CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 08731/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8944-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliate presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 122/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 24.10.2012 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Pistoia, rivendicando la comproprietà di un portico ed una corte e la condanna del convenuto alla rimozione di una staccionata realizzata all’uscita del portico ed il ripristino dello stato originario dei luoghi. In subordine, invocava l’accertamento del suo diritto di passaggio, lungo il portico, con conseguente rimozione dell’ostacolo frapposto dal Cornacchia. Quest’ultimo, nel costituirsi, chiamava in manleva le sue danti causa, [OSCURATO:PERSONA] e Gabriella, le quali a loro volta si costituivano resistendo sia alla domanda principale che a quella di manleva. Con sentenza n. 920/2017 il Tribunale accoglieva la domanda, riconoscendo alla Biagi la comproprietà delle porzioni oggetto di causa ed ordinando la rimozione della staccionata posta in essere dal Cornacchia. Con la sentenza impugnata, n. 122/2022, la Corte di Appello di Firenze riformava la decisione di prime cure, accogliendo i gravami proposti dal Cornacchia e dalle Giagnoni e rigettando la domanda formulata dalla Biagi. Quest’ultima propone ricorso per la cassazione della decisione di seconde cure, affidandosi a tre motivi. Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e [OSCURATO:PERSONA] e Grazia, dall’altra parte. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze delle clausole contenute nella scrittura privata autenticata del 29.12.2003, con la quale le Giagnoni avevano venduto al Cornacchia la porzione oggi di sua proprietà, e nell’atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con le quali le stesse Giagnoni avevano alienato alla Biagi altra porzione dell’immobile. In ambedue i titoli, infatti, le corti comuni del fabbricato sarebbero state indicate come pertinenze degli immobili rispettivamente ceduti alla Biagi, prima, ed al Cornacchia, poi. La censura è inammissibile. Dalla sentenza impugnata emerge che la Corte di Appello ha ricostruito lo stato dei luoghi partendo dall’atto di divisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], intercorso tra [OSCURATO:PERSONA], Elio, Giulio, Rosina e [OSCURATO:PERSONA], ed esaminando poi il contenuto degli atti successivi, con i quali i Giagnoni avevano via via ceduto porzioni del fabbricato di loro proprietà, con particolare riferimento alrogito del 23.12.1993, con il quale l’odierna ricorrente aveva acquistato la sua proprietà, ed alla scrittura autenticata del 29.12.2003, dalla quale invece aveva tratto titolo il Cornacchia. All’esito di tale esame, la Corte distrettuale ha ritenuto che sia l’atto del 1993 che la scrittura del 2003 prevedessero l’attribuzione, alla Biagi, non già del diritto di comproprietà, ma soltanto il diritto di passaggio, sul portico e sulle aree cortilizie oggetto di causa (cfr. pag. 9 della sentenza). La Corte ha altresì evidenziato che il C.T.U., nel ricostruire i vari passaggi di proprietà intervenuti nel tempo, aveva dato atto che in nessuno di essi era stata prevista la cessione della proprietà del portico, ad eccezione dell’ultimo, del 2003, dal quale il Cornacchia traeva titolo (cfr. pag. 11 della sentenza). Il giudice di merito ha poi esaminato anche le planimetrie allegate all’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale la Biagi aveva acquistato la sua proprietà, affermando che la dicitura “portico comune” in essa contenuta si riferiva alla data di redazione e presentazione al Catasto dell’elaborato grafico ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e non anche alla data dell’atto, e precisando, comunque, che l’oggetto della compravendita va individuato sulla base delle clausole contrattuali, e non anche degli allegati planimetrici, ancorché sottoscritti dalle parti (cfr. pag. 12). L’interpretazione fornita dalla Corte di Appello non è implausibile ed è coerente con gli insegnamenti di questa Corte. Merita infatti di essere ribadito il principio secondo cui “Nei contratti in cui è richiesta la forma scritta ad substantiam, l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi ricorso ad elementi estranei ad esso. Ne consegue che se le parti di una compravendita immobiliare hanno fatto riferimento, per individuare il bene, ad una planimetria allegata all'atto, è necessario che essa non solo sia sottoscritta dai contraenti, ma anche espressamente indicata nel contratto come parte integrante del contenuto dello stesso” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 09/10/2014 , Rv. 632609; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 05/03/2007 , Rv. 596773). Nel caso di specie, la ricorrente non evidenzia che il contratto del 23.12.1993, con il quale essa aveva acquistato la sua proprietà, contenesse il richiamo esplicito alle planimetrie allegate, e dunque non si confronta con il principio di diritto appena richiamato. Le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, pertanto, si risolvono nella proposizione di una ricostruzione alternativa del fatto, senza confrontarsi con il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui il motivo di ricorso non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre, in sede di legittimità, una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, posto l’ulteriore principio, che merita esso pure di essere ribadito, secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. del 13/06/2014, Rv. 631330). Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 817, 818, 819, 2644 c.c., nonché della Circolare del Ministero Finanze n. 2 del 20 gennaio 1984, e l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato la prevalenza del titolo del Cornacchia su quello della Biagi, in funzione del fatto che il primo sarebbe stato trascritto, a differenza del secondo. Ad avviso della ricorrente, anche il titolo del 1993 era stato trascritto, con nota del 20.1.1994, nella quale era stato indicato il diritto di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato ed il diritto di passaggio sul portico. La censura è inammissibile per carenza di interesse all’impugnazione. L’inammissibilità del primo motivo, infatti, implica la stabilità della statuizione con la quale la Corte fiorentina ha escluso che con l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal quale la Biagi trae titolo, fosse stato trasferito alla stessa anche il diritto di comproprietà sulle aree oggetto di causa. La questione relativa alla trascrizione del titolo, dunque, è del tutto ininfluente, essendo pacifico che la proprietà delle aree predette è stata trasferita soltanto con la scrittura del 29.12.2003 in favore del Cornacchia. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe rigettato l’appello incidentale con il quale la Biagi aveva comunque invocato la demolizione della staccionata oggetto di causa, sulla sola base della valutazione del mero dato testuale emergente dalla C.T.U., senza considerare le risultanze delle fotografie allegate all’elaborato peritale. La censura è inammissibile. Dalla sentenza impugnata risulta che la Corte toscana ha rigettato l’appello incidentale della Biagi, in punto di demolizione della staccionata oggetto di causa, poiché dalla C.T.U. risultava soltanto la presenza di un portone atto a condizionare l’esercizio del diritto di passaggio pacificamente riconosciuto alla Biagi sul portico e sul cortile, e non anche di una staccionata atta ad impedire l’esercizio del predetto diritto reale minore (cfr. pag. 16 della sentenza). La Corte di merito ha poi escluso che la Biagi avesse fornito la prova di un compossesso dei predetti beni utile ai fini dell’usucapione del diritto di comproprietà, ritenendo che l’uso degli stessi per transitare, parcheggiare la vettura ed accumulare cataste di legna, fosse compatibile con l’esercizio del diritto reale minore di servitù pacificamente appartenente alla stessa (cfr. pag. 17). La censura in esame, nell’attingere questa articolata statuizione della Corte distrettuale, non si confronta con la ratio della decisione, ma si limita ad offrire una ricostruzione alternativa del fatto, fondata in ultima analisi su una valutazione delle risultanze della C.T.U. diversa da quella fatta propria dal giudice di appello. Ne deriva l’inammissibilità della doglianza per le stesse ragioni già esposte in occasione dello scrutinio del primo motivo di ricorso. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sens i dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato