CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 agosto 2026
Cassazione n. 24797/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazion. 1499/2024 depositata il 04/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 1499/2024, depositata in data 4/3/2024, la CGT diII grado del Lazio rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 22173/2024Numero sezionale 5179/2026Numero di raccolta generale 24797/2026Data pubblicazione 26/08/2026S.r.l. avverso la sentenza n. 1822/2022 con la quale la CTP di Romaaveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso diaccertamento n. 1939 relativo all’IMU 2016.La Corte regionale argomentava la sussistenza del suddetto obbligotributario in capo alla contribuente, in quanto, “come correttamentestatuito dalla CTP le unità immobiliari soggette ad imposizione IMU conl’avviso di accertamento controverso risultano dalla visura catastaleprodotta agli atti del giudizio di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., societàcessata per fusione per incorporazione nella [OSCURATO:PERSONA] SudS.r.l.”, la quale, in virtù del principio di continuità dei rapporti giuridici,aveva assunto, ex art. 2504-bis c.c., anche gli obblighi tributari già facenticapo alla incorporata. Argomentava, inoltre, l’irrilevanza dell’assuntodell’appellante secondo cui la proprietà dei cespiti tassati nel 2014 non eradi proprietà della predetta ma del comune di Roma (che, dopo averliespropriati in virtù di decreto prefettizio annullato, non aveva provvedutoalla loro retrocessione nonostante la sentenza del Tribunale di Roma n.18810/2014), in quanto la mancata retrocessione dei cespiti non avevatrovato adeguato supporto nella produzione documentale in atti. Inparticolare, non era stata dimostrata né la esistenza di un verbale diimmissione in possesso successivo al decreto prefettizio di esproprio poiannullato né la persistente disponibilità o meno dei cespiti in questione incapo all’espropriata, sicché la contribuente non era riuscita a fornirecompiuta prova della erroneità delle risultanze catastali sulla scorta dellequali [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso l’avviso di accertamento.2. Avverso la sentenza della CGT di II grado del Lazio proponevaricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] delegato formulava proposta di definizione del giudizio exart. 380-bis c.p.c..Numero registro generale 22173/2024Numero sezionale 5179/2026Numero di raccolta generale 24797/2026Data pubblicazione 26/08/20265. La contribuente si opponeva alla suddetta proposta, chiedendo ladecisione del giudizio, ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. e depositavamemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la “violazione e falsaapplicazione dell’art. 360 comma 1, n. 5) c.p.c. in relazione al disposto dicui all’art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019”. All’uopo evidenziache la sentenza n. 18810/2014 del Tribunale di Roma, passata ingiudicato, comproverebbe che gli immobili tassati “erano in realtà semprerimasti nella titolarità del Comune di Roma, anche in quanto mairetrocessi alla “[OSCURATO:PERSONA]””, la quale sarebbe mera titolare deldiritto, accertato dalla sentenza, alla retrocessione di detti immobili afronte del pagamento dell’importo ivi quantificato. Evidenzia la ricorrenteche proprio la condanna del comune alla retrocessione degli immobilicomproverebbe che essi “erano ancora nella titolarità del Comune diRoma, come tale obbligato alla retrocessione”, la quale, invero, nemmenoera stata contestata dall’Ente, al pari della circostanza che la contribuentenon fosse mai stata nel possesso degli immobili.Posto che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. èconfigurabile solo nel caso dell’omesso esame di un fatto storico, nella suaaccezione naturalistica, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali,che sia decisivo e sia stato oggetto di discussione tra le parti (v., tra lealtre, Cass. n. 3023/2026; Cass., n. 13024/2022; Cass., n. 2961/2025;Cass., n. 3562/2026), pur volendo individuarsi la circostanza fattualepretermessa nella mancata consegna alla contribuente dei cespiti,disposta con la sentenza n. 18810/2014 del Tribunale di Roma (comerimarcato nella memoria illustrativa), il motivo è inammissibile, per ladirimente preclusione, già preliminarmente rilevata nella proposta didefinizione accelerata, costituita dalla “cd. doppia conforme”.Numero registro generale 22173/2024Numero sezionale 5179/2026Numero di raccolta generale 24797/2026Data pubblicazione 26/08/2026A tal proposito, va rilevato che il limite della c.d. "doppia conforme" dicui all'art. 348 - ter, quinto comma, c.p.c. - applicabile, ai sensi dell'art.54, comma 2, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi d'appellointrodotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta lanotificazione dal giorno 11 settembre 2012, norma mantenuta, anchedopo l'abrogazione disposta dall'art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs. n.149/2022, per i giudizi introdotti prima dell'1 gennaio 2023, dall'art. 35,comma 5, del d.lgs. n. 149/2022, quale modificato dall'art. 1, comma 380,lett. a), della l. n. 197/2022 - non consente di censurare l'omesso esamedi fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primocomma, n. 5), c.p.c. Ed invero, in presenza di una cd. doppia conforme, ilricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cuiall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54,comma 3, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicatedall'11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex multis, Cass.,n. 21565/2026; Cass., n. 22748/2025; Cass., n. 5881/2025; Cass., n.5445/2025; Cass., n. 17782/2024; Cass., n. 5947/2023; Cass., n.10644/2022).Tale onere non risulta, però, assolto dalla contribuente, la quale, afronte della soccombenza nel doppio grado di merito, non ha indicato nelricorso le differenti ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisionidi merito, nemmeno rappresentando detta diversità, la quale non puòconsiderarsi dedotta solo in ragione della mera esposizione dei contenutidella sentenza di primo grado e di secondo grado. Tantomeno la carenzaoriginaria del ricorso introduttivo può ritenersi emendabile mediante laprospettazione postuma, effettuata per la prima volta nella proposta diNumero registro generale 22173/2024Numero sezionale 5179/2026Numero di raccolta generale 24797/2026Data pubblicazione 26/08/2026definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., della diversità delle rationesdecidendi su cui si fonderebbero le due pronunce, sia in quanto si tratta diun vizio “genetico” del ricorso, sanzionato con l’inammissibilità, perciò nonsanabile successivamente, sia in quanto detta prospettazione risulta inconcreto infondata. La sentenza d’appello infatti ha rilevatopreliminarmente la correttezza della statuizione della CTP, laddovequest’ultima ha argomentato la soggettività passiva tributaria dellaricorrente sulla scorta della intervenuta incorporazione, per fusione, dellasocietà intestataria catastale degli immobili tassati. Ha poi disatteso ilprincipale motivo di gravame dell’appellante, ritenendo non fornita laprova della erroneità delle risultanze catastali e quindi dell’assenza deldiritto di proprietà in capo all’individuato soggetto passivo ai fini IMU. LaCGT di II grado ha, perciò, preliminarmente confermato pienamente edespressamente la pronuncia di primo grado, rilevandosi, quanto alleulteriori argomentazioni svolte per superare i motivi d’appello, che ricorrel'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5,c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame difatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando ladecisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primogrado, ma anche quando il giudice di appello abbia aggiunto argomentiulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primogiudice (v. Cass. n. 22601/2022; Cass., n. 7724/2022).Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.Ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese delgiudizio di cassazione (non essendo stato svolto ricorso incidentaleavverso la sentenza impugnata relativamente alla statuizione sulle spese),nonché la condanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art.96, comma 3, c.p.c., in favore della controricorrente e al versamento diun’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, ex art. 96,comma 4, c.p.c.Numero registro generale 22173/2024Numero sezionale 5179/2026Numero di raccolta generale 24797/2026Data pubblicazione 26/08/2026 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.305,00 euro percompensi professionali, oltre accessori di legge, nonché al pagamentodella ulteriore somma di 4.305,00 euro, ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c.; condanna la ricorrente al versamento della somma di 3.000 euro,ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., alla Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]