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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 01833/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17900-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 130/2022 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 02/05/2022 R.G.N. 121/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Perugia ha respinto l’appello proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio contro la sentenza del Tribunale di Terni n. [OSCURATO:PERSONA] retributive R.G.N.17900/2022 Cron.

Rep.

Ud.26/11/2025 280/2021, che aveva respinto sia la sua opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal medesimo tribunale in favore di [OSCURATO:PERSONA] che la domanda riconvenzionale dell’opponente; la Corte, oltre a condannare l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado, come liquidate, e a porre a carico dello stesso il c.d. raddoppio del contributo unificato da lui dovuto, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., ha disposto la cancellazione dalla proposizione “si è limitata a produrre il frutto dei propri raggiri (lebuste paga non firmate)” –contenuta nel quarto e quinto rigo di pagina 11 dell’atto di appello – la locuzione offensiva “il frutto dei propri raggiri” .

2. Per quanto qui interessa, la Corte premetteva in sintesi: a) che il decreto opposto aveva ingiunto al professionista il pagamento in favore della Sopranzi, ex dipendente del suo studio professionale, di € 2.889,56 per crediti secondo quest’ultima risultanti dai prospetti paga da lei depositati (i cui importi, sempre secondo la lavoratrice, erano stati solo parzialmente corrisposti); b) che l’avvocato opponente, oltre a chiedere la revoca di tale decreto, in via riconvenzionale, aveva chiesto la condanna della Sopranzi alla restituzione di somme corrisposte in eccesso e al risarcimento dei danni cagionati dalla sua illegittima condotta; c) che, resistendo la Sopranzi, il primo giudice aveva deciso nel senso anzidetto.

3. La Corte, superata l’eccezione d’inammissibilità del gravame del Longarini, lo giudicava infondato sotto tutti i profili, anche con riferimento alla domanda riconvenzionale dell’opponente.

4. Accoglieva, inoltre, la richiesta dell’appellata di cancellazione dell’espressione giudicata offensiva contenuta nell’atto di appello nei termini specificati nel dispositivo sopra riportati.

5. Contro la pronuncia di secondo grado l’avv . [OSCURATO:PERSONA] in proprio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

6. Resiste l’intimata con controricorso e successiva memoria.

7. La Corte si è riservata di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1 cpv. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Nullità della sentenza ex art. 360, n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla legge 4 del 1953 ed all’art. 2697 c.c. e per omessa, erronea, illogica motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per violazione degli articoli 112 e 116 c.p.c.”.

1.1. Dopo aver trascritto, per stralci, buona parte della motivazione dell’impugnata sentenza, deduce che tale motivazione “viola apertamente le prescrizioni normative che disciplinano la redazione delle buste paga così come contenute nell’articolo 1 dellalegge 5 gennaio 1953, n. 4”.

1.2. Inoltre, deduce essere “incomprensibile il successivo ragionamento espresso nella motivazione della Corte di Appello”.

Censura, in particolare, il punto in cui la Corte ha ritenuto che: “Neppure corrisponde al vero che i prospetti paga e il foglio di presenze del maggio 2019 (mese per il quale alla ricorrente non fu consegnata la busta paga) recassero, a fronte di un orario pattuito di venti ore settimanali, un orario a tempo pieno, ossia di otto ore giornaliere”, assumendo che si tratterebbe di “dato disancorato da allegazioni e quadro istruttorio”.Sostiene, infatti, dopo aver richiamato un punto del proprio atto d’appello, che egli “non ha mai dedotto che la [OSCURATO:PERSONA] ha svolto le ore proprie di un contratto a tempo pieno ma, piuttosto, ha contestato la circostanza che le buste paga, non firmate e non timbrate, sono state elaborate sulla base di un monte ore di molto superiore a quello contrattuale (che è di 20 ore settimanali equivalenti a 90 mensili)”.

1.3. Deduce, in definitiva, che “la controparte non ha dato prova di aver lavorato per orari superiori a quelli definiti contrattualmente”.

2. Con il secondo motivo denuncia “Nullità della sentenza ex art. 360, n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla legge 89 cpc ed all’art. 2697 c.c. e per omessa, erronea, illogica motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per violazione degli articoli 112 e 116 c.p.c.”.

Trascritti taluni stralci della parte di motivazione dedicata dalla Corte territoriale all’accoglimento della suddetta richiesta dell’appellata ex art. 89 c.p.c., deduce che: “Onde censurare il presente capo della sentenza della Corte di Appello di Perugia si fa richiamo a tutti gli argomenti di cui al primo motivo di ricorso nella misura in cui il Giudice di II grado ha così giustificato la propria pronuncia: “… Le asserzioni dell’appellante sono contraddette e smentite dalle risultanze processuali (si è visto come nessuna prova sia emersa circa la non veridicità delle ore lavorative contabilizzate nelle buste paga e nel foglio delle presenze) …”.

Se è dunque fondato il I motivo di ricorso viene a cadere l’ipotesi, invero irreale, della volontà del ricorrente di screditare graniticamente la resistente piuttosto che di sottolineare, a fini processuali, l’illegittimità della condotta .

3. I due motivi, esaminabili congiuntamente per (dichiarata) connessione, sono inammissibili per le stesse ragioni.

4. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questione motivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzione sulla base della non completa istruzione probatoria (così, ex plurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020).

Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso non possono coesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità, così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (Cass. n. 12625/2020).

5. Ebbene, il ricorrente, in entrambi i motivi, si riferisce, nel contempo, ai differenti mezzi di cui, rispettivamente, ai n. 3) e n. 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c. in ordine alle medesime questioni.

Peraltro, nelle rubriche di ambedue le censure si deduce una “omessa, erronea, illogica motivazione su un punto decisivo della controversia”, così arieggiando il previgente testo del n. 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c. (che recitava: “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio”), laddove il testo attuale, da tempo vigente, del medesimo n. 5) si riferisce ad “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Del resto, le due censure, ove mai ricondotte (solo) all’ipotesi di cui all’ipotesi vigente dell’art. 360, comma primo, n. 5),c.p.c., s’imbatterebbero in parte qua nella preclusione di cui all’art. 348-ter, ult. comma, c.p.c., applicabile ratione temporis, in caso di c.d.

“doppia conforme” (la medesima preclusione è stata poi riprodotta nel vigente art. 360, comma quarto, c.p.c.).

5.1. Solo per completezza, allora, nota il Collegio che il ricorrente non chiarisce sotto quali profili ritengaviolati sia l’art.112 c.p.c. che l’art. 116 c.p.c.

5.2. Quanto, poi, alla pur sostenuta violazione dell’art.2697 c.c., neanche deduce un’illegittima inversione dell’onere della prova (cfr., ex plurimis , Cass. n. 6374/2023), bensì asserisce, nel primo motivo, che la lavoratrice non avrebbe fornito la “prova di aver lavorato per orari superiori a quelli definiti contrattualmente”.

5.3. Infine, circa la dedotta violazione dell’art. 1, comma secondo, L. 5.1.1953, n. 4, non considera il ricorrente che proprio la pronuncia di questa Corte che ha richiamato, Cass. n. 17312/2012, ha ribadito che “le buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest’ultimo, possono essere utilizzate come prova del credito”.

Ebbene, la Corte territoriale ha considerato che nel relativo punto di doglianza riproposto dall’allora appellante questi aveva dedotto esclusivamente che le buste paga depositate unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo erano “prive della sottoscrizione del datore di lavoro”; né il ricorrente in questa sede sostiene che la sua censura a riguardo fosse diversamente formulata, ossia, riferita non solo al profilo formale dell’assenza della sua sottoscrizione “materiale” (oltre che relativa all’importo indicato in tali buste).

Attualmente, invece, il ricorrente afferma che “le buste paga presentate dalla lavoratrice in sede di procedimento monitorio, non sono né timbrate né firmate dal datore di lavoro, odierno ricorrente, che anzi le ha esplicitamente contestate nel dato numerico delle ore di lavoro, …” (così a pag. 7 del ricorso per cassazione); in altre parole, ha esteso la contestazione formale, oltre che alla “firma”, anche alla “timbratura” delle buste paga in questione.

In ogni caso, la Corte d’appello ha giudicato tali “prospetti paga emessi dal datore di lavoro” (cfr. pag. 5 dell’impugnata sentenza), e il ricorrente non può in questa sede di legittimità rimettere in discussione tale accertamento fattuale, men che meno in base a deduzioni in parte nuove.

6. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17900-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 130/2022 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 02/05/2022 R.G.N. 121/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Perugia ha respinto l’appello proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio contro la sentenza del Tribunale di Terni n. [OSCURATO:PERSONA] retributive R.G.N.17900/2022 Cron. Rep. Ud.26/11/2025 280/2021, che aveva respinto sia la sua opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal medesimo tribunale in favore di [OSCURATO:PERSONA] che la domanda riconvenzionale dell’opponente; la Corte, oltre a condannare l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado, come liquidate, e a porre a carico dello stesso il c.d. raddoppio del contributo unificato da lui dovuto, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., ha disposto la cancellazione dalla proposizione “si è limitata a produrre il frutto dei propri raggiri (lebuste paga non firmate)” –contenuta nel quarto e quinto rigo di pagina 11 dell’atto di appello – la locuzione offensiva “il frutto dei propri raggiri” . 2. Per quanto qui interessa, la Corte premetteva in sintesi: a) che il decreto opposto aveva ingiunto al professionista il pagamento in favore della Sopranzi, ex dipendente del suo studio professionale, di € 2.889,56 per crediti secondo quest’ultima risultanti dai prospetti paga da lei depositati (i cui importi, sempre secondo la lavoratrice, erano stati solo parzialmente corrisposti); b) che l’avvocato opponente, oltre a chiedere la revoca di tale decreto, in via riconvenzionale, aveva chiesto la condanna della Sopranzi alla restituzione di somme corrisposte in eccesso e al risarcimento dei danni cagionati dalla sua illegittima condotta; c) che, resistendo la Sopranzi, il primo giudice aveva deciso nel senso anzidetto. 3. La Corte, superata l’eccezione d’inammissibilità del gravame del Longarini, lo giudicava infondato sotto tutti i profili, anche con riferimento alla domanda riconvenzionale dell’opponente. 4. Accoglieva, inoltre, la richiesta dell’appellata di cancellazione dell’espressione giudicata offensiva contenuta nell’atto di appello nei termini specificati nel dispositivo sopra riportati. 5. Contro la pronuncia di secondo grado l’avv . [OSCURATO:PERSONA] in proprio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 6. Resiste l’intimata con controricorso e successiva memoria. 7. La Corte si è riservata di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1 cpv. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Nullità della sentenza ex art. 360, n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla legge 4 del 1953 ed all’art. 2697 c.c. e per omessa, erronea, illogica motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per violazione degli articoli 112 e 116 c.p.c.”. 1.1. Dopo aver trascritto, per stralci, buona parte della motivazione dell’impugnata sentenza, deduce che tale motivazione “viola apertamente le prescrizioni normative che disciplinano la redazione delle buste paga così come contenute nell’articolo 1 dellalegge 5 gennaio 1953, n. 4”. 1.2. Inoltre, deduce essere “incomprensibile il successivo ragionamento espresso nella motivazione della Corte di Appello”. Censura, in particolare, il punto in cui la Corte ha ritenuto che: “Neppure corrisponde al vero che i prospetti paga e il foglio di presenze del maggio 2019 (mese per il quale alla ricorrente non fu consegnata la busta paga) recassero, a fronte di un orario pattuito di venti ore settimanali, un orario a tempo pieno, ossia di otto ore giornaliere”, assumendo che si tratterebbe di “dato disancorato da allegazioni e quadro istruttorio”.Sostiene, infatti, dopo aver richiamato un punto del proprio atto d’appello, che egli “non ha mai dedotto che la [OSCURATO:PERSONA] ha svolto le ore proprie di un contratto a tempo pieno ma, piuttosto, ha contestato la circostanza che le buste paga, non firmate e non timbrate, sono state elaborate sulla base di un monte ore di molto superiore a quello contrattuale (che è di 20 ore settimanali equivalenti a 90 mensili)”. 1.3. Deduce, in definitiva, che “la controparte non ha dato prova di aver lavorato per orari superiori a quelli definiti contrattualmente”. 2. Con il secondo motivo denuncia “Nullità della sentenza ex art. 360, n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla legge 89 cpc ed all’art. 2697 c.c. e per omessa, erronea, illogica motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per violazione degli articoli 112 e 116 c.p.c.”. Trascritti taluni stralci della parte di motivazione dedicata dalla Corte territoriale all’accoglimento della suddetta richiesta dell’appellata ex art. 89 c.p.c., deduce che: “Onde censurare il presente capo della sentenza della Corte di Appello di Perugia si fa richiamo a tutti gli argomenti di cui al primo motivo di ricorso nella misura in cui il Giudice di II grado ha così giustificato la propria pronuncia: “… Le asserzioni dell’appellante sono contraddette e smentite dalle risultanze processuali (si è visto come nessuna prova sia emersa circa la non veridicità delle ore lavorative contabilizzate nelle buste paga e nel foglio delle presenze) …”. Se è dunque fondato il I motivo di ricorso viene a cadere l’ipotesi, invero irreale, della volontà del ricorrente di screditare graniticamente la resistente piuttosto che di sottolineare, a fini processuali, l’illegittimità della condotta . 3. I due motivi, esaminabili congiuntamente per (dichiarata) connessione, sono inammissibili per le stesse ragioni. 4. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questione motivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzione sulla base della non completa istruzione probatoria (così, ex plurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020). Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso non possono coesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità, così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (Cass. n. 12625/2020). 5. Ebbene, il ricorrente, in entrambi i motivi, si riferisce, nel contempo, ai differenti mezzi di cui, rispettivamente, ai n. 3) e n. 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c. in ordine alle medesime questioni. Peraltro, nelle rubriche di ambedue le censure si deduce una “omessa, erronea, illogica motivazione su un punto decisivo della controversia”, così arieggiando il previgente testo del n. 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c. (che recitava: “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio”), laddove il testo attuale, da tempo vigente, del medesimo n. 5) si riferisce ad “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Del resto, le due censure, ove mai ricondotte (solo) all’ipotesi di cui all’ipotesi vigente dell’art. 360, comma primo, n. 5),c.p.c., s’imbatterebbero in parte qua nella preclusione di cui all’art. 348-ter, ult. comma, c.p.c., applicabile ratione temporis, in caso di c.d. “doppia conforme” (la medesima preclusione è stata poi riprodotta nel vigente art. 360, comma quarto, c.p.c.). 5.1. Solo per completezza, allora, nota il Collegio che il ricorrente non chiarisce sotto quali profili ritengaviolati sia l’art.112 c.p.c. che l’art. 116 c.p.c. 5.2. Quanto, poi, alla pur sostenuta violazione dell’art.2697 c.c., neanche deduce un’illegittima inversione dell’onere della prova (cfr., ex plurimis , Cass. n. 6374/2023), bensì asserisce, nel primo motivo, che la lavoratrice non avrebbe fornito la “prova di aver lavorato per orari superiori a quelli definiti contrattualmente”. 5.3. Infine, circa la dedotta violazione dell’art. 1, comma secondo, L. 5.1.1953, n. 4, non considera il ricorrente che proprio la pronuncia di questa Corte che ha richiamato, Cass. n. 17312/2012, ha ribadito che “le buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest’ultimo, possono essere utilizzate come prova del credito”. Ebbene, la Corte territoriale ha considerato che nel relativo punto di doglianza riproposto dall’allora appellante questi aveva dedotto esclusivamente che le buste paga depositate unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo erano “prive della sottoscrizione del datore di lavoro”; né il ricorrente in questa sede sostiene che la sua censura a riguardo fosse diversamente formulata, ossia, riferita non solo al profilo formale dell’assenza della sua sottoscrizione “materiale” (oltre che relativa all’importo indicato in tali buste). Attualmente, invece, il ricorrente afferma che “le buste paga presentate dalla lavoratrice in sede di procedimento monitorio, non sono né timbrate né firmate dal datore di lavoro, odierno ricorrente, che anzi le ha esplicitamente contestate nel dato numerico delle ore di lavoro, …” (così a pag. 7 del ricorso per cassazione); in altre parole, ha esteso la contestazione formale, oltre che alla “firma”, anche alla “timbratura” delle buste paga in questione. In ogni caso, la Corte d’appello ha giudicato tali “prospetti paga emessi dal datore di lavoro” (cfr. pag. 5 dell’impugnata sentenza), e il ricorrente non può in questa sede di legittimità rimettere in discussione tale accertamento fattuale, men che meno in base a deduzioni in parte nuove. 6. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrent
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