavoro e/o lavoro a distanza - Definizione
(.1) ll telelavoro rappresenta una variazione delle modalita di esecuzione della prestazione lavorativa le cui tradizionali
àimensioni di spazio e tempo, in virtù dell'adozione di strumenlì di lavoro informatici e/o telematici, risultano modilicate, e che
sono caratterizzate dalla delocalizzazione della prestazione rispetto alla organizzazione datoriale; l'utilizzo di una tecnologia tale
da consenlire al dipendente il collegamento con t'organizzazione cui la prestazione stessa ineriscel il legame, di natura
subordinata, con l'azienda.
(2) A mero titolo esemplificativo, si elencano alcune possibilì tipologie di telelavoro:
a) Telelavoro mobile;
b) Hoteling, owero una postazione di telelavoro di riferimento della struttura lavorativa per i lavoratori che per le loro
mansioni svolgono la loro attività prevalentemente presso realtà esterne.
(3) I rapporti ditelelavoro possono essere instaurali ex novo oppure trasformati rispetto ai rapporti in essere svolti nei localilisici
della struttura lavorativa.
(4) Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso la struttura lavorativa di origine, owero, in caso di instaurazione ex
novo, presso I'unità lavorativa indicata nelia lettera di assunzione. I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati semndo i
seguenti principi:
a) Volontarietà delle Parti;
b) possibilità di reversibilita del rapporto, trascorso un periodo di tempo da delinire in caso di trasformazione, ferma
restando la volontarieta delle Parti;
c) Pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, inizìative formati ed altre occasìonì che si delermìno nella struttura
Pag
lavorativa;
75 64
validità dal 01/01 lzo2a d 3J,lt2lzo27
C.C.N.t. PER I DIPENDENTI DET SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP TMPRESE e FtSAt TTAUA
d) De,inizione delle condÈìoni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazionedell'orario (paziate, totale o senza vincoli), net rispetto dei limiti di legge e dicontratto;
e) Garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale, ossia di analoghi livelli qualitativi dell.attività svoltanella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoralore;
D Esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modifìcati rispetto a quanto esistente nellastruttura lavorativa, ivi compresi i rientri neì locali della stessa;
g) Assunzione da parte del datore di lavoro dei costi della strumentazione di lavoro informatica e/o telematica salvo che il
lelelavoratore non faccia uso di strumenti propri ritenuti idonei.
h) lnviolabilità del domicilio del lavoratore, salvo gli accessi strettamente necessari per I'allestimento della postazione el'adempimento degli obblighi che gravano sul datorel
i) lnapplicabilità al telelavoratore delle norme sull'orario di lavoro, e degli altri istituti direttamente correlati allo svolgimentodella prestazione in un luogo di pertinenza del datore di lavoro.
(5) Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il dalore di lavoro ed illavoralore. ll lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito àalla R.s.U./R.s.A. o, in caso di suaassenza' dalla struttura territoriale di una delle Organizzazioni Sindacali firmatarje del presente C.C.N.L.
(6) Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultareda atto scritto, costituente raccordo di inìzio e/o trasformazione della modarita di ravoro.
(7) Tale accordo è condizione necessaria per I'instaurazione o trasformazione del relelavoro.
(8) Le Parti convengono che ra retribuzione per ir tereravoratore è quela prevista dar presenre c.c.N.L.
(9) È fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario espresso - di rendersi disponibile in una fascia orariagiornaliera, settlmanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o da unità lavorativa, per la ricezione di eventualicomunicazioni da parte del datore di lavoro. ln caso di molivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione aldatore di lavoro anche per via telematica
('10) ln caso di riunioni programmate dal datore di lavoro per l'aggiornamento tecnico/organizzativo, il tetelavoratore dovràrendersi disponibile, previo preawiso di almeno 1 (un) giorno, peiii tempo strettamenle nàcessario per lo svotgimento dellariunione stessa. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti glieffetti attività lavorativa.
(11) ln caso di riunioni programmate dal datore di lavoro per l'aggiornamenlo tecnico/organizzativo, il telelavoratore dovràrendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svàlgimento della riunione stessa. Resta inteso che il tempodedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.
(12) Le Parli convengono che i dati raccolti per la valulazione sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemiinformatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell'art.4 della legge n. 3oono e delle norme contrattuali in vigore, inquanlo funzionali allo svolgimento del rapporto.
(13) ll datore di lavoro è tenuto ad illustrare preventivamenle al telelavoratore le modalità difunzionamento e te eventualivariazionidi software di valutazione del lavoro svolto, in modo da garantire la trasparenza dei controlli.
('14) Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere concordate con il telelavoratore. con
congruo anlicipo rispetto all'effettuazione.
('15) Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso all'aflività sindacale che si svolge nella struttura
lavorativa, tramite I'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto
è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi idibattiti
di natura sindacale in corso nella struttura lavorativa.
(16) Le Parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata, rappresenta una mera modilica del luogo di
adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione della struttura
?ag.26 164
lavorativa e sul conseguente assoggettamenlo al potere direttivo e disciplinare del datore di ro
I
Validità dal 0U01 l2Oz4 al3tlLzl2o27
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEt SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL lTAtlA
(17) ll telelavoratore è tenuto a preslare la propria opera con diligenza e riservalezza, attenendosi alle istruzÌoni ricevute dal
datore di lavoro. ll telelavoratore non può eseguire lavoro per conto proprio o per tezi in concorrenza con l'attività svolta dal
datore di lavoro da cui dipende.
(18) Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 300/70, il datore di lavoro prowederà ad inviare al domicilio di
ciascun telelavoratore copia del C.C.N.L. applicato, considerando con ciò assolto I obbligo di pubblicità
( 19) Eventuali comunicazionì, anche di natura sindacale, ai sensi e per glì etfetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in
materia potranno essere effettuate, oltre che con isistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.
(20) Salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri ritenuti idonei, il datore di lavoro prowede all'installazionè - in
comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenli, salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze
dell'attività lavorativa.
(21) Salvo patto contrario, Ie spese connesse all'installazione e gestione della postazione di Telelavoro presso il domicilio del
lavoratore sono a carico dell'azìenda.
(22) lnterruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non
imputabili ai lavoratori, saranno considerati a carico del datore di lavoro, che prowederà ad intervenire perché il guasto sia
riparato. Quaìora ìl guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, e faco[A del datore di lavoro derinire il rienlro del lavoratore
nella struttura lavorativa, limitatamenle al tempo necessario per ripristinare il sistema.
(23) ln ottemperanza a quanlo prevìsto dal D.Lgs. n.'81/2008 e successive modifiche e integrazioni, saranno consentite previa
richiesta, visite da parte del responsabile di prevenzione e protezione della struttura lavorativa e da parte del delegato alla
sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla poslazione di lavoro
e alle attrezzature tecniche ad essa collegate.
(24) Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diìigenza la postazione di lavoro nel rispetto dèlle norme di
sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi
(2S) ln ogni caso ciascun lavoralore deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre
persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conlormemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e aglì
strumenti di lavoro utilizzali.
(26) ll datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni.
(27) ll datore di lavoro procedera alla stipula di un'apposita convenzione per I'assicurazione dei locali in cui si svolge la
prestazione di telelavoro, nonché della persona e dei tezi che fisicamente vi accedono.
(28) ln caso di telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un personal computer con video lìsso o comunque
con monitor a matrice attiva.
(29) I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti. Si fa rinvio, in tal senso all'accordo applicativo del
D.Lgs. n. 81/2008.
(30) Le Parti convengono di svolgere un'azione congiunta nei confronti dell'lNAlL e delle istituzioni preposte al fine di
esaminare e definire Ie conseguenze derivanti dallo svolgimento delTelelavoro nei locali domestici.
Art. 14- Orario di lavoro - Orario normale settimanale
(1) La durata normale dell'orario di lavoro è fissata in 40 (quaranta) ore settimanali. Per orario di lavoro s'intende quanto
disposto dall'art. '1, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.
(2) Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio e non abbia necessità di
recarsi prìma presso la sede lavorativa, l'orario dì lavoro decorrerà dal momento in cui raggìungerA tale luogo.
(3) ln tale ipotesi ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo
prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alìa distanza e al mezzo
Pag.27 l64
di locomozione, per raggiungere la sede.
s\
vatidità dat o7loLl2024 at 3LlL2/2027
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FTSAL TTAUA
(4) L'orario settimanale di lavoro è distribuito su 5 (cinque) o 6 (sei) giornate; in questo ultimo caso ta cessazione dell'attività
lavorativa awerrà, di norma, entro le ore '13:00 del Sabato.
(5) ln considerazione dell estrema variabilìtà delle esigenze dei Professionisti aderenti al presente contratto, i regimi dell'orario
di lavoro potranno assumere, con diverse riduzioni dell'orario annuo, specifiche articolazioni alternative cosi come softo
elencate ai punti A) e B).
A. Orario settimanale su 5 (cinque) giorni
Tale forma di articolazione dell'orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 (quaranta) ore, si realizza attraverso la
prestazione di 5 (cinque) giornate lavorative di 8 (otto) ore, da effettuarsi neigiorni dal Lqnedì al Venerdì.
ln queslo caso la riduzione dell'orario di lavoro sarà pari a 40 (quaranta) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi
retribuiti della durata di I (otto) o 4 (quattro) ore, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro
B. Orario di lavoro su 6 (sei) giorni
Tale forma di articolazione si realizza attraverso la durata dell'orario settimanale pari a 40 (quaranta) ore, fermo restando che la
cessazione dell'attività lavorativa avverrà di norma entro le ore 13:OO del Sabato.
ln questo caso la riduzione dell'orario di lavoro sarà pari a 66 (sessantasei) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediantepermessi retribuiti della durata di giornata intera o mezza giornata, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro.
Limitatamente alla vigenza conlrattuale, ai lavoratori che saranno assunti successivamente alla data di entrata in vigore delpresente Contratto, i permessi di cui alle lett. A. e B. saranno maturati nella misura del sO% (cinquanta per cento) a partire dal
dodicesimo mese successivo all'assunzione e nella misura del 75% (settantacinque per cento) a partiie dal ventiquattresimo
mese dalla data di assunzione Ilno al trentaseiesimo mese; nella misura del '1OO% (cento per cento) per i mesi successivi.
Con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di reimpiego i permessi di cui alle lett. A. e B. saranno maturati nella misura
del 50% (cinquanta per cento) a partire dal sesto mese successivo all'assunzione e nella misura del 75% (settantacinque per
cento) a partire dal dodicesimo mese dalla data di assunzione fino al diciottesimo mese; nella misura del 1OO% (cento per
cento) per i mesi successivi.
I permessi non fruili entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento
della scadenza, owero potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltrè il 31 luglio dell'anno successivo.
ln caso di preslazione lavorativa ridotta nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei
permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi a tal line i periodi in cui non è
dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.
Le parti, visto il D.Lgs. n. 66/2003 e tenuto conto delle caratteristiche strutturali del Settore, hanno concordalo sull'opportunità
che tale materia venga disciplinata a livello di Area Professionale e/o a livello di Area Professionale Omogenea, oppure dalla
contrattazione di secondo Iivello, sulla base di quanto il su citato Decreto delega alle parti sociali.
Pertanto, nell'ambito del mnfronto a livello sopra richiamato, potranno essere deriniti specifici accordi in materia di lavoro
notturno che, fatti salvi gli obblighi inerenti ai controlli medici preventivi e periodici di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 66/2003,
potranno disciplinare, con apposite norme, tematiche, quali:
Defìnizione di lavoro notturno - Limitazioni al lavoro notturno - Durata della prestazione - Trasferimento al lavoro diurno -
Riduzìone dell'orario di lavoro e Maggiorazione retributiva - Rapporti sindacali - Doveri di informazione - l\4isure di protezione
personale e collettiva.
È in ogni caso vietato adibire al lavoro notturno
le donne, dalle ore 24:00 alle ore 06:00, nel periodo che intercorre tra I accertamento dello stato di gravidanza fÌno al
compimento di un anno di età del bambino;
a
b. i minori, per un periodo di almeno 12 (dodici) ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22:00 e le 06:00, o tra
le ore 23:00 e le 07:00, salvo quanto previsto dall'art. '17 del D.Lgs. n. 97711967
Pag.28 l64
Validità dal 07lotl2024 al 3tl Lzl2027
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONATI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAt ITALIA
Non sono inoltre lenuti al lavoro notturno:
a. i lavoratori afietti da patologie oncologiche per iquali, ai sensi di legge, residui una ridotta capacità lavorativa;
b. la lavoratrice madre, anche adottiva o affidataria, di un fìglio di età inferiore a 3 (tre) anni o, in altemativa, il
lavoratore padre convivente mn la slessa;
c. la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico/a genitore affidatario di un fglio convivente di età inferiore a 12 (dodici) annì;
d. la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n.
104 e successive modificazioni.
L'istituto contrattuale della 'banca ore" è quello strumento che consente al lavoratore di accumulare
un monte ore di permessi dal quale attingere per fruire di riposi supplementari, secondo le
p rev i s i o n i co ntraltu a I i.
Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa avrà la possibilità di realizzare diversi regimi di orario,
con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 (quarantaquattro) ore settimanaìi,
per un massimo di 16 (sedici) settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno e in periodi di
minore intensità lavorativa, una pari entta di ore di riduzione.
La fruizione delle stesse ore di riposo compensatìvo awerrà con ìe seguenti modalità:
i lavoratori che potranno assentarsi c,ontemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi non
dovranno superare la percentuale del 10% (dieci per cento) della foza occupata, ed escludendo dai periodi dell'anno
interessatì ail'utilizzo dèi permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore
intensiÈ lavorativa nell'arco della settimana, la percentuale non dovrà superare il 5% (cinque per cento) della foza
occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 (trenta) dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a
rolazione tra tutto il personale inleressato;
I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi dÌ 4 (quattro) o I (otto) ore;
Per rÌspondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere mncordate nell'ambito dei confronti
previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.
Al 31 dicembre di ogni anno, l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore deposìtate nella banca,
con i relativi movimenti.
ll prelievo delle ore maturate awerrà con preawiso scritto di 5 (cinque) giorni
Ai ,ìni del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta
Art. 15 - Lavoro straordinario
(1) Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro lìssato dal presente contratto
(2) Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà det datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario a
carattere individuale entro il limìte massimo di 200 (duecento) ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle
stesse.
(3) L'eventuale rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato
(4) ll lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci
Pa 29 64
Art. 14 BIS - Banca delle ore
x=\
vatidità dat 01/01 /2o2A d nln/2o27
C.C.N.t. PER I DIPENDENTI DEL SEITORE STUDI PROFESSIONATI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FTSAL tTALtA
(5) Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dal presente
contratto, verranno reiribuite con la quota oraria della normale retribuzione e di evenluali superminimi con le seguentimaggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione.
' 15% (quindici per cento) per le ore di lavoro eccedenti gli orari di lavoro settimanali e le 8 (otto) ore giornaliere;
. 30% (trenta per cento) per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivil
' 30% (trenta per cenlo) per le ore di lavoro prestate la notle, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22:00 alle ore06:00 del mattino;
. 50% (cinquanta per cento) nel caso di lavoro straordinario notturno feslivo.
(6) La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata enlro e non ollre il mese successivo a quello in cui il lavoro èstato prestato.
At7. 16 - Rrposo settimanale e festività
(1) ll lavorato-re. ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contrattofa esplicito riferimento.
(2) Le festivilà che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate:
Festività Nazionali
. 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione
. l' maggio - Festa dei lavoratori
. 2 giugno - Festa defla Repubblica
Festività inf rasettimanali
. ll 1" giorno dell'anno
. ll 6 gennaio - l'Epifania
. ll giorno dèl Lunedì di Pasqua
. ll '15 agosto - festa dell'Assunzione
. ll 1' novembre - Ognissanti
. L'8 dicembre - lmmacolata Concezione
. ll 25 dicembre - Natale
. ll 26 dicembre - S. Stefano
. La solenniÈ del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.
A. ln relazione alla norma di cui al primo comma del presente a(icolo nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla
normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro neigiorni sopra indicali.
B. Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la misura e il sistema di retribuzione - nel caso che la
festività ricorra in un periodo di sospensione della retribuzione e dal servizio in conseguenza di prowedimenti disciplinari o
di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoralore stesso.
Pag.30 64
-sa
validità dal OLIOU 2024 al lLl L2/2o27
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
C. ln caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica o altra festività, in aggiunta alla normale
retribuzione sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera comprensiva di ogni
elemento accessorio.
D. Per la festività civile del 4 Novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell'art.
1 , secondo comma, della L. 5 mazo 1977 n. 54, jl lavoratore benefìcerà del trattamento previsto al comma precedente.
(3) Il trattamento previslo dal presente articolo si riferisce ai giorni di festività infrasettimanali abolite dal combinato disposto della
L. 5 mazo 1077, n. 54, e del D.P.R. 28 dicembre '1985, n. 792, e cioè:
ll '19 Marzo S. Giuseppe
ll giorno dell'Ascensione
ll gÌorno del Corpus Domini
ll 29 Giugno SS. Pietro e Paolo
(4) I lavoratori potranno rìchiedere, in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, altrettanti giorni di ferie e/o permessi
retribuiti, della durata di 8 (otto) ore o inferiori, da fruire in periodi da concordare con il datore dì lavoro.
(5) ln alternativa, al lavoratore che non usufruirà dei suddetti permessi, dovrà essere corrìsposto, in aggiunta alla
normale retribuzione mensile, un importo pari alla retribuzione normale giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio.
(1) A decorrere dal 1' luglio 1992 il personale di cui al presente contratto avrà diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di
26 (ventisei) giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato, anche se l'orarÌo è distribuito su 6 (sei) giorni. ln caso di
regime di "settimana corta", dal lunedì al venerdì, il perìodo di ferie annuali è pari a 22 (ventidue) giorni lavorativi.
(2) ll decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente
denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
(3) È facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie (di norma da maggio a ottobre), in funzione delle esigenze
della struttura lavorativa e sentiti i lavoratori, e secondo i princìpi del D.Lgs. n. 66/2003 in materia.
(4) Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore !a normale retribuzione di fatto
(6) Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preawiso di licenziamento
(7) Le ferie sono irrinunciabili e, pertanto, nessuna indennità è dovuta al lavoralore che spontaneamente si presenti in servizio
durante il turno diferie assegnatogli.
(8) Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo dì ferìe, fermo restando il
diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto al rimborso delle spese necessarie sia per
ì'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
Pae" 31 164
Art- 17 - Ferie
(5) ln caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti
sono i mesi di effettivo servizio prestato per I'anno di competenza.
--q-
validità dal 01/01 l2O2a al llLzl2027
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAt ITALIA
AÌ1. 18 - Permessi, con qedi, aspettative, assenze - Permessi e congedi retribuiti
(1) Sono concessi a tutti idipendenti del Settore permessi e/o congedi familiari retribuiti nelle misure e per le motivazioni sotto
indìcate:
a Giorni 15 (quindici) di calendario per contrarre matrimonio, con decorrenza dal tezo giorno anlecedente la celebrazione
del matrimonio stesso.
b. Giorni 3 (tre) lavorativi per natalilà e lutti famigliari flno al tezo grado di parentela. ln tali casi il godimento dovrà
awenire entro 7 (sette) giornidall evento.
(2) Aifini del rjconoscimento dei diritti su esposti, il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro regolare
documentazione. Duranle tali periodi il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla
retribuzione normalmente percepila.
(3) La lavoratrice ed il lavoratore, in conformità con la legge n. 53/2000, nel caso di grave infermità documentata del coniuge o di
un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la convìvenza risulti da certiflcazione anagrafica, potranno usufruire:
Giorni 3 (tre) lavorativi all annol
ln alternativa ai 3 (tre) giorni potranno concordare, con il datore di lavoro, modalità di orario diverse, anche per periodi
superiori a 3 (tre) giorni. Lo svolgimento della prestazione dovrà comunque comporlare una riduzione di orario
complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
(4) La richiesta dovrà essere fatta con lettera scritta indicando: Ievento che dà titolo al congedo e i giorni in cui si intende
usufruirne, fermo restando che il godimento dovrà awenire entro 7 (sette) giorni dalla data dell'evento o dell'accertamento
dell'insorgenza della grave infermità o necessità.
(5) Nell'ipotesi di fruizione dei congedi di cui al punto b. dei precedenti commi, l'accordo dovrà essere formulato con lettera
sottoscritta dalle partie dovrà indicare: igiorni di congedo (tre o più ditre) e le modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
(6) I congedi di cui al presente arlicolo sono cumulabili con icongedi previsti agli altri articoli del presenle contratto.
(7) La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità
accertata, possono usulruire delle agevolazioni previste dall'art. 33, della L. 5 febbraio 1992 n. 104 e dell'art. 2 dellaL.27
ottobre '1993 n. 423 e cioè:
Prolungamento del periodo di astensione facoltativa fino a 3 (tre) anni, con diritto all-indennità economica del 30%
(trenta per cento) della retribuzione a carim dell'INPS; il periodo di prolungamento potrà essere richiesto anche se non
si è benellciato dell'intero periodo di astensÌone facoltativa entro gli I (otto) anni di età, del bambino, secondo le
condizioni di legge.
b. ln alternativa alla lett. a., 2 (due) ore di permesso giornaliero retribuito fino a 3 (tre) anni di età del bambino, indennizzate
a carico dell'|NPS. Se l'orario di lavoro è inferiore a 6 (sei) ore, le ore saranno ridotte a una.
Dopo il terzo anno e fino al 18'anno di età del bambino, 3 (tre) giorni di permesso ogni mese o, in alternativa, ad una
riduzione di orario mensile corrispondente, indennizzati a carico dell'lNPs. Questo beneficio può essere ripartito tra i
genitori, anche con assenze contestuali dal rispettivo orario di lavoro, e può essere utilizzato da un genitore anche
quando l'altro si trova in astensione facoltativa.
(8) Le agevolazioni di cui ai punti a., b. e c. comma 7 sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non
sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati, e possono essere fruite anche quando I altro genitore non ne ha diritlo
(casalinga/o, disoccupata-/o, lavoratore autonomo/a, lavoratrice/ore, addetto ai servizi domestici, lavorante a domicilio).
(9) Le presenti disposizioni si applicano anche a colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o
affine, entro il secondo owero terzo grado nei limiti previsti dall'art. 33, legge n. '1c/.11992.
(10) lgenitori di figli maggiorenni e familiari dì persona handicappata possono fruire dei congedi giornalieri mensili di cui al
a
b
a
c
punto c. comma 7 del presente articolo, a condizione che l'assistenza sia continualiva ed clus
Pag.32 l64
</--C+-
Validità dal oL/0tlzO24 al 371 L2l2027
C.C.N.t. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL lTAtlA
(1'l) I genitori di tlgli maggiorenni e famigliari di persone handicappate possono fruire dei congedi giornalierì mensili a condizione
che l'assistenza sia continuativa ed esclusiva e non debbono essere presenti nella famiglia altri soggetti che siano in grado di
assistere la persona handicappata.
(12) ll genitore, parenle o affine, entro il secondo owero tezo grado dÌ persona portatrice di handicap, ha diritto a scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vicina, e non può essere trasferito senza il proprio consenso qualora proweda all'assistenza del
disabile secondo le previsioni contenule nell'art.33, legge n. 104/'1992.
(13) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli affidatari di persone portatrici di handicap in situazioni di
gravità.
('14) La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità documentata può usufruire alternativamente dei congedi a
giorni o ad ore, di cui alla lett. c. comma 7. ll tipo di congedo può varÌare da un mese all'altro previa moditìca della domanda
precedentemente avanzata.
(15) Per esigenze improvvise non prevedibili e documentate, può essere consentita la variazione tra congedi giornalieri ad orari
e, viceversa, anche nell'ambito di ciascun mese, fermo restando che il monte ore giornaliero mensile non può eccedere i3 (tre)
giorni di congedo.
(16) Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla
legislaz ione in vigore.
(17) Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni ,direfte o indirette, o per I'elaborazione dei derivati
del sangue ad uso terapeutico, hanno diritto ad un riposo di 24 (ventiquattro) ore decorrente dal momento in cui si sono
assentati dal lavoro (art.'1, legge n. 58411967, artt. 1 e 3, D.M. I aprile 1968) ed alla corresponsione per la giornata del salasso,
della normale retribuzione.
(18) Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lavoratore di esibìre al datore di lavoro la regolare
documèntazione.
(20) Tale perìodo è considerato di aspettativa non retribuita
(21) lfamilìari di un tossÌcodipendente o dipendente da alcool possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita
per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossìcodipendente, qualora il servizio per le
lossicodipendenze o dipendenza da alcool ne attestì la necessità per un periodo massimo di 3 (tre) mesi non frazionabili e non
ripetibile.
(22) Il periodo di aspettativa non retribulta previsto al comma precedentè potrà essere frazionato esclusivamente nel caso in
cui l'autorità sanitaria competente (SERT) ne certilichi la necessità.
(23) Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro, in forma scritta, dall'interessato, corredate da
idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.
(24) ln ottemperanza a quanto disciplinato in maleria dalla L.8 mazo 2000 n. 53, il datore di lavoro concederà al lavoratore un
periodo di congedo continualivo frazionalo, mmunque non superiore a 2 (due) anni, in presenza di gravi e documentati motivi
familiari qui sotto indicati:
Necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone: il coniuge; uno dei genitori; i Rgli legittimi o legittimati o
naturali o adottivi e, in ìoro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; i generi e le nuore; il suocero e Ia
suocera; ifratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza
delle persone indicate al comma precedenle.
Situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo
Pag.33 l64
(19) I lavoratori di cui viene accertalo lo stato di tossicodipendenza o dipendenza da alcool, i quali intendono accedere ai
programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle ASL o di altre strutture terapeutiche-riabìlitative e socio-
assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la
sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabìlitativo e, comunque, per un periodo non
superiore a 3 (tre) anni.
4t
Validità dal 01/01 12024 al3LlL2l2O27
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
Situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti da una delle seguentipatologie:
patologie acute o croniche, che determìnano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia
personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetaboljca, post-traumatica,
neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a
riacutizzazioni periodicheì
patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e
slrumentali;
' patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva delfamigliare nel trattamento sanitario;
' patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche per le quali il programma terapeutico richiede il
coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita Ia podestà.
(25) ll lavoratore dovrà formulare la richiesta per iscritto e, salvo casi oggettivamente urgenti e indifferibili, con un preavviso di
almeno 30 (trenta) giorni di calendario.
(26) Nella lettera dovranno essere indicali: il motivo per il quale si richiede tale periodo, la durala del congedo con le rispettive
date di decorrenza e scadenza, con allegata idonea documentazione comprovante il motivo dell'evento.
(27) ll periodo dovrà comunque essere rapportato alle reali esigenze di assenza, pertanto, qualora queste dovessero terminare,
automaticamenle decadrà il restante periodo di congedo, ed il lavoralore dovrà rjprendere servizio entro e non oltre 7 (sette)
giorni dalla data di cessazione della motivazione. ll lavoratore, durante l'intero periodo di congedo, non potrà svolgere altra
attività lavoratìva e manterrà il diritto alla conservazione del posto di lavoro; resta esclusa la maturazione della retribuzione. di
tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compresa l'anzianità di servizio.
(28) ll congedo non sarà considerato utile aifini previdenziali; il lavoratore potrà però procedere al riscatto, owero al versamento
dei relatìvi contributi, calcolati secondo icriteri della prosecuzione volontaria.
(29) ll datore di lavoro, entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta, dovrà dare risposta affermativa al lavoratoret solo in caso
di coincidenza di scadenze non prorogabili dell'attività della struttura lavorativa con I'impossibilità di sostituire con immediatezza
il lavoratore, il datore di lavoro potrà differire la data di inizio del congedo prorogandola di 15 (quindici) giorni di calendario.
Assenze
Salvo icasi di legittimo impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria assenza al datore di lavoro
o a chi ne fa le veci; in caso di mancata gÌustificazione, trascorso 1 (un) giorno dall'inizio dell'assenza, I assenza stessa sarà
considerata ingiustificata.
Nel caso di assenze non giustillcate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione quante sono le
gÌornate di assenza, fatta salva I'applicazione della sanzione prevista dalle (Norme Disciplinari).
1) Lavoratori studenti - Diritto allo studio
Al fine di contribuìre al miglioramento culturale e professionale dei lavoratorÌ del settore, idatori di lavoro concederanno ai
lavoratori non in prova che intendano frequentare corsì dì studio diversi dalla formazione e dall'aggiornamento professionale (in
scuole di istruzione dell'obbligo e superiori statali, parifÌcate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di tiloli
legali di studio, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, di laurea, di
laurea specialistica, di diplomi di specializzazione universitari e master universitari, nonché dottorati di ricerca), i seguenti
benelici:
a. concordare un orario di lavoro, compatibilmenle con le esigenze della struttura lavorativa, che agevoli la frequenza ai
corsi nonché alla preparazione agli esami;
b. considerare la prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria;
considerare come permessi retribuiti ìgiorni delle prove di esame ed i2 (due) giorni lavorativi precedenti la sessione di
esami:
c.
d. concedere permessi retribuiti nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore nue
Pag.34 l64
validità dal Ot/ OLI zo24 al 3th2l 2Oz7
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEt SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta
fissalo nel numero di 2 (due). Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di 2 (due) volte nello
stesso anno accademico; il numero massimo di lavoratori che possono usufruire di permessi di studio non può superare 1 (un)
dipendente per volta.
2) Conoedi oer Ia formazione
I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i congedi previsti e richiamati dal presente articolo non
possono superare il 10% (dieci per cento) degli addetti occupati nella struttura lavorativa, con un minimo di 1 (una) unità.
r la Educazione Continua in M
Allo scopo di tealizzarc I'aggiornamento ed il miglioramento delle professionalità, le parti crncordano nella necessità di
agevolare la partecipazione dei lavoratori agli eventi formativi finalizzati agli obbiettivi stabiliti dalla "Conferenza Permanente per i
Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome", validi ai fìni dell'acquisizione certificata dei crediti formativi e
riconosciuli come crediti formativi in ambito Nazionale ed Europeo.
Per quanto riguarda le ore di congedo retribuito, queste saranno riconosciute nella mìsura massima individuale pari a
40 (quaranta) ore annue.
Ar7. 19 - Tutela della maternità e della paternità - Normativa
(1) La lavoralrice è tenula a presentare il certiiicato di gravidanza, rilascjato in 3 (ke) copie,2 (due) delle quali dovranno essere
prodotte a cura della lavoratrice rispettivamente al dalore di lavoro e all'lslituto assicuratore.
(2) Nel certificato medico di gravidanza devono essere riportate:
a. le generalità della lavoratricel
b. l'indicazione del datore di lavoro e della sede dove l'inleressata presta il proprio lavoro, delle mansioni alle quali è
addetta:
c. il mese digestazione alla data della visita;
d. la data presunta del parto.
(3) Gli elementi di cui alle lett. a. e b. sono inseriti nel certificato sulla base delle dichÌarazioni della lavoratrice, che ne risponde
della veridicità.
(4) Al rilascio del ce(ificato medico suddetto sono abilitati gli ufficiali sanitari, i medici condotti, i medici dell,lNps e i medici det
servizio sanitario nazionale. Tuttavia, qualora icertilicati siano redatti da medici diversi da quelli di cui sopra, il datore di lavoro o
l'INPS possono accettarli ugualmente, o richiedeme la regolaizzazione alla lavoratrice.
(5) ll datore di lavoro è tenuto a rilasciare alla lavoratrice la ricevuta dei certificati e di ogni altra documentazione prodotta dalla
lavoratrice stessa.
(6) ll datore di lavoro è altresi tenuto a conservare le predette certillcazioni a disposizione deìla Direzione provinciale del Lavoroe dell'INPS per tutto il periodo in cui la lavoratrice è soggetta alla tulela della legge.
(7) La lavoratrice è tenuta a presentare, enho 30 (trenta) giorni, il certificato attestante la data del parto.
M
(8) Le disposizioni di c
lui, vì abbia rinuncialo;
ui al punto (7) valgono anche per ir padre adottivo o affidatario nel caso in cui ra moglìe, in accordo con
Pag.3s164
c_-
Si applicano gli artt. 5 e 6 della legge n. 53 del 2000. Per usufruire dei congedi, i lavoratori interessati dovranno farne domanda
al datore di lavoro con 30 (trenta) giorni di anticipo. Nella richiesta dovrà essere indicato il periodo (con le date di decorrenza e
scadenza), con allegata documentazione idonea a comprovare le caratteristiche dei corsi da frequentare.
ll datore di lavoro entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta darà conferma dell'accoglimento della richiesta stessa.
Validità dal o7l otl 2024 al 3Ll L2l2o27
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIOAP IMPRESE e FISAL ITALIA
(8 bis) ll padre lavoratore dipendenle, entro i 5 (cinque) mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un
periodo di 1 (un) giorno. Tale congedo obbligatorio di 'l (un giorno) è fruibile dal padre anche durante il congedo di matemità
della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso. ll giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del
congedo di paternità ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 151 deì 2001, ossia in caso di morte o di grave infermità della madre
owero di abbandono, nonché in caso di affldamento esclusivo al padre;
(8 ter) ll padre lavoratore dipendente, entro 5 (cinque) mesi dalla nascita del figlio, può astenersi per un ulteriore periodo di 1
(uno) o 2 (due) giornì, anche continuativì, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione
obbligatoria spetlanle a quesl'ultima.
(8 quate0 ln reiazìone ai congedi di cui ai precedenti commi I bis e I ter, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i
giorni in cui intende fruirne con un anticipo non minore di 15 (quindici) giorni, ove possibile, in relazione all'evento nascita, sulla
base della data presunta del parto. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del
sistema informativo aziendale per ta richiesta e la gestione delle assenze. ll datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di
congedo rruite, atlraverso i canali telematici messi a disposizione dall lstituto medesimo
(9) Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del
congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del
congedo medesimo. La predetta documentazione dovrà essere lrasmessa anche al datore di lavoro della madre.
(10) t congedi di cui di cui ai precedenti commi I bis e I ter non possono essere frazionati ad ore.
(11) ll coniuge che voglia awalersi, in alternativa alla moglie lavoralrice, del diritto a fruire della astensione dal lavoro durante i
primi 3 (tre) mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglÌa afiidataria, è tenuto a darne comunicazione al datore
di lavoro ed all'INPS inoltrando:
b. copia del prowedimento di affidamento, owero di adozione;
c. copia del documento rilasciato dall'autorità competente, atteslante la data dell'effettivo ingresso del bambino nella
famiglia aflidataria owero adottiva.
(12) È vietato adibire le donne al lavoro notturno, dall'accertamento dello stato di gravidanza fno al compimento di 1 (un) anno
di età del bambino.
('13) Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuitì per I'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite
mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Pèr la fruizione di detti
permessi la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro apposita domanda e consegnare successivamente, la relativa
documentazione giustiflcativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.
('14) Le dimissioni volontarie della lavoratrice presentate nel periodo in cui opera il divieto di licenzìamento e Iino al compimento
del tezo anno di età da parte del bambino, devono essere comunicate dalla lavoratrice stessa anche alla Direzione Territoriale
del Lavoro, che le convalida. A tale convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro. In tale caso la lavoratrice ha
diritto al TFR e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preawiso (Risoluzione del rapporto di lavoro) del presente
contratto, indipendentemente dal motivo delle dimissioni.
(14 bis) Tale diritto spetta anche alla lavoratrice/lavoratore adottivi o afiidatari, qualora le dimissioni sìano stale rassegnate entro
1 (un) anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affìdataria. (Corte Costituzionale sentenza n. 332,88).
(14 ter) Nel caso di cui al comma precedente, qualora la lavoratrice ometta di richiedere la convalida amministrativa, e sia stata
a questa diffidata dal datore di lavoro con atto scritto, con espresso awertimento in tal senso, il rapporto si intende risolto per
mutuo consenso decorsi 60 (sessanta) giorni dalla diffida.
Pag.36 l64
a. domanda corredata da dichiarazione del datore di lavoro della moglie lavoratrice da cui risulti l'awenuta rinuncia della
moglie stessa ad awalersi del diritto di astensione dal lavoro, dichiarazione da presentare anche al datore di lavoro
dello stesso coniuge affidatarioi
(15) La lavoratrice che intende awalersi del diritto all'astensione facoltativa deve darne comunicazione al datole di lavoro
precisando jl periodo in cui intende assentarsi.
4+
Validità dal o7loll2o24 at |Ll72/2027
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEt SEITORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAI ITALIA
('16) Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto ad una
indennità integrativa, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento
per cento) della retribuzione giornaliera, comprensiva degli eventuali superminimi, così come previsto dal presente contratto.
(17) Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge e i relativi
regolamenti vigenti.
(18) I genitori adottivi o affidatari, o in affidamento preadottivo, hanno diritto di awalersi delle disposizioni previste dalla legge
sulla maternità e dalla legge sui congedi parentali, con le particolarì norme espressamente sotto riportate:
A) Conoedo di maternità (ex Astensione Obblioatoria)
Potranno usufruire della astensione obbligatoria e del relativo trattamento economico così come previsto dal D.Lgs. n
151t2001.
C) Conqedo parentale (ex Astensione Facoltativa)
Entro I (otto) anni dall ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età del bambino,
hanno diritto ad usufruire della astensione facoltativa alle medesime condizioni e con Ie stesse modalità previste per igenitori
naturali.
Per il trattamento economico e normativo trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 15112001 in materia di adozione
nazionale e internazionale.
D) RiDosi orari e lattia del bambino
Trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 15112001 in materia di adozione nazionale e internazionale.
1) La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo dj gestazione attestato da regolare certiflcato medico,
e fino al compimento di 1 (un) anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (esito negativo della prova,
licenziamento per giusta causa, cessazione dell attività dello studio o dell'impresa, ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice era stala assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine previsto dal contratto).
Tale diritto spetta anche alla lavoratrice/lavoratore adottivi o affidatari.
2) ll divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggetlivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel
corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione entro
90 (novanta) giorni dal licenziamento, di idonea certilicazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle
condizioni che lo vietavano.
Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio Ia lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le
durate e per i periodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle
Pag.37 l54
B) Conqedo obbliqatorio di paternità
Entro 5 (cinque) mesi dall'ingresso del minore in famiglia il padre ha diritto ad usufruire delcongedo obbligalorio di palernità alle
medesime condizioni e con le stesse modalita previste per igenitori naturali.
A\
-=--"--
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DET SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FlSAt ITALIA
Periodo Godimento RetribuzioneDurata
Validità dal 01/01 I 2024 al 3Ll L212027
PrevidenzaGenitore
Madre al
Padre (2)
5 mesi più eventuali
altri periodi che siano
autorizzati dalla
Direzione Provinciale
del Lavoro.
Fino a 3 mesi (4 mesi
se la madre usufruisce
della maternità
flessibile)
- Prima della data
presunta del parto: 2 o
1 mese (1)
- Dopo il parto (la
nascita del bimbo): 3 o
4 mesi (1), più periodo
non goduto prima del
parto quando questo è
prematuro;
- a seguito della
senlenza n. 11612O'11
della Corte
Costituzionale e del
msg. INPS n.
1444812011 pet un
periodo flessibile
nell'ipotesi di parto
prematuro con
conseguente ricovero
del neonato in struttura
ospedaliera, dove la
ìavoratrice madre ha Ia
possibilità di fruire del
congedo di maternità
spettante dopo il parto
(ex art. '16, lett. c e d,
D.Lgs. n. 15'l /2001)
dalla data di ingresso
del neonato nella casa
familiare (coincidente
con Ia data delle
dimissioni del neonato
stesso)
Dopo la nascita del
bimbo
lndennilà economica
pari all'80% della
retribuzione spettante,
posta a carico
dell'INPS dall'art. 74
della L. 23 dicembre
'1970, n. 833, secondo
le modalità stabilitè, e
anticipata dal datore di
lavoro ai sensi dell'art.
'l della L. 29 febbraio
1980, n. 33. L'importo
anticipato dal datore di
lavoro è posto a
conguaglio con i
contributi dovuti
all INPS, secondo le
modalità di cui agli artt.
1 e 2 della L. 28
febbraio '1980, n.33.
I periodi di astensione
obbligatoria devono
essere computati
nell'anzianità di servizio
a tutti gli effetti
contrattualmente
previsti, compresi quelli
relativi alle mensilìtà
supplementari e feriè.
Nessuna indennità
inlegrativa è dovuta dal
datore di lavoro per
tutto il periodo di
assenza per gravidanza
e puerperio
Copertura 100%
Copertura al 100%
(1) La lavoratrice può scegliere, nell'ambito dei 5 (cinque) mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 (uno) o 2
(due) mesi prima della data presunta del parto. Nel caso di scelta di 'l mese, usufruirà di4 (quatlro) mesi di astensione
obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 (due) mesi usufruirà di 3 (tre) mesi di astensione obbligatoria per puerperio
Quando il parto è prematuro, igiorni di astensione non godutivanno aggiunti al perlodo di astensione dopo ll parto.
(2) L'astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affìdamento
,esclusivo al padre.
Pag.38 64
Conqedo di maternità (ex astensione obblioatoria)
lndennità economica
pari all'80% della
retribuzione spettante,
con le stesse modalità
sopra previste per la
madre.
{ù/ \\
validità dal 01/01/2024 al 37/L2l2oz7
C.C.N,L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONATI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
Conoedo obbliqatorio di paternità
Genitore Retribuzione
Padre I giomo - Entro i5 mesi dalla
nascita del bimbo
lndennità economica
pari al 100% della
retribuzione spettante,
posta a carico
delt'tNPS.
L'importo anticipato dal
datore di lavoro è posto
a conguaglio mn i
contributi dovuti
all'lNPS, secondo le
modalità dicui agli artt.
1e2dellaL.28
febbraio 1980, n.33.
I periodi di astensione
obbligatoria devono
essere computati
nell'anzìanità di servizio
a tutti gli effetti
contrattualmente
previsti, compresi quelli
relativi alle mensilità
supplementari e ferie.
Copertura del 100%
Durata Periodo Godimento Previdenza
Pag.39 l64
^§t :-
validità dal 01/01 12024 al}tlt2l2o27
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
Conqedo parentale (ex astensione facoltativa)
Genitorè Durata Periodo Godimento Retribuzione Previdenza
l\ilad re
Padre 6 mesi (3)
6 mesi (3) continuativi o
frazionati
Nei primi I anni di vita
del bambino
Nei primi I anni di vita
del bambino
Documentazione da
presentare
Una dichiarazione da
cui risulti la rinuncia
dell'altro genitore ad
awalersi della
astensione facoltativa
entro 10 giornì dalla
dichiarazione suddetta,
una dichiarazionè del
datore di lavoro
dell'altro genitore da cui
lndennità economìca
pari al 30% della
retribuzione spettante,
per un periodo
massimo di 6 mesi
quando godutilìno al
tezo anno dì età deì
bambino.
Per i periodi successivi,
la stessa prestazione
spetta se risulta
soddisfatta la
condizione dì reddito
richiesta (4).
Per I erogazione
dell'importo e
I'anticipazione dello
stesso, valgono lè
stesse leggi e le stesse
modalità previste per
I'astensione
obbligatoria.
ll periodo di astensione
facoltativa è computato
nell anzianità di
servizio, esclusi gli
effetti relativi alle ferie e
alle mensilità
supplementari.
Copertura al 100% per i
mesi godutifino altezo
anno di età del
bambino. Per i periodi
successivi copertura
commisurata al 20070
dell'assegno sociale,
con possibilità
d'integrazione da parte
dell'interessato.
risulti l'awenuta
rinuncia.
lndennità economica
pari al 30% della
retribuzione spettante,
per un periodo
massimo di 6 mesi
quando goduti fino al
tezo anno divita del
bambino.
Per i periodi successivi,
la stessa prestazione
spetta se risulta
soddisfatta la
condizione di reddito
richiesta (4).
Per l'erogazione
dell'importo e
l'anticipazione dello
stesso, valgono le
stesse leggi e le stesse
modalità previste per
l'astensione
obbligatoria.
Copertura al 100% per i
mesi goduti flno al tezo
anno divita del
bambino.
Per i periodi successivi
copertura commisurata
al 200% dell'assegno
sociale, con possibilità
d'integrazione da parte
dell'Ìnteressato.
Pag .40 164
Validità dal Otl0Ll2oz4. al 3LlLZl2O27
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEt SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
(3) La durata di 10 (dieci) mesi, nel caso di un solo genìtore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del
padre) non possono eccedere ì 10 (dieci) mesi. Qualora il padre usufruisca per piÈr di 3 mesi d'astensione, il limite massimo
complessivo salirà a 11 (undicì) mesi (un mese in più al padre). ll periodo di astensione facoltativa è frazionabile per
consentire alla lavoratrice/lavoratore di scegliere iperiodi più idonei a sua discrezione.
(4) ll reddito individuale dell'interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
La madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità e negli 'l'l (undici) mesi successivi, ha la facoltà di
richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sìtting o per far
fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per I'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'art.4, comma 24,
lett. b), della legge n.9212012. La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte
del congedo parentale. Le modalità dìfruizìone, erogazione, ammissione e le procedure sono disciplinate dal Decreto del
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembrc 2012, "lntroduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-
2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per
favorire Ìl rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo".
Allattamento (riposi orari)
Genitore Durata Periodo Godimento Relribuzione Previdenza
l\4ad re 2 ore (4 ore per i parti
plurimi) riposi di 1 ora
ciascuno cumulabili.
Tali riposi comportano il
diritto della lavoratrice
ad uscire dalla sede di
lavoro.
Nel primo anno di vita
del bambino.
2 ore (4 ore per i parti
plurimi) riposidi 1 ora
ciascuno cumulabili.
Tali riposi, comportano
il diritto del lavoratore
padre ad uscire dalla
sede di lavoro.
Nel primo anno di vita
del bambino.
ldiritto all'astensione per allattamento spetta al padre in altern
non se ne avvalga, owero nel caso in cui ifigli siano affidati al solo padre.
ativa alla madre lavoratrice dipendente o anche casalinga
Per detti riposi è dovuta
dall'INPS una indennità
pari all'intero
ammontare della
retribuzione relativa ai
riposi medesimi.
L'indennità è anticipata
dal datore di lavoro ed
è portata a conguaglio
con gli importi
contributivi dovuti
all'Ente assicuratore, ai
sensi dell'art. 8 della L.
I dicembre 1977, n.
903.
Coperlura commisurata
Per detti riposi, valgono
le stesse norme di
legge e le stesse
modalità sopra previste
per la lavoratric€
madre.
al 200% dell'assegno
sociale, con possibilità
d'integrazione da parte
dell'interessato.
Copertura commisurata
al 200% dell'assegno
sociale, con possibilità
d'integrazione da parte
dell interessato.
(5)
che
Padre (5)
C.C.N,L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
Malattia del bimbq
Genitore Durata e Periodo Godimento RetrÌbuzione
Validità dal OtlOLl2024 al 3Ll L2l2027
Previdenza
Madre (6) Senza limiti fino ai 3 anni del
bambino, dietro presentazione
di certifìcato medico.
5 giorni l'anno dai 3 agli I
anni del bambino, dietro
presentazione di certilicato
medico.
La malattìa del bimbo con
ricovero ospedaliero
interrompe le ferie del
genitore.
Nessuna.
Tali periodi danno diritto a
quanto previsto all'art. 7,
comma 1, della L. I mazo
2000, n.53.
Copertura al 100% per i periodi
goduti fino al tezo anno di età
del bambino. Per i periodi
successivi copertura
commisurata al 200%
dell'assegno sociale, con
possibilità d'integrazione da
parte dell'interessato.
Padre (6) Senza limitì fino aì 3 anni del
bambino, dietro presentazione
di certifìcato medico.
5 giorni l'anno dai 3 agli 8
anni del bambino, dietro
presentazione di certificato
medico.
La malattia del bimbo con
ricovero interrompe le ferie del
genitore.
Nessuna.
Tali periodi danno diritto a
quanto previsto all'art. 7,
comma 1, della L. 8 mazo
2000, n.53.
iol ìt diritto all'astensione per la malattia dei bimbi spetta alternativamente al padre o alla madre
Aifini di conciliare itempi di lavoro e quetli famigliari, le parti - con il presente articolo - intendono dare attuazione alla
disposizione di cui al D.Lgs. 151/200'1 per definìre la modalità di fruizione del congedo parentale disciplinato dall'arl. 96 in
modalità a ore, indistintamente per i lavoratori a tempo pieno o parziale. ln particolare:
la volontà di avvalersi del congedo in ossequio alla predetta articolazione dovrà essere comunicata al datore di lavoro
con almeno 15 (quindicÌ) giorni di preavviso, indicando il numero dì mesi di congedo parentale (spettante ai sensi del
D.Lgs. 151/2OOl) che intende usufruire, I'arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine), la
programmazione mensile delle ore di congedo. Quesl'ultima dovrà essere concordala con il datore di lavoro,
compatibilmente con le esigenze organizzative;
non sono comunque ammissibili richieste che prevedano l'effettuazione di prestazioni lavorative inferiori a 4 (quattro)
ore giornaliere;
per ogni mese dì congedo parentale, al genitore lavoratore saranno riconosciute, a richiesta, 174 (centosettantaquattro)
ore di congedo;
il calcolo dell'indennità economica prevista dalla legge e da erogare per ogni ora di congedo viene effettuato prendendo
come base di computo il monle ore di cui al punto precedente;
la possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale a ore è ammessa anche a piir riprese, {lno ad
esaurimento del periodo massimo riconosciuto dalla legge;
il congedo a ore di cui al presente articolo è cumulabile, anche nell'ambito della stessa giornata, con altri riposi e
permessi previsti dalla legge o dal C.C.N.L.;
sono fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore con riferimento all'apposita istanza di congedo parentale che
lo stesso devo presentare all'INPS
? aA.42 164
Copertura al '100% flno ai 3
anni del bimbo. Per iperiodi
successivi copertura
commisurata al 200%
delì'assegno sociale, salvo
integrazione dell'interessato.
validità dal o1.lo7l7024 al 3Ll Lzl2027
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL lTAtlA
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 (quaranta) ore settimanali suddivise in 5 (cinque) owero 6 (sei) giomi
lavorativi.
Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa. Non rientrano in tale
accezione iltempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'azienda e le soste
comprese tra l'inizio e la line dell'orario di lavoro giornaliero.
Per i lavoralori comandati fuori sede rispetto al luogo dove preslano normalmente servizio, I'orario di lavoro inizia a decorrere al
loro arrivo sul posto indicatogli.
La durata massima dell'orario di lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente.
Att. 20 - Trasfede e trasferimenti - Missioni e/o trasfede
d) Una diaria di euro 15 (quindici) giornaliere per missioni eccedenti le 8 (otto) ore e fino alle 24 (ventiquattro) ore e di
euro 30 (trenta) giomaliere per missioni eccedenti le 24 (ventiquattro) ore.
(2) Per missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del '10% (dieci per cento). Analogamente si
procederà quanto le attribuzioni del lavoratore comporlino viaggi abituali.
(3) Per missioni e/o trasferte di durata inferiore alle 8 (otto) ore, compete il rimborso di cui al punto c) del comma (1) del
presente articolo.
(4) Per tutte le missioni effettuate dal dipendente con l'utilizzo del mezzo proprio, queste saranno considerale come spese
di viaggio, e il montante chilometrico utilizzalo sarà liquidato sulla base dei valori economici previsti dalle tabelle ACl.
(5) I trasferimenti del lavoralore ad altro luogo di lavoro che avranno come conseguenza anche il cambio di residenza
del lavoratore danno diritto alle seguenti indennità:
A) al lavoratore che non sia capo famiglia
. il rimborso delle spese effettive documentate di vitto, alloggio e diviaggio (per la via più breve);
. il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
. il rimborso dell'eventuale pigione pagata senza godimento dell'alloggio qualora non sia stato possibile sciogliere la
locazione o far luogo al subaffitto, tale rìmborso va corrisposto per un massimo di 6 (sei) mesi;
. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista al precedente art. 98
punto 4) del presente contratto.
B) Al lavoratore che sia capo famiglia e cioè abbia famiglia propria o convÌva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti
. il rimborso delle spese effettive documentate divitto, alloggio e di vìaggio (per la via più breve), sostenute per sé e per
ciascun convivenle a carico componente il nucleo famigliare;
. il rimborso delle spese effettive documentate, per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
\\ :tr
43 164
( l) ll datore di lavoro ha facolta di inviare il personale in missione temporanea fuori dal comune della propria residenza e dalla
sede di lavoro stabilita nella lettera di assunzione o contratto di lavoro. ln tale caso al personale compete:
a) il rimborso delle spese effettive documentate di viaggio;
b) il rimborso delle spese effettive documentate per iltrasporto del bagaglio;
c) il rimborso delle spese effettive documentate di vitto e alloggio, postali, telegratiche ed altre sostenute in esecuzione
del mandato e nell'interesse del datore di lavoro.
Validità dal O!-lOLl202a al 371 7212027
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
. il rimborso dell'eventuale pigione pagata senza godimento dell'alloggio, qualora non sia stato possibile sciogliere la
locazione o far luogo al subaffitto, tale rimborso va corrisposto per un massimo di 6 (sei) mesi;
. una diaria nella misura fissala per il personale in missione temporanea pari a quella prevista al precedenle art. 98
punto 4) del presente contratto, per sé e per ciascun convivente a carico.
(7) Le diarie o rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il
trasferimento comporta anche il traspodo del mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o irimborsi di cui al presente
articolo rino a I (otto) giorni dopo l'arrÌvo del mobilìo.
(8) ll prowedimento di trasferimento dovrà rispettare un periodo di preawiso non ìnferiore a 15 (quindici) giorni
At7. 21 - Malattia ed info,Tuni
(1) Nell'ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti a
loro richiesta, all atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta delle vigenti disposizioni di legge o di
regolamento ai Iìni dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio sanitario nazionale.
(2) Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria
malattia allo studio professionale da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso 1 (un) giorno dall'inizio
dell'assenza, l'assenza slessa sarà considerata ingiustifrcata con le mnseguenze previste dal presente contratto. Resta inoltre
fermo I'obbligo del lavoratore di segnalare tempeslivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità,
qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico-fiscali.
(3) Si applica anche al settore degli Studi professionali quanto previslo dall'art. ss-septies del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 25,
legge n. 183/2010 dopo il pieno funzionamento delle procedure telematiche da parte dell'lnps (lrasmissione telematica
dell'attestazione di malattia e accessibilità degli stessi sul sito internet dell'lstiluto) e delle strutture sanitarie.
(5) ln tale caso il datore di lavoro, dopo la notizia di malattia ricevula dal lavoratore, dovrà consultare e stampare l'attestazione
di malattia tramite iservizi telematici messi a disposizione dall'lnps.
(7) L'assenza che dovesse risultare ingiustificata potrà essere contestata al lavoratore secondo quanto previsto dalle
(Norme Disciplinari).
(8) Il lavoratore può comunque presentare direttamente al proprio datore di lavoro copia dell'attestazione medica. Al rientro in
servizio il lavoratore deve consegnare quello indicante la data della ripresa del lavoro.
(9) ll datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i
servizi ispettivi degli istìtuti competenti nonché dai medici dei servizi sanitari indicati dalla Regione. ll datore di lavoro o chi ne fa
le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte degli Enti Pubblici ed tstituti specializzati di
diritto pubblico.
(10) li lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettarè scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza
presso il proprio domicilio.
(1'1) ll lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10;00 alle ore 12:00 e dalle ore '17:00 alle ore 19:00, al
fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro.
(12) Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effetluate a seguito di un prowedimento
amministrativo o su decisione dell ente preposto ai controlli di malattia, in orari dìversi da quelli indicati al secondo comma del
presenle articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi crileri organizzativi
Pa 44 164
(6) Per iligli conviventi a carico, Ia diaria è ridotta a tre quinti.
(4) È fatto obbligo al lavoratore di fornire, qualora espressamente richiesto dal proprÌo datore di lavoro, il numero di protocollo
identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico, entro il giorno successivo all'invio telematico dello stesso.
(6) Nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a
utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certifìcazione di malattia in forma cartacea, il lavoralore presenla
tale documentazione al proprio datore di lavoro secondo le modalità tradizionali.
N
validità dal OLI Otl 2024 al 3Ll L2/2027
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
(13) Salvo i casi di giustificata e comprovala necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le preslazioni e gli accertamenti
specialistici, nonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo ìcasi di foza maggiore, dei quali il lavoratore ha I'obbligo di dare
immediata notizia al datore di lavoro, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al secondo comma del
presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste daìl'art.5 della L. 11 novembre 1983, n. 638,
comma 14, nonché l'obbligo dell'immediato rientro nella sede di lavoro. ln caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata
ingiustilicata, con le conseguenze previste all'art.91 del presente contratto.
(14) Durante la malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180
(centottanta) giorni decorrenti dal giorno di inizio di malattia e comunque cumulando nell'anno solare i periodi di malattia inferiori
a 180 (centotlanta) giorni. Ai lini del calcolo per la determinazione del periodo di comporto, per anno solare si intende un
periodo di 365 (trecentosessantacinque) giorni, partendo a ritroso dell'ultimo evento morboso.
(15) Nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti,
distrolìa muscolare, morbo di Cooley owero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, il
periodo di comporto di cui al precedente capoverso sarà elevato di ulteriori 90 (novanta) giorni, a condizione che il lavoratore
fornisca documentazione sanitaria che attesti la patologia sofferta, e che rilasci dichiarazione di consenso al trattamento dei dati
contenuti nella suddetta documentazione.
(16) Le giornate di day hospìtal e quelle usufruite per la somministrazione di terapie salvavita crme la chemioterapia o
l'emodialisi non sono computati ai fini della determinazione del suddetto periodo di mmporto.
(17) ln assenza della richiesta di aspettativa, trascorsi i periodi di cui ai commi precedenti e perdurando la malattia, il datore di
lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione delle indennità di cui al presente contratto.
(18) ll periodo di malattia è considerato utile al tine dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti
(19) Durante il periodo di malattia ilavoratori avranno diritto alle prestazionj a carico dell'lnps e ad un'integrazione da
corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico, in modo da raggiungere complessivamenle le seguenti misure:
- 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto per iprimi 3 (tre) giorni (periodi di carenza);
- 75% (settantacinque per cento) della retribuzione di fatto dal 4'al 20' giorno;
- '100% (cento per cento) della retribuzione di fatto dal 21' giorno in poi
(20) Per I lavoratori nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente
invalidanti, distrofia muscolare, morbo di Cooley ovvero periodi di degenza ospedaliera determinatì da kapianti chirurgicì di
organi vÌtali, per il periodo aggiuntivo di comporto di 90 (novanta) giorni, successivo a quello di 180 (centottanta) giorni il datore di
lavoro dovrà effettuare un'integrazione tale da raggiungere:
- per il 7' e 8' mese: 100% (cento per cento) della retribuzione,
(21) Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a carico dell'lnps. L'importo antìcipato dal datore di lavoro
è posto a conguaglio con icontributi dovuti all'lnps secondo le modalità dì cui agli artt. 1 e 2 della 1.29 febbraio '1980, n. 33.
(22) Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'lnps non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità a
carico dell'istituto; se l'indennità stessa è corrisposta dall'lnps in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto a integrare la
parte di indennità non corrisposta dall'lstituto.
(23) Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di
responsabilità, dalla quale risulti il numero delle giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data dì risoluzione
del rapporto di lavoro, dell'anno di calendario in corso.
lnfortunio
('l) Le attività lavorative di cui al presenle contratto sono tenute ad assicurare presso l'lnail contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e
regolamentari
Pa .45 164
- par il 9' mese: 70% (settanta per cento) della retribuzione.
4{-
Validità dal 0U01 l2o2a al31,lt2l2o27
C.C,N.L. PER I DIPENDENTI DEt SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL lTAtlA
(2) ll lavoratore deve dare immediala nolizia dì qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proplio datore di lavoro; quando il
lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbìigo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto allrimenti a conoscenza
dell'infortunio, non abbia potuto ìnoltrare la prescritta denuncia all'lnail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi
responsabilità derivante dal rÌtardo stesso.
(3) Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 30 giugno '1965, n. 1'124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione per
la giornata in cui awiene l'infortunÌo e una indennilà pari al 60% (sessanta per cento) della normale retribuzione giornaliera per i
3 (tre) giorni successivi (periodo di carenza).
(4) A decorrere dal primo giorno successivo al periodo di carenza di cui al comma precedente, verrà corrisposta dal datore di
lavoro al lavoratore assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul Iavoro, una integrazione dell'indennità
corrisposta dall'lnail, fino a raggiungere il 75% (settantacinque per cento) della retribuzione media giornaliera, calcolata con le
modalità stabilite dallo stesso lnail.
(5) L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'lnail non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla
legge.
(6) Durante i periodi di malattia ed infortunio la quota giornaliera della retrìbuzione di fatto stante la sua natura integrativa, si
ottiene applicando icriteri adottati dall'lnps e dall'lnail.
(7) Ai sensi della L. 31 mazo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto ad
una indennità integrativa di quella a carico rispettivamente dell'lnps e dell'lnail, da corrispondersi a carico del datore di lavoro,
in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione.
(8) Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e di infortuni, valgono le norme di legge e
relativi regolamenti vigenti.
Art. 22 - Sospensione del lavoro
(1) ln caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal dalore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi
ha diritto alla ordinaria retribuzione per tutto il periodo della sospensione.
(2) La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi
di foza maggiore non imputabili al datore di lavoro.
Art. 23 - Scatti di anzianità
('l) Per l'anzianità di servizio maturata presso lo studio professionale, il lavoratore avrà diritto ad I (otto) scattitriennali. La data
di riferimento per gli scatli è fissata al 1' Gennaio 1978.
lmporti
lll Super
ill
lV Su
(3) Gli importi relativi agli scatti di anzianità come sopra riportati, non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi
3
2
aumenti di merito, né ifuturi aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati a maturare
Ò- 46 164
20
(2) A decorrere dal 1' ottobre 201 1, gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati per ciascun livello di inquadramènto,
nelle seguenti misure:
Livelli
Quadri
I
ll
26
22
22
20
Validità dal O7lOtl2024 al \LlLzl2027
C.C.N.T. PER I DIPENDENTI DEt SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
(4) Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immedialamente successivo a quello in cui si compie il triennio
di anzianità.
(5) ln occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati successivamente alla data del 1" ottobre 201 1 , saranno
ricalcolati in base ai valori indicati nella tabella suesposta.
(6) Nel caso in cui, nel corso dellriennio inlercorrente tra I'uno e l'altro scatto intervengano passaggi di livello, da quel momento
si applichera il valore dello scatto del livello acquisito.
Art. 24 - Trattamento economico - Normale retribuzione
(1) La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle voci sotto indicate alle lett. a), b), c) e d), nonché da tutti gli altri
elemenli retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario e/o
supplementare, delle gratificazioni slraordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo
dei singoli istituti contrattuali owero esclusi dall'imponibile contributivo di legge.
a) Paga base tabellare conglobata
b) Eventuali scatti di anzianità
c) Eventuali assegni "ad personam"
d) EventualiSuperminima
(2) La retribuzione globale annua di cui al presente articolo viene erogata in 14 (quattordici) mensilità.
(3) Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle
festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge, cadenti nel periodo di paga e, fatte salve le condizioni
di miglior favore, alla distribuzione dell-orario settìmanale.
(4) Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario
(5) La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare dal libro unico del lavoro nel quale dovrà essere specilicato il periodo
di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e/o
supplementare e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare I importo conisposto nonché tutte le ritenute effettuate.
(6) La quota giornaliera della retribuzione ed il computo dell indennità soslitutiva delle ferie, si ottiene dividendo I importo
mensile per il divisore convenzionale 26 (ventisei).
(7) La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 170 (centosettanta).
Quando si debba determinare la retribuzione spettante per frazione di mese (inizio o cessazione del lavoro nel mrso del mese o
assenza non retribuita), si procede alla corresponsione delle quote giornaliere (venlÌseiesimi) corrispondente alle presenze
effettive.
(8) Le frazioni di anno saranno computate a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi, computandosi mme mese intero le frazioni
di mese parì o superiori a l5 (quindici) giorni.
4
Ae
Validità dal OtlOLl2024 al 311 1212027
C.C,N.L. PER I DIPENDENTI DEL SEITORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
UNICA TABELLA VALIDA PER TUTTI I SETTORI PROFESS'OTVAL'
Livelli Minimo Totale
Quadri 2.200,00 2.200,00
1 1.950,00 '1.950,00
2 1 700,00 1.700,00
3S 1.650.00 1.650,00
3 1.600,00 1.600,00
4S 1.550,00 1.550,00
4 1.500,00 1.500,00
R 1450.00 1.430,00
At1" 25 - Mensilità supplementare - Tredicesima mensilità
(1) ln coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno idatori di lavoro dovranno corrispondere al personale dapendente un
importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.
(2) Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodÌcesimi
dell'ammontare delìa tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la struttura lavorativa, così come
previsto dall'art. 113.
(3) Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore
di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.
Art. 26 - Mensilità suoplementare - Quattordicesima mensilità
(1) ln coincidenza con il periodo delle ferie, e non oltre il 30 giugno di ogni anno, venà corrisposto a tutti i lavoratori una
quattordicesima mensilità di importo pari a una mensilità della retribuzione globale mensile di fatto in atto allo stesso 30 giugno.
ll pagamenlo della quattordicesima mensilità awerrà comunque anche nel rispetto dei tempi tecnici necessari per
l'elaborazione del libro unico del lavoro. Nel caso dÌ inizio o cessazione del .apporto di lavoro nel corso dell anno e in tutti gli
altri casi valgono le disposizioni del precedente articolo.
(2) Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità tutti ilavoratori che alla data dell'entrata in vigore del presente contratto già
percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima, di importo almeno pari a quello del premio ferie di cui sopra; ove la
parte di mensilità eccedente non raggiunga l'intero importo della quattordicesima mensilità di cui sopra, ilavoratori hanno diritto
alla differenza tra I'ammontare del premio stesso e l'importo in ano percepito.
(3) Non sono assorbibili nella quattordicesima mensilità le gratifÌche, indennilà o premì erogatì a titolo di merito individuale o
collettivo.
At7. 27 - Risoluzione del rapporto di lavoro
(1) La comunicazione del recesso intimato ai sensi dell'art.2119 c.c. deva essere effettuata per iscritto a mezzo lettera
raccomandata fuR con ricevula di ritomo o consegna a mano con ricevuta. Nel caso di licenziamento ai sensi dell'art. 21 9 c.c.
la comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi
Pag.48 l64
Validità dal 01 /01/2024
I
validità dal 01/01 lz01a d 3t112/2027
C,C.N,L. PER I OIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL lTAtlA
(2) Ciascuno deì contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preawiso scritto a mezzo di
lettera raccomandata fuR con ricevuta di ritorno o consegna a mano con ricevula.
(3) ll licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la slessa sede di lavoro deve mnsiderarsi improduttivo
di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.
(4) ll licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione viene effettuata entro
un mese dal licenziamento.
A) ltermini di preawiso, intesi in giorni di calendario, in caso di licenziamento sono iseguenti
Livelli Giorni di preqwiso
oltre i5 anni
di anzianità
,ino a 5 anni
di anzianità
Quadri
I
lll Super
t
lV Super
Quadri
I
lll Super
t
lV Super
Livelli
fìno a 5 anni
di anzianità
Giorni di preawiso
oltre i5 anni
di anzianità
Oltre i 10 anni
di anzianìtà
Oltre i 10 anni
di anzianità
90
60
30
30
20
20
15
120 150
150
120
cu
50
40
40
25
20
90
40
40
30
30
75
75 105
90
2A
I termini di preawiso di cui sopra hanno inizio dal 1' o dal 16'giorno di ciascun mese
60
28
28
15
10
135
135
120
42
42
30
30
35
35
zsa
tc
Itermini di preawiso di cui sopra hanno inizio dal 1'o dal 16'giomo di ciascun mese.
(5) Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 c.c., in caso di mancato preawiso, la parte inadempienle dovrà corrispondere
all'altra una indennilà equivalente all'importo della retribuzione globale di fatto mrrispondente al periodo di cui all'articolo
precedenle, mmprensiva dei ratei ditredicesima mensilità e quattordicesima mensilità.
(6) Su richiesta del lavoratore dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preawiso, facendo in tal caso cessare subito il
rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del
preawiso, ne avra facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del
rapporto di lavoro.
(7) ln ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete il trattamento di fìne rapporto, salvo che non
sia destinato ad alimentare fondi di previdenza complementarè cui il lavoratore aderisca o ad altre destinazioni di tegge.
(8) La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al primo comma del novellato arl.2120
c.c. è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specitico litolo di
- paga base tabellare conglobata come prevista dal presente Contrattoì
- eventuali scatti di anzianità
- assegni "ad personam";
Pag.49 164
B) I termini di preawiso, intesi in giorni dicalendario, in caso di dimissioni sono i seguenti:
105
A\
Validità dal OLlOLl2024 al 3Ll tzl2027
C.C.N,L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
- aumenti di merito e/o superminimi;
- tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità;
- eventuali indennÌtà erogate con continuità;
- acconli su futuri aumenti contrattuali;
- somme comunque erogate alfine di garantìre copertura economìca in caso di rinnovo contrattuale.
(9) ll periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, in
vigore alla data del 31 maggio 1982, e deì preawiso.
(10)A decorrere dal 1" giugno 1982, e fino al 31 marzo 1987, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utiìe
per il trattamento di fine rapporto, ai soli fìni dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 c.c. come modifìcato
dalla L. maggìo 1962, n.297.
(11) Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 c.c., come modificato dalla L. maggio 1982, n.297, a decorrere
dal 1' aprile 1987, durante il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile ai flni del
calcolo del trattamento di line rapporto l'equivalente della normale retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in
caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
(12) Non saranno invece, computati ad alcun effetto nell'anzianità i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del
servizio di leva.
(13) Nel caso di cessazione dell'attività della sede lavorativa, il periodo trascorso in servizio militare sarà computato
nell'anzianità del lavoratore fino alla cessazione dell'attività stessa.
(14) lltrattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente
fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla L.29 maggio
1982, n.297 e comunque non oltre 30 (trenla) giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
(15) ln caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma
un interesse del 2% (due per cento) superiore al tasso ufficiale di sconio.
(16) L'importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per credìti da lavoro, relativa al
trattamento di ,ine rapporto.
(17) ll sistema di computo degli interessi di cui al presente articolo decorre dal 1'gennaio 1978.
(18) llavoratori con anzianità di servizio di almeno 8 (otto) anni possono chiedere al dalore di lavoro una anticipazione non
superiore al 70% (settanta per cento) del trattamento cui avrebbero diritto ìn caso dÌ cessazione del rapporto alla data della
richiesta, purché questa sia giustifrcata dalla necessità di effettuare:
spese sanitarie per interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
spese per l'acquisto della prima casa di abitazione per il richiedente e per ifigli;
spese duranle l'astensione facoltativa per maternità;
spese durante icongedi per la formazione o per la formazione continua
('19) ll datore di lavoro deve soddisfare ogni anno tale richieste nei limìti del '10% (dieci per cento) degli addetti occupati
nella struttura lavorativa, e comunque con un minimo di una unità.
(20) L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto. Sono fatti salvi migliori trattamenti in uso
(21) ln conformità della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1 della L. I gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate
dalla lavoratrice nel periodo intercorrenle tra il giorno della richiesta di pubblicazione di matrimonio in quanto segua la
celebrazione e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese alla
Direzione Provinciale del Lavoro.
(22) La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto all'inte mento di llne rapporto con
esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso
Pag.50 l64
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAt ITALIA
Validità dal o7lo1l2024 at 3LlL2lzOZ7
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
Ar7. 28 - Norme disciplinari - Obbl,iqhi del prestatore di lavoro
(1) ll lavoratore ha I obbligo diosservare nelmodo più scrupoloso idoveri e il segreto d'ufficio, di usare modi cortesi e ditenere
una condotta conforme ai civici doveri.
(2) ll lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente i materiali e le attrezzature affìdategli.
(3) È vietato al personale ritornare nei locali della sede di lavoro e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di
servizio e con l'autorizzazione del titoìare. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per
ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
(4) ll datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre I'orario normale, salvo nel caso di prestazioni di
lavoro slraordinario e/o supplementare.
(5) ll lavoratore, previa espressa autoizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. ln tal caso è
in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettanle ore di lavoro normale nella misura
massima di 1 (un) ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.
(6) Non sono ammesse tolleranze nell'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta pari all'importo
delle speuanze corrispondenti al ritardo, maggiorato di una multa pari all'ammontare della trattenuta previa procedimento
disciplinare.
(7) La trattenuta dovrà figurare sul prospetto paga. ln caso di recidiva nel ritardo per la terza volta nell'anno solare, il datore di
lavoro potrà raddoppiare l'importo della multa.
(8) Persistendo il lavoratore nei ritardi potranno essere adottati prowedimenti disciplinari più severi e, dopo formale diffida per
iscritto, anche quello della risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.
(9) È dovere del personale di comunicare immediatamente al datore di lavoro ogni mutamento del proprio domicilio, anche
temporaneo, sia durante il servizio che durante icongedi.
(10) ll personale ha altresì l'obbligo dì rispettare ogni altra disposizioni emanata dal datore di lavoro per regolare il servizio
interno alla sede di lavoro, in quanto non contrasti con le norme del presente Contratto e con le leggi vigenti e rientri nelle
normali attribuzioni del datore di lavoro.
(11) Per i ritardi, I'inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti prowedimenti, che saranno presi dal
datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1. biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2. biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3. multa in misura non eccedente l'importo di 4 (quattro) ore di retrìbuzione;
4. sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10 (dieci);
5. licenziamento disciplinare per giuslificato motivo soggettivo;
6. licenzìamento disciplinare per giusla causa senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge
(licenziamento in tronco).
(12) Secondo quanto previsto dall'art.2119 c.c. e fatta salva ogni altra azione legale, il prowedimento di cui al punto 6
(licenziamento per giusta causa) si applÌc€ alle mancanze più gravi che non consentono la prosecuzione, neppure prowisoria,
Pag. s1 164
(23) Nel caso di cui ai commi precedenti, qualora la lavoratrice ometta di richiedere la convalida amministrativa, e sia stata a
questo diffrdata dal datore di lavoro con atto scritto, con espresso awertimento in tal senso, il rapporto si intende risolto per
mutuo consenso decorsi 60 (sessanta) giorni dalla diffida.
del rapporto di lavoro. Le parti del presente contratto individuano come tali:
Validità dal 01/01 12024 el lLlLZ|àO}T
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAt ITALIA
quelle per ragioni di fedeltà verso il datore di lavoro in armonia con le norme di cui all'art. 2105 c.c., violazione del
vincolo fiduciario, la concorrenza, la grave violazione del segreto d'ufficio, nonché nel caso previsto dall'art. 92
(giustificazione delle assenze) del presente Contratto;
grave violazione degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro come il rifìuto del lavoratore di utilizzare i dispositivi di
protezione individuali, il rifiuto di partecipare alle visite medìche disposte dal datore di lavoro oppure dal medico
competente, l'assenza ingiustificata dagli obblighi formativi;
assenza ingiustifìcata dalle visite di controllo in caso di malattia;
- aver commesso reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione fuori dal rapporto di lavoro.
(13) Ove il dipendente sÌa privato della libertà personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di
sospenderà dal servizio e dalla paga e da ogni altro emolumento e compenso rlno al giudicato definitivo.
lavoro lo
(14) ln caso di procedìmento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà prowisoria, il datore di
lavoro ha facoltà di sospenderlo dal servizio e dalla paga e da ogni altro emolumento o compenso fino alla sentenza di primo
grado oppure patteggiamento della pena.
(15) Salva l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il passaggio in giudicato di sentenza penale di condanna, anche quando
questa sia stata applicata su richiesta delle parti (c.d. Patteggiamento), il datore di lavoro deciderà sull'eventuale riammissione
in servizio, fermo restando che comunquè il periodo di sospensione non sarà computato agli effetti dell'anzianità del lavoratore.
('17) ln caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dalla sede di lavoro al lavoratore che non sia riammesso in
servizio spetterà iltrattamento previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni.
(18) ll rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento in tronco, qualora la
condanna risulli motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.
Art. 29 - Attività sindacale
('l) Nelle imprese da 11 (undici) e sino a 15 (quindici) dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare
congiuntamente un solo delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervenlo presso il datore di lavoro per
l'applicazione del Contratto e delle leggi sul lavoro.
(2) ll licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di legge.
Diriqenti sindacali
(1) Sono da considerarsi dirigenti sindacali Ì lavoratorì che fanno parte
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organìzzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente
c.c.N.L.;
b) di R.S.A. mstituite ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle OO.SS. Stipulanti il presente
contratto, nelle imprese che nell'ambito dello stesso Comune occupano più di 15 (quindici) dipendenti, iquali risuìtino
regolarmente eletti in base alle norme stalutarie delle Organizzazioni slesse.
(2) L'O-ganizzazione sindacale di appartenen2a è tenuta a comunicare l'elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali
Aziendali all'impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l'elezione di cui alle lettere a) e
b) deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata.
(3) Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la deflnizione di accordi finalizzati a individuare modalità
di fruizione dei suddetti permessi che consenta la azioìalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore
complessivo.
Pag. s2 l64
(16) Nell'ipotesi di sentenza dellnitiva di assoluzione con formula piena il lavoratore ha diritto in ogni caso alla
riammissione in servizio.
.'§---->(--ll
validità dal 01/01 /2024 al 3llt2l2O27
C,C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FlSAt ITALIA
(4) I Dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sjndacali o a congressi e
convegni di natura sindacale, in mìsura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritlo
devono darne comunicazione scrìtta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite icompetenti organismi delle rispettive
Organizzazioni Sindacali.
(5) ll licenziamento o il trasferimento da un'unìtà produttiva ad un'altra dei lavoratori con qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il
periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a 3 (tre) mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può
essere originato da ragioni inerenti all'esercizio della carica rìcoperta.
(6) ll mandato di Dirigente sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del
rapporto di lavoro e pertanlo siesaurisce con lo scadere del contratto a termine.
Permessi sindacali
(1) I componenti dei Consigli o Comitati e per ogni Organizzazione Sindacale stipulante, hanno dirilto ai permessi o congedi
retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:
a) 24 (ventiquattro) ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non inferiore a 6 (sei) ma non superiore a
quindÌci;
b) 70 (settanta) ore per anno nelle aziende con oltre 15 (quindici) dipendenti
Ditilti sindacali: i permessi retribuiti per i componenfi /e R.S.A.
('l) I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi
relribuiti. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:
a) n.1 (uno) dirigente per ciascuna Rsa nelle unilà che occupano fino a 15 (quindici) dipendenti della categoria per cui la
stessa è organizzata;
b) fino a n.2 (due) dirigenti per ciascuna Rsa nelle unità che occupano da 16 (sedici) a 49 (quarantanove) dipendenti della
categoria per cui la stessa è organizzala;
c) tìno a n.3 (tre) dirigenti per ciascuna Rsa nelle unità che occupano da 50 (cìnquanta) a 249 (duecento quarantanove)
dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
d) fino a n.5 (cinque) dirigenti per ciascuna Rsa nelle uniÉ che occupano almeno 250 (duecentocinquanta) dipendenti della
categoria per cui la stessa è organizzata.
A tal line i lavoratori con contratto part{ime saranno computati come unità intere.
(2) ll lavoratore che inlende esercitare il diritto di cui al comma 2 del presente articolo deve darne comunicazione scritta al
datore di lavoro di regola 24 (ventiquattro) ore prima tramite la Rsa.
(3) Le sole OO.SS. stipulanti il presente C.C.N.L. fruiranno di un monte ore annuo aziendale di permessi retribuiti pari ad 1 ora
e 30 minuti complessive, moltiplicato per il numero dei dipendenti in foza presso ciascuna azienda al 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di riferimento.
(4) Le ore di permesso risultanti dal suddetto monte vanno ripartite tra le OO.SS. di cui al precedente punto, in misura
propozionale al numero degli iscrittì aziendali a ciascuna di esse, risultante alla stessa data del 3'l Dicembre dell'anno
precedente a quello di riferimento.
(5) Nel monte ore rienlra tutta I'attività sìndacale, compresa quella riguardante la partecipazione a riunioni e a Commissioni
comunque denominale, restando pertanlo escluse quelle convocale dalle Aziende. Tale monte ore cosi delerminato costituisce
un tetto invalicabile annuale.
(6) Non è consenlita né la fruizione di eventuali residui in anni successivi a quello di competenza, né I'anticipazione del monte
ore afferente I'anno successivo.
Rappresentante Sindacale del Territorio
(1) Per la tutela dei Lavoratori di Aziende non rientranti nel campo dell'articolo '19 della Legge n. 300/1970 ed in generale per la
validità della contrattazione di secondo livello, è prevista la fÌgura del Rappresentante Sindacale del Territorìo (RST) nominata
Pag. s3 l64
G--
congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente C.C.N.L
Validità dal 01/01 12024 al31,lL2l2o27
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEt SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL lTAtlA
(2) Al RST competono idiritti di informazione, la verifica degli adempimenti connessi con l'Apprendistato, I'analisi territoriale
dellè dinamiche occupazionali e la titolarità alla contrattazione in caso di crisi aziendale, ristrutturazione, mobilità, accordi di
riemersione ed allineamenlo contrattuale, nonché di secondo livello.
(3) Al RST competono nei confronti delle Aziende ricomprese nel suo mandato le seguenti prerogative:
. diritto di accesso ai locali con preawiso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi;
. diritto di affissione;
. diritto di assemblea in Azienda. non retribuita e fuori dall'orario di lavoro;
. diritlo di sottoscrivere gli accordi sindacali aziendali.
(4) ln aggiunta a quanto sopra, nelle Aziende con oltre 5 (cinque) dipendenti, i Lavoratori, nei casi di conlratlazione di secondo
livello o crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nei
limiti di 2 (due) ore annue retribuite.
Dirilti sindacali
(1) I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e
convegni di natura sindacale, ìn misura non inferiore ad I (otto) giorni all'anno.
(2) I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di
lavoro di regola 3 (tre) giorni prima tramite icompetenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
(3) I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di Assemblee regionali owero chiamati ad altre funzioni
pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per lutta Ia durata del loro mandato; Ia
medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
Dirilto di affissione
('l) La Rsa ha diritto di afiìggere, su appositi spazi che il Datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tuti i
Lavoratori all'inlerno dell'unità produtliva, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti a materie d'interesse sindacale.
(2) Tali comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente materie d'Ìnteresse sindacale e del lavoro.
(3) Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere prevenlivamente inollrate, per conoscenza, alla Direzione
Aziendale.
Assemblea
(1) Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 (quindici) dipendenti, i lavoratori in foza nell'unità medesima
hanno dirifto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sìndacale e del lavoro.
(2) Oette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rsa costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti
capo alle Associazioni nazionali stipulanti.
(3) La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo
giorno aniecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del gìorno.
(4) Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di 12
(dodici) ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione difatto.
(5) Le riunioni potranno rjguardare la generalità dei lavoratori in foza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono
partecipare, previo preawiso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle OO.SS. stipulanti il presente contratto.
(6) Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che lengano conto
dell'esigenza di garantire Ia sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e la continuità del servizio ai
clienti; tali modalità saranno concordate aziendalmènte con l'intervento delle OO.SS. locali aderenti o facenti capo alle
Organizzazioni nazionali stipulanti.
Pag.54 l64
4{
Validità dal oLl 07/ 2024 al 3Ll L2l2o27
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
SottOSCTitto tTA FIDAP IMPRESE E FISAL ITALIA
Referendum
(1) ll datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimenlo, fuori dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali
che per categoria, su materie inerenti l'attività sindacale, indetti da tutte le Rsa tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i
lavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
Norma di rinvio
(1) Per quanto non previsto espressamente dal presente conlratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei
dirigenti sindacali, si rinvia aìla Legge n. 300/'1970.
Att. 30 - Secondo livello di contrattazione
Co n traltazi o n e i nteq rati v a
(1) La contratlazione integrativa si svolge a livello territoriale, aziendale o in altro ambito. Di norma, i relativi accordi hanno
durata pari a 3 (tre) anni.
(2) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di
secondo livello si svolge a livello territoriale per le aziende che occupano sino a l5 (quindici) dipendenti e, comunque, per le
aziende che occupino piii di 15 (quindici) dipendenli laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale;
(3) ln occasione della contrattazione integrativa saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione, in
particolare, del ricorso ad agitazioni, per un periodo di 2 (due) mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e
comunque fìno a 2 (due) mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente.
(4) lcontratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alìe
Otganizzazioni stipulantì il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
(5) Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono negoziati
dalle organizzazioni aderenti alle Parti stipulanti il presente contratto. Le singole Organizzazioni nazionali si riservano la facoltà
di partecipare ai relativi negoziati.
Premio di risultato
(1) L'erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente Contratto è rcalizzala mediante la
contrattazione di secondo livello che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle imprese -
slrettamente correlate ai risultati conseguiti con la rcalizzazione di programmi concordati tra le Parti aventi per obiettivo, ad
esempio, incrementì di produttività, di competitività, di qualità, di redditività.
(2) Al Iìne dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obìettivi della contrattazione integrativa a
contenuto economico, le Parti valuteranno preventivamente le condÌzioni delle imprese e del ìavoro, e le loro prospettive di
sviluppo (anche occupazionale), tenuto conto dell'andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di
redditività.
M ate ri e dell a contrattazi one
(1) Fatte salve ulteriori specifiche intese tra le Parti, sono demandate alla contrattazione disecondo livello le seguenti materie
a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dìcembre 1984 e del
D.lgs. n. 198/2006 e successive modificazioni, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
(3) Laddove sussìstano erogazioni economiche di analoga natura, anche pazialmente variabili, la parte variabile dovrà essere
ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specillcate. La parte fìssa sarà conservala.
(4) Gli importi dei nuovÌ elementi economici integrativi di cui al presente articolo sono variabili e non predetermìnabili e non sono
utili aÌ fini di alcun istiluto legale e contrattuale.
(5) Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo e
fiscale prevista dall'articolo 1, comma 67, della Legge n. 24712007 e dall'articolo 2, comma 1, Iettera c), del D.L. n. 93/2008 e
successive modificazioni.
Pag.5sl64
-4,- ---<---)\-_,ra
Validità dal OtlO1,l2024 al 371 7212027
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEt SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL lTAtlA
b) superamento del lìmite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapportidi lavoro a tempo paziale;
c) delìnizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durala della prestazione lavorativa ridotta
superiori rispetto a quanto previsto in materia dicontratto a tempo paziale;
d) stipula di contratti con lavoratori studenti, ai sensi del comma 1, dell'articolo 23, della Legge 29 febbraio 1987, n. 56,
regolandone la evenluale computabilità ai tini del calcolo della percentuale di cui alla norma suddetta nonché il
compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora
completato l'iter formatìvo;
e) ulteriori ipotesi e maggiori durate di utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione di
lavoro;
0 interruzione dell'orario giornaliero di lavoroi
g) intervallo per la consumazione dei pasti;
h) ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
i) distribuzione degli orari, deiturni di lavoro e degli eventuali riposi di conguaglio;
j) articolazione deiturni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno, ai
sensì di legge;
k) eventuale islituzione del lavoro a turno, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei 3 (tre) o più turni gìornalieri
awicendati nell'arco delle 24 (ventiquattro) ore;
l) adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dalla
contrattazione nazionale;
m) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale;
n) recupero delle ore di lavoro perse per foEa maggiore o periodi di minor lavoro;
o) diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo;
p) qualitiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classifìcazione del presente Contratto;
q) individuazione di peculiari qualifÌche reclamate dalla specillcità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche
previste dal presente Conlratto;
r) misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti;
s) premio di risultato;
t) regolamentazione nastro orario stagionale;
u) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'articolo 9, della
Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Clausole di uscita
(1) Al Iine di salvaguardare i livelli occupazionali e di favorire la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese,
in presenza di situazioni di crisi accertate dalle organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo, sarà possibile, prcvia
intesa territoriale di cui al comma seguente, prevedere modulazioni differenti degli aumenli contrattuali di cui al presente
c.c.N.L..
(2) Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita al contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che i
programmi si concludano entro un arco temporale non superiore a quello di vigenza contrattuale e che i relativi accordi vengano
sottoscritti anche dalle organizzazloni nazionali stipulanli il C.C.N.L., salva successiva proroga concordata dalle stesse Parti.
Pag.56 l64
Validità dal 01/01 12024 al3Ll72l2o27
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEt SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
Art. 31 - Vigenza contrattuale
(1) ll presente conlratto, per quanto riguarda la parte normativa ed economica decorre dal 0110112024 e sarà valido sino al
31112t2027.
(2) Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno quando non ne sia stata data disdetta da una delle Parti stipulanti a
mezzo Iettera raccomandata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.
(3) ll presente contratto continuerà a produrre isuoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fìno alla data di decorrenza del
successivo accordo di rinnovo.
(1) La piattaforma per il rinnovo del presente Contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative
3 (tre) mesi prìma della scadenza.
(2) Durante i3 (tre) mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a
4 (quattro) mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno
ad azioni dirette.
(3) ln caso di mancato accordo, dopo 3 (tre) mesi dalla data di scadenza del Contratto e, comunque, dopo 3 (tre) mesi dalla
data di preseniazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del Contratto, verrà corrisposto ai lavoratori
dipendenti un elemento prowisorio della retribuzione pari al 30% (trenta per cento) del tasso di inflazione programmato,
applicato ai mÌnimÌ retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex ìndennità di contingenza. Dopo 6 (sei) mesi detto importo sarà pari
al 50% (cinquanta per cento) della inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
Disposizioni in caso di prima applicazione del C.C.N.L.
('l) In caso di prima applicazione del presente C.C.N.L., ai dipendentÌ precedentemente assunti con altri C.C.N.L. si dovranno
applicare iseguenti criteri di allineamento, ferma restando la possibilità di riconoscere eventuali trattamenti migliorativi.
(2) lnquadramento contrattuale: il lavoratore sarà nuovamente inquadrato in base all'effettiva mansione svolta in Azienda, con
riferimento alle previsioni della Classificazione del Personale prevista dal presente C.C.N.L.; quanto precede potrà anche
determinare non corrispondenza con il preesistente livello di inquadramento.
(3) lnquadramento retributivo: rispettando il principio di incomprimibililà deila retribuzione, il cambio di C.C.N.L. non dovrà
determinare, per i lavoratori già ìn foza, un trattamento peggiorativo complessivo rispetto a quello precedentemenle
riconosciuto. Pertanto, la retribuzione lorda annuale complessivamente spettante al Lavoratore all'atto del passaggio di C.C.N.L.
dovrà rimanere invarjata, salvo eventuali previsioni migliorative.
(4) lnquadramento normativo: eventuali differenze a sfavore del lavoratore su ferie, permessi e ROL, potranno continuare ad
essere riconosciute ad personam. ln alternativa, con accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, le stesse potranno essere
monetizzate.
Ar7. 32 - Contributi di assistenza contrattuale
(1) All'atto del recepimento del presenle C.C.N.L., i datori di lavoro tratterranno ai lavoratori non iscritti a FISAL ITALIA una
quota associativa straordinaria di euro 3,OO (tre) mensili, da trattenere sulla retribuzione immediatamente successiva alla data di
applicaz ione del C.C.N.L., che riverseranno trimestralmente a FISAL |TALlA.
(2) I datori di lavoro verseranno un contributo di assistenza contrattuale a quota fissa di euro 20,00 (venti) a dipendente, o da
calcolare sulla paga base e contingenza, nella misura dell'1% fino a 15 (quindici) dipendenti, da l6 (sedici) a
50 (cinquanta) dìpendenli lo 0,80%, olhe il 5'1mo (cinquantunesimo) dipendente lo 0,50%.
(3) I contributì di assistenza contrattuale potranno essere riscossi per il tramite dell'INPS e/o lNAIL, anche per il tramite delle
organizzazìoni Nazionali (convenzionale con INPS e INAIL) a cui F.l.DA.P. IIVIPRESE aderisce.
(4) ll versamento di tale contributo forma parte integrante del presente contratto, la cui inosservanza comporta la perdita dei
beneflci previsti dalla normativa vigente
Pag.57 l64
Decorrenza e durata
Procedure per il rinnovo del C.C.N.L.
Validità dal 0U01 12024 al 3LlLzl2027
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAt ITALIA
Att. 33 - Escl ione di stamoa
(1) ll presente contratto, conforme all'originale, è edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli
effetti. È vietata la riproduzione paziale o totale senza preventiva autorizzazione delle Organizzazioni contraenti.
Art. 34 - Archivio contratti
(1) ln ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'organizzazione dell'archivio della contrattazione collettiva e ai sensi
dell'ad' 17,legge n.963/1988, le parti contraenti il presente contratto si impegnano a inviare al CNEL (Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro) - Archivio contratti - via Lubin - Roma.
Contrallo di apprendistato e piano formativo (facsimile)
Tra la sig.ralil sig. ........, nata/o il ............... a ................, titolare dello studio/rappresentante legale della ditta
sede a .................... via........... attività aziendale ............................ codice tiscale
con
Area professionale: economico-amministrativa I giuridica I tecnica I medico-sanitaria e odontoiatrica 0 altre attività
professionali [ (barrare la casella corrispondente)
Come datorè di lavoro -
e la sig.ralil sig nata/o il residente a vta
codice fiscale
Titolo studio:
(es. diploma di scuola media, diploma di scuola o istituto professionale, diploma di scuola superiore, diploma di laurea,
ecc.)
Crediti formativi:
(es.: nei percorsi universitari, attestati riguardo ad altre competenze ed esperienze lavorative acquisite,
ecc.)
.. Come apprendista -
ll datore di lavoro si impegna ad istruire approfonditamente, anche tramite collaboratori qualificati, l'apprendista:
nell'attività professionale/qualifica di ........................
Nome del tutor intemo: sig.ralsì9.
1. La durata dell'apprèndistato corrisponde a quella prevista dal contratto collettivo per i dipendenti degli studi professionali
èd è di .... mesi complessivi.
1.1 La durata del periodo di apprendistato è ridotta:
a) di .... mesi per un periodo di apprendistato già svolto nella stessa professione/qualifica;
b) di .... mesi in considerazione delle specillche conoscenze professionali già acquisite dall'apprendista attraverso
esperienze lavorative o la frequenza dì scuole o corsi. ll periodo di apprendistato rìmanente è di .... mesi
2. ll rapporto di apprendistato inizìa il e si concluderà presumibilmente il
ln caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettative per motivi familiari o personali documentati, superiore a
a
trenta giorni di calendario, il periodo di apprendistato è prolungato per una durata pari al peri dell'evento
Pag.58 l64
zq-'
Validità dal oLl 0Ll2o24 al 311 Lzl 2027
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAI ITALIA
3. ll quadro formativo vigente per la formazione nella professione oggetto del presente rapporto di apprendistato è
vincolante per entrambe le parti.
ll piano formativo individuale è allegato al presènte contratto di apprendistato e costituisce parte integrante dello
stesso.
4. La sede lavorativa dell'apprendista è sita in ....................... via ...................... n.....
5. ll periodo di prova è di ... giorni di lavoro effettivo. Durante lale periodo il rapporto di apprendistato può essere risolto
da entrambe le parti senza obbligo di preawiso.
6. All'apprendista spetta una retribuzione secondo quanto previsto dal contratto colleltivo per gli studi professionali.
L'inquadramento e la retribuzione dell'apprendisla è nella qualifica professionale/categoria ..... La retribuzione lorda mensile
inìziale è pari a euro (per 14 mensilità)
7. Per tutti gli aspetti del rapporto di apprendistato (in particolare ferie e permessi, orario di lavoro, periodo di preawiso, ecc.)
non regolati dalla legge o dal vigente CCNL, si applicano le disposizioni del contratto collettivo per idipendenti degli studi
professionali.
8. L'apprendista prende atto di essere obbligato per
b) a frequentare regolarmente tutti ipercorsi di formazione teorica ed a presentare puntualmente al datore di lavoro i
relativi attestati e le comunicazioni:
c) ad awertire tempestivamente il datore di lavoro in caso di assenza dei percorsi di formazione teorica adducendone il
motivo;
d) a rispettare i segreti aziendali e
professionaìi.
ll datore di lavoro
L'apprendista
Pae.59 l64
1
a) a seguire le istruzioni impartitegli dal datore di lavoro o da collaboratori incaricati dell'addestramento e ad
eseguire coscienziosamente i lavori affidaligli nell'ambito dell'addestramento;
validità dal 0U01 12024 al37lLzl2027
C.C.N.T. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
Piano formativo
individuale
Del
sig./sig.ra
1. Dati relativi al datore di lavoro
Denominazione datore di lavoro
P.iva lndirizzo della sede legale
lndirizzo dell'unità operativa interessata
Recapito te lefo n ico/faxle- m ail
Tel
Fax
2. Dati relativi all'apprendista
Nome e ome
Codice Fiscale
Data e luogo di nascita
Residenza
Recapito telefonico/faxle-mail
Cittadinanza
3. Contenuti contrattuali
Data di assunzione
Qualifica da conseguire
Durata del periodo di formazione
Livello finale di inquadramento
4. Tutor
utor aziendale
Codice Fiscale
5. Caratteristiche del percor3o formativo
Area professionale di insèrimento ('l) - Area professionale economico-amministrativa
- Area professionale giuridica
- Area professionale tecnica
- Area professionale medico-sanitaria e odontoiatrica
- Altro (indicare)
Profìlo professionale di riferimento Quadro....
I Livello ....
ll Livello ...
lll Livello S
lll Livello ..
lV Livello S
lV Livello ..
Pag.60 l64
RELATIVO ALL'ASSUNZIONE APPRENDISTATO AI SENSI DELL'ART 4 DEL D.LGS. N.
16712011
Legale rappresentante
C.C.N.L. applicato
Livello inquadramento
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUOI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
6. Formazione Professionalizzante
Formazione professionalizzante e di
mestiere
Conoscenza dei servizi e delle attività di
consulenza dell'organizzazione
Conoscenza delle basi tecniche e
teoriche della professionalità e delle
attività seguite, nonché della loro
concreta applicazione all'interno
dell'organizzazione
Conoscenza e utilizzo delle tecniche e
dei metodi di lavoro dell'organizzazione
Conoscenza e utilizzo degli strumenti e
delle tecnologie di lavoro
Validità dal OLlOtl2024 al lLlL2l2027
Ore
B
Conoscenza e utilizzo delle misure e dei
mezzi dì sicurezza individuali e ditutela
ambientale specifiche nel settore
Conoscenze specirìche di eventuali
seconde o terze lingue che sono
richieste nel contesto e nell'attività
dell'organizzazione
TOTALE
7. Modalita per l'erogazione della formazione professionalizzante (2\ (banarc le caselle corrispondenti)
I Formazione leorica in
aula
0 Action
learning 0
Affiancamento
0 On the job
0E-
Learning
0 Alùo
Luogo e data
Firma Tutor
(''l ) A) Area professionale Economico - Amministrativa: Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabìli,
Revisori Contabili, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese
nella predetta elencazionel B) Area Professionale Giuridica: Awocati, Notai, altre professioni di valore equivalente ed
omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione; C) Area professionale Tecnica:
tngegneri, Architetti, Geometri, Periti lndustriali, Geologi, Agronomi e Forestali, Periti agrari, Agrotecnici, altre professioni dì
valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamenle comprese nella predetta elencazione D Area
professionale Medico - anitaria e Odontoiatrica: Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e
Psicologici, Operatori Sanitari, abilitati all'esercizio autonomo della professione di cui alla specifÌca Decretazione Ministeriale,
ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non
espressamente comprese nella predetta elencazione, E) Altre attività professionali intellettuali: attività non rientranti nelle
P
prime quattro aree, con o senza Albo professionale
D
E
F
Firma Apprendista
,4-(
validità dal otloll2oz4 al 3Ll 7212027
C.C.N.t. PER I DIPENOENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAt ITALIA
(*2) Action Learnino: è una metodologia di sviluppo delle persone, basata sull'assunto che si "impara facendo',
pertanlo secondo questo approccio apprendere signilica imparare ad agire efficacemente sperìmentandosi nell'azione;
Affancamento: è una forma diapprendimento che si realizza attraverso un processo continuo di interazione con iltutor (o con
un collega esperto) nell'ambiente lavorativo; On the iob: si basa sul principio secondo il quale la persona apprende di
continuo sul luogo di lavoro attraverso l'osservazione e l'applicazione pratica; E-Learninq: è la formazione tramite una
piattaforma muìtimediale, che avviene in autoformazione o con il supporto del tutor.
Art. 35 - Apprendistato: tabella retributiva, durata e ore di formazione (allegato B)
a) Apprendistato per la qualirica ed il diploma professionale
Tabella l- Tabella retributiva apprendistato per la qualilica ed il diploma professionale
Per i primi 12 mesi 45% La percentuale è calcolata sulla
Per i mesi successivi e fino a 24 mesi 55o/o retribuzione tabellare del corrispondenle
Per i mesi successivi 5% livello di inquadramento (profÌlo
professionale per il quale viene svolto
l'apprendistato)
b) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Tabella 2 - Profili professionali, durata e ore di formazione
Prolilo professionale
Quadri, livello primo {l) e livello secondo
(tD
Durata del periodo di apprendistato
30 mesi
Ore complessive di formazione
260
Livello terzo super (lll super) e livello
lerzo (lll)
Livello quarto super (lV supeÒ e livello
quarto (lV)
36 mesi 270
36 mesi 280
Tabella 3 - Tabella retributiva per l'apprendistalo professionalizzante o contratto d; mestiere
primi 12 mesi 70% La percentuale è calcolata sulla
mesi successivi e fino a 24 mesi 85% retribuzione tabellare del corrispondente
mesi successivi 93% livello di inquadramento (profilo
professionale per il quale viene svolto
l'apprendistato)
Per
Per
Per
Per i mesi successivi e flno a 24 mesi
Per imesi successivi
50va
6o%
c) Apprendistato di alta formazione e ricerca
Per i primi '12 mesi
Tabella 4 - Tabella retributiva per I'apprendistato di alta formazione e ricerca
40yÒ La percenluale è calcolata sulla
retribuzione tabellare del corrispondente
livello di inquadramento (profilo
professionale per il quale viene svolto
I'apprendistato)
P ag.62 l64
,s
--?-
Validità dal 01/01 12024 al3Ll72/2027
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAI ITALIA
Letto, firmato e sottoscritto
Roma,2211212023
nte ale F.l.DA.P. IMPRESE ll presidente Nazionale
Rag. Rajaa Jennaneuseppe
F
:.r- C\-,r &
RESE
P.S. Si ringrazìa per la consulenza e la redazione del presente C.C.N.L. il CDL Dott. Biagio Santamaria Sorice
F.l.s.A.t.
ITATIA
Pag.63 l64
validità dal 01/01 I 2024 al 311 L2l2O27
C.C.N,L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
Pag.64 l64