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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 04849/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19170/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliat a in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] C MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10/E, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10/E, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10/E, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 4840/2015 depositata il 28/08/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con distinti atti di citazione notificati fra il 1999 e il 2000, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già s.p.a., società editoriale del quotidiano “[OSCURATO:PERSONA]”, promuoveva avanti il Tribunale di Roma cinque diversi giudizi inerenti quattro operazioni societarie, connesse alla vendita della partecipazione sociale, avvenuta il 15.2.1995 da parte del socio unico [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., facente parte del gruppo editoriale [OSCURATO:PERSONA], alle società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., facenti capo al [OSCURATO:PERSONA],per il prezzo di £ 81 miliardi.

Con sentenza nr 7992/2006, il Tribunale di Roma resp ingeva tutte le domande avanzate dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ritenendo l’assenza degli elementi costitutivi sia dell’azione di responsabilità contrattuale nei confronti di ex amministratori e sindaci dell’appellante e sia di quelli relativi all’azione di responsabilità extracontrattuale ,contestate in relazione a quattro diverse operazioni.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava la decisione del primo giudice avanti alla Corte di appello di Roma, chiedendone la riforma.

Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con difesa unitaria, nonché [OSCURATO:PERSONA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale erede dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultimi proponendo appello incidentale, il primo in ordine alla domanda avanzata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., la seconda con riguardo al capo di pronuncia che aveva disposto la compensazione delle spese di lite.

Con sentenza nr 4840/2015 la Corte di appello di Roma respingeva l’appello principale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed accoglieva l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, nonché al pagamento delle spese del grado in favore delle altre parti costituite.

Il giudice del gravame, per gli aspetti che qui interessano, rilevava –fatte le dovute premesse sui presupposti che giustificano l’azione di responsabilità ex art 2392 c.c. – con riferimento all’operazione riguardante la c.d. transazione Sipra che la mancata partecipazione in giudizio della società non si era tradotta in una violazione del contraddittorio che aveva comportato la nullità della sentenza impugnata.

Osservava che la domanda proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. metteva in discussione non la validità dell’accordo sottoscritto da detta società, ma unicamente la sua convenienza , quale profilo sintomatico della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei suoi ex amministratori e sindaci,tanto è vero che rispetto a tale contratto non era stata avanzata domanda di annullamento o di nullità.

La Corte distrettuale, analizzato il contenuto della transazione, escludeva che il contratto fosse affetto da un vizio genetico di nullità per mancanza di causa, ritenendo che la scelta di transigere rientrasse in quello spazio discrezionale che caratterizza la funzione dell’organo gestorio della società, la cui opportunità esula dal sindacato giurisdizionale, e che la pronuncia impugnata per quest’aspetto andasse confermata, non potendo accedere alla tesi atomistica, proposta dall’appellante , che quantificava la perdita nella somma dei minimi garantiti per gli anni ‘ 95 - ‘ 99 , senza contestare la motivazione resa sul punto dal Tribunale.

Con riguardo al mutuo erogato alla società [OSCURATO:PERSONA], osservava che il preteso utilizzo delle somme acquisite con la transazione non già per necessità imprenditoriali, ma per effettuare un’operazione non prevista dall’oggetto sociale in violazione dell’art. 2358 c.c. e diretta a finanziare, per il tramite della società mutuataria il gruppo sociale di riferimento, cioè il gruppo Caltagirone, non era stato dimostrato, così come il prospettato danno.

Relativamente all’operazione, che aveva comportato l’esborso di £ 7.800.000.000 in favore della capogruppo P.E, a titolo di indennizzo forfettario e risarcitorio per il subentro della stessa nel contratto di stampa con la società [OSCURATO:PERSONA], sottolineava che, a prescindere dalla mancata indicazione della norma di legge o statutaria asseritamente violata, era stata documentata dalla difesa [OSCURATO:PERSONA] la necessità di detta operazione finalizzata a liberare l’[OSCURATO:PERSONA] da un contratto particolarmente oneroso stipulato con [OSCURATO:PERSONA], cui al termine dell’anno 1994 l’Editrice aveva chiesto di subentrare nel contratto di locazione finanziario stipulato nel 1992 con la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per l’acquisto di una nuova rotativa con lo scopo di dar vita al progetto di rilascio del quotidiano con la predisposizione di un nuovo formato.

Il giudice del gravame evidenziava che i dati contabili acquisiti in causa riferibili a diversi contratti coinvolti nell’operazione, ricavabili dalla documentazione prodotta, non era stati contestati , sicché non poteva condividersi l’assunto che l’operazione fosse stata preordinata a sottrarle la liquidità corrispondente alla somma rilasciata in favore di P.E. e ad impoverirla ingiustificatamente nel momento della cessione, essendo la stessa diretta a sgravare da parte del socio totalitario [OSCURATO:PERSONA] dei rilevanti oneri finanziari pregressi e a rendere la vendita del pacchetto azionario più interessante dal punto di vista patrimoniale, e non solo editoriale, per l’acquirente e , quindi , non pregiudizievole per la società Editrice.

Da ultimo, con riferimento all’operazione di ri soluzione anticipata del contratto di concessione pubblicitaria quinquennale del 7.9.1994, la Corte distrettuale condivideva l’assunto di parte appellata, suffragato da dati obbiettivi desumibili dall’esame dei testi negoziali,secondo cui la ragione giust ificativa era da ricercare nella valutazione di favorire la vendita della società editrice, liberandola da gravosi oneri contrattuali.

La Corte distrettuale riteneva che non fosse stato provato che i quattro atti avessero rappresentato altrettanti momenti di un disegno unitario illecito, osservando che si trattava di operazioni appostate nei bilanci di tutti i soggetti sociali interessati e che, come condivisibilmente sostenuto dal Tribunale, detti atti erano riferibili ad un progetto gestionale finalizzato a liberare la società messa in vendita dai rilevanti oneri correlati ai contratti di raccolta pubblicitaria e di stampa, compreso il leasing per l’acquisto della nuova rotativa, stipulato in previsione del rilancio editoriale del giornale.

Avverso tale sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi , cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] difesi unitariamente, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e Speed-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]..

La società ricorrente, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Speed, e Vullo hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza camerale. [OSCURATO:PERSONA], pur non avendo svolto difese nella presente sede ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del principio del contraddittoriodi cui all’art. 101 c.p.c. , in relazione all’art.360, primo comma , nr 3 c.p.c. , per avere la Corte di appello deciso in merito alla validità della transazione con la Sipra, senza considerare che la domanda era stata proposta anche nei riguardi di quest’ultima, non chiamata in causa , e che nel giudizio si fosse discusso in merito alla validità o no di tale operazione.

Rileva, in particolare, la ricorrente di aver introdotto, fra i motivi di appello, anche la questione d ella nullità di detta transazione, sia sotto il profilo della mancanza di causa per difetto delle reciproche concessioni, sia sotto il profilo dell’illiceità della causa o del motivo illecito comune, ai sensi degli artt. 1343 e 1345 c.c..

Si contesta,inoltre, che la Corte di appello non avrebbe potuto decidere sulla validità del contratto senza la partecipazione di tutte le parti originarie del contratto in questione.

Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione,ai sensi dell’art . 360 , primo comma , nr 3 c.p.c. , de gli artt.2392 e 2393 c.c. e all’art. 1394 c.c..

Si lamenta in particolare che la Corte di appello, pur avendo ricostruito correttamente i presupposti dell’azione di responsabilità degli amministratori, li avrebbe valutati in modo erroneo, basandosi su considerazioni ex post dei loro comp ortamenti , che muovevano dall’accertamento non già dell’inadempimento dei doveri imposti all’organo amministrativo, ma dai danni subiti dalla società.

Si sostiene che, se il giudice del gravame si fosse posto nella giusta prospettiva, non avrebbe potuto fa re a meno di rilevare che le operazioni in questione, nel momento in cui si ponevano in essere, avrebbero costituito altrettante violazioni dei doveri dell’organo gestorio.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, della violazione degli artt. 2358, 1418, 1362 e ss., 1343, 1345, 1346, 1394, 1395 c.c., oltre che dei principi in materia di collegamento negoziale, in relazione all’art . 360, primo comma , nr 3 , c.p.c. , per avere la Corte di appello omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla pretesa identità, quanto alle modalità di esecuzione, tra l’operazione di cessione delle partecipazioni de L’[OSCURATO:PERSONA] intervenuta tra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quella successiva del 19.7.1996, identità che sarebbe stata sottolineata dalla relazione resa nel 1998 dal dott. [OSCURATO:PERSONA], perito della Procura di Roma nel procedimento penale nr 11956/1998, e che avrebbe dovuto portare alla declaratoria di nullità della vendita del 1995, alla luce della pronuncia resa dalla Corte di appello di Roma con sentenza nr 6152/2012, acquisita agli atti, con cui era stata dichiarata la nullità del contratto per violazione dell’art. 2338 c.c. dell’operazione dell’anno 1996, avvenuta con modalità e tempistiche analoghe a quelle dell’anno precedente.

Si sostiene che tale omesso esame avrebbe altresì provocato la violazione, da parte del giudice del merito , dell’art . 2358 c.c. in tema di acquisto di azione proprie, nonché di una serie di norme indicate in rubrica in tema di nullità dei contratti, anche per illiceità della causa e del motivo comune determinante.

Si critica, inoltre, il passaggio motivazionale relativo al tema del collegamento negoziale fra i quattro contratti, lamentando che il giudice del merito avrebbe errato nell’escludere l’unitario fine illecito che caratterizzava le quattro operazioni, non valorizzando il contesto in cui le stesse furono conclusi e l’assetto di interessi che con esse si intendeva regolamentare.

Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità della memoria depositata dall'intimato, ampiamente oltre i termini di cui all'art.370 c.p.c.e non notificata alla ricorrente, discendendone anche la inidoneità a costituire controricorso seppur tardivamente depositato.

Ed invero, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di cassazione è inammissibile una “memoria di costituzione”, depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 370 c.p.c.e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l’atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall’art. 378 c.p.c.(Cass. Sez.

U. 10 aprile 2 019, n. 10019 ; Cass. 26 luglio 2019,n. 20322; Cass. 20 ottobre 2017, n. 24835 ).

Il primo motivo è infondato.

La Corte di appello, analizzando il contenuto della domanda proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, ha ritenuto che non fosse stata posta in discussione la validità del contratto rispetto alla controparte contrattuale e cioè la Sipra (pag. 25 della sentenza impugnata), ma unicamente la mancata convenienza dell’accordo transattivo “quale profilo sintomatico della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei suoi ex amministratori e sindaci tanto è vero che rispetto ad essi non è stata proposta domanda dideclaratoria di nullità o annullamento” , diversamente da quello che era avvenuto per le altre operazioni intercorse tra le parti evocate in giudizio (il contratto di cessione del contratto di stampa tra la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quello fra L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]. di risoluzione anticipata del contratto di concessione pubblicitaria e quello di mutuo intercorso fra l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).

Correttamente il giudice del merito ha rilevato che non si poneva al riguardo un’esigenza di integrazione del contraddittorio, non essendo stato richiesto un accertamento destinato a produrre autonomamente efficacia di giudicato in ordine alla produttività di effetti del contratto di transazione.

La verifica in merito alla validità ed efficacia dell’operazione in esame è avvenuta in maniera esclusivamente strumentale e prodromica rispetto alla decisione della domanda (mancata convenienza dell’accordo ai fini dell’azione di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale promossa nei riguardi degli amministratori e sindaci) il che esclude che al giudizio dovesse partecipare anche la [OSCURATO:SOCIETA].

Vi è infatti litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti, così che non ricorre litisconsorzio necessario allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo, il quale, peraltro, non subisce alcun pregiudizio, stante l'inidoneità dell'accertamentoincidentale a costituire giudicato nei suo i confronti, ma restano limitati alle parti in causa (Cass. 21 gennaio 1992 n. 675; id., n.5439 del 2006 ) Del tutto inconferente appare il richiamo ai principi espressi da questa Corte a S.U. nella decisione n. 26242 del 2014 in tema di rapporti fra i poteri officiosi del giudice relativamente alla pronuncia di nullità dei contratti e le azioni di impugnativa negoziale.

Nel caso in esame la nullità dell’operazione, come correttamente rilevato dal giudice del merito, è invocata al limitato fine di mettere in risalto la pretesa violazione dei doveri gestori degli ex amministratori e sindaci senza chiedere accertamenti sulla validità del contratto con efficacia di giudicato nei confronti della Sipra.

Nullità dell’operazione che la Corte distrettuale ha peraltro esclusa sotto tutti i profili che erano stati dedotti.

Il secondo motivo è inammissibile.

La ricorrente critica la decisione per non aver fatto buon governo delle norme in tema di responsabilità degli amministratori (artt. 2392 e 2393 c.c.) e di conflitto di interessi del rappresentante (art.1394 c.c.).

L’accertamento giudiziale sarebbe stato circoscritto alla verifica ex post dell’inesistenza di un pregiudizio per la società correlato alle operazioni in esame, senza valutare il comportamento degli amministratori e dei sindaci alla stregua dei doveri posti a loro carico.

La censura, nei termini in cui è stata formulata , sembra dimenticare che la natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso la società comporta che quest'ultima h a l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi.

Il pregiudizio rappresenta quindi un elemento costitutivo dell’azione.

Va poi ricordato che “all'amministratore di unasocietà non può essere imputato a titolo diresponsabilità ex art. 2392 c.c. , di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico” (atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte diresponsabilità contrattuale nei confronti dellasocietà), e che, sulla base di quella stessa elaborazione, si è precisato che “il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione (o le modalità e circostanze di tali scelte)”, “anche se presentino profili di rilevante alea economica”.

In nessun caso, quindi, il giudice potrà sindacare il merito delle scelte imprenditoriali a meno che, se valutate ex ante , risultino manifestamente avventate ed imprudenti (cfr.Cass. n. 17441 del 2016;Cass. n. 2975 del 2020 ).

In assenza di un pregiudizio non vi può essere una condanna risarcitoria nei confronti degli amministratori convenuti.

La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, mettendo in luce che “per ognuna delle quattro operazioni l’attrice ha genericamente fatto riferimento alla circostanza di non aver potuto utilizzare le somme relative per l’esercizio della sua attività imprenditoriale, ma non ha dedotto e tantomeno documentato quale sia stata l’attività impedita o che abbia necessitato per mancanza della corrispondente liquidità il ricorso al credito bancario o ad altre forme di finanziamento o ancora impossibilità o anche solo difficoltà, a causa della mancanza di risorse, per il pagamento degli stipendi o dei corrispettivi comunque dovuti ai dipendenti, ai giornalisti, ai fornitori, la paralisi parziale o totale dell’attività editoriale, fatti del resto smentiti dal bilancio dell’esercizio 1995 e dalla relazione integrativa in cui sono specificamente indicate le quattro operazioni e in cui è dato atto che l’esercizio chiude con un utile di £ 1.561.422.746”.

Affermazioni queste che non sono state in alcun modo criticate dalla ricorrente la quale si è limitata a dolersi anche in questa sede in termini estremamente generici di una attività di spoliazione del proprio patrimonio per effetto della cessione delle proprie partecipazioni a tre società del gruppo Caltagirone.

Contestazioni queste che non solo non hanno trovato corpo nelle risultanze di causa,ma che sono state ritenute dal giudice del gravame inverosimili, come sottolineato a pag. 36 della sentenza impugnata, ove si evidenzia l’illogicità del comportamento addebitato ai soggetti facenti capo al gruppo Caltagirone sulla presunta cooperazione con gli ex amministratori e sindaci del precedente management per spogliare la società che detto gruppo stava per acquisire.

Va altresì rilevato, sempre nell’ottica di un riscontro della lamentata attività di spoglio , che la stessa ricorrente dà atto nel ricorso che in data 14.2.1994 la [OSCURATO:PERSONA] aveva versato la somma di £ 9.853.713.293 a copertura delle perdite dell’esercizio 1994 e che anche la società [OSCURATO:PERSONA] aveva versato alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di £ 9.296.047.368 ad estinzione di un precedente finanziamento (ricorso pag.14).

Le censure veicolate attraverso il motivo de quo pretendono di contestare la validità delle operazioni compiute dagli amministratori senza riprodurne quantomeno gli aspetti salienti di esse in palese violazione dell’art 366 c.p.c. e senza neppure confrontarsi con il contenuto del provvedimento impugnato, ribadendo le medesime doglianze introdotte nella fase di gravame e prescindendo del tutto dalleargomentazioni svolte dai giudici di secondo grado nel provvedimento impugnato.

In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare –con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez.

U., 28 ottobre 2020, n. 23745).

E', infatti, inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dalgiudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., 4 aprile 2017, n. 8758).

La Corte ha esaminato compiutamente ogni singola operazione, escludendo, per ciascuna di esse , che si fosse verificato il pregiudizio per la società odierna ricorrente, come da quest’ultima prospettato.

In particolare, per quel che attiene alla transazio ne , non ha ritenuto che fosse configurabile alcuna mancanza di causa per carenza di reciproche concessioni, sottolineando, con una valutazione di merito non sindacabile in questa sede, che la scelta di transigere alle condizioni convenute non costituiva un atto contrario ai doveri degli ex amministratori del loro ufficio, ma rientrasse in quell’ambito di discrezionalità che caratterizza la funzione dell’organo gestorio.

In proposito ha messo in luce come non fosse stata in alcun modo dimostrata la contestazione, sollevata dall’appellante , relativamente al prospettato utilizzo della somma acquisita con la transazione Sipra per un operazione non prevista dall’oggetto sociale ed in violazione dell’art 2358 c.c. in quanto diretta a finanziare tramite la società mutuataria il gruppo sociale di riferimento della stessa e cioè il gruppo Caltagirone.

A conclusioni sostanzialmente analoghe, poi, è pervenuta quanto al contratto di mutuo erogato alla società [OSCURATO:PERSONA], rilevandone l’assenza di un pregiudizio per la società appellante e valorizzando, da un lato, l’assenza di riscontro probatorio dell’indebito utilizzo della somma acquisita con la transazione Sipra per un’operazione non rientrante nell’oggetto sociale e in palese violazione dell’art 2358 c.c., e, dall’altro, la pacifica restituzione della somma capitale di £ 6 miliardi a fine esercizio 1995 e dell’importo rimanente entro il 19.7.96, maggiorato degli interessi convenzionali pattuiti nel [OSCURATO:PERSONA] via via vigente.

La Corte di appello ha poi escluso che, attraverso l’erogazione dei soldi concessi a mutuo alla società [OSCURATO:PERSONA], il gruppo Caltagirone abbia acquistato il capitale dell’[OSCURATO:PERSONA].

In questa prospettiva ha messo in luce che le azioni di quest’ultima erano state acquistate non solo da soggetti diversi dalla società [OSCURATO:PERSONA], e cioè da [OSCURATO:PERSONA] e d a [OSCURATO:PERSONA], come emergeva dai bonifici, ma anchecome questi erano temporalmente sfalsati rispetto al contratto di mutuo, in quanto impartiti il giorno prima dell’ordine di bonifico effettuato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA] per il trasferimento alla società [OSCURATO:PERSONA] della provvista riguardante il prestito, evidenziando che l’attrice non aveva dimostrato che il denaro del mutuo era stato trasferito o anticipato dalla società [OSCURATO:PERSONA] alle tre acquirenti per finanziare l’operazione in questione.

Con riguardo all’operazione che ha comportato l’esborso di £ 7.800.000.000 in favore della capogruppo [OSCURATO:PERSONA], a titolo di indennizzo forfettario per il subentro della stessa nel contratto di stampa con la società [OSCURATO:PERSONA], il giudi ce del gravame ha, in primo luogo , rilevato che non erano state indicate le violazioni di legge o statutarie di cui si sarebbero resi responsabili gli amministratori, edha evidenziato, alla luce dei dati patrimoniali riferibili a diversi contratti coinvolti nell’operazione,che la finalità di detta operazione era quella di sgravare la società [OSCURATO:PERSONA] dei rilevanti oneri finanziari pregressi e rendere la vendita del pacchetto azionario più interessante dal punto di vista patrimoniale e non solo editoriale per l’acquirente.

Vantaggiosità che non si poteva escludere per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse socio totalitario della società [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di soggetti giuridici distinti dotate entrambe di una propria autonomia.

A non diverse conclusioni la Corte di appello è giunta per l’altra operazione o ggetto di contestazione , quella della risoluzione anticipata del contratto di concessione pubblicitaria quinquennale del 7.9.1994 intercorsocon la società [OSCURATO:PERSONA].

Anche in questo caso, la decisione impugnata si è soffermata sugli aspetti convenienti dell’accordo riscontrati da dati obbiettivi che emergevano dai testi negoziali riportati nella sentenza per le parti maggiormente significative (cfr pag. 33 della pronuncia impugnata).

Quanto poi alla prospettata violazione dell’art 1394 c.c. in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, per avere escluso la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], non avendo ravvisato nella condotta di quest’ultimo un interesse incompatibile con quello della società rappresentata, va in primo luogo rilevata l’inammissibilità della censura per difetto di autosufficienza.

La ricorrente deduce l’invalidità dei contratti stipulati dal [OSCURATO:PERSONA] per conto della società [OSCURATO:PERSONA] in asserito conflitto di interesse senza trascrivere il contenuto, al fine di consentire alla Corte di verificare l'eventuale erronea applicazione della disciplina invocata in palese violazione dell’art 366, primo comma, n . 6 , c.p.c..

La formulazione del motivo di ricorso qui esaminato non è in linea con tali requisiti di ammissibilità.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile.

La ricorrente deduce che la Corte distrettuale non avrebbe considerato un fatto decisivo costituito dalla pretesa identità, quanto alle modalità di esecuzione tra l’operazione di cessione delle proprie partecipazioni risalente al 15.2.1995 e quella successiva del 19.7.1996, senza riportare le parti salienti degli accor di e neppure allegarli con ciò precludendo a questa Corte la verifica circa la fondatezza della censura.

Va comunque considerato che l'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c. , nell'attuale testo,riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. n. 22397 del 06/09/2019).

Inoltre, in attuazione del principio della libera valutazione delle proveex art. 116 c.p.c. , “Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga, in maniera concisa ma logicamente adeguata, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sianoincompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto” (Cass. n. 29730 del 29/12/2020;Cass. n. 3601 del 20/02/2006).

Nel caso di specie , la Corte di appello ha preso in esame proprio quei fatti di cui si denuncia l’omissione vale a dire la relazione [OSCURATO:PERSONA] (pag. 33 del la sentenza impugnata) e la sentenza penale nr 6152/2012 (pag.35 della sentenza impugnata) dando ad esse una valenza diversa da quella sostenuta dalla ricorrente escludendo che le quattro operazioni costituissero altrettanti momenti di un disegno unitario illecito volto a sottrarre liquidità alla società [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di remunerare ingiustificatamente la [OSCURATO:PERSONA] e con essa il suo azionista di controllo (Monti).

Il giudice del gravame, in particolare, ha dato rilievo a detta relazione richiamandola più volte per escludere che il mutuo della società l’Editrice romana in favore di [OSCURATO:PERSONA] avesse provocato un danno alla prima giacché, come risultava dalla relazione del perito della procura di Roma, la somma capitale era stata restituita maggiorata degli interessi convenzionali.

La Corte distrettuale a detta relazione fa riferimento evidenziando, con una motivazione che si colloca ben al di sopra del minimo costituzionale (Cass S.U. 2014 nr 8053), da un lato, che la stessa era stata redatta nell’ambito di un procedimento penale promosso a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falso in bilancio nel quale però non erano stati coinvolte alcune delle persone del presente giudizio e, dall’altro, che la fattispecie in esame riguardava ipotesi diverse da quelle considerate nella sentenza non definitiva nr 6152/2012 che considerava vicende temporalmente e giuridicamente distinte intervenute fra le società del [OSCURATO:PERSONA] e le nuove acquirenti facenti capo al gruppo Bonifaci.

In questo quadro le analogie fra le due situazioni che la ricorrente pretende di individuare si risolvono, esclusivamente, in una (peraltro generica) critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui l’[OSCURATO:PERSONA] intenderebbe opporre una diversa valutazione: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché Cass. n. 8758 del 2017 e Cass. n. 7119 del 2020).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della difesa per più parti concernente analoghe questioni.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19170/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliat a in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] C MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10/E, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10/E, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10/E, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 4840/2015 depositata il 28/08/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con distinti atti di citazione notificati fra il 1999 e il 2000, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già s.p.a., società editoriale del quotidiano “[OSCURATO:PERSONA]”, promuoveva avanti il Tribunale di Roma cinque diversi giudizi inerenti quattro operazioni societarie, connesse alla vendita della partecipazione sociale, avvenuta il 15.2.1995 da parte del socio unico [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., facente parte del gruppo editoriale [OSCURATO:PERSONA], alle società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., facenti capo al [OSCURATO:PERSONA],per il prezzo di £ 81 miliardi. Con sentenza nr 7992/2006, il Tribunale di Roma resp ingeva tutte le domande avanzate dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ritenendo l’assenza degli elementi costitutivi sia dell’azione di responsabilità contrattuale nei confronti di ex amministratori e sindaci dell’appellante e sia di quelli relativi all’azione di responsabilità extracontrattuale ,contestate in relazione a quattro diverse operazioni. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava la decisione del primo giudice avanti alla Corte di appello di Roma, chiedendone la riforma. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con difesa unitaria, nonché [OSCURATO:PERSONA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale erede dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultimi proponendo appello incidentale, il primo in ordine alla domanda avanzata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., la seconda con riguardo al capo di pronuncia che aveva disposto la compensazione delle spese di lite. Con sentenza nr 4840/2015 la Corte di appello di Roma respingeva l’appello principale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed accoglieva l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, nonché al pagamento delle spese del grado in favore delle altre parti costituite. Il giudice del gravame, per gli aspetti che qui interessano, rilevava –fatte le dovute premesse sui presupposti che giustificano l’azione di responsabilità ex art 2392 c.c. – con riferimento all’operazione riguardante la c.d. transazione Sipra che la mancata partecipazione in giudizio della società non si era tradotta in una violazione del contraddittorio che aveva comportato la nullità della sentenza impugnata. Osservava che la domanda proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. metteva in discussione non la validità dell’accordo sottoscritto da detta società, ma unicamente la sua convenienza , quale profilo sintomatico della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei suoi ex amministratori e sindaci,tanto è vero che rispetto a tale contratto non era stata avanzata domanda di annullamento o di nullità. La Corte distrettuale, analizzato il contenuto della transazione, escludeva che il contratto fosse affetto da un vizio genetico di nullità per mancanza di causa, ritenendo che la scelta di transigere rientrasse in quello spazio discrezionale che caratterizza la funzione dell’organo gestorio della società, la cui opportunità esula dal sindacato giurisdizionale, e che la pronuncia impugnata per quest’aspetto andasse confermata, non potendo accedere alla tesi atomistica, proposta dall’appellante , che quantificava la perdita nella somma dei minimi garantiti per gli anni ‘ 95 - ‘ 99 , senza contestare la motivazione resa sul punto dal Tribunale. Con riguardo al mutuo erogato alla società [OSCURATO:PERSONA], osservava che il preteso utilizzo delle somme acquisite con la transazione non già per necessità imprenditoriali, ma per effettuare un’operazione non prevista dall’oggetto sociale in violazione dell’art. 2358 c.c. e diretta a finanziare, per il tramite della società mutuataria il gruppo sociale di riferimento, cioè il gruppo Caltagirone, non era stato dimostrato, così come il prospettato danno. Relativamente all’operazione, che aveva comportato l’esborso di £ 7.800.000.000 in favore della capogruppo P.E, a titolo di indennizzo forfettario e risarcitorio per il subentro della stessa nel contratto di stampa con la società [OSCURATO:PERSONA], sottolineava che, a prescindere dalla mancata indicazione della norma di legge o statutaria asseritamente violata, era stata documentata dalla difesa [OSCURATO:PERSONA] la necessità di detta operazione finalizzata a liberare l’[OSCURATO:PERSONA] da un contratto particolarmente oneroso stipulato con [OSCURATO:PERSONA], cui al termine dell’anno 1994 l’Editrice aveva chiesto di subentrare nel contratto di locazione finanziario stipulato nel 1992 con la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per l’acquisto di una nuova rotativa con lo scopo di dar vita al progetto di rilascio del quotidiano con la predisposizione di un nuovo formato. Il giudice del gravame evidenziava che i dati contabili acquisiti in causa riferibili a diversi contratti coinvolti nell’operazione, ricavabili dalla documentazione prodotta, non era stati contestati , sicché non poteva condividersi l’assunto che l’operazione fosse stata preordinata a sottrarle la liquidità corrispondente alla somma rilasciata in favore di P.E. e ad impoverirla ingiustificatamente nel momento della cessione, essendo la stessa diretta a sgravare da parte del socio totalitario [OSCURATO:PERSONA] dei rilevanti oneri finanziari pregressi e a rendere la vendita del pacchetto azionario più interessante dal punto di vista patrimoniale, e non solo editoriale, per l’acquirente e , quindi , non pregiudizievole per la società Editrice. Da ultimo, con riferimento all’operazione di ri soluzione anticipata del contratto di concessione pubblicitaria quinquennale del 7.9.1994, la Corte distrettuale condivideva l’assunto di parte appellata, suffragato da dati obbiettivi desumibili dall’esame dei testi negoziali,secondo cui la ragione giust ificativa era da ricercare nella valutazione di favorire la vendita della società editrice, liberandola da gravosi oneri contrattuali. La Corte distrettuale riteneva che non fosse stato provato che i quattro atti avessero rappresentato altrettanti momenti di un disegno unitario illecito, osservando che si trattava di operazioni appostate nei bilanci di tutti i soggetti sociali interessati e che, come condivisibilmente sostenuto dal Tribunale, detti atti erano riferibili ad un progetto gestionale finalizzato a liberare la società messa in vendita dai rilevanti oneri correlati ai contratti di raccolta pubblicitaria e di stampa, compreso il leasing per l’acquisto della nuova rotativa, stipulato in previsione del rilancio editoriale del giornale. Avverso tale sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi , cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] difesi unitariamente, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e Speed-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].. La società ricorrente, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Speed, e Vullo hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza camerale. [OSCURATO:PERSONA], pur non avendo svolto difese nella presente sede ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del principio del contraddittoriodi cui all’art. 101 c.p.c. , in relazione all’art.360, primo comma , nr 3 c.p.c. , per avere la Corte di appello deciso in merito alla validità della transazione con la Sipra, senza considerare che la domanda era stata proposta anche nei riguardi di quest’ultima, non chiamata in causa , e che nel giudizio si fosse discusso in merito alla validità o no di tale operazione. Rileva, in particolare, la ricorrente di aver introdotto, fra i motivi di appello, anche la questione d ella nullità di detta transazione, sia sotto il profilo della mancanza di causa per difetto delle reciproche concessioni, sia sotto il profilo dell’illiceità della causa o del motivo illecito comune, ai sensi degli artt. 1343 e 1345 c.c.. Si contesta,inoltre, che la Corte di appello non avrebbe potuto decidere sulla validità del contratto senza la partecipazione di tutte le parti originarie del contratto in questione. Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione,ai sensi dell’art . 360 , primo comma , nr 3 c.p.c. , de gli artt.2392 e 2393 c.c. e all’art. 1394 c.c.. Si lamenta in particolare che la Corte di appello, pur avendo ricostruito correttamente i presupposti dell’azione di responsabilità degli amministratori, li avrebbe valutati in modo erroneo, basandosi su considerazioni ex post dei loro comp ortamenti , che muovevano dall’accertamento non già dell’inadempimento dei doveri imposti all’organo amministrativo, ma dai danni subiti dalla società. Si sostiene che, se il giudice del gravame si fosse posto nella giusta prospettiva, non avrebbe potuto fa re a meno di rilevare che le operazioni in questione, nel momento in cui si ponevano in essere, avrebbero costituito altrettante violazioni dei doveri dell’organo gestorio. Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, della violazione degli artt. 2358, 1418, 1362 e ss., 1343, 1345, 1346, 1394, 1395 c.c., oltre che dei principi in materia di collegamento negoziale, in relazione all’art . 360, primo comma , nr 3 , c.p.c. , per avere la Corte di appello omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla pretesa identità, quanto alle modalità di esecuzione, tra l’operazione di cessione delle partecipazioni de L’[OSCURATO:PERSONA] intervenuta tra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quella successiva del 19.7.1996, identità che sarebbe stata sottolineata dalla relazione resa nel 1998 dal dott. [OSCURATO:PERSONA], perito della Procura di Roma nel procedimento penale nr 11956/1998, e che avrebbe dovuto portare alla declaratoria di nullità della vendita del 1995, alla luce della pronuncia resa dalla Corte di appello di Roma con sentenza nr 6152/2012, acquisita agli atti, con cui era stata dichiarata la nullità del contratto per violazione dell’art. 2338 c.c. dell’operazione dell’anno 1996, avvenuta con modalità e tempistiche analoghe a quelle dell’anno precedente. Si sostiene che tale omesso esame avrebbe altresì provocato la violazione, da parte del giudice del merito , dell’art . 2358 c.c. in tema di acquisto di azione proprie, nonché di una serie di norme indicate in rubrica in tema di nullità dei contratti, anche per illiceità della causa e del motivo comune determinante. Si critica, inoltre, il passaggio motivazionale relativo al tema del collegamento negoziale fra i quattro contratti, lamentando che il giudice del merito avrebbe errato nell’escludere l’unitario fine illecito che caratterizzava le quattro operazioni, non valorizzando il contesto in cui le stesse furono conclusi e l’assetto di interessi che con esse si intendeva regolamentare. Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità della memoria depositata dall'intimato, ampiamente oltre i termini di cui all'art.370 c.p.c.e non notificata alla ricorrente, discendendone anche la inidoneità a costituire controricorso seppur tardivamente depositato. Ed invero, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di cassazione è inammissibile una “memoria di costituzione”, depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 370 c.p.c.e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l’atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall’art. 378 c.p.c.(Cass. Sez. U. 10 aprile 2 019, n. 10019 ; Cass. 26 luglio 2019,n. 20322; Cass. 20 ottobre 2017, n. 24835 ). Il primo motivo è infondato. La Corte di appello, analizzando il contenuto della domanda proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, ha ritenuto che non fosse stata posta in discussione la validità del contratto rispetto alla controparte contrattuale e cioè la Sipra (pag. 25 della sentenza impugnata), ma unicamente la mancata convenienza dell’accordo transattivo “quale profilo sintomatico della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei suoi ex amministratori e sindaci tanto è vero che rispetto ad essi non è stata proposta domanda dideclaratoria di nullità o annullamento” , diversamente da quello che era avvenuto per le altre operazioni intercorse tra le parti evocate in giudizio (il contratto di cessione del contratto di stampa tra la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quello fra L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]. di risoluzione anticipata del contratto di concessione pubblicitaria e quello di mutuo intercorso fra l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). Correttamente il giudice del merito ha rilevato che non si poneva al riguardo un’esigenza di integrazione del contraddittorio, non essendo stato richiesto un accertamento destinato a produrre autonomamente efficacia di giudicato in ordine alla produttività di effetti del contratto di transazione. La verifica in merito alla validità ed efficacia dell’operazione in esame è avvenuta in maniera esclusivamente strumentale e prodromica rispetto alla decisione della domanda (mancata convenienza dell’accordo ai fini dell’azione di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale promossa nei riguardi degli amministratori e sindaci) il che esclude che al giudizio dovesse partecipare anche la [OSCURATO:SOCIETA]. Vi è infatti litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti, così che non ricorre litisconsorzio necessario allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo, il quale, peraltro, non subisce alcun pregiudizio, stante l'inidoneità dell'accertamentoincidentale a costituire giudicato nei suo i confronti, ma restano limitati alle parti in causa (Cass. 21 gennaio 1992 n. 675; id., n.5439 del 2006 ) Del tutto inconferente appare il richiamo ai principi espressi da questa Corte a S.U. nella decisione n. 26242 del 2014 in tema di rapporti fra i poteri officiosi del giudice relativamente alla pronuncia di nullità dei contratti e le azioni di impugnativa negoziale. Nel caso in esame la nullità dell’operazione, come correttamente rilevato dal giudice del merito, è invocata al limitato fine di mettere in risalto la pretesa violazione dei doveri gestori degli ex amministratori e sindaci senza chiedere accertamenti sulla validità del contratto con efficacia di giudicato nei confronti della Sipra. Nullità dell’operazione che la Corte distrettuale ha peraltro esclusa sotto tutti i profili che erano stati dedotti. Il secondo motivo è inammissibile. La ricorrente critica la decisione per non aver fatto buon governo delle norme in tema di responsabilità degli amministratori (artt. 2392 e 2393 c.c.) e di conflitto di interessi del rappresentante (art.1394 c.c.). L’accertamento giudiziale sarebbe stato circoscritto alla verifica ex post dell’inesistenza di un pregiudizio per la società correlato alle operazioni in esame, senza valutare il comportamento degli amministratori e dei sindaci alla stregua dei doveri posti a loro carico. La censura, nei termini in cui è stata formulata , sembra dimenticare che la natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso la società comporta che quest'ultima h a l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi. Il pregiudizio rappresenta quindi un elemento costitutivo dell’azione. Va poi ricordato che “all'amministratore di unasocietà non può essere imputato a titolo diresponsabilità ex art. 2392 c.c. , di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico” (atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte diresponsabilità contrattuale nei confronti dellasocietà), e che, sulla base di quella stessa elaborazione, si è precisato che “il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione (o le modalità e circostanze di tali scelte)”, “anche se presentino profili di rilevante alea economica”. In nessun caso, quindi, il giudice potrà sindacare il merito delle scelte imprenditoriali a meno che, se valutate ex ante , risultino manifestamente avventate ed imprudenti (cfr.Cass. n. 17441 del 2016;Cass. n. 2975 del 2020 ). In assenza di un pregiudizio non vi può essere una condanna risarcitoria nei confronti degli amministratori convenuti. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, mettendo in luce che “per ognuna delle quattro operazioni l’attrice ha genericamente fatto riferimento alla circostanza di non aver potuto utilizzare le somme relative per l’esercizio della sua attività imprenditoriale, ma non ha dedotto e tantomeno documentato quale sia stata l’attività impedita o che abbia necessitato per mancanza della corrispondente liquidità il ricorso al credito bancario o ad altre forme di finanziamento o ancora impossibilità o anche solo difficoltà, a causa della mancanza di risorse, per il pagamento degli stipendi o dei corrispettivi comunque dovuti ai dipendenti, ai giornalisti, ai fornitori, la paralisi parziale o totale dell’attività editoriale, fatti del resto smentiti dal bilancio dell’esercizio 1995 e dalla relazione integrativa in cui sono specificamente indicate le quattro operazioni e in cui è dato atto che l’esercizio chiude con un utile di £ 1.561.422.746”. Affermazioni queste che non sono state in alcun modo criticate dalla ricorrente la quale si è limitata a dolersi anche in questa sede in termini estremamente generici di una attività di spoliazione del proprio patrimonio per effetto della cessione delle proprie partecipazioni a tre società del gruppo Caltagirone. Contestazioni queste che non solo non hanno trovato corpo nelle risultanze di causa,ma che sono state ritenute dal giudice del gravame inverosimili, come sottolineato a pag. 36 della sentenza impugnata, ove si evidenzia l’illogicità del comportamento addebitato ai soggetti facenti capo al gruppo Caltagirone sulla presunta cooperazione con gli ex amministratori e sindaci del precedente management per spogliare la società che detto gruppo stava per acquisire. Va altresì rilevato, sempre nell’ottica di un riscontro della lamentata attività di spoglio , che la stessa ricorrente dà atto nel ricorso che in data 14.2.1994 la [OSCURATO:PERSONA] aveva versato la somma di £ 9.853.713.293 a copertura delle perdite dell’esercizio 1994 e che anche la società [OSCURATO:PERSONA] aveva versato alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di £ 9.296.047.368 ad estinzione di un precedente finanziamento (ricorso pag.14). Le censure veicolate attraverso il motivo de quo pretendono di contestare la validità delle operazioni compiute dagli amministratori senza riprodurne quantomeno gli aspetti salienti di esse in palese violazione dell’art 366 c.p.c. e senza neppure confrontarsi con il contenuto del provvedimento impugnato, ribadendo le medesime doglianze introdotte nella fase di gravame e prescindendo del tutto dalleargomentazioni svolte dai giudici di secondo grado nel provvedimento impugnato. In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare –con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745). E', infatti, inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dalgiudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., 4 aprile 2017, n. 8758). La Corte ha esaminato compiutamente ogni singola operazione, escludendo, per ciascuna di esse , che si fosse verificato il pregiudizio per la società odierna ricorrente, come da quest’ultima prospettato. In particolare, per quel che attiene alla transazio ne , non ha ritenuto che fosse configurabile alcuna mancanza di causa per carenza di reciproche concessioni, sottolineando, con una valutazione di merito non sindacabile in questa sede, che la scelta di transigere alle condizioni convenute non costituiva un atto contrario ai doveri degli ex amministratori del loro ufficio, ma rientrasse in quell’ambito di discrezionalità che caratterizza la funzione dell’organo gestorio. In proposito ha messo in luce come non fosse stata in alcun modo dimostrata la contestazione, sollevata dall’appellante , relativamente al prospettato utilizzo della somma acquisita con la transazione Sipra per un operazione non prevista dall’oggetto sociale ed in violazione dell’art 2358 c.c. in quanto diretta a finanziare tramite la società mutuataria il gruppo sociale di riferimento della stessa e cioè il gruppo Caltagirone. A conclusioni sostanzialmente analoghe, poi, è pervenuta quanto al contratto di mutuo erogato alla società [OSCURATO:PERSONA], rilevandone l’assenza di un pregiudizio per la società appellante e valorizzando, da un lato, l’assenza di riscontro probatorio dell’indebito utilizzo della somma acquisita con la transazione Sipra per un’operazione non rientrante nell’oggetto sociale e in palese violazione dell’art 2358 c.c., e, dall’altro, la pacifica restituzione della somma capitale di £ 6 miliardi a fine esercizio 1995 e dell’importo rimanente entro il 19.7.96, maggiorato degli interessi convenzionali pattuiti nel [OSCURATO:PERSONA] via via vigente. La Corte di appello ha poi escluso che, attraverso l’erogazione dei soldi concessi a mutuo alla società [OSCURATO:PERSONA], il gruppo Caltagirone abbia acquistato il capitale dell’[OSCURATO:PERSONA]. In questa prospettiva ha messo in luce che le azioni di quest’ultima erano state acquistate non solo da soggetti diversi dalla società [OSCURATO:PERSONA], e cioè da [OSCURATO:PERSONA] e d a [OSCURATO:PERSONA], come emergeva dai bonifici, ma anchecome questi erano temporalmente sfalsati rispetto al contratto di mutuo, in quanto impartiti il giorno prima dell’ordine di bonifico effettuato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA] per il trasferimento alla società [OSCURATO:PERSONA] della provvista riguardante il prestito, evidenziando che l’attrice non aveva dimostrato che il denaro del mutuo era stato trasferito o anticipato dalla società [OSCURATO:PERSONA] alle tre acquirenti per finanziare l’operazione in questione. Con riguardo all’operazione che ha comportato l’esborso di £ 7.800.000.000 in favore della capogruppo [OSCURATO:PERSONA], a titolo di indennizzo forfettario per il subentro della stessa nel contratto di stampa con la società [OSCURATO:PERSONA], il giudi ce del gravame ha, in primo luogo , rilevato che non erano state indicate le violazioni di legge o statutarie di cui si sarebbero resi responsabili gli amministratori, edha evidenziato, alla luce dei dati patrimoniali riferibili a diversi contratti coinvolti nell’operazione,che la finalità di detta operazione era quella di sgravare la società [OSCURATO:PERSONA] dei rilevanti oneri finanziari pregressi e rendere la vendita del pacchetto azionario più interessante dal punto di vista patrimoniale e non solo editoriale per l’acquirente. Vantaggiosità che non si poteva escludere per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse socio totalitario della società [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di soggetti giuridici distinti dotate entrambe di una propria autonomia. A non diverse conclusioni la Corte di appello è giunta per l’altra operazione o ggetto di contestazione , quella della risoluzione anticipata del contratto di concessione pubblicitaria quinquennale del 7.9.1994 intercorsocon la società [OSCURATO:PERSONA]. Anche in questo caso, la decisione impugnata si è soffermata sugli aspetti convenienti dell’accordo riscontrati da dati obbiettivi che emergevano dai testi negoziali riportati nella sentenza per le parti maggiormente significative (cfr pag. 33 della pronuncia impugnata). Quanto poi alla prospettata violazione dell’art 1394 c.c. in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, per avere escluso la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], non avendo ravvisato nella condotta di quest’ultimo un interesse incompatibile con quello della società rappresentata, va in primo luogo rilevata l’inammissibilità della censura per difetto di autosufficienza. La ricorrente deduce l’invalidità dei contratti stipulati dal [OSCURATO:PERSONA] per conto della società [OSCURATO:PERSONA] in asserito conflitto di interesse senza trascrivere il contenuto, al fine di consentire alla Corte di verificare l'eventuale erronea applicazione della disciplina invocata in palese violazione dell’art 366, primo comma, n . 6 , c.p.c.. La formulazione del motivo di ricorso qui esaminato non è in linea con tali requisiti di ammissibilità. Il terzo motivo è parimenti inammissibile. La ricorrente deduce che la Corte distrettuale non avrebbe considerato un fatto decisivo costituito dalla pretesa identità, quanto alle modalità di esecuzione tra l’operazione di cessione delle proprie partecipazioni risalente al 15.2.1995 e quella successiva del 19.7.1996, senza riportare le parti salienti degli accor di e neppure allegarli con ciò precludendo a questa Corte la verifica circa la fondatezza della censura. Va comunque considerato che l'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c. , nell'attuale testo,riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. n. 22397 del 06/09/2019). Inoltre, in attuazione del principio della libera valutazione delle proveex art. 116 c.p.c. , “Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga, in maniera concisa ma logicamente adeguata, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sianoincompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto” (Cass. n. 29730 del 29/12/2020;Cass. n. 3601 del 20/02/2006). Nel caso di specie , la Corte di appello ha preso in esame proprio quei fatti di cui si denuncia l’omissione vale a dire la relazione [OSCURATO:PERSONA] (pag. 33 del la sentenza impugnata) e la sentenza penale nr 6152/2012 (pag.35 della sentenza impugnata) dando ad esse una valenza diversa da quella sostenuta dalla ricorrente escludendo che le quattro operazioni costituissero altrettanti momenti di un disegno unitario illecito volto a sottrarre liquidità alla società [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di remunerare ingiustificatamente la [OSCURATO:PERSONA] e con essa il suo azionista di controllo (Monti). Il giudice del gravame, in particolare, ha dato rilievo a detta relazione richiamandola più volte per escludere che il mutuo della società l’Editrice romana in favore di [OSCURATO:PERSONA] avesse provocato un danno alla prima giacché, come risultava dalla relazione del perito della procura di Roma, la somma capitale era stata restituita maggiorata degli interessi convenzionali. La Corte distrettuale a detta relazione fa riferimento evidenziando, con una motivazione che si colloca ben al di sopra del minimo costituzionale (Cass S.U. 2014 nr 8053), da un lato, che la stessa era stata redatta nell’ambito di un procedimento penale promosso a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falso in bilancio nel quale però non erano stati coinvolte alcune delle persone del presente giudizio e, dall’altro, che la fattispecie in esame riguardava ipotesi diverse da quelle considerate nella sentenza non definitiva nr 6152/2012 che considerava vicende temporalmente e giuridicamente distinte intervenute fra le società del [OSCURATO:PERSONA] e le nuove acquirenti facenti capo al gruppo Bonifaci. In questo quadro le analogie fra le due situazioni che la ricorrente pretende di individuare si risolvono, esclusivamente, in una (peraltro generica) critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui l’[OSCURATO:PERSONA] intenderebbe opporre una diversa valutazione: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché Cass. n. 8758 del 2017 e Cass. n. 7119 del 2020). Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della difesa per più parti concernente analoghe questioni. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ri
Sentenza Cassazione n. 04849/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris