CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 07591/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aldamento a pavimento - ORDINANZA Corrispettivo sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7534/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74S13 18630), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 44, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 25C09 L7335), elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 53, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore; - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3697/2017, pubblicata il 18 agosto 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con atto di citazione del 26 maggio 2009, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, davanti al Tribunale di Como, avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 676/2009, depositato il 31 marzo 2009, notificato il 17 aprile 2009, che aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 9.960,00 per i lavori eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] presso il capannone industriale sito in [OSCURATO:PERSONA], di proprietà dell'opponente, relativi all'installazione dell'impianto di riscaldamento a pavimento, al rifacimento dell'impianto a gas e alla realizzazione della canna fumaria in acciaio inox. Per l'effetto, l'opponente chiedeva che, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato e, in via riconvenzionale, che fosse riconosciuta la non debenza dell'importo di euro 1.560,00 relativo ai lavori non effettuati di realizzazione della canna fumaria e di rifacimento dell'impianto a gas, con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 1.704,78 per i lavori di ripristino del massetto che si erano resi necessari per rimediare al mancato posizionamento delle tubazioni di ritorno dell'impianto di riscaldamento nonché al risarcimento dei danni per la presenza di vizi e difetti nel funzionamento di tale impianto e per la mancata agibilità e disponibilità del capannone, quantificati nell'importo di euro 8.000,00, da compensare totalmente o parzialmente con le somme eventualmente dovute all'ingiungente. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva all'opposizione e chiedeva che fosse disposto un accertamento tecnico preventivo nonché che fosse ordinata la chiamata in garanzia del terzo Ghioldi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., quale grossista di fiducia della [OSCURATO:PERSONA], che aveva fornito, oltre al prodotto, il progetto di installazione dell'impianto, in un primo momento modificato su indicazione della ditta fornitrice e costruttrice [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva concordato con la ditta Ghioldi le modifiche al progetto per rendere ottimale l'utilizzo dell'impianto di riscaldamento. Disposta la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio anche la Ghioldi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., contestando le deduzioni della chiamante. Nel corso del giudizio era disposta la sospensione della provvisoria esecutività concessa del decreto ingiuntivo opposto ed era, all'esito, accordata la provvisoria esecuzione limitatamente all'importo di euro 7.000,00; era altresì espletata consulenza tecnica d'ufficio ed erano escussi i testi ammessi. Quindi, con sentenza n. 198/2015, depositata il 2 febbraio 2015, il Tribunale adito respingeva l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto e disattendeva le ulteriori domande spiegate. 2.- Con atto di citazione notificato il 26 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, avverso cui resistevano la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - che proponeva, a sua volta, appello incidentale - e la Ghioldi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] sul gravame interposto, la Corte d'appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia impugnata, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, all'esito: 1) condannava la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle somme di euro 1.704,78 e di euro 612,00, oltre interessi; 2) condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA], delle somme di euro 315,60, oltre IVA, di euro 676,90, oltre IVA, rispettivamente a titolo di rifacimento dell'impianto del gas e di realizzazione della canna fumaria, nonché di euro 7.000,00, a titolo di fornitura e posa in opera dell'impianto di riscaldamento a pavimento, con compensazione degli importi reciprocamente dovuti; 3) condannava la [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese del giudizio di primo grado in favore della terza chiamata Ghioldi; 4) in accoglimento dell'appello incidentale proposto, poneva la spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di ATP svolto in corso di causa a carico della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ciascuno per metà, e compensava integralmente tra le stesse parti le spese del giudizio di primo grado; 5) respingeva la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata proposta da [OSCURATO:PERSONA]; 6) condannava la [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese del giudizio d'appello in favore della Ghioldi; 7) compensava interamente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di gravame. A sostegno dell'adottata pronuncia il Giudice d'appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che l'impianto di riscaldamento a pavimento era stato colpevolmente realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] senza le tubazioni di ritorno, sicché doveva essere imputata a quest'ultima la spesa sostenuta di euro 1.704,78 per il ripristino del massetto (danneggiato dallo scavo perimetrale resosi necessario per l'installazione di una tubazione di ritorno); b) che il [OSCURATO:PERSONA] era tenuto a corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 7.000,00, come da fattura esibita, a titolo di saldo della fornitura e posa in opera dell'impianto di riscaldamento a pavimento, previa compensazione con la somma riconosciuta per far fronte all'inadempimento del fornitore e con l'ulteriore voce di spesa sostenuta per ottenere il rilascio della certificazione inerente a tale impianto, pari ad euro 612,00; c) che non poteva, invece, essere riconosciuto il risarcimento dei danni chiesto dal [OSCURATO:PERSONA] per la mancata locazione del capannone, non essendo stata fornita alcuna dimostrazione del nesso di causalità tra l'incompleto rilascio della certificazione relativa all'impianto di riscaldamento e l'asserito ritardo nella disponibilità del capannone e nella ricerca di un conduttore; d) che erano dovute alla [OSCURATO:PERSONA], secondo la misura indicata dal consulente tecnico d'ufficio, le somme di euro 315,60 e di euro 676,90, oltre IVA, per i comprovati lavori di rifacimento dell'impianto a gas e di installazione della canna fumaria; e) che, in ragione della palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto opposto chiamante verso il terzo chiamato nel giudizio di prime cure, le spese di lite in favore di quest'ultimo dovevano essere poste a carico dell'appellata [OSCURATO:PERSONA]; f) che, in accoglimento dell'interposto appello incidentale, tenuto conto della soccombenza reciproca tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], le spese del doppio grado di giudizio dovevano essere integralmente compensate tra tali parti, e così il compenso dovuto per l'espletata consulenza tecnica d'ufficio doveva essere posto a carico di entrambe le parti, ciascuna per metà; g) che, in ultimo, le spese del grado d'appello sostenute dalla terza chiamata Ghioldi dovevano essere poste a carico della [OSCURATO:PERSONA], che aveva insistito infondatamente, seppure in via subordinata, nella domanda di manleva nei confronti della società chiamata. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l'intimato [OSCURATO:PERSONA]. È rimasta intimata la Ghioldi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello, in spregio al principio della domanda e alle statuizioni del Tribunale di Como, erroneamente accolto la domanda nuova, introdotta nel giudizio di gravame, di condanna al rimborso della spesa sostenuta per avvalersi di altro professionista, ai fini di ottenere il rilascio della certificazione relativa all'impianto di riscaldamento, corredata degli allegati obbligatori per legge, per l'importo di euro 612,00. Per contro, l'istante osserva che, nel giudizio di prime cure, il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a chiedere che fosse accertata la non debenza della somma di euro 500,00, oltre IVA, pretesa dall'Indulgenza per la consegna del libretto d'impianto e della dichiarazione di conformità impiantistica (richiesta disattesa dal Giudice di primo grado, poiché la voce indicata non era compresa nella fattura esibita e posta a fondamento del provvedimento monitorio).2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., per avere la Corte di merito accolto la domanda proposta solo nel giudizio di gravame, volta ad ottenere il rimborso della somma versata ad altro professionista, per l'importo di euro 612,00, per far fronte all'inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] in ordine al mancato rilascio della certificazione dell'impianto di riscaldamento. 3.- Le due doglianze - che possono essere scrutinate congiuntamente, in quanto afferenti alla stessa questione circa l'avvenuto riconoscimento della fondatezza della pretesa asseritamente articolata solo nel giudizio di gravame - sono fondate. Infatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto nel giudizio di prime cure esclusivamente che fosse scomputata dalla fattura esibita dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - e posta a fondamento della pretesa monitoria - la somma pari ad euro 500,00, oltre IVA, riconducibile alla consegna del libretto relativo all'impianto di riscaldamento a pavimento e della dichiarazione di conformità impiantistica, non avendo l'Indulgenza rilasciato tali certificazioni. Al riguardo, il Giudice di prime cure ha disatteso tale pretesa di restituzione o scomputo, in quanto la fattura prodotta non riportava tale causale, sicché nessuna somma era stata addebitata per siffatta certificazione. Senonché solo nel giudizio d'appello [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, proponendo una nuova domanda, che fosse riconosciuto l'importo di euro 612,00, versato ad altro professionista per ottenere tale certificazione, domanda del tutto diversa, per petitum e causa petendi, da quella formulata nel giudizio di primo grado, novità che avrebbe potuto essere rilevata anche d'ufficio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 157 del 09/01/2020; Sez. 3, Sentenza n. 20557 del 30/09/2014). Pur muovendo le due pretese poste in comparazione dallo stesso antefatto storico, rappresentato dalla realizzazione dell'impianto di riscaldamento senza il corredo della certificazione di conformità, nondimeno le due domande sono rivolte ad ottenere un risultato diverso (scomputo di quanto dovuto al fornitore per euro 500,00, oltre IVA, e rimborso di quanto prestato ad un professionista terzo per euro 612,00) e si basano su causali eterogenee (mancato rilascio della certificazione e incarico conferito ad un terzo per ottenerla). Al riguardo, è necessario precisare che si ha introduzione di una domanda nuova per modificazione della causa petendi, non consentita in appello, non solo quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa rispetto a quella fatta valere in primo grado, ma anche quando gli elementi prospettati in giudizio, se pur già esposti nell'atto introduttivo, vengano dedotti in grado d'appello, in modo da introdurre un nuovo tema d'indagine che altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15506 del 23/07/2015; Sez. L, Sentenza n. 15101 del 10/09/2012; Sez. L, Sentenza n. 16298 del 12/07/2010; Sez. L, Sentenza n. 8342 del 08/04/2010). 4.- Con il terzo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che sussistessero i presupposti di una parziale reciproca soccombenza, ai fini di disporre l'integrale compensazione delle spese dei gradi di giudizio. Per converso, ad avviso dell'istante, il parziale accoglimento dell'appello principale sarebbe avvenuto certamente in misura non superiore alla proposta transattiva formulata dall'appellato, sicché il Giudice del gravame avrebbe dovuto applicare l'art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c. e quindi condannare la parte che aveva rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta conciliativa al pagamento delle spese del processo, maturate dopo la formulazione della proposta, ovvero avrebbe potuto condannare il [OSCURATO:PERSONA] a pagare le spese, compensandole nella misura del 50%. 5.- Con il quarto motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere il Giudice del gravame tralasciato di motivare la richiesta di condanna alle spese in caso di accoglimento dello spiegato appello incidentale e disposto che gli oneri della espletata consulenza tecnica d'ufficio fossero ripartiti in misura uguale tra le parti. 6.- Con il quinto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere la Corte distrettuale confermato la statuizione sulla condanna al pagamento dell'importo dovuto per la fornitura e posa in opera dell'impianto di riscaldamento a pavimento, nella misura di euro 7.000,00, senza riconoscere la pur invocata integrazione dell'IVA al 20%, per euro 1.400,00, sebbene essa fosse stata all'epoca dei fatti applicata e versata all'erario come da fattura n. 19 del 31 ottobre 2008, posta a fondamento del procedimento monitorio. E ciò diversamente da quanto disposto con riferimento alle altre prestazioni eseguite di rifacimento dell'impianto a gas e di installazione della canna fumaria, fattispecie rispetto alle quali l'accessorio dell'IVA era stato espressamente riconosciuto. 6.1.- A questo punto, deve essere esaminato, in via preliminare, il quinto motivo, che attiene alla misura della pretesa sostanziale azionata, mentre le censure di cui al terzo e al quarto mezzo di critica riguardano la regolamentazione delle spese di lite. 6.2.- Detta doglianza è fondata. Anzitutto, la circostanza che il Giudice d'appello abbia disconosciuto l'accessorio dell'IVA sulla somma capitale indicata, quale corrispettivo della fornitura, diversamente dal riconoscimento avvenuto sulla stessa somma nel giudizio di prime cure e diversamente dal riconoscimento dell'IVA avvenuto sulle altre somme capitali di cui è stata disposta la condanna (attenendosi alle stesse conclusioni sia nella parte motiva sia nel dispositivo), lascia intendere che la Corte distrettuale sia incorsa in un errore di giudizio (ossia che abbia ritenuto che proprio su tale importo, e non sugli altri, nonostante la contraria precedente delibazione del Giudice di primo grado, VIVA non spettasse), errore non suscettibile di emenda. Ora, il carattere materiale e non logico dell'errore o dell'omissione, legittimante il ricorso alla procedura per la correzione delle sentenze, deve inficiare la sola estrinsecazione del giudizio, provocando così una divergenza fra il convincimento del giudice e la formulazione del medesimo, mentre l'errore logico o giuridico, determinando la formazione di un convincimento e di una decisione contrastanti con l'esatta interpretazione della legge, incide sul processo formativo della volontà del giudice e deve essere eliminato con i normali mezzi di impugnazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2473 del 18/07/1972; Sez. 1, Sentenza n. 2509 del 26/07/1971; Sez. 2, Sentenza n. 210 del 28/01/1971; Sez. 3, Sentenza n. 1955 del 17/07/1963). Sicché il mancato riconoscimento dell'IVA ha implicato un giudizio sulla sua non spettanza e non può essere ricondotto ad una mera svista estrinseca rilevabile ictu ocu/i, traducendosi in un vizio del ragionamento attinente al contenuto sostanziale della decisione e implicante una violazione di legge. In conseguenza la critica è ammissibile. 6.3.- Nel merito, sugli importi dovuti a titolo di corrispettivo di appalto per i lavori svolti, in ordine ai quali sia stata emessa fattura, con il versamento dell'IVA dovuta in proporzione al relativo imponibile, la quota imputabile all'imposta è dovuta per legge, a titolo di rimborso, unitamente alla somma capitale, dovuta in forza del titolo negoziale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 31051 del 20/10/2022; Sez. 1, Sentenza n. 22276 del 03/11/2016; Sez. 2, Sentenza n. 20117 del 02/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 17876 del 23/07/2013; Sez. 1, Sentenza n. 12162 del 24/05/2007; Sez. 2, Sentenza n. 2041 del 07/03/1997). Nella fattispecie, è fatto pacifico che la fattura fosse stata rilasciata, con pagamento della relativa imposta a cura del fornitore, tanto da avere indotto il Giudice a riconoscere l'accessorio dell'IVA sulle ulteriori prestazioni effettuate (rifacimento dell'impianto a gas e installazione della canna fumaria), mentre non è stato riconosciuto l'importo dell'IVA al 20%, nella misura di euro 1.400,00, sulla somma capitale di euro 7.000,00 dovuta per la prestazione di fornitura e posa in opera dell'impianto di riscaldamento a pavimento. 7.- All'esito, il terzo e il quarto motivo, attinenti alla regolamentazione delle spese di lite (anche con riferimento alla definitiva attribuzione del compenso di consulenza tecnica d'ufficio), restano assorbiti, in quanto travolti dall'accoglimento dei motivi che incidono sulla misura della pretesa sostanziale azionata, secondo lo schema dell'assorbimento improprio. 8.- In definitiva, devono essere accolti, nei sensi di cui in motivazione, il primo, il secondo e il quinto motivo del ricorso, mentre i rimanenti motivi sono assorbiti. La sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, ultimo inciso, c.p.c., deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda nuova proposta in appello di condanna al rimborso della somma di euro 612,00, corrisposta da [OSCURATO:PERSONA] al professionista terzo per ottenere la certificazione relativa al realizzato impianto di riscaldamento a pavimento, e deve essere disposta altresì la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore somma di euro 1.400,00, a titolo di rimborso IVA sull'importo capitale di euro 7.000,00, importo, quest'ultimo, già riconosciuto a titolo di compenso (somma capitale) per la prestazione di posa in opera e fornitura dell'impianto di riscaldamento a pavimento.In conseguenza, avuto riferimento unitariamente all'esito finale della lite (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 13356 del 18/05/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 17854 del 27/08/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013; Sez. L, Sentenza n. 11543 del 10/09/2001), le spese e i compensi di tutti i gradi di giudizio devono essere integralmente compensati tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla stregua della soccombenza reciproca delle parti, anche con riferimento all'attribuzione del liquidato compenso di consulenza tecnica d'ufficio (che deve essere ripartito a carico delle predette parti, ciascuna per metà), poiché le contrapposte domande proposte in giudizio sono state accolte, anche all'esito della decisione in sede di legittimità. A fronte dell'accoglimento, nei termini anzidetti, della domanda di pagamento del compenso spettante all'appaltatore per i lavori eseguiti, è stata, infatti, accolta altresì la domanda di risarcimento danni proposta dal committente. Ebbene, la reciproca soccombenza va ravvisata, sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022; Sez. 3, Sentenza n. 516 del 15/01/2020; Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016). Restano, invece, ferme le statuizioni sulle spese già adottate dalla pronuncia impugnata nei confronti della Ghioldi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. 8.1.- Per converso, non può darsi seguito alla richiesta, già articolata nel giudizio di gravame (e ripresa nel terzo motivo di ricorso in cassazione), di condanna del [OSCURATO:PERSONA] alle spese del giudizio all'esito del rifiuto della proposta conciliativa. Ora, l'art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 69/2009, prevede che il giudice, qualora accolga la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanni la parte - che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta - al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta medesima, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c. Sotto il profilo sistematico, la condanna alle spese per mancata e ingiustificata accettazione della proposta conciliativa costituisce estrinsecazione del principio di causalità, sotteso al criterio della soccombenza, quale regola di riparto dei costi del processo, e non rappresenta una sanzione a fronte di un danno punitivo. In questa logica il legislatore ha inteso regolare le conseguenze, non tanto della mancata conciliazione in sé, quanto piuttosto dell'abuso del processo e dello scorretto comportamento della parte che, pur nella sostanza vittoriosa, si sia sottratta ad una seria e ragionevole piattaforma conciliativa proposta o accettata dall'avversario. La disposizione in questione trova un preciso collegamento nella disciplina in tema di equa riparazione per eccessiva durata del processo. Infatti, l'art. 2, comma 2-quinquies, lett. b), della legge n. 89/2001 non riconosce alcun indennizzo nel caso di cui all'art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c., ossia in ipotesi di ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa. Senonché la proposta, come emerge nitidamente dalla lettera della norma, deve avere natura "conciliativa": non sono quindi ricomprese le proposte "transattive", il cui rifiuto non è quindi coperto dalla previsione dissuasiva di cui all'art. 91. Ed invero, la proposta di conciliazione giudiziale è necessariamente circoscritta alla materia del contendere mentre la proposta transattiva può riguardare anche rapporti ulteriori e diversi da quello dedotto in causa, intercorrenti tra le stesse parti, al cui riguardo intervengono reciproche concessioni. Di conseguenza, la proposta transattiva, nella misura in cui implichi la definizione di altri rapporti controversi inter partes, non consente il confronto, richiesto dall'art. 91, primo comma, c.p.c., con la domanda giudiziale e con l'esito del giudizio. Inoltre, l'ultimo inciso dell'art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c. fa salvo quanto disposto dall'art. 92, secondo comma. Pertanto, la condanna della parte vittoriosa che si sia vista accogliere la domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa può trovare applicazione soltanto nel caso in cui il giudice non ritenga di provvedere alla compensazione delle spese "per soccombenza reciproca" o per "novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti" (da leggere nel senso della ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni, all'esito dell'intervento del Giudice delle leggi di cui alla sentenza n. 77 del 19 aprile 2018), che possono quindi riguardare circostanze mitigatrici della responsabilità per il mancato accordo, soprattutto per "fatto della controparte", ovvero le stesse circostanze che hanno giustificato il rifiuto della proposta. Ne discende, rispetto al caso di specie, che non ricorrono i presupposti per l'applicazione della norma. E tanto perché, nonostante la completezza della proposta (come debitamente riportata nel corpo del ricorso), la sua formulazione per iscritto, in modo chiaro, specifico e completo, nonché il suo carattere serio e impegnativo, tuttavia essa è stata estesa anche ad altro contenzioso (ossia quello pendente davanti al Tribunale di Imperia ed innescato dalla spiegata opposizione a precetto), sicché difetta il requisito della natura "conciliativa", anziché "transattiva" anche in ordine a pretese estranee al giudizio. Ed ancora, ricorre la clausola di riserva, idonea ad escludere l'applicazione del dettato normativo, ritenendosi integrata una fattispecie di soccombenza reciproca ex art. 92, secondo comma, c.p.c., che legittima la totale compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio, senza che ciò implichi la condanna della parte parzialmente vittoriosa (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26918 del 24/10/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 1572 del 23/01/2018). 8.2.- Quanto alla decisione di porre il compenso di consulenza tecnica d'ufficio a carico di entrambe le parti, ciascuna per metà, le spese della consulenza tecnica d'ufficio rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché l'attribuzione in parte qua a carico di entrambe le parti si giustifica alla luce della ritenuta soccombenza reciproca tra le parti. Peraltro, esse possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11068 del 10/06/2020; Sez. 6-L, Ordinanza n. 26849 del 21/10/2019; Sez. 6-2, Sentenza n. 17739 del 07/09/2016; Sez. 3, Sentenza n. 1023 del 17/01/2013). P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo, il secondo e il quinto motivo del ricorso, dichiara assorbiti i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara l'inammissibilità della domanda nuova, proposta da [OSCURATO:PERSONA] in appello, di condanna al rimborso della somma d