CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 31009/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16282/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8 DOM. DIG., rappresentato e difeso da se stesso -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lorappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BARI n. 4512/2021 depositata i l 15/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione contro ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Bari il 5 novembre 2019, che respingeva il ricorso amministrativo proposto contro il verbale con il quale era stata contestata al Guarino, quale proprietario del veicolo, la violazione dell’art. 7, comma 14, del Codice della Strada, per avere lasciato il veicolo in sosta negli spazi riservati dalla segnaletica stradale e determinati veicoli. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Bari ha accolto l’opposizione, ravvisando la genericità della descrizione dell’illecito; quindi, ha annullato l’ordinanza ingiunzione, con compensazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello sulla regolamentazione delle spese di lite L’Amministrazione, costituendosi, ha proposto appello incidentale, insistendo per il rigetto dell’opposizione nel merito. Il Tribunale ha ritenuto pregiudiziale l’esame dell’appello incidentale e ne ha riconosciuto la fondatezza, ponendo l’accento sulla fede privilegiata da riconoscersi al verbale di accertamento, nel quale si attestava la presenza del segnale di divieto. Il giudice d’appello non ha esaminato gli ulteriori motivi di opposizione già proposti dal Guarino dinanzi al giudice di pace, ritenendoli rinunziati. Per la cassazione della decisione il Guarino ha proposto ricorso sulla base di otto motivi, illustrati da memoria. Il Ministero dell'interno si è costituito tardivamente al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia la violazione degli artt. 343, 166 e 325 c.p.c. e, conseguentemente, la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La sentenza è censurata per avere accolto l’appello incidentale, che era invece inammissibile, essendosi l’amministrazione costituita tardivamente, oltre i venti giorni prima della data fissata per la comparizione. Il secondo motivo propone la medesima censura sub specie di violazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. L’esatta comprensione della censura richiede una preliminare precisazione. L’appello contro la sentenza del giudice di pace (pubblicata il 16 settembre 2020) fu proposto dal Guarino con citazione notificata il 12 marzo 2011, depositata il giorno successivo 13 marzo 2011. In citazione fu indicata per la comparizione l’udienza del 2 luglio 2011, poi differita, ai sensi dell’art. 168-bis, comma 4, c.p.c., al 7 luglio 2011. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita il 22 giugno 2011, proponendo appello incidentale. Il Tribunale, con ordinanza del 7 luglio 2011, dispose il mutamento del rito. In rapporto a ta le iter processuale (pacifica la tempestività dell’appello principale, in quanto proposto con citazione notificata e depositata nel termine: cfr. Cass. n. 19298/2017), l’assunto d e l ricorrente è che, dovendosi seguire il rito ordinario applicato prima della conversione, l’amministrazione, nel proporre l’appello incidentale, non aveva rispettato il termine di venti giorni previsto dall’art. 343 c.p.c., né con riferimento alla data di udienza indicata in citazione, né con riferimento all’udienza differita. Fatta tale premessa, i primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono infondati. È stato chiarito che «nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011 e soggetto, perciò, ove non diversamente stabilito dal medesimo d.lgs., al rito del lavoro, il giudice dell'appello, allorché provveda al mutamento del rito, non è tenuto alla fissazione del termine perentorio ex art. 4 del d.lgs. citato per consentire l'eventuale integrazione degli atti introduttivi, né a fare notificare la relativa ordinanza alla parte contumace. A questa conclusione deve giungersi sia perché, ai sensi dell'art. 2 del menzionato d.lgs., trovano applicazione le disposizioni del codice di procedura civile concernenti la disciplina dell'appello ad eccezione, fra gli altri, dell'art. 439, che regola proprio il cambiamento del rito in appello, sia in quanto, in tale grado, sono già intervenute le decadenze a carico delle parti, costituite o contumaci, sicché non è ravvisabile la stessa ratiosottesa alle prescrizioni di cui all'art. 426 c.p.c.» (Cass. n. 27340/2018). Una volta chiarito che non si applicava nel caso in esame l’art. 439 c.p.c., la tesi sostenuta dinanzi al Tribunale dall’amministrazione - secondo cui la tempestività dell’appello incidentale andava considerata sì in rapporto alla data indicata nella citazione, ma non già ai sensi dell’art. 343 c.p.c., bensì ai sensi dell’art. 436 c.p.c., che prevede il termine di dieci giorni prima della comparizione - è condivisibile: è decisivo il rilievo che l’errore commesso dall’appellante, il quale ha proposto l’appello con citazione invece che con la forma del ricorso (imposta dal rito seguito dinanzi al giudice di pace), non poteva comportare il dimezzamento del termine previsto per la proposizione dell’appello incidentale, derivandone diversamente una violazione dei diritti di difesa (cfr. Cass. n. 10686/1994). Ciò posto, ragioni di ordine logico impongono a questo punto l’esame del quinto motivo di ricorso, il quale denunzia la violazione dell’art. 436 c.p.c., rimproverandosi al Tribunale di non avere considerato che l’appellante incidentale non aveva provveduto ad effettuare la notificazione imposta da tale norma. Il quinto motivo è fondato. Le considerazioni proposte nell’esame del primo e del secondo motivo, se da un lato impongono di riconoscere la tempestività dell’appello incidentale, dall’altro giustificano l’applicabilità dell’art. 436, terzo comma: «[...]. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, danotificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente» In rapporto a tale previsione, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che «nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte, senza che possa avere efficacia sanante la notifica di un precedente appello principale proposto separatamente dalla stessa parte e dichiarato inammissibile perché tardivamente depositato» (Cass. n. 23159/2024). Ebbene, poiché l’adempimento previsto dalla norma è stato omesso dall’amministrazione, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare l’improcedibilità dell’appello incidentale e decidere sulla sola impugnazione principale. Sono assorbiti gli altri motivi del ricorso (il terzo e il quarto motivo, con i quali si sostiene che l’interesse dell’amministrazione all’impugnazione non era sorto in conseguenza dell’appello incidentale, ma preesisteva, essendo quindi l’impugnazione incidentale inammissibile sotto tale ulteriore profilo; il sesto motivo, il quale denunzia omissione di pronunzia sui motivi di ricorso contro l’ordinanza ingiunzione, riproposti in appello; iò settimo motivo, che ripropone i motivi di impugnazione contro ordinanza ingiunzione articolati nell’originario; e l’ottavo motivo, riguarda la liquidazione delle spese di lite). Conclusivamente, in accoglimento del quinto motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio innanzi al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, perché decida sull’appello principale e provveda alla liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa innanzi al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato , anche per la liquidazione delle spesedi questo giu