CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15816/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Tullio d'Amora, elettivamente domiciliata in Roma,corso [OSCURATO:PERSONA] II n.18 ([OSCURATO:PERSONA]) -domicilio digitalealla PEC: [OSCURATO:EMAIL].it--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] edall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via delle FornaciNumero registro generale 15393/2019Numero sezionale 1675/2025Numero di raccolta generale 15816/2026Data pubblicazione 22/05/2026n.38, sono elettivamente domiciliati -domicilio digitale alle PEC:[OSCURATO:EMAIL] efabioalberici@ordineavvocatiroma.org--controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimata-con l’intervento diROMEA Rifornimenti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, società incorporante [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatie difesi dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso ilcui studio in Roma, via delle Fornaci n.38, sono elettivamente domiciliati -domicilio digitale alle PEC: [OSCURATO:EMAIL] efabioalberici@ordineavvocatiroma.org--intervenuta-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 479/2019depositata il 04/03/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2025dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStefano Pepe, che ha concluso per rigetto del ricorso.Uditi l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega dei difensori della ricorrente, e l'Avv.[OSCURATO:PERSONA] per delega dei difensori dei controricorrenti edell’intervenuta.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA].r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avevano convenuto ingiudizio avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. premettendo che le partiNumero registro generale 15393/2019Numero sezionale 1675/2025Numero di raccolta generale 15816/2026Data pubblicazione 22/05/2026erano contitolari in [OSCURATO:PERSONA], località Osmannoro, di una stradaprivata -si trattava di una strada di lottizzazione, indicata nell’atto dicitazione per il primo grado come gravata da uso pubblico- per l’accessoalle rispettive proprietà con destinazione industriale, formata con reciprociconferimenti di porzioni di terreno e necessitante di urgenti lavori dimanutenzione straordinaria; gli attori avevano chiesto che fosseroidentificati i criteri di ripartizione delle spese di manutenzione, ordinaria estraordinaria, tra le parti.[OSCURATO:SOCIETA]. si era costituita chiedendo che sulla sua quota di proprietà,conferita nella strada, fosse dichiarata sussistere una servitù di passaggio,da ridurre nei giusti limiti con recupero, da parte della stessa convenuta,di parte della sua proprietà esclusiva per tutto il fronte degli immobili dicui era titolare; in alternativa aveva chiesto che fosse accertata lacomproprietà per quote diverse sulla strada, con conseguentescioglimento della comunione ex art.1111 c.c.Esperita una consulenza tecnica d’ufficio volta, tra l’altro, a verificarese vi fosse sulla strada un uso pubblico, il Tribunale di Firenze avevaaccolto la domanda delle attrici, qualificando la strada (cieca e utilizzatadalle proprietà frontistanti sui lati destro e sinistro) come oggetto dicomunione incidentale ex collatione privatorum agrorum tra i proprietariche avevano conferito le porzioni di terreno, necessarie a costituirne ilsedime, e come gravata da servitù di passaggio a favore delle proprietà sudi essa affacciantesi ma non conferitarie ([OSCURATO:PERSONA] eStradali [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria delcontratto di leasing stipulato quale utilizzatrice da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.,era stata esclusa dalla comunione sulla strada perché mera utilizzatricedel bene di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); erano state invece respintetutte le eccezioni e domande riconvenzionali di [OSCURATO:SOCIETA]La Corte d’Appello di Firenze era stata adita da [OSCURATO:SOCIETA]. che avevaprospettato, tra l’altro, come quinto motivo di censura, la carenza diNumero registro generale 15393/2019Numero sezionale 1675/2025Numero di raccolta generale 15816/2026Data pubblicazione 22/05/2026contraddittorio perché, trattandosi di strada da qualificare come pubblica oad uso pubblico, avrebbe dovuto partecipare al giudizio anche l’Entetitolare dell’uso, e l’inammissibilità delle dichiarazioni di servitù dipassaggio a favore di alcune delle società attrici, risultate non proprietarie,sul presupposto che la relativa domanda fosse nuova: la societàappellante aveva inoltre insistito nella richiesta di divisione della strada oquantomeno in una diversa distribuzione delle spese in relazione all’usoreale.La Corte d’Appello di Firenze aveva respinto l’appello in base alleseguenti considerazioni:-la strada, come rilevato dal Tribunale di Firenze è privata; lademanialità della strada è esclusa dal fatto che essa è formata da porzionidi proprietà privata e che manca la prova di una sua ipoteticaoccupazione, con apertura al pubblico transito, da parte della PubblicaAmministrazione; nemmeno è ipotizzabile che essa sia gravata da usopubblico (del resto escluso in sede di costituzione nel giudizio di primogrado dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA].), difettandone uno degli elementi fondanti ecioè il suo utilizzo da parte di una generalità di cittadini (la strada èaccessibile solo da una parte e va a servire esclusivamente i fondi deiricorrenti); l’asservimento all’uso pubblico non farebbe peraltro veniremeno la natura privata della strada e neppure l’obbligo dei comproprietaridi curarne la manutenzione e la mancanza di un consorzio obbligatorioper la sua gestione, come previsto dall’art.14 l. n.126/1958 confermal’assenza di uso pubblico e l’operatività del principio secondo cui lamanutenzione della strada vicinale deve far carico ai soggetti che lautilizzano;-non c’è ultrapetizione quanto al riconoscimento del diritto di servitù dipassaggio a favore dei proprietari frontisti, non conferitari di terrenocostituente il sedime della strada ma suoi utilizzatori; anche se questi sierano prospettati come proprietari, l’accertamento del diritto di servitù inNumero registro generale 15393/2019Numero sezionale 1675/2025Numero di raccolta generale 15816/2026Data pubblicazione 22/05/2026capo ad essi era stato comunque introdotto in via riconvenzionale da Mesas.r.l.;-[OSCURATO:PERSONA] è comproprietaria per mq 205 del sedime stradale,avendolo acquistato dalla precedente proprietaria [OSCURATO:SOCIETA].;-la richiesta di scioglimento della comproprietà sulla strada deveessere disattesa; con i conferimenti di terreno è nato un nuovo bene incomproprietà pro quota e lo scioglimento della comunione non renderebbepiù fruibile la strada da parte dei comunisti in conformità dell’uso che neveniva fatto, ex art.1112 c.c.; non ne è possibile nemmeno la divisioneparziale, perché l’intero sedime è risultato essere destinato al transito,secondo una pratica funzionale alla destinazione industriale dell’area;-il preteso uso anomalo della strada, la richiesta di imputare i costi diripristino della strada tenendo conto di chi aveva provocato il dissesto el’aveva utilizzata in modo anomalo e le correlate pretese risarcitorie, sonoestranei all’oggetto del giudizio, come delineato nei termini dellepreclusioni assertive nell’ambito del giudizio di primo grado;-il motivo riferito all’inconferenza dei criteri di ripartizione delle spese,essendo stato formulato come consequenziale rispetto all’erroneità dellasentenza impugnata, rimane assorbito dal rigetto di tutti gli altri motiviproposti che ne erano il presupposto.Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., articolandolo su diecimotivi.E’ stato depositato un unico controricorso formato nell’interesse diImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], originari attori.[OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], s.p.a. è rimasta intimata.Dopo il deposito del controricorso è intervenuta in giudizio, ex art.110c.p.c., ROMEA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., che ha incorporato,a seguito di fusione per incorporazione, [OSCURATO:SOCIETA]., aderendo integralmenteNumero registro generale 15393/2019Numero sezionale 1675/2025Numero di raccolta generale 15816/2026Data pubblicazione 22/05/2026alle difese già svolte dalla dante causa nel controricorso -l’intervenuta èrappresentata dagli stessi difensori che assistono i controricorrenti-.Sia la parte ricorrente che la parte controricorrente hanno depositatomemorie illustrative, ex art.378 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivamenteconclusioni scritte, instando per il rigetto del ricorso.Alla pubblica udienza del 5.6.2025 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,[OSCURATO:PERSONA], presente e i difensori delle parti, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] insost. dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amora per la ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] insost. degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i controricorrenti e perl’intervenuta, hanno illustrato le rispettive conclusioni e difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la Violazionee/o falsa applicazione art.115, 116, 132 e 196 c.p.c. violazione art.24 e111 Cost. [ex art.360, comma 1, n.3 c.p.c.] Si contesta che, a fronte dell’accertamento peritale, che si assumeerrato e inattendibile, del primo grado la Corte di merito non abbiadisposto una rinnovazione o un supplemento di consulenza tecnicad’ufficio, in ordine ad un presupposto preliminare e necessario per ladeclaratoria di comunione incidentale tra le parti in causa. La Corte nonavrebbe tenuto conto del fatto che il Tecnico d’Ufficio aveva evidenziatodegli elementi che potevano far ritenere la strada di proprietà pubblica,quali la numerazione civica, la cartellonistica, l’esistenza di passi carrabili,l’indicazione della strada nel piano strutturale del Comune di Sestostrada sarebbe stata esclusa solo per le dichiarazioni informali dellaresponsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], che avevaaffermato la natura totalmente privata della via. [OSCURATO:PERSONA]Ufficio avrebbe dovuto svolgere approfondite verifiche sul tema, dellequali invece non ci sarebbe traccia nella relazione peritale. Sulla richiestaNumero registro generale 15393/2019Numero sezionale 1675/2025Numero di raccolta generale 15816/2026Data pubblicazione 22/05/2026di rinnovazione, secondo la ricorrente più che giustificata, della consulenzatecnica d’ufficio la Corte di merito avrebbe omesso qualsiasiconsiderazione.Il motivo è infondato.Secondo l’orientamento interpretativo di legittimità consolidato, ai finidella definizione di strada, è rilevante non tanto la titolarità pubblica oprivata del sedime ma la destinazione di quella determinata superficie aduso pubblico -cfr., tra le altre, Cass. n.17350/2008-: è infatti l’usopubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva,la soggezione delle aree alle norme del codice della strada -secondo ilquale anche le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali,nonostante la strada vicinale sia per definizione (articolo 3, comma primo,n. 52, del codice della strada) di proprietà privata anche in caso didestinazione ad uso pubblico -così, ancora, la sentenza citata: cfr. anche,tra le altre, Cass. n.14367/2018; Cass. n.3215/2024-.In fatto, la sentenza della Corte d’Appello ha accertato, come giàevidenziato nella consulenza tecnica d’ufficio e ritenuto dal Giudice diprimo grado, che la strada di cui si discute è stata formata con porzioni disuolo di proprietà privata conferite da alcune delle parti in causa, percomunione incidentale ex collatione privatorum agrorum. Del resto laformazione della strada attraverso i conferimenti di terreno dei proprietarifrontisti era stata affermata già in atto di citazione –oltre ad esseredocumentata e poi riscontrata in sede di consulenza tecnica d’ufficio- e, findalla comparsa di costituzione e risposta, [OSCURATO:SOCIETA]. non ha maicontestato detta circostanza che, anzi, fonda le difese, le eccezioni e ledomande della società come articolate nei giudizi di merito e riproposte inquesta sede attraverso i successivi motivi di ricorso: ciò con laprecisazione che la circostanza di fatto che è stata valorizzata dai Giudicidi merito ex art.115 c.p.c. è il riconoscimento della formazione del sedimestradale di cui si discute con porzioni di terreno già di proprietà delle partiNumero registro generale 15393/2019Numero sezionale 1675/2025Numero di raccolta generale 15816/2026Data pubblicazione 22/05/2026in causa -affermato, si ripete, dagli attori controricorrenti e riconosciuto insede di comparsa di costituzione e risposta da [OSCURATO:SOCIETA].-, non l’effettivadestinazione della strada che, comportando un’attività valutativa, nonrientra nell’ambito di operatività della norma richiamata ed è stataeffettuata infine dalla Corte d’Appello attraverso la valutazione deglielementi istruttori ritenuti significativi al riguardo.La circostanza che la strada di cui si discute potesse essere statarealizzata su terreno demaniale non è mai stata nemmeno allegata entro ilmaturare delle preclusioni istruttorie: la Corte di merito ha puresottolineato l’assenza di elementi -nemmeno mai allegati- per affermareche l’Amministrazione pubblica avesse posto in essere attività utili atrasformare coattivamente l’assetto proprietario dell’area occupandola,trasformandola e aprendola al transito.Considerando che la strada risultante dal conferimento di porzioni diterreno da parte dei proprietari latistanti (ex collatione privatorumagrorum) è una strada privata -cfr., in proposito, Cass. n.1058/1967;Cass. n.11433/1993; Cass. n.2751/2005; Cass. n.12786/2007; Cass.n.25364/2014; Cass. n.2388/2023; Cass. n.19746/2024-, ma può esseresuscettibile di uso pubblico, la Corte di merito -come prima aveva fatto ilTribunale di Firenze- ha tenuto conto dei rilievi contenuti nella consulenzatecnica d’ufficio in ordine ad una possibile destinazione pubblica dellastrada. Entrambi i Giudici di merito hanno ritenuto non significativi glielementi di fatto evidenziati dal Tecnico d’ufficio all’esito dellavalorizzazione di altre circostanze -specificamente indicate nella sentenzad’appello- quali, oltre alla formazione, appunto, del sedime stradalefrontisti, il difetto di utilizzo della strada da parte di una generalità dicittadini (la pluralità indistinta di cittadini transitanti non può certocoincidere con la pluralità di soggetti che frequenta le società frontiste inrelazione alle specifiche attività industriali dalle stesse esercitate che,Numero registro generale 15393/2019Numero sezionale 1675/2025Numero di raccolta generale 15816/2026Data pubblicazione 22/05/2026appunto, non sono “qualunque cittadino” ma solo soggetti in relazione conl’attività svolta dalle società frontiste), trattandosi di strada senza sboccodestinata a servire esclusivamente i fondi che la fronteggiano, e lamancanza dell’attribuzione della gestione e manutenzione della stradavicinale ad un consorzio, che sarebbe stato obbligatorio, in base all’art.14l. n.126/1958, per l’ipotesi di uso pubblico sulla stessa -ciò pur con laprecisazione che l’uso pubblico non avrebbe esentato i comproprietarifrontisti dalla partecipazione alle spese di manutenzione, e che essiavrebbero avuto comunque interesse ad ottenere in caso di disaccordo ladefinizione dei relativi criteri attributivi, comunque necessari perl’imputazione delle spese a loro rispettivo carico anche in ipotesi dipartecipazione alle stesse della PA competente-.Il fatto, evidenziato dal Consulente tecnico d’ufficio, che la stradafosse indicata nel piano strutturale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] comecontinuazione della via Edison e il fatto, pure evidenziato nella relazioneperitale, che sulla stessa erano presenti cartelloni e passi carrabili eranoquindi ben noti ad entrambi i Giudici di merito, che li hanno implicitamenteritenuti non utilmente valorizzabili ai fini di una diversa qualificazione dellastrada di cui si discute e non suscettibili di provocare necessariamenteapprofondimenti tecnici sulla questione.In conclusione, la qualificazione della strada di cui si discute comestrada privata in comunione ex collatione privatorum agrorum non derivada una pretesa adesione acritica alle considerazioni del consulente tecnicod’ufficio ma da una valutazione tecnico giuridica operata, infine, dallaCorte d’Appello di Firenze sulla base degli elementi di fattotempestivamente allegati -quanto ai fatti costitutivi- e/o emersidall’istruttoria esperita -quanto ai fatti secondari rilevanti- e, inparticolare, dalla consulenza tecnica d’ufficio che è stata ritenutacorrettamente espletata e coerente con i quesiti posti al Tecnico nominato,con rigetto esplicito della richiesta di una sua rinnovazione evidentementeNumero registro generale 15393/2019Numero sezionale 1675/2025Numero di raccolta generale 15816/2026Data pubblicazione 22/05/2026ritenuta inutile (cfr. Cass. n.22799/2017, In tema di consulenza tecnicad'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicitarichiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovodell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito,sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto ,espressione di un orientamento interpretativo più volte ribadito -cfr. ancheCass. n.21525/2019-). La società ricorrente fa un generico riferimento adaltre istanze istruttorie inutilmente richieste, ma la Corte d’Appello, oltread affermare la superfluità della rinnovazione della consulenza tecnicad’ufficio, aveva dichiarato inammissibili le istanze istruttorie formulatedall’appellante: la prova testimoniale perché di essa non vi è traccia nellamemoria istruttoria di primo grado -cfr. la sentenza, a pag.6-, e sulpunto non vi è alcun rilievo da parte di [OSCURATO:SOCIETA]In conclusione, si deve escludere che vi sia stata nell’operato dellaCorte violazione delle norme processuali richiamate dalla ricorrente e, afronte di una motivazione esistente, logicamente comprensibile e priva dicontraddizioni, le critiche svolte da [OSCURATO:SOCIETA]. vorrebbero solo unarivalutazione delle emergenze probatorie con esito diverso da quelloeffettuato nella sentenza impugnata -in presenza, inoltre, di un doppiopronunciamento conforme nei gradi di merito, rilevante ex art.348 ter u.c.c.p.c.-.2. Con un secondo motivo di critica [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la nullitàdella sentenza per omessa motivazione [ex art.360, comma 1, n.4c.p.c.] Vi sarebbe stata, secondo la ricorrente, una omessa motivazione inordine al rigetto della richiesta di rinnovazione o supplemento diconsulenza tecnica d’ufficio, perché la Corte di merito si sarebbe limitata aritenere corretta la sentenza di primo grado.Il motivo in esame è inammissibile.Numero registro generale 15393/2019Numero sezionale 1675/2025Numero di raccolta generale 15816/2026Data pubblicazione 22/05/2026I rilievi svolti dalla ricorrente sono privi di decisorietà e, del resto,come sopra evidenziato, da una parte la Corte d’Appello ha ritenutaesplicitamente superflua la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio,esponendo attraverso la reiterata interpretazione e valorizzazione deglielementi istruttori acquisiti per valutare le caratteristiche della strada dicui si discute anche le ragioni della superfluità rilevata; d’altra parte,l’esplicitazione dei motivi della mancata rinnovazione della consulenza nonrichiedeva nemmeno un’autonoma e articolata argomentazione, seevidentemente emergente, come nel caso di specie, dall’intero contestodella motivazione svolta attraverso un percorso logico coerente -cfr. Cass.n.22799/2017 e Cass. n.21525/2019, sopra richiamate-.3. Con il terzo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la Violazionee/o falsa applicazione art.115 comma 1, 116, 132 c.p.c. violazione e/ofalsa applicazione art.1112 c.c. violazione art.24 e 111 Cost. [ex art.360,comma 1, n.3 c.p.c.] La Corte di merito avrebbe escluso la natura di strada pubblica e/ovicinale ad uso pubblico della strada senza considerare fatti non contestatidalle parti, quali appunto l’esistenza di una servitù ad uso pubblico sullastrada.Il motivo è infondato.Per individuare quando si possa ipotizzare una violazione degli art.115e 116 c.p.c., rilevante come violazione di legge, si richiama l’orientamentointerpretativo di questa Corte, espresso nella sentenza delle Sezioni Uniten.20867/2020 attraverso i seguenti principi di diritto, ai quali si sonoper dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che ilgiudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e laNumero registro generale 15393/2019Numero sezionale 1675/2025Numero di raccolta generale 15816/2026Data pubblicazione 22/05/2026possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. ; Intema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazionedell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nelvalutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbiaoperato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure,qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilproprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, aisensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosilimiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi dimotivazione .Nel caso di specie non sono stati violati né il disposto dell’art.115c.p.c. -non essendo stato nemmeno allegato che siano state utilizzate perla decisione prove non introdotte dalle parti, disposte al di fuori dei poteriofficiosi attribuiti al Giudice dalle norme processuali-, né il dispostodell’art.116 c.p.c. -non emergendo alcuna violazione di specifiche regole divalutazione della prova-. Non è invece chiaro, e non emerge dal contenutodel motivo in esame, sotto quale profilo sarebbe stato violato il dispostodell’art.1112 c.c. a seguito del mancato riconoscimento dell’esistenzadell’uso pubblico non riscontrato, infine, dalla Corte di merito all’esito diun’istruttoria svolta nel rispetto del contraddittorio -e quindi in pienacoerenza con il disposto dell’art.24 Cost.-.Numero registro generale 15393/2019Numero sezionale 1675/2025Numero di raccolta generale 15816/2026Data pubblicazione 22/05/2026L’esistenza o meno di una servitù ad uso pubblico sulla strada non èuna circostanza di fatto suscettibile di esonero dalla prova per il principiodi non contestazione, ex art.115 c.p.c., ma una valutazione relativa allasituazione giuridica di un sedime. In assenza di un titolo -la cui esistenzanel caso di specie non è mai stata nemmeno allegata- l’accertamento dellasussistenza delle circostanze di fatto attraverso le quali si può riteneredimostrata l’esistenza del vincolo e la loro valutazione è compito delGiudice di merito, da effettuare secondo il suo prudenteapprezzamento sulla base delle risultanze istruttorie, l’operato delquale non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità inassenza di profili di violazione di legge, nel caso di specie solo asseritisenza alcun serio apporto di contenuto; in presenza altresì di unamotivazione esistente, certamente rispondente al minimo costituzionalerichiesto dall’art.111 Cost., logica e priva di contraddittorietà intrinseca sideve escludere l’ipotizzabilità di una nullità della sentenza d’appello pertale profilo, rilevante in tesi ex art.360 n.3 (o n.4) c.p.c.4. Con il quarto motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. prospetta la Violazione e/o falsa applicazione art.101, 102, 354 c.p.c. violazione e/ofalsa applicazione dell’art.1112 c.c. violazione art.24 e 111 Cost. Nullitàdella sentenza perché emessa in assenza di un litisconsorte necessario [exart.360, comma 1, n.4 c.p.c.] .L’errata individuazione della natura della strada -privata invece chepubblica o ad uso pubblico- avrebbe dato origine ad un vizio di nullitàdella sentenza, emessa in carenza di un contraddittore necessario, e cioèil Comune di [OSCURATO:PERSONA].Anche questo motivo è infondato.La Corte d’Appello di Firenze -come prima il Tribunale-, ha ritenuto lastrada di cui si discute una strada privata ex collatione privatorumagrorum all’esito di un percorso motivazionale che, a fronte dellecontestazioni della ricorrente, ha esaminato, in via incidentale, anche laNumero registro generale 15393/2019Numero sezionale 1675/2025Numero di raccolta generale 15816/2026Data pubblicazione 22/05/2026possibilità che la strada potesse essere da considerare -non tantopubblica, non essendo mai stata allegata tempestivamente la naturapubblica del sedime, originaria o acquisita autoritativamente, né essendoemersi elementi suscettibili di valutazione in tal senso, ma- ad usopubblico, ed ha escluso all’esito di un accertamento rilevante solo per lavalutazione delle domande sottopostele, l’uso pubblico -per mancanza dielementi univoci in tal senso- sulla strada formata attraverso conferimentidi terreno dei proprietari frontisti, sottolineando comunque, perquest’ultimo profilo, l’interesse dei privati comproprietari/utilizzatori dellastrada ad ottenere il criterio di ripartizione delle spese di manutenzione aloro carico.L’integrazione del contraddittorio non era pertanto necessaria neiconfronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] -cfr. tra le tante, per spunti diriflessione sulla questione trattata, Cass. n.20993/2025; Cass.n.4849/2023; Cass. n.35794/2021; Cass. n.13145/2017-.5. Con un quinto motivo, formulato in via subordinata, [OSCURATO:SOCIETA]. siduole della Violazione e/o falsa applicazione art.101, 102 e 354 c.p.c.violazione art.24 e 111 Cost. [ex art.360, comma 1, n.3 c.p.c.] .Rileva la ricorrente che la Corte d’Appello di Firenze avrebbe dovutoannullare la sentenza di primo grado e rinviare, ex art.354 c.p.c. al primoGiudice per l’estensione del contraddittorio al Comune di [OSCURATO:PERSONA],litisconsorte pretermesso.Il motivo in esame è infondato per le stesse considerazioni svolte nellavalutazione del motivo precedente.6. [OSCURATO:SOCIETA]. prospetta ancora, con il sesto motivo di ricorso, la Violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. violazione e/o falsaapplicazione degli art.949 e 1079 c.c. violazione art.24 e 111 Cost. [exart.360, comma 1, n.3 c.p.c.] .La Corte di merito avrebbe reiterato il vizio di ultrapetizione giàeffettuato dal primo Giudice con l’accertamento incidentale di un diritto diNumero registro generale 15393/2019Numero sezionale 1675/2025Numero di raccolta generale 15816/2026Data pubblicazione 22/05/2026servitù di passo in capo agli attori proprietari di immobili frontistanti allastrada ma non proprietari dei terreni attraverso la messa in comunione deiquali la strada era stata realizzata. Rileva la società ricorrente che tutti icontroricorrenti avevano agito in primo grado domandando l’accertamentodella loro qualità di comproprietari sulla strada al fine di chiederel’elaborazione delle tabelle millesimali per la ripartizione delle spese digestione e manutenzione della strada. Il primo Giudice avrebbe statuitooltre la domanda riconoscendo ai proprietari frontisti non in comunioneincidentale sulla strada un diritto di servitù di transito che non era statorichiamato dagli interessati, che avevano chiesto l’individuazione deitermini di contribuzione alle spese nella diversa veste di comproprietari.La Corte di merito avrebbe acriticamente confermato il deciso di primogrado affermando che l’accertamento del diritto di servitù eraconseguenza dell’ampliamento del thema decidendum operato da Mesas.r.l. con la domanda riconvenzionale svolta, mal interpretando ladomanda della ricorrente, che non era contra se ma mirava ad escludere oridurre i diritti di transito sulla porzione di sua proprietà; riconoscere ainon comproprietari un diritto di servitù che non hanno mai chiesto nonsarebbe coerente con la posizione difensiva di [OSCURATO:SOCIETA]., per la quale lapartecipazione alle spese dei titolari di diritti di servitù sarebbe dovutaavvenire all’esito di un giudizio che avesse previamente stabilito i confinidel diritto mancato. In sostanza, la Corte di merito avrebbe trasformato, di fatto, una domanda di (parziale) negatoria servitutis(ex art.949 c.c.) in una valutazione di accertamento del diritto di servitù(che avrebbe dovuto essere dedotta autonomamente richiesto dallecontroparti con l’azione ex art.1079 c.c in sede di citazione ovvero amezzo di reconventio reconventionis) a favore della controparte, e per dipiù in un contesto processuale in cui le difese (e domande) della Mesaerano univocamente finalizzate a far dichiarare l’inesistenza dellaNumero registro generale 15393/2019Numero sezionale 1675/2025Numero di raccolta generale 15816/2026Data pubblicazione 22/05/2026comunione e/o comunque ottenere la maggiore riduzione possibile dellasua estensione .Il motivo di ricorso non ha fondamento.Ricorre il vizio di ultrapetizione quando il Giudice, nell’esplicitare ilpotere-dovere di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli attiche formano oggetto della contestazione superi il limite del rispetto delpetitum e della causa petendi, e cioè non rispetti il divieto di introduzionedi nuovi elementi di fatto nel tema controverso; il vizio di ultra o extrapetizione ricorre quindi nel caso in cui il giudice di merito, alterando glielementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta unprovvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppuremediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezionifatte valere dai contraddittori -cfr. Cass. n.8048/2019; Cass. n.644/2025-.L'interpretazione delle domande spetta, invece, al giudice del merito,per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domandaera stata avanzata ed era compresa nel thema decidendum, talestatuizione, anche se erronea, non può essere direttamente censurata perultrapetizione, perchè, avendo comunque il giudice svolto una motivazionesul punto dimostrando come una certa questione debba ritenersiricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non èlogicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesimamotivazione sia erronea. In tal caso, l’errore del giudice non si configuracome error in procedendo ma attiene al momento logico relativoall'accertamento in concreto della volontà della parte -Cass.n.20718/2018; nello stesso senso, tra le altre, Cass. n.2630/2014; Cass.n.21874/2015 -.Nel caso di specie la Corte d’Appello di Firenze -attraverso la confermadel deciso del Tribunale di Firenze-, rilevato che [OSCURATO:PERSONA] eStradali [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non partecipavano allaNumero registro generale 15393/2019Numero sezionale 1675/2025Numero di raccolta generale 15816/2026Data pubblicazione 22/05/2026comunione incidentale sulla strada non avendo conferito porzioni diterreno di proprietà per la sua formazione, ha dichiarato la comunioneincidentale sulla strada di cui si discute, in quanto costituita ex collationeprivatorum agrorum, tra i conferitari del terreni che ne costituiscono ilsedime ([OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]), eha ripartito le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della stradasecondo la tabella E1 allegata alla relazione tecnica d’ufficio considerando,a tal fine, anche le due società utilizzatrici del sedime per il transito.La partecipazione alle spese delle società non conferitarie è statadisposta all’esito di un accertamento solo incidentale dell’esistenza a lorofavore di un diritto di servitù di transito, possibile secondo i Giudici delmerito attraverso le domande proposte riconvenzionalmente da Mesas.r.l.: secondo i Giudici di merito questo accertamento era coerente con l’ampliamento del thema decidendum conseguito alla domandariconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che aveva chiesto: in viaprincipale lo scioglimento della proprietà comune sulla strada e, insubordine l’accertamento della natura della strada e “qualora riconoscauna servitù di passaggio sulle particelle n.88, 89, 90, 99, 225, 227, 228,259, 411, 413, 415 del foglio 63 CT di [OSCURATO:PERSONA] (sussistenti sulfronte sinistro della strada per chi entra da viale Righi in [OSCURATO:PERSONA])di proprietà esclusiva della [OSCURATO:SOCIETA]. a vantaggio dei fondi esistenti sullato destro della strada, ne riduca la consistenza limitando la servitù per ilsolo tratto di strada necessario per l’accesso ai fondi siti sul lato destro,eventualmente con un senso alternato di passaggio .Nel contesto delineato si deve escludere che la Corte d’Appello abbiapronunciato ultra petita, perché l’ambito della materia del contenderedelineato attraverso la valorizzazione degli elementi costitutivi delladomanda principale degli attuali controricorrenti, volta ad ottenerel’individuazione del criterio di ripartizione delle spese di manutenzioneordinaria e straordinaria sulla strada, non è stato superato; la possibilità diNumero registro generale 15393/2019Numero sezionale 1675/2025Numero di raccolta generale 15816/2026Data pubblicazione 22/05/2026riconoscere anche a carico dei proprietari frontisti non conferitari -quindinon comproprietari- un obbligo di partecipazione alla ripartizione dellespese di manutenzione è stata affermata attraverso l’interpretazione delladomanda riconvenzionale subordinata di [OSCURATO:SOCIETA]. (che non ha lamentatocon il presente ricorso, e nemmeno in appello per quanto emerge dallasentenza impugnata e dal contenuto del ricorso, di aver richiesto unaccertamento di negatoria servitutis con efficacia di giudicato, sul quale lapronuncia sarebbe stata omessa); detta domanda, volta ad escludere olimitare servitù di passaggio sulla porzione di strada affermata di proprietàesclusiva, è stata considerata infatti tale da giustificare un accertamentosolo incidentale di esistenza di un diritto di servitù di transito sulla stradaa favore delle loro proprietà esclusive.Non è rilevabile, pertanto, nel provvedimento impugnato un vizio diultrapetizione ma l’interpretazione della domanda effettuata dai Giudici dimerito nell’esercizio di attività di loro esclusiva competenza che, inassenza di critiche adeguatamente rivolte all’impianto motivazionale dellasentenza -che rispetta il minimo costituzionale richiesto dall’art.111 Cost.e non presenta illogicità o contraddittorietà evidenti, del resto nemmenoallegate ex art.360 n.4 c.p.c.; le critiche alla motivazione non sarebberostate nemmeno proponibili, in presenza di pronunce conformi nei duegradi di giudizio, ai sensi dell’art.360 n.5 c.p.c., in applicazione deldisposto dell’art.348 ter c.p.c. nel testo vigente ratione temporis-, nonpuò essere rimessa in discussione in questa sede di legittimità -cfr.,ancora, Cass. a SU n.8053/2014 e, tra le altre, Cass. n.20718/2018-.7. Con il settimo motivo di critica [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la Violazionee/o falsa applicazione art.115 e 116 c.p. c. violazione e/o falsaapplicazione degli art.1111, 1112, 1114 e 2697 c.c. violazione art.24 e111 Cost. [ex art.360, comma 1, n.3 c.p.c.] Non avrebbero dovuto essere respinte, secondo la ricorrente, ledomande di scioglimento della comunione o di sua riduzione parziale: laNumero registro generale 15393/2019Numero sezionale 1675/2025Numero di raccolta generale 15816/2026Data pubblicazione 22/05/2026Corte di merito avrebbe sul punto recepito acriticamente leargomentazioni già esposte dal primo Giudice, senza considerare chesarebbe stato onere degli attori, a fronte della domanda riconvenzionale diMesa di scioglimento e/o riduzione della comunione, dimostrare ipresupposti della indivisibilità. Invece non risulterebbe nemmeno unsolo passaggio nella CTU né nella residua attività istruttoria nel quale siastato dimostrato l’eventuale disagio che verrebbe cagionato allacomunione (e al suo uso funzionale) o agli altri comunisti dalla suariduzione parziale mediante riconsegna alla società Mesa delle particelle (oporzioni di esse) immediatamente antistanti i suoi capannoni .Anche questo motivo è infondato.Si richiama quanto precisato nell’esaminare il terzo motivo di ricorsosulla configurabilità della violazione degli art.115 e 116 c.p.c. comerientrante nell’ambito dell’art.360 co 1 n.3 (o 4) c.p.c., mentre, perquanto riguarda la prospettata violazione, rilevante ex art.360 co 1 n.3c.p.c., del disposto dell’art.2697 c.c., essa è configurabile soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni,non invece quando oggetto di censura sia la valutazione che il giudiceabbia svolto delle prove proposte dalle parti -sindacabile, quest'ultima, insede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.:cfr., tra le tante, Cass. n.13395/2018; Cass. n.26769/2018; Cass.n.17313/2020; Cass. n.26739/2024-.La Corte d’Appello di Firenze non ha confermato il rigetto delladomanda di divisione o di riduzione della comunione sulla strada inapplicazione della regola di giudizio dell’onere della prova, né haidentificato in [OSCURATO:SOCIETA]. il soggetto tenuto a dare dimostrazione dellasussistente comoda divisibilità della strada senza nocumento per la suafunzionalità e per il suo uso; essa ha derivato dalla valutazione delleNumero registro generale 15393/2019Numero sezionale 1675/2025Numero di raccolta generale 15816/2026Data pubblicazione 22/05/2026emergenze istruttorie l’accertamento della natura della strada come incomunione ex collatione privatorum agrorum e da questo l’impraticabilitàdella divisione. La strada così formata viene a costituire un nuovo bene con la comproprietà di ciascuno non sulla quota di sedime oggetto dicollazione, ma sull’intero -cfr. ancora Cass. n.1058/1967; Cass.n.11433/1993; Cass. n.2751/2005; Cass. n.12786/2007; Cass.n.25364/2014; Cass. n.2388/2023; Cass. n.19746/2024- e, secondo laCorte di merito, lo scioglimento della comunione renderebbe all’evidenza non più fruibile la strada da parte degli altri comunisti, inconformità dell’uso che ne veniva fatto, con applicazione dell’art.1112c.c. che esclude si possa procedere allo scioglimento della comunione quando il bene per effetto della divisione cesserebbe di servire all’usocui è destinato ; nemmeno la divisione parziale, con riduzione delsedime stradale, è stata ritenuta possibile dalla Corte di merito perché lo stato dei luoghi accertato dal consulente tecnico d’ufficiocorrisponde, secondo una pratica funzionale alla destinazione industrialedell’area a quello di una sede stradale interamente destinata al transitodei mezzi dei proprietari frontisti ; anche la riduzione del tracciato dellastrada con il riconoscimento di un’area di proprietà esclusiva di [OSCURATO:SOCIETA]non avrebbe corrisposto all’utilizzo della strada da parte dei frontisti cheavveniva senza alcuna limitazione sull’intero sedime -la cui dimensionesottolineata nel motivo di ricorso in esame, tra i 12 metri, nel punto piùstretto, e i 15/20 metri nel punto più largo, era stata evidenziata in sededi consulenza tecnica ed era quindi nota ai Giudici di merito, i quali allarelazione peritale hanno fatto riferimento, sottolineando altresì ladestinazione industriale dell’area-.Non emerge pertanto alcuna violazione delle disposizioni normativerichiamate nell’operato della Corte d’Appello di Firenze, né di quelleprocessuali -per le considerazioni sopra esposte-, né di quelle sostanziali,essendo stato escluso lo scioglimento della comunione o la riduzione delNumero registro generale 15393/2019Numero sezionale 1675/2025Numero di raccolta generale 15816/2026Data pubblicazione 22/05/2026suo oggetto per il ritenuto ricorrere della situazione disciplinatadall’art.1112 c.c. all’esito di un percorso argomentativo logico ecomprensibile.Attraverso le prospettate violazioni di legge [OSCURATO:SOCIETA]. vorrebbe inconcreto, inammissibilmente in sede di legittimità e in una situazione divalutazioni conformi delle decisioni di merito -rilevante ex art.348 ter u.c.c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis-, una reinterpretazione erivalutazione del materiale istruttorio in contrasto con l’operato della Cortedi merito alle cui considerazioni e conclusioni vorrebbe siano sostituite leproprie.8. L’ottavo motivo di ricorso colpisce la sentenza d’appello per Violazione e/o falsa applicazione art.115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.violazione art.24 e 111 Cost. [ex art.360, comma 1, n.3 c.p.c.] .La sentenza sarebbe criticabile, secondo [OSCURATO:SOCIETA]., anche nella partein cui ha affermato l’esistenza di servitù di passaggio sulla strada nella suainterezza. Richiamate le considerazioni svolte nell’ambito del sesto motivodi ricorso in ordine al vizio di ultrapetizione, la ricorrente sottolinea che laCorte di merito avrebbe errato perché, nel confermare l’esistenza di unaservitù di passaggio dell’ampiezza indicata, non avrebbe tenuto conto chegià in primo grado l’accertamento sarebbe stato effettuato in totaleassenza di supporto probatorio adeguato in relazione alla sussistenza edestensione del diritto di servitù. Sotto il profilo dell’esistenza del diritto,nulla avrebbero mai dedotto gli interessati, onerati della prova; quantoall’estensione del diritto, non sarebbe mai stato allegato e dimostrato ilpregiudizio che l’accoglimento di detta domanda incidentale avrebbedeterminato al diritto di transito dei terzi con ogni mezzo, anche di grandidimensioni (pregiudizio inesistente stante la disponibilità di Mesa amantenere a strada una superficie di oltre mt.10 di larghezza) . Insostanza, secondo [OSCURATO:SOCIETA]., le tesi dei Giudici di merito si fonderebberosu assunti illogici e indimostrati, in contrasto con l’esito della consulenzaNumero registro generale 15393/2019Numero sezionale 1675/2025Numero di raccolta generale 15816/2026Data pubblicazione 22/05/2026tecnica d’ufficio che avrebbe rilevato una larghezza media della strada dicirca mt.14 e una viabilità di larghezza doppia rispetto ad una corsiaautostradaleAnche questo motivo non è fondato.Si richiamano le considerazioni sopra svolte sull’ambito di rilevanza, exart.360 n.3 c.p.c., della violazione degli art.115, 116 c.p.c. e 2697 c.c.:pure per i profili di doglianza articolati nell’ottavo motivo di ricorso nonappaiono integrati, sulla base della stessa esposizione argomentativadifensiva di [OSCURATO:SOCIETA]., i presupposti necessari per affermare l’intervenutaviolazione da parte della Corte di merito delle norme richiamate.Anche in questo caso [OSCURATO:SOCIETA]. vorrebbe una rivalutazione di profilipropriamente meritali, propri dell’attività dei Giudici di meriti, insuscettibilidi essere rimessi in discussione in sede di legittimità se non per vizimotivazionali gravi -assenza o apparenza della motivazione, o suaillogicità o contraddittorietà intrinseca, in modo che non risulti rispettato ilminimo motivazionale costituzionalmente garantito attraverso il dispostodell’art.111 Cost.: cfr. Cass. a SU n.8053/2014 e le pronunce conformisuccessive-, inesistenti nel caso di specie. Nemmeno è possibile unateorica valorizzazione dei rilievi svolti da [OSCURATO:SOCIETA]. nell’ambito deldisposto dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c., ostandovi le valutazioni conformi diprimo e di secondo grado ai sensi dell’art.348 ter u.c. c.p.c. -nel testoapplicabile ratione temporis-.9. Con il motivo di ricorso in esame [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la Violazione art.112 e 346 c.p.c. Omessa pronuncia [ex art.360, comma 1,n.3 c.p.c.] .Rileva la ricorrente che le spese di manutenzione avrebbero dovutoessere quantificate in base all’uso concretamente operato da parte degliconsiderare che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto che, nella denegata ipotesi in cuisi fosse addivenuti alla contestata formazione delle tabelle millesimaliNumero registro generale 15393/2019Numero sezionale 1675/2025Numero di raccolta generale 15816/2026Data pubblicazione 22/05/2026ovvero ai criteri di ripartizione delle spese, i costi di manutenzione dellastrada avrebbero dovuto essere parametrati non secondo le porzioni diproprietà conferite ma tenendo conto dell’effettivo utilizzo, atteso che lostato di dissesto della strada era stato provocato da chi ne aveva neglianni operato un uso assolutamente straordinario e non coerente conquello previsto al momento della sua realizzazione. La domanda sarebbestata riproposta dalla ricorrente nell’atto di appello, ex art.346 c.p.c., maerroneamente la Corte di merito avrebbe considerato la domanda estraneaall’ambito del giudizio, non pronunciando di conseguenza su tutta ladomanda.Il motivo è inammissibile.Come riportato nella sentenza della Corte d’Appello, il Tribunale dipartecipanti alla comunione incidentale e in capo ai titolari dei fondidominanti adottati dal consulente tecnico d’ufficio ; il Giudice d’appelloaveva condiviso la valutazione del primo Giudice, precisando, in merito alrigetto del motivo di doglianza di [OSCURATO:SOCIETA]., che il preteso difetto dimotivazione riguardo all’ eccezione con la quale Mesa opponeva che icosti di ripristino della strada avrebbero dovuto essere sostenut(i) da chine aveva provocato il dissesto per il suo utilizzo non conforme all’uso cuila strada era destinata non era riscontrabile perchè l’uso anomalodella strada e le conseguenti eventuali pretese risarcitorie erano estranei per petitum e causa petendi all’oggetto del giudizio . Insostanza, quindi, per i Giudici di merito non era stata proposta alcunatempestiva domanda correlata ad un uso abusivo o improprio della strada,che è cosa diversa dalla ripartizione per millesimi delle spese dimanutenzione che debbono tenere conto dell’effettivo utilizzo (nondell’uso improprio e/o dell’abuso che, se effettivamente riscontrati,determinano conseguenze di tipo risarcitorio che sono ben diverseNumero registro generale 15393/2019Numero sezionale 1675/2025Numero di raccolta generale 15816/2026Data pubblicazione 22/05/2026dall’obbligo manutentivo, ordinario e straordinario pur sempre legatoall’uso funzionale del bene).[OSCURATO:SOCIETA]. fa riferimento alla giurisprudenza di legittimità cheevidenzia la necessità di tenere conto del contenuto sostanziale dellepretese della parte con riguardo alle finalità perseguite ma non solo nonriporta dove, entro i termini di cui all’art.183 c.p.c., avrebbe introdotto ingiudizio la questione dell’utilizzo improprio e/o abusivo della strada e leconseguenze da trarne in termini economici, ma nemmeno allega di averlofatto e quando. La ricorrente richiama infatti il contenuto della comparsadi costituzione e risposta in primo grado, nel cui ambito aveva chiesto che i costi di manutenzione della strada siano a carico esclusivo deititolari dei fondi che utilizzano la servitù di passaggio (pag.6 dellacomparsa di costituzione e risposta avanti al Tribunale), e il contenutodella comparsa conclusionale per il giudizio di primo grado, in cui avevaevidenziato che le spese di manutenzione devono essere diversamenteripartite, a carico esclusivo del fondo dominante secondo l’utilità che nericeve in proporzione all’uso ; quindi l’atto di citazione in appello, nelquale lamenta il mancato accoglimento dell’eccezione svolta e più volteribadita , secondo cui i costi di ripristino della strada, tenuto contodel suo attuale stato di dissesto, devono essere sostenuti da chi l’halesionata attraverso un uso assolutamente straordinario e non coerentecon quello previsto al momento della sua realizzazione, domanda che … siripropone ex art.346 c.p.c.Emerge chiaramente dall’articolazione del motivo che la critica rivoltaalla sentenza di merito non riguarda i criteri di ripartizione delle spese dimanutenzione correlate al normale uso, individuati concordemente daentrambi i Giudici di merito con riferimento alle indicazioni emergenti dallaconsulenza tecnica d’ufficio, coinvolgenti anche la posizione dei soggettiritenuti incidentalmente titolari del diritto di servitù di transito, ma lamancata valorizzazione di pretesi usi impropri e/o abusivi della strada, taliNumero registro generale 15393/2019Numero sezionale 1675/2025Numero di raccolta generale 15816/2026Data pubblicazione 22/05/2026da incidere sulle condizioni di utilizzo provocando la necessità di unamanutenzione straordinaria altrimenti non necessaria.Ma dalle stesse allegazioni di [OSCURATO:SOCIETA]. non è dato sapere, comeinvece sarebbe stato necessario a fronte di un rilievo di estraneità dellaquestione all’oggetto del giudizio -che non è un’omissione di pronuncia mauna valutazione negativa- quando, nel corso del giudizio di primo grado,sarebbe stata sollevata la questione dell’uso abusivo e/o improprio delsedime stradale e la sua incidenza sulle condizioni dello stesso quanto allanecessità di specifici interventi manutentivi di carattere straordinario.Risulta pertanto violato, per questo profilo, il disposto dell’art.366 comma1, n. 6), c.p.c. –che costituisce un corollario del requisitodi specificità dei motivi, anche alla luce dei principi contenuti nellasentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021-: pure se dettanorma non deve essere interpretata in modo formalistico, non potendositradurre in un onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti afondamento del ricorso, è comunque necessario che nel ricorso siapuntualmente indicato il contenuto degli atti necessario a riscontrare lecensure svolte -non qualsiasi contenuto ma quel contenuto con essepertinente- e sia specificamente segnalata la loro presenza e la tempestivaallegazione negli atti del giudizio di merito, nel rispetto delle preclusioniassertive ove questo rilevi ai fini della valutazione della critica formulata -cfr. Cass. n.8950/2022; Cass. n.3612/2022; Cass. n.11325/2023-.10. Con un ultimo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la Violazione e/o falsa applicazione art.81 e 101 c.p.c. [ex art.360,comma 1, n.3 c.p.c.] La Corte di merito avrebbe omesso di considerare che alcuni degliconferito porzioni del terreno che lo compongono; essi sarebbero statiquindi carenti di legittimazione ad agire avendo invece introdotto ilNumero registro generale 15393/2019Numero sezionale 1675/2025Numero di raccolta generale 15816/2026Data pubblicazione 22/05/2026giudizio, con gli altri attori -attuali controricorrenti-, per accertare la loroqualità di comproprietari della strada.Il motivo è infondato.La legittimazione ad agire non si deve confondere con la titolarità deldiritto fatto valere: nel caso di specie per i soggetti non conferitari dellastrada c’era la prima, alla luce della prospettazione posta a fondamentodella domanda introdotta con l’atto di citazione in giudizio, non è statariscontrata la seconda in ordine ad un rapporto di utilizzo con la strada atitolo di comproprietà, è stato comunque considerato l’utilizzo della stradastessa, incidentalmente accertato a titolo di servitù, al fine dicomprendere anche i non comproprietari nella ripartizione delle spese dimanutenzione del bene.Valgono comunque le considerazioni già svolte nell’ambito dell’esamedel sesto motivo del presente ricorso.11. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.12. le spese processuali del presente giudizio di legittimità si imputanosecondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo:la posizione dell’intervenuta si valuta insieme alla posizione deicontroricorrenti, essendo essa succeduta a [OSCURATO:SOCIETA]. della quale harichiamato integralmente le difese e conclusioni.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione sia principale che incidentale, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna Mesas.r.l. al rimborso a favore della parte controricorrente e dell’intervenutaunitariamente delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellaNumero registro generale 15393/2019Numero sezionale 1675/2025Numero di raccolta generale 15816/2026Data pubblicazione 22/05/2026misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori dilegge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 5 giugno 2025.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteTiziana [OSCURATO:PERSONA]