CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 25610/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza n. 19684 del 2021 della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 14.9.2020 il Tribunale di Salerno aveva respinto l'opposizione proposte, ai sensi dell'art. 59 comma 6 del D. Lg.vo 159 del 2011, da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il giudice delegato, nell'ambito del procedimento di prevenzione instaurato a carico di [OSCURATO:PERSONA], ed all'esito della verifica dei crediti, aveva formato e reso esecutivo lo stato passivo; in particolare, il Tribunale aveva giudicato infondato il rilievo secondo cui i crediti professionali vantati dall'Andreotta (come quelli del collega [OSCURATO:PERSONA]) per la attività professionale che era stata incontestatamente svolta nell'interesse della procedura concorsuale cui era subentrata quella di prevenzione, dovessero ritenersi prededucibili ai sensi dell'art. 61 del D. Lg.vo del 2011 ed aveva respinto le contestazioni relative alle modalità di calcolo degli onorari e dei diritti oltre che, ancora, al mancato riconoscimento degli interessi legali e di quelli moratori e, infine, della somma dovuta a titolo di rimborsò forfettario nella misura del 15% con estensione a tali voci del summenzionato privilegio; 2. avverso tali provvedimenti aveva proposto ricorso per cassazione l'Andreotta, come anche il [OSCURATO:PERSONA], che aveva articolato tredici motivi; con sentenza del 5.5.2021 la VI Sezione della Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], aveva invece giudicato inammissibile quello dell'Andreotta poiché proposto da un patrocinatore non munito a tal fine di procura speciale; aveva richiamato, infatti, l'art. 100 cod. proc. pen. ritenuto operante anche nel procedimento di prevenzione; 3. ricorre per cassazione, tramite i difensori e procuratori speciali, [OSCURATO:PERSONA] il quale, richiamato il tenore della sentenza della VI Sezione, segnala che al ricorso per cassazione era allegata, sia pure con la denominazione di "nomina di difensore di fiducia", una vera e propria procura speciale conferita all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che infatti aveva ad oggetto uno specifico mandato a proporre ricorso nei confronti del provvedimento del giudice delegato pure ivi menzionato; insiste, perciò, per la "correzione" dell'errore in cui era incorsa la Corte di Cassazione con la conseguente trattazione del ricorso originariamente proposto ed il suo accoglimento; 3.1 ribadisce, in primo luogo, l'errore in cui è incorsa la Corte da ritenersi, nel caso di specie, certamente rilevante ed anzi decisivo per essere stato l'unico motivo posto a fondamento della decisione sul ricorso per il cui accoglimento, infatti, aveva concluso il PG; 3.11 segnala, sotto altro profilo, che la sua posizione è in tutto assimilabile a quella del legittimato a proporre ricorso straordinario in quanto portatore di un interesse di natura privatistica che avrebbe potuto essere tutelato in sede civile laddove il procedimento di prevenzione non avesse assorbito quello fallimentare e per questo solo fatto costretto ad agire in sede penale; segnala che la scelta del legislatore non può andare a detrimento del titolare di un diritto soggettivo che, diversamente dalla posizione del destinatario di una misura di prevenzione, di per sé sempre revocabile o modificabile, sia stato leso in maniera definitiva ed altrimenti irrimediabile; richiama, a tal fine, le SS.UU. 28718 del 2012 che avevano evidenziato la necessità di equiparare i rimedi esperibili contro le condanne civili in sede penale come in sede civile ove l'errore revocatorio è presidiato dall'art. 395 cod. proc. civ.; 3.111 rileva che, diversamente opinando, si sarebbe in presenza di una disparità di trattamento conseguente alla scelta del legislatore di sottoporre le controversie di cui si tratta al giudice della prevenzione e non già al giudice civile che sarebbe stato altrimenti competente; sollecita, perciò, la Corte a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 625bis cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, all'art. 6 CEDU ed agli artt. 5 e 6 del Trattato UE; evidenzia infatti la disparità di trattamento tra colui che sia costretto ad agire nell'ambito della procedura di prevenzione rispetto a chi può tutelare il proprio analogo diritto in altra sede perciò potendo ricorrere anche contro gli errori di fatto; 3.IV ripercorre quindi le vicende processuali che avevano portato alla domanda di ammissione al passivo del credito professionale unitamente alla domanda di pagamento in prededuzione ex art. 54 D. Lg.vo 159 del 2011 trattandosi di spettanze da lui maturate non in veste di creditore per causa antecedente la procedura fallimentare ma in forza di incarico conferito prima del giudice delegato al Fallimento e, poi, del Presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno; riporta quindi gli incarichi espletati, il loro esito e, infine, il provvedimento del giudice delegato che aveva provveduto sulla domanda di ammissione dei crediti professionali avverso il quale era stata proposta opposizione al Tribunale ai sensi dell'art. 59 comma 6 D. Lg.vo 159 del 2011, respinta nonostante gli stessi amministratori giudiziari avessero depositato una relazione dalla quale emergeva una differenza a favore del ricorrente di 17.000 Euro e che vi erano fondi sufficienti al pagamento in prededuzione; avverso il provvedimento del Tribunale di Salerno era stato quindi proposto ricorso per cassazione con i motivi qui riproposti: 3.IV.1. inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità; mancanza ovvero contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione; violazione dell'art. 111 LF con conseguente violazione dell'art. 52 D. Lg.vo 159 del 2011: rileva che il Tribunale di Salerno ha rigettato "in toto" l'opposizione anche laddove, in via subordinata, l'odierno ricorrente aveva chiesto riconoscersi la collocazione del suo credito come precleducibile quanto meno a valere sull'attivo della sola procedura fallimentare attratta alla misura di prevenzione patrimoniale; 3.IV.2. inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità; illogicità della motivazione con riferimento all'art. 1282 cod. civ.: rileva che il Tribunale ha disatteso la richiesta di liquidazione degli interessi legali sulle somme ammesse allo stato passivo, che era stata già avanzata con la istanza presentata ai sensi dell'art. 58 L.F., e che avevano iniziato a decorrere ex lege in ragione del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751bis commi 1 e 2 cod. civ.;3.IV.2.bis mancanza di motivazione; mancata assunzione di una prova decisiva e violazione dell'art. 1224 cod. civ. anche in relazione al D. Lg.vo 231 del 2002: rileva che il Tribunale ha erroneamente escluso la liquidazione degli interessi moratori; 3.IV.3. mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione; violazione dell'art. 2751bis cod. civ. e dell'art. 59 C.A.: rileva che il Tribunale ha ingiustificatamente rinviato ad un momento successivo il riconoscimento del credito privilegiato mentre avrebbe dovuto riconoscere il privilegio, previsto dal codice civile, già in fase di ammissione al passivo; 3.IV.4. mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 3 C.A. e 111 L.F: rileva che il Tribunale ha escluso che il credito vantato dal ricorrente fosse prededucibile mentre in tal senso è stabilito dall'art. 111 L.F. e indirettamente tale anche dall'art. 61 comma 3 C.A. norma oggetto di operazione ermeneutica assolutamente non convincente dovendosi comunque considerare che l'incarico professionale era stato conferito pur sempre dal giudice; 3.IV.4bis: violazione e falsa applicazione dell'art. 61 comma 3 lett. b) C.A.; mancanza ovvero contraddittorietà della motivazione: rileva che il Tribunale ha omesso di considerare che l'attività dell'Andreotta era stata funzionale a coltivare le azioni giudiziarie che avrebbero consentito alla stessa procedura di prevenzione di riacquisire all'attivo una importante massa di beni e proprietà immobiliari; 3.IV.4ter violazione di legge con riferimento dall'art. 69 comma 3 C.A.: rileva che il Tribunale non ha considerato le predette disposizioni di legge che impongono di ritenere la continuità tra le azioni avviate prima dell'instaurazione del procedimento di prevenzione e quelle proseguite nel corso della stessa procedura; 3.IV.4quater: violazione di legge con riferimento agli artt. 63 e 64 C.A. e falsa applicazione dell'art. 69bis L.F. e dell'art. 52 C.A.: rileva che il Tribunale ha erroneamente negato il rapporto di stretta consecuzione tra la procedura fallimentare e quella di prevenzione caratterizzate da finalità analoghe e convergenti e nonostante la normativa preveda la continuità tra le azioni giudiziarie instaurate prima e quelle proseguite dopo l'avvio della procedura di prevenzione anch'essa di natura concorsuale che contempla una fase di verifica dei crediti; 3.IV.5. contraddittorietà e illogicità della motivazione e violazione di legge con riguardo all'art. 4 comma 1 DM 55/2014: rileva che il Tribunale ha giudicato corretta la decisione di liquidare i compensi al ricorrente in base ai minimi tabellari tenendo conto di calcoli eseguiti erroneamente dagli amministratori giudiziari con riguardo a minimi non pertinenti; 3.IV.5bis: violazione di legge con riguardo all'art. 4 comma 1 DM 55/2014: rileva che il Tribunale ha omesso di considerare c:he gli importi pur liquidati dovevano essere aumentati, in presenza di più parti processuali con la medesima posizione, nella misura del 30% per ciascuna parte ulteriore rispetto alla prima; 3.IV.5ter: contraddittorietà ovvero illogicità della motivazione e violazione dell'art. 4 comma 1 DM 55/2014 in relazione all'art. 2 DM 55/2014: rileva che il Tribunale ha contraddittoriamente rigettato la richiesi:a difensiva del riconoscimento del rimborso delle spese generali del 1 5 % benché nella motivazione del provvedimento tale credito fosse stato implicitamente riconosciuto; 3.IV.6. violazione dell'art. 4 comma 1 DM 55/2014: rileva che il Tribunale ha immotivatamente confermato la decisione del [OSCURATO:PERSONA] di liquidare i compensi ai minimi tariffari; 3.IV.7. violazione di legge con riferimento all'art. 2751bis cod. civ.: rileva che il Tribunale ha erroneamente negato che il privilegio si estenda anche alle voci accessorie del credito quali le spese generali, l'importo dovuto per la Cassa di Previdenza e l'Iva; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto da soggetto non legittimato; segnala infatti che il rimedio di cui all'art. 625bis cod. proc. pen. ha natura eccezionale ed è limitato a quei provvedimenti che rendono definitiva una sentenza di condanna ed è esperibile esclusivamente dai soggetti indicati dalla norma; aggiunge che è stata già affermata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo alla impraticabilità del rimedio da parte del soggetto sottoposto a misura di prevenzione che, nel caso di specie, sarebbe comunque non rilevante atteso che la asserita procura speciale, riportata integralmente nel ricorso, difetta dell'autentica della sottoscrizione; 5. la difesa ha trasmesso una memoria con cui ha insistito sull'errore di fatto in cui era incorsa la VI Sezione quanto alla esistenza ed idoneità della procura speciale a consentire il ricorso in cassazione richiamando, a tal proposito, l'ordinanza n. 227 del 2022 della VI Sezione Civile c:he ha rimesso alle SS.UU. la questione relativa alla validità della procura separata rispetto al ricorso; sottolinea come la nomina fosse stata rilasciata con sDecifica indicazione del ricorso per cassazione ed insiste perché la Corte, preso atto dell'errore, proceda nella fase rescissoria all'esame delle questioni già sollevate con il ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile e la stessa questione di legittimità costituzionale evidenziata dalla difesa è irrilevante. 1. Come accennato, la VI Sezione aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell'Andreotta avverso il provvedimento del Tribunale di Salerno reso in sede di opposizione allo stato passivo formato dal giudice delegato alla procedura di prevenzione, in quanto proposto da un patrocinatore che non sarebbe stato munito a tal fine di procura speciale. Indiscussa la necessità della procura speciale, il presente ricorso deduce quindi l'errore "percettivo" in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione nel non aver considerato che al ricorso era allegata, sia pure con la denominazione di "nomina di difensore di fiducia", una vera e propria procura speciale conferita dal ricorrente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e che aveva ad oggetto uno specifico incarico quale quello di proporre ricorso nei confronti del provvedimento del giudice delegato pure ivi puntualmente menzionato. 2. Rileva il collegio che ogni questione relativa alla legittimazione dell'Andreotta (con la connessa questione di legittimità costituzionale) è preclusa dalla manifesta infondatezza del ricorso "nel merito" non essendo ravvisabile in realtà alcun errore "di fatto" o "percettivo". Sono noti e consolidati i principi in materia di "errore di fatto" ed i presupposti che consentono di ricorrere allo strumento straordinario di cui all'art. 625bis cod. proc. pen. nei confronti delle sentenze della stessa Corte di Cassazione. In particolare, è pacifica ed ricorrente la affermazione secondo cui l'errore di fatto consiste in un errore di percezione che incide direttamente sul processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una direzione diversa ed è configurabile quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; il rimedio del ricorso straordinario (assimilabile a quello revocatorio già previsto, in materia civile, dall'art. 391bis cod. proc. civ.), consente perciò di porre rimedio ad una svista o ad un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, rimanendo del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - restando quindi fermo ed indiscusso, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (cfr., in tal senso, tra le tante Sez. 1, Sentenza n. 45731 del 13/11/2001, Salerno, Rv. 220373 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6493 del 13/12/2001, Reggiani, Rv. 220994 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 3367 del 04/10/2016, Troise, Rv. 268953 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01). 3. Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza della VI Sezione si desume che i giudici non hanno affatto ignorato, trascurato o omesso di considerare l'esistenza della "procura speciale" conferita all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ma, alla luce della "intestazione" dell'atto, hanno ritenuto che essa fosse "... un mero mandato difensivo e non anche una espressa procura speciale" (cfr., pag. 10 della sentenza). E' certo, quindi, che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625bis cod. proc. pen. (cfr., Sez. U, Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981 - 01, secondo cui il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione derivi da una valutazione giuridica relativa però a circostanze di fatto che siano state correttamente percepite). È vero che, secondo la stessa giurisprudenza di questa Corte, nei casi in cui nel processo penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, ed in applicazione del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte (cfr., in tal senso, Sez. 4 - , Sentenza n. 3445 del 11/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278026 - 01, resa in una fattispecie relativa a dichiarazione di costituzione di parte civile sottoscritta dal solo difensore di fiducia e recante, in calce, la sola procura "ad litem", con cui erano stati conferiti i poteri di rappresentanza tecnica ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., in cui la Corte ha ritenuto che la volontà della parte di farsi rappresentare potesse evincersi dall'esplicito riferimento, contenuto nella procura, all'intento di costituirsi; Sez. 3, Sentenza n. 4676 del 22/10/2014, M., Rv. 262473 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 46159 del 11/07/2013, Ferrari, Rv. 257335 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 14863 del 03/02/2004, Micucci, Rv. 228595 - 01; Sez. 6 -; da ultimo, Sentenza n. 2132 del 11/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282668 - 01). Come già accennato, la VI Sezione non ha affatto trascurato o omesso di cogliere l'esistenza del mandato conferito dal ricorrente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha infatti rinvenuto ma che ha considerato tale da non possedere i requisiti propri di una "procura speciale": si tratta, allora, non già di un errore "percettivo" ma (in ipotesi e, cioè, indipendentemente dalla correttezza o meno di tale valutazione) di un eventuale errore "di giudizio" sulla qualificazione del mandato difensivo che è stato effettivamente preso in esame dai giudici di legittimità e che secondo la difesa, avrebbe dovuto qualificarsi (nella sostanza) come una vera e propria "procura speciale"; non si è trattato comunque di una "svista," o della omessa considerazione di un dato scaturante dagli atti e che consentiva di ricorrere allo strumento di cui all'art. 625bis cod. proc. pen.. Ed allora anche la questione di legittimità costituzionale e le considerazioni svolte con riguardo alla necessità di estendere la portata applicativa della predetta disposizione anche alla tutela di diritti diversi da quelli propri del "condannato" deve ritenersi irrilevante perché, quand'anche si concordasse con tale impostazione, suggerita dalla difesa con ampie argomentazioni, il ricorso allo strumento di cui all'art. 625bis cod. proc. pen. non sarebbe comunque in questo specifico caso praticabile. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvis