CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 22601/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25991/2021 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro I.C. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 190, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 231/2021depositata il 02/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA]Aversa ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Campobasso, che aveva respinto il lorogravame contro la decisione del Tribunale di Campobasso. Quest’ultimo aveva confermato il decreto ingiuntivo richiesto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della D’[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. nonché dei soci D’Aversa e Pietromonaco, volto ad ottenere il pagamento di un credito, fissato in corso di causa in € 41.827,13; Considerato: che il ricorso è affidato a tre formali motivi; che, col primo, si invocala violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5) c.p.c ., giacché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che il difetto di legittimazione passiva costituiva una mera difesa e che, in ogni caso, controparte sarebbe stata a conoscenza della trasformazione della s.n.c. in s.r.l., sicché non sarebbe stata legittimata a chiedere il pagamento ai soci; che, col secondo, si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 c.c. e 214 c.p.c. nonché motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria, in relazione all’art. 360 c.1 nn. 3) e 5) c.p.c., giacché i giudici di secondo grado avrebbero erroneamente ritenuto che i documenti di trasporto e consegna, quali scritture provenienti da terzi estranei, costituissero prove atipiche, contestabili senza necessità di ricorrere alla querela di falso o al disconoscimento di scrittura privata; che la terza censura è volta a rilevare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonché motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria,in relazione all'art. 360 c. 1° n n . 3) e 5)c.p.c., in quanto la Corte molisana avrebbe fatto malgoverno dei principi inerenti l’onere probatorio, con particolare riguardo al disconoscimento dei buoni di consegna ed alle dichiarazioni assunte in sede testimoniale; che [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita con controricorso per resistere al ricorso avversario; che il primo motivo è inammissibile; che, per un verso , avendo la Corte d’appello confermato la sentenza del Tribunale, r icorre l'ipotesi di «doppia conforme», a i sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016); che non si colgono differenze nella ratio decidendi dei due giudizi di merito, né i ricorrenti le hanno poste in risalto; che, per altro verso, secondo l’autorevole insegnamento di questa Corte,l 'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U. n. 8053 del 7 aprile 2014); che, nella specie, i ricorrenti non hanno indicato alcun preciso fatto storico, il cui esame sia stato omesso dalla Corte; che il secondo motivo è inammissibile; che la sentenza impugnata ha dato conto di aver valutato non solo i documenti di trasporto e consegna “non solo il comportamento processuale degli opponenti, non esplicitamente volto a negare il rapporto con la società opposta o a contestare specifiche forniture…ma anche le risultanze delle prove testimoniali espletate su istanza dell’opposta”; che la censura pretende di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 1, n. 19011 del 31 lugl io 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016); che anche il terzo motivo è inammissibile, posto che la sentenza impugnata ha mostrato di aver valutato, in maniera logica e plausibile, le risultanze documentali e testimoniali; che la differente lettura proposta dai ricorrenti non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U , n. 24148 del 25 ottobre 2013); che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrent i alla rifusione delle spese processu ali, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente , delle spese de l giudizio di legittimità, che liquida in euro 3,500,00 (tremilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso