CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 settembre 2025
Cassazione n. 03538/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 7975-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA]— NAVIGLIO – [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale alle liti in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ Avv oca t o [OSCURATO:PERSONA] ASTIgiusta procura speciale alle liti in atti — controricorrent e – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore —intimata– in esso riunito il ricorso n. R.G. 7989-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – NAVIGLIO – [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e dife so dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife sa d a ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente– AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata– avverso le sentenz e n n . 3739/2022 e 3745/2022 della [OSCURATO:PERSONA] GRADO della LOMBARDIA, depositate il 3/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/1/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] — Naviglio – [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso, iscritto al n. R.G. 7975/2023, affidato a tre motivi , per la cassazione della sentenza n. 3739/2022, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 170/2018, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.s.(di seguito la Società) avverso cartella esattoriale per omesso pagamento dei contributi consortili 2017, emessa da Agenzia delle entrate riscossione per conto del Consorzio,inerente terreni di proprietà della ricorrente,ubicati nel distretto operativo [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] contribuente resist e con controricorso ; Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata. Con successivo ricorso, iscritto al nr. R.G. 7989/2023, affidato a tre motivi, il Consorzio impugnava la sentenza n. 3745/2022, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardiarespingeva l'appello del Consorzio avverso la pronuncia n. 173/2018 della Commissione t ributaria p rovinciale di Cremona , in accoglimento del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.s. avverso avviso di pagamento emesso da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., oggi Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], su delega del [OSCURATO:PERSONA], Naviglio, [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la richiesta di quota consortile relativa all’anno2017 e inerente i medesimi terreni di proprietà della ricorrente , ubicati nel distretto operativo [OSCURATO:PERSONA] del Consorzio. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente disposta la riunione dei due giudizi per ragioni di connessione(cfr. Cass. S.U. n. 1521/2015). 2.1. Con il primomotivo di entrambi i ricorsi il Consorzio denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.,violazione dell’art. 21 R.D. n. 215/1933 e del D.L gs . n . 179/2009 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado «erroneamente ritenuto l’intervenuta abrogazione dell’art. 21 R.D. n. 215/1933 a far tempo dal 16 dicembre 2010». 2.2. La censura è fondata. 2.3. Secondo l ’indirizzo costante d i questa Corte, da ultimo confermato con la pronuncia n. 25818/2025, i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette, in forza dell'art. 21 r.d. n. 215/1933 («Nuove norme sulla bonifica integrale»), che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 46/1999 («Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»), dovendosi, per contro, escludere l'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti, della legge n. 296/2006 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –legge finanziaria 2007»), che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella di pagamento (cfr. Cass. n. 16122/2023; Cass. n. 16118/2023; Cass. n. 16111/2023; Cass. n. 16095/2023; Cass. n. 22483/2022; Cass.n. 19192/2021; Cass. n. 8080/2020; Cass. n. 4309/2017; Cass. n. 13165/2014; Cass. n. 3594/2014; Cass. n. 8371/2013; Cass. n. 21797/2012), non essendo stato abrogato tale sistema dall'art. 14, comma 14, della legge n. 246/2005 (cfr. Cass. n. 16122/2023; Cass. n. 19192/2021; Cass. n. 8080/2020). 2.4. In particolare, con la pronuncia di questa Corte n. 8080 del 23 aprile 2020 sopra citata, ai cui ampi contenuti in questa sede è sufficiente rinviare, è stato precisato che: - anche dopo la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 46/1999 si è ritenuto che i consorzi di bonifica potessero avvalersi della riscossione a mezzo ruolo, pur non potendo loro applicarsi né il primo, né il secondo comma dell'art. 17 d.lgs. citato e ciò inbase Data pubblicazione 22/09/2025 alla c.d. “clausola di continuità” contenuta nel terzo comma dell'art. 17 del citato d.lgs., a tenore del quale «Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto»; pertanto, anche a voler condividere la tesi secondo la quale l'art. 21 r.d. n. 215/1933, che conferiva ai consorzi di bonifica il potere di riscuotere a mezzo ruolo, sia stato abrogato a far tempo dal 16 dicembre 2010, il predetto comma 30 dell'art. 17 d.lgs. n. 46/1999 («Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto») ha stabilito una sorta di "ultra vigenza" della normativa richiamata dallo stesso decreto e soprattutto ha confermato la riscossione mediante ruolo delle entrate già riscosse con questo sistema (cfr. Cass., Sez. V, 23 aprile 2020, n. 8080). 2.5. IlGiudice regionale ha dunque erroneamente ritenuto il legittima la riscossione del contributo mediante ruoloper intervenuta abrogazione dell’art. 21 r.d. n. 215/1933. 3.1.Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi il Consorzio denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.,violazione dell’art. 2697 c.c. per avere i Giudici d’appello erroneamente affermato che la mera impugnazione del piano di classifica comporta il superamento della presunzione circa il beneficio in favore degli immobili compresi nel perimetro di contribuenza, spostando l’onere della prova in capo al Consorzio. 3.2. Con il terzo motivo di entrambi i ricorsi il Consorzio denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c. avendo la Corte territoriale erroneamente respinto l’appello per avere la consorziata «evidenziato che i suoi terreni non avrebbero ricevuto alcun beneficio reale dagli interventi di miglioramentoe che il Consorzio non avrebbe offerto elementi utili a verificare la sussistenza del beneficio nella sua concreta attuazione». 3.3. Le censure vanno esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse. 3.4. Secondo il consolidato ed uniforme orientamento di questa Corte, ilpresupposto dell'obbligo di contribuzione, costituito, ai sensi dell'art. 860 c.c., dal vantaggio diretto e immediato per il fondo,deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (cfr. Cass. n. 13176/2014, Cass. n. 4671/2012; n. 17066/2010) 3.5. Ne consegue che, quando la cartella esattoriale sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria, ma il presupposto di tali principi è dato dalla mancata specifica contestazione del piano di classifica, contestazione che può afferire sia al merito della ripartizione, sia alla sua legittimità in ragione del tipo di opera eseguita. 3.6. La contestazione specifica del piano, dinanzi al Giudice tributario, è necessaria non per disapplicare un atto presupposto, ma per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari -immediati e diretti - derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all'interno del perimetro di contribuenza (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26009/2008, cui addeCass. n. 17066/2010). 3.7. L 'adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento, e qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, il suddetto beneficio deve essere provato dal Consorzio che lo deduca, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697 c.c., mentre qualora non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato (cfr. Cass. 6839/2020). 3.8. Alla stregua dei principi giurisprudenziali su richiamati, che perimetrano l'onere probatorio che incombe sulle parti nel giudizio avanti le commissioni tributarie in tema di contributi consortili si rileva che, nel caso in esame, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accertato, in fatto, l’impugnazione del piano di classifica, ponendo quindi correttamente a carico del Consorzio l’onere di provare l’assenza del beneficio. 3.9. Occorre tuttavia evidenziare che successivamente, il TAR Lombardia, con sentenza n. 187/2024, passata in giudicato (ritualmente prodotta dal Consorzio),ha rigettato l’impugnazione della consorziat a . 3.10. Ciò comporta che, al pari che se non vi fosse stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto dovevaessere, come si è detto,superata con onere della prova a carico del consorziato, cosicché trovano fondamento le censure del Consorzio rispetto a quanto affermato dai Giudici d’appello, secondo cui il Consorzio non aveva «offerto nessun elemento utile a verificare la sussistenza del beneficio nella sua concreta attuazione e comunque del beneficio avuto dal terreno della societàcontribuente». 3.9. Spettava invecealla consorziata, stante l’accertata legittimità del Piano di classifica, l’onere di dimostrare la non sussistenza dei benefici originati dalla difesa idraulica che irradiano l’area nella quale sono ubicati gli immobili della Società, laddove i Giudici del gravame si sono limitati, del tutto genericamente, ad affermare che la consorziata aveva «evidenziato ... che il terreno non ...(aveva)... ricevuto alcun beneficio reale dagli interventi di miglioramento fondiario». E ciò senza nemmeno considerare chequando si discorra - come nel caso di specie- di opere non di comune bonifica, ma di difesa idraulica del territorio, il beneficio deve considerarsiintrinseco alle opere stesse senza per questo cessare di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (cfr. Cass. n. 27057/2014; n. 7175/2011; n. 14404/2013; n. 7159/2011; n. 7157/2011; conf. Cass. n. 20149/2025 in motiv.). 4.Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, i ricorsi vanno accolti nei termini di cui in motivazione, conconseguente cassazione delle impugnate sentenze e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.M la Corte accoglie i ricorsi, riuniti,iscritti ai nr. 7975/2023 e 7989/2023 RG.; cassa lesentenze impugnat e e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in dive