CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 24085/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29994-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 501/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 30/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], via Valcamonica n.17/a, Brescia ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 501/2021 della Corte d’Appello di Brescia, pubblicata in data 30 aprile 2021. 2. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3. La Corte d’appello di Brescia, rigettando il gravame avanzato contro la sentenza n. 1568/2018 del Tribunale di Brescia, ha confermato la declaratoria di invalidità della deliberazione assembleare del [OSCURATO:PERSONA], approvata il 9 aprile 2015, avente ad oggetto l’approvazione del consuntivo 2014 e del preventivo 2015, impugnata dalla condomina [OSCURATO:PERSONA] perché le spese erano state ripartite in base a valori millesimali diversi da quelli determinati sia nella tabella di proprietà originaria del 3.10.1994, sia nella tabella approvata con delibera del 5 marzo 2013 (cosiddetta [OSCURATO:PERSONA]). Il convenuto Condominio aveva sostenuto che la stessa assemblea condominiale che aveva approvato la cosiddetta [OSCURATO:PERSONA] aveva dato mandato all’amministratore di applicare alcuni correttivi, consistenti in modeste modifiche cui aveva provveduto il tecnico incaricato senza che vi fosse necessità di una nuova approvazione formale. La Corte d’appello ha affermato che la redazione del bilancio consuntivo 2014 e di quello preventivo del 2015 e dei rispettivi piani di riparto era avvenuta sulla base di una tabella modificata, mai sottoposta alla approvazione dell’assemblea, non essendo legittima né un’autorizzazione preventiva alla modifica delle tabelle, né un’approvazione per facta concludentia, né una approvazione “postuma” avente effetti retroattivi. I giudici di secondo grado hanno anche negato la “carenza di interesse ad agire” di [OSCURATO:PERSONA], producendo la erronea delibera di approvazione del bilancio effetti immediatamente lesivi per i singoli condomini. Il primo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1123, 1124, 1135, 1138 e 2909 c.c., nonché degli artt. 68 e 68 disp. att. c.c., in relazione alla rettifica delle tabelle millesimali già approvate, ed ancora il “vizio motivazionale” sulle medesime questioni ex art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c. Si narra che l’assemblea svoltasi 5 marzo 2013 aveva approvato le tabelle millesimali “delegando comunque il tecnico incaricato, architetto [OSCURATO:PERSONA], ad apportare le modifiche richieste dai condomini, in primis proprio dalla Mele. L’assemblea deliberò altresì che dette rettifiche sarebbero state applicate direttamente senza necessità di nuovo passaggio esplicito in assemblea, salvo che fossero risultate sostanziali”. Il ricorrente segnala anche che la delibera del 5 marzo 2013 è stata oggetto di una pronuncia inter partes di questa Corte (Cass. Sez. 6 - 2 , n. 3041 del 2021). Si richiamano altresì le sentenze rese dal Tribunale di Brescia sulle impugnative relative ai successivi esercizi contabili. Si sostiene quindi che “non vi è stata approvazione per fatti concludenti, ma approvazione esplicita da parte dell’assemblea, sia indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] allorché si approvò la tabella dando indicazioni al tecnico incaricato per la rettifica su alcuni punti, sia in data 01.04.2014 che 9.04.2015, quando il criterio di riparto fu messo all’ordine del giorno, prima di approvare i bilanci”. Il secondo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1137 c.c. e 100 c.p.c., in relazione all’eccezione di carenza di interesse ad agire di [OSCURATO:PERSONA], ed ancora il “vizio motivazionale” sulle medesime questioni ex art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c. La tesi sostenuta dal ricorrente è che “non vi è la necessità di impugnare tutte le delibere assembleari approvative di spese, poiché si tratta pur sempre di spese ripartite in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito dei giudizi pendenti”. 4. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Il ricorrente ha presentato memoria. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, essendo accomunati da identici profili di inammissibilità. Innanzitutto, opera la previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme). Nel vigore del testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche nella legge n. 134 del 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, costituendo, piuttosto, vizio di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. le ipotesi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", "motivazione apparente", "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. Unite, 07/04/2014, n. 8053). Sono parimenti inammissibili, alla luce dell’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c., le censure di violazione degli ipotetici giudicati esterni contenuti nelle sentenze nn. 2814/2019 e 2816/2019 del Tribunale di Brescia formulate dal ricorrente. Trattandosi di giudicati che si assumono formatisi antecedentemente alla sentenza qui impugnata, essi potrebbero dar luogo ad un vizio denunciabile per cassazione ex art. 360 c.p.c. (ciò che il ricorrente fa ipotizzando un error in procedendo per omessa pronuncia) solo specificando di aver all’uopo proposto una apposita eccezione di giudicato esterno davanti alla Corte d’appello, eccezione rimasta poi trascurata dai giudici di merito. Al contrario, l’omesso rilievo d’ufficio del giudicato esterno nel giudizio che ha pronunciato la sentenza impugnata dà luogo all’ipotesi di revocazione prevista dall'art. 395, n. 5, c.p.c., dovendosi intendere l’inciso esistente in tale disposizione "purché la sentenza non abbia pronunciato sulla relativa eccezione" nel senso, appunto, che si versa nell'ambito della revocazione se si siano verificati l’omessa proposizione dell’eccezione o l’omesso rilievo d'ufficio del giudicato stesso. I motivi di ricorso neppure superano lo scrutinio ex art. 360 bis n. 1, c.p.c., avendo la Corte d’appello deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. Come già chiarito anche in una precedente decisione resa tra le medesime parti (Cass. Sez. 6- 2 , n. 3041 del 2021), s e l’assemblea abbia approvato una tabella millesimale ed essa risulti viziata da errori originari o da sopravvenute sproporzioni, a tali situazioni deve comunque rimediare la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 2, c.c., per ripristinarne la correttezza aritmetica (art. 69, comma 1, disp. att. c.c.). Non è dunque consentito che l’assemblea conferisca all’amministratore o ad un tecnico, come ipotizza il ricorrente, un mandato volto a correggere eventuali errori delle tabelle millesimali da essa approvate (arg. anche da Cass. Sez. 2, 12/01/2022, n. 791). Né all'assemblea di condominio è consentito di deliberare validamente a maggioranza una ripartizione provvisoria dei contributi tra i condomini, a titolo di acconto salvo conguaglio, ove sono disponibili tabelle millesimali precedentemente approvate e non ancora modificate dall’assemblea (cfr. Cass. Sez. 2 , 19/08/2021, n. 23128). Nella memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., presentata dal [OSCURATO:PERSONA], sono contenute integrazioni, aggiunte e chiarimenti rispetto ai motivi di ricorso, mentre funzione della memoria è soltanto quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli. In particolare, nella memoria il ricorrente deduce: a) che con sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 492/2022 del 21 aprile 2022, in sede di rinvio da cassazione, “è stata accertata in via definitiva la validità della delibera dell’assemblea del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva approvato le nuove tabelle millesimali redatte dall’Arch. [OSCURATO:PERSONA]”. Oltre a mancare prova del passaggio in giudicato di tale sentenza, ex art. 124 disp. att. c.p.c., non esiste alcun vincolo di giudicato esterno tra l’accertamento della validità della deliberazione assembleare del 5 marzo 2013 e gli accertamenti che sono oggetto del presente giudizio, i quali attengono alla deliberazione assembleare il 9 aprile 2015. Quel che è stato apprezzato ed accertato in fatto nelle sentenze di merito dal Tribunale e dalla Corte d’appello è che «nella redazione del bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015 di cui alla impugnata delibera 9.4.2015 non ci si è attenuti alla tabella vigente in quel momento, ossia quella redatta dall’arch. Ravasio ed inviata per raccomandata a tutti i condomini nel dicembre 2012, poi approvata con assemblea del 5.3.2013», ovvero che «la redazione del bilancio consuntivo 2014 e di quello preventivo del 2015 e dei rispettivi piani di riparto era avvenuta sulla base di una tabella modificata mai sottoposta alla approvazione dell’assemblea». Il principio che consente il rilievo nel giudizio di cassazione del giudicato esterno, formatosi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con correlativa inopponibilità del divieto di cui all'art. 372 c.p.c., non può trovare applicazione laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata, come nella specie, in un giudizio che si riferisce ad un diverso rapporto giuridico, non assumendo in tali casi il dedotto giudicato alcuna valenza enunciativa della "regula iuris" alla quale la Suprema Corte ha il dovere di conformarsi nel caso concreto, potendosene, piuttosto, ravvisare la sua astratta rilevanza soltanto in relazione a valutazioni di stretto merito non utilmente deducibili nel giudizio di legittimità; b) che “la fattispecie oggetto di questo ricorso è invece completamente differente, poiché l’assemblea ordinaria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ormai inoppugnabile dopo quattro gradi del giudizio, approvò le nuove tabelle millesimali redatte dall’Arch. [OSCURATO:PERSONA], ma già la stessa assemblea rilevò dei punti critici ed invitò il professionista ad apportare alcune rettifiche, approvate, quindi, preventivamente dai condomini e non rimesse alla mera volontà del tecnico incaricato. Non vi era, quindi, un mandato in bianco al tecnico incaricato di modificare le tabelle, ma vi fu una approvazione esplicita preventiva in sede assembleare delle rettifiche da apportare e previamente identificate”; mentre “nel presente giudizio ove si tratta di stabilire se rientri nei poteri dell’assemblea condominiale approvare una nuova tabella millesimale, non così com’è stata presentata in assemblea, ma con le modifiche che la stessa assemblea richiede, approvandole, quindi, preventivamente e che il professionista incaricato deve limitarsi ad eseguire tecnicamente, quale nudus minister”. Ciò conferma quanto già evidenziato sub a), e cioè che tra le due deliberazioni ed i due giudizi, e, quindi, tra la questione risolta nel precedente invocato e quella che si vuole qui risolta implicitamente, non risulta alcun nesso di dipendenza indissolubile, avendo i distinti giudizi una loro autonomia ed individualità, per la diversità dei presupposti di fatto e di diritto. Né può richiedersi alla Corte di cassazione una rinnovata interpretazione della portata di una delibera assembleare di condominio, verificando induttivamente, in contrapposizione ai giudici del merito, che la deliberazione dell’assemblea del 9 aprile 2015, nell’approvare il consuntivo ed il preventivo, avesse rispettato la tabella millesimale così come approvata il 5 marzo 2013, senza tener conto delle modifiche successivamente apportate dal tecnico all’uopo incaricato. c) che vi erano altre questioni all’ordine del giorno dell’assemblea del 9 aprile 2015 e che l’assemblea del 22 febbraio 2017, “per tagliare la testa al toro, ha poi deciso in via assolutamente esplicita … di adottare le tabelle Ravasio rettificate “: si tratta di inammissibili integrazioni e aggiunte rispetto ai motivi di ricorso, che prospettano questioni nuove e comunque non decisive. Quanto al secondo motivo di ricorso, l’interesse di un condomino ad impugnare una delibera, a norma dell’art. 1137 c.c., suppone un suo interesse giuridicamente rilevante ad un diverso contenuto dell’assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare. Di conseguenza, l’interesse ad agire per l’impugnazione della delibera, sotto il profilo processuale, non può automaticamente risolversi nella sola qualità di condomino dell’attore (e quindi nella sua legittimazione attiva), dovendo l’attore prospettare una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata e così rivelare quale utilità concreta potrebbe ricevere dall’accoglimento della domanda. Alla stregua di tali premesse, è comunque evidente l’interesse del condomino ad impugnare una delibera, deducendo l’assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, per aver applicato una modifica delle tabelle millesimali non approvata dall’assemblea, derivando da detta deliberazione un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale (cfr. Cass. Sez. 6- 2 , 09/03/2017, n. 6128 ). Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 5.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa