Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 97/1966
ECLI:IT:COST:1966:97
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Il signor [OSCURATO:PERSONA], con citazione 27 luglio
1962, premesso che con D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2698, si era
proceduto all'esproprio nei suoi confronti di ettari 9.77.79 di
terreni, siti nel comune di Laiatico, contestava la legittimità
costituzionale di tale decreto per violazione della legge delega 21
ottobre 1950, n. 841, e conseguentemente degli articoli 76 e 77 della
Costituzione, in quanto il piano di esproprio risultava redatto sulla
base del nuovo catasto, entrato in vigore per il detto Comune dal 1
luglio 1950. Chiedeva quindi la restituzione dei beni espropriati,
oltre al pagamento dei danni.
Nel corso del giudizio la domanda veniva limitata al risarcimento
dei danni, non potendo i terreni essere restituiti per già avvenuta
assegnazione a terzi (conclusionale 28 gennaio 1965).
L'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale resisteva
alla domanda.
Il Tribunale di Pisa, con ordinanza 23 febbraio 1965, riteneva la
questione non manifestamente infondata e rimetteva gli atti a questa
Corte.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata.
2. - Si è costituito nel presente giudizio il signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con memoria e deduzioni depositate il 10 aprile 1965.
In esse si premette che sulla base dei dati del vecchio catasto,
vigente al 15 novembre 1949, la proprietà del signor [OSCURATO:PERSONA]
sarebbe totalmente non soggetta a esproprio, perché con imponibile
inferiore a lire 20.000.
In previsione di una eccezione dell'Ente, si osserva che anche se,
per ipotesi, potrà verificarsi che l'effettiva consistenza della
proprietà soggetta a esproprio sia stata diversa da quella risultante
dai dati del vecchio catasto, ciò non modifica il thema decidendum del
presente giudizio, limitato al sindacato di legittimità costituzionale
del decreto di esproprio e indipendentemente dalle conseguenze di
merito che la dichiarazione di illegittimità costituzionale andrà a
produrre nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale.
Si esclude, quindi, che le indagini del Tribunale siano precluse
dal mancato ricorso al rimedio di cui all'art. 6 della legge 21 ottobre
1950, n. 841, a suo tempo non attuato per errore dell'Ente stesso, e
perché i dati del nuovo catasto corrispondevano in realtà alla
situazione esistente il 15 novembre 1949. È, perciò, di tutta
evidenza che l'iter perseguibile è di ottenere dalla Corte, in via
pregiudiziale ed essenziale di diritto, la pronuncia sulla
incostituzionalità del decreto, perché formulato su dati catastali
non ancora in vigore al 15 novembre 1949; affermatosi così che il
catasto valido per il calcolo di esproprio è il vecchio catasto,
dovrà accertarsi la rispondenza dei suoi dati alla consistenza
effettiva, non più con l'eccezionale ricorso alla Commissione
censuaria centrale, ma ai soli fini dell'esatta percezione del
risarcimento danni.
La memoria conclude per il rigetto dell'eventuale eccezione
dell'Ente e per la dichiarazione di illegittimità del decreto.
L'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale,
rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si è costituito con
deduzioni depositate il 25 giugno 1965.
In esse si riconosce che la quota di scorporo fu calcolata sulla
base dei dati del nuovo catasto, in vigore all'atto della pubblicazione
dei piani, anziché in base alla consistenza effettiva alla data 15
novembre 1949. Si osserva però che il Tribunale non ha accertato
quale fosse il R.I.D. complessivo e medio per ettari dell'intera
proprietà [OSCURATO:PERSONA] alla data 15 novembre 1949, e si conclude
perché la Corte, pur dichiarando l'illegittimità, faccia espressa
riserva di quei definitivi accertamenti, non compiuti in sede
amministrativa per difetto del presupposto formale (piano con dati del
vecchio catasto).
Nella discussione orale le difese delle parti hanno ribadito le
tesi rispettive.
:
La difesa del signor [OSCURATO:PERSONA] ha posto in rilievo, nelle
deduzioni scritte e nella discussione orale, che il thema decidendum
del presente giudizio è limitato al sindacato di legittimità
costituzionale del decreto di esproprio, emesso sulla base dei dati del
nuovo catasto non ancora in vigore il 15 novembre 1949, mentre dovrà
successivamente accertarsi dal giudice di merito la rispondenza dei
dati del vecchio catasto alla consistenza effettiva dei terreni di cui
si verte, ai fini della pronuncia sulla domanda di risarcimento danni.
La stessa difesa ha soggiunto che questa indagine non è preclusa dal
mancato ricorso alla Commissione censuaria centrale, previsto dall'art.
6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in quanto - a parte che tale
ricorso non era possibile perché il piano di scorporo era basato sul
nuovo catasto - i dati di quest'ultimo, entrato in vigore nel 1950,
erano il risultato di rilievi tecnici svolti dall'Ufficio tecnico
erariale proprio intorno al periodo novembre 1949, ed erano quindi
pienamente rispondenti alla effettiva consistenza, anche per qualità e
classe, dei terreni espropriati.
La difesa dell'[OSCURATO:PERSONA], da parte sua, ha riconosciuto che la
quota di scorporo fu calcolata sulla base di dati del nuovo catasto, e
ha chiesto che la Corte, pur dichiarando l'illegittimità del decreto,
faccia riserva dei definitivi accertamenti, di competenza del giudice
di merito.
La Corte osserva che del decreto di scorporo va dichiarata
l'illegittimità costituzionale, perché basato sui dati del nuovo
catasto, entrato in vigore posteriormente al 15 novembre 1949, come è
pacifico tra le parti.
Va egualmente riconosciuto, come concordemente da queste si
richiede, che resta affidato al giudice di merito il compito di
accertare, ai fini della pronuncia sui richiesti danni, se la
consistenza effettiva della proprietà soggetta ad esproprio fosse
diversa da quella risultante dai dati del vecchio catasto, e se, nella
specie, alla data del 15 novembre 1949, essa non corrispondesse in
fatto ai dati accertati in occasione delle operazioni per la formazione
del nuovo catasto, come si afferma dalla stessa difesa del proprietario
espropriato.
Tale accertamento è di competenza del giudice di merito, in quanto
non implica le valutazioni estimative attribuite, dall'articolo 6
innanzi citato, all'autorità amministrativa.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente
della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2698, in quanto per la formazione
del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto
entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA].