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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18909/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito il codifensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per la declaratoria di annullamento; entrambi i difensori hanno dichiarato di rinunziare al motivo di ricorso concernente la calunnia. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 13 settembre 2022 dal Tribunale del riesame di Roma, che ha respinto l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al predetto siccome ritenuto gravemente indiziato del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, fraudolenta sottrazione al pagamento delle imposte e calunnia.

I fatti si collocano nell'ambito del fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (di seguito [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] ma concretamente gestita da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Latina del primo ottobre 2020) e riguardano, più precisamente, la cessione dalla fallenda alla "SI.AM sinergie ambientali s.r.l." (di seguito SI.AM ) amministrata da [OSCURATO:PERSONA], di una serie di abilitazioni all'albo gestione rifiuti, di un automezzo e di una licenza di autotrasporto, nonché di un impianto di gestione rifiuti non pericolosi, dell'avviamento commerciale, delle attrezzature e degli automezzi della [OSCURATO:PERSONA], cessione ritenuta di matrice depauperativa e finalizzata altresì a sottrarre le attività della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle imposte; la calunnia sarebbe stata commessa da [OSCURATO:PERSONA] denunziando falsamente di avere subito, in relazione all'operazione tra le due società, una truffa da Fiorio.

Il Tribunale del riesame ha respinto l'appello, ritenendo infondata la pretesa insussistenza sia della gravità indiziaria che di esigenze cautelari.

2. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di due diversi difensori, che hanno redatto atti distinti.

Il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si compone di sei motivi.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 216 legge fall. e 11 d.lgs 74 del 2000.

Il provvedimento impugnato — sostiene il ricorrente — ignora un elemento fondamentale valorizzato nell'atto di appello, vale a dire che non vi era stata alcuna distrazione perché i beni della [OSCURATO:PERSONA] oggetto dei contratti sottoscritti con la SI.AM — in particolare le licenze e le autorizzazioni — non sono mai stati trasferiti perché inesistenti. [OSCURATO:PERSONA], infatti, come segnalato nell'appello, era sprovvista delle autorizzazioni provinciali per l'attività di gestione dei rifiuti.

Anche la licenza per autotrasporto per conto terzi di cui al capo di imputazione non esisteva al momento della cessione siccome cancellata già in data 8 aprile 2015; ai sensi dell'art. 15, comma 3, lett. c) decreto 120 del 2014, in assenza di tale licenza, è preclusa l'iscrizione all'albo gestione rifiuti della Regione Lazio.

Inoltre, dal certificato CCIAA della Gruppo eco, risulta che l'iscrizione all'albo gestori ambientali del Lazio n.

RM005454 — pure oggetto della contestata cessione — era rimasta sempre in capo alla fallita fino alla cancellazione di ufficio avvenuta il 3 ottobre 2019, a causa delle pendenze tributarie della società.

L'ordinanza impugnata avrebbe, inoltre, ignorato che l'operazione commerciale era più ampia di come descritta, ricomprendendo anche la cessione dell'impianto di gestione rifiuti non pericolosi di Aprilia, del relativo avviamento commerciale, di automezzi ed attrezzature per il prezzo di 433.000 euro, importo che andava sommato a quello di 70.000 euro relativo alla cessione dell'autorizzazione provinciale al trasporto per conto terzi e all'iscrizione all'albo gestione rifiuti della Regione Lazio.

Nell'appello si era anche segnalato che il versamento di una sola parte del prezzo non era sintomatico della fittizietà dell'operazione, ma della fisiologica dinamica commerciale, tanto che nei contratti ne era stato pattuito il versamento rateale.

2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria, in particolare circa la responsabilità concorsuale del ricorrente.

L'assunto da cui muove il Tribunale del riesame è che l'intera operazione sia frutto di un accordo tra [OSCURATO:PERSONA] — dominus effettivo della [OSCURATO:PERSONA] — e [OSCURATO:PERSONA], mentre i due avevano interessi contrapposti, sfociati in contenziosi civili e in una denunzia per truffa quando il ricorrente aveva scoperto che le licenze non erano valide e l'impianto di Aprilia era sotto sequestro dal 29 gennaio 2019 (circostanza contestata da [OSCURATO:PERSONA] alla controparte contrattuale già il 29 maggio 2019).

Ulteriore lettera di contestazione vi era stata il 25 novembre 2019, poi seguita dalla presentazione di una querela per truffa tramite l'amministratore della ISP.

Tutte queste iniziative erano state tuttavia bollate dal Tribunale del riesame come strumentali a nascondere la collusione di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] il che è manifestamente illogico giacché, alla data della prima lettera di contestazione — quella del 29 maggio 2019 — non vi era alcun procedimento penale a carico dei due.

2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia manifesta illogicità della motivazione quanto al dolo della bancarotta e del reato tributario.

Non si comprende, infatti, come possa essere individuato, quale scopo dell'operazione, quello di svuotare il patrimonio della cedente, non comprendendosi quale sia stato il vantaggio che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritratto dall'operazione.

L'elencazione delle vicende della Gruppo eco che si legge nell'ordinanza impugnata riguarda circostanze non riferibili a [OSCURATO:PERSONA] ed è lo stesso provvedimento impugnato a non affermare che quest'ultimo fosse a conoscenza dello stato di decozione della [OSCURATO:PERSONA].

Il ragionamento sul coefficiente soggettivo si scontra con la circostanza che il ricorrente è stato raggirato dalla controparte, tema che l'ordinanza impugnata esclude apoditticamente, sulla base dell'assioma per cui un imprenditore non può essere raggirato.

2.4. Il quarto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria sulla calunnia.

La pretesa falsità di quanto denunziato si scontra con la ricostruzione di cui ai motivi precedenti.

Inoltre, con l'atto di appello, la difesa aveva chiesto di valutare un'intercettazione in cui [OSCURATO:PERSONA] prospettava l'intenzione di denunziare la controparte per truffa; su questa censura, il Tribunale del riesame si era limitato a sostenere la tesi della pretestuosità delle iniziative di contestazione e di denunzia di [OSCURATO:PERSONA] e a fare riferimento a distinti procedimenti penali nonché a liquidare il portato della captazione inquadrandola nel «contesto investigativo complessivo sopra descritto».

2.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta mancanza di motivazione quanto all'insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, che l'appellante aveva contestato evidenziando, tra l'altro, la conclusione delle indagini e la cristallizzazione delle prove.

Si aggiunge, nel ricorso, che la misura cautelare era stata applicata a distanza di quasi tre anni dalle condotte contestate e non era stata verificata alcuna attività di inquinamento delle prove.

2.6. Il sesto motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto al pericolo di recidiva specifica, che il Tribunale del riesame ha ancorato alla sola coeva esistenza di altri procedimenti penali, prescindendo del tutto dal requisito dell'attualità e trascurando che i fatti di cui ai diversi procedimenti vanno dal 2015 al 2019 e che, come segnalato nella memoria difensiva del 7 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], dal marzo al luglio 2022, ha effettuato numerosi pagamenti in favore dell'Agenzia delle Entrate per l'estinzione di debiti tributari.

3. Il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi.

3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.

Il Tribunale del riesame non avrebbe replicato a quanto segnalato nell'atto di appello, vale a dire che i beni ceduti dalla [OSCURATO:PERSONA] alla SI.AM in parte non sono esistenti ed in parte non sono mai fuoriusciti dal patrimonio della fallita.

La licenza per autotrasporto era stata già cancellata 1'8 aprile 2015, il che impediva l'iscrizione all'albo gestione rifiuti della Regione Lazio; le iscrizioni all'albo nazionale gestori ambientali erano rimaste sempre in capo alla [OSCURATO:PERSONA] sino alla cancellazione del 3 ottobre 2019 dal che consegue che alcuna licenza era stata trasferita alla SI.AM .

Ciò è tanto vero che la Guardia di Finanza di Aprilia aveva qualificato l'operazione come un «tentativo di trasferimento delle autorizzazioni utili alla gestione rifiuti».

Anche l'automezzo [OSCURATO:PERSONA] eurostar che si assume distratto è sempre rimasto nella titolarità della [OSCURATO:PERSONA] e successivamente è stato oggetto di pignoramento senza essere mai trasferito alla SI.AM., così come l'altro veicolo indicato nella perizia.

Neanche l'impianto di Aprilia era stato trasferito in quanto già sottoposto a sequestro prima della cessione.

Nessuna distrazione può dirsi, quindi, sussistente, laddove, anzi, la [OSCURATO:PERSONA] aveva incamerato la somma di 75.000 euro, senza trasferire nulla.3.2.

Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria di [OSCURATO:PERSONA] come concorrente di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che non era stata fatta corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte regolatrice in materiale di contributo concorsuale dell'extraneus al delitto di bancarotta e di concorso del medesimo nel reato tributario contestato.

Tutti i dati valorizzati nel provvedimento impugnato rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed alla situazione della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero alcun rilievo rispetto al ricorrente, che non poteva sapere delle manovre del predetto né delle condizioni economiche della fallita.

Il ricorrente non avrebbe avuto — contrariamente a quanto si legge nell'ordinanza impugnata — interesse a contestare le intercettazioni da cui si evince il ruolo dirigistico di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al prezzo pattuito, il Collegio della cautela avrebbe trascurato che esso era solo una parte di quello complessivo — corrispondente ad euro 503.100 — e concerneva solo le autorizzazioni amministrative per l'attività di trasporto e la gestione dei rifiuti.

La circostanza che la SI.AM. fosse stata costituita 25 minuti prima della cessione non avrebbe alcun rilievo indiziario, giacché si trattava di una società veicolo costituita ad hoc per portare avanti quel progetto imprenditoriale.

L'ordinanza impugnata sarebbe ulteriormente viziata laddove ha escluso la rilevanza scagionante delle iniziative civilistiche e penalistiche intraprese dall'indagato.

Quanto alla perizia estimativa — in tesi non redatta quando la cessione era intervenuta — tale assunto ignora le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che aveva affermato che era stato [OSCURATO:PERSONA] a chiedere la perizia, che quest'ultima era in visione alle parti al momento della sottoscrizione dell'atto, che semplicemente, in quel momento, non era ancora asseverata, che l'asseverazione era condizione essenziale ai fini del perfezionamento e della validità dell'atto sottoscritto.

Di contro erano state inspiegabilmente valorizzate la dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

L'intervenuta revoca, avvenuta medio tempore, della misura cautelare per il delitto di calunnia non esclude che la motivazione quanto a quest'ultima sia apparente.

4. Come appena anticipato, dal ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi allegati risulta che la misura cautelare è stata revocata quanto al reato di calunnia, per scadenza del termine di fase, il 27 luglio 2022; i difensori del ricorrente, all'odierna udienza, hanno dichiarato di rinunziare al motivo di ricorso che attiene a tale addebito. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato, sicché l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.

1. Le ragioni dell'annullamento risiedono nel fatto che il Collegio della cautela, da una parte, ha offerto una risposta che, in alcuni punti essenziali, si presenta manifestamente illogica quanto alla collusione dell'indagato con [OSCURATO:PERSONA] nell'attuazione dell'operazione [OSCURATO:PERSONA]/SI.AM ., ritenuta connotata da finalità predatoria rispetto alla prima; dall'altra, ha omesso di rispondere ad una serie di specifiche sollecitazioni che provenivano dall'allora appellante quanto al ruolo che [OSCURATO:PERSONA] e la SI.AM . avevano rivestito nell'occasione.

2. Innanzitutto il Collegio deve rilevare che l'ordinanza impugnata affronta i dati di fatto dedotti dall'appellante quanto alla smentita dell'esistenza di un accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] circa un disegno improntato alla spoliazione della [OSCURATO:PERSONA] a beneficio della SI.AM . con argomentazioni manifestamente illogiche.

L'appellante aveva, infatti, sostenuto che vi fossero plurimi profili di fraudolenza dell'operazione rispetto alle ragioni della SI.AM ., soffermandosi sulle vicissitudini della [OSCURATO:PERSONA], sulle intercettazioni indicate come comprovanti l'assenza di collusione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla lettera di contestazione del 29 maggio 2019 e su quelle successive, nonché sulla querela per truffa sporta dal legale rappresentante della ISP (la società che partecipava alla SI.AM).

Più in particolare, quanto al primo aspetto, le censure avevano rimarcato — adducendo dati di fatto pro reo che avrebbero dovuto trovare specifico esame e, se del caso, smentita — come l'intero compendio della [OSCURATO:PERSONA] ceduto alla SLAM. fosse, in realtà, privo di qualsiasi utilità per la cessionaria, in ragione della decadenza dalle autorizzazioni necessarie e del sequestro del sito di Aprilia e che, quindi, non vi fosse alcuna matrice spoliativa nell'accordo raggiunto né alcun accordo fraudolento che coinvolgesse [OSCURATO:PERSONA], che rappresentava — nella prospettazione dell'appellante — la parte danneggiata.

Di fronte a questo preciso costrutto censorio, il Collegio dell'appello cautelare si è limitato a sostenere che fosse «poco credibile» che l'indagato fosse stato vittima di una truffa «tenuto conto dell'esperienza maturata nel settore», fondando su un'argomentazione che può essere al più considerata suggestiva, ma che non può costituire una risposta esaustiva e logica rispetto alle censure dell'atto di appello.

Sempre in questo solco, il Tribunale del riesame ha semplicisticamente ritenuto "verosimile" (cfr. pag. 7) che le iniziative di reazione alle anomalie contrattuali, assunte da [OSCURATO:PERSONA] e dalla SI.AM . nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], fossero non già la conseguenza di una genuina reazione alla truffa subita, ma iniziative strumentali a precostituirsi una difesa rispetto ai reati commessi.

Quanto, in particolare, all'osservazione critica dell'appellante secondo cui la strumentalità non poteva certamente scorgersi rispetto alla lettera di contestazione del 29 maggio 2019 (in quanto all'epoca il ricorrente non era indagato), il Tribunale ha ribattuto, che, invece, anche tale iniziativa era stata assunta «per consentire, a posteriori, la difesa del [OSCURATO:PERSONA]» in quanto questi «aveva già pendenti numerosi altri procedimenti per fatti analoghi».

Ebbene, il Collegio ritiene che questa motivazione sia manifestamente illogica giacché collega l'esistenza di pendenze estranee alla vicenda contrattuale oggetto del presente procedimento alla pretesa preordinazione della prima contestazione (oltre che delle iniziative successive), secondo un percorso inferenziale di cui sfugge la consequenzialità logica, trattandosi di vicende diverse e, peraltro, solo vagamente evocate.

3. Due ulteriori aspetti su cui la motivazione dell'ordinanza impugnata appare censurabile sono quelli concernenti, da una parte, le intercettazioni che l'appellante aveva indicato quali elementi eloquenti dell'assenza di un accordo criminoso con [OSCURATO:PERSONA], su cui il Tribunale tace; e, dall'altra, la spiegazione fornita nell'atto di appello circa la tempistica della creazione della SI.AM . e l'inquadramento della nascita della nuova società nell'ambito del più ampio progetto imprenditoriale, su cui pure il Tribunale del riesame non ha ribattuto se non evidenziando l'anomalia dei tempi di creazione della nuova entità.

Infine non può ignorarsi che, nel provvedimento impugnato, manca un compiuto inquadramento complessivo dell'operazione, ancorché sia lo stesso Tribunale del riesame a non limitarsi al riferimento alla cessione dell'autorizzazione al trasporto per conto terzi e delle iscrizioni all'albo regionale per la gestione rifiuti, ragionando anche sulla vendita dell'impianto di Aprilia che, secondo la prospettazione del ricorrente, è stato oggetto di un secondo contratto, per cui era stata pattuita la corresponsione di una ben più sostanziosa somma di denaro, rispetto alla quale i 70.000 euro della prima cessione costituivano solo una tranche.

4. Tanto premesso, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio affinché il Tribunale del riesame riesamini per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sui soli punti oggetto della pronunzia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, dovrà evitare di incorrere nuovam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito il codifensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per la declaratoria di annullamento; entrambi i difensori hanno dichiarato di rinunziare al motivo di ricorso concernente la calunnia. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 13 settembre 2022 dal Tribunale del riesame di Roma, che ha respinto l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al predetto siccome ritenuto gravemente indiziato del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, fraudolenta sottrazione al pagamento delle imposte e calunnia. I fatti si collocano nell'ambito del fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (di seguito [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] ma concretamente gestita da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Latina del primo ottobre 2020) e riguardano, più precisamente, la cessione dalla fallenda alla "SI.AM sinergie ambientali s.r.l." (di seguito SI.AM ) amministrata da [OSCURATO:PERSONA], di una serie di abilitazioni all'albo gestione rifiuti, di un automezzo e di una licenza di autotrasporto, nonché di un impianto di gestione rifiuti non pericolosi, dell'avviamento commerciale, delle attrezzature e degli automezzi della [OSCURATO:PERSONA], cessione ritenuta di matrice depauperativa e finalizzata altresì a sottrarre le attività della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle imposte; la calunnia sarebbe stata commessa da [OSCURATO:PERSONA] denunziando falsamente di avere subito, in relazione all'operazione tra le due società, una truffa da Fiorio. Il Tribunale del riesame ha respinto l'appello, ritenendo infondata la pretesa insussistenza sia della gravità indiziaria che di esigenze cautelari. 2. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di due diversi difensori, che hanno redatto atti distinti. Il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si compone di sei motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 216 legge fall. e 11 d.lgs 74 del 2000. Il provvedimento impugnato — sostiene il ricorrente — ignora un elemento fondamentale valorizzato nell'atto di appello, vale a dire che non vi era stata alcuna distrazione perché i beni della [OSCURATO:PERSONA] oggetto dei contratti sottoscritti con la SI.AM — in particolare le licenze e le autorizzazioni — non sono mai stati trasferiti perché inesistenti. [OSCURATO:PERSONA], infatti, come segnalato nell'appello, era sprovvista delle autorizzazioni provinciali per l'attività di gestione dei rifiuti. Anche la licenza per autotrasporto per conto terzi di cui al capo di imputazione non esisteva al momento della cessione siccome cancellata già in data 8 aprile 2015; ai sensi dell'art. 15, comma 3, lett. c) decreto 120 del 2014, in assenza di tale licenza, è preclusa l'iscrizione all'albo gestione rifiuti della Regione Lazio. Inoltre, dal certificato CCIAA della Gruppo eco, risulta che l'iscrizione all'albo gestori ambientali del Lazio n. RM005454 — pure oggetto della contestata cessione — era rimasta sempre in capo alla fallita fino alla cancellazione di ufficio avvenuta il 3 ottobre 2019, a causa delle pendenze tributarie della società. L'ordinanza impugnata avrebbe, inoltre, ignorato che l'operazione commerciale era più ampia di come descritta, ricomprendendo anche la cessione dell'impianto di gestione rifiuti non pericolosi di Aprilia, del relativo avviamento commerciale, di automezzi ed attrezzature per il prezzo di 433.000 euro, importo che andava sommato a quello di 70.000 euro relativo alla cessione dell'autorizzazione provinciale al trasporto per conto terzi e all'iscrizione all'albo gestione rifiuti della Regione Lazio. Nell'appello si era anche segnalato che il versamento di una sola parte del prezzo non era sintomatico della fittizietà dell'operazione, ma della fisiologica dinamica commerciale, tanto che nei contratti ne era stato pattuito il versamento rateale. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria, in particolare circa la responsabilità concorsuale del ricorrente. L'assunto da cui muove il Tribunale del riesame è che l'intera operazione sia frutto di un accordo tra [OSCURATO:PERSONA] — dominus effettivo della [OSCURATO:PERSONA] — e [OSCURATO:PERSONA], mentre i due avevano interessi contrapposti, sfociati in contenziosi civili e in una denunzia per truffa quando il ricorrente aveva scoperto che le licenze non erano valide e l'impianto di Aprilia era sotto sequestro dal 29 gennaio 2019 (circostanza contestata da [OSCURATO:PERSONA] alla controparte contrattuale già il 29 maggio 2019). Ulteriore lettera di contestazione vi era stata il 25 novembre 2019, poi seguita dalla presentazione di una querela per truffa tramite l'amministratore della ISP. Tutte queste iniziative erano state tuttavia bollate dal Tribunale del riesame come strumentali a nascondere la collusione di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] il che è manifestamente illogico giacché, alla data della prima lettera di contestazione — quella del 29 maggio 2019 — non vi era alcun procedimento penale a carico dei due. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia manifesta illogicità della motivazione quanto al dolo della bancarotta e del reato tributario. Non si comprende, infatti, come possa essere individuato, quale scopo dell'operazione, quello di svuotare il patrimonio della cedente, non comprendendosi quale sia stato il vantaggio che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritratto dall'operazione. L'elencazione delle vicende della Gruppo eco che si legge nell'ordinanza impugnata riguarda circostanze non riferibili a [OSCURATO:PERSONA] ed è lo stesso provvedimento impugnato a non affermare che quest'ultimo fosse a conoscenza dello stato di decozione della [OSCURATO:PERSONA]. Il ragionamento sul coefficiente soggettivo si scontra con la circostanza che il ricorrente è stato raggirato dalla controparte, tema che l'ordinanza impugnata esclude apoditticamente, sulla base dell'assioma per cui un imprenditore non può essere raggirato. 2.4. Il quarto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria sulla calunnia. La pretesa falsità di quanto denunziato si scontra con la ricostruzione di cui ai motivi precedenti. Inoltre, con l'atto di appello, la difesa aveva chiesto di valutare un'intercettazione in cui [OSCURATO:PERSONA] prospettava l'intenzione di denunziare la controparte per truffa; su questa censura, il Tribunale del riesame si era limitato a sostenere la tesi della pretestuosità delle iniziative di contestazione e di denunzia di [OSCURATO:PERSONA] e a fare riferimento a distinti procedimenti penali nonché a liquidare il portato della captazione inquadrandola nel «contesto investigativo complessivo sopra descritto». 2.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta mancanza di motivazione quanto all'insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, che l'appellante aveva contestato evidenziando, tra l'altro, la conclusione delle indagini e la cristallizzazione delle prove. Si aggiunge, nel ricorso, che la misura cautelare era stata applicata a distanza di quasi tre anni dalle condotte contestate e non era stata verificata alcuna attività di inquinamento delle prove. 2.6. Il sesto motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto al pericolo di recidiva specifica, che il Tribunale del riesame ha ancorato alla sola coeva esistenza di altri procedimenti penali, prescindendo del tutto dal requisito dell'attualità e trascurando che i fatti di cui ai diversi procedimenti vanno dal 2015 al 2019 e che, come segnalato nella memoria difensiva del 7 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], dal marzo al luglio 2022, ha effettuato numerosi pagamenti in favore dell'Agenzia delle Entrate per l'estinzione di debiti tributari. 3. Il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi. 3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale del riesame non avrebbe replicato a quanto segnalato nell'atto di appello, vale a dire che i beni ceduti dalla [OSCURATO:PERSONA] alla SI.AM in parte non sono esistenti ed in parte non sono mai fuoriusciti dal patrimonio della fallita. La licenza per autotrasporto era stata già cancellata 1'8 aprile 2015, il che impediva l'iscrizione all'albo gestione rifiuti della Regione Lazio; le iscrizioni all'albo nazionale gestori ambientali erano rimaste sempre in capo alla [OSCURATO:PERSONA] sino alla cancellazione del 3 ottobre 2019 dal che consegue che alcuna licenza era stata trasferita alla SI.AM . Ciò è tanto vero che la Guardia di Finanza di Aprilia aveva qualificato l'operazione come un «tentativo di trasferimento delle autorizzazioni utili alla gestione rifiuti». Anche l'automezzo [OSCURATO:PERSONA] eurostar che si assume distratto è sempre rimasto nella titolarità della [OSCURATO:PERSONA] e successivamente è stato oggetto di pignoramento senza essere mai trasferito alla SI.AM., così come l'altro veicolo indicato nella perizia. Neanche l'impianto di Aprilia era stato trasferito in quanto già sottoposto a sequestro prima della cessione. Nessuna distrazione può dirsi, quindi, sussistente, laddove, anzi, la [OSCURATO:PERSONA] aveva incamerato la somma di 75.000 euro, senza trasferire nulla.3.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria di [OSCURATO:PERSONA] come concorrente di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che non era stata fatta corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte regolatrice in materiale di contributo concorsuale dell'extraneus al delitto di bancarotta e di concorso del medesimo nel reato tributario contestato. Tutti i dati valorizzati nel provvedimento impugnato rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed alla situazione della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero alcun rilievo rispetto al ricorrente, che non poteva sapere delle manovre del predetto né delle condizioni economiche della fallita. Il ricorrente non avrebbe avuto — contrariamente a quanto si legge nell'ordinanza impugnata — interesse a contestare le intercettazioni da cui si evince il ruolo dirigistico di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al prezzo pattuito, il Collegio della cautela avrebbe trascurato che esso era solo una parte di quello complessivo — corrispondente ad euro 503.100 — e concerneva solo le autorizzazioni amministrative per l'attività di trasporto e la gestione dei rifiuti. La circostanza che la SI.AM. fosse stata costituita 25 minuti prima della cessione non avrebbe alcun rilievo indiziario, giacché si trattava di una società veicolo costituita ad hoc per portare avanti quel progetto imprenditoriale. L'ordinanza impugnata sarebbe ulteriormente viziata laddove ha escluso la rilevanza scagionante delle iniziative civilistiche e penalistiche intraprese dall'indagato. Quanto alla perizia estimativa — in tesi non redatta quando la cessione era intervenuta — tale assunto ignora le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che aveva affermato che era stato [OSCURATO:PERSONA] a chiedere la perizia, che quest'ultima era in visione alle parti al momento della sottoscrizione dell'atto, che semplicemente, in quel momento, non era ancora asseverata, che l'asseverazione era condizione essenziale ai fini del perfezionamento e della validità dell'atto sottoscritto. Di contro erano state inspiegabilmente valorizzate la dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. L'intervenuta revoca, avvenuta medio tempore, della misura cautelare per il delitto di calunnia non esclude che la motivazione quanto a quest'ultima sia apparente. 4. Come appena anticipato, dal ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi allegati risulta che la misura cautelare è stata revocata quanto al reato di calunnia, per scadenza del termine di fase, il 27 luglio 2022; i difensori del ricorrente, all'odierna udienza, hanno dichiarato di rinunziare al motivo di ricorso che attiene a tale addebito. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato, sicché l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame. 1. Le ragioni dell'annullamento risiedono nel fatto che il Collegio della cautela, da una parte, ha offerto una risposta che, in alcuni punti essenziali, si presenta manifestamente illogica quanto alla collusione dell'indagato con [OSCURATO:PERSONA] nell'attuazione dell'operazione [OSCURATO:PERSONA]/SI.AM ., ritenuta connotata da finalità predatoria rispetto alla prima; dall'altra, ha omesso di rispondere ad una serie di specifiche sollecitazioni che provenivano dall'allora appellante quanto al ruolo che [OSCURATO:PERSONA] e la SI.AM . avevano rivestito nell'occasione. 2. Innanzitutto il Collegio deve rilevare che l'ordinanza impugnata affronta i dati di fatto dedotti dall'appellante quanto alla smentita dell'esistenza di un accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] circa un disegno improntato alla spoliazione della [OSCURATO:PERSONA] a beneficio della SI.AM . con argomentazioni manifestamente illogiche. L'appellante aveva, infatti, sostenuto che vi fossero plurimi profili di fraudolenza dell'operazione rispetto alle ragioni della SI.AM ., soffermandosi sulle vicissitudini della [OSCURATO:PERSONA], sulle intercettazioni indicate come comprovanti l'assenza di collusione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla lettera di contestazione del 29 maggio 2019 e su quelle successive, nonché sulla querela per truffa sporta dal legale rappresentante della ISP (la società che partecipava alla SI.AM). Più in particolare, quanto al primo aspetto, le censure avevano rimarcato — adducendo dati di fatto pro reo che avrebbero dovuto trovare specifico esame e, se del caso, smentita — come l'intero compendio della [OSCURATO:PERSONA] ceduto alla SLAM. fosse, in realtà, privo di qualsiasi utilità per la cessionaria, in ragione della decadenza dalle autorizzazioni necessarie e del sequestro del sito di Aprilia e che, quindi, non vi fosse alcuna matrice spoliativa nell'accordo raggiunto né alcun accordo fraudolento che coinvolgesse [OSCURATO:PERSONA], che rappresentava — nella prospettazione dell'appellante — la parte danneggiata. Di fronte a questo preciso costrutto censorio, il Collegio dell'appello cautelare si è limitato a sostenere che fosse «poco credibile» che l'indagato fosse stato vittima di una truffa «tenuto conto dell'esperienza maturata nel settore», fondando su un'argomentazione che può essere al più considerata suggestiva, ma che non può costituire una risposta esaustiva e logica rispetto alle censure dell'atto di appello. Sempre in questo solco, il Tribunale del riesame ha semplicisticamente ritenuto "verosimile" (cfr. pag. 7) che le iniziative di reazione alle anomalie contrattuali, assunte da [OSCURATO:PERSONA] e dalla SI.AM . nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], fossero non già la conseguenza di una genuina reazione alla truffa subita, ma iniziative strumentali a precostituirsi una difesa rispetto ai reati commessi. Quanto, in particolare, all'osservazione critica dell'appellante secondo cui la strumentalità non poteva certamente scorgersi rispetto alla lettera di contestazione del 29 maggio 2019 (in quanto all'epoca il ricorrente non era indagato), il Tribunale ha ribattuto, che, invece, anche tale iniziativa era stata assunta «per consentire, a posteriori, la difesa del [OSCURATO:PERSONA]» in quanto questi «aveva già pendenti numerosi altri procedimenti per fatti analoghi». Ebbene, il Collegio ritiene che questa motivazione sia manifestamente illogica giacché collega l'esistenza di pendenze estranee alla vicenda contrattuale oggetto del presente procedimento alla pretesa preordinazione della prima contestazione (oltre che delle iniziative successive), secondo un percorso inferenziale di cui sfugge la consequenzialità logica, trattandosi di vicende diverse e, peraltro, solo vagamente evocate. 3. Due ulteriori aspetti su cui la motivazione dell'ordinanza impugnata appare censurabile sono quelli concernenti, da una parte, le intercettazioni che l'appellante aveva indicato quali elementi eloquenti dell'assenza di un accordo criminoso con [OSCURATO:PERSONA], su cui il Tribunale tace; e, dall'altra, la spiegazione fornita nell'atto di appello circa la tempistica della creazione della SI.AM . e l'inquadramento della nascita della nuova società nell'ambito del più ampio progetto imprenditoriale, su cui pure il Tribunale del riesame non ha ribattuto se non evidenziando l'anomalia dei tempi di creazione della nuova entità. Infine non può ignorarsi che, nel provvedimento impugnato, manca un compiuto inquadramento complessivo dell'operazione, ancorché sia lo stesso Tribunale del riesame a non limitarsi al riferimento alla cessione dell'autorizzazione al trasporto per conto terzi e delle iscrizioni all'albo regionale per la gestione rifiuti, ragionando anche sulla vendita dell'impianto di Aprilia che, secondo la prospettazione del ricorrente, è stato oggetto di un secondo contratto, per cui era stata pattuita la corresponsione di una ben più sostanziosa somma di denaro, rispetto alla quale i 70.000 euro della prima cessione costituivano solo una tranche. 4. Tanto premesso, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio affinché il Tribunale del riesame riesamini per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sui soli punti oggetto della pronunzia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, dovrà evitare di incorrere nuovam
Sentenza Cassazione n. 18909/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris