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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16111/2023

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difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Piacenza, nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il “Consorzio di Bonifica di Piacenza”, con sede in Piacenza, in persona del p residente del co mitato amministrativo pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bologna, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura incalce al controricorso di costituzione nel procedimento; [OSCURATO:PERSONA] BONIFICAavverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale d ell’Emilia - Romagna i l 15 giugno 201 8 , n. 1517/14/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 6 maggio 2 02 3 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE: 1.la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” ha proposto ricor so per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna il 15 giugno 2018, n. 1517/14/2018, che, in controversia su impugnazione di avviso di pagamento per contributodi bonifica relativo all’anno 2012 con riguardo ad immobili siti in Piacenza, ha accolto l’appello proposto dal “Consorzio di Bonifica di Piacenza” n ei confronti della medesim a a vverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza il 10 marzo 2014, n. 124/02 /201 4 , con co mpensazione d elle spese giudiziali; 2.il giudice di appello ha riformato la decisione di primo grado sul presupposto che l a prova dell’inclusione degli immobili appartenenti alla contribuente all’interno del perimetro di contribuenza fosse sufficiente a giustificare la spettanza del contributo consortile; 3 il “Consorzio di Bonifica di Piacenza ” ha resistito con controricorso;

4. le parti hanno depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA]: 1.il ricorso è affidato a due motivi; 1.1 c on il primo motivo , si de nuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 860 cod. civ., 10, 11 ss., 59 del r.d.13 febbraio 1933, n. 215, 23 Cost., 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che «l’inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza consortile implica una presunzione assoluta di sussistenza di un beneficio atto a giustificare la contribuenza consortile»; 1.2con il secondo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, (verosimilmente) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato esaminato dal giudice di secondo grado «il fatto della sussistenza o meno di un beneficio diretto e specifico derivante da opere di bonifica in capo agli immobili del ricorrente, nonostante che questo fatto sia decisivo ai fini della decisione della controversia, e benché esso sia stato oggetto di discussione tra le parti»;

2. disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo stata ben attinta la ratio decidendi della sentenza impugnata, il primo motivo è infondato; 2.1 la disciplina vigente ratione temporisin materia di consorzi di bonifica è dettata dalla legge reg.

Emilia-Romagna 2 agosto 1984, n. 42 (“Nuove norme in materia di enti di bonifica.

Delega di funzioni amministrative”); 2.2 Tale fonte aveva individuato l’«attività di bonifica come funzione essenzialmente pubblica ai fini della difesa del suolo e di un equilibrato sviluppo del proprio territorio, della tutela e della valorizzazione della produzione agricola e dei beni naturali, con particolare riferimento alle risorse idriche» (art. 1), prevedendo che; 2.2.1per il conseguimento di tali finalità , «1. (...) la Regione programma, organizza e realizza interventi, di competenza sia pubblica che privata, in materia di bonifica montana, di bonifica idraulica, di tutela e utilizzazione delle risorse idriche per gli usi agricoli nell'ambito dei piani di unità idrografica.

2. Tali interventi sono volti in particolare a: -assicurare la stabilità ed il buon regime idraulico dei terreni declivi; - assicurare lo scolo delle acque e la sanità idraulica del territorio; - adeguare e completare la bonifica ed assicurare la manutenzione delle relative opere; - conservare e incrementare le risorse idriche superficiali per usi agricoli, in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile e industriale; -realizzare il coordinamento tecnico-funzionale delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione rispetto ai programmi di interventi, opere e vincoli per la difesa e la regimazione dei corsi d'acqua naturali; -favorire lo sviluppo e la valorizzazione agricola del territorio» (art. 2); 2.2.2«1.

Sono opere di bonifica montana, in quanto necessarie ai fini generali della sistemazione, difesa e valorizzazione produttiva dei territori collinari e montani, quelle rivolte a dare stabilità ai terreni, a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti franosi, ad assicurare il buon regime idraulico, a realizzare le migliori condizioni per l'uso del suolo e dell'acqua nel rispetto delle vocazioni naturali delle singole aree.

Rientrano in particolare in tali opere quelle necessarie per: - la sistemazione funzionale delle pendici e dei versanti dei territori dei comprensori di bonifica; -il contenimento o il recupero delle zone franose; -il controllo del dilavamento e dell'erosione dei terreni; -la valorizzazione agronomica del suolo, ivi comprese le opere di competenza privata rese obbligatorie dal programma poliennale di cui al successivo art. 6; nonché le opere infrastrutturali di supporto per la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle opere precedentemente indicate.

2. Sono opere di bonifica idraulica quelle che hanno come principale obiettivo lo smaltimento delle acque dai terreni per conservarne e incrementarne la produttività e, comunque, per favorirne l'utilizzazione.

Esse sono costituiteprevalentemente da: - i canali della rete scolante, le opere di regimazione delle acque interne e i relativi manufatti; - gli impianti di sollevamento delle acque e connesse installazioni; -le infrastrutture di supporto per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere predette; -le infrastrutture e le apparecchiature fisse o mobili necessarie per l'espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di polizia idraulica sulla rete scolante e su quella di irrigazione; - l e opere di competenza privata rese obbligatorie dal programma poliennale di bonifica» (art. 3); 2.2.3 «1.

Le opere per l'acquisizione, la tutela e l'utilizzazione delle risorse idriche ad uso agricolo sono quelle necessarie a garantire alle utenze agricolevolumi di acqua adeguati alle loro esigenze.

2. Gli interventi concernono in particolare: - le opere di provvista e di distribuzione di acque per gli usi agricoli con speciale riguardo all'irrigazione; -le opere di contenimento del fenomeno di risalita delle acque del mare lungo i canali emissari della rete scolante» (art. 4); 2.2.4 per il conseguimento dei predetti interventi, il Presidente della [OSCURATO:PERSONA], previa deliberazione del Consiglio Regionale, adotta i provvedimenti relativi alla delimitazione dei comprensori di bonifica (art. 5, comma 1, lett. b, e comma 2); 2.2.5 «1.

I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dai rispettivi statuti.

2. I Consorzi di bonifica sono costituiti con deliberazione del Consiglio regionale fra tutti i proprietari degli immobili censiti in catasto che traggono beneficio dalla bonifica.

3. La costituzione di nuovi consorzi avviene su proposta dei proprietari che rappresentino la maggior parte del territorio incluso nel perimetro consortile.

Si presume che tale maggioranza vi sia quando alla proposta, depositata per 30 giorni presso i Comuni interessati per territorio, non siano state mosse opposizioni o le opposizioni presentate siano giudicate irrilevanti in sede di esame da parte del Consiglio regionale.

4. Dell'avvenuto deposito presso gli enti di cui al precedente comma, verrà data notizia a cura della Provincia mediante pubblicazione sul Foglio annunci legali, sul [OSCURATO:PERSONA] della Regione e su almeno due quotidiani a maggior diffusione.

5. In mancanza di iniziativa degli interessati, la proposta di costituzione di nuovi consorzi può essere promossa, con motivato parere, dagli enti delegati (...)» (art. 12); 2.2.6 «1.

I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica in conformità della legislazione vigente nonché alle spese di funzionamento del consorzio di bonifica.

2. Icontributi dovuti dai proprietari ai sensi del primo comma, nonché il concorso degli stessi alla spesa di costruzione delle opere private obbligatorie, costituiscono oneri reali sui fondi e sono esigibili con le norme o i privilegi stabiliti per l'imposta fondiariaprendendo grado immediatamente dopo tale imposta.3.

Le spese di cui al primo comma sono ripartite in ragione del beneficio conseguito o conseguibile sulla base del piano di riparto di contribuenza» (art. 13); 2.3 p er orientamento costante di questa Corte, in tema dicontributi di bonifica ex art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè,il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione delconsorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera delconsorzio; in tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 6^-5, 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, nn. 23246, 23247, 23248 e 23251; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6839; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20359; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431); 2.4l’art. 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (“ Nuove norme sulla bonifica integrale”), prevede che: «1.

I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti.

2. Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21»; 2.5 l’art. 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, dispone che: «1.

I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali.

2. Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette»; 2.6 secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette, in forza dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215(“Nuove norme sulla bonifica integrale”),che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46(“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337”), dovendosi, per contro, escludere l'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti,della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007 ”) , che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella di pagamento (Cass., Sez. 5^, 5 dicembre 2012, n. 21797; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2013, n. 8371; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2014, n. 3594; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2014, n. 13165; Cass., Sez.

Un., 20 febbraio 2017, n. 4309; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8080; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2021, n. 19192; Cass., Sez. 6^-5, 18 luglio 2022, n. 22483), non essendo stato abrogato tale sistema dall’art. 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8080;Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2021, n. 19192); 2.7 tanto è stato confermato anche dal giudice delle leggi, che –nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, lettera a), della legge reg.

Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (“Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale.

Ordinamento dei Consorzi di Bonifica”), per violazione dell’art.119 Cost., nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio»- ha affermato: «(...) deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del «beneficio» che all’immobile deriva dall’attività di bonifica.

In ragione di tale qualificazione, il necessario «beneficio» non è espressione di un rapporto sinallagmatico; ma c’è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica.

Il beneficio che giustifica l’assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all’attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono; con riferimento proprio a una prestazione patrimoniale di natura non tributaria questa Corte (sentenza n. 335 del 2008) ha dichiarato incostituzionale la previsione di debenza della tariffa riferita al servizio di depurazione «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l’imposizione fiscale; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.(...) Fatta questa duplice premessa, da cui muovere per l’esame delle questioni di costituzionalità, vengono in rilievo i principi fondamentali del sistema tributario, che limitano la riconosciuta, pur ampia, competenza legislativa della Regione; la quale – come si è detto – può regolare non solo il comprensorio di bonifica e l’appartenenza dell’immobile all’area del Consorzio, ma anche i contributi consortili.

Fermo restando che la debenza dei contributi consortili trova la sua fonte (statale) ancora nell’art.860 cod. civ. –che prescrive che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere di bonifica (per cui, secondo la sentenza n. 5 del 1967, «l’obbligo di contribuenza deriva dalla legge») – la norma di principio, che li governa, può ricavarsi dal canone generale della stessa disposizione che parametra il contenuto della prestazione patrimoniale obbligatoria al beneficio che i consorziati traggono dalla bonifica.

Canone questo che è in stretta continuità sia con la previsione del (tuttora vigente) art. 11 del r.d. n. 215 del 1933 –secondo cui la ripartizione della «quota di spesa» tra i proprietari è fatta «in ragione dei benefici conseguiti» per effetto delle opere di bonifica e i criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione degli stessi – , sia con la richiamata intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, che ha previsto che le spese del consorzio sono a carico dei consorziati «i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi».Quindi, per i contributi consortili, quali «quote di partecipazione al costo delle opere di bonifica» a carico dei proprietari consorziati, il criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale di natura tributaria è il beneficio tratto dalle opere di bonifica e più in generale dall’attività del consorzio, secondo criteri fissati negli statuti o nelle delibere dei consorzi stessi, nel rispetto della disciplina regionale» (Corte Cost., 19 ottobre 2018, n. 188); 2.8 ciò posto, ancora oggi, i contributi consort ili sono solitamente riscossi mediante l’emanazione di cartelle di pagamento; ciò non di meno si è diffusa la prassi di inviare per posta ai contribuenti iscritti nei ruoli dei consorzi di bonifica preventivi “avvisi di pagamento”, con valore di bonari inviti al pagamento dei contributi consortili, in modo da risparmiare la corresponsione delle spese per la notifica delle cartelle di pagamento; 2.9 il consolidamento di tale prassi ha posto la questione dell’impugnabilità di tali atti atipici dinanzi al giudice tributario; 2.10 secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, ma non preclude la facolt à di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato conl a l egge 28 dicembre 2001 , n. 448 ( tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2014, n. 11929; Cass., Sez. 6^-5, 5 giugno 2017, n. 13963; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2144; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481); è stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, exart. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico) (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2012, n. n. 17010; Cass., Sez.

Un., 18 febbraio 2014, n. 3773; Cass., Sez. 6^-5, 9 maggio 2017, n. 11397; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29501; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34177; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481); 2.11 ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato art. 19(come, per l’appunto, l’avviso di pagamento del contributo consortile), il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento; ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass.,Sez.

Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cas., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150 ; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481); 2.12 quindi, l’inerzia del contribuente di fronte all’avviso di pagamento non preclude l’autonoma impugnazione della successiva cartella di pagamento, non derivandone alcuna “cristallizzazione” della pretesa impositiva, che può essere contestata in tale sede; in ogni caso, resta fermo che la impugnazione di detto atto è soggetto al rispetto del termine generale previsto dall’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essendo ininfluente la facoltatività della sua impugnazione per la permanenza, in capo al contribuente, del diritto di impugnare anche il primo atto impositivo tipico successivamente notificatogli (tra le tante: Cass.,Sez. 5^, 17 giugno 2021, n.17237; Cass., Sez. 6^-5, 43 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass.,Sez. 5^, 17 gennaio 2023, n. 1213); 2.13 a tal proposito, la più recente dottrina ha enucleato le distinte categorie degli “atti facoltativamente impugnabili” e degli “ atti necessariamente impugnabili ”: i primi esprimono un’irreversibile determinazione della pretesa impositiva, seppure non rivestano ancora la forma autoritativa di uno degli atti tipizzati dall’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; per cui si può dire che la pretesa impositiva è sostanzialmente, sebbene non ancora formalmente, determinata; isecondi sono riconducibili o assimilabili (in via di interpretazione estensiva, per affinità di portata e di funzione) all’elenco degli atti tipizzati dall’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546; per cui si può dire che la pretesa impositiva è sostanzialmente e formalmente determinata; 2.14 pertanto, nulla esclude che il contribuente possa opporsi dinanzi al giudice tributario, dapprima, all’atto facoltativamente impugnabile e, poi, all’atto necessariamente impugnabile, configurandosi il suo interesse ad agire non soltanto nel contestare l’atto suscettibile di divenire irretrattabile se non impugnato, bensì anche nell’impedire l’adozione di un tale provvedimento, che imporrebbe il ricorso al giudice tributario siccome riconducibile all’elenco contenuto nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992 , n. 546 ( in termini: Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2023, n. 1213); 2.15 taleeventualità, cioè, l’impugnazione, dapprima, dell’atto impositivo atipico o ad impugnazione facoltativa e, poi, dell’atto impositivo tipico o ad impugnazione necessaria comporta, comunque, in caso di contemporanea pendenza, che il giudizio relativo all’atto preliminare venga a perdere rilevanza, essendo prevalente (ed assorbente) la cognizione sulla pretesa impositiva (per ogni aspetto dell’an, del quantum e del quomodo) nel giudizio relativo all’atto principale, anche se l’instaurazione sia successiva in ordine cronologico; per cui, il contribuente ha l’onere di riproporre – o proporre ex novo , non essendo vincolato dalle questioni dedotte nel precedente giudizio -in questa sede i vizi sostanziali e procedurali ravvisati nell’esercizio del potere impositivo; 2.16 peraltro, l’emanazione di atti impositivi atipici non incide sulla sequenza procedimentale dell’accertamento e della riscossione del tributo, per cui la funzione dell’atto principale non è alterata dall’eventuale emanazione dell’atto preliminare; ne deriva, quindi, che l’atto impositivo atipico non muta la causa tipica dell’atto impositivo tipico, che il contribuente ha, sempre e comunque, l’onere di impugnare per contestare la pretesa tributaria (in termini: Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2023, n. 1213); 2.17 ne consegue che, per far valere le doglianze relative all’an ed al quantum del contributo consortile, il contribuente può optare per l’impugnazione della successiva cartella di pagamento senza incorrere in alcuna decadenza per l’omessa impugnazione del preventivo avviso di pagamento, che è meramente facoltativa 2.18 tanto premesso, richiamando per il caso di impugnazione dell’avviso di pagamento i principi valevoli per l’impugnazione della cartella di pagamento in materia di contributo consortile, l’inversione dell'onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum e non iuri s ed de iure (che può derivare solo dalla legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria, anche se non abbia impugnato il piano in sede amministrativa, stante la possibilità per il giudice tributario, avvalendosi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di disapplicare un regolamento od un atto amministrativo generale ove ritenuto illegittimo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente; ne deriva che il contribuente è ammesso a provare in giudizio l'insussistenza del beneficio, sia sotto il profilo della sua inesistenza, con conseguente illegittimità del piano, in ordine a tale punto specifico, e correlativa disapplicazione dello stesso, sia in ordine ai criteri con cui il consorzio di bonifica abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato(Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2010, n. 17066; Cass., Sez. 5^, 23 marzo 2012, n. 4671; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2012, n. 9099); 2.19 i noltre, l'obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario, che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, poiché non rileva il luogo di esecuzione delle opere ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati(Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2014, n. 24070); 2.20nel caso di specie, la sentenza impugnata si è uniformata a tale principio, avendo correttamente ritenuto, a fronte della generica contestazione da parte della contribuente circa la carenza di prova del beneficio conseguito dagli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza, che: «È provato in atti che gli immobili della società Piacenza ricadano nel perimetro di contribuenza e sono situati in area classificata di bonifica.

Quanto al beneficio concreto che gli immobili in questione ricevono dell’attività consortile occorre in primo luogo affermare che l’inclusione dei beni nel perimetro di contribuenza di per sé rende legittima la richiesta avanzata dal Consorzio.

Non si vede quale altra motivazione dovrebbe addurre l’ente impositore a giustificazione della richiesta contributiva.

È evidente, infatti, che qualora un bene sia collocato all’interno del perimetro di contribuenza nessun’altra prova incombe al Consorzio atteso che l’iscrizione nel perimetro consente di ritenere assorbito l’onere motivazionale sul beneficio che deriva dall’attività consortile»; 2.21 p er cui, nella specie, a fronte della produzione documentale del perimetro di contribuenza, del piano di classifica e del piano di riparto da parte dell’ente impositore sin dal giudizio di prime cure, l a contribuente neppure aveva allegato l’inadempimento dell’ente impositore alleobbligazioni derivanti dalle indicazioni contenute nei predetti atti amministrativi al fine di desumerne l’insussistenza del c.d.

“beneficio consortile” a favore dei propri immobili;

3. il secondo motivo è inammissibile; 3.1 come è noto, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez.

Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17359); dunque, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458) né l’omessa disanima diquestioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285);3.2 n ella specie, il “ fatto ” decisivo è stato letteralmente ravvisato dalla ricorrente nella «sussistenza o meno di un beneficio diretto e specifico derivante da opere di bonifica in capo agli immobili del ricorrente», là dove è evidente che non si trattavadi un fatto storico, che, pur essendo emerso dagli atti processuali (di parte o d’ufficio), era stato però negletto dal giudice di merito, bensì diun mero thema probandum, che era stato comunque vagliatodal giudice di merito in relazione alla presunzione ( iuris tantum ) insita nella documentata inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza, non essendo stata fornita ex adverso una qualche fonte di prova contraria; 3.3 per cui, stante l’inadempienza dell’onus probandia carico della contribuente, le ulteriori argomentazioni del giudice di appello sulla intrinseca vantaggiosità delle opere di bonifica sono prive di rilevanza decisoria(tamquam non essent); 4.In conclusione, valutandosi l’infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità del secondo motivo, dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato;

5. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta ilricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 1.200,00 per compensi, oltre a rimborso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Piacenza, nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il “Consorzio di Bonifica di Piacenza”, con sede in Piacenza, in persona del p residente del co mitato amministrativo pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bologna, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura incalce al controricorso di costituzione nel procedimento; [OSCURATO:PERSONA] BONIFICAavverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale d ell’Emilia - Romagna i l 15 giugno 201 8 , n. 1517/14/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 6 maggio 2 02 3 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE: 1.la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” ha proposto ricor so per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna il 15 giugno 2018, n. 1517/14/2018, che, in controversia su impugnazione di avviso di pagamento per contributodi bonifica relativo all’anno 2012 con riguardo ad immobili siti in Piacenza, ha accolto l’appello proposto dal “Consorzio di Bonifica di Piacenza” n ei confronti della medesim a a vverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza il 10 marzo 2014, n. 124/02 /201 4 , con co mpensazione d elle spese giudiziali; 2.il giudice di appello ha riformato la decisione di primo grado sul presupposto che l a prova dell’inclusione degli immobili appartenenti alla contribuente all’interno del perimetro di contribuenza fosse sufficiente a giustificare la spettanza del contributo consortile; 3 il “Consorzio di Bonifica di Piacenza ” ha resistito con controricorso; 4. le parti hanno depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA]: 1.il ricorso è affidato a due motivi; 1.1 c on il primo motivo , si de nuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 860 cod. civ., 10, 11 ss., 59 del r.d.13 febbraio 1933, n. 215, 23 Cost., 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che «l’inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza consortile implica una presunzione assoluta di sussistenza di un beneficio atto a giustificare la contribuenza consortile»; 1.2con il secondo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, (verosimilmente) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato esaminato dal giudice di secondo grado «il fatto della sussistenza o meno di un beneficio diretto e specifico derivante da opere di bonifica in capo agli immobili del ricorrente, nonostante che questo fatto sia decisivo ai fini della decisione della controversia, e benché esso sia stato oggetto di discussione tra le parti»; 2. disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo stata ben attinta la ratio decidendi della sentenza impugnata, il primo motivo è infondato; 2.1 la disciplina vigente ratione temporisin materia di consorzi di bonifica è dettata dalla legge reg. Emilia-Romagna 2 agosto 1984, n. 42 (“Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative”); 2.2 Tale fonte aveva individuato l’«attività di bonifica come funzione essenzialmente pubblica ai fini della difesa del suolo e di un equilibrato sviluppo del proprio territorio, della tutela e della valorizzazione della produzione agricola e dei beni naturali, con particolare riferimento alle risorse idriche» (art. 1), prevedendo che; 2.2.1per il conseguimento di tali finalità , «1. (...) la Regione programma, organizza e realizza interventi, di competenza sia pubblica che privata, in materia di bonifica montana, di bonifica idraulica, di tutela e utilizzazione delle risorse idriche per gli usi agricoli nell'ambito dei piani di unità idrografica. 2. Tali interventi sono volti in particolare a: -assicurare la stabilità ed il buon regime idraulico dei terreni declivi; - assicurare lo scolo delle acque e la sanità idraulica del territorio; - adeguare e completare la bonifica ed assicurare la manutenzione delle relative opere; - conservare e incrementare le risorse idriche superficiali per usi agricoli, in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile e industriale; -realizzare il coordinamento tecnico-funzionale delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione rispetto ai programmi di interventi, opere e vincoli per la difesa e la regimazione dei corsi d'acqua naturali; -favorire lo sviluppo e la valorizzazione agricola del territorio» (art. 2); 2.2.2«1. Sono opere di bonifica montana, in quanto necessarie ai fini generali della sistemazione, difesa e valorizzazione produttiva dei territori collinari e montani, quelle rivolte a dare stabilità ai terreni, a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti franosi, ad assicurare il buon regime idraulico, a realizzare le migliori condizioni per l'uso del suolo e dell'acqua nel rispetto delle vocazioni naturali delle singole aree. Rientrano in particolare in tali opere quelle necessarie per: - la sistemazione funzionale delle pendici e dei versanti dei territori dei comprensori di bonifica; -il contenimento o il recupero delle zone franose; -il controllo del dilavamento e dell'erosione dei terreni; -la valorizzazione agronomica del suolo, ivi comprese le opere di competenza privata rese obbligatorie dal programma poliennale di cui al successivo art. 6; nonché le opere infrastrutturali di supporto per la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle opere precedentemente indicate. 2. Sono opere di bonifica idraulica quelle che hanno come principale obiettivo lo smaltimento delle acque dai terreni per conservarne e incrementarne la produttività e, comunque, per favorirne l'utilizzazione. Esse sono costituiteprevalentemente da: - i canali della rete scolante, le opere di regimazione delle acque interne e i relativi manufatti; - gli impianti di sollevamento delle acque e connesse installazioni; -le infrastrutture di supporto per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere predette; -le infrastrutture e le apparecchiature fisse o mobili necessarie per l'espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di polizia idraulica sulla rete scolante e su quella di irrigazione; - l e opere di competenza privata rese obbligatorie dal programma poliennale di bonifica» (art. 3); 2.2.3 «1. Le opere per l'acquisizione, la tutela e l'utilizzazione delle risorse idriche ad uso agricolo sono quelle necessarie a garantire alle utenze agricolevolumi di acqua adeguati alle loro esigenze. 2. Gli interventi concernono in particolare: - le opere di provvista e di distribuzione di acque per gli usi agricoli con speciale riguardo all'irrigazione; -le opere di contenimento del fenomeno di risalita delle acque del mare lungo i canali emissari della rete scolante» (art. 4); 2.2.4 per il conseguimento dei predetti interventi, il Presidente della [OSCURATO:PERSONA], previa deliberazione del Consiglio Regionale, adotta i provvedimenti relativi alla delimitazione dei comprensori di bonifica (art. 5, comma 1, lett. b, e comma 2); 2.2.5 «1. I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dai rispettivi statuti. 2. I Consorzi di bonifica sono costituiti con deliberazione del Consiglio regionale fra tutti i proprietari degli immobili censiti in catasto che traggono beneficio dalla bonifica. 3. La costituzione di nuovi consorzi avviene su proposta dei proprietari che rappresentino la maggior parte del territorio incluso nel perimetro consortile. Si presume che tale maggioranza vi sia quando alla proposta, depositata per 30 giorni presso i Comuni interessati per territorio, non siano state mosse opposizioni o le opposizioni presentate siano giudicate irrilevanti in sede di esame da parte del Consiglio regionale. 4. Dell'avvenuto deposito presso gli enti di cui al precedente comma, verrà data notizia a cura della Provincia mediante pubblicazione sul Foglio annunci legali, sul [OSCURATO:PERSONA] della Regione e su almeno due quotidiani a maggior diffusione. 5. In mancanza di iniziativa degli interessati, la proposta di costituzione di nuovi consorzi può essere promossa, con motivato parere, dagli enti delegati (...)» (art. 12); 2.2.6 «1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica in conformità della legislazione vigente nonché alle spese di funzionamento del consorzio di bonifica. 2. Icontributi dovuti dai proprietari ai sensi del primo comma, nonché il concorso degli stessi alla spesa di costruzione delle opere private obbligatorie, costituiscono oneri reali sui fondi e sono esigibili con le norme o i privilegi stabiliti per l'imposta fondiariaprendendo grado immediatamente dopo tale imposta.3. Le spese di cui al primo comma sono ripartite in ragione del beneficio conseguito o conseguibile sulla base del piano di riparto di contribuenza» (art. 13); 2.3 p er orientamento costante di questa Corte, in tema dicontributi di bonifica ex art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè,il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione delconsorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera delconsorzio; in tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 6^-5, 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, nn. 23246, 23247, 23248 e 23251; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6839; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20359; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431); 2.4l’art. 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (“ Nuove norme sulla bonifica integrale”), prevede che: «1. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti. 2. Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21»; 2.5 l’art. 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, dispone che: «1. I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali. 2. Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette»; 2.6 secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette, in forza dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215(“Nuove norme sulla bonifica integrale”),che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46(“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337”), dovendosi, per contro, escludere l'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti,della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007 ”) , che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella di pagamento (Cass., Sez. 5^, 5 dicembre 2012, n. 21797; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2013, n. 8371; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2014, n. 3594; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2014, n. 13165; Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2017, n. 4309; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8080; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2021, n. 19192; Cass., Sez. 6^-5, 18 luglio 2022, n. 22483), non essendo stato abrogato tale sistema dall’art. 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8080;Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2021, n. 19192); 2.7 tanto è stato confermato anche dal giudice delle leggi, che –nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, lettera a), della legge reg. Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (“Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica”), per violazione dell’art.119 Cost., nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio»- ha affermato: «(...) deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del «beneficio» che all’immobile deriva dall’attività di bonifica. In ragione di tale qualificazione, il necessario «beneficio» non è espressione di un rapporto sinallagmatico; ma c’è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica. Il beneficio che giustifica l’assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all’attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono; con riferimento proprio a una prestazione patrimoniale di natura non tributaria questa Corte (sentenza n. 335 del 2008) ha dichiarato incostituzionale la previsione di debenza della tariffa riferita al servizio di depurazione «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l’imposizione fiscale; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.(...) Fatta questa duplice premessa, da cui muovere per l’esame delle questioni di costituzionalità, vengono in rilievo i principi fondamentali del sistema tributario, che limitano la riconosciuta, pur ampia, competenza legislativa della Regione; la quale – come si è detto – può regolare non solo il comprensorio di bonifica e l’appartenenza dell’immobile all’area del Consorzio, ma anche i contributi consortili. Fermo restando che la debenza dei contributi consortili trova la sua fonte (statale) ancora nell’art.860 cod. civ. –che prescrive che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere di bonifica (per cui, secondo la sentenza n. 5 del 1967, «l’obbligo di contribuenza deriva dalla legge») – la norma di principio, che li governa, può ricavarsi dal canone generale della stessa disposizione che parametra il contenuto della prestazione patrimoniale obbligatoria al beneficio che i consorziati traggono dalla bonifica. Canone questo che è in stretta continuità sia con la previsione del (tuttora vigente) art. 11 del r.d. n. 215 del 1933 –secondo cui la ripartizione della «quota di spesa» tra i proprietari è fatta «in ragione dei benefici conseguiti» per effetto delle opere di bonifica e i criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione degli stessi – , sia con la richiamata intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, che ha previsto che le spese del consorzio sono a carico dei consorziati «i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi».Quindi, per i contributi consortili, quali «quote di partecipazione al costo delle opere di bonifica» a carico dei proprietari consorziati, il criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale di natura tributaria è il beneficio tratto dalle opere di bonifica e più in generale dall’attività del consorzio, secondo criteri fissati negli statuti o nelle delibere dei consorzi stessi, nel rispetto della disciplina regionale» (Corte Cost., 19 ottobre 2018, n. 188); 2.8 ciò posto, ancora oggi, i contributi consort ili sono solitamente riscossi mediante l’emanazione di cartelle di pagamento; ciò non di meno si è diffusa la prassi di inviare per posta ai contribuenti iscritti nei ruoli dei consorzi di bonifica preventivi “avvisi di pagamento”, con valore di bonari inviti al pagamento dei contributi consortili, in modo da risparmiare la corresponsione delle spese per la notifica delle cartelle di pagamento; 2.9 il consolidamento di tale prassi ha posto la questione dell’impugnabilità di tali atti atipici dinanzi al giudice tributario; 2.10 secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, ma non preclude la facolt à di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato conl a l egge 28 dicembre 2001 , n. 448 ( tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2014, n. 11929; Cass., Sez. 6^-5, 5 giugno 2017, n. 13963; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2144; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481); è stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, exart. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico) (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2012, n. n. 17010; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773; Cass., Sez. 6^-5, 9 maggio 2017, n. 11397; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29501; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34177; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481); 2.11 ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato art. 19(come, per l’appunto, l’avviso di pagamento del contributo consortile), il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento; ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass.,Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cas., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150 ; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481); 2.12 quindi, l’inerzia del contribuente di fronte all’avviso di pagamento non preclude l’autonoma impugnazione della successiva cartella di pagamento, non derivandone alcuna “cristallizzazione” della pretesa impositiva, che può essere contestata in tale sede; in ogni caso, resta fermo che la impugnazione di detto atto è soggetto al rispetto del termine generale previsto dall’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essendo ininfluente la facoltatività della sua impugnazione per la permanenza, in capo al contribuente, del diritto di impugnare anche il primo atto impositivo tipico successivamente notificatogli (tra le tante: Cass.,Sez. 5^, 17 giugno 2021, n.17237; Cass., Sez. 6^-5, 43 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass.,Sez. 5^, 17 gennaio 2023, n. 1213); 2.13 a tal proposito, la più recente dottrina ha enucleato le distinte categorie degli “atti facoltativamente impugnabili” e degli “ atti necessariamente impugnabili ”: i primi esprimono un’irreversibile determinazione della pretesa impositiva, seppure non rivestano ancora la forma autoritativa di uno degli atti tipizzati dall’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; per cui si può dire che la pretesa impositiva è sostanzialmente, sebbene non ancora formalmente, determinata; isecondi sono riconducibili o assimilabili (in via di interpretazione estensiva, per affinità di portata e di funzione) all’elenco degli atti tipizzati dall’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546; per cui si può dire che la pretesa impositiva è sostanzialmente e formalmente determinata; 2.14 pertanto, nulla esclude che il contribuente possa opporsi dinanzi al giudice tributario, dapprima, all’atto facoltativamente impugnabile e, poi, all’atto necessariamente impugnabile, configurandosi il suo interesse ad agire non soltanto nel contestare l’atto suscettibile di divenire irretrattabile se non impugnato, bensì anche nell’impedire l’adozione di un tale provvedimento, che imporrebbe il ricorso al giudice tributario siccome riconducibile all’elenco contenuto nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992 , n. 546 ( in termini: Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2023, n. 1213); 2.15 taleeventualità, cioè, l’impugnazione, dapprima, dell’atto impositivo atipico o ad impugnazione facoltativa e, poi, dell’atto impositivo tipico o ad impugnazione necessaria comporta, comunque, in caso di contemporanea pendenza, che il giudizio relativo all’atto preliminare venga a perdere rilevanza, essendo prevalente (ed assorbente) la cognizione sulla pretesa impositiva (per ogni aspetto dell’an, del quantum e del quomodo) nel giudizio relativo all’atto principale, anche se l’instaurazione sia successiva in ordine cronologico; per cui, il contribuente ha l’onere di riproporre – o proporre ex novo , non essendo vincolato dalle questioni dedotte nel precedente giudizio -in questa sede i vizi sostanziali e procedurali ravvisati nell’esercizio del potere impositivo; 2.16 peraltro, l’emanazione di atti impositivi atipici non incide sulla sequenza procedimentale dell’accertamento e della riscossione del tributo, per cui la funzione dell’atto principale non è alterata dall’eventuale emanazione dell’atto preliminare; ne deriva, quindi, che l’atto impositivo atipico non muta la causa tipica dell’atto impositivo tipico, che il contribuente ha, sempre e comunque, l’onere di impugnare per contestare la pretesa tributaria (in termini: Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2023, n. 1213); 2.17 ne consegue che, per far valere le doglianze relative all’an ed al quantum del contributo consortile, il contribuente può optare per l’impugnazione della successiva cartella di pagamento senza incorrere in alcuna decadenza per l’omessa impugnazione del preventivo avviso di pagamento, che è meramente facoltativa 2.18 tanto premesso, richiamando per il caso di impugnazione dell’avviso di pagamento i principi valevoli per l’impugnazione della cartella di pagamento in materia di contributo consortile, l’inversione dell'onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum e non iuri s ed de iure (che può derivare solo dalla legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria, anche se non abbia impugnato il piano in sede amministrativa, stante la possibilità per il giudice tributario, avvalendosi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di disapplicare un regolamento od un atto amministrativo generale ove ritenuto illegittimo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente; ne deriva che il contribuente è ammesso a provare in giudizio l'insussistenza del beneficio, sia sotto il profilo della sua inesistenza, con conseguente illegittimità del piano, in ordine a tale punto specifico, e correlativa disapplicazione dello stesso, sia in ordine ai criteri con cui il consorzio di bonifica abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato(Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2010, n. 17066; Cass., Sez. 5^, 23 marzo 2012, n. 4671; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2012, n. 9099); 2.19 i noltre, l'obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario, che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, poiché non rileva il luogo di esecuzione delle opere ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati(Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2014, n. 24070); 2.20nel caso di specie, la sentenza impugnata si è uniformata a tale principio, avendo correttamente ritenuto, a fronte della generica contestazione da parte della contribuente circa la carenza di prova del beneficio conseguito dagli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza, che: «È provato in atti che gli immobili della società Piacenza ricadano nel perimetro di contribuenza e sono situati in area classificata di bonifica. Quanto al beneficio concreto che gli immobili in questione ricevono dell’attività consortile occorre in primo luogo affermare che l’inclusione dei beni nel perimetro di contribuenza di per sé rende legittima la richiesta avanzata dal Consorzio. Non si vede quale altra motivazione dovrebbe addurre l’ente impositore a giustificazione della richiesta contributiva. È evidente, infatti, che qualora un bene sia collocato all’interno del perimetro di contribuenza nessun’altra prova incombe al Consorzio atteso che l’iscrizione nel perimetro consente di ritenere assorbito l’onere motivazionale sul beneficio che deriva dall’attività consortile»; 2.21 p er cui, nella specie, a fronte della produzione documentale del perimetro di contribuenza, del piano di classifica e del piano di riparto da parte dell’ente impositore sin dal giudizio di prime cure, l a contribuente neppure aveva allegato l’inadempimento dell’ente impositore alleobbligazioni derivanti dalle indicazioni contenute nei predetti atti amministrativi al fine di desumerne l’insussistenza del c.d. “beneficio consortile” a favore dei propri immobili; 3. il secondo motivo è inammissibile; 3.1 come è noto, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17359); dunque, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458) né l’omessa disanima diquestioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285);3.2 n ella specie, il “ fatto ” decisivo è stato letteralmente ravvisato dalla ricorrente nella «sussistenza o meno di un beneficio diretto e specifico derivante da opere di bonifica in capo agli immobili del ricorrente», là dove è evidente che non si trattavadi un fatto storico, che, pur essendo emerso dagli atti processuali (di parte o d’ufficio), era stato però negletto dal giudice di merito, bensì diun mero thema probandum, che era stato comunque vagliatodal giudice di merito in relazione alla presunzione ( iuris tantum ) insita nella documentata inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza, non essendo stata fornita ex adverso una qualche fonte di prova contraria; 3.3 per cui, stante l’inadempienza dell’onus probandia carico della contribuente, le ulteriori argomentazioni del giudice di appello sulla intrinseca vantaggiosità delle opere di bonifica sono prive di rilevanza decisoria(tamquam non essent); 4.In conclusione, valutandosi l’infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità del secondo motivo, dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato; 5. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta ilricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 1.200,00 per compensi, oltre a rimborso
Sentenza Cassazione n. 16111/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris