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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22483/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2050/23/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 03/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'Il /05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 00007 sez.

MT - ud. 11-05-2022 -2- Premesso che:

1. il Consorzio Generale di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] del Volturno (d'ora in poi Consorzio) notificava a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di pagamento per contributi consortili degli anni 2012-2017. 2.I'avviso veniva impugnato davanti alla CTP di Caserta.

Quest'ultima rigettava il ricorso con sentenza 122/08/2018.

La sentenza passava in giudicato.

3. il Consorzio, in data 1 luglio 2018, un "avviso di notifica" con cui venivano richiesti i contributi degli anni da 2013-2017 con rinuncia a quelli del 2012 e veniva dato alla Grieco avvertimento che in difetto di pagamento sarebbe stata promossa la riscossione coattiva;

4. la Grieco ricorreva contro l'avviso di notifica alla CTP di Caserta e questa con sentenza 1175/11/2019 dichiarava il ricorso inammissibile sul motivo che tutte le questioni sollevate dalla consorziata, relative "al merito della debenza", erano coperte dal giudicato formatosi sulla sentenza resa dalla stessa CTP sull'avviso di pagamento; 5.sull'appello della consorziata, la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha annullato l'avviso di notifica con questa motivazione: "per effetto della sentenza definitiva n.122/08/2018 ... afferente all'avviso di pagamento n..., il titolo esecutivo originario per il recupero dei contributi consortili anni dal 2012 al 2017 è stato già emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

L'emissione di un titolo ulteriore introdotto con l'avviso di notifica n. .. costituisce un evidente duplicato con conseguente violazione di ne bis in idem";

6. il Consorzio, lamentando "violazione degli artt.2909 c.c. e 67 bis del d.lgs. 546/1992.

Insussistenza della duplicazione della pretesa impositiva.

Violazione dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n.215", ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe; .

7. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; considerato che:

1. il ricorso è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.).

Evidenzia il Consorzio che l'avviso di pagamento notificato alla Grieco fu un atto recante un invito a pagare, così da evitare l'emissione della cartella esattoriale.

Il successivo avviso di notifica è stato un atto di ulteriore sollecito rivolto alla consorziata a corrispondere, "in via bonaria", gli oneri consortili a suo carico. di bonifica vengono riscossi mediante diretta iscrizione a ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette.

Questa Corte ha precisato precisato che "I contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette in forza dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dovendosi, per contro, escludere l'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (relativa ai tributi degli enti locali), che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella" (Cass. 11 giugno 2014, n.13165; v. altresì Cass. 23 aprile 2020, n. 8080).

Il segnalato difetto di interesse alla cassazione della sentenza impugnata deriva da ciò che quest'ultima ha un contenuto che in nessun modo incide sul diritto del Consorzio a riscuotere mediante ruolo i contributi di cui trattasi.

La sentenza ha annullato l'avviso di notifica in quanto "evidente duplicato" dell'avviso di pagamento.

Non ha rimesso in discussione né tanto meno ha negato il diritto del Consorzio ribadendone anzi l'esistenza siccome resa incontestabile per effetto della sentenza della CTP di Caserta n.122/18/2019 ("... per effetto della sentenza definitiva n.122/18/2019 della CTP di Caserta afferente l'avviso di pagamento il titolo esecutivo per il recupero dei contributi è già stato emesso ...");

3. non vi è luogo a pronuncia sulle spese perché la consorziata è rimasta intimata; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del Consorzio ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2050/23/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 03/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'Il /05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 00007 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- Premesso che: 1. il Consorzio Generale di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] del Volturno (d'ora in poi Consorzio) notificava a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di pagamento per contributi consortili degli anni 2012-2017. 2.I'avviso veniva impugnato davanti alla CTP di Caserta. Quest'ultima rigettava il ricorso con sentenza 122/08/2018. La sentenza passava in giudicato. 3. il Consorzio, in data 1 luglio 2018, un "avviso di notifica" con cui venivano richiesti i contributi degli anni da 2013-2017 con rinuncia a quelli del 2012 e veniva dato alla Grieco avvertimento che in difetto di pagamento sarebbe stata promossa la riscossione coattiva; 4. la Grieco ricorreva contro l'avviso di notifica alla CTP di Caserta e questa con sentenza 1175/11/2019 dichiarava il ricorso inammissibile sul motivo che tutte le questioni sollevate dalla consorziata, relative "al merito della debenza", erano coperte dal giudicato formatosi sulla sentenza resa dalla stessa CTP sull'avviso di pagamento; 5.sull'appello della consorziata, la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha annullato l'avviso di notifica con questa motivazione: "per effetto della sentenza definitiva n.122/08/2018 ... afferente all'avviso di pagamento n..., il titolo esecutivo originario per il recupero dei contributi consortili anni dal 2012 al 2017 è stato già emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. L'emissione di un titolo ulteriore introdotto con l'avviso di notifica n. .. costituisce un evidente duplicato con conseguente violazione di ne bis in idem"; 6. il Consorzio, lamentando "violazione degli artt.2909 c.c. e 67 bis del d.lgs. 546/1992. Insussistenza della duplicazione della pretesa impositiva. Violazione dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n.215", ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe; . 7. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; considerato che: 1. il ricorso è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.). Evidenzia il Consorzio che l'avviso di pagamento notificato alla Grieco fu un atto recante un invito a pagare, così da evitare l'emissione della cartella esattoriale. Il successivo avviso di notifica è stato un atto di ulteriore sollecito rivolto alla consorziata a corrispondere, "in via bonaria", gli oneri consortili a suo carico. di bonifica vengono riscossi mediante diretta iscrizione a ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette. Questa Corte ha precisato precisato che "I contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette in forza dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dovendosi, per contro, escludere l'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (relativa ai tributi degli enti locali), che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella" (Cass. 11 giugno 2014, n.13165; v. altresì Cass. 23 aprile 2020, n. 8080). Il segnalato difetto di interesse alla cassazione della sentenza impugnata deriva da ciò che quest'ultima ha un contenuto che in nessun modo incide sul diritto del Consorzio a riscuotere mediante ruolo i contributi di cui trattasi. La sentenza ha annullato l'avviso di notifica in quanto "evidente duplicato" dell'avviso di pagamento. Non ha rimesso in discussione né tanto meno ha negato il diritto del Consorzio ribadendone anzi l'esistenza siccome resa incontestabile per effetto della sentenza della CTP di Caserta n.122/18/2019 ("... per effetto della sentenza definitiva n.122/18/2019 della CTP di Caserta afferente l'avviso di pagamento il titolo esecutivo per il recupero dei contributi è già stato emesso ..."); 3. non vi è luogo a pronuncia sulle spese perché la consorziata è rimasta intimata; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del Consorzio ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso i
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