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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 32018/2024

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24 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29916/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -ricorrente- contro E-[OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST.

DI SASSARIn. 275/2020 depositata il 18/09/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2011 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al fine di ottenere il risarcimento dei danni, che quantificava in euro 36.090, subiti in data 16 luglio 2007 da un terreno agricolo di sua proprietà sito in Bitti, loc.

Cheddai in conseguenza di un incendio.

A sostegno della domanda deduceva che: a) l’incendio era stato causato dal contatto di una cornacchia con il palo cabina Enel “[OSCURATO:PERSONA]” 231502, su cui il volatile (la cui carcassa era stata rinvenuta folgorata alla base del palo stesso) aveva nidificato; b) precisamente, il volatile era precipitato in fiamme sui residui di sterpaglie secche ed in tal modo aveva innescato l’incendio che si era poi propagato nel proprio e in altri fondi confinanti.

Sulla base di tali circostanze di fatto il [OSCURATO:PERSONA] sosteneva la responsabilità della società convenuta per l’accadimento dell’evento dannoso ai sensi dell’art. 2051 ovvero ex art. 2043 c.c., in quanto, si ribadisce, il volatile, in tesi difensiva, era rimasto folgorato a causa del malfunzionamento della suddetta struttura.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’infondatezza della domanda e rilevando di non avere alcuna responsabilità nell’evento per cui è causa.

Osservava che: a) il palo era stato costruito a regola d’arte ed era dotato di dispositivo atto ad evitare che gli uccelli rimasti folgorati prendessero fuoco; b) l’impianto era stato sottoposto a manutenzione periodica; c) anche 20 giorni prima dell’incendio, aveva provveduto alle pulizie delle erbacce anche attorno al basamento del palo (pur non essendo ciò suo compito secondo la normativa regionale).

In via subordinata, l’ente contestava il quantum, ex adversoinvocato.

La causa veniva istruita con produzioni documentali (in particolare, gli accertamenti tecnici effettuati nell’immediatezza da personale del nucleo investigativo di polizia ambientale, corredati da fotografie), prove testimoniali e consulenza tecnica.

Il giudice di primo grado, con sentenza n. 542/2018, in accoglimento della domanda attorea, condannava la società convenuta a corrispondere a parte attorea la somma di euro 4.653,22 oltre interessi dalla sentenza al saldo ed oltre alle spese di lite.

La società E –[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) proponeva impugnazione, deducendo l’errata valutazione da parte del Tribunale delle risultanze istruttorie.

Sosteneva che dalle stesse era emerso l’inverosimiglianza del fatto che la cornacchia rinvenuta avesse costituito un innesco per l’incendio, essendo risultato provato: sia l’esistenza del dispositivo spinterometrico funzionante; sia il diserbo della zona circostante il palo; sia, infine, il fatto che quest’ultimo era interamente ricoperto da pietrame.

Aggiungeva che, anche a voler ritenere provato che la causa dell’incendio fosse da attribuire alla folgorazione della cornacchia, l’evento era comunque da attribuirsi al caso fortuito.

Si costituiva il [OSCURATO:PERSONA], il quale - oltre a contestare in fatto e in diritto l’impugnazione avversaria, della quale chiedeva il rigetto con conferma della sentenza impugnata - proponeva appello incidentale, deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui, nel quantificare i danni, aveva ingiustamente escluso quelli riportati alle recinzioni e dei muretti a secco del fondo (risultati pari a €. 18.193,15).

La Corte territoriale di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 275/2020, in accoglimento dell’appello, respingeva la domanda originariamente proposta dal [OSCURATO:PERSONA], condannando quest’ultimo alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.2.

Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso la società.

Per l’adunanza del 18 settembre (al cui esito la trattazione del ricorso è stata rinviata all’odierna adunanza) il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre i Difensori delle parti hanno entrambi depositato memorie.

In particolare, il Difensore della società resistente ha depositato nota con la quale ha richiamato l’ordinanza n. 36138/2021, pronunciata da questa Corte sul ricorso proposto dal proprietario del fondo confinante a quello dell’odierno ricorrente per il medesimo incendiodi cui oggi si discute. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso un unico motivo con il quale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

2. Il ricorso è infondato.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 7187/2022), le espressioni “violazione o falsa applicazione di legge”, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello riguardante l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata.

Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata -non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecieconcreta, conseguenze giuridiche checontraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Nel caso di specie, secondo il ricorrente (ricorso, p. 4 e p. 9), la Corte territoriale avrebbe commesso un vizio di sussunzione, male applicando il modello applicativo dell’art. 2051 c.c. (pur esattamente ricostruito in linea astratta) al caso concreto (anch’esso esattamente ricostruito e relativamente al quale non si muove alcuna censura), sussumendo una ipotesi di “caso fortuito”in una ipotesi di fatto non eccezionale, qual è il contatto di un volatile con un palo ad alta tensione .

In particolare, sostiene il [OSCURATO:PERSONA], l’errore in cui è caduta la Corte d’appello di Sassari è da ritenersi come falsa applicazione dell’art.2051 c.c. in quanto nonostante abbia esattamente rilevato la figura del “fortuito”da tale norma previsto, ne ha fatto errata applicazione nel caso concreto, assumendo ricadere in tale figura giuridica astratta la condotta del voltatile e l’evento conseguente per il semplice fatto che si tratta di fatti estranei al funzionamento ( o malfunzionamento) del palo ad alta tensione .

Orbene, la corte territoriale, nella impugnata sentenza ha ritenuto provato (pp. 6 e 7):- da un lato, che l ’ incendio era stato determinato dalla folgorazione della cornacchia e dalla sua caduta in terra con sviluppo di fiamme ; e, - dall ’ altro, che Enel aveva adottato idonee misure precauzionali che, in relazione allo stato di pericolo della cosa, alla sua destinazione e alle circostanze del caso concreto, apparivano ordinariamente idonee a tutelare i terzi da pregiudizi , in quanto era risultato provato che: a) il palo di trasformazione era stato sottoposto a regolare manutenzione periodica sia dell’impianto che del basamento ; b) il palo fosse dotato di dispositivi spinterometrici scaricatori cd.

DSS, con funzione di assicurare una adeguata protezione per l’eventuale posa degli uccelli ; c) Enel aveva provveduto ad eseguire la pulizia della zona circostante il palo.

Alla luce di tali circostanze, la corte di merito ha ritenuto che l’Enel aveva adottato idonee misure precauzionali che, in relazione allo stato di pericolo della cosa, alla sua destinazione e alle circostanze del caso concreto, apparivano ordinariamente idonee a tutelare i terzi da pregiudizi ; e, dato atto che non era emerso che Enel fosse stata posta a conoscenza della presenza di nidificazione , ha escluso che ad Enel potesse essere imputata, ex art. 2043 c.c., pure azionato in giudizio, una inerzia nell’intervento.

Quanto poi alla responsabilità da custodia, la corte territoriale - dopo aver correttamente ricondotto la fattispecie all’ipotesi di cui all’art. 2051 c.c. e dopo aver correttamente rilevato il carattere oggettivo del criterio di imputazione della responsabilità, di cui al citato articolo (p. 5) - ha rilevato che (pp. 6 e 7): a fronte della prova offerta dall’attore nell’individuazione della causa dell’incendio (folgorazione della cornacchia da contatto con il palo) era pure emersa in giudizio … la prova esimente del c.d. fortuito , in quanto l’incendio si era innescato (non a causa della condizione del palo in sé o da un malfunzionamento, ma) in via esclusiva ed autonoma, dalla presenza di un volatile in stato di libertà il cui comportamento (nidificazione sul punto di trasformazione e permanenza prolungata), non era prevedibile né obiettivamente e ulteriormente controllabile e non sarebbe stato, valutata la presenza dei dispositivi di protezione Dss, neppure evitabile , così ritenendo raggiunta in giudizio la dimostrazione di quel fattore eccezionale esterno di per sé solo capace di produrre l’eventus damni .

Orbene, le argomentazioni, articolate dalla corte di merito nella motivazione della sentenza impugnata, forniscono una giustificazione logicamente coerente e giuridicamente congrua in ordine all’effettiva sovrapponibilità della sequenza fattuale concreta dedotta in giudizio alla fattispecie astratta del caso fortuito così come prevista dall’art.2051 c.c.

In definitiva, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, deve escludersi che la corte di merito sia incorsa in una falsa applicazione di legge e, segnatamente, in un’erronea sussunzione della sequenza fattuale, così ricostruita, alla fattispecie normativa del caso fortuito di cui all’art. 2051 c.c., proprio perché, si ribadisce, il giudice d’appello ha congruamente e coerentemente articolato le proprie argomentazioni in ordine agli aspetti di oggettiva e assoluta imprevedibilità e imprevenibilità dell’evento così come manifestatosi nelle concrete e irripetibili forme ricostruite in giudizio, sì da adeguarsi in modo corretto e condivisibile al significato normativo della disposizione di legge specificamente evocata in questa sede.

In senso assolutamente analogo, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente (relativa a pretesa risarcitoria di proprietario di fondo confinante a quello per cui oggi è causa), si è pronunciata questa Corte nel senso della correttezza della valutazione, ad opera del giudice del merito, della sussistenza del caso fortuito (Cass. n. 36138/2021).

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese processuali, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P. Q. M. La Corte: -rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della società resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3.100 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 edagli accessori di legge; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29916/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -ricorrente- contro E-[OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARIn. 275/2020 depositata il 18/09/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2011 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al fine di ottenere il risarcimento dei danni, che quantificava in euro 36.090, subiti in data 16 luglio 2007 da un terreno agricolo di sua proprietà sito in Bitti, loc. Cheddai in conseguenza di un incendio. A sostegno della domanda deduceva che: a) l’incendio era stato causato dal contatto di una cornacchia con il palo cabina Enel “[OSCURATO:PERSONA]” 231502, su cui il volatile (la cui carcassa era stata rinvenuta folgorata alla base del palo stesso) aveva nidificato; b) precisamente, il volatile era precipitato in fiamme sui residui di sterpaglie secche ed in tal modo aveva innescato l’incendio che si era poi propagato nel proprio e in altri fondi confinanti. Sulla base di tali circostanze di fatto il [OSCURATO:PERSONA] sosteneva la responsabilità della società convenuta per l’accadimento dell’evento dannoso ai sensi dell’art. 2051 ovvero ex art. 2043 c.c., in quanto, si ribadisce, il volatile, in tesi difensiva, era rimasto folgorato a causa del malfunzionamento della suddetta struttura. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’infondatezza della domanda e rilevando di non avere alcuna responsabilità nell’evento per cui è causa. Osservava che: a) il palo era stato costruito a regola d’arte ed era dotato di dispositivo atto ad evitare che gli uccelli rimasti folgorati prendessero fuoco; b) l’impianto era stato sottoposto a manutenzione periodica; c) anche 20 giorni prima dell’incendio, aveva provveduto alle pulizie delle erbacce anche attorno al basamento del palo (pur non essendo ciò suo compito secondo la normativa regionale). In via subordinata, l’ente contestava il quantum, ex adversoinvocato. La causa veniva istruita con produzioni documentali (in particolare, gli accertamenti tecnici effettuati nell’immediatezza da personale del nucleo investigativo di polizia ambientale, corredati da fotografie), prove testimoniali e consulenza tecnica. Il giudice di primo grado, con sentenza n. 542/2018, in accoglimento della domanda attorea, condannava la società convenuta a corrispondere a parte attorea la somma di euro 4.653,22 oltre interessi dalla sentenza al saldo ed oltre alle spese di lite. La società E –[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) proponeva impugnazione, deducendo l’errata valutazione da parte del Tribunale delle risultanze istruttorie. Sosteneva che dalle stesse era emerso l’inverosimiglianza del fatto che la cornacchia rinvenuta avesse costituito un innesco per l’incendio, essendo risultato provato: sia l’esistenza del dispositivo spinterometrico funzionante; sia il diserbo della zona circostante il palo; sia, infine, il fatto che quest’ultimo era interamente ricoperto da pietrame. Aggiungeva che, anche a voler ritenere provato che la causa dell’incendio fosse da attribuire alla folgorazione della cornacchia, l’evento era comunque da attribuirsi al caso fortuito. Si costituiva il [OSCURATO:PERSONA], il quale - oltre a contestare in fatto e in diritto l’impugnazione avversaria, della quale chiedeva il rigetto con conferma della sentenza impugnata - proponeva appello incidentale, deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui, nel quantificare i danni, aveva ingiustamente escluso quelli riportati alle recinzioni e dei muretti a secco del fondo (risultati pari a €. 18.193,15). La Corte territoriale di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 275/2020, in accoglimento dell’appello, respingeva la domanda originariamente proposta dal [OSCURATO:PERSONA], condannando quest’ultimo alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso la società. Per l’adunanza del 18 settembre (al cui esito la trattazione del ricorso è stata rinviata all’odierna adunanza) il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre i Difensori delle parti hanno entrambi depositato memorie. In particolare, il Difensore della società resistente ha depositato nota con la quale ha richiamato l’ordinanza n. 36138/2021, pronunciata da questa Corte sul ricorso proposto dal proprietario del fondo confinante a quello dell’odierno ricorrente per il medesimo incendiodi cui oggi si discute. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso un unico motivo con il quale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. 2. Il ricorso è infondato. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 7187/2022), le espressioni “violazione o falsa applicazione di legge”, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello riguardante l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata -non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecieconcreta, conseguenze giuridiche checontraddicano la pur corretta sua interpretazione. Nel caso di specie, secondo il ricorrente (ricorso, p. 4 e p. 9), la Corte territoriale avrebbe commesso un vizio di sussunzione, male applicando il modello applicativo dell’art. 2051 c.c. (pur esattamente ricostruito in linea astratta) al caso concreto (anch’esso esattamente ricostruito e relativamente al quale non si muove alcuna censura), sussumendo una ipotesi di “caso fortuito”in una ipotesi di fatto non eccezionale, qual è il contatto di un volatile con un palo ad alta tensione . In particolare, sostiene il [OSCURATO:PERSONA], l’errore in cui è caduta la Corte d’appello di Sassari è da ritenersi come falsa applicazione dell’art.2051 c.c. in quanto nonostante abbia esattamente rilevato la figura del “fortuito”da tale norma previsto, ne ha fatto errata applicazione nel caso concreto, assumendo ricadere in tale figura giuridica astratta la condotta del voltatile e l’evento conseguente per il semplice fatto che si tratta di fatti estranei al funzionamento ( o malfunzionamento) del palo ad alta tensione . Orbene, la corte territoriale, nella impugnata sentenza ha ritenuto provato (pp. 6 e 7):- da un lato, che l ’ incendio era stato determinato dalla folgorazione della cornacchia e dalla sua caduta in terra con sviluppo di fiamme ; e, - dall ’ altro, che Enel aveva adottato idonee misure precauzionali che, in relazione allo stato di pericolo della cosa, alla sua destinazione e alle circostanze del caso concreto, apparivano ordinariamente idonee a tutelare i terzi da pregiudizi , in quanto era risultato provato che: a) il palo di trasformazione era stato sottoposto a regolare manutenzione periodica sia dell’impianto che del basamento ; b) il palo fosse dotato di dispositivi spinterometrici scaricatori cd. DSS, con funzione di assicurare una adeguata protezione per l’eventuale posa degli uccelli ; c) Enel aveva provveduto ad eseguire la pulizia della zona circostante il palo. Alla luce di tali circostanze, la corte di merito ha ritenuto che l’Enel aveva adottato idonee misure precauzionali che, in relazione allo stato di pericolo della cosa, alla sua destinazione e alle circostanze del caso concreto, apparivano ordinariamente idonee a tutelare i terzi da pregiudizi ; e, dato atto che non era emerso che Enel fosse stata posta a conoscenza della presenza di nidificazione , ha escluso che ad Enel potesse essere imputata, ex art. 2043 c.c., pure azionato in giudizio, una inerzia nell’intervento. Quanto poi alla responsabilità da custodia, la corte territoriale - dopo aver correttamente ricondotto la fattispecie all’ipotesi di cui all’art. 2051 c.c. e dopo aver correttamente rilevato il carattere oggettivo del criterio di imputazione della responsabilità, di cui al citato articolo (p. 5) - ha rilevato che (pp. 6 e 7): a fronte della prova offerta dall’attore nell’individuazione della causa dell’incendio (folgorazione della cornacchia da contatto con il palo) era pure emersa in giudizio … la prova esimente del c.d. fortuito , in quanto l’incendio si era innescato (non a causa della condizione del palo in sé o da un malfunzionamento, ma) in via esclusiva ed autonoma, dalla presenza di un volatile in stato di libertà il cui comportamento (nidificazione sul punto di trasformazione e permanenza prolungata), non era prevedibile né obiettivamente e ulteriormente controllabile e non sarebbe stato, valutata la presenza dei dispositivi di protezione Dss, neppure evitabile , così ritenendo raggiunta in giudizio la dimostrazione di quel fattore eccezionale esterno di per sé solo capace di produrre l’eventus damni . Orbene, le argomentazioni, articolate dalla corte di merito nella motivazione della sentenza impugnata, forniscono una giustificazione logicamente coerente e giuridicamente congrua in ordine all’effettiva sovrapponibilità della sequenza fattuale concreta dedotta in giudizio alla fattispecie astratta del caso fortuito così come prevista dall’art.2051 c.c. In definitiva, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, deve escludersi che la corte di merito sia incorsa in una falsa applicazione di legge e, segnatamente, in un’erronea sussunzione della sequenza fattuale, così ricostruita, alla fattispecie normativa del caso fortuito di cui all’art. 2051 c.c., proprio perché, si ribadisce, il giudice d’appello ha congruamente e coerentemente articolato le proprie argomentazioni in ordine agli aspetti di oggettiva e assoluta imprevedibilità e imprevenibilità dell’evento così come manifestatosi nelle concrete e irripetibili forme ricostruite in giudizio, sì da adeguarsi in modo corretto e condivisibile al significato normativo della disposizione di legge specificamente evocata in questa sede. In senso assolutamente analogo, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente (relativa a pretesa risarcitoria di proprietario di fondo confinante a quello per cui oggi è causa), si è pronunciata questa Corte nel senso della correttezza della valutazione, ad opera del giudice del merito, della sussistenza del caso fortuito (Cass. n. 36138/2021). 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese processuali, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P. Q. M. La Corte: -rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della società resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3.100 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 edagli accessori di legge; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a