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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 06374/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28725-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni 132, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso la sede della società con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2076/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/05/2021; Ric. 2021 n. 28725 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato “[OSCURATO:PERSONA] a restituire a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la somma di euro 132.875,70, detratte da tale importo le somme relative alle ritenute fiscali e contributive, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo”; 2.la Corte, in sintesi e per quanto qui rileva, ha argomentato che, “per quanto concerne la prova del credito azionato da [OSCURATO:PERSONA], la società appellante ha assolto all’onere probatorio producendo in sede monitoria le sentenze su cui fonda il suo diritto alla restituzione; inoltre la lavoratrice appellata non ha contestato di aver ricevuto le somme di cui alla sentenza n. 2574/2008 della Corte di appello di Roma, ma ha anzi affermato di averle utilizzate per le spese analiticamente indicate nei suoi atti, e l’unica contestazione mossa dalla lavoratrice attiene alla quantificazione delle somme che devono essere restituite al netto delle ritenute fiscali e contributive”; in ordine, poi, alla “eccezione di irripetibilità delle somme percepite in buona fede” sollevata dalla lavoratrice, la Corte territoriale ha rilevato che “l’aver destinato le somme ai bisogni primari di vita non comporta la deroga alla regola generale di ripetibilità dell’indebito prevista dall’art. 2033 c.c. (avendo carattere eccezionale l’irripetibilità delle stesse enunciata dalla giurisprudenza amministrativa per il rapporto di pubblico impiego, v.

Cass. n. 29926/2008)”; ha aggiunto poi che “nessuna specifica allegazione, né tantomeno riscontro probatorio, è stato fornito circa il pregiudizio che l’odierna appellata subirebbe dal recupero delle somme per cui è causa”; Ric. 2021 n. 28725 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -3-

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Iannilli affidato a due motivi; ha resistito con controricorso la società;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, nel termine di almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, così come previsto dall’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.; parte ricorrente ha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. preliminarmente vanno esaminat e le richieste formulate da parte ricorrente nella memoria conclusiva con cui si deduce: “1) mancato rispetto del termine di sessanta giorni per la fissazione dell’udienza e di quello a difesa superiore a quaranta giorni come previsti dall’art. 380 bis c.p.c. –nullità del procedimento per violazione degli artt. 24 e 111 Costituzione; 2) richiesta di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 377 c.p.c. o comunque ai sensi dell’art. 380 bis 1, con espunzione della presente causa da quelle fissate ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; 3) subordinata questione di legittimità costituzionale e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte UE ai sensi dell’art. 267 TFUE”; le questioni sollevate sono prive di ogni fondamento; nella specie risulta rispettato il termine di venti giorni prescritto dal comma 2 dell’art. 380 bis c.p.c., peraltro del tutto analogo al termine di venti giorni previsto per l’udienza pubblica dall’art. 377, comma 2, c.p.c. pro tempore vigente (mentre l’istante si riferisce ad un termine di sessanta giorni antecedente l’udienza che non corrisponde al testo dell’art. 377 c.p.c. applicabile al presente procedimento); non viene in alcun modo chiarito in qual modo il rispetto di tali termini porrebbe questioni di legittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, salvo generiche invocazioni, mentre l’eventuale rimessione della causa alla pubblica udienza della sezione semplice a mente Ric. 2021 n. 28725 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -4- dell’ultimo comma dell’art. 380 bis c.p.c. rientra nel potere discrezionale del Collegio (cfr. Cass.

SS.UU. n. 14437 del 2018; di recente v.

Cass. n. 31679 del 2022);

2. col primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., e, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 389 c.p.c. e 144 disp. att. c.p.c.; per il primo aspetto si contesta che la società [OSCURATO:PERSONA] abbia “minimamente provato il quantum asseritamente dovuto dalla signora Iannilli” e, per altro verso, si invoca la disposizione processuale, asseritamente violata, che abilita la parte a proporre le domande di restituzione conseguenti alla cassazione della sentenza nell’ambito del giudizio di rinvio; 3.il motivo non può trovare accoglimento; 3.1.la prima censura investe, con una formale denuncia di violazione di legge, una quaestio facti qual è l’accertamento in concreto dell’ammontare indebito da restituire da parte della Iannilli, così sollecitando un sindacato che è estraneo al giudizio di legittimità, come risulta chiaro anche dall’improprio riferimento alla violazione dell’art.2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.; per il primo aspetto la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass.n. 13395 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica Ric. 2021 n. 28725 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -5- l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa il raggiungimento della prova su quanto dovuto dalla Iannilli; per l’altro aspetto, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (trale altre v.

Cass. n. 23940 del 2017); inoltre, parte ricorrente neanche confuta adeguatamente l’assunto della Corte territoriale secondo cui la lavoratrice appellata non aveva contestato di aver ricevuto le somme di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma, affermando piuttosto di averle utilizzate per le spese indicate nei suoi atti;

3.2. la seconda censura, in disparte il profilo della sua novità non avendo chi ricorre chiarito quando e come la questione sia stata introdotta nel giudizio e coltivata in appello, è anche infondata; infatti, le domande di restituzione o di riduzione in pristino della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi cassata può essere proposta, oltre che nell'eventuale giudizio di rinvio, anche in separata sede (come nel caso di specie), atteso che le predette domande sono del tutto autonome da quelle dell'eventuale giudizio di rinvio, assolvendo all'esigenza di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale Ric. 2021 n. 28725 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -6- anteriore alla decisione cassata, a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio (tra le altre: Cass.

SS.UU. n. 12190 del 2004) 4.con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che dell’art. 2033 c.c., sostenendo la tesi che non si può procedere alla ripetizione di somme percepite in buona fede “quando il loro recupero comprometta il tenore di vita del lavoratore e dei suoi familiari”; 5.il motivo è inammissibile, per le ragioni innanzi espresse, nella parte in cui evoca, ancora una volta impropriamente, la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., mentre per il resto esso risulta infondato; infatti, la ricorrente richiama a sostegno della censura la giurisprudenza formatasi nel diverso ambito previdenziale e assistenziale, mentre non individua la norma , asseritamente violata, che escluda la ripetibilità delle somme indebitamente versate nell’ambito di rapporti contrattuali tra privati; per mera completezza si rileva che, con la sentenza n. 8 del 2023, la Corte costituzionale ha escluso che l'art. 2033 c.c. presenti profili di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., rispetto al parametro interposto di cui all'art. 1 Prot. addiz.

CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, avuto riguardo alle ipotesi di indebito di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributivo,erogato da un ente pubblico e che generi un legittimo affidamento del percipiente , con po ssibile ingerenza non proporzionata nel diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni; peraltro, nella fattispecie all’attenzione del Collegio, siamo al di fuori delle ipotesi di legittimo affidamento valutate dalla giurisprudenza convenzionale ed esaminate dalla Corte costituzionale, atteso che le sommesono state erogate da un datore di lavoro privato e non da un Ric. 2021 n. 28725 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -7- ente pubblico;il pagamento, inoltre, non è stato spontaneo ma frutto di una sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva, impugnata dal datore di lavoro e poi travolta da una successiva pronuncia giudiziale che ha reso priva di ogni giustificazione l’attribuzione patrimoniale;dette somme, infine, proprio in ragione del contenzioso pendente, erano sub iudicee chiaramente suscettibili di essere sottoposte a ripetizione; ogni altra questione, subordinatamente prospettata da parte ricorrente in memoria, di legittimità costituzionale ovvero di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia appare manifestamente irrilevante nella controversia all'attenzione del Collegio ovvero priva di pertinente e decifrabile rilievo per come formulata, peraltro non esistendo alcun diritto della parte all'automatico rinvio pregiudiziale ogni qualvolta la Corte di cassazione non condivida le tesi difensive, bastando che le ragioni del diniego siano espresse ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata (cfr. Cass.

SS.UU. n. 14042 del 2016; Cass.n. 14828 del 2018); 6.conclusivamente il ricorso deve essere respinto e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, se dovuto (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.

Ric. 2021 n. 28725 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -8- Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28725-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni 132, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso la sede della società con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2076/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/05/2021; Ric. 2021 n. 28725 sez. ML -ud. 14-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato “[OSCURATO:PERSONA] a restituire a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la somma di euro 132.875,70, detratte da tale importo le somme relative alle ritenute fiscali e contributive, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo”; 2.la Corte, in sintesi e per quanto qui rileva, ha argomentato che, “per quanto concerne la prova del credito azionato da [OSCURATO:PERSONA], la società appellante ha assolto all’onere probatorio producendo in sede monitoria le sentenze su cui fonda il suo diritto alla restituzione; inoltre la lavoratrice appellata non ha contestato di aver ricevuto le somme di cui alla sentenza n. 2574/2008 della Corte di appello di Roma, ma ha anzi affermato di averle utilizzate per le spese analiticamente indicate nei suoi atti, e l’unica contestazione mossa dalla lavoratrice attiene alla quantificazione delle somme che devono essere restituite al netto delle ritenute fiscali e contributive”; in ordine, poi, alla “eccezione di irripetibilità delle somme percepite in buona fede” sollevata dalla lavoratrice, la Corte territoriale ha rilevato che “l’aver destinato le somme ai bisogni primari di vita non comporta la deroga alla regola generale di ripetibilità dell’indebito prevista dall’art. 2033 c.c. (avendo carattere eccezionale l’irripetibilità delle stesse enunciata dalla giurisprudenza amministrativa per il rapporto di pubblico impiego, v. Cass. n. 29926/2008)”; ha aggiunto poi che “nessuna specifica allegazione, né tantomeno riscontro probatorio, è stato fornito circa il pregiudizio che l’odierna appellata subirebbe dal recupero delle somme per cui è causa”; Ric. 2021 n. 28725 sez. ML -ud. 14-12-2022 -3- 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Iannilli affidato a due motivi; ha resistito con controricorso la società; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, nel termine di almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, così come previsto dall’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.; parte ricorrente ha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. preliminarmente vanno esaminat e le richieste formulate da parte ricorrente nella memoria conclusiva con cui si deduce: “1) mancato rispetto del termine di sessanta giorni per la fissazione dell’udienza e di quello a difesa superiore a quaranta giorni come previsti dall’art. 380 bis c.p.c. –nullità del procedimento per violazione degli artt. 24 e 111 Costituzione; 2) richiesta di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 377 c.p.c. o comunque ai sensi dell’art. 380 bis 1, con espunzione della presente causa da quelle fissate ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; 3) subordinata questione di legittimità costituzionale e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte UE ai sensi dell’art. 267 TFUE”; le questioni sollevate sono prive di ogni fondamento; nella specie risulta rispettato il termine di venti giorni prescritto dal comma 2 dell’art. 380 bis c.p.c., peraltro del tutto analogo al termine di venti giorni previsto per l’udienza pubblica dall’art. 377, comma 2, c.p.c. pro tempore vigente (mentre l’istante si riferisce ad un termine di sessanta giorni antecedente l’udienza che non corrisponde al testo dell’art. 377 c.p.c. applicabile al presente procedimento); non viene in alcun modo chiarito in qual modo il rispetto di tali termini porrebbe questioni di legittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, salvo generiche invocazioni, mentre l’eventuale rimessione della causa alla pubblica udienza della sezione semplice a mente Ric. 2021 n. 28725 sez. ML -ud. 14-12-2022 -4- dell’ultimo comma dell’art. 380 bis c.p.c. rientra nel potere discrezionale del Collegio (cfr. Cass. SS.UU. n. 14437 del 2018; di recente v. Cass. n. 31679 del 2022); 2. col primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., e, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 389 c.p.c. e 144 disp. att. c.p.c.; per il primo aspetto si contesta che la società [OSCURATO:PERSONA] abbia “minimamente provato il quantum asseritamente dovuto dalla signora Iannilli” e, per altro verso, si invoca la disposizione processuale, asseritamente violata, che abilita la parte a proporre le domande di restituzione conseguenti alla cassazione della sentenza nell’ambito del giudizio di rinvio; 3.il motivo non può trovare accoglimento; 3.1.la prima censura investe, con una formale denuncia di violazione di legge, una quaestio facti qual è l’accertamento in concreto dell’ammontare indebito da restituire da parte della Iannilli, così sollecitando un sindacato che è estraneo al giudizio di legittimità, come risulta chiaro anche dall’improprio riferimento alla violazione dell’art.2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.; per il primo aspetto la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass.n. 13395 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica Ric. 2021 n. 28725 sez. ML -ud. 14-12-2022 -5- l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa il raggiungimento della prova su quanto dovuto dalla Iannilli; per l’altro aspetto, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (trale altre v. Cass. n. 23940 del 2017); inoltre, parte ricorrente neanche confuta adeguatamente l’assunto della Corte territoriale secondo cui la lavoratrice appellata non aveva contestato di aver ricevuto le somme di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma, affermando piuttosto di averle utilizzate per le spese indicate nei suoi atti; 3.2. la seconda censura, in disparte il profilo della sua novità non avendo chi ricorre chiarito quando e come la questione sia stata introdotta nel giudizio e coltivata in appello, è anche infondata; infatti, le domande di restituzione o di riduzione in pristino della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi cassata può essere proposta, oltre che nell'eventuale giudizio di rinvio, anche in separata sede (come nel caso di specie), atteso che le predette domande sono del tutto autonome da quelle dell'eventuale giudizio di rinvio, assolvendo all'esigenza di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale Ric. 2021 n. 28725 sez. ML -ud. 14-12-2022 -6- anteriore alla decisione cassata, a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio (tra le altre: Cass. SS.UU. n. 12190 del 2004) 4.con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che dell’art. 2033 c.c., sostenendo la tesi che non si può procedere alla ripetizione di somme percepite in buona fede “quando il loro recupero comprometta il tenore di vita del lavoratore e dei suoi familiari”; 5.il motivo è inammissibile, per le ragioni innanzi espresse, nella parte in cui evoca, ancora una volta impropriamente, la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., mentre per il resto esso risulta infondato; infatti, la ricorrente richiama a sostegno della censura la giurisprudenza formatasi nel diverso ambito previdenziale e assistenziale, mentre non individua la norma , asseritamente violata, che escluda la ripetibilità delle somme indebitamente versate nell’ambito di rapporti contrattuali tra privati; per mera completezza si rileva che, con la sentenza n. 8 del 2023, la Corte costituzionale ha escluso che l'art. 2033 c.c. presenti profili di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., rispetto al parametro interposto di cui all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, avuto riguardo alle ipotesi di indebito di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributivo,erogato da un ente pubblico e che generi un legittimo affidamento del percipiente , con po ssibile ingerenza non proporzionata nel diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni; peraltro, nella fattispecie all’attenzione del Collegio, siamo al di fuori delle ipotesi di legittimo affidamento valutate dalla giurisprudenza convenzionale ed esaminate dalla Corte costituzionale, atteso che le sommesono state erogate da un datore di lavoro privato e non da un Ric. 2021 n. 28725 sez. ML -ud. 14-12-2022 -7- ente pubblico;il pagamento, inoltre, non è stato spontaneo ma frutto di una sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva, impugnata dal datore di lavoro e poi travolta da una successiva pronuncia giudiziale che ha reso priva di ogni giustificazione l’attribuzione patrimoniale;dette somme, infine, proprio in ragione del contenzioso pendente, erano sub iudicee chiaramente suscettibili di essere sottoposte a ripetizione; ogni altra questione, subordinatamente prospettata da parte ricorrente in memoria, di legittimità costituzionale ovvero di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia appare manifestamente irrilevante nella controversia all'attenzione del Collegio ovvero priva di pertinente e decifrabile rilievo per come formulata, peraltro non esistendo alcun diritto della parte all'automatico rinvio pregiudiziale ogni qualvolta la Corte di cassazione non condivida le tesi difensive, bastando che le ragioni del diniego siano espresse ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata (cfr. Cass. SS.UU. n. 14042 del 2016; Cass.n. 14828 del 2018); 6.conclusivamente il ricorso deve essere respinto e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, se dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ric. 2021 n. 28725 sez. ML -ud. 14-12-2022 -8- Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorren