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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 novembre 2019

Cassazione n. 11600/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

59B111W).- Ricorrente –controCONDOMINIO AGNESE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Riedi ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).- Controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1827/2019depositata il 13/11/2019.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblicaudienza del 20 novembre 2025.Numero registro generale 4525/2020Numero sezionale 2822/2025Numero di raccolta generale 11600/2026Data pubblicazione 28/04/2026Udito il [OSCURATO:PERSONA], il qualeha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avvocatoAlberto Brignolo, per delega scritta.1.

La controversia verte sull’impugnazione, da parte di ElviraAgnese, condòmina del [OSCURATO:PERSONA], ad Asti, delle delibereapprovate dalle assemblee del 18/12/2014 (oggetto: approvazioneconsuntivo 2013/2014; approvazione preventivo 2014/2015;smaltimento dei resti di una fontana depositati nel cortilecondominiale; presentazione domanda di mediazione), del29/04/2015 (oggetto: approvazione consuntivo 2013/2014;approvazione preventivo 2014/2015; autorizzazioneall’amministratore a costituirsi in giudizio nella causa n. 413/2015;acquisizione preventivi per la sostituzione della caldaia), del14/07/2015 (oggetto: esecuzione lavori sostituzione caldaia,situazione parcheggi nel cortile); del 10/09/2015 (oggetto:procedimento di mediazione obbligatoria; relazionedell’amministratore su intervento impianto di riscaldamento e revocadella delibera del 14/07/2015); del 19/01/2016 (oggetto:approvazione consuntivo 2014/2015; approvazione preventivo2015/2016; quantificazione e ripartizione tra i condòmini del debitodell’immobile Vega; concessione ai condòmini Cobelli e Maria GraziaAgnese dell’occupazione temporanea con un cantiere del cortilecondominiale).Da tali impugnazioni scaturirono le cause nn.

RG 413/2015,4309/2015, 2734/2016, riunite in primo grado.Il Tribunale di Asti, con sentenza n. 520 del 2018, nelcontraddittorio del Condominio, dichiarò cessata la materia delNumero registro generale 4525/2020Numero sezionale 2822/2025Numero di raccolta generale 11600/2026Data pubblicazione 28/04/2026contendere limitatamente ai due primi punti della delibera del18/12/2014; per il resto, respinse le domande dell’attrice, checondannò alle spese di lite.2.

La Corte d’appello di Torino, nel contraddittorio delCondominio, ha respinto il gravame di [OSCURATO:PERSONA], condannandolaal pagamento delle spese del grado.Questi i punti chiave della sentenza d’appello: (i) in merito alladeclaratoria di cessazione della materia del contendere, non sussistela soccombenza virtuale del Condominio, in quanto esso ha sostituitola delibera del 18/12/2014 anteriormente alla prima udienza fissaindicata dall’attrice in citazione nella causa n.

RG 413/2015, e perché,comunque, la successiva assemblea del 29/04/2015 ha ratificato ilconsuntivo 2013/2014, senza alcuna modifica; sempre conriferimento alla delibera del 18/12/2014, è senz’altro corretta lastatuizione del Tribunale circa la carenza di interesse ad agiredell’attrice rispetto all’autorizzazione all’amministratore perpresentare la domanda di mediazione obbligatoria, essendo ElviraAgnese in conflitto di interessi con il Condominio; (ii) non è nulla ladecisione di smaltimento dei residui della fontana depositati nelcortile condominiale da epoca assai risalente, dovendosi consideraresia il disinteresse dell’attrice alla sorte del manufatto, protrattosi peroltre venti anni, sia l’assenza, nella divisione ereditaria che hapreceduto la costituzione del condominio, di una disposizione specificasulla titolarità della fontana, sia infine che l’art. 2 del regolamento dicondominio indica tra i beni comuni e condominiali “le operedecorative”, ivi compresa la fontana; (iii) quanto alla seconda causa(n.

RG 4309/2015) avente ad oggetto l’impugnazione delle delibereapprovate dalle assemblee del 29/04/2015, del 14/07/2015 e del10/09/2015: nell’assemblea del 29/04/2015, il consuntivo 2013/2014e il preventivo 2014/2015, già approvati nell’assemblea delNumero registro generale 4525/2020Numero sezionale 2822/2025Numero di raccolta generale 11600/2026Data pubblicazione 28/04/202618/12/2014, con un voto contrario, in esito ai chiarimentidell’amministratore, erano stati (ri)approvati all’unanimità, donde lacorrettezza della declaratoria di cessazione della materia delcontendere, senza soccombenza virtuale del Condominio, perl’identico contenuto delle due delibere.

Anche rispetto a tale deliberaè condivisibile l’affermazione del primo giudice di carenza di interessedell’attrice ad impugnare l’autorizzazione all’amministratore acostituirsi nella causa n.

RG 413/2015.

La delibera del 14/07/2015, inpunto di esecuzioni di lavori alla caldaia, è stata revocata in data10/09/2015, sicché, come rilevato dal Tribunale, rispetto ad essa ècessata la materia del contendere.

La delibera del 14/07/2015, nellaparte relativa alla “situazione dei parcheggi nel cortile”, non avevacontenuto decisorio e vi era quindi carenza di interesse adimpugnarla.

La delibera del 10/09/2015, nella parte relativa allamediazione obbligatoria, riguardava un argomento rispetto al quale lacondòmina versava in conflitto di interessi e non potendo, quindi,partecipare alla votazione la stessa parte era carente di interesse adimpugnare; (iv) quanto all’impugnazione della delibera approvata il19/01/2016 (causa n.

RG 2734/2016), poiché si discute di unadelibera annullabile e non nulla, al contrario di quanto dedottodall’attrice/appellante, quest’ultima era decaduta dal potere diimpugnare poiché aveva promosso il giudizio oltre il termineperentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione delladecisione agli assenti, ai sensi dell’art. 1137 comma 2 c.c.; (v) infine,la censura sulla condanna alle spese non è giustificata alla luce dellasoccombenza dell’attrice/appellante.3.

Avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, con otto motivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 4525/2020Numero sezionale 2822/2025Numero di raccolta generale 11600/2026Data pubblicazione 28/04/2026In prossimità della pubblica udienza, il PM ha depositato unamemoria nella quale ha chiesto che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA].

È infondata l’eccezione, nella memoria della ricorrente, diinammissibilità del controricorso per nullità della procura speciale deldifensore del [OSCURATO:PERSONA].La procura speciale, unita al controricorso cartaceo, soddisfa ilrequisito di specificità, poiché è stata specificamente conferitaall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per rappresentare e difendere il Condominio “nelpresente giudizio per cassazione”.1.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 345, 346, 100 e 91 c.p.c.La sentenza di appello sarebbe viziata perché: (i) in violazionedell’art. 345 c.p.c., ha omesso di dichiarare inammissibili in quantotardive le domande ed eccezioni nuove (compresa quella di carenza diinteresse dell’attrice) proposte dal Condominio in appello, nonostantel’espressa richiesta avanzata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nellaprecisazione delle conclusioni; (ii) in violazione dell’art. 346 c.p.c., haomesso di dichiarare il Condominio decaduto dalle domande edeccezioni non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, inprimo grado e in appello, ivi compresa l’eccezione di tardivitàdell’impugnazione della delibera del 19/01/2016, eccezione che, pernon esser stata riproposta, doveva intendersi rinunciata; (iii) non èvero che il Condominio aveva provato di aver trasmesso ad ElviraAgnese il verbale dell’assemblea del 19/01/2016.

Infatti, la copiadella ricevuta di spedizione della raccomandata era priva “dei numeridel codice a barre”, numerazione, questa, che dovrebbenecessariamente comparire su tale tipo di ricevuta; (iv) al contrario diquanto afferma la sentenza, esiste un interesse della condòminaNumero registro generale 4525/2020Numero sezionale 2822/2025Numero di raccolta generale 11600/2026Data pubblicazione 28/04/2026Elvira Agnese ad eccepire l’invalido conferimento all’amministratore,da parte del condominio, dell’autorizzazione a presentare la domandadi mediazione obbligatoria.1.1.

Il motivo, suddiviso in plurime censure, è in parte infondato ein parte inammissibile.La prima censura è infondata alla luce dell’orientamento di questaCorte per il quale la carenza dell'interesse ad agire, richiesto dall'art.100 c.p.c., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado delprocedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto,poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito delladomanda (Sez. 3, Sentenza n. 19268 del 29/09/2016, Rv. 642113 –01; vedi anche Sez.

U., Sentenza n. 24172 del 29/08/2025, Rv.675787 – 01, in motivazione [punto 9.1.1.]).La seconda censura è infondata poiché risulta dalla comparsa dirisposta in appello del Condominio (vedi pagg. 12 e 13) - cui la Corteha accesso quando, come nella specie, è dedotto un error inprocedendo – che il Condominio non ha rinunciato all’eccezione ditardività dell’impugnazione della deliberazione assembleare del19/01/2016.La terza censura è inammissibile poiché attiene ad una quaestiofacti in relazione alla quale opera il principio della doppia conforme.In tema di ricorso per cassazione, ricorre l’ipotesi di “doppiaconforme”, ai sensi dell’articolo 348-ter commi 4 e 5 c.p.c. conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fattidecisivi ex articolo 360 comma 1 n. 5 c.p.c.., non solo quando ladecisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella diprimo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sulmedesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principalioggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbiaNumero registro generale 4525/2020Numero sezionale 2822/2025Numero di raccolta generale 11600/2026Data pubblicazione 28/04/2026aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizionegià assunta dal primo giudice (Cass. n. 22601/2022).La quarta censura è infondata: la Corte d’appello si è attenuta alprincipio di diritto per il quale, in ipotesi di deliberazione assemblearevolta ad autorizzare l'esercizio di un'azione o la prosecuzione di unacontroversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condòmino,venendosi la compagine condominiale a scindere, di fronte alparticolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, nonsussiste il diritto del singolo condòmino a partecipare all'assemblea,né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamentodella delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione,allorché sia portatore unicamente di un interesse in conflitto conquello rimesso alla gestione collegiale (Sez. 2, Ordinanza n. 3192 del02/02/2023, Rv. 666856 - 01).2.

Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 153 c.p.c. e dell’art. 184 bis c.p.c. precedentemente invigore.La sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha omesso diprovvedere sulla richiesta di rimessione in termini, per la produzionedi documenti, svolta dall’appellante in sede di conclusioni.2.1.

Il motivo è inammissibile.Costituisce indirizzo univoco della Corte (vedi, tra le altre, Sez. 1,Sentenza n. 2626 del 02/02/2018, Rv. 646877 - 01), quello secondocui i vizi dell'attività del giudice che possano comportare la nullitàdella sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360 comma 1 n. 4c.p.c., non sono posti a tutela di un interesse all'astratta regolaritàdell'attività giudiziaria, ma a garanzia dell'eliminazione del pregiudizioconcretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza deldenunciato error in procedendo.Numero registro generale 4525/2020Numero sezionale 2822/2025Numero di raccolta generale 11600/2026Data pubblicazione 28/04/2026In applicazione di questo principio, rileva il Collegio che èinammissibile la censura della ricorrente che si limita a dedurre di nonessere stata rimessa in termini dal giudice di merito, ma omette dispecificare sotto quale profilo e in che misura tale asserito error inprocedendo abbia pregiudicato il suo diritto di difesa.3.

Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degliartt. 1123, 1421 c.c. e dell’art. 161 comma 2 c.p.c.: la sentenzasarebbe viziata nella parte in cui, “con motivazione tautologica e soloapparente”, non ha colto che le censure mosse dalla ricorrente alledelibere assembleari impugnate attengono a vizi di nullità.Si tratta, infatti, spiega la ricorrente, dell’approvazione di bilanciche recano ripartizioni delle spese difformi dalle tabelle millesimali, odi “imputazioni di notevoli somme a esclusivo carico dell’AgneseElvira a titolo di ‘spese personali’, spese legali (richieste alCondominio a titolo di acconto dal proprio difensore, ma dalCondominio imputate all’[OSCURATO:PERSONA] a titolo di ‘spese personali’) espese postali […] [e] imputazioni di spese non dovute da parte dellaAgnese Elvira nel loro indicato ammontare”, e di alcune delibere sumaterie che non rientrano nelle competenze dell’assemblea.3.1.

Il motivo è inammissibile.La premessa concettuale è che il condòmino che intendaimpugnare una delibera dell’assemblea, per l’assunta erroneità delladisposta ripartizione delle spese, deve allegare e dimostrare di averviinteresse, il quale presuppone la derivazione dalla detta deliberazionedi un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamentodella sua posizione patrimoniale (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6128 del09/03/2017, Rv. 643263 - 01).È stato anche chiarito (vedi Cass. n. 24085/2022) che l’interessedi un condòmino ad impugnare una delibera, a norma dell’art. 1137c.c., suppone un suo interesse giuridicamente rilevante ad un diversoNumero registro generale 4525/2020Numero sezionale 2822/2025Numero di raccolta generale 11600/2026Data pubblicazione 28/04/2026contenuto dell’assetto organizzativo della materia regolata dallamaggioranza assembleare.

Di conseguenza, anche ai fini dellasussistenza dell’interesse ad agire per l’impugnazione della delibera, ilcondòmino attore deve prospettare una lesione individuale di rilievopatrimoniale correlata alla delibera impugnata e così rivelare qualeutilità concreta potrebbe ricevere dall’accoglimento della domanda.Alla stregua di tali premesse, è evidente la genericità della doglianzain difetto di allegazione, da parte della ricorrente, di un elemento odato obiettivo, anche numerico, dal quale possa desumersi che leimpugnate deliberazioni abbiano ripartito le spese tra i condòminidiscostandosi dai criteri tabellari e, quindi, causando alla partecipantedissenziente un apprezzabile pregiudizio patrimoniale.4.

Il quarto motivo attiene alla violazione e falsa applicazionedegli artt. 1137, 1421 c.c., 155 e 161 c.p.c., nonché alla violazionedell’art. 2697 c.c.La sentenza sarebbe viziata in quanto: (i) asserisce che leimpugnazioni delle delibere assembleari sono tardive, senzaconsiderare che si è in presenza di delibere nulle per le quali nonopera il termine di impugnazione fissato dall’art. 1137 c.c.; (ii)dichiara cessata la materia del contendere trascurando chel’appellante [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto la cessazione della materiadel contendere limitatamente ad alcune soltanto delle delibereimpugnate; (iii) omette di esaminare le contestazioni dell’attrice inmerito alla sussistenza dei quorum costitutivi e deliberativi dellediverse decisioni assembleari; (iv) in violazione dell’art. 2697 c.c.,dichiara dimostrati fatti e circostanze che in realtà il Condominio nonha provato.4.1.

Il motivo è inammissibile.Per la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 6/05/2022, n.14404), «ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorso deveNumero registro generale 4525/2020Numero sezionale 2822/2025Numero di raccolta generale 11600/2026Data pubblicazione 28/04/2026contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenzaimpugnata.

Se è vero, infatti, che l’indicazione dei motivi nonnecessita dell’impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essereproposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare elimitare l’oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914 del 2015;Cass. n. 3887 del 2014).

Ciò richiede che i motivi posti a fondamentodell’invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere icaratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alladecisione stessa (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015;Cass. n. 22607 del 2014).

E comporta, tra l’altro, la necessariaesposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazionedelle dedotte violazioni di norme o princìpi di diritto (Cass. n. 23804del 2016; Cass. n. 22254 del 2015)».In applicazione di questo principio, rileva la Corte che sonoinammissibili, per genericità, rispettivamente, la seconda, la terza ela quarta censura veicolate attraverso il motivo in esame e sopracompendiate.La prima doglianza è inammissibile perché consiste nella merarappresentazione della nullità delle impugnate delibere, ma nemmenoprospetta la ragione (o le ragioni) di tale asserita nullità.Al riguardo, è il caso di richiamare l’insegnamento di questa Corte(vedi Sez.

U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021, Rv. 661084 - 03)secondo cui, in tema di condominio degli edifici, l'azione diannullamento delle delibere assembleari costituisce la regolagenerale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15della legge n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità haun'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi:mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilitàdell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsiin relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito,Numero registro generale 4525/2020Numero sezionale 2822/2025Numero di raccolta generale 11600/2026Data pubblicazione 28/04/2026ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buoncostume".

Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, amaggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri diripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, davalere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzionidell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sonomeramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto laripartizione in concreto tra i condòmini delle spese relative allagestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione deicriteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi,trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioniassembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta neltermine di decadenza previsto dall'art. 1137 comma 2 c.c.5.

Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 832 c.c. e del regolamento di condominio: la sentenzasarebbe illogica nella parte in cui non dichiara la nullità della deliberache ha disposto la rimozione delle fontana e degli arredi d’epocadepositati ab immemorabili nel cortile condominiale, senzaconsiderare che si trattava di beni non già di proprietà condominiale(come desumibile anche dal tenore del regolamento di condominio),ma di beni di proprietà individuale dell’attrice (che li aveva ereditati),ragion per cui l’assemblea non aveva il potere di deliberare su di essi.5.1.

Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.In primo luogo (motivo infondato), il vizio di motivazioneapparente ricorre quando la motivazione, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazionedel proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez.

U,Numero registro generale 4525/2020Numero sezionale 2822/2025Numero di raccolta generale 11600/2026Data pubblicazione 28/04/2026Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639, che, in motivazione[punto 3.], richiama Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv.641526; Sez.

U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanzan. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977del 23/05/2019, Rv. 654145).Nelle specie, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, lamotivazione esiste e non è viziata da intrinseca illogicità: invero, laCorte di Torino esclude la nullità della delibera del 18/12/2014, nellaparte in cui dispone la rimozione dal cortile condominiale dei residuidella fontana, in stato di abbandono, ivi collocati da decenni, sullascorta del rilievo che l’attrice non aveva provato di essere proprietariaesclusiva della fontana e che lo stesso manufatto da tempo demolitodoveva essere ricompreso tra i beni comuni e condominiali in baseall’art. 2 del regolamento che, in quest’ultima categoria, annoverava“le opere decorative”.In secondo luogo (motivo inammissibile), rileva il Collegio che laricorrente, che non coglie la ratio decidendi della sentenza, inmaniera generica e senza documentare (con la produzione dei titolidominicali) il proprio assunto, si limita ad asserire di avere ereditatola fontana collocata nel cortile condominiale, i vasi, e gli arredid’epoca.6.

Il sesto motivo riguarda la violazione e falsa applicazione degliartt. 112 e 115 c.p.c.: la sentenza sarebbe errata nella parte in cuitrascura fatti non specificamente contestati dal Condominio, quali laproprietà esclusiva in capo all’attrice della fontana e degli arredid’epoca giacenti da anni nel cortile condominiale.6.1.

Il motivo è infondato: è provato iuxta scripturam (vedi pag.13 della comparsa di costituzione e risposta in appello delCondominio) che il Condominio ha sempre contestato chel’attrice/appellante fosse proprietaria esclusiva della fontana diruta.Numero registro generale 4525/2020Numero sezionale 2822/2025Numero di raccolta generale 11600/2026Data pubblicazione 28/04/20267.

Il settimo motivo lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 132 n. 4, 183 comma 6, 112, 115, 161 comma 2 c.p.c.: lasentenza sarebbe errata nella parte in cui non ha pronunciato sulleprove e i documenti prodotti dall’attrice nella terza memoria dell’art.183 comma 6 c.p.c., a controprova di quanto dedotto e articolato dalCondominio nella seconda memoria dell’articolo

183.7.1. Il motivo è inammissibile.La ricorrente ha omesso di specificare quale pregiudizio avrebbesubito per effetto del prospettato error in procedendo; in particolare,non ha indicato quali sarebbero le prove e i documenti rilevanti chenon ha potuto allegare a causa dell’asserita omessa pronuncia delgiudice di merito (vedi Cass. n. 2626/2018, cit.).8.

L’ottavo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 88, 91, 92 e 96 c.p.c.: la sentenza sarebbe errata nella parte incui ha condannato l’attrice/appellante alle spese del giudiziotrascurando: (i) la declaratoria di cessazione della materia delcontendere conseguente alle diverse e numerose ri-deliberazioniadottare dal Condominio, rilevanti ai fini dell’affermazione dellasoccombenza virtuale di quest’ultimo; (ii) che la stessa Corted’appello aveva respinto numerose eccezioni preliminari delCondominio in punto di inammissibilità dell’appello e non avevaaccolto la domanda dell’appellato ex art. 96 c.p.c.; (iii) che ilCondominio non si era presentato alle numerose udienze delprocedimento di mediazione, con ciò violando il dovere di lealtàsancito dall’art. 88 c.p.c.; (iv) il comportamento processuale delCondominio che, in primo grado, si era opposto alla richiesta diriunione delle cause connesse che l’attrice aveva avanzato al fine diridurre i costi del processo.8.1.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 4525/2020Numero sezionale 2822/2025Numero di raccolta generale 11600/2026Data pubblicazione 28/04/2026La Corte territoriale, lì dove, confermata la sentenza di primogrado (cioè, rigettato l’appello), ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese del giudizio di gravame, ha applicato inmaniera lineare il principio della soccombenza dell’art. 91 comma 1c.p.c., secondo cui “il giudice, con la sentenza che chiude il processodavanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spesea favore dell’altra parte”, dovendosi intendere per “partesoccombente”, quella (nel caso in esame, la ricorrente) che abbiaazionato una pretesa accertata come infondata o abbia resistito aduna pretesa fondata, dando perciò causa al processo o alla suaprotrazione (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16431 del 19/06/2019, Rv.654608 - 01).Sotto altro profilo, è il caso di aggiungere che, stante la naturameramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c. rispettoall'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica dellasoccombenza, in caso di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.proposta dall’appellato e di rigetto dell'appello (con conseguenteconferma del rigetto della domanda proposta in primo gradodall’attore/appellante), non si verifica un’ipotesi di pluralità didomande effettivamente contrapposte idonea a determinare lasoccombenza reciproca, che giustifichi la compensazione, totale oparziale, delle spese di lite di secondo grado (Sez. 2, Ordinanza n.18036 del 06/06/2022, Rv. 664898 - 01).9.

In conclusione, il ricorso è respinto, con condanna dellaricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, inapplicazione del principio della soccombenza.10.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titoloNumero registro generale 4525/2020Numero sezionale 2822/2025Numero di raccolta generale 11600/2026Data pubblicazione 28/04/2026di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale anorma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.400,00, a titolodi compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% per spesegenerali e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 20 novembre 2025.Il Consigliere est.

La PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
59B111W).- Ricorrente –controCONDOMINIO AGNESE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Riedi ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).- Controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1827/2019depositata il 13/11/2019.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblicaudienza del 20 novembre 2025.Numero registro generale 4525/2020Numero sezionale 2822/2025Numero di raccolta generale 11600/2026Data pubblicazione 28/04/2026Udito il [OSCURATO:PERSONA], il qualeha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avvocatoAlberto Brignolo, per delega scritta.1. La controversia verte sull’impugnazione, da parte di ElviraAgnese, condòmina del [OSCURATO:PERSONA], ad Asti, delle delibereapprovate dalle assemblee del 18/12/2014 (oggetto: approvazioneconsuntivo 2013/2014; approvazione preventivo 2014/2015;smaltimento dei resti di una fontana depositati nel cortilecondominiale; presentazione domanda di mediazione), del29/04/2015 (oggetto: approvazione consuntivo 2013/2014;approvazione preventivo 2014/2015; autorizzazioneall’amministratore a costituirsi in giudizio nella causa n. 413/2015;acquisizione preventivi per la sostituzione della caldaia), del14/07/2015 (oggetto: esecuzione lavori sostituzione caldaia,situazione parcheggi nel cortile); del 10/09/2015 (oggetto:procedimento di mediazione obbligatoria; relazionedell’amministratore su intervento impianto di riscaldamento e revocadella delibera del 14/07/2015); del 19/01/2016 (oggetto:approvazione consuntivo 2014/2015; approvazione preventivo2015/2016; quantificazione e ripartizione tra i condòmini del debitodell’immobile Vega; concessione ai condòmini Cobelli e Maria GraziaAgnese dell’occupazione temporanea con un cantiere del cortilecondominiale).Da tali impugnazioni scaturirono le cause nn. RG 413/2015,4309/2015, 2734/2016, riunite in primo grado.Il Tribunale di Asti, con sentenza n. 520 del 2018, nelcontraddittorio del Condominio, dichiarò cessata la materia delNumero registro generale 4525/2020Numero sezionale 2822/2025Numero di raccolta generale 11600/2026Data pubblicazione 28/04/2026contendere limitatamente ai due primi punti della delibera del18/12/2014; per il resto, respinse le domande dell’attrice, checondannò alle spese di lite.2. La Corte d’appello di Torino, nel contraddittorio delCondominio, ha respinto il gravame di [OSCURATO:PERSONA], condannandolaal pagamento delle spese del grado.Questi i punti chiave della sentenza d’appello: (i) in merito alladeclaratoria di cessazione della materia del contendere, non sussistela soccombenza virtuale del Condominio, in quanto esso ha sostituitola delibera del 18/12/2014 anteriormente alla prima udienza fissaindicata dall’attrice in citazione nella causa n. RG 413/2015, e perché,comunque, la successiva assemblea del 29/04/2015 ha ratificato ilconsuntivo 2013/2014, senza alcuna modifica; sempre conriferimento alla delibera del 18/12/2014, è senz’altro corretta lastatuizione del Tribunale circa la carenza di interesse ad agiredell’attrice rispetto all’autorizzazione all’amministratore perpresentare la domanda di mediazione obbligatoria, essendo ElviraAgnese in conflitto di interessi con il Condominio; (ii) non è nulla ladecisione di smaltimento dei residui della fontana depositati nelcortile condominiale da epoca assai risalente, dovendosi consideraresia il disinteresse dell’attrice alla sorte del manufatto, protrattosi peroltre venti anni, sia l’assenza, nella divisione ereditaria che hapreceduto la costituzione del condominio, di una disposizione specificasulla titolarità della fontana, sia infine che l’art. 2 del regolamento dicondominio indica tra i beni comuni e condominiali “le operedecorative”, ivi compresa la fontana; (iii) quanto alla seconda causa(n. RG 4309/2015) avente ad oggetto l’impugnazione delle delibereapprovate dalle assemblee del 29/04/2015, del 14/07/2015 e del10/09/2015: nell’assemblea del 29/04/2015, il consuntivo 2013/2014e il preventivo 2014/2015, già approvati nell’assemblea delNumero registro generale 4525/2020Numero sezionale 2822/2025Numero di raccolta generale 11600/2026Data pubblicazione 28/04/202618/12/2014, con un voto contrario, in esito ai chiarimentidell’amministratore, erano stati (ri)approvati all’unanimità, donde lacorrettezza della declaratoria di cessazione della materia delcontendere, senza soccombenza virtuale del Condominio, perl’identico contenuto delle due delibere. Anche rispetto a tale deliberaè condivisibile l’affermazione del primo giudice di carenza di interessedell’attrice ad impugnare l’autorizzazione all’amministratore acostituirsi nella causa n. RG 413/2015. La delibera del 14/07/2015, inpunto di esecuzioni di lavori alla caldaia, è stata revocata in data10/09/2015, sicché, come rilevato dal Tribunale, rispetto ad essa ècessata la materia del contendere. La delibera del 14/07/2015, nellaparte relativa alla “situazione dei parcheggi nel cortile”, non avevacontenuto decisorio e vi era quindi carenza di interesse adimpugnarla. La delibera del 10/09/2015, nella parte relativa allamediazione obbligatoria, riguardava un argomento rispetto al quale lacondòmina versava in conflitto di interessi e non potendo, quindi,partecipare alla votazione la stessa parte era carente di interesse adimpugnare; (iv) quanto all’impugnazione della delibera approvata il19/01/2016 (causa n. RG 2734/2016), poiché si discute di unadelibera annullabile e non nulla, al contrario di quanto dedottodall’attrice/appellante, quest’ultima era decaduta dal potere diimpugnare poiché aveva promosso il giudizio oltre il termineperentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione delladecisione agli assenti, ai sensi dell’art. 1137 comma 2 c.c.; (v) infine,la censura sulla condanna alle spese non è giustificata alla luce dellasoccombenza dell’attrice/appellante.3. Avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, con otto motivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 4525/2020Numero sezionale 2822/2025Numero di raccolta generale 11600/2026Data pubblicazione 28/04/2026In prossimità della pubblica udienza, il PM ha depositato unamemoria nella quale ha chiesto che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA]. È infondata l’eccezione, nella memoria della ricorrente, diinammissibilità del controricorso per nullità della procura speciale deldifensore del [OSCURATO:PERSONA].La procura speciale, unita al controricorso cartaceo, soddisfa ilrequisito di specificità, poiché è stata specificamente conferitaall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per rappresentare e difendere il Condominio “nelpresente giudizio per cassazione”.1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 345, 346, 100 e 91 c.p.c.La sentenza di appello sarebbe viziata perché: (i) in violazionedell’art. 345 c.p.c., ha omesso di dichiarare inammissibili in quantotardive le domande ed eccezioni nuove (compresa quella di carenza diinteresse dell’attrice) proposte dal Condominio in appello, nonostantel’espressa richiesta avanzata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nellaprecisazione delle conclusioni; (ii) in violazione dell’art. 346 c.p.c., haomesso di dichiarare il Condominio decaduto dalle domande edeccezioni non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, inprimo grado e in appello, ivi compresa l’eccezione di tardivitàdell’impugnazione della delibera del 19/01/2016, eccezione che, pernon esser stata riproposta, doveva intendersi rinunciata; (iii) non èvero che il Condominio aveva provato di aver trasmesso ad ElviraAgnese il verbale dell’assemblea del 19/01/2016. Infatti, la copiadella ricevuta di spedizione della raccomandata era priva “dei numeridel codice a barre”, numerazione, questa, che dovrebbenecessariamente comparire su tale tipo di ricevuta; (iv) al contrario diquanto afferma la sentenza, esiste un interesse della condòminaNumero registro generale 4525/2020Numero sezionale 2822/2025Numero di raccolta generale 11600/2026Data pubblicazione 28/04/2026Elvira Agnese ad eccepire l’invalido conferimento all’amministratore,da parte del condominio, dell’autorizzazione a presentare la domandadi mediazione obbligatoria.1.1. Il motivo, suddiviso in plurime censure, è in parte infondato ein parte inammissibile.La prima censura è infondata alla luce dell’orientamento di questaCorte per il quale la carenza dell'interesse ad agire, richiesto dall'art.100 c.p.c., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado delprocedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto,poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito delladomanda (Sez. 3, Sentenza n. 19268 del 29/09/2016, Rv. 642113 –01; vedi anche Sez. U., Sentenza n. 24172 del 29/08/2025, Rv.675787 – 01, in motivazione [punto 9.1.1.]).La seconda censura è infondata poiché risulta dalla comparsa dirisposta in appello del Condominio (vedi pagg. 12 e 13) - cui la Corteha accesso quando, come nella specie, è dedotto un error inprocedendo – che il Condominio non ha rinunciato all’eccezione ditardività dell’impugnazione della deliberazione assembleare del19/01/2016.La terza censura è inammissibile poiché attiene ad una quaestiofacti in relazione alla quale opera il principio della doppia conforme.In tema di ricorso per cassazione, ricorre l’ipotesi di “doppiaconforme”, ai sensi dell’articolo 348-ter commi 4 e 5 c.p.c. conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fattidecisivi ex articolo 360 comma 1 n. 5 c.p.c.., non solo quando ladecisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella diprimo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sulmedesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principalioggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbiaNumero registro generale 4525/2020Numero sezionale 2822/2025Numero di raccolta generale 11600/2026Data pubblicazione 28/04/2026aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizionegià assunta dal primo giudice (Cass. n. 22601/2022).La quarta censura è infondata: la Corte d’appello si è attenuta alprincipio di diritto per il quale, in ipotesi di deliberazione assemblearevolta ad autorizzare l'esercizio di un'azione o la prosecuzione di unacontroversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condòmino,venendosi la compagine condominiale a scindere, di fronte alparticolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, nonsussiste il diritto del singolo condòmino a partecipare all'assemblea,né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamentodella delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione,allorché sia portatore unicamente di un interesse in conflitto conquello rimesso alla gestione collegiale (Sez. 2, Ordinanza n. 3192 del02/02/2023, Rv. 666856 - 01).2. Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 153 c.p.c. e dell’art. 184 bis c.p.c. precedentemente invigore.La sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha omesso diprovvedere sulla richiesta di rimessione in termini, per la produzionedi documenti, svolta dall’appellante in sede di conclusioni.2.1. Il motivo è inammissibile.Costituisce indirizzo univoco della Corte (vedi, tra le altre, Sez. 1,Sentenza n. 2626 del 02/02/2018, Rv. 646877 - 01), quello secondocui i vizi dell'attività del giudice che possano comportare la nullitàdella sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360 comma 1 n. 4c.p.c., non sono posti a tutela di un interesse all'astratta regolaritàdell'attività giudiziaria, ma a garanzia dell'eliminazione del pregiudizioconcretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza deldenunciato error in procedendo.Numero registro generale 4525/2020Numero sezionale 2822/2025Numero di raccolta generale 11600/2026Data pubblicazione 28/04/2026In applicazione di questo principio, rileva il Collegio che èinammissibile la censura della ricorrente che si limita a dedurre di nonessere stata rimessa in termini dal giudice di merito, ma omette dispecificare sotto quale profilo e in che misura tale asserito error inprocedendo abbia pregiudicato il suo diritto di difesa.3. Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degliartt. 1123, 1421 c.c. e dell’art. 161 comma 2 c.p.c.: la sentenzasarebbe viziata nella parte in cui, “con motivazione tautologica e soloapparente”, non ha colto che le censure mosse dalla ricorrente alledelibere assembleari impugnate attengono a vizi di nullità.Si tratta, infatti, spiega la ricorrente, dell’approvazione di bilanciche recano ripartizioni delle spese difformi dalle tabelle millesimali, odi “imputazioni di notevoli somme a esclusivo carico dell’AgneseElvira a titolo di ‘spese personali’, spese legali (richieste alCondominio a titolo di acconto dal proprio difensore, ma dalCondominio imputate all’[OSCURATO:PERSONA] a titolo di ‘spese personali’) espese postali […] [e] imputazioni di spese non dovute da parte dellaAgnese Elvira nel loro indicato ammontare”, e di alcune delibere sumaterie che non rientrano nelle competenze dell’assemblea.3.1. Il motivo è inammissibile.La premessa concettuale è che il condòmino che intendaimpugnare una delibera dell’assemblea, per l’assunta erroneità delladisposta ripartizione delle spese, deve allegare e dimostrare di averviinteresse, il quale presuppone la derivazione dalla detta deliberazionedi un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamentodella sua posizione patrimoniale (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6128 del09/03/2017, Rv. 643263 - 01).È stato anche chiarito (vedi Cass. n. 24085/2022) che l’interessedi un condòmino ad impugnare una delibera, a norma dell’art. 1137c.c., suppone un suo interesse giuridicamente rilevante ad un diversoNumero registro generale 4525/2020Numero sezionale 2822/2025Numero di raccolta generale 11600/2026Data pubblicazione 28/04/2026contenuto dell’assetto organizzativo della materia regolata dallamaggioranza assembleare. Di conseguenza, anche ai fini dellasussistenza dell’interesse ad agire per l’impugnazione della delibera, ilcondòmino attore deve prospettare una lesione individuale di rilievopatrimoniale correlata alla delibera impugnata e così rivelare qualeutilità concreta potrebbe ricevere dall’accoglimento della domanda.Alla stregua di tali premesse, è evidente la genericità della doglianzain difetto di allegazione, da parte della ricorrente, di un elemento odato obiettivo, anche numerico, dal quale possa desumersi che leimpugnate deliberazioni abbiano ripartito le spese tra i condòminidiscostandosi dai criteri tabellari e, quindi, causando alla partecipantedissenziente un apprezzabile pregiudizio patrimoniale.4. Il quarto motivo attiene alla violazione e falsa applicazionedegli artt. 1137, 1421 c.c., 155 e 161 c.p.c., nonché alla violazionedell’art. 2697 c.c.La sentenza sarebbe viziata in quanto: (i) asserisce che leimpugnazioni delle delibere assembleari sono tardive, senzaconsiderare che si è in presenza di delibere nulle per le quali nonopera il termine di impugnazione fissato dall’art. 1137 c.c.; (ii)dichiara cessata la materia del contendere trascurando chel’appellante [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto la cessazione della materiadel contendere limitatamente ad alcune soltanto delle delibereimpugnate; (iii) omette di esaminare le contestazioni dell’attrice inmerito alla sussistenza dei quorum costitutivi e deliberativi dellediverse decisioni assembleari; (iv) in violazione dell’art. 2697 c.c.,dichiara dimostrati fatti e circostanze che in realtà il Condominio nonha provato.4.1. Il motivo è inammissibile.Per la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 6/05/2022, n.14404), «ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorso deveNumero registro generale 4525/2020Numero sezionale 2822/2025Numero di raccolta generale 11600/2026Data pubblicazione 28/04/2026contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenzaimpugnata. Se è vero, infatti, che l’indicazione dei motivi nonnecessita dell’impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essereproposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare elimitare l’oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914 del 2015;Cass. n. 3887 del 2014). Ciò richiede che i motivi posti a fondamentodell’invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere icaratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alladecisione stessa (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015;Cass. n. 22607 del 2014). E comporta, tra l’altro, la necessariaesposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazionedelle dedotte violazioni di norme o princìpi di diritto (Cass. n. 23804del 2016; Cass. n. 22254 del 2015)».In applicazione di questo principio, rileva la Corte che sonoinammissibili, per genericità, rispettivamente, la seconda, la terza ela quarta censura veicolate attraverso il motivo in esame e sopracompendiate.La prima doglianza è inammissibile perché consiste nella merarappresentazione della nullità delle impugnate delibere, ma nemmenoprospetta la ragione (o le ragioni) di tale asserita nullità.Al riguardo, è il caso di richiamare l’insegnamento di questa Corte(vedi Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021, Rv. 661084 - 03)secondo cui, in tema di condominio degli edifici, l'azione diannullamento delle delibere assembleari costituisce la regolagenerale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15della legge n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità haun'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi:mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilitàdell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsiin relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito,Numero registro generale 4525/2020Numero sezionale 2822/2025Numero di raccolta generale 11600/2026Data pubblicazione 28/04/2026ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buoncostume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, amaggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri diripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, davalere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzionidell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sonomeramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto laripartizione in concreto tra i condòmini delle spese relative allagestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione deicriteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi,trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioniassembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta neltermine di decadenza previsto dall'art. 1137 comma 2 c.c.5. Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 832 c.c. e del regolamento di condominio: la sentenzasarebbe illogica nella parte in cui non dichiara la nullità della deliberache ha disposto la rimozione delle fontana e degli arredi d’epocadepositati ab immemorabili nel cortile condominiale, senzaconsiderare che si trattava di beni non già di proprietà condominiale(come desumibile anche dal tenore del regolamento di condominio),ma di beni di proprietà individuale dell’attrice (che li aveva ereditati),ragion per cui l’assemblea non aveva il potere di deliberare su di essi.5.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.In primo luogo (motivo infondato), il vizio di motivazioneapparente ricorre quando la motivazione, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazionedel proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U,Numero registro generale 4525/2020Numero sezionale 2822/2025Numero di raccolta generale 11600/2026Data pubblicazione 28/04/2026Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639, che, in motivazione[punto 3.], richiama Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv.641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanzan. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977del 23/05/2019, Rv. 654145).Nelle specie, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, lamotivazione esiste e non è viziata da intrinseca illogicità: invero, laCorte di Torino esclude la nullità della delibera del 18/12/2014, nellaparte in cui dispone la rimozione dal cortile condominiale dei residuidella fontana, in stato di abbandono, ivi collocati da decenni, sullascorta del rilievo che l’attrice non aveva provato di essere proprietariaesclusiva della fontana e che lo stesso manufatto da tempo demolitodoveva essere ricompreso tra i beni comuni e condominiali in baseall’art. 2 del regolamento che, in quest’ultima categoria, annoverava“le opere decorative”.In secondo luogo (motivo inammissibile), rileva il Collegio che laricorrente, che non coglie la ratio decidendi della sentenza, inmaniera generica e senza documentare (con la produzione dei titolidominicali) il proprio assunto, si limita ad asserire di avere ereditatola fontana collocata nel cortile condominiale, i vasi, e gli arredid’epoca.6. Il sesto motivo riguarda la violazione e falsa applicazione degliartt. 112 e 115 c.p.c.: la sentenza sarebbe errata nella parte in cuitrascura fatti non specificamente contestati dal Condominio, quali laproprietà esclusiva in capo all’attrice della fontana e degli arredid’epoca giacenti da anni nel cortile condominiale.6.1. Il motivo è infondato: è provato iuxta scripturam (vedi pag.13 della comparsa di costituzione e risposta in appello delCondominio) che il Condominio ha sempre contestato chel’attrice/appellante fosse proprietaria esclusiva della fontana diruta.Numero registro generale 4525/2020Numero sezionale 2822/2025Numero di raccolta generale 11600/2026Data pubblicazione 28/04/20267. Il settimo motivo lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 132 n. 4, 183 comma 6, 112, 115, 161 comma 2 c.p.c.: lasentenza sarebbe errata nella parte in cui non ha pronunciato sulleprove e i documenti prodotti dall’attrice nella terza memoria dell’art.183 comma 6 c.p.c., a controprova di quanto dedotto e articolato dalCondominio nella seconda memoria dell’articolo 183.7.1. Il motivo è inammissibile.La ricorrente ha omesso di specificare quale pregiudizio avrebbesubito per effetto del prospettato error in procedendo; in particolare,non ha indicato quali sarebbero le prove e i documenti rilevanti chenon ha potuto allegare a causa dell’asserita omessa pronuncia delgiudice di merito (vedi Cass. n. 2626/2018, cit.).8. L’ottavo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 88, 91, 92 e 96 c.p.c.: la sentenza sarebbe errata nella parte incui ha condannato l’attrice/appellante alle spese del giudiziotrascurando: (i) la declaratoria di cessazione della materia delcontendere conseguente alle diverse e numerose ri-deliberazioniadottare dal Condominio, rilevanti ai fini dell’affermazione dellasoccombenza virtuale di quest’ultimo; (ii) che la stessa Corted’appello aveva respinto numerose eccezioni preliminari delCondominio in punto di inammissibilità dell’appello e non avevaaccolto la domanda dell’appellato ex art. 96 c.p.c.; (iii) che ilCondominio non si era presentato alle numerose udienze delprocedimento di mediazione, con ciò violando il dovere di lealtàsancito dall’art. 88 c.p.c.; (iv) il comportamento processuale delCondominio che, in primo grado, si era opposto alla richiesta diriunione delle cause connesse che l’attrice aveva avanzato al fine diridurre i costi del processo.8.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 4525/2020Numero sezionale 2822/2025Numero di raccolta generale 11600/2026Data pubblicazione 28/04/2026La Corte territoriale, lì dove, confermata la sentenza di primogrado (cioè, rigettato l’appello), ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese del giudizio di gravame, ha applicato inmaniera lineare il principio della soccombenza dell’art. 91 comma 1c.p.c., secondo cui “il giudice, con la sentenza che chiude il processodavanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spesea favore dell’altra parte”, dovendosi intendere per “partesoccombente”, quella (nel caso in esame, la ricorrente) che abbiaazionato una pretesa accertata come infondata o abbia resistito aduna pretesa fondata, dando perciò causa al processo o alla suaprotrazione (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16431 del 19/06/2019, Rv.654608 - 01).Sotto altro profilo, è il caso di aggiungere che, stante la naturameramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c. rispettoall'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica dellasoccombenza, in caso di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.proposta dall’appellato e di rigetto dell'appello (con conseguenteconferma del rigetto della domanda proposta in primo gradodall’attore/appellante), non si verifica un’ipotesi di pluralità didomande effettivamente contrapposte idonea a determinare lasoccombenza reciproca, che giustifichi la compensazione, totale oparziale, delle spese di lite di secondo grado (Sez. 2, Ordinanza n.18036 del 06/06/2022, Rv. 664898 - 01).9. In conclusione, il ricorso è respinto, con condanna dellaricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, inapplicazione del principio della soccombenza.10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titoloNumero registro generale 4525/2020Numero sezionale 2822/2025Numero di raccolta generale 11600/2026Data pubblicazione 28/04/2026di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale anorma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.400,00, a titolodi compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% per spesegenerali e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 20 novembre 2025.Il Consigliere est. La PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11600/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris