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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 25189/2026

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[OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 714/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 28/02/2023 R.G.N. 3534/2021;Numero registro generale 15149/2023Numero sezionale 2920/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnumzearo d die ralc colta generale 25189/2026Data pubblicazione 10/09/202616/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigettodel ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 7197/2021 il Tribunale di Roma, inaccoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], aveva così provveduto: aveva dichiarato“l’inefficacia nei confronti dei ricorrenti della cessione di ramoazienda “[OSCURATO:PERSONA]” del[OSCURATO:DATA_NASCITA]-01.05.2019 da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. ad [OSCURATO:PERSONA] ITALIASpA e per l’effetto” aveva dichiarato “la continuità giuridicadei rapporti di lavoro tra i ricorrenti e la [OSCURATO:SOCIETA] con ogni conseguenza giuridica edeconomica dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”, condannando le convenuteEricsson [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA].p.a. in solido al pagamento, in favore dei ricorrenti, dellespese processuali, come liquidate.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Roma, nella contumacia di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), così provvedeva: - dichiarava “cessata lamateria del contendere in relazione alla domanda propostada [OSCURATO:PERSONA]”; - in accoglimento dell’appello propostodalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la suddettasentenza di primo grado e in sua riforma, respingeva “ledomande proposte dagli altri appellati”; - compensava “leNumero registro generale 15149/2023Numero sezionale 2920/2026spese del doppio grado”; - “nulla sulle spese vNeurmseoro dil arac colta generale 25189/2026Data pubblicazione 10/09/2026contumace”.3.

In via preliminare la Corte riteneva cessata la materiadel contendere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].4.

Giudicava manifestamente infondato il primo motivod’appello in punto di decadenza ex art. 32 L. 183/2010.5.

La Corte, invece, riteneva fondati i restanti due motivid’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che esaminavacongiuntamente.6.

In particolare, la Corte, dopo ampia premessa inordine ai principi di diritto in tema di trasferimento di ramod’azienda ex art. 2112 c.c., considerava anzitutto che la“cedente” (n.d.r., rectius, cessionaria) EXI è una società discopo (circostanza ritenuta dalla Corte pacifica tra le parti),con la finalità dichiarata di affidarle la gestione dello specificosettore del “[OSCURATO:PERSONA]”, prima facente capo allarelativa Area aziendale (FSO): ad essa quindi, secondo laCorte, era stato ceduto il ramo di azienda denominato“[OSCURATO:PERSONA]”.6.1.

Sulla base delle risultanze processuali per la Cortepoteva essere superata l’eccezione degli appellaticoncernente la brevità del tempo trascorso tra la costituzionedel ramo d’azienda e la sua cessione poiché il ramo d’aziendaera senz’altro preesistente alla intervenuta cessione.Secondo la Corte, sulla base della documentazione versataagli atti, confermata nel corso dell’istruttoria orale condotta,risultava provato che il ramo ceduto fosse dotato diautonomia funzionale e operativa, come si evinceva dallarelazione del dott. [OSCURATO:PERSONA] – limitatamente ai fattinon specificamente contestati ed a quelli confermati nel corsoNumero registro generale 15149/2023Numero sezionale 2920/2026delle deposizioni testimoniali – e, in particolareN,u medroa dlil reac colta generale 25189/2026Data pubblicazione 10/09/2026risultanze che la Corte passava in dettaglio a considerare.6.2.

Considerava, altresì, documentalmente provato chele due società avevano stipulato tra loro un contratto di retedi impresa, in forza del quale alcune attività venivano gestitein comune, tanto giustificando la condivisione, da parte dellacedente e della cessionaria, di una medesima direzione e dimedesimi uffici, stante l’impegno delle stesse nell’esecuzionedella medesima opera, e che nessuno specifico vizio diinvalidità era stato eccepito in relazione al suddetto contratto.6.3.

Rilevava, poi, la Corte che la costituzione di unasocietà di scopo con capitale integralmente controllato dallacostituente, l’esternalizzazione alla stessa di taluni servizi ela stipula di un contratto di rete di imprese per la gestione incomune di determinate attività, lungi dal rivelare il caratterefittizio dell’operazione e la sua preordinazione a scopi diversida quelli dichiarati, costituivano tutti strumenti dimanifestazione di libertà di iniziativa economica.6.4.

Per la Corte, ancora, risultava documentalmenteprovato, ed era fatto pacifico tra le parti, che anchesuccessivamente al trasferimento il detto ramo d’aziendaavesse conservato la propria identità, atteso che era stataceduta non solo la titolarità dei rapporti di lavoro, ma anchetutto quanto necessario e sufficiente per continuare lanormale attività di impresa fino a quel momento esercitatadallo stesso.

Ed infatti con la cessione del ramo d’azienda,oltre ai dipendenti, erano stati trasferiti i softwares gestionali,che essi avevano continuato ad utilizzare, continuando asvolgere le medesime mansioni.6.5.

Secondo la Corte, tali essendo le risultanzeistruttorie, diveniva del tutto irrilevante la circostanza che ilNumero registro generale 15149/2023Numero sezionale 2920/2026ramo di azienda trasferito non avesse una propria conNtuamebroil diti àrac colta generale 25189/2026Data pubblicazione 10/09/2026separata, giacché la stessa poteva essere tranquillamentedesunta dalle risultanze contabili e dal bilancio dell’interaazienda; allo stesso modo non era risolutiva la circostanza delmantenimento del precedente profilo lavorativo, fattogiustificato dalla circostanza che era stato ceduto il ramo diazienda, mentre risultava seccamente smentita (ossia falsa)la circostanza che non fosse stata assegnata ai lavoratoriceduti alcuna mansione.

Non rilevava, ancora, il fatto che ilramo ceduto non avesse nemmeno funzioni di staff.6.6.

Infine, per la Corte la legittimità della cessione eraevidenziata dal fatto che entrambe le società avevano unorganico largamente al di sopra del c.d. requisitodimensionale e che i dipendenti delle stesse godevano (primache fosse di fatto parzialmente abolito) indistintamente dellagaranzia di un regime di stabilità reale e soprattutto dal fattoche era stato stipulato un contratto di rete di imprese tra lestesse, la cui validità non era stata oggetto di alcunacontestazione.7.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.8.

Le intimate società resistono con distinti controricorsi.9.

A seguito della fissazione di pubblica udienza, il P.M.ha depositato memoria in cui ha concluso chiedendo direspingere il ricorso.11.

I ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.hanno depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONENumero registro generale 15149/2023Numero sezionale 2920/20261.

Preliminarmente, rileva il Collegio che, a fronNteum edroe dlil raac colta generale 25189/2026Data pubblicazione 10/09/2026regolare notificazione del ricorso per cassazione in data14.7.2023 anche nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultimaha depositato il proprio controricorso in data 6.9.2023, e,quindi, ben oltre il termine di quaranta giorni di cui all’art.370, comma primo, c.p.c. novellato (nella specie applicabileratione temporis, in quanto il ricorso per cassazione è statonotificato dopo l’1 gennaio 2023); termine che andava ascadere il 23.8.2023; con la conseguenza che la difesa didetta società era abilitata soltanto a partecipare alladiscussione orale, cui di fatto neppure ha partecipato.2.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “Ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la “violazione e falsa applicazionedell’art. 2113 c.c. in relazione all’art. 1406 c.c.”.

Censuranola sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto “lariconducibilità della fattispecie esaminata ad un trasferimentodi ramo d’azienda e non ad una cessione individuale dicontratti in assenza del necessario consenso ex art. 1406 c.c.,così riformando in toto la sentenza di 1° grado”.3.

Con il secondo motivo denunciano “Ex artt. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.”, la “violazione e falsa applicazione degliartt. 2697 c.c., artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 115 e 116c.p.c. in relazione all’art. 2112 c.c., nonché ex art. 360,comma 1, n. 4 per omessa pronuncia”.

Secondo i ricorrentinei passaggi motivazionali riportati “è ravvisabile ilsovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravantesulla [OSCURATO:PERSONA] che intendeva avvalersidegli effetti previsti dall’art. 2112 c.c.”.

Inoltre, viene inrilievo l’omessa pronuncia, per motivazione apparente inviolazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. secondo cui la sentenza,anche per relationem, deve contenere “la concisa esposizionedelle ragioni di fatto e di diritto della decisione” .Numero registro generale 15149/2023Numero sezionale 2920/20264.

Con il terzo motivo denunciano “ex art. 360, Ncuommerom di ara ccolta generale 25189/2026Data pubblicazione 10/09/20261, n. 5 c.p.c.”, “omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inviolazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 115 e 116c.p.c., in relazione all’art. 2112 c.c.”.5.

Il primo ed il secondo motivo, esaminabilicongiuntamente per evidente connessione, sonocomplessivamente infondati, con rilevanti profilid’inammissibilità.6.

Secondo costante insegnamento di questa Corte laverifica dei presupposti fattuali che consentano l’applicazioneo meno del regime previsto dall’art. 2112 c.c. implica unavalutazione di merito che, ove espressa con motivazionesufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato dilegittimità (v.

Cass. n. 20422/2012; Cass. n. 5117/2012;Cass. n. 1821/2013; Cass. n. 2151/2013; Cass. n.24262/2013; Cass. n. 10925/2014: Cass. n. 27238/2014;Cass. n. 22688/2014; Cass. n. 25382/2017; Cass. n.2315/2020; Cass. n. 6649/2020).Pertanto, salvo il caso in cui si lamenti che la sentenzaimpugnata abbia errato nella ricognizione degli elementilegali identificativi del trasferimento del ramo di azienda e,quindi, errato nell’ascrizione di significato alla disposizionenormativa astratta (caso nella specie non ricorrente), l’erroredi diritto denunciabile ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. è quello“di sussunzione” (Cass. sez. un. n. 5/2001; Cass. n.13747/2018).

Altrimenti può venire in rilievo l’omesso esamedi un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero,alternativamente, una motivazione che violi il c.d.

“minimocostituzionale”.

Nella prima prospettiva è indispensabile chesi parta dalla ricostruzione della fattispecie concreta cosìcome effettuata dai giudici di merito (Cass. n. 6035/2018;Numero registro generale 15149/2023Numero sezionale 2920/2026Cass. n. 8760/2019), altrimenti si invaderebbe la sNfuemrearo did rai ccolta generale 25189/2026Data pubblicazione 10/09/2026cognizione riservata ai giudici di merito.

Infatti il sindacatosulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto(Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007) presuppone lamediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (Cass.n. 4125/2017; Cass. n. 23851/2019).

Laddove si critichi,invece, la ricostruzione della vicenda storica quale risultantedalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operativitàdell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. e la censura è attrattainevitabilmente nei confini del vizio ex art. 360, co. 1, n. 5,c.p.c. nella formulazione tempo per tempo vigente.Resta ferma l’inammissibilità di censure che “sottol’apparente deduzione del vizio di violazione e falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione edi omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questaCorte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originatal’azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia diun vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perché pone a suopresupposto una diversa ricostruzione del merito degliaccadimenti” (Cass. sez. un. n. 34476/2019; conf.

Cass. sez.un. n. 33373/2019; Cass. sez. un. n. 25950/2020).6.1.

Ebbene, le pretese violazioni o false applicazioni dilegge, censurate con i due motivi ora in esame, propongono,in realtà, un diverso apprezzamento del peso da attribuire aivari elementi di fatto che hanno dato origine alla vicendacontenziosa, collocandosi al di fuori del paradigma del viziodenunciabile ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., in quantosollecitano un nuovo apprezzamento di merito, nonproponibile in sede di legittimità.Infatti, la Corte territoriale ha, anzitutto, accertato chela cessionaria è una società di scopo appositamente costituitaNumero registro generale 15149/2023Numero sezionale 2920/2026in data 19/12/2017 con la dichiarata finalità di affidNuamreero dai dra ccolta generale 25189/2026Data pubblicazione 10/09/2026essa la gestione dello specifico settore del “Field ServiceOperation” prima facente capo alla relativa area aziendalecon la stessa denominazione (abbreviata FSO).

Ha altresìaccertato che, nel dare esecuzione a tale programmaimprenditoriale, a quella società era stato ceduto il ramo diazienda denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, dedicatoalle attività di “Costruzione di Rete” e di “Esercizio di Rete” diun [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, come già sinteticamente riferito in narrativa, laCorte ha fondato il proprio convincimento su una pluralità dielementi tratti da una serie di risultanze processuali,diffusamente valutate (cfr. in particolare pagg. 9-12 della suamotivazione).Mette conto, poi, rilevare in proposito che Cass. ord. n.10885/2025, benché relativa allo stesso trasferimento diramo d’azienda di cui qui si discute, non rappresenta tuttaviaprecedente utile in questa sede, perché la domanda dellelavoratrici era stata accolta dai giudici di merito non perl’insussistenza del requisito della preesistenza del ramod’azienda ceduto, bensì per la diversa ragione della ritenutaillegittima – e fraudolenta – esecuzione della sentenza direintegrazione nel posto di lavoro pronunciata inconseguenza dell’annullamento del loro licenziamentoillegittimo.

In particolare, in quel giudizio i giudici di meritoavevano ritenuto che l’adibizione delle due lavoratrici al ramoceduto – pur autonomo e preesistente – fosse statafraudolenta, in quanto provenivano da ramo diverso, eranostate licenziate e poi reintegrate con sentenza, ma la società,invece di riassegnarle al ramo cui erano adibite al momentodel licenziamento, le aveva trasferite al ramo poi ceduto, alNumero registro generale 15149/2023Numero sezionale 2920/2026preordinato fine di disfarsene mediante la cessione Ndumi eqrou die ral ccolta generale 25189/2026Data pubblicazione 10/09/2026ramo aziendale.7.

A fronte dell’approfondita valutazione di cui s’è detto,i ricorrenti, segnatamente nel primo motivo, propongono unadiversa lettura delle emergenze processuali, essenzialmentebasata su talune parti della motivazione della sentenza diaccoglimento di primo grado (v. pagg. 18-19 del ricorso); etanto senza peraltro porre in discussione i principi di diritto intema di trasferimento di ramo d’azienda cui la Corte d’appelloha fatto ampio riferimento (cfr. pagg. 5-9 della sua sentenza),giudicando anzi “corretti” i “precedenti giurisprudenziali”richiamati dalla Corte (v. alla fine di pag. 22 del ricorso inesame).8.

Quanto, poi, al vizio di omessa pronuncia chelamentano i ricorrenti nell’ambito del secondo motivo diricorso, rileva il Collegio che tale doglianza è dedotta in modopressoché indistinto rispetto alle violazioni di norme di dirittocontestualmente dedotte nel medesimo motivo, il cuisvolgimento è, infatti, unitario.In ogni caso, come si desume dallo svolgimento dellacensura in parte qua (v. pagg. 22 e segg. del ricorso), iricorrenti in realtà non lamentano la violazione dell’art. 112c.p.c. per un’omessa pronuncia su una domanda oun’eccezione di merito, oppure su un motivo d’appello, bensìfanno valere un’anomalia motivazionale dedotta chiave di“motivazione apparente”.Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, piùvolte espresso a Sezioni unite, però, la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error inprocedendo”, quando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,Numero registro generale 15149/2023Numero sezionale 2920/2026perché recante argomentazioni obbiettivamente inidNoumneeroe d i raac colta generale 25189/2026Data pubblicazione 10/09/2026far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (così, tra le altre, Cass. sez. un. n.22232/2016; Cass. sez. un. n. 25392/2019).E un tale vizio di motivazione non si riscontraassolutamente nell’impugnata sentenza, nella quale ad ampiaesposizione dei principi di diritto in tema di trasferimento diramo d’azienda la Corte d’appello ha fatto seguire altrettantodiffusa e coerente disamina circa l’applicazione di tali principialla fattispecie concreta sottoposta al suo esame, indicandoogni volta in dettaglio le risultanze processuali in base allequali ha giudicato provate sia la preesistenza che l’autonomiadel ramo aziendale ceduto.9.

Infine, la violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabileper cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’oneredella prova ad una parte diversa da quella che ne fosseonerata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non,invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che ilgiudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (in talsenso, ex multis, Cass. n. 6374/2023; n. 27225/2021).Ebbene, alcuna illegittima inversione degli oneriprobatori è riscontrabile nella decisione gravata: invero, afronte della deduzione, da parte dei ricorrenti, dell’inesistenzadi autonoma capacità funzionale del ramo ceduto, della suanon preesistenza alla cessione e della non appartenenza deiricorrenti ad esso (ossia, i “fatti negativi” cui i ricorrenti orasi riferiscono a pag. 27 del ricorso), la Corte d’appello haNumero registro generale 15149/2023Numero sezionale 2920/2026semplicemente considerato dimostrati in positivo tuNutmtei rot dai rlaic colta generale 25189/2026Data pubblicazione 10/09/2026aspetti in base alle fonti di prova esaminate.In particolare, quanto alla posizione dei tre lavoratorispecificato al punto

I. a pag. 10 della sentenza, ponendo inluce che gli allora “appellati sono quindi rimasti dove erano”prima della cessione.9.

Il terzo motivo è interamente inammissibile.10.

Secondo questa Corte, infatti, l’omesso esame di unfatto storico decisivo deve riguardare un fatto, inteso nellasua accezione storico-fenomenica, principale (ossia,costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del dirittoazionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria),la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali e che abbia carattere decisivo.

Costituisce un“fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una“questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, insenso storico e normativo, un preciso accadimento ovverouna precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, unepisodio fenomenico rilevante; non costituiscono, viceversa,“fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art.360 c.p.c., comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzionidifensive; gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti ecircostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (così,tra le altre, Cass., sez. lav., 22.5.2020, n. 9483).11.

Orbene, come chiaramente risulta dall’estesosvolgimento della censura ora in esame (v. pagg. 31-43 delricorso), essa, non solo si fonda su una moltitudine diargomentazioni e deduzioni difensive degli stessi ricorrenti,oltre che di altrettanto molteplici elementi istruttori e fatti,ma in realtà, in apparente chiave di “omesso esame circa unNumero registro generale 15149/2023fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto dNi umero sezionale 2920/2026Numero di raccolta generale 25189/2026discussione tra le parti”, propone inammissibilmente unaData pubblicazione 10/09/2026completa rivisitazione dell’intera vicenda oggetto di causa (v.i precedenti delle Sezioni unite richiamati alla fine del §

5. diquesta motivazione).12.

I ricorrenti, in quanto soccombenti, devono esserecondannati al pagamento, in favore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese di questogiudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, e sonotenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto.

Nulla va disposto quanto alle spese rispetto allacontroricorrente EXI, che, secondo quanto anticipato, hadepositato tardivamente il proprio controricorso e poi non hautilmente svolto altre difese in questa sede.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti alpagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00per esborsi ed € 5.500,00 per compensi professionali, oltrerimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e CPA come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, sedovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16giugno 2026.Numero registro generale 15149/2023Numero sezionale 2920/2026La PresidenteNu mero di raccolta generale 25189/2026Data pubblicazione 10/09/2026Adriana DoronzoIl Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 714/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 28/02/2023 R.G.N. 3534/2021;Numero registro generale 15149/2023Numero sezionale 2920/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnumzearo d die ralc colta generale 25189/2026Data pubblicazione 10/09/202616/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigettodel ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 7197/2021 il Tribunale di Roma, inaccoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], aveva così provveduto: aveva dichiarato“l’inefficacia nei confronti dei ricorrenti della cessione di ramoazienda “[OSCURATO:PERSONA]” del[OSCURATO:DATA_NASCITA]-01.05.2019 da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. ad [OSCURATO:PERSONA] ITALIASpA e per l’effetto” aveva dichiarato “la continuità giuridicadei rapporti di lavoro tra i ricorrenti e la [OSCURATO:SOCIETA] con ogni conseguenza giuridica edeconomica dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”, condannando le convenuteEricsson [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA].p.a. in solido al pagamento, in favore dei ricorrenti, dellespese processuali, come liquidate.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Roma, nella contumacia di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), così provvedeva: - dichiarava “cessata lamateria del contendere in relazione alla domanda propostada [OSCURATO:PERSONA]”; - in accoglimento dell’appello propostodalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la suddettasentenza di primo grado e in sua riforma, respingeva “ledomande proposte dagli altri appellati”; - compensava “leNumero registro generale 15149/2023Numero sezionale 2920/2026spese del doppio grado”; - “nulla sulle spese vNeurmseoro dil arac colta generale 25189/2026Data pubblicazione 10/09/2026contumace”.3. In via preliminare la Corte riteneva cessata la materiadel contendere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].4. Giudicava manifestamente infondato il primo motivod’appello in punto di decadenza ex art. 32 L. 183/2010.5. La Corte, invece, riteneva fondati i restanti due motivid’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che esaminavacongiuntamente.6. In particolare, la Corte, dopo ampia premessa inordine ai principi di diritto in tema di trasferimento di ramod’azienda ex art. 2112 c.c., considerava anzitutto che la“cedente” (n.d.r., rectius, cessionaria) EXI è una società discopo (circostanza ritenuta dalla Corte pacifica tra le parti),con la finalità dichiarata di affidarle la gestione dello specificosettore del “[OSCURATO:PERSONA]”, prima facente capo allarelativa Area aziendale (FSO): ad essa quindi, secondo laCorte, era stato ceduto il ramo di azienda denominato“[OSCURATO:PERSONA]”.6.1. Sulla base delle risultanze processuali per la Cortepoteva essere superata l’eccezione degli appellaticoncernente la brevità del tempo trascorso tra la costituzionedel ramo d’azienda e la sua cessione poiché il ramo d’aziendaera senz’altro preesistente alla intervenuta cessione.Secondo la Corte, sulla base della documentazione versataagli atti, confermata nel corso dell’istruttoria orale condotta,risultava provato che il ramo ceduto fosse dotato diautonomia funzionale e operativa, come si evinceva dallarelazione del dott. [OSCURATO:PERSONA] – limitatamente ai fattinon specificamente contestati ed a quelli confermati nel corsoNumero registro generale 15149/2023Numero sezionale 2920/2026delle deposizioni testimoniali – e, in particolareN,u medroa dlil reac colta generale 25189/2026Data pubblicazione 10/09/2026risultanze che la Corte passava in dettaglio a considerare.6.2. Considerava, altresì, documentalmente provato chele due società avevano stipulato tra loro un contratto di retedi impresa, in forza del quale alcune attività venivano gestitein comune, tanto giustificando la condivisione, da parte dellacedente e della cessionaria, di una medesima direzione e dimedesimi uffici, stante l’impegno delle stesse nell’esecuzionedella medesima opera, e che nessuno specifico vizio diinvalidità era stato eccepito in relazione al suddetto contratto.6.3. Rilevava, poi, la Corte che la costituzione di unasocietà di scopo con capitale integralmente controllato dallacostituente, l’esternalizzazione alla stessa di taluni servizi ela stipula di un contratto di rete di imprese per la gestione incomune di determinate attività, lungi dal rivelare il caratterefittizio dell’operazione e la sua preordinazione a scopi diversida quelli dichiarati, costituivano tutti strumenti dimanifestazione di libertà di iniziativa economica.6.4. Per la Corte, ancora, risultava documentalmenteprovato, ed era fatto pacifico tra le parti, che anchesuccessivamente al trasferimento il detto ramo d’aziendaavesse conservato la propria identità, atteso che era stataceduta non solo la titolarità dei rapporti di lavoro, ma anchetutto quanto necessario e sufficiente per continuare lanormale attività di impresa fino a quel momento esercitatadallo stesso. Ed infatti con la cessione del ramo d’azienda,oltre ai dipendenti, erano stati trasferiti i softwares gestionali,che essi avevano continuato ad utilizzare, continuando asvolgere le medesime mansioni.6.5. Secondo la Corte, tali essendo le risultanzeistruttorie, diveniva del tutto irrilevante la circostanza che ilNumero registro generale 15149/2023Numero sezionale 2920/2026ramo di azienda trasferito non avesse una propria conNtuamebroil diti àrac colta generale 25189/2026Data pubblicazione 10/09/2026separata, giacché la stessa poteva essere tranquillamentedesunta dalle risultanze contabili e dal bilancio dell’interaazienda; allo stesso modo non era risolutiva la circostanza delmantenimento del precedente profilo lavorativo, fattogiustificato dalla circostanza che era stato ceduto il ramo diazienda, mentre risultava seccamente smentita (ossia falsa)la circostanza che non fosse stata assegnata ai lavoratoriceduti alcuna mansione. Non rilevava, ancora, il fatto che ilramo ceduto non avesse nemmeno funzioni di staff.6.6. Infine, per la Corte la legittimità della cessione eraevidenziata dal fatto che entrambe le società avevano unorganico largamente al di sopra del c.d. requisitodimensionale e che i dipendenti delle stesse godevano (primache fosse di fatto parzialmente abolito) indistintamente dellagaranzia di un regime di stabilità reale e soprattutto dal fattoche era stato stipulato un contratto di rete di imprese tra lestesse, la cui validità non era stata oggetto di alcunacontestazione.7. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.8. Le intimate società resistono con distinti controricorsi.9. A seguito della fissazione di pubblica udienza, il P.M.ha depositato memoria in cui ha concluso chiedendo direspingere il ricorso.11. I ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.hanno depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONENumero registro generale 15149/2023Numero sezionale 2920/20261. Preliminarmente, rileva il Collegio che, a fronNteum edroe dlil raac colta generale 25189/2026Data pubblicazione 10/09/2026regolare notificazione del ricorso per cassazione in data14.7.2023 anche nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultimaha depositato il proprio controricorso in data 6.9.2023, e,quindi, ben oltre il termine di quaranta giorni di cui all’art.370, comma primo, c.p.c. novellato (nella specie applicabileratione temporis, in quanto il ricorso per cassazione è statonotificato dopo l’1 gennaio 2023); termine che andava ascadere il 23.8.2023; con la conseguenza che la difesa didetta società era abilitata soltanto a partecipare alladiscussione orale, cui di fatto neppure ha partecipato.2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “Ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la “violazione e falsa applicazionedell’art. 2113 c.c. in relazione all’art. 1406 c.c.”. Censuranola sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto “lariconducibilità della fattispecie esaminata ad un trasferimentodi ramo d’azienda e non ad una cessione individuale dicontratti in assenza del necessario consenso ex art. 1406 c.c.,così riformando in toto la sentenza di 1° grado”.3. Con il secondo motivo denunciano “Ex artt. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.”, la “violazione e falsa applicazione degliartt. 2697 c.c., artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 115 e 116c.p.c. in relazione all’art. 2112 c.c., nonché ex art. 360,comma 1, n. 4 per omessa pronuncia”. Secondo i ricorrentinei passaggi motivazionali riportati “è ravvisabile ilsovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravantesulla [OSCURATO:PERSONA] che intendeva avvalersidegli effetti previsti dall’art. 2112 c.c.”. Inoltre, viene inrilievo l’omessa pronuncia, per motivazione apparente inviolazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. secondo cui la sentenza,anche per relationem, deve contenere “la concisa esposizionedelle ragioni di fatto e di diritto della decisione” .Numero registro generale 15149/2023Numero sezionale 2920/20264. Con il terzo motivo denunciano “ex art. 360, Ncuommerom di ara ccolta generale 25189/2026Data pubblicazione 10/09/20261, n. 5 c.p.c.”, “omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inviolazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 115 e 116c.p.c., in relazione all’art. 2112 c.c.”.5. Il primo ed il secondo motivo, esaminabilicongiuntamente per evidente connessione, sonocomplessivamente infondati, con rilevanti profilid’inammissibilità.6. Secondo costante insegnamento di questa Corte laverifica dei presupposti fattuali che consentano l’applicazioneo meno del regime previsto dall’art. 2112 c.c. implica unavalutazione di merito che, ove espressa con motivazionesufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato dilegittimità (v. Cass. n. 20422/2012; Cass. n. 5117/2012;Cass. n. 1821/2013; Cass. n. 2151/2013; Cass. n.24262/2013; Cass. n. 10925/2014: Cass. n. 27238/2014;Cass. n. 22688/2014; Cass. n. 25382/2017; Cass. n.2315/2020; Cass. n. 6649/2020).Pertanto, salvo il caso in cui si lamenti che la sentenzaimpugnata abbia errato nella ricognizione degli elementilegali identificativi del trasferimento del ramo di azienda e,quindi, errato nell’ascrizione di significato alla disposizionenormativa astratta (caso nella specie non ricorrente), l’erroredi diritto denunciabile ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. è quello“di sussunzione” (Cass. sez. un. n. 5/2001; Cass. n.13747/2018). Altrimenti può venire in rilievo l’omesso esamedi un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero,alternativamente, una motivazione che violi il c.d. “minimocostituzionale”. Nella prima prospettiva è indispensabile chesi parta dalla ricostruzione della fattispecie concreta cosìcome effettuata dai giudici di merito (Cass. n. 6035/2018;Numero registro generale 15149/2023Numero sezionale 2920/2026Cass. n. 8760/2019), altrimenti si invaderebbe la sNfuemrearo did rai ccolta generale 25189/2026Data pubblicazione 10/09/2026cognizione riservata ai giudici di merito. Infatti il sindacatosulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto(Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007) presuppone lamediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (Cass.n. 4125/2017; Cass. n. 23851/2019). Laddove si critichi,invece, la ricostruzione della vicenda storica quale risultantedalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operativitàdell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. e la censura è attrattainevitabilmente nei confini del vizio ex art. 360, co. 1, n. 5,c.p.c. nella formulazione tempo per tempo vigente.Resta ferma l’inammissibilità di censure che “sottol’apparente deduzione del vizio di violazione e falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione edi omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questaCorte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originatal’azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia diun vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perché pone a suopresupposto una diversa ricostruzione del merito degliaccadimenti” (Cass. sez. un. n. 34476/2019; conf. Cass. sez.un. n. 33373/2019; Cass. sez. un. n. 25950/2020).6.1. Ebbene, le pretese violazioni o false applicazioni dilegge, censurate con i due motivi ora in esame, propongono,in realtà, un diverso apprezzamento del peso da attribuire aivari elementi di fatto che hanno dato origine alla vicendacontenziosa, collocandosi al di fuori del paradigma del viziodenunciabile ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., in quantosollecitano un nuovo apprezzamento di merito, nonproponibile in sede di legittimità.Infatti, la Corte territoriale ha, anzitutto, accertato chela cessionaria è una società di scopo appositamente costituitaNumero registro generale 15149/2023Numero sezionale 2920/2026in data 19/12/2017 con la dichiarata finalità di affidNuamreero dai dra ccolta generale 25189/2026Data pubblicazione 10/09/2026essa la gestione dello specifico settore del “Field ServiceOperation” prima facente capo alla relativa area aziendalecon la stessa denominazione (abbreviata FSO). Ha altresìaccertato che, nel dare esecuzione a tale programmaimprenditoriale, a quella società era stato ceduto il ramo diazienda denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, dedicatoalle attività di “Costruzione di Rete” e di “Esercizio di Rete” diun [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, come già sinteticamente riferito in narrativa, laCorte ha fondato il proprio convincimento su una pluralità dielementi tratti da una serie di risultanze processuali,diffusamente valutate (cfr. in particolare pagg. 9-12 della suamotivazione).Mette conto, poi, rilevare in proposito che Cass. ord. n.10885/2025, benché relativa allo stesso trasferimento diramo d’azienda di cui qui si discute, non rappresenta tuttaviaprecedente utile in questa sede, perché la domanda dellelavoratrici era stata accolta dai giudici di merito non perl’insussistenza del requisito della preesistenza del ramod’azienda ceduto, bensì per la diversa ragione della ritenutaillegittima – e fraudolenta – esecuzione della sentenza direintegrazione nel posto di lavoro pronunciata inconseguenza dell’annullamento del loro licenziamentoillegittimo. In particolare, in quel giudizio i giudici di meritoavevano ritenuto che l’adibizione delle due lavoratrici al ramoceduto – pur autonomo e preesistente – fosse statafraudolenta, in quanto provenivano da ramo diverso, eranostate licenziate e poi reintegrate con sentenza, ma la società,invece di riassegnarle al ramo cui erano adibite al momentodel licenziamento, le aveva trasferite al ramo poi ceduto, alNumero registro generale 15149/2023Numero sezionale 2920/2026preordinato fine di disfarsene mediante la cessione Ndumi eqrou die ral ccolta generale 25189/2026Data pubblicazione 10/09/2026ramo aziendale.7. A fronte dell’approfondita valutazione di cui s’è detto,i ricorrenti, segnatamente nel primo motivo, propongono unadiversa lettura delle emergenze processuali, essenzialmentebasata su talune parti della motivazione della sentenza diaccoglimento di primo grado (v. pagg. 18-19 del ricorso); etanto senza peraltro porre in discussione i principi di diritto intema di trasferimento di ramo d’azienda cui la Corte d’appelloha fatto ampio riferimento (cfr. pagg. 5-9 della sua sentenza),giudicando anzi “corretti” i “precedenti giurisprudenziali”richiamati dalla Corte (v. alla fine di pag. 22 del ricorso inesame).8. Quanto, poi, al vizio di omessa pronuncia chelamentano i ricorrenti nell’ambito del secondo motivo diricorso, rileva il Collegio che tale doglianza è dedotta in modopressoché indistinto rispetto alle violazioni di norme di dirittocontestualmente dedotte nel medesimo motivo, il cuisvolgimento è, infatti, unitario.In ogni caso, come si desume dallo svolgimento dellacensura in parte qua (v. pagg. 22 e segg. del ricorso), iricorrenti in realtà non lamentano la violazione dell’art. 112c.p.c. per un’omessa pronuncia su una domanda oun’eccezione di merito, oppure su un motivo d’appello, bensìfanno valere un’anomalia motivazionale dedotta chiave di“motivazione apparente”.Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, piùvolte espresso a Sezioni unite, però, la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error inprocedendo”, quando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,Numero registro generale 15149/2023Numero sezionale 2920/2026perché recante argomentazioni obbiettivamente inidNoumneeroe d i raac colta generale 25189/2026Data pubblicazione 10/09/2026far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (così, tra le altre, Cass. sez. un. n.22232/2016; Cass. sez. un. n. 25392/2019).E un tale vizio di motivazione non si riscontraassolutamente nell’impugnata sentenza, nella quale ad ampiaesposizione dei principi di diritto in tema di trasferimento diramo d’azienda la Corte d’appello ha fatto seguire altrettantodiffusa e coerente disamina circa l’applicazione di tali principialla fattispecie concreta sottoposta al suo esame, indicandoogni volta in dettaglio le risultanze processuali in base allequali ha giudicato provate sia la preesistenza che l’autonomiadel ramo aziendale ceduto.9. Infine, la violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabileper cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’oneredella prova ad una parte diversa da quella che ne fosseonerata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non,invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che ilgiudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (in talsenso, ex multis, Cass. n. 6374/2023; n. 27225/2021).Ebbene, alcuna illegittima inversione degli oneriprobatori è riscontrabile nella decisione gravata: invero, afronte della deduzione, da parte dei ricorrenti, dell’inesistenzadi autonoma capacità funzionale del ramo ceduto, della suanon preesistenza alla cessione e della non appartenenza deiricorrenti ad esso (ossia, i “fatti negativi” cui i ricorrenti orasi riferiscono a pag. 27 del ricorso), la Corte d’appello haNumero registro generale 15149/2023Numero sezionale 2920/2026semplicemente considerato dimostrati in positivo tuNutmtei rot dai rlaic colta generale 25189/2026Data pubblicazione 10/09/2026aspetti in base alle fonti di prova esaminate.In particolare, quanto alla posizione dei tre lavoratorispecificato al punto I. a pag. 10 della sentenza, ponendo inluce che gli allora “appellati sono quindi rimasti dove erano”prima della cessione.9. Il terzo motivo è interamente inammissibile.10. Secondo questa Corte, infatti, l’omesso esame di unfatto storico decisivo deve riguardare un fatto, inteso nellasua accezione storico-fenomenica, principale (ossia,costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del dirittoazionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria),la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali e che abbia carattere decisivo. Costituisce un“fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una“questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, insenso storico e normativo, un preciso accadimento ovverouna precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, unepisodio fenomenico rilevante; non costituiscono, viceversa,“fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art.360 c.p.c., comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzionidifensive; gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti ecircostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (così,tra le altre, Cass., sez. lav., 22.5.2020, n. 9483).11. Orbene, come chiaramente risulta dall’estesosvolgimento della censura ora in esame (v. pagg. 31-43 delricorso), essa, non solo si fonda su una moltitudine diargomentazioni e deduzioni difensive degli stessi ricorrenti,oltre che di altrettanto molteplici elementi istruttori e fatti,ma in realtà, in apparente chiave di “omesso esame circa unNumero registro generale 15149/2023fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto dNi umero sezionale 2920/2026Numero di raccolta generale 25189/2026discussione tra le parti”, propone inammissibilmente unaData pubblicazione 10/09/2026completa rivisitazione dell’intera vicenda oggetto di causa (v.i precedenti delle Sezioni unite richiamati alla fine del § 5. diquesta motivazione).12. I ricorrenti, in quanto soccombenti, devono esserecondannati al pagamento, in favore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese di questogiudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, e sonotenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto. Nulla va disposto quanto alle spese rispetto allacontroricorrente EXI, che, secondo quanto anticipato, hadepositato tardivamente il proprio controricorso e poi non hautilmente svolto altre difese in questa sede. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alpagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00per esborsi ed € 5.500,00 per compensi professionali, oltrerimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e CPA come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, sedovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16giugno 2026.Numero registro generale 15149/2023Numero sezionale 2920/2026La PresidenteNu mero di raccolta generale 25189/2026Data pubblicazione 10/09/2026Adriana DoronzoIl Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 25189/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris