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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 63/1967

ECLI:IT:COST:1967:63
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Il 9 dicembre 1965, nel corso d'un procedimento civile promosso dalla signora [OSCURATO:PERSONA], espropriata, contro l'Ente per la colonizzazione della Maremma, il Tribunale di Pisa emetteva un'ordinanza di rinvio a questa Corte denunciando i decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1185, e 28 dicembre 1952, n. 4344, in relazione all'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione: i decreti sarebbero viziati d'"eccesso di delega" poiché, anche per ammissione dello stesso [OSCURATO:PERSONA], i piani di esproprio sono stati predisposti sui dati del nuovo catasto invece che su quelli del catasto in vigore al 15 novembre 1949 (art. 4 legge citata); il che avrebbe portato alla sottrazione d'una quota di beni maggiore di quella consentita dalla legge.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata e pubblicata. : La questione è fondata.

È indiscusso che le quote di scorporo furono calcolate sulla base dei dati del nuovo catasto entrato in vigore dopo il 15 novembre 1949.

Ne deriva che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i due decreti sono viziati da illegittimità costituzionale.

Resta al giudice di merito il compito di accertare se e in quale misura la consistenza effettiva dei beni al 15 novembre 1949 si discostava da quella risultante nel nuovo catasto: ché, solo in quanto se ne discostasse (con la conseguenza che si siano scorporate quote maggiori di quelle legalmente consentite), vi sarebbe il presupposto per il risarcimento dei danni (v. sentenza n. 97 del 1966 della Corte costituzionale).

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1185, e 28 dicembre 1952, n. 4344, in quanto per la formazione del piano di espropriazione s'è tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in vigore, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1967.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Il 9 dicembre 1965, nel corso d'un procedimento civile promosso dalla signora [OSCURATO:PERSONA], espropriata, contro l'Ente per la colonizzazione della Maremma, il Tribunale di Pisa emetteva un'ordinanza di rinvio a questa Corte denunciando i decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1185, e 28 dicembre 1952, n. 4344, in relazione all'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione: i decreti sarebbero viziati d'"eccesso di delega" poiché, anche per ammissione dello stesso [OSCURATO:PERSONA], i piani di esproprio sono stati predisposti sui dati del nuovo catasto invece che su quelli del catasto in vigore al 15 novembre 1949 (art. 4 legge citata); il che avrebbe portato alla sottrazione d'una quota di beni maggiore di quella consentita dalla legge. L'ordinanza è stata ritualmente notificata e pubblicata. : La questione è fondata. È indiscusso che le quote di scorporo furono calcolate sulla base dei dati del nuovo catasto entrato in vigore dopo il 15 novembre 1949. Ne deriva che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i due decreti sono viziati da illegittimità costituzionale. Resta al giudice di merito il compito di accertare se e in quale misura la consistenza effettiva dei beni al 15 novembre 1949 si discostava da quella risultante nel nuovo catasto: ché, solo in quanto se ne discostasse (con la conseguenza che si siano scorporate quote maggiori di quelle legalmente consentite), vi sarebbe il presupposto per il risarcimento dei danni (v. sentenza n. 97 del 1966 della Corte costituzionale). P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1185, e 28 dicembre 1952, n. 4344, in quanto per la formazione del piano di espropriazione s'è tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in vigore, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1967. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte costituzionale n. 63/1967 — Fons Iuris — Fons Iuris