CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 ottobre 2024
Cassazione n. 27358/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8469/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DAC, -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1607/2018 depositata il 13/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] Rosani ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino n.1607 del 13 settembre 2018. Ne lamenta l’illegittimità rispetto agli artt.91 e 92 c.p.c., per avere la Corte di Appello, a conclusione di una controversia originariamente involgente l’identità degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e la legittimazione ad ottenere dalla [OSCURATO:PERSONA], il pagamento di polizze assicurative stipulate dalla de cuius, dopo aver modificato gli importi riconosciuti dal giudice di primo grado, con attribuzioni maggiori a favore di essa ricorrente appellante e di [OSCURATO:PERSONA] e con riduzione dell’attribuzione a favore di [OSCURATO:PERSONA], statuito sulle spese condannando le appellate Osteraro e Nicoletta a rifondere alla ricorrente le spese delle fasi di studio della controversia e di introduzione della causa e condannando la ricorrente a rifondere alle appellate le spese della fase decisoria. La Corte d’appello perveniva a tale decisione “dal momento che detta fase si appalesa del tutto superflua a fronte della intervenuta offerta in suo favore da parte della Osteraro, in epoca successiva alla notifica dell’atto di appello della somma di 13.333,33 euro, offerta reiterata banco iudicis alla prima udienza avanti alla Corte (importo che unitamente a quello di euro 6.666,66 oggetto della sentenza di condanna qui riformata, avrebbe consentito all’appellante di percepire l’intera somma a lei dovuta per l’indicato titolo”); 2. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; 3. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate; considerato che: 1.la ricorrente sostiene che la condanna alle spese in favore della Osteraro e della Nicoletta per la fase decisoria sia illegittima non potendosi dire ingiustificato il proprio rifiuto di accettare l’offerta fatta dalla Osteraro di pagamento della somma di 13.333,00 euro, in quanto l’offerta avrebbe dovuto essere fatta dalla [OSCURATO:PERSONA]; in quanto il pagamento era stato offerto mediante assegno circolare intestato alla stessa Osteraro e che quindi “non avrebbe potuto essere incassato”;e in quanto la somma offerta era sufficiente a soddisfare la pretesa sostanziale di essa ricorrente ma non comprendeva le spese processuali; 2.il motivo è fondato. Come è noto, la condanna di cui all'art. 91, comma primo, secondo periodo, c.p.c., costituisce applicazione del principio dicausalità, sotteso a quello della soccombenza, avendo lo scopo di regolare le conseguenze del comportamento scorretto della parte che, pur sostanzialmentevittoriosa, si sia sottratta ad una seria proposta di conciliazione proveniente dall’altra parte (v., tra altre, Cass.7591/2023; v. altresì Corte Costituzionale, sentenza n.268/2020). La Corte ha precisato che, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., ed in applicazione del cosiddetto principio dicausalità, escludere la ripetizione dispese sostenute dalla parte vittoriosa ove le ritenga eccessive o superflue, ma non anche condannare la parte stessa vittoriosa ad un rimborso dispese sostenute dalla controparte, indipendentemente dalla soccombenza, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per la ipotesi eccezionale, e la cui ricorrenza richiede specifica espressa motivazione, che talispese siano state causate all'altra parte per via di trasgressione al dovere di cui all'art. 88 cod. proc. civ. (Cass. Sez.3, Sentenza n .2653 del 21/03/1994). Nel caso di specie la Corte di Appello ha senza motivazione logica ritenuto che l’attuale ricorrente si fosse sottratta scorrettamente ad una proposta di conciliazione non comprensiva delle spese delle fasi di studio e di introduzione della causa, malgrado che la stessa Corte di Appello abbia posto tali spese a carico della allora appellante e dunque riconosciuto che l’allora appellante non aveva potuto evitarle; 3. in ragione di quanto precede il motivo di ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rin