CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 maggio 2025
Cassazione n. 21620/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10845/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliatain Roma, viale Liegin. 35/b, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro -controricorrente - avverso la sentenza n. 153 /20 2 1 de l la Corte d’Appello di L’Aquila, depositatail 2 . 2 . 20 2 1 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.5.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito incorporata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) chiese ed ottenne decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Spoltore per il pagamentodi € 220.557,56, in linea capitale, quale corrispettivo per servizi di progettazione , direzione lavori, coordinamento della sicurezza, rilievi planimetrici e indagini geognostiche , res i in relazione a lavori necessari ed urgenti di consolidamento, a seguito degli eventi alluvionaliverificatisi in quel Comune nel gennaio del 2003. Il Comune di Spoltore sioppose al decreto e il Tribunale di Pescara, nel contraddittorio delle parti , revocò il decreto ingiuntivo e condannò l’ente territoriale al pagamento del minore importo capitale di € 75.349,21. La Corte d’Appello di L’Aquila, decidendo sull’appello principale del Comune e su quello incidentale della società, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarò la nullità del contratto stipulato tra le parti, per il difetto di forma scritta ad substantiam, e rigettò integralmente la domanda di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Il Comune di Spoltore si è difeso con controricorso. Entrambe le parti hanno inoltre depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1 , n. 3 , c.p.c., « v iolazione o falsa applicazione degli artt. 16 e 17 r.d. 18.11.1923, n. 2440 in combinato disposto con gli artt. 1326 e 1362 c.c., con l’art. 27, comma 9, d.lgs. n. 77 del 25.2.1995, nonché con l’art. 117 del d.lgs. n. 267 del 2000; violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 12 OPCM n. 3281 del 18.4.2003 in relazione all’art. 191, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000». Secondo la ricorrente, la decisione della Corte d’Appello sarebbe errata sotto due profili: da un lato,per avere negato la sussistenza della forma scritta del contratto, anche con riguardo all’elemento essenziale della determinazione del corrispettivo; dall’altro lato, per avere ritenuto necessario un correlativo impegno di spesa con autonoma voce nel bilancio dell’ente pubblico,nonostante si trattasse di prestazioni rese nell’ambito di una situazione emergenziale e in esecuzione di quanto previsto nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) del18.4.2003. 2. Il motivo è infondato. 2.1. L’aspetto essenziale è quello che riguarda la forma scritta del contratto, la cui necessità ad substantiam non è messa in discussione dalla società ricorrente, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 (v., ex multis, Cass. nn. 8574/2023; 11465/2020). È bene premettere che tale speciale disciplina sulla forma dei contratti della pubblica amministrazione (che deroga al generale principio della libertà della forma: art. 1325, n. 4,c.c.) non venne derogata dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3281 del 18.4.2003, che autorizzò la deroga , insieme alle disposizioni di altre leggi,al «decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36»; quindi con chiara esclusione degli artt. 16 e 17,che qui vengono in rilievo. 2.2. Nemmeno è in discussione che la forma scritta deve investire tutti gli aspetti essenziali del contratto e, tra questi, il corrispettivo previsto per le prestazioni rese dal soggetto privato. La Corte d’Appello ha conseguentemente osservato che la determina dirigenziale n. 226 del 24.8.2004, sebbene sottoscritta per accettazionedall’amministratore delegato della allora [OSCURATO:SOCIETA]., non era idonea ad integrare la forma scritta del contratto, innanzitutto perché«manca la determinazione del compenso, che non può essere determinabile aliunde con riferimento alle tabelledei professionisti od alla determinazione del giudice». In tal modo la Corte territoriale ha fatto corretta applicazionedel principio di diritto secondo cui «Nei contratti in cui è richiesta la forma scritta ad substantiam, l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi ricorso ad elementi estranei ad esso» (Cass.n. 8731/2023). In proposito, non può essere condivisa la tesi d i parte ricorrente secondo cui, nel caso di specie, l’entità del compenso sarebbe stata oggettivamente determinabile in forza di un implicito rinvio al minimo inderogabile della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti.Infatti, da un lato, tale rinvio sarebbe, nel testo della determina, soltanto implicito, derivando dal richiamo dell’art. 50 de l d.P.R. n. 554 del 1999 , il quale, peraltro, si limita a dare le definizioni di « prestazioni professionali speciali» (quelle « previste dalle vigenti tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali») e di «prestazioni accessorie» (quelle « non previste dalle vigenti tariffe»). Dall’altro lato, e in ogni caso, il semplice rinvio alle tariffe professionali non sarebbe sufficiente per considerare il compenso determinabile sulla base del solo contratto scritto, senza «farsi ricorso ad elementi estranei ad esso». In tal senso è sufficiente constatare che la ricorrente aveva preteso in primo grado un diverso corrispettivo contrattuale, proponendo anche appello incidentale contro la sentenza di primo grado «nella parte in cui liquidava il rimborso forfettario delle spese nella misura del 30%» (pag. 4 del ricorso per cassazione; profilo ripreso alle pagg. da 17 a 20 del controricorso). 2.3. In tale contesto, assum e rilievo anche l ’ ulterior e considerazione utilizzat a da lla Corte d’Appello per negare la sussistenza della forma scritta ad substantiam, ovverosia il fatto che l’art. 6 della determina «prevedeva espressamente di “rinviare a successivo atto di propria competenza la predisposizione e l’adozione di ogni atto correlato e consequenziale alla presente determinazione, quale la convenzione di incarico da stipulare a seguito della regolarità della documentazione indicata nel precedente punto 5”». 2.4. In definitiva, fermorestando che l’interpretazione del contratto attiene all’apprezzamento del fatto ed è riservata al giudice del merito, si deve escludere che nel caso in esame la Corte aquilana, dichiarando la nullità del contratto,abbia violato le norme di diritto indicate dalla ricorrente. 2.5. L’accertata assenza dellaforma prescritta dalla legge per i contratti della pubblica amministrazione è da sola sufficiente asostenere la decisione che ha dichiarato la nullità del contratto per cui è causa, escludendo qualsiasi autonoma rilevanza all’ulteriore profilo – pure evidenziato nella sentenza ed oggetto di censura con il motivo di ricorso –della mancanza di un preventivo impegno di spesa o, comunque, data la situazione emergenziale, di una successiva ratifica dell’attività contrattuale conclusa, con iscrizione tardiva ed integrazione delle note di bilancio. È dunque superfluo osservare che effettivamente, in tal modo, la Corte territoriale ha richiamato la procedura prevista dall’art. 191, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 («Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l’ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione»), la qualeperò rientra tra le disposizioni di legge di cui l’art. 12 della O.P.C.M. n. 3281 del 18.4.2003 espressamente aveva autorizzato la deroga. 3. Rigettatoil ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: rigettail ricorso e co ndanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 8.200 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolodi contributo uni