CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 settembre 2020
Cassazione n. 36138/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 29914/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica indicato in ricorso, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; (LC - ricorrente - contro E — [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 276/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Ric. 2020 n. 29914 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 18/9/2020 (n. 276/2020), la Corte d'ap- pello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in accoglimento dell'ap- pello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la do- manda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna della società av- versaria al risarcimento dei danni subiti dall'attore a seguito dell'incen- dio di un proprio fondo agricolo innescato dalla carcassa di una cornac- chia che, dopo aver nidificato sul palo dell'alta tensione custodito dalla società elettrica, era rimasta folgorata e, successivamente, rinvenuta alla base del palo stesso; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato come il fatto dannoso dedotto in giudizio dal Pala fosse dovuto all'incidenza di un vero e proprio caso fortuito, di per sé idoneo, a mente dell'art. 2051 c.c., a interrompere ogni nesso causale tra la cu- stodia della cosa in capo alla società elettrica e il danno, con la conse- guente esclusione di alcuna responsabilità in capo alla società elettrica in relazione alla pretesa risarcitoria originariamente azionata dal Pala; avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione; la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con l'unico motivo di impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. (in re- lazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il giudice d'appello erronea- mente sussunto la fattispecie concreta (correttamente) ricostruita dai giudici del merito (il contatto di un volatile con un palo ad alta tensione) Adunanza del 19 ottobre 2021 - R.G. n. 29914/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nella fattispecie del caso fortuito disciplinato dall'art. 2051 c.c., do- vendo pacificamente ricondursi tale fatto nella normale interazione della struttura elettrica nel contesto fenomenico di riferimento, dove prende consistenza la pericolosità specifica del bene nell'ambiente cir- costante, con la conseguente prevedibilità della folgorazione di un uc- cello per effetto del relativo rapporto con la struttura custodita dalla società avversaria; il motivo è manifestamente infondato; osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, le espressioni "violazione o falsa appli- cazione di legge", di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concer- nente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello riguardante l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di viola- zione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie con- creta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fatti- specie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e inter- pretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione (cfr., da ultimo, Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019, Rv. 652398 - 01); nel caso di specie, il ricorrente contesta la falsa applicazione in cui sarebbe incorso il giudice a quo nel ricondurre, al paradigma normativo del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., la sequenza fattuale consistita: 1) nel contatto intercorso tra un volatile e il palo dell'alta tensione; 2) Adunanza del 19 ottobre 2021 - R.G. n. 29914/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nella successiva nidificazione realizzata da detto volatile; 3) nella fol- gorazione del volatile per effetto dell'alta tensione; 4) nella caduta della carcassa del volatile sul terreno sottostante; 5) nell'innesco dell'incen- dio ad opera di detta carcassa; 6) nella successiva estensione, in forme apprezzabilmente dannose, di detto incendio sul fondo agricolo di pro- prietà dell'attore; al riguardo, il giudice d'appello, dopo aver analiticamente sottoli- neato le ragioni poste a fondamento della riconosciuta insussistenza di alcun profilo di rimproverabilità nella condotta della società custode del palo ad alta tensione, ha in ogni caso escluso la riconducibilità causale dei danni denunciati dall'attore all'ordinaria funzionalità della cosa cu- stodita, avuto riguardo al complesso degli accertamenti eseguiti nel corso del giudizio, tanto in ordine al complessivo comportamento (cor- retto) della società custode (tale da convincere in ordine alla piena messa in sicurezza della struttura elettrica custodita), quanto alla par- ticolarità ed eccezionalità delle circostanze concrete che ebbero com- binarsi in forme del tutto singolari nella produzione del danno dedotto dal Pala; in forza di tali premesse, deve escludersi che il giudice a quo sia incorso in una falsa applicazione di legge e, segnatamente, in un'erro- nea sussunzione della sequenza fattuale, così ricostruita, alla fattispe- cie normativa del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., avendo il giudice d'appello congruamente e coerentemente articolato le proprie argo- mentazioni in ordine agli aspetti di oggettiva e assoluta imprevedibilità e imprevenibilità dell'evento così come manifestatosi nelle concrete e irripetibili forme ricostruite in giudizio, sì da adeguarsi in modo corretto e condivisibile al significato normativo della disposizione di legge spe- cificamente evocata in questa sede; in breve, le argomentazioni spese nella motivazione della sentenza impugnata appaiono, nel loro complesso, tali da fornire una giustifica- Adunanza del 19 ottobre 2021 - R.G. n. 29914/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri zione logicamente coerente e giuridicamente congrua in ordine all'ef- fettiva sovrapponibilità della sequenza fattuale concreta dedotta in giu- dizio alla fattispecie astratta del caso fortuito così come prevista dall'art. 2051 c.c.; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta in- fondatezza della doglianza esaminata, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-qua- ter, del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in com- plessivi euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 19/10/2021. DEP