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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 03215/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 30220/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] “EST” A.S. (C.F.: CZ-29230128), società corrente nella Repubblica [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Monza, piazza Carrobiolo n. 5, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della ACR [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo curatore pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Udine, via [OSCURATO:PERSONA] n. 47, ha eletto domicilio; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 417/2019, pubblicata il 13 giugno 2019, notificata il 5 luglio 2019; Appalto –Subappalto –Pagamento del compenso residuo – Subentro del fallimento – Riconoscimento del debito R.G.N. 30220/19 C.C.18/1/2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con atto di citazione notificato il 4 ottobre 2016, il [OSCURATO:PERSONA] della ACR [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione conveniva, davanti al Tribunale di Udine, la [OSCURATO:PERSONA] A.S., al fine di sentire condannare la convenuta al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di euro 66.642,00, a titolo di saldo del prezzo per la realizzazione di macchine di movimentazione teatrale destinate al Teatro dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], appalto in cui era subentrata la Curatela e in ordine al quale la committente aveva accettato l’opera il 4 aprile 2014 e si era riconosciuta debitrice per la somma indicata.

Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] A.S., la quale contestava integralmente le ragioni addotte a fondamento dell’azione e, in particolare, che la procedura concorsuale fosse subentrata nell’appalto e che i lavori convenuti fossero stati completati.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 864/2018 del 28 giugno 2018, rilevato che la procedura concorsuale era subentrata nel contratto di appalto e che le opere erano state completate, condannava la [OSCURATO:PERSONA] A.S. al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA] della ACR [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, della somma di euro 66.642,00. 2.– Con atto di citazione del 6 settembre 2018, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] A.S., la quale lamentava: - il mancato subentro del [OSCURATO:PERSONA] nel contratto di appalto stipulato dalla società fallita, poiché la comunicazione di tale asserito subentro era avvenuta con modalità non “certificate” e la Est non aveva tenuto condotte compatibili con l’accettazione implicita di tale subentro; - la contraddittorietà delle difese del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al completamento dei lavori; - il difetto di legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] –e, prima ancora, della società fallita – a pretendere il saldo del corrispettivo pattuito nel contratto d’appalto, tenuto conto che i lavori erano stati completati da altra società, la HMS, alla quale la ACR li aveva subappaltati.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione il [OSCURATO:PERSONA] della ACR [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, il quale contestava le ragioni addotte a fondamento del gravame e ne chiedeva il rigetto.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Trieste, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione spiegata e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che dagli atti di causa risultava che la Elseremo –società di diritto ceco, poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] A.S. – era stata acquistata dalla società di diritto russo TDM [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di eseguire i lavori presso il teatro di [OSCURATO:PERSONA] e, perciò, sotto la direzione di TDM, la Est aveva concluso un contratto di subappalto con la ACR [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; b ) che, qualche mese prima della dichiarazione di fallimento, la ACR [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto ad [OSCURATO:SOCIETA]. la propria azienda, unitamente al contratto di subappalto in essere con Est; c) che il [OSCURATO:PERSONA] era subentrato ad HMS pagandone i crediti; d) che risultava in atti che il 10 aprile 2014 il curatore del [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato, presso la casella pec di HMS, la volontà di proseguire nei contratti di appalto esistenti, dando atto di aver ricevuto la necessaria autorizzazione ed indicando in dettaglio i contratti cui faceva riferimento; e ) che sempre il 10 aprile 2014 il curatore comunicava, con e-mail ordinaria, la medesima circostanza a [OSCURATO:PERSONA], nella persona del presidente del consiglio di amministrazione; f) che il 4 aprile 2014 Est dava atto di essere a conoscenza dell’avvenuta dichiarazione di fallimento di ACR, pronunciata il 10 febbraio 2014, del fatto che tra le parti vigesse, senza contestazioni o eccezioni, il contratto del 29 settembre 2010 e che il [OSCURATO:PERSONA] di ACR aveva diritto di riscuotere la somma di euro 66.642,00 al termine del lavoro; g) che, pertanto, la procedura concorsuale era subentrata nel contratto d’appalto, poiché la Est era stata posta a conoscenza della volontà del [OSCURATO:PERSONA]; h) che, in ordine al contestato completamento dei lavori, la TDM, quale società di diritto russo che controllava Est, emetteva il 28 gennaio 2015 una lettera di garanzia, riconoscendo un debito, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di ACR, per euro 66.642,00 e garantendone il pagamento entro il 15 marzo 2015 mentre il 23 aprile 2015 dava atto di non essere in grado, e così la Est, di effettuare i pagamenti per mancanza di fondi. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la [OSCURATO:PERSONA] A.S.

Ha resistito, con controricorso, l’intimatoFallimento della ACR [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento, con violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di merito invertito il ruolo delle varie società coinvolte nel complesso appalto, avente ad oggetto le opere da eseguirsi nel teatro di [OSCURATO:PERSONA], non tenendo adeguatamente conto dei documenti prodotti e delle date ivi riportate, così da non dare un’adeguata motivazione nella sentenza definitoria del giudizio.

Obietta l’istante che la e-mail ordinaria destinata ad Est non sarebbe stata inviata all’indirizzo e-mail del presidente del consiglio di amministrazione, bensì ad un dipendente della società, né avrebbe potuto qualificarsi come riconoscimento di debito il contenuto della lettera del 4 aprile 2014, in cui si dava atto che, al momento della dichiarazione di fallimento, residuavano opere ancora da eseguire, non concordando sul controvalore di tali opere e riservandosi di raggiungere un accordo in tal senso;né la comunicazione inviata dal curatore del [OSCURATO:PERSONA] della ACR alla HMS avrebbe potuto avere efficacia nei confronti di Est.

D’altronde, al momento in cui TDM avrebbe riconosciuto il credito di HMS, accollandolo ad Est, TDM non sarebbe stata più, da oltre un anno, la società controllante di fatto di Est. 1.1.–Il motivo è inammissibile.

Esso si basa sulla confutazione del contenuto e dell’invio dei documenti emarginati e, in particolare, delle comunicazioni del 10 aprile 2014 e del 4 aprile 2014, senza che ne sia specificato il dettagliato, asserito diverso tenore e che sia stato dato atto in quale contesto processuale la doglianza sarebbe stata sollevata; e ciò in violazione del principio di autosufficienza.

Né tali circostanze fattuali possono essere dedotte per la prima volta in questa sede.

Le altre contestazioni adducono fatti nuovi non accertabili in sede di legittimità, come la circostanza che TDM non fosse più – di fatto – la società controllante di Est al momento del riconoscimento del debito.

In ogni caso, nessuna contraddittorietà si ravvisa in ragione della lettura della pronuncia impugnata, da cui emerge che la società russa TDM aveva inizialmente stipulato l’appalto con la ACR e che successivamente il 29 settembre 2010 tale appalto era stato ceduto dalla TDM alla Est mentre il 9 settembre 2013 ACR aveva affittato (e non già ceduto) l’azienda alla HMS, alla quale poco dopo aveva subappaltato il completamento dell’opera.

All’esito del fallimento della ACR avvenuto il 10 febbraio 2014, era stato verificato che i lavori erano stati completati e, dunque, la procedura concorsuale era subentrata, ai sensi dell’art. 81 legge fall. sia nel contratto di appalto con Est, sia in quello di subappalto con HMS.

Quindi, in data 4 aprile 2014, la Est dava atto che le lavorazioni eseguite non presentavano vizi e si riconosceva debitrice dell’importo di euro 66.642,00.

Anche la controllante TDM, in data 28 gennaio 2015, riconosceva il debito e garantiva il pagamento, sebbene due mesi dopo avesse riferito al curatore di non avere i fondi necessari per provvedere al pagamento, fondi di cui non disponeva neppure la controllata Est. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento, con violazione dell’art. 81 legge fall., per avere la Corte territoriale ritenuto che la comunicazione della volontà di subentrare nell’appalto fosse stata ritualmente inviata dal curatore nei confronti della Est, mentre in realità sarebbe stata inviata una e-mail ordinaria, indirizzata ad un dipendente della società, nella quale il curatore del fallimento non si sarebbe qualificato, non avrebbe dato atto dell’autorizzazione del comitato dei creditori alla prosecuzione del contratto, non avrebbe fornito alcuna garanzia, non avrebbe comunicato alla Est la volontà del fallimento di proseguire nel contratto di appalto, non avrebbe neppure fatto riferimento al contratto d’appalto, limitandosi ad utilizzare il termine plurale e generico “contracts”. 3.– Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento, con violazione dell’art. 81 legge fall., per avere la Corte distrettuale equiparato ad un atto unilaterale recettizio una comunicazione non formale, che non avrebbe contenuto gli elementi minimi per l’individuazione del mittente, dell’intervenuto fallimento dell’appaltatore, dell’intervenuta autorizzazione del comitato dei creditori e del contratto d’appalto in cui la procedura concorsuale avrebbe voluto subentrare. 3.1.– I due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi sul piano logico e giuridico – sono inammissibili.

Le censure si basano, infatti, sulla confutazione del contenuto di un documento, senza che ne sia stata curata l’allegazione.

E peraltro i riferimenti a tale e-mail ordinaria del 10 aprile 2014 non escludono affatto che la Est sia venuta a conoscenza della volontà del curatore di subentrare nell’appalto.

In aggiunta, risulta comunque il fatto incontestato, riportato dalla pronuncia impugnata, che la controllante TDM abbia riconosciuto il credito della ACR per l’importo indicato, garantendone il pagamento, senza avervi poi provveduto. 4.– Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., della nullità della sentenza o del procedimento, con violazione degli artt. 1201 c.c. e 81 c.p.c., per avere la Corte del gravame considerato che il subentro della curatela fosse avvenuto sia nel contratto di appalto stipulato tra ACR ed HMS sia nel contratto di appalto stipulato tra ACR ed Est, mentre di tale ultimo subentro non vi sarebbe stata alcuna dimostrazione documentale.

Osserva, poi, l’istante che il contratto dell’ottobre 2013 tra ACR ed HMS sarebbe stato un contratto di affitto di azienda, e non di cessione di azienda, in cui la parte cessionaria non sarebbe subentrata nei contratti in essere, con l’effetto che tra le due società sarebbe stato sottoscritto un separato contratto di subappalto, avente ad oggetto le opere da compiere presso il teatro di [OSCURATO:PERSONA].

Sicché il fallimento di ACR avrebbe potuto agire limitatamente alla minor somma pagata da HMS (posta in compensazione dei rispettivi crediti) e non per l’intero importo riportato nell’apparente riconoscimento di debito, proprio perché tale ipotetico credito sarebbe passato per l’intero ad HMS mentre la procedura si sarebbe accollata il debito per poco più della metà e avrebbe poi agito per l’intero, di fatto essendo priva di legittimazione e di titolo per la differenza tra quanto maturato e quanto pagato. 4.1.–Il motivo è infondato.

E ciò perché, a fronte delle descritte circostanze in fatto, al subentro –per volontà delle parti – della curatela nel contratto di subappalto stipulato tra ACR e HMS, collegato all’affitto d’azienda (e non alla cessione, come impropriamente affermato dalla sentenza impugnata, sebbene le conclusioni non mutino ex art.2562 c.c.), ha fatto seguito la surrogazione nel credito vantato da HMS nei confronti di Est, così come accaduto per il successivo subentro della curatela anche nel contratto di appalto stipulato tra ACR ed Est.

Ora, per un verso, la disciplina prevista dall’art. 2558, primo e terzo comma, c.c. è applicabile non solo alle ipotesi espressamente previste dalla norma, ma estensivamente, anche ad altri casi, come l’affitto di ramo di azienda, in cui vi è, in forza di un fatto giuridico idoneo a produrla, la sostituzione di un imprenditore ad un altro nell’esercizio dell’impresa.

Ne consegue che, a seguito di un contratto di affitto di ramo di azienda, l’affittuario subentra nel contratto di appalto pertinente all’azienda affittata, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive non avente, in quanto contratto d’impresa, carattere personale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31466 del 05/12/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 15065 del 11/06/2018).

Per altro verso, la disciplina dettata dall’art. 2558 c.c., in tema di subentro dell’affittuario dell’azienda nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale, trova applicazione anche con riguardo agli aspetti collegati alla restituzione dell’azienda dall’affittuario al locatore a seguito di cessazione dell’affitto, sempre che la cessazione di tale rapporto e la conseguente retrocessione dell’azienda si ricolleghino direttamente alla volontà contrattuale delle parti o ad un fatto da queste espressamente previsto nel contratto precedentemente stipulato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11318 del 16/06/2004; Sez. 1, Sentenza n. 632 del 29/01/1979).

Con la conseguenza che la curatela aveva piena legittimazione a pretendere da Est il compenso residuo dovuto per l’appalto eseguito. 5.–Con il quinto motivo la ricorrente rileva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 183, sesto comma, c.p.c., per avere la Corte d’appello disatteso le prove orali richieste e l’ordine di esibizione documentale verso il [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero consentito di confutare l’avversa tesi e l’avversa pretesa economica, basata sull’apparente riconoscimento del debito. 5.1.–Il motivo è inammissibile.

Ora, l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30810 del 06/11/2023; Sez. 6-1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5654 del 07/03/2017; Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007).

Senonché la concludenza e decisività di tali prove non può essere a priori valutata in difetto di alcuna indicazione dell’oggetto di tali prove. 6.– In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sus

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 30220/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] “EST” A.S. (C.F.: CZ-29230128), società corrente nella Repubblica [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Monza, piazza Carrobiolo n. 5, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della ACR [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo curatore pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Udine, via [OSCURATO:PERSONA] n. 47, ha eletto domicilio; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 417/2019, pubblicata il 13 giugno 2019, notificata il 5 luglio 2019; Appalto –Subappalto –Pagamento del compenso residuo – Subentro del fallimento – Riconoscimento del debito R.G.N. 30220/19 C.C.18/1/2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con atto di citazione notificato il 4 ottobre 2016, il [OSCURATO:PERSONA] della ACR [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione conveniva, davanti al Tribunale di Udine, la [OSCURATO:PERSONA] A.S., al fine di sentire condannare la convenuta al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di euro 66.642,00, a titolo di saldo del prezzo per la realizzazione di macchine di movimentazione teatrale destinate al Teatro dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], appalto in cui era subentrata la Curatela e in ordine al quale la committente aveva accettato l’opera il 4 aprile 2014 e si era riconosciuta debitrice per la somma indicata. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] A.S., la quale contestava integralmente le ragioni addotte a fondamento dell’azione e, in particolare, che la procedura concorsuale fosse subentrata nell’appalto e che i lavori convenuti fossero stati completati. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 864/2018 del 28 giugno 2018, rilevato che la procedura concorsuale era subentrata nel contratto di appalto e che le opere erano state completate, condannava la [OSCURATO:PERSONA] A.S. al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA] della ACR [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, della somma di euro 66.642,00. 2.– Con atto di citazione del 6 settembre 2018, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] A.S., la quale lamentava: - il mancato subentro del [OSCURATO:PERSONA] nel contratto di appalto stipulato dalla società fallita, poiché la comunicazione di tale asserito subentro era avvenuta con modalità non “certificate” e la Est non aveva tenuto condotte compatibili con l’accettazione implicita di tale subentro; - la contraddittorietà delle difese del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al completamento dei lavori; - il difetto di legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] –e, prima ancora, della società fallita – a pretendere il saldo del corrispettivo pattuito nel contratto d’appalto, tenuto conto che i lavori erano stati completati da altra società, la HMS, alla quale la ACR li aveva subappaltati. Si costituiva nel giudizio di impugnazione il [OSCURATO:PERSONA] della ACR [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, il quale contestava le ragioni addotte a fondamento del gravame e ne chiedeva il rigetto. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Trieste, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione spiegata e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che dagli atti di causa risultava che la Elseremo –società di diritto ceco, poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] A.S. – era stata acquistata dalla società di diritto russo TDM [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di eseguire i lavori presso il teatro di [OSCURATO:PERSONA] e, perciò, sotto la direzione di TDM, la Est aveva concluso un contratto di subappalto con la ACR [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; b ) che, qualche mese prima della dichiarazione di fallimento, la ACR [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto ad [OSCURATO:SOCIETA]. la propria azienda, unitamente al contratto di subappalto in essere con Est; c) che il [OSCURATO:PERSONA] era subentrato ad HMS pagandone i crediti; d) che risultava in atti che il 10 aprile 2014 il curatore del [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato, presso la casella pec di HMS, la volontà di proseguire nei contratti di appalto esistenti, dando atto di aver ricevuto la necessaria autorizzazione ed indicando in dettaglio i contratti cui faceva riferimento; e ) che sempre il 10 aprile 2014 il curatore comunicava, con e-mail ordinaria, la medesima circostanza a [OSCURATO:PERSONA], nella persona del presidente del consiglio di amministrazione; f) che il 4 aprile 2014 Est dava atto di essere a conoscenza dell’avvenuta dichiarazione di fallimento di ACR, pronunciata il 10 febbraio 2014, del fatto che tra le parti vigesse, senza contestazioni o eccezioni, il contratto del 29 settembre 2010 e che il [OSCURATO:PERSONA] di ACR aveva diritto di riscuotere la somma di euro 66.642,00 al termine del lavoro; g) che, pertanto, la procedura concorsuale era subentrata nel contratto d’appalto, poiché la Est era stata posta a conoscenza della volontà del [OSCURATO:PERSONA]; h) che, in ordine al contestato completamento dei lavori, la TDM, quale società di diritto russo che controllava Est, emetteva il 28 gennaio 2015 una lettera di garanzia, riconoscendo un debito, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di ACR, per euro 66.642,00 e garantendone il pagamento entro il 15 marzo 2015 mentre il 23 aprile 2015 dava atto di non essere in grado, e così la Est, di effettuare i pagamenti per mancanza di fondi. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la [OSCURATO:PERSONA] A.S. Ha resistito, con controricorso, l’intimatoFallimento della ACR [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento, con violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di merito invertito il ruolo delle varie società coinvolte nel complesso appalto, avente ad oggetto le opere da eseguirsi nel teatro di [OSCURATO:PERSONA], non tenendo adeguatamente conto dei documenti prodotti e delle date ivi riportate, così da non dare un’adeguata motivazione nella sentenza definitoria del giudizio. Obietta l’istante che la e-mail ordinaria destinata ad Est non sarebbe stata inviata all’indirizzo e-mail del presidente del consiglio di amministrazione, bensì ad un dipendente della società, né avrebbe potuto qualificarsi come riconoscimento di debito il contenuto della lettera del 4 aprile 2014, in cui si dava atto che, al momento della dichiarazione di fallimento, residuavano opere ancora da eseguire, non concordando sul controvalore di tali opere e riservandosi di raggiungere un accordo in tal senso;né la comunicazione inviata dal curatore del [OSCURATO:PERSONA] della ACR alla HMS avrebbe potuto avere efficacia nei confronti di Est. D’altronde, al momento in cui TDM avrebbe riconosciuto il credito di HMS, accollandolo ad Est, TDM non sarebbe stata più, da oltre un anno, la società controllante di fatto di Est. 1.1.–Il motivo è inammissibile. Esso si basa sulla confutazione del contenuto e dell’invio dei documenti emarginati e, in particolare, delle comunicazioni del 10 aprile 2014 e del 4 aprile 2014, senza che ne sia specificato il dettagliato, asserito diverso tenore e che sia stato dato atto in quale contesto processuale la doglianza sarebbe stata sollevata; e ciò in violazione del principio di autosufficienza. Né tali circostanze fattuali possono essere dedotte per la prima volta in questa sede. Le altre contestazioni adducono fatti nuovi non accertabili in sede di legittimità, come la circostanza che TDM non fosse più – di fatto – la società controllante di Est al momento del riconoscimento del debito. In ogni caso, nessuna contraddittorietà si ravvisa in ragione della lettura della pronuncia impugnata, da cui emerge che la società russa TDM aveva inizialmente stipulato l’appalto con la ACR e che successivamente il 29 settembre 2010 tale appalto era stato ceduto dalla TDM alla Est mentre il 9 settembre 2013 ACR aveva affittato (e non già ceduto) l’azienda alla HMS, alla quale poco dopo aveva subappaltato il completamento dell’opera. All’esito del fallimento della ACR avvenuto il 10 febbraio 2014, era stato verificato che i lavori erano stati completati e, dunque, la procedura concorsuale era subentrata, ai sensi dell’art. 81 legge fall. sia nel contratto di appalto con Est, sia in quello di subappalto con HMS. Quindi, in data 4 aprile 2014, la Est dava atto che le lavorazioni eseguite non presentavano vizi e si riconosceva debitrice dell’importo di euro 66.642,00. Anche la controllante TDM, in data 28 gennaio 2015, riconosceva il debito e garantiva il pagamento, sebbene due mesi dopo avesse riferito al curatore di non avere i fondi necessari per provvedere al pagamento, fondi di cui non disponeva neppure la controllata Est. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento, con violazione dell’art. 81 legge fall., per avere la Corte territoriale ritenuto che la comunicazione della volontà di subentrare nell’appalto fosse stata ritualmente inviata dal curatore nei confronti della Est, mentre in realità sarebbe stata inviata una e-mail ordinaria, indirizzata ad un dipendente della società, nella quale il curatore del fallimento non si sarebbe qualificato, non avrebbe dato atto dell’autorizzazione del comitato dei creditori alla prosecuzione del contratto, non avrebbe fornito alcuna garanzia, non avrebbe comunicato alla Est la volontà del fallimento di proseguire nel contratto di appalto, non avrebbe neppure fatto riferimento al contratto d’appalto, limitandosi ad utilizzare il termine plurale e generico “contracts”. 3.– Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento, con violazione dell’art. 81 legge fall., per avere la Corte distrettuale equiparato ad un atto unilaterale recettizio una comunicazione non formale, che non avrebbe contenuto gli elementi minimi per l’individuazione del mittente, dell’intervenuto fallimento dell’appaltatore, dell’intervenuta autorizzazione del comitato dei creditori e del contratto d’appalto in cui la procedura concorsuale avrebbe voluto subentrare. 3.1.– I due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi sul piano logico e giuridico – sono inammissibili. Le censure si basano, infatti, sulla confutazione del contenuto di un documento, senza che ne sia stata curata l’allegazione. E peraltro i riferimenti a tale e-mail ordinaria del 10 aprile 2014 non escludono affatto che la Est sia venuta a conoscenza della volontà del curatore di subentrare nell’appalto. In aggiunta, risulta comunque il fatto incontestato, riportato dalla pronuncia impugnata, che la controllante TDM abbia riconosciuto il credito della ACR per l’importo indicato, garantendone il pagamento, senza avervi poi provveduto. 4.– Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., della nullità della sentenza o del procedimento, con violazione degli artt. 1201 c.c. e 81 c.p.c., per avere la Corte del gravame considerato che il subentro della curatela fosse avvenuto sia nel contratto di appalto stipulato tra ACR ed HMS sia nel contratto di appalto stipulato tra ACR ed Est, mentre di tale ultimo subentro non vi sarebbe stata alcuna dimostrazione documentale. Osserva, poi, l’istante che il contratto dell’ottobre 2013 tra ACR ed HMS sarebbe stato un contratto di affitto di azienda, e non di cessione di azienda, in cui la parte cessionaria non sarebbe subentrata nei contratti in essere, con l’effetto che tra le due società sarebbe stato sottoscritto un separato contratto di subappalto, avente ad oggetto le opere da compiere presso il teatro di [OSCURATO:PERSONA]. Sicché il fallimento di ACR avrebbe potuto agire limitatamente alla minor somma pagata da HMS (posta in compensazione dei rispettivi crediti) e non per l’intero importo riportato nell’apparente riconoscimento di debito, proprio perché tale ipotetico credito sarebbe passato per l’intero ad HMS mentre la procedura si sarebbe accollata il debito per poco più della metà e avrebbe poi agito per l’intero, di fatto essendo priva di legittimazione e di titolo per la differenza tra quanto maturato e quanto pagato. 4.1.–Il motivo è infondato. E ciò perché, a fronte delle descritte circostanze in fatto, al subentro –per volontà delle parti – della curatela nel contratto di subappalto stipulato tra ACR e HMS, collegato all’affitto d’azienda (e non alla cessione, come impropriamente affermato dalla sentenza impugnata, sebbene le conclusioni non mutino ex art.2562 c.c.), ha fatto seguito la surrogazione nel credito vantato da HMS nei confronti di Est, così come accaduto per il successivo subentro della curatela anche nel contratto di appalto stipulato tra ACR ed Est. Ora, per un verso, la disciplina prevista dall’art. 2558, primo e terzo comma, c.c. è applicabile non solo alle ipotesi espressamente previste dalla norma, ma estensivamente, anche ad altri casi, come l’affitto di ramo di azienda, in cui vi è, in forza di un fatto giuridico idoneo a produrla, la sostituzione di un imprenditore ad un altro nell’esercizio dell’impresa. Ne consegue che, a seguito di un contratto di affitto di ramo di azienda, l’affittuario subentra nel contratto di appalto pertinente all’azienda affittata, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive non avente, in quanto contratto d’impresa, carattere personale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31466 del 05/12/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 15065 del 11/06/2018). Per altro verso, la disciplina dettata dall’art. 2558 c.c., in tema di subentro dell’affittuario dell’azienda nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale, trova applicazione anche con riguardo agli aspetti collegati alla restituzione dell’azienda dall’affittuario al locatore a seguito di cessazione dell’affitto, sempre che la cessazione di tale rapporto e la conseguente retrocessione dell’azienda si ricolleghino direttamente alla volontà contrattuale delle parti o ad un fatto da queste espressamente previsto nel contratto precedentemente stipulato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11318 del 16/06/2004; Sez. 1, Sentenza n. 632 del 29/01/1979). Con la conseguenza che la curatela aveva piena legittimazione a pretendere da Est il compenso residuo dovuto per l’appalto eseguito. 5.–Con il quinto motivo la ricorrente rileva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 183, sesto comma, c.p.c., per avere la Corte d’appello disatteso le prove orali richieste e l’ordine di esibizione documentale verso il [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero consentito di confutare l’avversa tesi e l’avversa pretesa economica, basata sull’apparente riconoscimento del debito. 5.1.–Il motivo è inammissibile. Ora, l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30810 del 06/11/2023; Sez. 6-1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5654 del 07/03/2017; Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007). Senonché la concludenza e decisività di tali prove non può essere a priori valutata in difetto di alcuna indicazione dell’oggetto di tali prove. 6.– In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sus
Sentenza Cassazione n. 03215/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris