CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00227/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7 ORDINANZA sul ricorso n. 16261/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cola di Rienzo n 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Comune di Mondragone, - intimato - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - avverso la sentenza n. 41/2017 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2,0,f •\. udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 30/09/2021, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna, con ricorso affidato a due motivi, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], n. 41 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale giudice monocratico, che ha rigettato l'appello avverso sentenza del Giudice di pace di Aversa su opposizione all'esecuzione, proposta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], avverso cartella esattoriale (per euro ottocentocinquantaquattro e trentotto centesimi) fondata su verbale di contestazione, elevato in data 08/1272007 per violazione di cui all'art. 126 bis del cod. strada. Nessuna delle controparti, alle quali l'impugnazione è stata notificata, ossia l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Mondragone, si è costituita in giudizio per resistere al ricorso. Per l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [come inserito dal comma 1, lett. f), dell'art. 1 bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197], il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e parte ricorrente non deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA] L'impugnazione è tempestiva, in quanto la sentenza di appello è stata pubblicata il 11/01/2018 e non è stata notificata, come affermato dallo stesso ricorrente e pertanto, il termine semestrale di cui all'art. 327, comma 2, cod. proc. civ., scadeva il 11/07/2018 mentre l'impugnazione è stata notificata al legale del Comune di Mondragone il 25/06/2018. I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.G.N. 16261/2017; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo deduce violazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, e (o) falsa applicazione dell'art. 474 cod. proc. civ. e in relazione all'art. 615 cod. proc. civ. ed afferma che la cartella esattoriale recante numero 02820110038119847 doveva ritenersi essere stata annullata, o comunque aveva perso efficacia, a seguito di sentenza del Giudice di pace di Carinola, a mezzo della quale era stato annullato il verbale di contestazione del Comune di Mondragone, per la violazione, affermata come presupposta, di cui all'art. 142 cod. strada. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame di fatto decisivo, consistente nell'intervenuto annullamento del verbale di contestazione presupposto alla detta cartella di pagamento recante numero 02820110038119847. L'impugnazione è inammissibile sulla base del criterio della ragione più liquida. Entrambi i motivi di ricorso, formulati separatamente per violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame di fatto decisivo, fanno perno su una sentenza, che si asserisce essere passata in giudicato, del Giudice di Pace di Carinola e riguardante altro giudizio a verbale di contestazione, a seguito della quale il titolo esecutivo, opposto in questa sede, ossia dinanzi al Giudice di Pace di Aversa, sarebbe comunque venuto meno. Le censure vertono sul non avere il Giudice di Pace di Aversa, prima, e il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] poi, valutato la detta sentenza e comunque la circostanza di fatto. L'assunto è inammissibile, per assoluta carenza di specificità di entrambi i motivi, in quanto non è in alcun modo affermato, nel ricorso, quando detta sentenza del Giudice di pace di Carinola, recante n. 4058 del 2021, sia stata prodotta in primo grado, se al Ad. 30/09/2021 CC R.G.N. 16261/2017; estensore: C. Valle momento della precisazione delle conclusioni o se con la comparsa conclusionale, dopo averne fatto riserva di produzione al momento della precisazione delle conclusioni. In ogni caso, e ciò al fine di fugare qualsivoglia dubbio, la sentenza impugnata in questa sede ha ritenuto, prendendo quindi esplicitamente in esame anche la sentenza del Giudice di pace di Carinola (pag. 2), che l'annullamento del titolo esecutivo o meglio del verbale di contestazione, relativo alla violazione di cui all'art. 142 cod. strada, che nella prospettazione di parte ricorrente sarebbe conseguito alla detta pronuncia del Giudice di pace di Carinola, non avesse influenza alcuna sulla decisione relativa alla violazione di cui all'art. 126 bis, comma 2, dello stesso cod. strada, relativa alla mancata indicazione dei dati del conducente. L'affermazione del Tribunale è del tutto coerente con l'approdo di questa Corte (da ultimo si veda Cass. n. 18027 del 09/07/2018 Rv. 649590 - 02): «In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito.». La decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è conforme alla giurisprudenza di legittimità, in essa ampiamente richiamata, e in ogni caso, i motivi di ricorso nulla adducono in punto di violazione di legge e di omesso esame sulla statuizione del Tribunale.Ad. 30/09/2021 CC R.G.N. 16261/2017; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] i motivi sono inammissibili. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in quanto alcuna delle controparti è costituita in giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. 1.1 n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese; Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camer di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data ltte re 2021. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]. Vivaldi [OSCURATO:PERSONA], 5 GEN: 21122- [OSCURATO:PERSONA]