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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2026

Cassazione n. 25690/2026

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amberti;-ricorrente principale-contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1001/2020,depositata il 29/06/2020.Numero registro generale 4145/2021Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 25690/2026Data pubblicazione 22/09/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art.378, primo comma, c.p.c., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaledott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto l’accoglimento del ricorsoprincipale e il rigetto del ricorso incidentale, conclusioni ribadite nel corsodell’udienza pubblica;sentita, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cipollone, con delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente.1.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiamato in giudizio la societàEurocostruzioni s.r.l., deducendo di avere stipulato con la convenuta il 3febbraio 2012 un preliminare di compravendita avente ad oggetto un’unitàcommerciale per il prezzo di euro 1.200.000,00; di avere versato a titolodi caparra confirmatoria la somma di euro 300.000,00 e ulteriori euro125.000,00 a titolo di acconto del prezzo; che dopo la stipulazione delpreliminare il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, conprovvedimento del 10 aprile 2014 aveva ordinato il sequestro dei beni dibeni sequestrati aveva comunicato di volere risolvere il contrattopreliminare e aveva intimato la restituzione di quanto già versato dallasocietà sequestrata, ossia euro 425.000,00; che il contratto preliminareera affetto da nullità per illiceità del motivo emergendo dal provvedimentocautelare reso nei confronti del Giacchetto che lo stesso stipulava contrattipreliminari a mezzo di società di fatto da lui controllate e gestite al fine dispostare capitali.

L’attrice chiedeva quindi di dichiarare la risoluzione delcontratto preliminare e, in via subordinata, di dichiararne la nullità permotivo illecito ai sensi dell’art. 1345 c.c. e conseguentemente dicondannare la convenuta alla restituzione di euro 425.000,00.Numero registro generale 4145/2021Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 25690/2026Data pubblicazione 22/09/2026Eurocostruzioni si è costituita, deducendo di avere diffidato il 10 dicembre2012 la ricorrente a pagare la rata di acconto del prezzo scaduta il 30settembre 2012, specificando che in caso di mancato pagamento ilcontratto si sarebbe dovuto ritenere risolto; che l’attrice non avevaadempiuto, cosicché il contratto si era risolto ai sensi dell’art. 1454 c.c.Con sentenza n. 487/2018, il Tribunale di Palermo ha rigettato le domandedi [OSCURATO:PERSONA], ritenendo non provata l’azione di nullità e, quanto alladomanda di risoluzione, che la diffida di [OSCURATO:SOCIETA] avesse i caratteridi cui all’art. 1454 c.c., cosicché a fronte del mancato pagamentodell’ulteriore somma il contratto doveva ritenersi risolto di diritto.2.

La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la Corted’appello di Palermo, con sentenza n. 1001/2020, ha accolto l’appelloladdove lamentava che il Tribunale non avesse valutato gli indicisintomatici che rivelavano il fine illecito cui era preordinato il preliminare eche giustificavano l’accoglimento della domanda di nullità del contratto.

LaCorte d’appello ha pertanto dichiarato la nullità del contratto preliminare.3.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e amministratoregiudiziario, sulla base di un unico complessivo motivo.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, contenteanche ricorso incidentale affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] a sua volta resiste con controricorso alricorso incidentale.Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma,c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.All’esito, la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, ai sensidell’art. 378, secondo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorsoincidentale dedotta nel controricorso dalla ricorrente, in quantoNumero registro generale 4145/2021Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 25690/2026Data pubblicazione 22/09/2026investirebbe un capo della sentenza impugnata autonomo rispetto a quellodel ricorso principale.[OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all’indirizzo prevalente di questa Corte,secondo cui è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsicon l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio dicassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazioneprincipale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomodella sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fossepreesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negliartt. 334, 343 e 371 c.p.c. (così da ultimo, Cass. n. 26139 del 2022; Cass.n. 25285 del 2020; Cass. n. 14094 del 2020 – trattasi, come si è detto,dell’indirizzo prevalente, a fronte di quello minoritario espresso da Cass. n.6156 del 2018 e Cass. n. 27616 del 2019).

La ratio della norma che siricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parteparzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza diprimo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa dellacontroparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e,quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senzasubire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa dicontroparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenza nell'ultimogiorno disponibile.

L'istituto della impugnazione incidentale tardivagarantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitivaregolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, unragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse ed evital'inutile moltiplicazione dei giudizi.

Deve così consentirsi alla parte, cheavrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa dellacontroparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivantedalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della c.d. parità dellearmi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che unadiversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte aNumero registro generale 4145/2021Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 25690/2026Data pubblicazione 22/09/2026cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sullastatuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabileproliferazione dei processi di impugnazione (Cass. n. 18415 del 2018).Tale indirizzo rinviene ulteriori ragioni di rafforzamento nell’arresto diCass., Sez.

Un., n. 8486 del 2024, in relazione ai due seguenti principi didiritto enunciati dalle Sezioni Unite: “l'impugnazione incidentale tardiva èammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesivarivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragionedel fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgeredall’impugnazione principale”; “il principio secondo cui l'impugnazioneincidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le formedell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinatariadell’impugnazione principale è applicabile anche con riferimentoall’interesse insorto a seguito di un’impugnazione incidentale tardiva”.Conclusivamente, l’impugnazione incidentale tardiva può essere propostaquando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale,indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenzastessa (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. n. 25469/2025).2.

Per ragioni di priorità logica va anzitutto esaminato il ricorsoincidentale, che è articolato in tre motivi.A) Il primo motivo contesta, in relazione al n. 4, comma 1, dell’art. 360c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 101,comma 2, c.p.c. per avere la Corte d’appello rilevato d’ufficio lasimulazione del contratto stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] avere dato termini alle parti per controdedurre in merito: MediaCenter nel suo atto d’appello, come anche in primo grado, nulla avevadedotto circa la simulazione del contratto preliminare di compravendita,ma aveva argomentato esclusivamente circa la comunanza di un motivoillecito tra le parti del contratto.Numero registro generale 4145/2021Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 25690/2026Data pubblicazione 22/09/2026Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendidella sentenza.

La Corte d’appello ha affermato, sulla base degli elementidi prova illustrati alle pagg. da 7 a 9 della sentenza impugnata, che ilcontratto preliminare di compravendita era preordinato al fine illecito deldepauperamento della società poi sottoposta a sequestro penale.Ne consegue che la Corte d’appello, nell’accogliere il gravame di MediaCenter, che lamentava la mancata valutazione da parte del Tribunale degliindici sintomatici che rivelavano il fine illecito cui era preordinato ilpreliminare e che giustificavano l’accoglimento della domanda di nullità,non ha basato la sua decisione sul rilievo d’ufficio della simulazionemediante l’interposizione fittizia del soggetto sottoposto a misura diprevenzione penale, limitandosi a condividere le difese dell’appellante.B) Il secondo motivo denuncia, in relazione al n. 4, comma 1, dell’art. 360c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 102c.p.c. per non integrità del contraddittorio: i fini illeciti sarebbero tuttiriferibili a [OSCURATO:PERSONA], cosicché parte del negozio dissimulato eraappunto il Giacchetto che allora doveva essere parte necessaria delprocesso.Il motivo è inammissibile: si basa infatti sulla premessa secondo cui lasentenza impugnata avrebbe pronunciato la simulazione del contratto,mentre – come si è appena detto – la Corte d’appello ha accertato lanullità del contratto per fine illecito.

Come ha ricordato il PubblicoMinistero nelle sue conclusioni scritte, sussiste la necessità di rispettare illitisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione oalla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimentodi una prestazione inscindibile comune a più soggetti, così che non ricorretale esigenza allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, adaccertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dalmomento che gli effetti di tale accertamento non si estendono aquest'ultimo, il quale, peraltro, non subisce alcun pregiudizio, stanteNumero registro generale 4145/2021Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 25690/2026Data pubblicazione 22/09/2026l'inidoneità dell'accertamento incidentale a costituire giudicato nei suoiconfronti (così Cass. n. 4849/2023).C) Il terzo motivo è articolato in due sotto motivi che denunciano:a) in relazione al n. 5, comma 1, dell’art. 360 c.p.c., omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti; la sentenza impugnata ha fondato la decisione su due circostanzeindiziarie, il prezzo dell’immobile e un provvedimento della sezione misuredi prevenzione del Tribunale di Palermo; al riguardo la Corte d’appello nonha considerato che la ricorrente incidentale aveva dedotto che la misura diprevenzione aveva riguardato esclusivamente [OSCURATO:PERSONA], mentre laricorrente incidentale non è mai stata oggetto di provvedimento di naturapenale; tale circostanza non è stata esaminata dalla sentenza impugnata,che ha fatto valere apoditticamente le risultanze del decreto di sequestroin prevenzione a cui [OSCURATO:SOCIETA] è sempre rimasta estranea; la Corteavrebbe dovuto motivare sul coinvolgimento diretto di [OSCURATO:SOCIETA] nelnegozio illecito dissimulato pur in assenza di indagini o procedimentipenali a suo carico;b) in relazione al n. 3, comma 1, dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt.2697 e 2729 c.c.; le risultanze di un diverso processo possono esserevalutate dal giudice civile alla stregua di presunzioni, ma la presunzionedella partecipazione di [OSCURATO:SOCIETA] al disegno criminoso di [OSCURATO:PERSONA] risulta smentita dalla estraneità della ricorrente incidentaleal processo penale e al processo di prevenzione; la sentenza impugnatanon ha poi neanche correttamente letto il decreto del Tribunale diprevenzione, limitando il suo accertamento agli stralci riportati nell’attod’appello avversario; lo stesso Vitale ha precisato di non potere dire concertezza se l’operazione immobiliare fosse stata reale o meno; ciò che èdel tutto omesso nella sentenza impugnata è la riferibilità dell’operazionecontrattuale al Giacchetto, in quanto è mancato l’accertamento di come ese le somme versate a titolo di caparra sarebbero state restituite daNumero registro generale 4145/2021Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 25690/2026Data pubblicazione 22/09/2026Eurocostruzioni a Giacchetto; in conclusione, l’esito del giudizio sarebbestato il rigetto dell’appello se la Corte d’appello avesse correttamentevalutato l’estraneità di [OSCURATO:SOCIETA] a qualsivoglia indagine penale, ilfatto che il preliminare in oggetto è stato stipulato nel 2012 e non tra il2008 e il 2009 (vedere pag. 8 della sentenza impugnata), l’assenza diprova della partecipazione al contratto preliminare di Giacchetto, l’assenzadi prova di una cointeressenza o di un interesse diretto o indiretto diGiacchetto nel contratto.Il motivo non può essere accolto.Il primo sotto motivo si sostanzia nella denuncia dell’omesso esame di unacircostanza decisiva, ossia il mancato coinvolgimento in indagini e processipenali di [OSCURATO:SOCIETA].La circostanza, diversamente da quanto assunto dalla ricorrenteincidentale, non riveste carattere decisivo rispetto all’accoglimento delladomanda di nullità basata sulla comune causa illecita del contratto, la cuiprova è stata ricavata dalla Corte d’appello da un insieme di indizi, v.infra, e il solo fatto che la ricorrente non sia stata soggetta a misure diprevenzione non vale certo ad escludere l’illiceità del contratto in oggetto.Con il secondo sotto motivo si contesta poi l’utilizzo da parte del giudiced’appello delle risultanze di un diverso processo.

Al riguardo va ricordatoche in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi diprova, il giudice civile può porre a base del proprio convincimento le prove"atipiche" e tra queste anche le risultanze di atti di indagini svolte insede penale, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e nonsmentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie (cfr. in talsenso Cass. n. 8603/2017 e Cass. n. 2947/2023).Nel caso in esame la Corte d’appello ha considerato le risultanze delleindagini penali, in particolare l’accertamento in fatto presentenell’ordinanza della sezione misure di prevenzione del 10 aprile 2014,nella quale è descritta la modalità adottata da [OSCURATO:PERSONA] perNumero registro generale 4145/2021Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 25690/2026Data pubblicazione 22/09/2026acquisire ingenti somme di denaro contante, ossia la sottoscrizione dicontratti preliminari di compravendita immobiliare tra promissariacquirenti (e fra questi la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e ipromittenti venditori (tra i quali [OSCURATO:SOCIETA].), con cui i primi siimpegnavano ad acquistare immobili e al contempo versavano all’altrocontraente una somma a titolo di caparra, con la promessa disottoscrivere l’atto definitivo di compravendita e di versare il saldo dovuto,con un elemento comune in tutti i negozi, ossia il mancatoperfezionamento della vendita per inadempimento del promissarioacquirente, cosicché il promittente venditore, trascorso il termine,tratteneva la caparra a suo tempo versata, riuscendo così ad appropriarsidi somme destinate a finanziamenti per scopi pubblici, sistema che hapermesso al Giacchetto di trasferire in suo favore somme ingenti, comeemerso dalle indagini della Guardia di finanza e dalle dichiarazioniaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello ha poi però pure tenutoconto di un insieme di elementi presuntivi propri del caso in esame: lasproporzione tra il valore dell’immobile e il prezzo pattuito, pariquantomeno al triplo del suo valore massimo; le condizioni sfavorevoli eingiustificate accettate dalla promissaria acquirente, che si era impegnataa versare ancora prima della stipula del definitivo la somma di euro1.025.000,00 pari alla quasi totalità del prezzo per un immobile chedoveva essere ancora costruito; la mancanza di fissazione di data per lastipulazione del contratto definitivo e di termine per la realizzazione econsegna dell’immobile; le inverosimili condizioni che regolavano i rapportitra le parti, con ingiustificato squilibrio della posizione contrattuale diMedia Center.

La Corte d’appello ha quindi verificato l’esistenza di elementiindiziari per poi valutarli complessivamente con le prove atipiche delleindagini penali, così accertando la loro concordanza e concludendo nelsenso che la loro combinazione costituisce una valida prova dellapartecipazione della ricorrente al meccanismo fraudolento.

Non risulta,Numero registro generale 4145/2021Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 25690/2026Data pubblicazione 22/09/2026quindi, violata né la regola dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.,né la disposizione di cui all’art. 2729 c.c., secondo la quale il giudice ètenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi,precise e concordanti" (sui limiti del controllo in sede di legittimità delragionamento presuntivo si veda per tutte, Cass. n. 9054/2022).Il ricorso incidentale va pertanto rigettato.3.

Il ricorso principale è articolato in un unico motivo che denunciaomessa pronuncia in relazione al n. 4, comma 1, dell’art. 360 c.p.c.,nullità della sentenza, violazione del principio di corrispondenza tra ilchiesto e il pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c.: la Corte d’appello, puravendo accolto la domanda di nullità fatta valere dalla ricorrenteprincipale, nulla ha disposto in ordine alla domanda restitutoriaconseguente.Il motivo è fondato e con esso il ricorso principale.La Corte d’appello ha accolto il primo motivo di gravame e ha dichiarato lanullità del contratto preliminare, ma non si è pronunciata in relazione alladomanda restitutoria conseguente alla pronuncia di nullità, pureformulata.

Tale domanda, avente ad oggetto la restituzione della sommaversata di euro 425.000,00 (euro 300.000,00 a titolo di caparraconfirmatoria ed euro 125.000,00 quale acconto del prezzo) è stata fattavalere da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado ed è stata riproposta con l’attod’appello (v. la relativa indicazione in ricorso).4.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione allacensura accolta del ricorso principale e la causa va rinviata alla Corted’appello di Palermo che si pronuncerà sulla domanda di restituzione.

Ilgiudice di merito, nel vagliare l’accoglimento o meno della domanda,dovrà anzitutto accertare - alla luce degli elementi di prova acquisiti alprocesso – l’avvenuto pagamento della somma oggetto della domanda direstituzione e poi considerare se, tenuto conto delle peculiarità in fattodella causa in esame, è ravvisabile la fattispecie di cui all’art. 2035 c.c.,Numero registro generale 4145/2021Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 25690/2026Data pubblicazione 22/09/2026secondo la quale chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che ancheda parte sua costituisca offesa al buon costume non può ripetere quantoha pagato.

Al riguardo va sottolineato che, ai fini dell’applicazione dellasoluti retentio dell’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costumenon sono soltanto quelle che contrastano con le regole della moralesessuale o della decenza, ma sono anche quelle che rispondono ai principie alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinatoambiente e in un certo momento storico (cfr. per tutte Cass. n.16706/2020).Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.5.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, rigettato il ricorso incidentale; cassala sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa,anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello diPalermo, in diversa composizione.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteincidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Secondacivile, in data 26 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteChiara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
amberti;-ricorrente principale-contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1001/2020,depositata il 29/06/2020.Numero registro generale 4145/2021Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 25690/2026Data pubblicazione 22/09/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art.378, primo comma, c.p.c., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaledott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto l’accoglimento del ricorsoprincipale e il rigetto del ricorso incidentale, conclusioni ribadite nel corsodell’udienza pubblica;sentita, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cipollone, con delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente.1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiamato in giudizio la societàEurocostruzioni s.r.l., deducendo di avere stipulato con la convenuta il 3febbraio 2012 un preliminare di compravendita avente ad oggetto un’unitàcommerciale per il prezzo di euro 1.200.000,00; di avere versato a titolodi caparra confirmatoria la somma di euro 300.000,00 e ulteriori euro125.000,00 a titolo di acconto del prezzo; che dopo la stipulazione delpreliminare il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, conprovvedimento del 10 aprile 2014 aveva ordinato il sequestro dei beni dibeni sequestrati aveva comunicato di volere risolvere il contrattopreliminare e aveva intimato la restituzione di quanto già versato dallasocietà sequestrata, ossia euro 425.000,00; che il contratto preliminareera affetto da nullità per illiceità del motivo emergendo dal provvedimentocautelare reso nei confronti del Giacchetto che lo stesso stipulava contrattipreliminari a mezzo di società di fatto da lui controllate e gestite al fine dispostare capitali. L’attrice chiedeva quindi di dichiarare la risoluzione delcontratto preliminare e, in via subordinata, di dichiararne la nullità permotivo illecito ai sensi dell’art. 1345 c.c. e conseguentemente dicondannare la convenuta alla restituzione di euro 425.000,00.Numero registro generale 4145/2021Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 25690/2026Data pubblicazione 22/09/2026Eurocostruzioni si è costituita, deducendo di avere diffidato il 10 dicembre2012 la ricorrente a pagare la rata di acconto del prezzo scaduta il 30settembre 2012, specificando che in caso di mancato pagamento ilcontratto si sarebbe dovuto ritenere risolto; che l’attrice non avevaadempiuto, cosicché il contratto si era risolto ai sensi dell’art. 1454 c.c.Con sentenza n. 487/2018, il Tribunale di Palermo ha rigettato le domandedi [OSCURATO:PERSONA], ritenendo non provata l’azione di nullità e, quanto alladomanda di risoluzione, che la diffida di [OSCURATO:SOCIETA] avesse i caratteridi cui all’art. 1454 c.c., cosicché a fronte del mancato pagamentodell’ulteriore somma il contratto doveva ritenersi risolto di diritto.2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la Corted’appello di Palermo, con sentenza n. 1001/2020, ha accolto l’appelloladdove lamentava che il Tribunale non avesse valutato gli indicisintomatici che rivelavano il fine illecito cui era preordinato il preliminare eche giustificavano l’accoglimento della domanda di nullità del contratto. LaCorte d’appello ha pertanto dichiarato la nullità del contratto preliminare.3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e amministratoregiudiziario, sulla base di un unico complessivo motivo.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, contenteanche ricorso incidentale affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] a sua volta resiste con controricorso alricorso incidentale.Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma,c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.All’esito, la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, ai sensidell’art. 378, secondo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorsoincidentale dedotta nel controricorso dalla ricorrente, in quantoNumero registro generale 4145/2021Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 25690/2026Data pubblicazione 22/09/2026investirebbe un capo della sentenza impugnata autonomo rispetto a quellodel ricorso principale.[OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all’indirizzo prevalente di questa Corte,secondo cui è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsicon l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio dicassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazioneprincipale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomodella sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fossepreesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negliartt. 334, 343 e 371 c.p.c. (così da ultimo, Cass. n. 26139 del 2022; Cass.n. 25285 del 2020; Cass. n. 14094 del 2020 – trattasi, come si è detto,dell’indirizzo prevalente, a fronte di quello minoritario espresso da Cass. n.6156 del 2018 e Cass. n. 27616 del 2019). La ratio della norma che siricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parteparzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza diprimo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa dellacontroparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e,quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senzasubire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa dicontroparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenza nell'ultimogiorno disponibile. L'istituto della impugnazione incidentale tardivagarantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitivaregolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, unragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse ed evital'inutile moltiplicazione dei giudizi. Deve così consentirsi alla parte, cheavrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa dellacontroparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivantedalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della c.d. parità dellearmi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che unadiversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte aNumero registro generale 4145/2021Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 25690/2026Data pubblicazione 22/09/2026cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sullastatuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabileproliferazione dei processi di impugnazione (Cass. n. 18415 del 2018).Tale indirizzo rinviene ulteriori ragioni di rafforzamento nell’arresto diCass., Sez. Un., n. 8486 del 2024, in relazione ai due seguenti principi didiritto enunciati dalle Sezioni Unite: “l'impugnazione incidentale tardiva èammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesivarivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragionedel fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgeredall’impugnazione principale”; “il principio secondo cui l'impugnazioneincidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le formedell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinatariadell’impugnazione principale è applicabile anche con riferimentoall’interesse insorto a seguito di un’impugnazione incidentale tardiva”.Conclusivamente, l’impugnazione incidentale tardiva può essere propostaquando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale,indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenzastessa (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. n. 25469/2025).2. Per ragioni di priorità logica va anzitutto esaminato il ricorsoincidentale, che è articolato in tre motivi.A) Il primo motivo contesta, in relazione al n. 4, comma 1, dell’art. 360c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 101,comma 2, c.p.c. per avere la Corte d’appello rilevato d’ufficio lasimulazione del contratto stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] avere dato termini alle parti per controdedurre in merito: MediaCenter nel suo atto d’appello, come anche in primo grado, nulla avevadedotto circa la simulazione del contratto preliminare di compravendita,ma aveva argomentato esclusivamente circa la comunanza di un motivoillecito tra le parti del contratto.Numero registro generale 4145/2021Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 25690/2026Data pubblicazione 22/09/2026Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendidella sentenza. La Corte d’appello ha affermato, sulla base degli elementidi prova illustrati alle pagg. da 7 a 9 della sentenza impugnata, che ilcontratto preliminare di compravendita era preordinato al fine illecito deldepauperamento della società poi sottoposta a sequestro penale.Ne consegue che la Corte d’appello, nell’accogliere il gravame di MediaCenter, che lamentava la mancata valutazione da parte del Tribunale degliindici sintomatici che rivelavano il fine illecito cui era preordinato ilpreliminare e che giustificavano l’accoglimento della domanda di nullità,non ha basato la sua decisione sul rilievo d’ufficio della simulazionemediante l’interposizione fittizia del soggetto sottoposto a misura diprevenzione penale, limitandosi a condividere le difese dell’appellante.B) Il secondo motivo denuncia, in relazione al n. 4, comma 1, dell’art. 360c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 102c.p.c. per non integrità del contraddittorio: i fini illeciti sarebbero tuttiriferibili a [OSCURATO:PERSONA], cosicché parte del negozio dissimulato eraappunto il Giacchetto che allora doveva essere parte necessaria delprocesso.Il motivo è inammissibile: si basa infatti sulla premessa secondo cui lasentenza impugnata avrebbe pronunciato la simulazione del contratto,mentre – come si è appena detto – la Corte d’appello ha accertato lanullità del contratto per fine illecito. Come ha ricordato il PubblicoMinistero nelle sue conclusioni scritte, sussiste la necessità di rispettare illitisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione oalla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimentodi una prestazione inscindibile comune a più soggetti, così che non ricorretale esigenza allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, adaccertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dalmomento che gli effetti di tale accertamento non si estendono aquest'ultimo, il quale, peraltro, non subisce alcun pregiudizio, stanteNumero registro generale 4145/2021Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 25690/2026Data pubblicazione 22/09/2026l'inidoneità dell'accertamento incidentale a costituire giudicato nei suoiconfronti (così Cass. n. 4849/2023).C) Il terzo motivo è articolato in due sotto motivi che denunciano:a) in relazione al n. 5, comma 1, dell’art. 360 c.p.c., omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti; la sentenza impugnata ha fondato la decisione su due circostanzeindiziarie, il prezzo dell’immobile e un provvedimento della sezione misuredi prevenzione del Tribunale di Palermo; al riguardo la Corte d’appello nonha considerato che la ricorrente incidentale aveva dedotto che la misura diprevenzione aveva riguardato esclusivamente [OSCURATO:PERSONA], mentre laricorrente incidentale non è mai stata oggetto di provvedimento di naturapenale; tale circostanza non è stata esaminata dalla sentenza impugnata,che ha fatto valere apoditticamente le risultanze del decreto di sequestroin prevenzione a cui [OSCURATO:SOCIETA] è sempre rimasta estranea; la Corteavrebbe dovuto motivare sul coinvolgimento diretto di [OSCURATO:SOCIETA] nelnegozio illecito dissimulato pur in assenza di indagini o procedimentipenali a suo carico;b) in relazione al n. 3, comma 1, dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt.2697 e 2729 c.c.; le risultanze di un diverso processo possono esserevalutate dal giudice civile alla stregua di presunzioni, ma la presunzionedella partecipazione di [OSCURATO:SOCIETA] al disegno criminoso di [OSCURATO:PERSONA] risulta smentita dalla estraneità della ricorrente incidentaleal processo penale e al processo di prevenzione; la sentenza impugnatanon ha poi neanche correttamente letto il decreto del Tribunale diprevenzione, limitando il suo accertamento agli stralci riportati nell’attod’appello avversario; lo stesso Vitale ha precisato di non potere dire concertezza se l’operazione immobiliare fosse stata reale o meno; ciò che èdel tutto omesso nella sentenza impugnata è la riferibilità dell’operazionecontrattuale al Giacchetto, in quanto è mancato l’accertamento di come ese le somme versate a titolo di caparra sarebbero state restituite daNumero registro generale 4145/2021Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 25690/2026Data pubblicazione 22/09/2026Eurocostruzioni a Giacchetto; in conclusione, l’esito del giudizio sarebbestato il rigetto dell’appello se la Corte d’appello avesse correttamentevalutato l’estraneità di [OSCURATO:SOCIETA] a qualsivoglia indagine penale, ilfatto che il preliminare in oggetto è stato stipulato nel 2012 e non tra il2008 e il 2009 (vedere pag. 8 della sentenza impugnata), l’assenza diprova della partecipazione al contratto preliminare di Giacchetto, l’assenzadi prova di una cointeressenza o di un interesse diretto o indiretto diGiacchetto nel contratto.Il motivo non può essere accolto.Il primo sotto motivo si sostanzia nella denuncia dell’omesso esame di unacircostanza decisiva, ossia il mancato coinvolgimento in indagini e processipenali di [OSCURATO:SOCIETA].La circostanza, diversamente da quanto assunto dalla ricorrenteincidentale, non riveste carattere decisivo rispetto all’accoglimento delladomanda di nullità basata sulla comune causa illecita del contratto, la cuiprova è stata ricavata dalla Corte d’appello da un insieme di indizi, v.infra, e il solo fatto che la ricorrente non sia stata soggetta a misure diprevenzione non vale certo ad escludere l’illiceità del contratto in oggetto.Con il secondo sotto motivo si contesta poi l’utilizzo da parte del giudiced’appello delle risultanze di un diverso processo. Al riguardo va ricordatoche in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi diprova, il giudice civile può porre a base del proprio convincimento le prove"atipiche" e tra queste anche le risultanze di atti di indagini svolte insede penale, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e nonsmentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie (cfr. in talsenso Cass. n. 8603/2017 e Cass. n. 2947/2023).Nel caso in esame la Corte d’appello ha considerato le risultanze delleindagini penali, in particolare l’accertamento in fatto presentenell’ordinanza della sezione misure di prevenzione del 10 aprile 2014,nella quale è descritta la modalità adottata da [OSCURATO:PERSONA] perNumero registro generale 4145/2021Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 25690/2026Data pubblicazione 22/09/2026acquisire ingenti somme di denaro contante, ossia la sottoscrizione dicontratti preliminari di compravendita immobiliare tra promissariacquirenti (e fra questi la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e ipromittenti venditori (tra i quali [OSCURATO:SOCIETA].), con cui i primi siimpegnavano ad acquistare immobili e al contempo versavano all’altrocontraente una somma a titolo di caparra, con la promessa disottoscrivere l’atto definitivo di compravendita e di versare il saldo dovuto,con un elemento comune in tutti i negozi, ossia il mancatoperfezionamento della vendita per inadempimento del promissarioacquirente, cosicché il promittente venditore, trascorso il termine,tratteneva la caparra a suo tempo versata, riuscendo così ad appropriarsidi somme destinate a finanziamenti per scopi pubblici, sistema che hapermesso al Giacchetto di trasferire in suo favore somme ingenti, comeemerso dalle indagini della Guardia di finanza e dalle dichiarazioniaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello ha poi però pure tenutoconto di un insieme di elementi presuntivi propri del caso in esame: lasproporzione tra il valore dell’immobile e il prezzo pattuito, pariquantomeno al triplo del suo valore massimo; le condizioni sfavorevoli eingiustificate accettate dalla promissaria acquirente, che si era impegnataa versare ancora prima della stipula del definitivo la somma di euro1.025.000,00 pari alla quasi totalità del prezzo per un immobile chedoveva essere ancora costruito; la mancanza di fissazione di data per lastipulazione del contratto definitivo e di termine per la realizzazione econsegna dell’immobile; le inverosimili condizioni che regolavano i rapportitra le parti, con ingiustificato squilibrio della posizione contrattuale diMedia Center. La Corte d’appello ha quindi verificato l’esistenza di elementiindiziari per poi valutarli complessivamente con le prove atipiche delleindagini penali, così accertando la loro concordanza e concludendo nelsenso che la loro combinazione costituisce una valida prova dellapartecipazione della ricorrente al meccanismo fraudolento. Non risulta,Numero registro generale 4145/2021Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 25690/2026Data pubblicazione 22/09/2026quindi, violata né la regola dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.,né la disposizione di cui all’art. 2729 c.c., secondo la quale il giudice ètenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi,precise e concordanti" (sui limiti del controllo in sede di legittimità delragionamento presuntivo si veda per tutte, Cass. n. 9054/2022).Il ricorso incidentale va pertanto rigettato.3. Il ricorso principale è articolato in un unico motivo che denunciaomessa pronuncia in relazione al n. 4, comma 1, dell’art. 360 c.p.c.,nullità della sentenza, violazione del principio di corrispondenza tra ilchiesto e il pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c.: la Corte d’appello, puravendo accolto la domanda di nullità fatta valere dalla ricorrenteprincipale, nulla ha disposto in ordine alla domanda restitutoriaconseguente.Il motivo è fondato e con esso il ricorso principale.La Corte d’appello ha accolto il primo motivo di gravame e ha dichiarato lanullità del contratto preliminare, ma non si è pronunciata in relazione alladomanda restitutoria conseguente alla pronuncia di nullità, pureformulata. Tale domanda, avente ad oggetto la restituzione della sommaversata di euro 425.000,00 (euro 300.000,00 a titolo di caparraconfirmatoria ed euro 125.000,00 quale acconto del prezzo) è stata fattavalere da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado ed è stata riproposta con l’attod’appello (v. la relativa indicazione in ricorso).4. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione allacensura accolta del ricorso principale e la causa va rinviata alla Corted’appello di Palermo che si pronuncerà sulla domanda di restituzione. Ilgiudice di merito, nel vagliare l’accoglimento o meno della domanda,dovrà anzitutto accertare - alla luce degli elementi di prova acquisiti alprocesso – l’avvenuto pagamento della somma oggetto della domanda direstituzione e poi considerare se, tenuto conto delle peculiarità in fattodella causa in esame, è ravvisabile la fattispecie di cui all’art. 2035 c.c.,Numero registro generale 4145/2021Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 25690/2026Data pubblicazione 22/09/2026secondo la quale chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che ancheda parte sua costituisca offesa al buon costume non può ripetere quantoha pagato. Al riguardo va sottolineato che, ai fini dell’applicazione dellasoluti retentio dell’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costumenon sono soltanto quelle che contrastano con le regole della moralesessuale o della decenza, ma sono anche quelle che rispondono ai principie alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinatoambiente e in un certo momento storico (cfr. per tutte Cass. n.16706/2020).Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, rigettato il ricorso incidentale; cassala sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa,anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello diPalermo, in diversa composizione.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteincidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Secondacivile, in data 26 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteChiara [OSCURATO:PERSONA]