CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2024
Cassazione n. 23159/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1140/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore e domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato - Risarcimento da perdita di chance per mancato conferimento di incarico– Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - In genere - Tempestivo deposito dell'appello incidentale - Omessa notifica -Improcedibilità - Nuovo termine per la notifica -Esclusione R.G.N. 1140/2019 Ud. 04/07/2024CC AULA B Sez. S4/L - R.G. 1140/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 2 di 10 –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appello Roma n. 1052/2018 depositata il 28/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1052/2018, pubblicata in data 28 giugno 2018, la Corte d’appello di Roma, decidendo su due separati gravami poi riuniti, ha: 1) dichiarato inammissibile l’appello principale del [OSCURATO:PERSONA]; 2) respinto l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA]; 3) dichiarato improcedibile l’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA]. Gli appelli erano stati tutti proposti avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9320/2014, la quale aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 19.534,93, a titolo di danno da perdita di chancederivante dall’illegittima esclusione da incarichi all’estero di missione annua. 2. Per quanto ancora rileva nella presente sede, la Corte territoriale ha, in primo luogo, dichiarato inammissibile l’appello principale del [OSCURATO:PERSONA], in quanto pacificamente depositato oltre il termine di sei mesi per l’impugnazione, decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta in data 6 dicembre 2014. La Corte d’appello, poi, ha ulteriormente dichiarato improcedibile l’appello incidentale depositato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’appello principale autonomamente proposto da [OSCURATO:PERSONA], rilevando che detto appello incidentale non era stato Sez. S4/L - R.G. 1140/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 3 di 10 notificato “per la dichiarata ‘carenza di interesse’ espressa” in udienza dal medesimo [OSCURATO:PERSONA]. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre ora il [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Il controricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATOIN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a cinque motivi. 1.1. I primi due motivi deducono, in relazione sia all’art. 360, n. 4, c.p.c. sia all’art. 360, n. 3, c.p.c. la nullità della sentenza per violazione degli artt. 436, terzo comma, 164, terzo comma, 359 e 156 c.p.c. Il MINISTERO impugna la statuizione di improcedibilità dell’appello incidentale, deducendo di non aver proceduto alla notifica dello stesso “poiché il gravame (identico) già era stato proposto e notificato alla controparte (che dunque ne aveva piena contezza) e in considerazione della richiesta riunione dei due appelli, poi effettivamente statuita dal Giudice, e dunque in considerazione dell’assenza di ogni obbligo o interesse alla notifica”. Argomenta, quindi, che, essendo stato comunque rispettato il diritto di difesa dell’odierno controricorrente per effetto della notifica dell’appello principale tardivo, non vi era onere di notifica dell’appello incidentale, evidenziando peraltro che il controricorrente aveva avuto modo di difendersi nel merito. Sez. S4/L - R.G. 1140/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 4 di 10 Il ricorso, quindi, imputa alla decisione impugnata l’erronea affermazione della perentorietà del termine ex art. 436 c.p.c. e, parimenti, attribuisce all’affermazione contenuta nella decisione impugnata - concernente la dichiarazione di carenza di interes se dello stesso odierno ricorrente – una interpretazione “errata e fuorviante”, in quanto tale dichiarazione sarebbe stata riferita alla superfluità della notifica dell’appello incidentale, essendo già avvenuta la notifica dell’appello principale, seppur tardivamenteproposto. 1.2. Il terzo ed il quarto motivo deducono, in relazione sia all’art. 360, n. 4, c.p.c. sia all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 100 c.p.c. I motivi criticano ancora una volta la decisione impugnata in quanto la stessa avrebbe dato atto di una dichiarazione di carenza di interesse all’appello incidentale formulata dallo stesso odierno ricorrentea seguito della mancata notifica del gravame incidentale. Il MINISTERO, dopo aver contestato l’incomprensibilità del riferimento alla "dichiarata carenza di interesse", deduce che tale riferimento andava comunque inteso “alla circostanza della mancata notifica entro i dieci giorni precedenti all'udienza nei confronti della controparte, giacché, appunto, il ricorso medesimo, sotto specie di ricorso principale, era già stato da lungo tempo notificato all'ing. Fagotto, il che rendeva del tutto superflua e, dunque, priva di interesse una nuova notifica, stante la richiesta e inevitabile riunione degli appelli”. La Corte territoriale, quindi, avrebbe erroneamente inteso la verbalizzazione come riferita alla mancanza di interesse rispetto all'appello incidentale, violando l’art. 100 c.p.c. 1.3. Con il quinto ed ultimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, Sez. S4/L - R.G. 1140/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 5 di 10 censurando la decisione impugnata in quanto la Corte territoriale avrebbe completamente omesso di esaminare “le suesposte argomentazioni in merito alla piena procedibilità del ricorso incidentale in appello” in tal modo “giungendo ad una conclusione (l’improcedibilità) non solo del tutto errata ma anche apodittica e assolutamente immotivata”. 2. Preliminarmente, devono essere disattese le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso sollevate dal controricorrente. Quanto all’eccezione concernente il “deposito anticipato” del ricorso rispetto al termine di cui all’art. 369 c.p.c., la stessa è infondata, atteso che il termine perentorio di cui alla citata previsione fissa la scadenza entro la quale il ricorrente deve procedere al deposito ma, contrariamente a quanto asserito dal controricorrente, non determina alcuna preclusione al deposito del ricorso, una volta dato luogo all’attività di notifica. Quanto alla prova della notifica del ricorso – notifica di cui peraltro lo stesso controricorrente viene a dare atto proprio con le proprie difese –la stessa risulta regolarmente in atti. Infondate, infine, appaiono le ulteriori contestazioni del controricorrente: da un lato si deve escludere che sia inammissibile il ricorso per cassazione qualora lo stesso non possa essere definito da questa Corte decidendo direttamente nel merito; dall’altro lato, le deduzioni dell’odierno ricorrente vengono ad investire la stessa ammissibilità del gravame innanzi alla Corte d’appello e quindi, ove accolte, precluderebberoil formarsi del giudicato su singoli profili della decisione di prime cure, e ciò an che a voler prescinde re dalla valutazione dalla sussistenza dei presupposti individuati da questa Corte per il formarsi del giudicato su singole statuizioni contenute in una sentenza. Sez. S4/L - R.G. 1140/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 6 di 10 3. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente – in quanto censurano la medesima statuizione della Corte territoriale sotto due profili diversi –e sono infondati. Costituisce circostanza processuale pacifica e regolarmente attestata nella decisione impugnata quella per cui l’appello incidentale dell’odierno ricorrente, lungi dall’essere stato notificato in ritardo, non è stato radicalmente notificato. Esclusa, pertanto, l’applicazione dei principi dettati da questa Corte per l’ipotesi di notifica non effettuata nei termini(Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023; Cass. Sez. L -Ordinanza n. 21889 del 09/10/2020), deve invece trovare applicazione il principio – reiteratamente enunciato da questa Corte –per cui nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia affatto avvenuta, non essendo consentito al giudice - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008; Cass. Sez. L - Sentenza n. 24742 del 19/10/2017 ; Cass. Sez. L, Sentenza n. 20613 del 09/09/2013; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9597 del 30/04/2011). Si tratta di un principio che è stato pacificamente ritenuto applicabile anche all’appello incidentale ( cfr. Cass. Sez. L – Sentenza n. 837 del 19/1/2016; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 15726 del 17/5/2022). Sez. S4/L - R.G. 1140/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 7 di 10 Osservato, per completezza, che l’odierno ricorrente neppure ha dedotto e men che meno fornito prova del fatto di aver formulato istanza di assegnazione di un nuovo termine per la notifica –risultando, anzi, una condotta diametralmente opposta – nessun effetto sanante può derivare –come invece dedotto dal ricorrente – dalla precedente notifica di un appello principale poi dichiarato inammissibile per tardivo deposito. La radicale inammissibilità dell’appello principale a causa del suo tardivo deposito, infatti, è venuta a privare l’atto di qualsivoglia valenza processuale, risultando evidentemente impossibile ipotizzare – anche in virtù dell’autonomia dei due gravami solo successivamente riuniti – che l’improcedibilità derivante dall’omessa notifica dell’appello incidentale possa essere sanata in virtù della notifica di un appello principale a propria volta tardivo ed inammissibile, in tal modo pervenendo alla singolare “combinazione” in un’unica sequenza procedimentale di due atti entrambi affetti da radicali carenze. 4. Il terzo e quarto motivo possono essere parimenti esaminati congiuntamente e sono inammissibili, alla luce del costante principio per cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendirende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006). Sez. S4/L - R.G. 1140/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 8 di 10 Nel caso in esame, infatti, anche a voler ammettere che la circostanza valorizzata dalla decisione impugnata – e cioè il fatto che l’odierno ricorrente avrebbe dichiarato di non aver notificato l’appello incidentale per carenza di interesse – costituisca autonoma ratio decidendi della sentenza ed anche a voler ipotizzare la fondatezza dei motivi di ricorsoin questione, risulterebbe dirimente il rigetto dei primi due motivi in virtù della già evidenziata correttezza della decisione della Corte di merito, nel momento in cui la stessa ha assunto come base fondamentale per la declaratoria di improcedibilità dell’appello incidentale l’omessa notifica del medesimo, conformandosi al costante orientamento di questa Corte, risultando tale ratio decidendi del tutto idonea a sorreggere autonomamente la decisione. 5. Inammissibile risulta anche il quinto motivo di ricorso, per una duplice ragione. La prima è costituita dal fatto che l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c. riguarda un vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), come invece cerca di sostenere il Ministero ricorrente nel momento in cui si viene a dolere dell’omesso esame delle “suesposte argomentazioni in merito alla piena procedibilità del ricorso incidentale in appello”. La seconda è riferibile alla seconda metà del motivo –invero del tutto generico –nella quale il ricorrente si duole del fatto che la Corte Sez. S4/L - R.G. 1140/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 9 di 10 territoriale sarebbe giunta “ad una conclusione (l’improcedibilità) non solo del tutto errata ma anche apodittica e assolutamente immotivata”, in tal modo prospettando un vero e proprio vizio di motivazione. Giovaal riguardo rammentare che questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con Legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). Nessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nella motivazione della decisione impugnata, la quale espone il proprio percorso argomentativo in modo sintetico ma comunque completo, univoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamente inconciliabili, di talché risulta inevitabile constatare che le doglianze del ricorrente si sostanziano in una critica del merito della decisione. 6. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d el controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. Sez. S4/L - R.G. 1140/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 10 di 10 Non sussistono i presupposti per la pronuncia di condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., sollecitata dal controricorrente, tenuto conto anche della evidente infondatezza delle eccezioni preliminar i sollevat e dal controricorrente stesso, che su tale profilo, quindi, risulta anche soccombente. 7. Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P. Q. M. La Corte, rigetta il ricorso, condanna ilricorrente a rifondere a l controricorrent e le sp